Gazzetta n. 102 del 29 aprile 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 marzo 2021, n. 22
Testo del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 22 aprile 2021, n. 55 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il numero 8) e' sostituito dal seguente: «8) Ministero della transizione ecologica;»;
2) il numero 9) e' sostituito dal seguente: «9) Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;»;
3) il numero 13) e' sostituito dal seguente: «13) Ministero della cultura;»;
4) dopo il numero 14) e' aggiunto il seguente: «15) Ministero del turismo.»;
b) al comma 4-bis, primo periodo, la parola «quattordici» e' sostituita dalla seguente: «quindici».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 1 e 4-bis dell'articolo
2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. n. 163,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i
seguenti:
1) - 7) (Omissis);
8) Ministero della transizione ecologica;
9) Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili;
10) - 12) (Omissis);
13) Ministero della cultura;
14) (Omissis);
15) Ministero del turismo.
2. - 4. (Omissis).
4-bis. Il numero dei Ministeri e' stabilito in
quindici. Il numero totale dei componenti del Governo a
qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio,
vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
sessantacinque e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'art. 51 della Costituzione.».
 
Allegato
(Art. 7, commi 3 e 5)
Tabella A Contingente numerico del personale assegnato al Ministero del turismo
===================================================================== | Contingente |Attualmente in servizio|Dotazione organica | +=======================+=======================+===================+ |Dirigente di I fascia |1 |4 | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ |Dirigente di II fascia |3* |17** | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ |A3 F6 | |  | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ |A3 F5 |3 |  | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ |A3 F4 |1 |  | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ |A3 F3 |1 |  | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ |A3 F2 |1 |  | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ |A3 F1 |4 |133*** | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ |A2 F6 |4 | | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ |A2 F5 |1 | | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ |A2 F4 |6 | | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ |A2 F3 | | | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ |A2 F2 |1 | | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ |A2 F1 |1 |26*** | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ |Totale complessivo |27 |180 | +-----------------------+-----------------------+-------------------+
* Di cui due con contratto dirigenziale ex articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ** Di cui due assegnati agli uffici di diretta collaborazione. *** Il contingente di pianta organica viene indicato nella qualifica di ingresso nell'area funzionale anche se occorre tener conto che le unita' in servizio sono gia' inserite nelle diverse fasce economiche delle aree e l'eventuale personale da reclutare in comando potrebbe appartenere alle diverse fasce economiche.
 
Art. 2

Ministero della transizione ecologica

1. Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al comma 1, lettera c), le parole da «definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica» fino a «attuazione dei piani di ((emergenza energetica));» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole «rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;» sono soppresse;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole «undici direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove direzioni generali»;
c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Ministero della transizione ecologica»;
d) all'articolo 35:
1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione ecologica»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche ((agricole alimentari)) e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della ((Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874)), e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; ((autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare)); rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti ((con l'Unione europea)) nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ((ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche)); normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le societa' e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; ((radioprotezione e radioattivita' ambientale)); agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche ((per il contrasto dei cambiamenti climatici)) e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non e' individuato il responsabile della contaminazione ((e quelli)) per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche' esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno ((dell'ambiente)); prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.»;
e) all'articolo 37, comma 1:
1) le parole «non puo' essere superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: «non puo' essere superiore a tre»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il numero delle direzioni generali non puo' essere superiore a dieci.».
3. Le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico».
5 Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo le parole «tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «e la transizione ecologica».
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA e' modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della transizione ecologica.
7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:
a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attivita' delle societa' operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali societa';
b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti ((del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa));
c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza gia' a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ((in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei settori energetici)).
8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1), e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro 332.000 ((annui)) a decorrere dall'anno 2022.
((8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: «e dal Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1, lettera c) e del
comma 2 dell'articolo 28 del citato decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59), come modificato dalla presente legge:
«Art. 28. (Aree funzionali). - 1. Nel rispetto delle
finalita' e delle azioni di cui all'articolo 27, il
Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del
Consiglio dei Ministri, svolge per quanto di competenza, in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) - b) (Omissis);
c) sviluppo economico: organizzazione articolata
delle attivita' per i brevetti, i modelli industriali e per
marchi di impresa e relativi rapporti con le autorita'
internazionali, congiuntamente con il Ministero degli
affari esteri per la parte di competenza; politiche di
sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori
produttivi; politiche di incentivazione per la ricerca
applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione
e lo sviluppo del commercio elettronico; partecipazione ai
procedimenti di definizione delle migliori tecnologie
disponibili per i settori produttivi; politiche nel settore
delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di
competenza; promozione della concorrenza nel settore
commerciale, attivita' di sperimentazione, monitoraggio e
sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine
di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento
tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema
fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto
dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza;
sostegno allo sviluppo della responsabilita' sociale
dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con
fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze
delle altre amministrazioni; sicurezza e qualita' dei
prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei
profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli
organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema
di certificazione ambientale, in particolare in materia di
ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti, ad esclusione
di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui
all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita'
economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e
qualita' dei servizi destinati al consumatore, ferme le
competenze delle regioni in materia di commercio;
metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei Ministri, gli organismi internazionali e gli enti
locali; attivita' di supporto e segreteria
tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela dei
consumatori nel settore turistico a livello nazionale;
monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie
fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi
di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di
beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni
a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
- in materia di giochi, nonche' di prevenzione e
repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio
statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto
disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo
sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza
sulle societa' fiduciarie e di revisione nei settori di
competenza.
2. Il Ministero svolge altresi' compiti di studio,
consistenti in particolare nelle seguenti attivita':
redazione del piano triennale di cui al comma 2-ter
dell'articolo 27; ricerca e rilevazioni economiche
riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di
iniziative, ivi compresa la definizione di forme di
incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate
a incrementare la competitivita' del sistema produttivo
nazionale; valutazione delle ricadute industriali
conseguenti agli investimenti pubblici; coordinamento
informatico - statistico dei dati relativi agli interventi
di agevolazione assunti in sede di Unione europea,
nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e
della valutazione degli effetti sulla competitivita' del
sistema produttivo nazionale; ricerca in materia di tutela
dei consumatori e degli utenti; monitoraggio dell'attivita'
assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative in
materia; ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e
rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico;
rilevazione degli aspetti socio-economici della
cooperazione.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 29 del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 29. (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in non piu' di nove direzioni generali, alla cui
individuazione e organizzazione si provvede ai sensi
dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato
il coordinamento delle aree funzionali previste
all'articolo 28.
2. (Omissis).».
- Si riporta la rubrica del Capo VIII del Titolo IV del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificata dalla
presente legge:
«Titolo IV. I Ministeri.
(Omissis).
Capo VIII
Ministero della transizione ecologica
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2, dell'articolo 35
del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 35. (Istituzione del ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il ministero della transizione ecologica.
2. Al Ministero della transizione ecologica sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le
funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e
alla tutela dell'ambiente, del territorio e
dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
Convenzione di Washington sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di
politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti
ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione
di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti
rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con
organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione
europea nel settore dell'energia, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione
dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e
promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e
tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema;
individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione
degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
incentivazione e interventi nei settori dell'energia e
delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi,
riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle
infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti;
risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica,
sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di
servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di
vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale;
agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e
diffusione di dati statistici in materia energetica e
mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e
mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili
alternativi e delle relative reti e strutture di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici,
qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei
cambiamenti climatici e per la finanza climatica e
sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso
tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad
effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi
settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei
trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia
circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione,
fatta salva la competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile,
nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia circolare e
l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze
del Ministero dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i
siti per i quali non e' individuato il responsabile della
contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati
non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle
attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento
alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
danno dell'ambiente; prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
valori naturali e ambientali.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 37 del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 37. (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli
articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei
dipartimenti non puo' essere superiore a tre, in
riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35
del presente decreto, e il numero delle direzioni generali
non puo' essere superiore a dieci.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo
174-bis e del comma 1 dell'articolo 828 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2010, n. 106, S.O. n. 84, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 174-bis. (Organizzazione per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare). - 1. - 2.
(Omissis).
2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro
dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte
dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio
n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre
2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle
dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I
medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione
di Comando carabinieri per la tutela ambientale e la
transizione ecologica e Comando carabinieri per la tutela
agroalimentare.
2-ter. (Omissis).»
«Art. 828. (Contingente per la tutela dell'ambiente). -
1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei
carabinieri, per un totale duecentosettantaquattro unita',
da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il
potenziamento del Comando carabinieri per la tutela
ambientale e la transizione ecologica. Il predetto
contingente e' cosi' determinato:
a) generali di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 1;
d) maggiori: 1;
e) capitani: 3;
f) ufficiali inferiori: 25;
g) ispettori: 139;
h) sovrintendenti: 39;
i) appuntati e carabinieri: sessantaquattro.
2. (Omissis).».
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75.
- Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
marzo 2011, n. 71, S.O. n. 81.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 5 della
legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5. (Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica). - 1. - 2 (Omissis).
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ed e' composto dall'Autorita'
delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri,
dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal
Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e
delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico e dal
Ministro della transizione ecologica.
4. 5. (Omissis).».
 
Art. 3
Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione
ecologica

1. Al Ministero della transizione ecologica sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, con la relativa dotazione organica e con i relativi posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale, sono trasferite al Ministero della transizione ecologica. Conseguentemente la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e' rideterminata in 17 posizioni di livello generale e 104 posizioni di livello non generale.
3. La dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica e' individuata in 13 posizioni di livello generale e in 67 posizioni di livello non generale.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire ai sensi del comma 1. La dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e' conseguentemente ridotta in misura corrispondente al personale trasferito. Le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonche' il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risulta in servizio alla data del 13 febbraio 2021 presso la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. ((Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data del 13 febbraio 2021, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto)).
((4-bis. Al fine di garantire la perequazione del trattamento economico del personale dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, le risorse destinate ad alimentare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia in servizio presso il Ministero della transizione ecologica sono incrementate di 483.898 euro per l'anno 2021 e di 967.795 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e quelle destinate al personale dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero della transizione ecologica sono incrementate di 35.774 euro per l'anno 2021 e di 71.547 euro annui a decorrere dall'anno 2022, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 519.672 euro per l'anno 2021 e a 1.039.342 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4-quater. Al fine di adeguare l'indennita' di amministrazione in godimento del personale non dirigenziale del Ministero della transizione ecologica a quella del personale non dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, e' autorizzata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa di 227.080 euro per l'anno 2021 e di 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-quater, pari a 227.080 euro per l'anno 2021 e a 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
.
5. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale trasferito. A partire dalla medesima data, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della transizione ecologica. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.
6. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero della transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. ((A decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo periodo transitano al)) Ministero della transizione ecologica i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite.
7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10, e' istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per l'energia e il clima, nel quale confluiscono le Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi del presente articolo, nonche' la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria gia' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino alla medesima data, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare e il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica e' incrementato di venti unita', anche estranee alla pubblica amministrazione. A tale ultimo fine e' autorizzata la spesa di euro 540.000 per l'anno 2021 e di 650.000 euro ((annui)) a decorrere dal 2022.
8. Il personale appartenente ai ruoli dirigenziali di amministrazioni centrali diverse dal Ministero dello sviluppo economico, titolare di incarichi dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali trasferite al Ministero della transizione ecologica, puo' optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero.
9. Le funzioni di controllo della regolarita' amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il quale e' istituito un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non generale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, una unita' di livello dirigenziale non generale e sette unita' di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1. A tal fine e' autorizzata la spesa di 217.949 euro per l'anno 2021 e di 435.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Riferimenti normativi

- Per il testo del comma 2 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla
presente legge, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 2.
- Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112:
«Art. 19.(Incarichi di funzioni dirigenziali)
(articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'articolo 11 del decreto legislativo
n. 546 del 1993 e poi dall'articlo 13 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). -
1.- 1. ter. (Omissis).
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. - 5-ter. (Omissis).
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. - 12-bis. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 23 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130:
«Art. 23. (Salario accessorio e sperimentazione). -
1. (Omissis).
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
3. - 7. (Omissis).».
 
Art. 4

Comitato interministeriale per la transizione ecologica

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 57, e' inserito il seguente:
«Art. 57-bis. (Comitato interministeriale per la transizione ecologica). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, ((ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile)).
2. Il CITE presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, e' composto dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche ((agricole alimentari)) e forestali. Ad esso partecipano, altresi', gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.
3. Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di:
a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
b) mobilita' sostenibile;
c) contrasto ((del dissesto)) idrogeologico e ((del consumo)) del suolo;
((c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici));
d) risorse idriche e relative infrastrutture;
e) qualita' dell'aria;
f) economia circolare;
((f-bis) bioeconomia circolare e fiscalita' ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile)).
4. Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonche' le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. ((Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano e' contestualmente trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano e' approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo)).
((4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate)).
5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
((5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente articolo.
5-ter. All'articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica))
.
6. Il CITE monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorita' indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di presenza, ((rimborsi di spese)) o altri emolumenti comunque denominati.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, e' adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nella ((Gazzetta Ufficiale)) della Repubblica italiana.
9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attivita' del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
((10. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»)).
((1-bis. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la transizione ecologica, su proposta del Ministro della transizione ecologica».
1-ter. Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, approva, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano per la transizione ecologica di cui al medesimo articolo 57-bis))
.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo del comma 98 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n.
45:
«Art. 1.
(Omissis).
98. Al fine di studiare le modalita' per rendere
permanente la disposizione di cui al comma 85, per la
programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente
dannosi con il compito di elaborare una proposta organica
per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2020, del sistema
delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di
trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi
civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di
sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca,
innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la
riconversione ecologica che producano una riduzione delle
emissioni di gas serra entro l'anno 2030, e' costituita
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, una
Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per
la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi
ambientalmente dannosi.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 68
della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e
per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse
naturali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio
2016, n. 13, come modificato dalla presente legge:
«Art. 68. (Catalogo dei sussidi ambientalmente
dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli). - 1.
(Omissis).
2. Il Catalogo di cui al comma 1 e' aggiornato entro il
30 giugno di ogni anno. Il Ministro della transizione
ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale
per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni
anno, una relazione concernente gli esiti
dell'aggiornamento del Catalogo e le proposte per la
progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi
e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli,
anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano
per la transizione ecologica.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 34 del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 34. (Norme tecniche organizzative e
integrative). - 1.- 2. (Omissis).
3. Il Governo, con apposita delibera del Comitato
interministeriale per la transizione ecologica, su proposta
del Ministro della transizione ecologica, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le
regioni e le province autonome, ed acquisito il parere
delle associazioni ambientali munite di requisiti
sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede, con cadenza
almeno triennale, all'aggiornamento della Strategia
nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica del 2 agosto 2002.
4.- 9-ter. (Omissis).».
 
Art. 5
Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili

1. Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e' ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili».
2. Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
 
Art. 6

Ministeri della cultura e del turismo

1. Il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ministero della cultura»;
b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i beni e le attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura» e le parole «, audiovisivo e turismo» sono sostituite dalle seguenti: ((«e audiovisivo»));
c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
d) dopo il Capo XII del Titolo IV e' aggiunto il seguente:
«Capo XII-BIS
(Ministero del turismo)
Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del turismo, cui ((sono attribuiti)) le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, ((eccettuati quelli attribuiti)), anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in materia di turismo.
Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; ((esso cura altresi')) i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.
Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, e' pari a 4.».
3. Le denominazioni «Ministro della cultura» e «Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo». Con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo».
4. (Soppresso).
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera d), capoverso «Art. 54-quater», e' autorizzata la spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022.

Riferimenti normativi

- Si riporta la rubrica del Capo XII del Titolo IV del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificata dalla
presente legge:
«Titolo IV. I Ministeri
(Omissis)
Capo XII
Ministero della cultura
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 52 e
del comma 1 dell'articolo 53 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59) come modificato dalla presente legge:
«Art. 52. (Attribuzioni). - 1. Il ministero della
cultura esercita, anche in base alle norme del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico
approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni
culturali, beni paesaggistici, spettacolo, cinema, e
audiovisivo, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte
in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla
vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.
2. (Omissis).»
«Art. 53. (Aree funzionali). - 1. Il ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in
materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni
culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello
spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle
produzioni cinematografiche, radiotelevisive e
multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della
cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla
progettazione di opere destinate ad attivita' culturali;
studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle
materie di competenza, anche mediante sostegno
all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul CONI
e sull'Istituto del credito sportivo.».
 
Art. 7

Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo

1. Al Ministero del turismo sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ((introdotto)) dal presente decreto.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale turismo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. La dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura resta determinata per le posizioni di livello generale ai sensi all'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 192. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 337.500 per l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
3. La dotazione organica del personale del Ministero del turismo e' individuata nella Tabella A, seconda colonna, allegata al presente decreto. Il personale dirigenziale e non dirigenziale e' inserito nei rispettivi ruoli del personale del Ministero. La dotazione organica dirigenziale del Ministero del turismo e' determinata per le posizioni di livello generale ((ai sensi dell'articolo)) 54-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, ((introdotto)) dal presente decreto, e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di ((17, incluse due posizioni)) presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
4. Le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo, ferma l'operativita' del Segretariato generale mediante due uffici dirigenziali non generali, perseguono le seguenti missioni: a) reclutamento e gestione del personale; relazioni sindacali; gestione del bilancio; acquisizione di beni e servizi; supporto tecnologico ed informatico; adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, e in materia di trasparenza e anticorruzione; b) attuazione del piano strategico ((e rapporti)) con le Regioni e le autonomie territoriali; attuazione di piani di sviluppo delle politiche turistiche nazionali; gestione delle relazioni con l'Unione europea e internazionali; coordinamento e integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali; ((promozione delle politiche competitive)); c) promozione turistica; attuazione delle misure di sostegno agli operatori del settore; programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali; promozione di investimenti di competenza; assistenza e tutela dei turisti; supporto e vigilanza sugli enti vigilati dal Ministero; ((raccordo con altri Ministeri e agenzie, in relazione alle funzioni dagli stessi esercitate in materie di interesse per il settore turistico; coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico)).
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero del turismo le risorse umane, assegnate presso la Direzione generale turismo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, individuate nella Tabella A, prima colonna, allegata al presente decreto, ((in servizio alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse strumentali e finanziarie)). La dotazione organica del Ministero della cultura e le relative facolta' assunzionali riconducibili al ((Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo)) sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alla dotazione organica del personale non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo 13 gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale turismo. Il trasferimento riguarda il personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonche' il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai rispettivi contratti gia' stipulati. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo.
6. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, stabilito nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalita' gia' previsti dalla normativa vigente. Al personale delle qualifiche non dirigenziali e' riconosciuta l'indennita' di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero della cultura.
7. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 8, terzo periodo, il Ministero della cultura corrisponde il trattamento economico spettante al personale trasferito. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, le risorse finanziarie destinate al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.
8. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e delle relative dotazioni organiche del Ministero della cultura. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso puo' avvalersi, nei limiti strettamente indispensabili per assicurare la funzionalita' del Ministero, delle risorse strumentali e di personale dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. A decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in materia di turismo, ((transitano al)) Ministero del turismo.
10. In fase di prima applicazione, per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, al Ministero del turismo si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.
11. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di cui al comma 3, il contingente numerico del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo e' stabilito ((in sessanta unita', ferma restando l'applicazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169)), e, in aggiunta a detto contingente, il Ministro del turismo puo' procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di ((euro 2.233.780 per l'anno 2021 e di euro 2.680.000 annui a decorrere dall'anno 2022)). Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri interessati, l'Organismo indipendente di valutazione previsto dall'articolo 11 ((del)) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, opera per il Ministero del turismo e per il Ministero della cultura.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero del turismo e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato fino a ((136 unita' di personale non dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 14 unita')) di personale dirigenziale di livello non generale, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, o l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni in corso di validita', o mediante procedure di mobilita', ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'assunzione del personale di cui al primo periodo, il Ministero puo' avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ((collocato)) in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Presso il Ministero, che ne supporta le attivita', hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente ((di promozione del turismo)) di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. ((Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 4.026.367 per l'anno 2021 e di euro 8.052.733 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede, per l'importo di euro 3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459 annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle facolta' assunzionali trasferite dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e, per l'importo di euro 739.195 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 4.519.275 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 11)).
13. I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al ((Ministero del turismo)) ai sensi del comma 5 possono optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno 2021, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. I predetti incarichi dirigenziali di livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del ((Ministero del turismo)), dei vincitori delle predette procedure concorsuali.
14. Le funzioni di controllo della regolarita' amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dal Ministero del turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, e' istituito nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalita' sono, altresi', istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga ai vigenti limiti ((assunzionali)) due unita' di livello dirigenziale non generale e dieci unita' di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero della cultura continuano ad essere svolte ((dall'esistente)) Ufficio centrale di bilancio. ((A tal fine)) e' autorizzata la spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
15. Per le spese di locazione e' autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 ((annui)) a decorrere dall'anno 2022.
16. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la spesa ((di euro 600.000)) per l'anno 2021 e di euro 456.100 ((annui)) a decorrere dall'anno 2022.
17. Entro novanta giorni ((dalla data di entrata)) in vigore del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' modificato al fine di armonizzarlo con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del Ministro del turismo, nonche' per assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie territoriali.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 54 del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in uffici dirigenziali generali centrali e periferici,
coordinati da un segretario generale, e in non piu' di due
uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del
Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali,
incluso il segretario generale, non puo' essere superiore a
ventisette.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del
Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.
2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato
deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
comunque per un periodo non superiore a cinque anni,
riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la
dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Per il testo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 4 e
dell'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 (Regolamento di
organizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente
di valutazione della performance), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2020, n. 16:
«Art. 5 (Uffici di diretta collaborazione). - 1. - 3.
(Omissis).
4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con
gli Uffici di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, fino a
venti Consiglieri, di cui almeno cinque a titolo gratuito.
I Consiglieri sono scelti tra esperti di particolare
professionalita' e specializzazione nelle materie di
competenza del Ministero e in quelle giuridico -
amministrative ed economiche, con incarichi di
collaborazione, di durata comunque non superiore rispetto
alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001. Il Ministro, con il decreto con cui dispone
l'incarico, da' atto dei requisiti di particolare
professionalita' del Consigliere e allega un suo
dettagliato curriculum.
5. - 13. (Omissis).»
«Art. 11 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Presso il Ministero e' istituito
l'Organismo indipendente di valutazione della performance,
di seguito denominato: «Organismo», che svolge, in piena
autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione
generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio.
2. L'Organismo e' costituito con decreto del Ministro
ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo
n. 150 del 2009.
3. Al Presidente e, in caso di composizione collegiale,
agli altri componenti dell'Organismo e' corrisposto
l'emolumento di cui all'articolo 5, comma 5, lettera e),
determinato dal Ministro all'atto della nomina.
4. Presso l'Organismo opera la Struttura tecnica
permanente per la misurazione della performance, prevista
dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 150
del 2009. Alla struttura di cui al precedente periodo sono
assegnate, nei limiti previsti dall'articolo 14, comma 11,
del decreto legislativo n. 150 del 2009, le risorse
finanziarie necessarie all'esercizio delle relative
funzioni e un contingente di tre unita' di personale,
nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5, comma 3.
5. L'Organismo costituisce centro di costo del centro
di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta
collaborazione all'opera del Ministro».».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 30 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse) (articolo 33 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 470 del 1993 e
poi dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 80 del 1998
e successivamente modificato dall'articolo. 20, comma 2
della legge n. 488 del 1999). - 1. Le Amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2,
comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente
i requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza. Per
agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. - 2-sexties. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, S.O. n. 98.
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 1. - 13. (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
15. - 138. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 58 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa
statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE,
relativa ai contratti di multiproprieta', contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine,
contratti di rivendita e di scambio), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011, n. 129, S.O. n. 139:
«Art. 58 (Comitato permanente di promozione del
turismo in Italia). - 1. Al fine di promuovere un'azione
coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore
del turismo, con la politica e la programmazione nazionale,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' istituito il Comitato permanente di promozione
del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con
il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e
l'organizzazione del Comitato.
2. Il Comitato e' presieduto, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che puo'
all'uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di
istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di
tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore
turistico.
3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti
ambiti:
a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche
dedicate a garantire i servizi del turista;
b) accordi di programma con le regioni e sviluppo
della strutturazione turistica sul territorio progetti di
formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo
turistico;
c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono
a riqualificare l'offerta turistica nazionale;
d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore
turistico, all'interno confini nazionali, con particolare
riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul
territorio pari opportunita' di propaganda ed una
comunicazione unitaria;
e) organizzazione dei momenti e degli eventi di
carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano
territori, soggetti pubblici e privati;
f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e
comuni e le istituzioni di governo;
g) promozione a fini turistici del marchio Italia.
4. L'istituzione ed il funzionamento del Comitato non
comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la
relativa partecipazione e' a titolo gratuito.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 5-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali)
(articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'articolo 11 del decreto legislativo
n. 546 del 1993 e poi dall'articolo 13 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). -
1.- 5. (Omissis).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per centodella dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. - 12-bis. (Omissis).».
- Per il testo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 3.
 
Art. 8
Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale
e istituzione del Comitato interministeriale per la transizione
digitale.

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ((ultralarga)), della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonche' della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell'accesso ai servizi in rete, della connettivita', delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici.».
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il compito di assicurare, nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria. Sono in ogni caso ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato, le attivita' di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative:
a) alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse;
b) al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari;
c) allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della blockchain.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, ed e' composto dai Ministri per la pubblica amministrazione, ove nominato, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della salute. Ad esso partecipano altresi' gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.
4. Alle riunioni del CITD, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).
5. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalita' di funzionamento e ne cura, anche per il tramite della Segreteria ((tecnico-amministrativa)) di cui al comma 7, le attivita' propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle ((deliberazioni)). Il CITD garantisce adeguata pubblicita' ai propri lavori.
6. Ferme restando le ordinarie competenze delle pubbliche amministrazioni sulle attivita' di attuazione dei singoli progetti, il CITD svolge compiti di:
a) esame delle linee strategiche, delle attivita' e dei progetti di innovazione tecnologica e transizione digitale di ciascuna amministrazione, anche per valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche;
b) esame delle modalita' esecutive piu' idonee a realizzare i progetti da avviare o gia' avviati;
c) monitoraggio delle azioni e dei progetti in corso volto a verificare lo stato dell'attuazione delle attivita', individuare eventuali disfunzioni o criticita' e, infine, elaborare possibili soluzioni e iniziative.
7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e' costituita la Segreteria ((tecnico-amministrativa)) del CITD con funzioni di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei lavori e per il compimento delle attivita' di attuazione delle deliberazioni del Comitato. La Segreteria tecnico-amministrativa e' composta da personale del contingente di cui al comma 9. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della segreteria ((tecnico-amministrativa)) rappresentanti delle pubbliche amministrazioni partecipanti al Comitato, ai quali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, ((rimborsi di spese)) o altri emolumenti comunque denominati.
8. Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite dalla legge, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica ((e di transizione)) digitale.
9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale opera un contingente composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato ((fuori ruolo o in posizione di)) comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, ((tecnico)) e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale delle forze di polizia. A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.200.000 per l'anno 2021 e di euro 3.200.000 ((annui)) a decorrere dall'anno 2022.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, sono individuati il contingente di cui al comma 9, la sua composizione ed i relativi compensi, nel limite massimo individuale annuo di 90.000 euro al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
11. Il contingente di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' incrementato di 15 unita' nel limite massimo di spesa di euro 600.000 annui a decorrere dal 2021.
((11-bis. Al fine di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale l'adeguato supporto delle professionalita' necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nonche' allo svolgimento delle attivita' di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di provvedere» e le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse;
b) alla rubrica, le parole: «per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19» sono soppresse))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 5 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O. n. 86 come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri). - 1. - 2. (Omissis).
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
direttamente o conferendone delega ad un ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa
alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la
tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche
comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;
promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee; cura la tempestiva comunicazione alle
Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita'
europee, informando il Parlamento delle iniziative e
posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea
dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime
pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce;
b) promuove e coordina l'azione del Governo per
quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende
all'attivita' dei commissari del Governo;
b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del
Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica,
dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea,
della strategia italiana per la banda ultralarga, della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese, nonche' della trasformazione, crescita e
transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e
privato, dell'accesso ai servizi in rete, della
connettivita', delle infrastrutture digitali materiali e
immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici.
4. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, S.O. n.
167:
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - 1. (Omissis).
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro
di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i
limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di
prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche,
ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di
comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
3. - 7. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'articolo 1
del D.Lgs n. 80 del 1998) - 1. (Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, S.O. n. 86:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di
controllo). - 1. - 13. (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
15. - 138. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 42 del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2019, n. 305, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:
«Art. 42 (Agenda digitale). - 1. Per lo svolgimento
delle funzioni nella materia dell'innovazione tecnologica,
anche al fine di favorire la diffusione di processi di
innovazione tecnologica delle imprese e start-up, nonche'
nelle materie dell'attuazione dell'agenda digitale e della
trasformazione digitale del Paese con particolare
riferimento alle infrastrutture digitali materiali e
immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo
sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra
cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla
diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche
attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le
organizzazioni internazionali ed europee operanti nel
settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo'
avvalersi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta
al contingente di personale di cui alla tabella B allegata
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione
di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista
dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unita'
con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri,
ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa,
della giustizia, dell'economia e delle finanze e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre
pubbliche amministrazioni. All'atto del collocamento fuori
ruolo, laddove disposto, e' reso indisponibile un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle
amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. Alla copertura dei relativi oneri si provvede
attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei ministri. I posti del
personale in comando non si considerano disponibili ai fini
di nuove assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. - 3. (Omissis).».
- Si riporta la rubrica e il testo del comma 1
dell'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
(Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70,
Edizione straordinaria, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 76 (Gruppo di supporto digitale alla Presidenza
del Consiglio dei ministri). - 1. Al fine di provvedere
alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e
di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il
Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro
delegato, si avvale di un contingente di esperti, in
possesso di specifica ed elevata competenza nello studio,
supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione
tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il
contingente di tali esperti, la sua composizione ed i
relativi compensi.
2. - 3. (Omissis).».
 
Art. 9

Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

1. L'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, e' sostituito dal seguente: ((«3. Il Presidente)) del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunita', sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.».
2. All'articolo 1, comma 1258, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, ultimo periodo, le parole «nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarieta' sociale» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri».
3. L'articolo 3, comma 1, lettera c), (( numero 2) )), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 97, ((e' abrogato)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 28
agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1997, n.
207, come modificato dalla presente legge
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli
1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo e' riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attivita' criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il
Ministro delegato per la famiglia, con proprio decreto
emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle
finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le
pari opportunita', sentite la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari
competenti, provvede alla ripartizione delle quote del
Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma
2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo del comma 1258 dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. n. 244, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
(Omissis).
1258. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, e' determinata,
limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al
comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1
annualmente dalla legge finanziaria, con le modalita' di
cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Le somme impegnate ma non
liquidate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in
attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto
1997, n. 285, in favore dei comuni ivi indicati sono
conservate nel bilancio della Presidenza del consiglio dei
ministri per cinque anni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera c)
dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
2018, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018 n. 97, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Riordino delle funzioni di indirizzo e
coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza,
disabilita'). - 1. Sono attribuite al Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita':
a) - b) (Omissis);
c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche
con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi
per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali
servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di coordinamento delle politiche per il sostegno
dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori
anche con riferimento al diritto degli stessi a una
famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero
in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione
sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi':
1) le funzioni di competenza del Governo per
l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e
quelle gia' proprie del Centro nazionale di documentazione
e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103, nonche' quelle relative all'Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di
cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto
1998, n. 269;
2. (Soppresso);
d) (Omissis).
2.- 8. (Omissis).».
 
Art. 10

Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri

1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
((1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, e' adottato con la medesima procedura di cui al comma 1)).
 
Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 3, commi 7 e 9, 6, ((comma 5)), 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16 e 8, commi 9 e 11, pari ((a 10.142.174 euro per l'anno 2021 e a 17.397.772)) euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto ((a 4.570.424 euro per l'anno 2021 e a 6.567.287)) euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, ((quanto a 3.620.475 euro per l'anno 2021 e a 4.833.390)) euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, quanto a 249.000 euro per l'anno 2021 e 332.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 700.949 euro per l'anno 2021 e 1.401.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 5.571.750 euro per l'anno 2021 e 10.830.485 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione ((del Fondo)) di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad eccezione ((di quelle di cui agli articoli 2, comma 8, 3, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 7 e 9, 6, comma 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16, e 8, commi 9 e 11)) si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ((derivanti dall'attuazione del presente decreto)).
 
Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.