Gazzetta n. 97 del 23 aprile 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 16 aprile 2021 |
Emissione dei buoni del Tesoro poliennali «Futura», con godimento 27 aprile 2021 e scadenza 27 aprile 2037. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»; Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato; Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato (di seguito «Decreto trasparenza»); Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a. del 28 giugno 2011, approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, come modificato con delibera del consiglio di amministrazione di Borsa Italiana del 28 ottobre 2020 e approvato dalla Consob con delibera n. 21610 del 2 dicembre 2020; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, cosi' come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 15 aprile 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 83.352 milioni di euro; Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Ritenuto opportuno disporre una terza emissione di buoni del Tesoro poliennali Futura (di seguito «BTP Futura»), a tasso fisso e con cedole semestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo (step-up), con godimento 27 aprile 2021 e scadenza 27 aprile 2037, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, diretto dalla Borsa Italiana S.p.a.; Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2021; Considerato che i proventi della presente emissione saranno dedicati a finanziare le misure per la ripresa economica dalla pandemia del COVID-19 e le spese relative alla campagna vaccinale, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 42, comma 2, del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41; Considerata l'opportunita' di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni a Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a. nella qualita' di dealers, nonche' a Banca Akros S.p.a. e Banca Sella Holding S.p.a., nella qualita' di co-dealers, con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime; Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverra' in conformita' all'Information memorandum del 16 aprile 2021;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico», nonche' del «decreto cornice», e' disposta una terza emissione di BTP Futura con le seguenti caratteristiche:
+-------------------------+-----------------------------+ |decorrenza: |27 aprile 2021; | +-------------------------+-----------------------------+ |scadenza: |27 aprile 2037; | +-------------------------+-----------------------------+ | |cedole semestrali nominali, | | |pagabili il 27 aprile ed il | | |27 ottobre di ogni anno di | | |durata del prestito, | | |calcolate in base ad un tasso| | |di rendimento fisso per i | | |primi quattro anni e | | |crescente nel tempo. Tale | | |tasso aumenta, una prima | | |volta, per i successivi | | |quattro anni, una seconda | | |volta, per gli ulteriori | | |successivi quattro anni e, | | |una terza volta, per i | | |restanti quattro anni di vita| | |del titolo prima della | | |scadenza (meccanismo | |interessi: |step-up); | +-------------------------+-----------------------------+ | |interessi corrisposti ad un | | |tasso annuale con livelli | | |prefissati crescenti (tasso | | |cedolare annuo). La sequenza | | |di tassi cedolari definitivi | | |sara' annunciata alla | | |chiusura del collocamento, il| | |giorno 23 aprile, salvo | | |chiusura anticipata, ed i | | |medesimi non potranno essere | | |inferiori ai tassi cedolari | | |minimi garantiti comunicati | |tasso cedolare annuo: |all'avvio del collocamento; | +-------------------------+-----------------------------+ | |riconosciuto all'acquirente | | |del titolo all'emissione che | | |detenga lo stesso fino al | | |termine dei primi otto anni | | |(27 aprile 2029) o fino alla | | |scadenza finale, collegato | | |alla crescita dell'economia | | |nazionale durante il periodo | | |di vita del titolo e | | |corrisposto in due momenti | |premio fedelta': |diversi; | +-------------------------+-----------------------------+ |prezzo di emissione: |100% del valore nominale; | +-------------------------+-----------------------------+ |taglio unitario: |1.000 euro; | +-------------------------+-----------------------------+ |regolamento: |27 aprile 2021. | +-------------------------+-----------------------------+
Il Ministero dell'economia e delle finanze procedera' all'offerta dei BTP Futura in conformita' e secondo le modalita' descritte nell'Information memorandum del 16 aprile 2021. |
| Art. 2
Il periodo di collocamento avra' inizio alle ore 9,00 del 19 aprile 2021 e terminera' alle ore 13,00 del 23 aprile 2021, salvo chiusura anticipata. Il collocamento non prevede eventuali riparti, ne' sara' applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo facolta' da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l'emissione. Tale chiusura anticipata che comunque non potra' avere luogo prima delle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (21 aprile), verra' comunicata entro il termine del secondo giorno di collocamento (20 aprile) oppure entro le ore 13,00 dello stesso terzo giorno (21 aprile). Qualora la chiusura anticipata avvenga nella quarta giornata di collocamento (22 aprile), la medesima avra' luogo non prima delle ore 14,00 e la relativa comunicazione verra' effettuata al termine del giorno precedente dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Borsa Italiana S.p.a. Con apposito decreto di accertamento, da emanarsi entro il giorno 23 aprile 2021, verranno stabiliti i tassi cedolari reali annui definitivi, fissati sulla base dell'andamento del mercato, nonche' il quantitativo dei titoli emessi, salvo chiusura anticipata. Nel caso in cui la chiusura anticipata si verificasse alle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (21 aprile) o del quarto giorno di collocamento (22 aprile), il decreto di accertamento verra' emanato, all'apertura della giornata successiva. I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'art. 1. Sono ammessi a partecipare al collocamento i risparmiatori individuali e gli affini, ed in particolare le seguenti categorie di investitori, cosi' come riportati nell'allegato alla scheda informativa del titolo - BTP Futura emissione per la ripresa economica post COVID-19 - terza emissione - pubblicata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed individuati nel citato Information memorandum del 16 aprile 2021, sono: A) persone fisiche comunque classificate; B) soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'allegato 3 del regolamento Consob n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'allegato 3 del regolamento Consob n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica; C) societa' di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti A) e B); D) intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti A) e B); E) societa' fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti A) e B). La gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a., e' affidata a Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a. nella qualita' di dealers, e ai co-dealers Banca Akros S.p.a. e Banca Sella Holding S.p.a., con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime. Con i medesimi istituti e' concluso un accordo di sottoscrizione in data 16 aprile 2021, al fine di regolare l'attivita' connessa all'emissione dei titoli. Ai predetti istituti, Intesa Sanpaolo S.p.a., Unicredit S.p.a., Banca Akros S.p.a. e Banca Sella Holding S.p.a., a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione e per l'attivita' di quotazione sul mercato secondario, verra' corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,5 per mille del capitale nominale dei titoli emessi, cosi' suddivisa: 0,02% a ciascun dealer; 0,005% a ciascun co-dealer. La commissione da attribuire ai co-dealers verra' corrisposta per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a., in conformita' all'accordo di sottoscrizione. Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla distribuzione dei BTP Futura viene riconosciuta una commissione di importo pari al 9,0 per mille dell'ammontare nominale complessivo degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti nel periodo di collocamento. Tale commissione verra' corrisposta tramite le sopra nominate Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attivita' di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attivita' di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel Testo unico della finanza (TUF), in conformita' con le disposizioni del «Decreto trasparenza». Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le societa' fiduciarie che partecipano al collocamento, per conto di soggetti ammessi a partecipare alla medesima, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali. La responsabilita' di accertare la natura dell'investitore e, dunque, la legittimazione a partecipare alla procedura di collocamento, spetta all'intermediario di prossimita' rispetto all'investitore, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale. Tale ordine potra' essere effettuato allo sportello o mediante il sistema home banking, abilitato al trading on-line. Alla clientela non dovra' essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopraindicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal «Decreto trasparenza». Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 30 aprile 2021 per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a. Terminato il periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite, divengono ordini di acquisto non revocabili. Il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT (di seguito «MOT»), gestito da Borsa Italiana S.p.a., provvedera' all'attivita' concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonche' ad ogni attivita' connessa e conseguente, in conformita' al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a. I titoli saranno distribuiti attraverso il MOT, prima della data di regolamento dei titoli, mediante l'abbinamento di proposte di vendita, immesse dai dealers nel corso del periodo di distribuzione, e di proposte di acquisto immesse dagli operatori partecipanti al MOT, ivi inclusi i dealers, sia per conto proprio che per conto terzi. I contratti conclusi saranno regolati alla data del 27 aprile 2021. Ferme restando le limitazioni applicabili ai destinatari dell'offerta e al premio fedelta' di cui all'Information memorandum, i dealers ed i co-dealers, al fine di adempiere agli impegni di quotazione a partire dall'avvio delle negoziazioni ufficiali, immetteranno nel corso del periodo di distribuzione proposte di acquisto dei titoli per conto proprio, conformemente a quanto indicato nel «Testo unico», per un ammontare nominale di titoli pari a euro 10.000.000 (dieci milioni) per ciascun dealer e pari a euro 5.000.000 (cinque milioni) per ciascun co-dealer. Nella specifica ipotesi ai dealers e co-dealers non verra' corrisposta alcuna commissione. I titoli cosi' acquistati dai dealers e dai co-dealers non attribuiscono alcun premio fedelta' (come definito nell'Information memorandum) in conformita' a quanto indicato nell'Information memorandum stesso. Inoltre i dealers ed i co-dealers, si impegnano a chiedere a Monte Titoli S.p.a. entro cinque giorni lavorativi dalla data di regolamento, la modifica del codice ISIN dei titoli dagli stessi acquistati (dal codice con premio fedelta' al codice senza premio fedelta'), in conformita' alle disposizioni operative impartite da Monte Titoli S.p.a. Ai BTP Futura verra' assegnato un codice ISIN con il premio fedelta' durante il periodo di collocamento sul MOT e un codice ISIN senza premio fedelta', che sara' quello di mercato. A partire dalla data di regolamento, il codice ISIN con premio fedelta' verra' sostituito dal codice ISIN senza premio fedelta' al momento dell'eventuale vendita dei titoli sul mercato secondario. Esclusivamente ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN con premio fedelta', lo stesso verra' corrisposto in due tranche erogate in momenti diversi, rispettivamente alla fine dei primi otto anni di vita del titolo (il «Premio fedelta' intermedio») e alla scadenza finale dello stesso (il «Premio fedelta' finale»). Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei risparmiatori individuali e affini che detengono i titoli con codice ISIN con premio fedelta' sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantita' alla Monte Titoli S.p.a., che a sua volta comunichera' mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi. |
| Art. 3
L'importo minimo acquistabile durante il periodo di distribuzione dei BTP Futura e' di 1.000 euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o multipli di tale cifra. In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Monte Titoli S.p.a. e Banca d'Italia, in forza dell'art. 26 del «Testo unico», il capitale nominale collocato verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa' a nome degli operatori. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modifiche, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili che continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato. |
| Art. 4
Gli interessi maturati saranno corrisposti ad un tasso annuale con livelli prefissati crescenti (il «tasso cedolare annuo»). Per i primi quattro anni, il tasso cedolare restera' invariato, mentre potranno essere rivisti, in base alle condizioni di mercato, i tassi dei tre successivi periodi cedolari, di durata quadriennale, e che comunque non potranno essere inferiori ai tassi minimi garantiti comunicati all'avvio del collocamento. Il tasso cedolare annuo e' pari allo 0,75% per il primo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 27 ottobre 2021 sino al 27 aprile 2025). Il tasso cedolare annuo applicabile per il secondo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 27 ottobre 2025 sino al 27 aprile 2029), il tasso cedolare annuo applicabile per il terzo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 27 ottobre 2029 sino al 27 aprile 2033) ed il tasso cedolare annuo applicabile per il quarto periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 27 ottobre 2033 sino al 27 aprile 2037), sara' fissato e reso noto al pubblico mediante comunicato stampa dopo la chiusura del periodo di collocamento, nel corso del pomeriggio del 23 aprile 2021 entro le ore 17,00, salvo chiusura anticipata. In caso di chiusura anticipata, il tasso cedolare annuo applicabile per il secondo, per il terzo e per il quarto periodo sara' fissato e reso noto al pubblico, mediante comunicato stampa, entro le ore 12,00 del giorno successivo a quello di chiusura anticipata. Il tasso cedolare annuo applicabile per il secondo periodo sara' non inferiore all'1,20%, il tasso cedolare annuo applicabile per il terzo periodo sara' non inferiore all'1,65% ed il tasso cedolare annuo applicabile per il quarto periodo sara' non inferiore al 2,00%. L'importo di ciascuna cedola semestrale (la «Cedola») con riferimento al capitale minimo di euro 1.000, e' calcolato moltiplicando il relativo tasso cedolare annuo, diviso due, per l'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro). In formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove: Cedolat indica una cedola; tasso cedolare annuo ha il significato dianzi specificato; primo periodo indica il periodo che include le cedole pagabili dal 27 ottobre 2021 sino al 27 aprile 2025; secondo periodo indica il periodo che include le cedole pagabili dal 27 ottobre 2025 sino al 27 aprile 2029; terzo periodo indica il periodo che include le cedole pagabili dal 27 ottobre 2029 sino al 27 aprile 2033; quarto periodo indica il periodo che include le cedole pagabili dal 27 ottobre 2033 sino al 27 aprile 2037. |
| Art. 5
In data 27 aprile 2029 (la «Data di pagamento del premio fedelta' intermedio»), il Ministero dell'economia e delle finanze corrispondera' alle persone fisiche e giuridiche, che abbiano acquistato titoli nel corso del periodo di distribuzione e che abbiano mantenuto ininterrottamente la titolarita' degli stessi fino alla «Data di pagamento del premio fedelta' intermedio», un premio fedelta' («Premio fedelta' intermedio») di ammontare variabile determinato in ragione di una percentuale, pari al 40%, della variazione media annua percentuale del Prodotto interno lordo (come di seguito definito) nominale della Repubblica italiana. Tale variazione sara' calcolata prendendo in considerazione il periodo che intercorre tra l'anno di emissione dei titoli (ossia il 2021) e l'anno che precede la «Data di pagamento del premio fedelta' intermedio» (ossia il 2028) e sara' arrotondata alla seconda cifra decimale. In ogni caso, il «Premio fedelta' intermedio» sara' non inferiore allo 0,4% e non superiore all'1,2% del valore nominale dei titoli detenuti. Alla data di scadenza dei titoli, il Ministero dell'economia e delle finanze corrispondera' alle persone fisiche e giuridiche, che abbiano acquistato titoli nel corso del periodo di distribuzione e che abbiano mantenuto ininterrottamente la titolarita' degli stessi fino alla scadenza dei titoli, un premio fedelta' («Premio fedelta' finale») il cui ammontare corrispondera' alla somma di: i) un ammontare variabile determinato in ragione di una percentuale, pari al 60%, della variazione media annua percentuale del Prodotto interno lordo (come di seguito definito) nominale della Repubblica italiana. Tale variazione sara' calcolata prendendo in considerazione il periodo che intercorre tra l'anno di emissione dei titoli (ossia il 2021) e l'anno che precede la «Data di pagamento del premio fedelta' intermedio» (ossia il 2028) e sara' arrotondata alla seconda cifra decimale. In ogni caso, tale ammontare sara' non inferiore allo 0,6% e non superiore all'1,8% del valore nominale dei titoli detenuti; ii) un ammontare variabile determinato in ragione della variazione media annua percentuale del Prodotto interno lordo (come di seguito definito) nominale della Repubblica italiana. Tale variazione sara' calcolata prendendo in considerazione il periodo che intercorre tra l'anno che precede la «Data di pagamento del premio fedelta' intermedio» (ossia il 2028) e l'anno che precede la loro scadenza (ossia il 2036) e sara' arrotondata alla seconda cifra decimale. In ogni caso, tale ammontare sara' non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore nominale dei titoli detenuti. Con il termine «Prodotto interno lordo» o «PIL» si intende: il Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato valutato a valori correnti - Pil: il risultato finale dell'attivita' di produzione delle unita' produttrici residenti. Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell'economia, diminuita dei consumi intermedi e aumentata dell'IVA gravante e delle imposte indirette sulle importazioni. E' altresi' pari alla somma dei valori aggiunti a prezzi base delle varie branche di attivita' economica, aumentata delle imposte sui prodotti (compresa l'IVA e le imposte sulle importazioni), al netto dei contributi ai prodotti (Sistema europeo dei conti, Sec 2010). La serie annuale del PIL nominale italiano assunta come parametro di riferimento per calcolare la variazione media annua percentuale sara' quella risultante dall'ultimo aggiornamento, precedente (i) ai fini del calcolo del «Premio fedelta' intermedio» e della «Prima componente» (come di seguito definita) del «Premio fedelta' finale», la «Data di pagamento del premio fedelta' intermedio», e (ii) ai fini del calcolo della «Seconda componente» (come di seguito definita) del «Premio fedelta' finale», la scadenza dei titoli, in ogni caso come disponibile nella base dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) al sito internet www.istat.it - ovvero qualora non disponibile, quale resa disponibile su altra fonte di equipollente ufficialita'. Qualora non fosse disponibile alcuno dei valori che concorrono a determinare il PIL ovvero non fosse disponibile il PIL su alcuna altra fonte di equipollente ufficialita', il Ministero dell'economia e delle finanze determinera' il parametro di riferimento secondo criteri di ragionevolezza e buona fede, provvedendo a renderlo noto al pubblico, mediante comunicato stampa ed in conformita' al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a. e delle relative istruzioni al tempo vigenti. Premio fedelta' intermedio. In ogni caso, il «Premio fedelta' intermedio» sara' non inferiore allo 0,4% e non superiore all'1,2% del valore nominale dei titoli detenuti. Il «Premio fedelta' intermedio» sara' dunque calcolato come descritto di seguito, dove:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ipotizzando che «m» rappresenti l'anno di emissione dei titoli ed «n» l'anno precedente quello della «Data di pagamento del premio fedelta' intermedio», e arrotondando i tassi di crescita nominali annui (espressi in forma percentuale) alla seconda cifra decimale, la variazione media annua percentuale del PIL nominale, sempre arrotondata alla seconda cifra decimale, sara' pari a:
Parte di provvedimento in formato grafico
Premio fedelta' finale. Il «Premio fedelta' finale» sara' pari alla somma della «Prima componente» e della «Seconda componente» calcolate come descritto di seguito. Prima componente. In ogni caso, la «Prima componente» sara' non inferiore allo 0,6% e non superiore all'1,8% del valore nominale dei titoli detenuti. La «Prima componente» sara' dunque calcolata come descritto di seguito, dove:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ipotizzando che «m» rappresenti l'anno di emissione dei titoli ed «n» l'anno precedente quello della «Data di pagamento del premio fedelta' intermedio», e arrotondando i tassi di crescita nominali annui (espressi in forma percentuale) alla seconda cifra decimale, la variazione media annua percentuale del PIL nominale, sempre arrotondata alla seconda cifra decimale, sara' pari a:
Parte di provvedimento in formato grafico
Seconda componente. In ogni caso, la «Seconda componente» sara' non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore nominale dei titoli detenuti. La «Seconda componente» sara' dunque calcolata come descritto di seguito, dove:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ipotizzando che «n» rappresenti l'anno precedente a quello della «Data di pagamento del premio fedelta' intermedio» e «p» l'anno precedente quello di scadenza dei titoli, e arrotondando i tassi di crescita nominali annui (espressi in forma percentuale) alla seconda cifra decimale, la variazione media annua percentuale del PIL nominale, sempre arrotondata alla seconda cifra decimale, sara' pari a:
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 6
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedelta' e del rimborso del capitale, ai BTP Futura si applicano le disposizioni del decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, nonche' quelle del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461. I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea. |
| Art. 7
Il giorno 27 aprile 2021 la Banca d'Italia ricevera', dalle due banche di cui all'art. 2, l'importo corrispondente ai titoli collocati. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Il medesimo giorno 27 aprile 2021 la Banca d'Italia provvedera' a versare l'importo introitato, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno. La predetta sezione di Tesoreria rilascera', per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione. Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati dalla sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare», alla data del 30 aprile 2021. L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni fara' carico al capitolo 2242 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021. |
| Art. 8
Il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmera' i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto. |
| Art. 9
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi. L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2037 fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso. L'onere per il pagamento del «Premio fedelta' intermedio», di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, fara' carico ad apposito capitolo che verra' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2029 e corrispondente al capitolo 2224 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno in corso. L'onere per il pagamento del «Premio fedelta' finale», di cui all'art. 5, comma 4, del presente decreto, fara' carico ad apposito capitolo che verra' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2037 e corrispondente al capitolo 2224 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno in corso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2021
p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni |
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