Gazzetta n. 88 del 13 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 aprile 2021
Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati da Hydrogea S.p.a., relativi alla tariffa del servizio idrico integrato.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;
Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 17, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale dispone, tra l'altro, che puo' essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visto il comma 3-bis, del predetto art. 17, del decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale dispone che «A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse partecipate»;
Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di cassazione, Sezione III, ha stabilito che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 156 che costituisce un'entrata di diritto privato, e' necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.»;
Considerato che Hydrogea S.p.a., partecipata dal Comune di Pordenone e da altri comuni della Provincia di Pordenone, gestisce il servizio idrico integrato nel territorio degli stessi, in quanto affidataria della gestione del servizio, a seguito di convenzione con l'Ente di Governo d'ambito;
Vista la nota del 10 gennaio 2019, con la quale Hydrogea S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti inerenti alla tariffa del servizio idrico integrato;
Vista la nota n. 10748 del 14 ottobre 2019, con la quale Hydrogea S.p.a. ha integrato la documentazione a supporto della propria richiesta di autorizzazione alla riscossione a mezzo ruolo dei crediti relativi alla tariffa del servizio idrico integrato;
Viste le note n. 12957 del 17 novembre 2020 e n. 548 del 14 gennaio 2021, con le quali Hydrogea S.p.a. ha fornito i chiarimenti richiesti ed ha rinnovato la propria richiesta di autorizzazione alla riscossione a mezzo ruolo dei crediti relativi alla tariffa del servizio idrico integrato, integrando ulteriormente la documentazione a supporto;
Viste le deliberazioni con le quali i comuni che detengono quote di azioni della predetta societa' hanno deliberato di affidare la riscossione delle entrate patrimoniali della societa', dagli stessi partecipata, all'Agenzia delle entrate-riscossione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193;
Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 37507 del 1° marzo 2021;
Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati da Hydrogea S.p.a., in ragione della natura dell'attivita' svolta, relativa all'erogazione del servizio idrico integrato;
Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte di cassazione, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 46 del 1999;
Considerato che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati da Hydrogea S.p.a., partecipata dal Comune di Pordenone e da altri comuni della Provincia di Pordenone, relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2021

Il Ministro: Franco