Gazzetta n. 102 del 29 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 29 aprile 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;
Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», e, in particolare l'articolo 21, che ha prorogato le disposizioni sui c.d. "Covid hotel" previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 aprile 2021, n. 96;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2021, n. 81;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 aprile 2021, n. 92;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 aprile 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 aprile 2021, n. 99;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
Vista la nota-mail del 29 aprile 2021 del Direttore generale della prevenzione sanitaria in merito alla preoccupante situazione epidemiologica che si sta registrando nel contesto internazionale ed in particolare nel subcontinente Indiano;
Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi' come richiamato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ulteriori misure idonee a limitare l'ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka;
Ritenuto, altresi', necessario e urgente, in considerazione del persistente quadro epidemiologico internazionale, prorogare, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi' come richiamato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le misure urgenti disposte con le citate ordinanze 2 e 16 aprile 2021, nei termini di cui alla presente ordinanza;
Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'interno;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, con eccezione dei cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla presente ordinanza, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19. Alle stesse condizioni possono, altresi', fare ingresso nel territorio nazionale i soggetti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 51, comma 7, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa autorizzazione del Ministero della salute o nel rispetto di protocolli sanitari validati.
2. Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone nonche' a sottoporsi ad isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, con obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine del periodo di isolamento.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 si applica la seguente disciplina:
a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine: in caso di esecuzione di test molecolare, il soggetto e' comunque tenuto in isolamento fino all'esito dello stesso;
d) isolamento nei "Covid Hotel" previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero nei luoghi idonei indicati dall'autorita' sanitaria o dalle autorita' di protezione civile, per un periodo di dieci giorni in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario;
e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento.
4. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero digitale di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci. Per tali soggetti resta fermo l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. Agli stessi dal momento dell'ingresso in Italia e fino al rientro in sede, si applica la misura dell'isolamento, nei luoghi idonei indicati dall'autorita' sanitaria o dall'autorita' di protezione civile.
5. Resta altresi' fermo quanto stabilito all'allegato 28 del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 recante "Protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio".
6. Le compagnie aeree, le societa' e gli enti pubblici e privati che gestiscono gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri sono tenuti a garantire la massima diffusione di quanto disposto dalla presente ordinanza. Le autorita' preposte ai controlli di frontiera attuano le disposizioni della presente ordinanza.
 
Art. 2

1. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 2 aprile 2021 e 16 aprile 2021, richiamate in premessa, sono prorogate fino al 15 maggio 2021.
 
Art. 3

1. La presente ordinanza produce effetti immediati a decorrere dalla sua adozione e fino al 15 maggio 2021.
2. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 25 aprile 2021 e 28 aprile 2021 cessano di trovare applicazione.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2021

Il Ministro: Speranza

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Avvertenza:

A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.