Gazzetta n. 90 del 15 aprile 2021 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Erlotinib Mylan»


Estratto determina n. 393/2021 del 6 aprile 2021

Medicinale: ERLOTINIB MYLAN;
Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Rimborsabilita' delle nuove indicazioni

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Erlotinib Mylan» (erlotinib):
«nei pazienti con tumori senza mutazioni attivanti dell'EGFR, "Erlotinib Mylan" e' indicato quando altre opzioni di trattamento non sono considerate idonee»
sono rimborsate come segue.
Confezioni:
«100 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse in blister AL-OPA/ALU/PVC
A.I.C. n. 044995013 (in base 10);
Classe di rimborsabilita': H;
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.159,20;
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.913,14;
«100 mg compresse rivestite con film» - 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-OPA/ALU/PVC
A.I.C. n. 044995025 (in base 10);
Classe di rimborsabilita': H;
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.159,20;
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.913,14;
«150 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse in blister AL-OPA/ALU/PVC
A.I.C. n. 044995037 (in base 10);
Classe di rimborsabilita': H;
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.446,20;
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.386,81;
«150 mg compresse rivestite con film» - 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-OPA/ALU/PVC
A.I.C. n. 044995049 (in base 10);
Classe di rimborsabilita': H;
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.446,20;
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.386,81.
Sconto obbligatorio sul prezzo ex-factory, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis,del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Erlotinib Mylan» (erlotinib) e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Erlotinib Mylan» (erlotinib) e' la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e', altresi', responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.
E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.