Gazzetta n. 88 del 13 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi


Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011823/XVJ(53) del 24 marzo 2021, su istanza del sig. Armando Paolelli, titolare della licenza di deposito, fabbricazione e vendita di prodotti esplodenti ai sensi dell'art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «Pirotecnica Paolelli S.r.l.» con sede in localita' La Rifolta - Tagliacozzo (AQ), i fuochi artificiali di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto:
«C6-4C Paolelli» (massa attiva g 217);
«C6-SB Paolelli» (massa attiva g 145);
«C8-SB Paolelli»(massa attiva g 178);
«C8-4C Paolelli» (massa attiva g 347);
«C8-SB14 Paolelli» (massa attiva g 284);
«C10-5T Paolelli» (massa attiva g 334);
«C10-5TX Paolelli» (massa attiva g 519);
«C12-4TXC Paolelli» (massa attiva g 891);
«C12-5T Paolelli» (massa attiva g 690);
«C12-S Paolelli» (massa attiva g 1252);
«C12-SBXXC Paolelli» (massa attiva g 865);
«C15-F Paolelli» (massa attiva g 1842);
«C16-S Paolelli» (massa attiva g 2732);
«C18-5T Paolelli» (massa attiva g 1595);
«C21-2F Paolelli» (massa attiva g 3702);
«C21-3F Paolelli» (massa attiva g 5202);
«C21-5T Paolelli» (massa attiva g 2425);
«T80/65 Paolelli» (massa attiva g 202);
«Rendino Paolelli» (massa attiva g 13).
Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda.
Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.