Gazzetta n. 94 del 20 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 marzo 2021
Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e in particolare il titolo V, capo II;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita', e in particolare il titolo II;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita', e in particolare l'art. 7;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, concernente «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Visto l'art. 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, recante «Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015, e in particolare l'art. 10;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del sopracitato decreto legislativo n. 74 del 2018, l'AGEA, nell'esercizio delle funzioni di organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, svolge, avvalendosi del SIAN, tra gli altri, i seguenti compiti a carattere nazionale: a) gestione, quale autorita' competente, del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ivi compreso il sistema informativo geografico (GIS); b) gestione del fascicolo aziendale di cui all'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, costituito dalle informazioni contenute nei fascicoli aziendali attualmente detenuti da tutti gli organismi pagatori; c) implementazione e gestione dell'anagrafe delle aziende agricole di cui alle vigenti disposizioni; d) gestione del Registro nazionale dei titoli all'aiuto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; e) gestione del Registro nazionale dei debiti di cui all'art. 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Considerato che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del sopracitato decreto-legge 76 del 2020 e' istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformita' all'art. 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attivita' di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche;
Considerato, altresi', che, il medesimo art. 43, comma 1, del decreto-legge 76 del 2020, stabilisce che i fascicoli aziendali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, devono essere confermati o aggiornati annualmente in modalita' grafica e geo-spaziale, per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute, e che la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, e' verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola;
Considerato che le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici;
Considerato che, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del sopracitato decreto-legge 76 del 2020, devono essere adottati i necessari provvedimenti attuativi;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 febbraio 2021;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Tutti gli adempimenti, le attivita' amministrative e le attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche in materia di gestione e di controllo, previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola, anche ai fini dell'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, si conformano alle disposizioni del presente decreto.
 
Allegato
Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252

Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole del territorio nazionale (SIPA) basato su sistemi digitali che facilitano la presentazione, da parte degli agricoltori, delle domande di aiuto in formato grafico e l'esecuzione, da parte delle amministrazioni, delle attivita' di gestione e di controllo. Oneri eliminati
Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri. Oneri introdotti
Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce oneri.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni contenute nel SIPA, gli agricoltori devono confermare o aggiornare annualmente, in modalita' grafica e teo-spaziale, i fascicoli aziendali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica l° dicembre 1999, n. 503. Inoltre, le informazioni detenute dalle aziende relative al registro dei trattamenti e delle fertilizzazioni nell'ambito del Quaderno di Campagna di cui all'art. 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, citato in premessa, costituiscono elemento obbligatorio del fascicolo a decorrere dal 1° gennaio 2022.
 
Art. 2

Sistema di identificazione delle parcelle agricole

1. Il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e' un registro, unico per l'intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformita' alle norme dell'Unione europea e nazionali. Esso si basa sull'archivio di ortofoto digitali provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio che consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale (GIS).
2. Il SIPA consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare spazialmente i dati costitutivi del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) a livello di parcella agricola nonche' di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro dei diversi regimi di aiuto dell'Unione.
3. AGEA Coordinamento, per le funzioni ad essa attribuite dalla legge, realizza ed aggiorna il SIPA, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica dei sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali.
4. Il SIPA e' aggiornato mediante tecniche di interpretazione delle ortofoto e delle immagini satellitari nonche' in base all'esito dei procedimenti amministrativi autorizzativi e dei controlli svolti in loco, ivi compresi quelli per l'ammissibilita' delle domande d'aiuto. L'aggiornamento dell'intera superficie agricola nazionale, mediante tecniche di fotointerpretazione su ortofoto ad alta risoluzione, avviene con cadenza almeno triennale.
5. Le amministrazioni di cui al comma 6 concorrono all'aggiornamento del SIPA secondo le regole e le modalita' stabilite da AGEA coordinamento di concerto con il sistema delle regioni e province autonome e gli organismi pagatori, li' dove costituiti, nell'ambito del Comitato tecnico di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.
6. Il SIPA e' messo a disposizione degli organismi pagatori, delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' delle altre amministrazioni pubbliche per i procedimenti di rispettiva competenza.
 
Art. 3

Parcella di riferimento

1. L'unita' elementare del SIPA e' la parcella di riferimento, univocamente identificata e costituita da una superficie agricola, come definita ai sensi della normativa dell'Unione europea, geometricamente delimitata, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalita' oggettive.
2. La parcella di riferimento deve essere misurabile e, in linea di principio, stabile nel tempo e deve consentire la localizzazione univoca ed inequivocabile di ciascuna parcella agricola dichiarata annualmente dall'agricoltore.
3. La parcella di riferimento concorre alla determinazione della superficie massima ammissibile per ciascun regime di sostegno regionale, nazionale e dell'Unione, nonche' per ogni dichiarazione, comunicazione ed ogni altro procedimento amministrativo basato sulle superfici.
4. La parcella di riferimento trova applicazione anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli, in particolare per la corretta collocazione e identificazione territoriale delle superfici.
 
Art. 4

Anagrafe delle aziende e fascicolo aziendale

1. L'anagrafe delle aziende e' costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali dei soggetti pubblici e privati, esercenti attivita' in ambito agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono, a qualsiasi titolo, rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, di seguito denominati «aziende», identificate dal codice fiscale che costituisce il codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA).
2. Il fascicolo aziendale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell'adempimento determina che il fascicolo aziendale non puo' piu' essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.
3. Tutte le aziende che detengono superfici agricole sono tenute a dichiarare la propria consistenza aziendale e il piano colturale annuale di cui all'art. 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015 in modalita' grafica.
4. Le informazioni desunte dalla dichiarazione grafica sono incrociate con le informazioni del SIPA ai fini dello svolgimento dei controlli amministrativi, nonche' utilizzate ai fini dell'aggiornamento del sistema.
5. Le informazioni detenute dalle aziende relative al registro dei trattamenti e delle fertilizzazioni nell'ambito del Quaderno di Campagna di cui all'art. 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015 costituiscono elemento obbligatorio del fascicolo con le modalita' e nei termini stabiliti nell'ambito del Comitato tecnico di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.
 
Art. 5

Modalita' di identificazione delle superfici

1. La superficie aziendale e' dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici in conformita' all'art. 4, comma 3 e determinata sulla base della superficie massima ammissibile della parcella di riferimento di cui all'art. 3.
2. Qualora la superficie determinata in conformita' al comma 1 differisca dalla superficie determinata in precedenza utilizzando una diversa metodologia di misurazione, allo scostamento si applica l'art. 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 809/2014, e, pertanto, non si determinano recuperi, sanzioni o ulteriori pagamenti nell'ambito di procedimenti.
 
Art. 6

Disposizioni finali e transitorie

1. Per le domande presentate ai sensi dell'art. 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 prima dell'annualita' 2020 si applicano le previgenti modalita' di determinazione della superficie massima ammissibile.
2. In deroga a quanto stabilito all'art. 4, comma 3, le aziende che non presentano domande ai sensi dell'art. 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono costituire o aggiornare il proprio fascicolo in modalita' alfanumerica fino al 31 dicembre 2021.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2021

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 178