Gazzetta n. 102 del 29 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 8 febbraio 2021
Determinazione delle tariffe di cui all'art. 29 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 sulle specie esotiche invasive.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
Visto in particolare l'art. 29 del suddetto decreto legislativo che dispone che le spese per le procedure finalizzate al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e per l'espletamento dei controlli di cui all'art. 13 sono a carico del richiedente, secondo tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni;
Visto che il medesimo articolo dispone che le predette tariffe relative alle spese per le procedure finalizzate all'espletamento delle operazioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13 del decreto e le relative modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 14, secondo comma, del suddetto decreto legislativo, che dispone che nell'istruttoria finalizzata al rilascio del permesso ad un giardino zoologico, il Ministero puo' avvalersi della documentazione gia' prodotta ai fini del rilascio della licenza di cui all'art. 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e, se del caso, effettuare ulteriori verifiche documentali e in loco;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, ed in particolare gli articoli 9 e 6;

Decreta:

Art. 1

Tariffe

1. Le tariffe dovute ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, per le operazioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13 del medesimo decreto sono determinate nella misura seguente:
I) tariffa relativa all'istruttoria finalizzata al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10:
a) attivita' di valutazione della singola istruttoria, durata ispezione un giorno, attivita' di rilascio del provvedimento: euro 690,32;
b) attivita' di valutazione della singola istruttoria, durata ispezione due giorni, attivita' di rilascio del provvedimento: euro 1.116,79;
II) tariffa relativa all'espletamento dei controlli di cui all'art. 13:
a) durata ispezione un giorno: euro 536,47;
b) durata ispezione due giorni: euro 962,94.
2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, le tariffe sono aggiornate ogni due anni.
 
Art. 2

Modalita' di versamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita' richieste ai sensi dell'art. 1 si effettua tramite bonifico secondo le seguenti modalita':
beneficiario: Tesoreria di Roma Sezione 348
IBAN: IT26D0100003245348032259231
causale: istruttoria ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 13 del decreto legislativo n. 230/2017, capo XXXII, Capitolo di entrata n. 2592 - art. 31.
2. Il versamento delle tariffe va corrisposto prima dell'inizio delle istruttorie di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 e dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 13 del medesimo decreto.
 
Art. 3

Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'art. 1 del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su apposito capitolo destinato allo svolgimento delle attivita' di istruttoria e di controllo previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230.
 
Art. 4

Giardini zoologici

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, non sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui al presente decreto:
a) le strutture che presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istanza di licenza di giardino zoologico, di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 e richiedono il permesso di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230;
b) i giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, che richiedono o hanno ottenuto il permesso di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230.
2. Nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare disponga di effettuare, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, ulteriori verifiche documentali e in loco, le strutture di cui al comma precedente sono tenute al pagamento delle tariffe di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2021

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Costa
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 972