Gazzetta n. 93 del 19 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 23 marzo 2021
Limitazione di afflusso di veicoli a motore per l'anno 2021 sulle isole Eolie.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della Giunta comunale di Lipari (ME) del 4 dicembre 2020, n. 66;
Vista la nota prot. n. 13897 del 16 febbraio 2021 con la quale l'Ufficio territoriale del governo di Messina esprime parere favorevole all'emissione del decreto;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza n. 8683 del 12 marzo 2021;
Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Preso atto della situazione epidemiologica da COVID-19, che ha determinato l'adozione di misure urgenti, atte a contenerne la diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche;
Visti gli atti emanati dal Governo recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare, il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamento nel territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», e da ultimo, il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione delle persone fisiche, disposti a seguito della situazione epidemiologica da COVID-19, possano essere modificati in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali;

Decreta:

Art. 1

Divieti

1. Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole Eolie del Comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario:
a) Lipari: dal 1° giugno al 30 settembre 2021;
b) Alicudi: dal 1° giugno al 31 ottobre 2021;
c) Filicudi: dal 1° giugno al 30 settembre 2021;
d) Panarea: dal 1° maggio al 31 ottobre 2021;
e) Stromboli: dal 1° maggio al 31 ottobre 2021;
f) Vulcano: dal 1° giugno al 30 settembre 2021.
 
Art. 2

Deroghe

1. Nei periodi di cui all'art. 1, per le isole di Alicudi, Panarea e Stromboli, sono concesse le seguenti deroghe:
a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
b) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del Comune di Lipari per l'anno 2020, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;
c) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita';
d) alle autoambulanze e ai veicoli delle Forze dell'ordine.
2. Nei periodi di cui all'art. 1, per le isole di Lipari e Vulcano, sono concesse le seguenti deroghe:
a) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2020, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal Comune;
b) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
c) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra' essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
d) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 (sette) giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li' stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
e) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita';
f) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
g) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.
3. Nei periodi di cui all'art. 1, per l'isola di Filicudi, sono concesse le seguenti deroghe:
a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;
b) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita';
c) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra' essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
d) alle autoambulanze e ai veicoli delle Forze dell'ordine.
4. Sulle isole anzidette possono affluire i veicoli che trasportano persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera.
 
Art. 3

Autorizzazioni

1. Al Comune di Lipari e' consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessita', di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di accesso di cui al presente decreto.
 
Art. 4

Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.
 
Art. 5

Attuazione e vigilanza

1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all'osservanza dei regimi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gia' vigenti o da emanare in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali.
2. Il prefetto di Messina e' incaricato della esecuzione e della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Roma, 23 marzo 2021

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 946