Gazzetta n. 103 del 30 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 marzo 2021
Termini e modalita' di presentazione delle domande per l'erogazione dei mutui con interessi a carico del bilancio dello Stato in favore dei consorzi di bonifica che, a seguito della sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica nonche' per effetto della difficolta' di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, si sono trovati in carenza di liquidita'.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 225, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale: «Al fine di fronteggiare la situazione di crisi di liquidita' derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall'art. 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggravata dalla difficolta' di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, la Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilita' di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico»;
Visto il comma 2 del citato art. 225, il quale prevede che: «I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025»;
Visto il comma 3 del citato art. 225, il quale prevede che: «Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui»;
Visto il comma 5 del citato art. 225, il quale prevede che: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalita' di presentazione delle domande, nonche' i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilita' indicata al comma 2» dello stesso articolo;
Visto il comma 6 del citato art. 225, il quale prevede che: «Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi dell'art. 265» del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Considerato che i consorzi di bonifica sono enti di diritto pubblico regolamentati dalle regioni e dalle provincie autonome, che su di essi esercitano il potere di vigilanza e controllo e ne approvano gli atti fondamentali tra cui i bilanci preventivi e consuntivi nonche' i piani di classifica adottati anche sulla base del piano di gestione e manutenzione delle opere del comprensorio di bonifica, che giustifica la contribuenza;
Considerato che le condizioni oggettive di accesso al mutuo attengono ad aspetti gestionali e finanziari dei consorzi di bonifica e che e', pertanto, opportuno acquisire preventivamente l'autorizzazione alla stipula del mutuo, il parere delle regioni e delle provincie autonome competenti, sulla sussistenza di tali condizioni, al fine di assicurare correntezza ed efficacia della procedura;
Ritenuto necessario acquisire l'avviso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche allo scopo di partecipare il procedimento di concessione dei mutui e il criterio per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilita' in ragione dell'interesse regionale e delle provincie autonome alla corretta operativita' dei consorzi di bonifica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale»;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 28 gennaio 2021;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in coerenza con gli obiettivi di sostegno al lavoro e all'economia, per far fronte alla crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, disciplina i termini e le modalita' di presentazione delle domande da parte dei consorzi di bonifica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini della determinazione dell'importo dei mutui concedibili in favore di ciascun consorzio richiedente nell'importo massimo complessivo di cui all'art. 225, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilita' indicata al comma 2 del medesimo art. 225.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «soggetti beneficiari»: i consorzi di bonifica di cui agli articoli 862 e 863 del codice civile, detti anche consorzi;
b) «mutuo»: il contratto di finanziamento stipulato tra i «soggetti beneficiari» e i soggetti individuati dall'art. 225, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) «contribuenza 2020»: somma totale dei ruoli relativi alla riscossione bonaria o coattiva che i soggetti beneficiari hanno emesso o devono emettere nell'anno 2020 come contributi dei proprietari consorziati nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, indipendentemente dalla annualita' di competenza del contributo.
 
Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono contrarre mutui con interessi a carico del bilancio dello Stato i «soggetti beneficiari» che nel primo semestre 2020 abbiano incassato contributi consortili per bonifica e per irrigazione per un importo complessivo inferiore al 40 per cento della contribuenza 2020.
 
Art. 4

Requisiti dei mutui

1. Ai fini dell'assunzione degli interessi a carico dello Stato, i mutui devono avere le seguenti caratteristiche:
a) durata compresa tra uno e cinque anni, dalla data di inizio ammortamento, con pagamento di rate di ammortamento annuali costanti, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 31 ottobre 2021;
b) tasso di interesse fisso non superiore a quello massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, maggiorato di uno spread pari a 1,60% e comunque nel limite massimo del 2,00% nominale annuo;
c) importo massimo pari alla differenza tra l'importo della contribuenza 2020 e il totale dei contributi consortili incassati dal soggetto beneficiario dal 1° gennaio al 30 giugno 2020;
d) non connessi a operazioni di consolidamento di passivita' finanziarie a breve termine;
e) importo non superiore a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);
2. Le garanzie che assistono i mutui saranno richieste dagli istituti finanziatori sulla base di autonome valutazioni, in occasione dell'eventuale concessione dei medesimi mutui.
 
Art. 5

Presentazione e istruttoria delle domande

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i consorzi di bonifica interessati presentano contestualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle regioni o provincie autonome in cui il consorzio ha la sede legale le domande di autorizzazione alla contrazione dei mutui; puo' essere presentata una sola domanda di autorizzazione alla contrazione del mutuo a valere sul presente decreto per ciascun consorzio di bonifica.
2. La domanda di autorizzazione alla contrazione del mutuo, approvata dal competente organo consortile, contiene la dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del consorzio, attestante la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' della domanda di cui al precedente art. 3, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa secondo il modello pubblicato a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sul proprio sito istituzionale nella sezione «Documenti».
3. Nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino il limite di 500 milioni di euro previsto dall'art. 225, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gli importi dei mutui autorizzati sono ridotti tutti in misura proporzionale.
4. Entro quaranta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al primo comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base del parere motivato espresso dalla regione o dalla provincia autonoma competente, da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, autorizza la contrazione del mutuo che dovra' essere perfezionato sulla base dello schema contrattuale allegato, che potra' essere oggetto di modifiche formali in funzione degli schemi in uso presso gli istituti finanziatori.
5. La procedura di cui al presente articolo si svolge utilizzando esclusivamente le tecnologie informatiche.
6. L'elenco dei consorzi autorizzati alla contrazione del mutuo, con l'indicazione del relativo importo, sara' pubblicato a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sul proprio sito istituzionale nella sezione «Documenti».
7. L'autorizzazione alla contrazione del mutuo di cui al precedente comma 4 non implica alcun obbligo alla relativa concessione da parte degli istituti finanziatori, che resta subordinata alle autonome valutazioni di merito di credito dei medesimi istituti finanziatori.
8. I consorzi, prima del perfezionamento del contratto di mutuo, devono comunicare, via PEC, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio II e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la misura del tasso di interesse fisso, in termini di parametro determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dello spread applicato allo stesso, concordato con l'istituto finanziatore ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera b). In assenza di comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze in merito al mancato rispetto di tali limiti entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione, i consorzi potranno procedere al perfezionamento del contratto di mutuo, fermo restando che il tasso di interesse sulla base del quale sara' regolato il mutuo non potra', in ogni caso, essere maggiore del 2,00% nominale annuo.
 
Art. 6

Interessi

1. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui, sono riconosciuti ai soggetti finanziatori a decorrere dal giorno successivo alla data di erogazione dell'importo del mutuo e sono rimborsati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con rate annuali scadenti il 31 ottobre secondo quanto previsto dai piani di ammortamento dei mutui.
 
Art. 7

Obblighi dei beneficiari

1. Entro quindici giorni dalla contrazione del mutuo, i beneficiari adeguano le scritture contabili e, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, rendicontano l'attivita' finanziata con l'ammontare del mutuo contratto ai sensi del presente decreto; su tali atti, le regioni e provincie autonome esercitano i controlli ai sensi delle relative normative, comunicando tempestivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali eventuali irregolarita' o anomalie, in particolare sulla mancanza dei presupposti di cui all'art. 3, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
 
Art. 8

Disposizioni finali

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2021

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 436