Gazzetta n. 94 del 20 aprile 2021 (vai al sommario)
LEGGE 15 aprile 2021, n. 50
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 aprile 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Cartabia, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Avvertenza:
Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 62 del 13 marzo 2021.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 11.
 
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 13
marzo 2021, n. 31

All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 del 15 settembre 2020,».
All'articolo 2:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il presidente di ciascuna Corte d'appello estrae a sorte la lettera dell'alfabeto che determina l'ordine di svolgimento per le due prove orali»;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dal momento della» sono inserite le seguenti: «fine della» e le parole: «del quesito: trenta minuti» sono sostituite dalle seguenti: «del quesito, suddivisa in trenta minuti»;
al comma 7, lettera a), primo periodo, le parole da: «tre tra le seguenti» fino a: «diritto ecclesiastico» sono sostituite dalle seguenti: «tre fra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico».
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: «regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,» e le parole: «ed il residuo membro, effettivo e supplente, e' individuato» sono sostituite dalle seguenti: «e uno effettivo e uno supplente sono individuati»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «materie scelte dal candidato per la seconda prova orale» sono sostituite dalle seguenti: «materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale».
All'articolo 4:
al comma 2, le parole: «del segretario della seduta» sono sostituite dalle seguenti: «del segretario della sottocommissione»;
al comma 7, primo periodo, le parole: «al virus COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «al COVID-19», le parole: «quarantena o isolamento fiduciario,» sono sostituite dalle seguenti: «di quarantena o di isolamento fiduciario,» e dopo le parole: «isolamento fiduciario,» sono inserite le seguenti: «oppure in caso di comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di svolgere la prova d'esame,».
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «della materia prescelta dal candidato» sono sostituite dalle seguenti: «delle materie prescelte dal candidato».
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 1999,».