Gazzetta n. 100 del 27 aprile 2021 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERA 31 marzo 2021
Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 6/SEZAUT/2021/INPR).


LA CORTE DEI CONTI
Sezione delle autonomie

Nell'adunanza del 31 marzo 2021;
Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4;
Vista la nota del Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie n. 10225 dell'11 marzo 2021, con la quale e' stato trasmesso alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome lo schema del questionario allegato alle Linee guida per le relazioni del Collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2020;
Preso atto che la Conferenza delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome non hanno formulato osservazioni sullo schema trasmesso;
Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 11448 del 16 marzo 2021 di convocazione in video conferenza dell'odierna adunanza della Sezione delle autonomie;
Uditi i relatori, consigliere Stefania Fusaro, consigliere Filippo Izzo e primo referendario Michela Muti;

Delibera
di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le Linee guida e il relativo questionario per le relazioni del Collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2020, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, commi 3 e 4, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Cosi' deliberato nell'adunanza del 31 marzo 2021.

Il presidente: Carlino I relatori: Fusaro - Izzo - Muti
Depositata in segreteria il 12 aprile 2021 Il dirigente: Galli
 
Allegato
Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui
rendiconti delle regioni e delle province autonome per l'esercizio
2020 (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre
2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, commi 3 e 4, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

1. La Sezione delle autonomie approva annualmente le Linee guida per le relazioni del Collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni e delle province autonome, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. La recata disciplina ha esteso alle regioni il modello di controllo gia' previsto per gli enti locali dall'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in forza del quale gli organi di revisione sono tenuti a inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto, al fine di consentire le verifiche attribuite alla magistratura contabile, a tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica.
L'archetipo di tale controllo, che si attua attraverso uno stretto raccordo fra gli organi di revisione e la Corte dei conti, si inserisce in una prospettiva «non piu' statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarita'), ma dinamica volta a finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla successiva adozione di misure correttive» (cfr. Corte cost., sentenza n. 179/2007).
I compiti del Collegio dei revisori sono valorizzati anche nell'ambito del nuovo ordinamento finanziario e contabile delle regioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo n. 126/2014. Nello specifico, l'art. 72 del citato decreto prevede l'obbligo dei revisori di vigilare sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione. Al fine di garantire lo svolgimento di tali funzioni, la stessa disposizione riconosce al Collegio il diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente.
L'istituzione dell'Organo di revisione disposta, in ambito regionale, dall'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, attua un collegamento fra controlli interni ed esterni, secondo modalita' che garantiscono l'autonomia costituzionale delle regioni, attribuendo alla Corte dei conti, organo dello Stato-ordinamento, il controllo complessivo della finanza pubblica, a tutela dell'unita' economica della Repubblica (cfr. Corte cost., sentenza n. 198/2012).
Le verifiche della magistratura contabile, esercitate mediante il «raccordo» tra il Collegio dei revisori e le Sezioni regionali, trovano «diretto fondamento nell'art. 100 Cost. (...) in quanto il riferimento dello stesso art. 100 Cost. al controllo sulla gestione del bilancio dello Stato si estende ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata» (cfr. Corte cost., sentenza n. 23/2014).
In questo quadro ordinamentale, le presenti Linee guida, elaborate dalla Sezione delle autonomie, assicurano il necessario coordinamento delle attivita' di controllo. Le informazioni acquisite attraverso i correlati questionari rappresentano un ausilio per le verifiche spettanti alle Sezioni regionali di controllo, con particolare riguardo a quelle prodromiche al giudizio di parificazione sul rendiconto generale della regione, disciplinato dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174/2012, secondo il modello del giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, in forza del richiamo, ivi contenuto, agli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
Peraltro, le stesse Linee guida sono strumento indefettibile per lo svolgimento delle attivita' della Sezione delle autonomie cui spetta riferire al Parlamento in ordine agli andamenti complessivi della finanza regionale, completando il quadro di analisi e di valutazioni con quelle provenienti dalle Sezioni regionali di controllo (art. 7, comma 7, legge 5 giugno 2003, n. 131).
Nel cennato assetto istituzionale, le Sezioni di controllo delle regioni a statuto speciale e delle due province autonome, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata applicabili agli enti territoriali controllati, secondo i principi contenuti nelle sentenze n. 23/2014, n. 39/2014 e n. 40/2014 della Corte costituzionale, sono chiamate a invitare gli enti di rispettiva competenza alla compilazione degli stessi questionari.
Qualora la normativa di settore applicata sia eventualmente diversa da quella nazionale citata nel questionario, si chiede ai revisori dei predetti enti di precisare le differenti norme di autonomia applicate negli appositi spazi riservati ai chiarimenti, dando evidenza degli effetti prodotti dalla disciplina speciale in relazione ai profili di interesse richiamati nel questionario.
2. Con particolare riferimento al giudizio di parificazione, le Linee guida forniscono un ausilio per procedere ai controlli sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilita' dell'indebitamento nella fase in cui la proposta di rendiconto della Giunta regionale si approssima a essere approvata con legge regionale, in quanto la pronuncia della Sezione regionale di controllo si interpone tra la fase della proposta e la legge di approvazione del rendiconto.
Sono tese, altresi', a prevenire, attraverso il coordinamento delle attivita' di controllo sulle regioni, quelle gestioni contabili le cui disfunzioni siano suscettibili di riverberarsi sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, vanificando la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari.
Occorre, inoltre, rilevare che, secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale, le funzioni esercitate dalle Sezioni regionali di controllo sono finalizzate ad assicurare la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonche' il rispetto degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (cfr. Corte costituzionale sentenze n. 60/2013, n. 198/2012 e n. 179/2007).
La funzione di ausiliarieta' della Corte dei conti nel sistema delle garanzie di legalita' economico-finanziaria, poste a tutela dell'integrita' dei bilanci pubblici e dell'efficienza amministrativa, assume un triplice significato e viene svolta nell'interesse delle assemblee elettive per l'informazione certificata sugli esiti degli obiettivi di programma espressi dalla legislazione vigente, nell'interesse dell'organo esecutivo di governo per il controllo esterno, imparziale e neutrale dei risultati della gestione di bilancio e, in definitiva, nell'interesse del cittadino e della Comunita' territoriale per la verifica della corrispondenza della gestione di bilancio con la titolarita' dei diritti fondamentali della persona, garantiti dalle disposizioni costituzionali.
La Corte dei conti «ha, infatti, il compito di garantire gli interessi della collettivita', poiche' soltanto un uso corretto delle risorse pubbliche assicura la qualita' e la quantita' delle prestazioni e dei servizi necessari per soddisfare i diritti sociali, primo fra tutti quello alla salute, oggi piu' che mai di rilievo. La via della legalita' finanziaria conduce infatti alla promozione dell'uguaglianza sostanziale e all'effettiva tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione» (cfr. Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021).
Lo stesso giudice delle leggi ha evidenziato che la modalita' di redazione dei bilanci pubblici risulta strettamente collegata alla responsabilita' dell'amministrare (accountability). A tal riguardo, la Corte costituzionale ha posto l'attenzione sul bilancio come «bene pubblico», quale documento contabile funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, trattandosi di un «onere inderogabile per chi e' chiamato ad amministrare una determinata collettivita' ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato» (cfr. Corte cost., sentenza n. 115/2020).
Parimenti, «solo un bilancio pubblico allargato sano ed equilibrato assicura il rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza all'Unione europea». Inoltre, premesso che il giudizio di parifica del rendiconto regionale e' un giudizio sugli equilibri economico-finanziari dell'ente in termini di effettiva capacita' di spesa e di mantenimento degli equilibri di bilancio in chiave dinamica e statica, quando «la Corte dei conti riscontra voci di entrata e di spesa che si sospettano illegittime, per vizio derivato dalla legge-fonte, deve sollevare la questione di legittimita' costituzionale, dovendo altrimenti validare un risultato di amministrazione ritenuto non corretto, suscettibile di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente». (cfr. Corte cost., sentenza n. 112/2020).
Cio' posto, secondo quanto previsto dall'art. 41 del regio decreto n. 1214/1934, alla decisione di parificazione e' unita la relazione, nella quale la Corte esprime le proprie valutazioni sulle dinamiche della finanza regionale, prendendo in esame i fenomeni gestori che presentano maggiore rilevanza. La relazione e' un atto del giudizio di parifica finalizzato a fornire all'organo legislativo i risultati del controllo eseguito sull'attivita' amministrativa e sulla gestione finanziaria globalmente considerata.
3. In questo anno particolare, caratterizzato dalla pandemia da COVID-19, il giudizio di parificazione dei rendiconti delle regioni e delle province autonome acquisisce, quindi, particolare e rinnovata importanza e rilievo.
Nel corso del 2020, infatti, sono stati approvati numerosi provvedimenti volti a fronteggiare i riflessi dell'interruzione delle attivita' sugli enti e sui cittadini, con indubbi riflessi economici e finanziari e sono state introdotte particolari misure di flessibilita' e di deroga alle ordinarie regole di gestione che governano gli sviluppi della programmazione finanziaria. Dette misure hanno avuto la finalita', per un verso, di sostenere le esigenze di cassa e, per altro verso, di convogliare nei flussi di spesa corrente risorse diverse da quelle ordinariamente poste a copertura di tali spese.
L'esame della Corte, quindi, dovra' essere diretto non solo a verificare se sia raggiunto un equo contemperamento tra le finalita' degli anzidetti provvedimenti e delle correlate misure adottate e l'esigenza di mantenimento degli equilibri, anche prospettici, di bilancio, ma anche e soprattutto a relazionare sui fenomeni gestori e, in particolare, sull'incidenza dei numerosi provvedimenti emergenziali adottati sulla gestione finanziaria.
Gia' nel corso del 2020 questa Sezione ha ritenuto necessario provvedere all'elaborazione di specifici indirizzi, con la deliberazione n. 18/2020/INPR, volti a suggerire - agli amministratori pubblici, a tutti gli organi di controllo interno e, in particolare, a quelli di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali (regioni ed enti locali), nonche' ai collegi sindacali degli enti del SSN - l'opportunita' di approntare adeguati strumenti (organizzativi, informatici e metodologici) per fornire idonee risposte alle sfide dell'emergenza, modificando sostanzialmente, se del caso, l'approccio ai controlli sotto svariati profili. Le varie componenti del sistema integrato di controllo interno, a giudizio della Corte, sono chiamate a non affidarsi esclusivamente ai principi e alle prassi anteriormente vigenti e seguite, in quanto cio' potrebbe comportare un indebolimento dei controlli in alcune aree, aumentando la probabilita' che si verifichino nuovi rischi in altre.
E' in questa prospettiva, quindi, che le presenti Linee guida, quale irrinunciabile strumento di supporto, oltre a considerare i tradizionali aspetti di indagine ricompresi nell'ambito delle verifiche del Collegio dei revisori dei conti, quali la verifica delle corrette modalita' di classificazione e imputazione della spesa e della complessiva affidabilita' delle scritture contabili, focalizzano l'attenzione sugli effetti della normativa emergenziale, ampliando in parte i quesiti con particolare attenzione alle risultanze della gestione 2020, con la conseguenza di chiamare il medesimo Collegio dei revisori a fornire un importante ausilio collaborativo anche oltre i confini dello specifico campo d'azione di relativa pertinenza. In tale ottica vanno considerati, a titolo esemplificativo, i quesiti che si riferiscono a dati economico-patrimoniali del consolidato sanitario.
Un primo aspetto di rilievo attiene al risultato di amministrazione nei termini espressi dall'art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con particolare attenzione ai fondi di cui lo stesso si compone, analisi essenziale per chiarire la situazione economico-finanziaria dell'ente al termine dell'esercizio e i riflessi della pandemia sulla gestione. Ulteriore profilo esaminato e' quello inerente alle deroghe e alle misure di flessibilita' relative all'utilizzo dell'avanzo introdotte, mentre un terzo tema attiene alla gestione di cassa e alle iniezioni di liquidita' previste per fronteggiare l'emergenza in corso.
4. Focus di fondamentale importanza, inoltre, e' quello relativo all'esame della sanita', che senza dubbio rappresenta il settore di spesa maggiormente interessato dalle misure straordinarie adottate dalla legislazione emergenziale per fronteggiare e contenere la diffusione del COVID-19.
La situazione di emergenza ha reso necessario il coinvolgimento sincronico degli organi di governo centrale e di quelli regionali, con un piu' intenso e stretto coordinamento e l'abbandono delle logiche di contenimento della spesa sanitaria e di differenziazione territoriale. Sotto questo profilo, si puo' dire che la pandemia ha comportato una netta discontinuita' nel finanziamento della spesa sanitaria, imponendo una riconsiderazione complessiva e nuove prospettive nella sua analisi.
Nello sguardo retrospettivo verso l'esercizio appena concluso, appare quindi necessario verificare l'uso economico ed efficiente delle risorse messe a disposizione dallo Stato centrale per fronteggiare la pandemia, anche per evitare che la straordinarieta' del contesto possa essere intesa come abbandono delle irrinunciabili attivita' di vigilanza e controllo, che competono, innanzitutto, all'organo di revisione. Rispetto a un approccio formale, che pure permane per la verifica dei fondamentali profili di regolarita' contabile e finanziaria delle gestioni regionali, dovranno comunque essere tenuti nella dovuta considerazione gli aspetti sostanziali per verificare i risultati raggiunti dalle gestioni regionali in termini di economicita', efficienza ed efficacia e per evitare che, come accaduto in passato, le aree di inefficienza e cattiva gestione non consentano di tradurre l'aumento dei finanziamenti destinati alla sanita' in effettivi servizi al cittadino (per quest'ultima sottolineatura finalistica, particolarmente rilevante nell'attuale contesto emergenziale, dell'esercizio del controllo della spesa sanitaria cfr. Corte conti, Sez. riunite in sede di controllo, Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica, parte III, spec. pp. 285 e ss.).
Secondo questa linea metodologica, nel questionario sul rendiconto 2020, accanto all'usuale sezione sugli andamenti finanziari del servizio sanitario regionale, e' stata inserita una nuova sezione, specificamente dedicata all'analisi degli impatti delle molteplici misure emergenziali sui dati di rendiconto e sul mantenimento dell'equilibrio economico del sistema sanitario.
Nell'ottica sostanzialistica poco sopra illustrata, specifici quesiti riguardano le nuove pianificazioni richieste sia dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sia dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il potenziamento della rete regionale ospedaliera e assistenziale.
Inoltre, particolare attenzione e' stata dedicata all'impianto del centro di costo denominato «COV 20», previsto, senza ulteriori specificazioni di dettaglio, dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, ai fini della rendicontazione dei maggiori costi sostenuti per l'emergenza.
In tale ambito, con specifico riferimento al bilancio regionale, sono state inserite delle tabelle relative alle spese imputate al suddetto centro di costo, individuate secondo la codifica del piano dei conti integrato, di cui all'allegato 6 al decreto legislativo n. 118/2011 e distinte in riferimento ai dati finanziari del rendiconto regionale e ai dati economico-patrimoniali del consolidato sanitario.
5. Particolare importanza e' stata inoltre rivolta nelle Linee guida di quest'anno alla spesa per il personale.
Con l'art. 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' stato introdotto un nuovo dispositivo legislativo sulla spesa di personale, incentrato sulla sostenibilita' finanziaria della spesa, nonche' su una classificazione per fasce demografiche e su valori soglia di spesa massima, correlati anche alla media delle entrate correnti nel triennio (la disciplina di attuazione e' contenuta nel decreto ministeriale 3 settembre 2019). L'esito di tale nuova disciplina e' che e' consentito alle regioni assumere personale a tempo indeterminato, di la' dagli attuali e vigenti vincoli assunzionali, ancorati al rispetto del turn-over.
Si ritiene importante, quindi, la valutazione dell'impatto della descritta novita' legislativa sullo specifico aggregato di spesa, anche in relazione alla sua incidenza sul volume delle entrate correnti, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, che, tra l'altro, nella sua dimensione pluriennale, forma oggetto, nel richiamato art. 33, di specifica asseverazione da parte dell'organo di revisione.
A tale riguardo, sono stati introdotti nel questionario dei nuovi quesiti attinenti alla considerazione degli effetti della novita' legislativa, come sopra precisati.
6. Nell'attuale contesto emergenziale, assumono particolare rilievo anche le verifiche dell'Organo di revisione in ordine all'impatto della gestione degli organismi partecipati sul bilancio degli enti, con particolare riguardo alle societa' operanti nei settori maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia, quale quello dei trasporti. A tal fine il questionario delle Linee guida, arricchendo il consueto campo di indagine, dedica uno specifico approfondimento a tale argomento.
Giova, poi, ricordare che l'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di garantire la continuita' delle imprese colpite dall'emergenza, ha differito al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Si osserva, in proposito, che il sistema di misure di allerta ivi codificato, in quanto definito in epoca antecedente rispetto all' imprevedibile e devastante emergenza epidemiologica tutt'ora in atto, potrebbe a ragione indurre ad adottare ulteriori interventi di completamento per rendere il medesimo massimamente efficace ed efficiente nei riguardi di una crisi senza precedenti, di tale eccezionale portata. L'indicazione e' rilevante nell'attuale contesto dal momento che, per le societa' a controllo pubblico, il testo unico fa espresso riferimento agli «indicatori di crisi aziendale», che potrebbero emergere nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio (cfr., infatti, l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), allo scopo di favorire l'anticipata emersione di situazioni di squilibrio. Orbene, non c'e' dubbio che la tempestiva rilevazione dei sintomi della crisi, attraverso la predisposizione del programma di valutazione del rischio aziendale, non e' solo funzionale al tentativo di risanamento delle societa' a controllo pubblico, ma rappresenta un ausilio per orientare le scelte del socio pubblico, tenuto a porre attenzione in ordine alle perdite che si riflettono sul proprio bilancio. Tuttavia, come ha gia' rilevato questa Sezione delle autonomie, nelle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, nel contesto operativo straordinario determinato dalla pandemia, e' necessario applicare il disposto normativo con discernimento e all'esito di un'attenta analisi dei fattori di crisi. Laddove, infatti, il disequilibrio dell'impresa pubblica non sia dovuto a scelte gestionali errate, bensi' a fattori esogeni imprevedibili ed eccezionali determinati dalla pandemia, l'adozione dei provvedimenti richiesti a seguito dell'emersione di indicatori di crisi aziendale deve formare oggetto di ponderata valutazione.
7. Pur dedicando spazio a nuovi quesiti correlati alla normativa emergenziale, e' stata rispettata la tradizionale prospettiva della razionalizzazione e semplificazione degli oneri di informazione. In tal senso, lo schema di relazione-questionario allegato alle Linee guida e' volto, principalmente, ad integrare le informazioni contabili gia' direttamente estraibili dalla BDAP, il cui flusso di dati e' funzionale a tutte le attivita' di controllo della Corte che necessitano della conoscenza di dati analitici di rendiconto contenuti nel Piano dei conti integrato.
In ordine agli elementi informativi provenienti dal sistema gestionale BDAP, i revisori dei conti hanno l'onere di verificarne la corretta e tempestiva alimentazione da parte degli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessita' di inserire le informazioni eventualmente mancanti.
Si ribadisce l'importanza dei flussi informativi della BDAP e delle altre banche dati pubbliche ai fini del monitoraggio e del coordinamento della finanza pubblica.
Nella prospettiva dell'amministrazione digitale, i revisori degli enti sono tenuti a verificare, altresi', la conformita' dei dati inseriti nel sistema BDAP - Bilanci armonizzati - con quanto risultante dai documenti contabili prodotti dai software gestionali dei singoli enti o che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari.
A tal fine, dovra' essere posta particolare attenzione ai contenuti del Quadro generale riassuntivo dei prospetti degli equilibri di bilancio e del risultato di amministrazione, alla composizione del disavanzo, nonche' alla coerenza delle informazioni sugli organismi partecipati inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro con quelle rilevabili da altra documentazione oggetto di verifica. Anche in queste ipotesi, i revisori dovranno segnalare alle amministrazioni la necessita' di operare le rettifiche/integrazioni necessarie ad assicurare la completa conformita' e coerenza dei dati comunicati al sistema gestionale.
Nella consueta ottica di semplificazione, non sono richiesti nel questionario i dati quantitativi del personale reperibili tramite il Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche - SICO - nonche' i dati di natura contabile sugli organismi partecipati, in quanto reperibili tramite l'applicativo «Partecipazioni» del Dipartimento del Tesoro.
Le sole informazioni contabili da compilare all'interno del questionario riguardano dati non desumibili direttamente dagli schemi di bilancio armonizzato, seppur attinenti a profili di particolare rilievo della gestione regionale.
8. Come in passato, lo schema di relazione-questionario sui consuntivi regionali per l'esercizio 2020 e' strutturato in due parti (quesiti e quadri contabili), suddivise in dieci sezioni.
Le prime sette sezioni contengono i quesiti a risposta sintetica dedicati a informazioni gestionali per lo piu' di carattere qualitativo-testuale:
la prima sezione (Domande preliminari) conferma la consueta ricognizione dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario;
la seconda sezione (Regolarita' della gestione amministrativa e contabile) ripropone diversi quesiti contenuti nei precedenti questionari e uno specifico approfondimento relativo alla disciplina di cui all'art. 33 del decreto-legge n. 34/2019, sopra illustrata;
la terza sezione (Gestione contabile) affronta i principali profili di carattere contabile, con particolare attenzione al risultato di amministrazione, alle quote accantonate ai fondi, in particolare al fondo rischi da contenzioso, al fondo perdite societa' partecipate; contiene nuovi quesiti attinenti alla normativa emergenziale e alla possibilita' di utilizzo della quota libera dell'avanzo per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza da COVID-19; prevede un dettagliato esame dell'utilizzo delle anticipazioni di liquidita';
la quarta sezione (Sostenibilita' dell'indebitamento e rispetto dei vincoli) ripropone domande sullo stock del debito, la sua composizione e il rispetto dei vincoli di indebitamento;
la quinta sezione (Organismi partecipati) conferma i quesiti dei precedenti questionari, aggiungendo un nuovo focus dedicato alle misure previste per fronteggiare le difficolta' economico patrimoniali degli enti partecipati indotte dalla pandemia, con specifico riguardo al settore del trasporto pubblico;
la sesta sezione (Verifica dei saldi di finanza pubblica) conserva quesiti diretti a verificare l'effettivo rispetto degli obblighi e degli obiettivi di saldo 2020;
la settima sezione (Servizio sanitario regionale) viene modificata e suddivisa in due parti, al fine di recepire tutte le novita' relative alla gestione dell'emergenza pandemica;
l'ottava sezione (Quadri contabili), contiene i prospetti di analisi riguardanti particolari profili contabili che richiedono approfondimenti specifici;
la nona sezione (Analisi fondi per eventi sismici del 2016) riproduce le analisi della gestione dei fondi destinati alle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria);
la decima sezione (Note) e' dedicata, infine, ai chiarimenti necessari per la miglior comprensione delle informazioni e/o all'inserimento di informazioni integrative.
In ogni caso, le Sezioni regionali di controllo potranno effettuare tutte le opportune integrazioni istruttorie ogni qualvolta ne ravvisino la necessita' per il compiuto esercizio delle proprie funzioni.
9. Per procedere alla compilazione della relazione-questionario occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla piattaforma di finanza territoriale FITNET, tramite utenza SPID di 2° livello.
Gli utenti gia' abilitati che non dispongano di SPID, dovranno prioritariamente dotarsene e, al momento dell'accesso, il sistema riconoscera' il profilo attivo o i profili attivi a lui gia' associato/i in precedenza. Nessuna nuova abilitazione dovra' essere richiesta.
I nuovi utenti FITNET dovranno, sempre provvisti di utenza SPID di 2° livello, accedere al sistema, al fine di procedere alla registrazione e alla profilazione di competenza.
La procedura informatica guidera' l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione, che indichera' «step by step» le fasi tramite le quali completare l'accesso.
Per qualsiasi criticita' inerente allo SPID sara' necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio Provider, mentre, nell'applicativo FITNET sara' possibile contattare l'assistenza, attraverso l'invio di una segnalazione nella dedicata maschera d'inserimento.
Come in passato, lo schema di relazione sui consuntivi regionali per l'esercizio 2020 e' composto da due parti: quesiti e quadri contabili.
La parte «quadri contabili» (Sezione VIII) va compilata e validata on line tramite la funzione QUESTIONARIO→QUADRI CONTABILI→GESTIONE.
La validazione dei quadri contabili e' propedeutica all'invio della parte quesiti (in formato .xlsx) tramite la funzione QUESTIONARIO→QUESITI→UPLOAD QUESITI; il modello vuoto sara' scaricabile dalla home page di CONTE dal box Utilita→Schemi/Modelli e dovra' essere cosi' denominato: Rendiconto_Regione_Anno (esempio: Rendiconto_Molise_2020).
Non sono ammesse differenti modalita' di trasmissione.
 
LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUI RENDICONTI DELLE REGIONI PER L' ANNO 2020, SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL' ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI, L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RICHIAMATO DALL' ART. 1, COMMA 3, D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 DICEMBRE 2012, N. 213.

Parte di provvedimento in formato grafico