Gazzetta n. 94 del 20 aprile 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 31
Testo del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 62 del 13 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 15 aprile 2021, n. 50 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato per la sessione 2020

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione indetta con decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 72 del 15 settembre 2020,)) e' disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.
2. Per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in quanto compatibili. I termini che, nelle medesime norme previgenti, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della prima prova orale, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 49 della legge 31
dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento
della professione forense):
«Art. 49. (Disciplina transitoria per l'esame). - 1.
Per i primi nove anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato si effettua, sia per quanto
riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto
riguarda le modalita' di esame, secondo le norme
previgenti.».
 
Art. 2

Esame di Stato

1. L'esame di Stato si articola in due prove orali.
((1-bis. Il presidente di ciascuna Corte d'appello estrae a sorte la lettera dell'alfabeto che determina l'ordine di svolgimento per le due prove orali.))
2. La prima prova orale e' pubblica e ha ad oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo. Ciascun candidato esprime l'opzione per la materia prescelta mediante comunicazione da trasmettere secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.
3. La sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta. Ogni quesito e' collocato all'interno di una busta distinta e numerata. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della sottocommissione da' lettura del quesito inserito nella busta da lui indicata.
4. Per lo svolgimento della prima prova orale e' assegnata complessivamente un'ora dal momento della ((fine della)) dettatura ((del quesito, suddivisa in trenta minuti)) per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione. Durante l'esame preliminare del quesito, il candidato puo' consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilita' dal candidato. Al candidato e' consentito, per il mero utilizzo personale, prendere appunti e predisporre uno schema per la discussione del quesito utilizzando fogli di carta messi a disposizione sul banco, prima della prova, e vistati da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario. Ultimata la prova, i fogli utilizzati dal candidato restano nella sua disponibilita' e non formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte della sottocommissione.
5. I candidati non possono portare con se' testi o scritti, anche in formato digitale, ne' telefoni cellulari, computer, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, ne' possono conferire con alcuno, pena la immediata esclusione dall'esame disposta con provvedimento motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice anche su immediata segnalazione del segretario. Esaurita la discussione, la sottocommissione si ritira in Camera di consiglio, quindi comunica al candidato l'esito della prova.
6. Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.
7. La seconda prova orale e' pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non piu' di sessanta minuti per ciascun candidato. Essa si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima e consiste:
a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto penale, purche' diversa dalla materia gia' scelta per la prima prova orale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; ((tre fra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.)) In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.
8. Per la valutazione della seconda prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle sei materie di cui al comma 7, lettere a) e b).
9. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.
 
Art. 3

Composizione delle sottocommissioni

1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 22, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,)) e all'articolo 47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ((e uno effettivo e uno supplente sono individuati)) tra magistrati, anche militari, prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente e' un avvocato.
2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, si procede alla integrazione e rimodulazione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle sottocommissioni gia' nominate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. Con lo stesso decreto si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicita' delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonche' alle modalita' di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione all'esame e alle modalita' di comunicazione delle ((materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale.))
3. Le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione possono essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purche' in possesso di qualifica professionale per la quale e' richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso la quale e' costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 22, commi 3 e 4,
del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di
procuratore):
«Art. 22.
1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare
non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto
contenente il bando di esame, e' nominata la commissione
composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei
quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti
da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari
e due supplenti sono magistrati, con qualifica non
inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed
un supplente sono professori ordinari, professori associati
o ricercatori di materie giuridiche presso un'universita'
della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La
commissione ha sede presso il Ministero della giustizia.
Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un
dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C
del personale amministrativo, come delineata dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del
16 febbraio 1999.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso
ogni sede di Corte di appello, e' nominata una
sottocommissione avente composizione identica alla
commissione di cui al medesimo comma 3.
5. - 10. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 47, commi 2 e 3,
della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247:
«Art. 47. (Commissioni di esame). - 1. (Omissis).
2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte
d'appello, e' nominata una sottocommissione avente
composizione identica alla commissione di cui al comma 1.
3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei
candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso
criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a
trecento candidati.
4. - 9. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 3, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario):
«Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato).
1. - 2. (Omissis).
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata
sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere
stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali, riservati a candidati che
hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a),
ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda
fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica,
ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi,
hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi
dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della
presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei
stranieri.
4. - 9-ter. (Omissis).».
 
Art. 4

Lavori delle sottocommissioni

1. La prima prova orale e' sostenuta dinnanzi a una sottocommissione diversa da quella insediata presso la sede di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, individuata mediante sorteggio da effettuarsi, previo raggruppamento delle sedi che presentano un numero di domande di ammissione tendenzialmente omogeneo, entro il termine di dieci giorni prima dello svolgimento della prova, a cura della commissione centrale.
2. La prima prova orale si svolge con modalita' di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ((del segretario della sottocommissione)) e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, vigenti al momento dell'espletamento della prova, relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.
3. Lo svolgimento della prima prova orale puo' avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello o presso i locali dei consigli dell'Ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti delle Corti di appello, sentiti i presidenti dei consigli dell'Ordine degli avvocati interessati. La sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione.
4. La seconda prova orale e' sostenuta dinnanzi alla sottocommissione insediata presso la sede di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e puo' svolgersi con le modalita' di cui al comma 2. In tale ultima ipotesi, si applica la disposizione del comma 3.
5. A ciascun candidato, almeno venti giorni prima, e' data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra' presentarsi per le prove orali.
6. La commissione centrale stabilisce le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneita' e la coerenza dei criteri di esame.
7. In caso di positivita' ((al COVID-19,)) di sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19, ((di quarantena o di isolamento fiduciario, oppure in caso di comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di svolgere la prova d'esame,)) il candidato puo' richiedere, con istanza al presidente della sottocommissione distrettuale corredata da idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Il presidente puo' disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza e' accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 45 della citata
legge 31 dicembre 2012, n. 247:
«Art. 45. (Certificato di compiuto tirocinio). - 1. Il
consiglio dell'ordine presso il quale e' compiuto il
periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.
2. In caso di domanda di trasferimento del praticante
avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio
dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del
tirocinio svolto fino alla data di presentazione della
domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti
completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
3. Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere
l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui
distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.
Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per
uguali periodi sotto la vigilanza di piu' consigli
dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di
esame e' determinata in base al luogo di svolgimento del
primo periodo di tirocinio.».
- Si riporta il testo dell'art. 247, comma 3, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 27 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 247. (Semplificazione e svolgimento in modalita'
decentrata e telematica delle procedure concorsuali della
Commissione RIPAM).
1. - 2. (Omissis).
3. La prova orale puo' essere svolta in
videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della
stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.
4. - 12. (Omissis).».
 
Art. 5

Verbale della prova di esame

1. Il segretario della sottocommissione redige il verbale della prova di esame, nel quale da' atto delle modalita' di identificazione del candidato, delle modalita' e del corretto funzionamento del collegamento con la sottocommissione, della identita' dei membri della sottocommissione collegati, ((delle materie prescelte dal candidato,)) del numero della busta dalla quale il quesito e' prelevato, del contenuto integrale del quesito letto al candidato, dell'orario di inizio e della fine della prova.
2. Al termine della prova, il segretario della sottocommissione da' atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni materia e dell'esito della prova, come comunicato dal presidente della sottocommissione, e da' lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la sottocommissione.
3. Una volta approvato dal presidente della sottocommissione, il verbale e' sottoscritto dal segretario della sottocommissione e dal candidato. In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del candidato, il segretario ne da' atto a verbale.
 
Art. 6

Compensi

1. Ferma la corresponsione del compenso fisso di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 1999,)) nonche', per la seconda prova orale di cui all'articolo 2, comma 7, del compenso variabile di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, ai componenti e al segretario delle sottocommissioni, per la prima prova orale di cui all'articolo 2, comma 2, e' corrisposto esclusivamente un gettone di presenza di euro 70, a titolo di rimborso forfetario, per ciascuna seduta della durata minima di ore quattro alla quale hanno effettivamente partecipato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 15 ottobre 1999 (Compensi spettanti ai
componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni):
«Art. 1. - 1. A decorrere dalle sessioni del corrente
anno 1999 a ciascun componente delle commissioni
giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni e' corrisposto un compenso
fisso, al lordo delle ritenute per legge, di lire 800.000,
maggiorato del 20% per i presidenti.
2. Il predetto compenso e' aumentato di 2.500 lire per
le prove scritte corrette e di 2.500 lire per le prove
orali per ogni candidato esaminato.
3. Ai componenti e ai presidenti, anche estranei alle
pubbliche amministrazioni con sedi di servizio o di
residenza diverse da quelle in cui si svolgono gli esami e'
dovuto il trattamento di missione nella misura prevista
dalla normativa vigente per i dirigenti di direzione degli
uffici di livelli dirigenziale generale.».
 
Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto e' autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.