Gazzetta n. 95 del 21 aprile 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 12 febbraio 2021, n. 51 |
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 2019, n. 37, che prevede l'adozione di un regolamento ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di dare attuazione al comma 1 dello stesso articolo; Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, recante norme in materia di monopolio dei sali e dei tabacchi; Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge n. 1293 del 1957; Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che detta i principi concernenti le modalita' per la istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonche' per il rilascio e il rinnovo del patentino; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 42, del citato decreto-legge n. 98 del 2011; Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 37, recante disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 - sui criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi, con il quale sono apportate modifiche all'articolo 24, comma 42, del citato decreto-legge n. 98 del 2011; Considerata la necessita' di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 37 del 2019, attraverso una sistematica revisione di quanto previsto dal citato decreto ministeriale n. 38 del 2013; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 luglio 2020; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota prot. n. 1690 del 4 febbraio 2021;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Modificazioni al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo
1. Al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 3, le parole «in ogni caso nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti» sono soppresse; dopo le parole «di una nuova rivendita qualora» sono inserite le seguenti: «nei comuni interessati»; dopo le parole «salvo che» sono inserite le seguenti: «nei comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti che ne siano sprovvisti, qualora sussista un effettivo e concreto interesse del servizio e»; dopo le parole «in esercizio» sono inserite le seguenti: «in altro comune»; 2) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per l'individuazione della popolazione comunale si fa riferimento, nelle more della completa accessibilita' dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, ad apposita certificazione rilasciata dal Comune ovvero, in mancanza, ai dati dell'ultimo censimento pubblicato dall'Istat.»; 3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Il provvedimento di istituzione di una rivendita in via di esperimento ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, puo' essere revocato nell'interesse del servizio nel caso in cui venga meno uno dei parametri di cui ai commi 2 e 3. Le rivendite in esperimento non possono formare oggetto di cambio di titolarita', salvo il caso di assegnazione al coadiutore nell'ipotesi di premorienza del titolare. 4-ter. Ai fini dell'assegnazione, ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, della gestione delle rivendite istituite, il richiedente presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosita' verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non piu' impugnabili.»; 4) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati; b) all'articolo 3: 1) al comma 1, dopo le parole «abitativi, commerciali,» e' soppressa la seguente: «ovvero»; dopo le parole «aggregazione urbana,» sono inserite le seguenti: «della popolazione residente ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione»; le parole «palesi carenze dell'offerta in funzione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «palese la sussistenza dell'interesse del servizio»; 2) al comma 2, lettera a), le parole «ad un effettivo e concreto rapporto tra domanda e offerta» sono sostituite dalle seguenti: «all'interesse del servizio»; c) all'articolo 4: 1) la lettera c) del comma 1 e' abrogata; 2) al comma 2, nella lettera g) alinea, dopo le parole «di cui all'articolo 2» sono inserite le seguenti: «comma 3, e a condizione che la rivendita piu' vicina sia localizzata ad una distanza superiore a metri 350, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri 300, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e a metri 250, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti,»; 3) al comma 2, lettera g), punto 6, le parole «equilibrare il rapporto fra domanda e offerta,» sono sostituite con dalla seguente: «servizio,»; 4) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il parametro di cui all'articolo 2, comma 3, non trova applicazione in riferimento alla lettera g) del comma 2, qualora la rivendita piu' vicina ai luoghi ivi indicati sia localizzata ad una distanza superiore a metri 1.500, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri 2.000, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e, a metri 2.500, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.»; d) all'articolo 5, comma 3, lettera b), la parola «pendenze» e' sostituita dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono sostituite dalle seguenti: «e situazioni»; dopo le parole «dell'Agente della riscossione» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» e' inserita la seguente: «piu'»; e) all'articolo 6: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. All'interno degli impianti di distribuzione di carburanti possono essere istituiti esclusivamente rivendite speciali o patentini.»; 2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I criteri previsti dall'articolo 2, considerata la particolarita' dell'ubicazione e dell'utenza di riferimento, non trovano applicazione per gli impianti localizzati nelle aree di servizio autostradali, salvo che nelle aree medesime sia gia' istituita una rivendita speciale o un patentino.»; 3) al comma 6, lettera b), la parola «pendenze» e' sostituita dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono sostituite dalle seguenti: «e situazioni»; dopo le parole «dell'Agente della riscossione» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» e' inserita la seguente: «piu'»; f) all'articolo 7: 1) al comma 2, lettera f), dopo le parole «flusso di pubblico» e' inserita la seguente: «e» e le parole «la concreta esigenza di approvvigionamento di prodotti da fumo» sono soppresse; 2) al comma 3, lettera c), le parole «, comunque non inferiore a 100 metri» sono soppresse; 3) al comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) la frequentazione dell'esercizio sulla base del numero medio giornaliero di scontrini fiscali o di biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla base delle cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due periodi di imposta;»; 4) al comma 3, lettera g), la parola «assenza» e' sostituita dalla seguente «sussistenza»; la parola «pendenze» e' sostituita dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono sostituite dalle seguenti: «e situazioni»; dopo le parole: «dell'Agente della riscossione» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» e' inserita la seguente: «piu'»; 5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In ogni caso il patentino non puo' essere rilasciato se la rivendita piu' vicina e' posta a distanza pari o inferiore a metri 100, nonche' se presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quelle di cui all'articolo 2, comma 2, e' installato un distributore automatico di tabacchi lavorati.»; g) all'articolo 8, comma 3: 1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) la frequentazione dell'esercizio sulla base del numero medio giornaliero di scontrini fiscali o di biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla base delle cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due periodi di imposta;»; 2) alla lettera f) la parola «pendenze» e' sostituita dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono sostituite dalle seguenti: «e situazioni»; dopo le parole: «dell'Agente della riscossione» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» e' inserita la seguente: «piu'»; h) all'articolo 9: 1) al comma 3, le parole da «il soggetto» fino a «oltre 1.000.000 di abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «sussistano le medesime condizioni stabilite dall'articolo 7 per il rilascio del patentino.»; 2) il comma 4 e' abrogato; i) all'articolo 10: 1) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. L'autorizzazione al trasferimento fuori zona e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2. Fatte salve eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita, il trasferimento fuori zona della rivendita non e' consentito se la distanza intercorrente tra la sede originaria della rivendita e quella proposta per la nuova ubicazione risulti superiore a: a) 3000 metri nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; b) 2500 metri nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; c) 2000 metri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti»; 2) il comma 6 e' abrogato; l) all'articolo 12: 1) al comma 1, le parole «Fuori dai casi di cui agli articoli 10 e 11, le domande» sono sostituite dalle seguenti: «Le domande»; dopo le parole «altresi' consentite» sono inserite le seguenti: «, in qualsiasi periodo dell'anno,»; 2) al comma 2: 2.1) al primo periodo, le parole «di reddito e distanza» sono soppresse e dopo le parole «all'articolo 2,» sono inserite le seguenti: «comma 2,»; 2.2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nei casi di forza maggiore per i quali, decorsi i 12 mesi, perduri l'impedimento all'esercizio dell'attivita' per causa non imputabile al titolare della rivendita, il trasferimento non puo' essere prorogato oltre i complessivi 18 mesi. Nell'ipotesi di calamita' naturali formalmente dichiarate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 255, il trasferimento puo' essere prorogato oltre i 12 mesi.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 febbraio 2021
Il Ministro: Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 454
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Il testo dell'art. 4, comma 3, della legge 3 maggio 2019, n. 37, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 -, e' il seguente: «Art. 4 (Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi - Caso EU-Pilot 8002/15/GROW). - (Omissis). 3. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1. (Omissis).». - La legge 17 luglio 1942, n. 907, legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 agosto 1942, n. 199. - La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, recante norme in materia di organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 gennaio 1958, n. 9. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 dicembre 1958, n. 308. - Il testo dell'art. 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e' il seguente: «Art. 24 (Norme in materia di gioco). - (Omissis). 42. Con regolamento emanato entro il 31 marzo 2013, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni concernenti le modalita' per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonche' per il rilascio ed il rinnovo del patentino, secondo i seguenti principi: a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi; b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza, non inferiore a 200 metri, e di popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti; c); d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di popolazione di cui alla lettera b); e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita gia' esistenti nella medesima zona di riferimento, nonche' in virtu' dei requisiti di cui alla lettera b); f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione del criterio della distanza. (Omissis).». - Il decreto del ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, «Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 aprile 2013, n. 89. - Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 37, e' il seguente: «Art. 4 (Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi - Caso EU-Pilot 8002/15/GROW). - 1. All'art. 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b): 1) dopo la parola: "distanza" sono inserite le seguenti: ", non inferiore a 200 metri,"; 2) le parole: "produttivita' minima" sono sostituite dalle seguenti: "di popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti"; b) la lettera c) e' abrogata; c) alla lettera d): 1) le parole: "produttivita' minima" sono sostituite dalla seguente: "popolazione"; 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di cui alla lettera b)"; d) alla lettera e), le parole da: "di parametri certi" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "dei requisiti di cui alla lettera b)"; e) alla lettera f), le parole: ", rispettivamente," e "nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttivita' minima per il rinnovo" sono soppresse. (Omissis).».
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 2, commi da 3 a 9 del citato decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 2 (Criteri per l'istituzione delle rivendite ordinarie). - (Omissis). 3. Non e' consentita l'istituzione di una nuova rivendita qualora nei comuni interessati sia stato gia' raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che nei comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti che ne siano sprovvisti, qualora sussista un effettivo e concreto interesse del servizio e la rivendita ordinaria piu' vicina gia' in esercizio in altro comune risulti distante oltre 600 metri. 4. La distanza e' intesa come il percorso pedonale piu' breve ed e' calcolata secondo le disposizioni applicative stabilite con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Per l'individuazione della popolazione comunale si fa riferimento, nelle more della completa accessibilita' dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, ad apposita certificazione rilasciata dal Comune ovvero, in mancanza, ai dati dell'ultimo censimento pubblicato dall'Istat. 4-bis Il provvedimento di istituzione di una rivendita in via di esperimento ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, puo' essere revocato nell'interesse del servizio nel caso in cui venga meno uno dei parametri di cui ai commi 2 e 3. Le rivendite in esperimento non possono formare oggetto di cambio di titolarita', salvo il caso di assegnazione al coadiutore nell'ipotesi di premorienza del titolare. 4-ter Ai fini dell'assegnazione, ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, della gestione delle rivendite istituite, il richiedente presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosita' verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenza non piu' impugnabili. 5. - 9. Abrogati.». - L'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio), reca la disciplina dell'istituzione delle rivendite ordinarie. - Gli articoli 19 e seguenti della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, recano la disciplina delle rivendite di generi di monopolio. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) reca la disciplina della formazione, del rilascio, della tenuta, della conservazione, della gestione, della trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione e la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonche' ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati. - L'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice dei contratti pubblici) reca la disciplina dei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione. - Il testo dell'art. 3, commi 1 e 2 del citato decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 3 (Istituzione delle rivendite ordinarie). - 1. Ai sensi dell'art. 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, le rivendite ordinarie sono istituite con provvedimento dei competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei tempi e nei luoghi individuati in funzione dell'interesse del servizio, tenendo particolarmente conto delle zone caratterizzate da nuovi sviluppi abitativi, commerciali, della particolare rilevanza assunta dai nodi stradali e dai centri di aggregazione urbana, della popolazione residente ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione tali da rendere palese la sussistenza dell'interesse del servizio, nonche' delle istanze di trasferimento pervenute agli Uffici. 2. Ai fini del comma 1, gli Uffici competenti adottano per ogni anno solare due piani semestrali per l'istituzione delle rivendite ordinarie, avendo riguardo, alla luce dei punti di vendita gia' esistenti nonche' delle istanze di trasferimento nel frattempo pervenute, della necessita' che la rete di vendita dei tabacchi lavorati risulti: a) adeguata all'interesse del servizio; b) organizzata in modo tale da garantire l'efficienza e l'efficacia dei controlli da parte dell'amministrazione, a tutela dei minori, dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute pubblica, nonche' del gettito. (Omissis).». - Il testo dell'art. 4, commi 1 e 2 del citato decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 4 (Criteri per l'istituzione di rivendite speciali). - 1. Le rivendite speciali possono essere istituite per soddisfare le concrete e particolari esigenze di cui all'art. 22 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, da valutare in ragione: a) dell'ubicazione degli altri punti vendita gia' esistenti nella medesima zona di riferimento; b) della possibile sovrapposizione della rivendita da istituire rispetto agli altri punti vendita gia' esistenti nella medesima zona di riferimento; c) abrogata. 2. Le rivendite speciali possono essere istituite nei seguenti luoghi, previsti dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, purche' abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via: a) stazioni ferroviarie; b) stazioni automobilistiche e tranviarie; c) stazioni marittime; d) aeroporti; e) caserme; f) case di pena; g) altri luoghi, diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f), nonche' da quelli di cui all'art. 6, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 2, comma 3, e a condizione che la rivendita piu' vicina sia localizzata ad una distanza superiore a metri 350, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri 300, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e a metri 250, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, sempre che l'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontri un'esigenza di servizio alla quale non puo' sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino, ivi inclusi, in particolare: 1) sale Bingo; 2) bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza; 3) strutture pubbliche ovvero private alle quali sia possibile accedere soltanto previa esibizione di tessere o biglietti di ingresso; 4) stazioni metropolitane; 5) ipermercati, intesi quali strutture facenti capo ad unico soggetto, anche organizzate in piu' locali o reparti in relazione alle diverse tipologie merceologiche, qualora siano presenti esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande; 6) centri commerciali, qualora dall'istruttoria esperita non risulti concretamente possibile l'istituzione di una rivendita ordinaria e sempreche' sussistano le particolari esigenze di servizio, in relazione al numero degli esercizi attivi e funzionanti e al consistente afflusso del pubblico presso il centro commerciale. 2-bis. Il parametro di cui all'art. 2, comma 3, non trova applicazione in riferimento alla lettera g) del comma 2, qualora la rivendita piu' vicina ai luoghi ivi indicati sia localizzata ad una distanza superiore a metri 1.500, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri 2.000, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e, a metri 2.500, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. (Omissis).». - Il testo dell'art. 5, comma 3, del citato decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 5 (Istituzione di rivendite speciali). - (Omissis). 3. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica: a) la natura dell'attivita' commerciale ovvero di servizio prestata; b) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosita' verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non piu' impugnabili; c) per gli ipermercati, la presenza di esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande; d) per i centri commerciali, il numero degli esercizi attivi ed operanti. (Omissis).». - Il testo dell'art. 6, commi 1, 2-bis e 6, del citato decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 6 (Impianti di distribuzione carburanti). - 1. All'interno degli impianti di distribuzione di carburanti possono essere istituiti esclusivamente rivendite speciali o patentini. 2-bis. I criteri previsti dall'art. 2, considerata la particolarita' dell'ubicazione e dell'utenza di riferimento, non trovano applicazione per gli impianti localizzati nelle aree di servizio autostradali, salvo che nelle aree medesime sia gia' istituita una rivendita speciale o un patentino. (Omissis). 6. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica: a) la natura dell'eventuale attivita' commerciale diversa dalla vendita di tabacchi lavorati; b) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosita' verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non piu' impugnabili. (Omissis).». - Il testo dell'art. 7, commi da 2 a 4 del citato decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 7 (Criteri per il rilascio di patentini). - (Omissis). 2. I patentini possono essere istituiti presso pubblici esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande, nonche' presso i seguenti esercizi: a) alberghi; b) stabilimenti balneari; c) sale "Bingo"; d) agenzie di scommesse e punti vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico; e) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come definiti dall'art. 9, comma 1, lettera f), del decreto direttoriale 22 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 febbraio 2010, n. 32; f) bar di rilevante frequentazione, in presenza di comprovati elementi che dimostrano l'elevato flusso di pubblico, e la rilevanza dei servizi resi alla clientela. 3. Ai fini dell'adozione del provvedimento, gli Uffici competenti in relazione all'esercizio del richiedente, valutano: a) l'orario prolungato dell'esercizio rispetto a quello delle rivendite circostanti; b) il giorno di riposo settimanale praticato dall'esercizio in un giorno diverso da quello delle rivendite ordinarie piu' vicine; c) la distanza dell'esercizio dalla rivendita piu' vicina; d) l'ubicazione e la dimensione dell'esercizio; e) la frequentazione dell'esercizio sulla base del numero medio giornaliero di scontrini fiscali o di biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla base delle cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due periodi di imposta; f) l'eventuale presenza di distributori automatici nella rivendita ordinaria piu' vicina; g) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosita' verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non piu' impugnabili. 4. In ogni caso il patentino non puo' essere rilasciato se la rivendita piu' vicina e' posta a distanza pari o inferiore a metri 100, nonche' se presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quelle di cui all'art. 2, comma 2, e' installato un distributore automatico di tabacchi lavorati.». - Il testo dell'art. 8, comma 3, del citato decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 8 (Rilascio dei patentini). - (Omissis). 3. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica: a) l'orario dell'esercizio del richiedente; b) il giorno di riposo settimanale dell'esercizio del richiedente; c) la natura dell'attivita' prestata; d) la frequentazione dell'esercizio sulla base del numero medio giornaliero di scontrini fiscali o di biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla base delle cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due periodi di imposta; e) la presenza di distributori automatici di tabacchi lavorati attivi presso la rivendita ordinaria piu' vicina; f) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosita' verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non piu' impugnabili. (Omissis).». - Il testo dell'art. 9, commi 3 e 4, del citato decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 9 (Rinnovo dei patentini). - (Omissis). 3. Il rinnovo e' concesso a condizione che sussistano le medesime condizioni stabilite dall'art. 7 per il rilascio del patentino. 4. Abrogato. (Omissis).». - Il testo dell'art. 10, commi 5-bis e 6, del citato decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 10 (Trasferimenti in zona e fuori zona delle rivendite ordinarie). - (Omissis). 5-bis. L'autorizzazione al trasferimento fuori zona e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui all'art. 2. Fatte salve eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita, il trasferimento fuori zona della rivendita non e' consentito se la distanza intercorrente tra la sede originaria della rivendita e quella proposta per la nuova ubicazione risulti superiore a: a) 3000 metri nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; b) 2500 metri nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; c) 2000 metri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 6. Abrogato. (Omissis).». - Il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 12 (Trasferimenti per causa di forza maggiore). - 1. Le domande di trasferimento di rivendite ordinarie, in zona ovvero fuori zona, sono altresi' consentite, in qualsiasi periodo dell'anno, per cause di forza maggiore che, valutate singolarmente dall'Amministrazione, determinano l'oggettiva impossibilita' dell'esercizio dell'attivita'. 2. L'Ufficio competente puo' autorizzare, nelle more dell'istruttoria delle domande di cui al comma 1, comunque previa verifica, per il luogo proposto per il trasferimento, dei parametri di cui all'art. 2, comma 2, il trasferimento provvisorio delle rivendite per un periodo di sei mesi rinnovabile per una sola volta. Nei casi di forza maggiore per i quali, decorsi i 12 mesi, perduri l'impedimento all'esercizio dell'attivita' per causa non imputabile al titolare della rivendita, il trasferimento non puo' essere prorogato oltre i complessivi 18 mesi. Nell'ipotesi di calamita' naturali formalmente dichiarate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il trasferimento puo' essere prorogato oltre i 12 mesi. (Omissis).». - La legge 24 febbraio 1992, n. 225, istituisce il Servizio nazionale della protezione civile. |
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