Gazzetta n. 104 del 3 maggio 2021 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 15 aprile 2021
Nuove regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale. (Provvedimento n. 133).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, l'avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, «regolamento generale sulla protezione dei dati» (di seguito «regolamento»);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» (di seguito «Codice»);
Visto, in particolare, l´art. 2-quater del Codice il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere, nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, l'adozione di Regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del regolamento, di verificarne la conformita' alle disposizioni vigenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e di contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Viste le «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale», Allegato A.4 al Codice (di seguito «Regole deontologiche») e in particolare, gli articoli 4-bis e 6, comma 2, delle medesime Regole deontologiche;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante le «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica» e in particolare, l'art. 6-bis del medesimo decreto;
Visto il regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante e, in particolare, l'art. 23 (Deliberazione del 4 aprile 2019, di seguito «regolamento interno»)
Ferma restando la facolta' del Garante di promuovere l'adozione di ulteriori Regole deontologiche negli ambiti indicati dall'art. 2-quater del Codice;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

Premesso
1. Quadro normativo di riferimento.
L'art. 20, commi 3 e 4 del decreto legislativo 101 del 2018, ha conferito al Garante il compito di verificare la conformita' al regolamento delle disposizioni contenute nei codici di deontologia e buona condotta di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 al Codice, rinominandole Regole deontologiche.
Su tale base, con il provvedimento n. 514 del 19 dicembre 2018 (doc. web n. 9069677), l'Autorita' ha adottato le Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale che costituiscono l'attuale allegato A.4 al Codice.
L'Autorita', nel processo di revisione dei Codici di deontologia e di buna condotta, ha svolto un intervento rigorosamente circoscritto alla verifica della compatibilita' delle regole ivi contenute con il rinnovato quadro normativo nonche', laddove necessario, di mero aggiornamento dei riferimenti normativi presenti nel Codice di deontologia e di attualizzazione della terminologia utilizzata al fine di renderla coerente con quella unionale e nazionale.
Come si evince dal richiamato provvedimento del 19 dicembre 2018, sono numerose le disposizioni che l'Autorita' ha ritenuto incompatibili con il regolamento e con il Codice come novellato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Cio', in quanto il previgente Codice di deontologia e di buona condotta non poteva tener conto del nuovo approccio alla protezione dei dati personali basato, in particolare, sui principi di responsabilizzazione e di protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita che permeano il regolamento (articoli 5, par. 2, 24 e 25 del regolamento).
Cio' ha inevitabilmente portato a un ridimensionamento degli ambiti regolamentati dalle vigenti Regole deontologiche. Nel corso della propria attivita' istituzionale e soprattutto del costante dialogo con l'Istat, l'Ufficio ha potuto tuttavia rilevare come, da un lato, il vuoto normativo causato dalla revisione del previgente Codice di deontologia e buona condotta in ambito Sistan e, dell'altro, il mutato contesto (che si caratterizza anche per un cambiamento sostanziale delle modalita' di realizzazione della statistica ufficiale), rendano urgente l'adozione di nuove Regole deontologiche in tale settore, che riflettano altresi' i cambiamenti e l'evoluzione tecnologica occorsi.
2. Principio di rappresentativita' e categorie interessate.
Le Regole deontologiche devono essere promosse nell'osservanza del principio di rappresentativita' (art. 2-quater del Codice) e il Garante e' chiamato ad indicare i criteri generali in base ai quali sara' verificato e valutato il rispetto di tale principio (art. 23, comma 2 e 24, comma 5 del regolamento interno).
Al riguardo, in via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che le Regole deontologiche che si intendono promuovere con la presente deliberazione sono destinate a trovare applicazione nell'ambito del Sistema statistico nazionale. Il Sistan e' la rete di soggetti pubblici e privati che fornisce al Paese e agli organismi internazionali l'informazione statistica ufficiale. Esso comprende l'Istat (al quale e' attribuito un ruolo di indirizzo, di coordinamento, di promozione e di assistenza tecnica alle attivita' statistiche degli enti e degli uffici facenti parte del Sistan, ex art. 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 322 del 1989); l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (Inapp) (ente d'informazione statistica); gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, degli uffici territoriali del Governo, delle regioni e province autonome, delle province, delle camere di commercio (CCIAA), dei comuni, singoli o associati, e gli uffici di statistica di altre istituzioni pubbliche e private che svolgono funzioni di interesse pubblico (art. 2, decreto legislativo 322 del 1989) (1) .
Per l'esercizio delle specifiche funzioni attribuite all'Istat in ambito Sistan esso si avvale inoltre del supporto del Comstat (Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, art. 17, decreto legislativo 322 del 1989).
Da cio' emerge che, nonostante la finalita' perseguita dai soggetti che partecipano o fanno parte del Sistan sia la medesima, ossia quella volta alla creazione dell'informazione statistica ufficiale, essi possono essere anche molto differenti gli uni dagli altri per natura giuridica (pubblici o privati) nonche' per dimensioni e compiti istituzionali attribuiti all'amministrazione di appartenenza.
Su tali basi, il Garante, tenendo conto della specificita' del settore e delle particolari caratteristiche del trattamento, ritiene che il principio di rappresentativita' possa ritenersi soddisfatto non solo dalla circostanza che lo schema delle nuove Regole deontologiche venga presentato, tra gli altri, dall'Istat ma che esso debba ricavarsi anche da altri elementi tra cui:
1. il numero o la percentuale di potenziali proponenti le Regole deontologiche fra i titolari del trattamento operanti nel settore di riferimento;
2. l'esperienza dei soggetti proponenti nel settore e nelle attivita' di trattamento inerenti alle regole;
3. la necessita' che venga fornita adeguata prova della massima condivisione dello schema di Regole deontologiche sottoposto all'attenzione del Garante con i soggetti che fanno parte del Sistan e con il Comstat.
Il Garante e' chiamato, inoltre, a definire quali sono i criteri per individuare le categorie interessate.
A tale riguardo, trattandosi di regole destinate a trovare applicazione in ambito Sistan, i soggetti che potranno sottoscriverle, quindi le categorie interessate, sono unicamente quelli che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale all'atto dell'entrata in vigore della presente deliberazione e fino all'adozione delle Regole stesse (articoli 23, comma 2 e 24, comma 5 del regolamento interno).
Si invitano pertanto i soggetti pubblici e privati appartenenti alle categorie interessate aventi titolo a sottoscrivere le Regole deontologiche a darne comunicazione all'Autorita', eventualmente tramite l'Istat in virtu' dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 322/1989, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e a fornire informazioni e documentazione idonee a comprovare, in particolare, la loro rappresentativita' (art. 23, comma 2, secondo periodo del regolamento interno).
3. Interesse qualificato.
Il Garante e' altresi' chiamato a valutare la sussistenza di un interesse in capo a soggetti comunque interessati all'applicazione delle Regole deontologiche ancorche' non tenuti alla sottoscrizione delle stesse (art. 24, comma 5).
Si ritiene che possano definirsi portatori di un interesse qualificato, in questo ambito:
a. tutti i soggetti a cui e' fatto obbligo di fornire dati all'Istat anche per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale (art. 7, decreto legislativo 322 del 1989);
b. gli interessati, nella misura in cui le Regole deontologiche possono incidere sulla definizione della portata delle deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 del regolamento;
c. i soggetti che possono accedere, per il perseguimento di scopi scientifici, ai dati raccolti per scopi statistici in ambito Sistan.
Si invitano pertanto i soggetti portatori di un interesse qualificato secondo i criteri sopra definiti a darne comunicazione all'Autorita', entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e a fornire informazioni e documentazione idonee a comprovare, in particolare, il proprio interesse qualificato alla materia (articoli 23, comma 3 del regolamento interno).
4. Ambiti di intervento.
L'Autorita', nell'incoraggiare la piu' proficua cooperazione tra i soggetti appartenenti al Sistan e le altre categorie di soggetti interessati nell'organizzazione e nello svolgimento dei lavori volti alla redazione delle nuove Regole deontologiche, evidenzia taluni ambiti che, in base alla piu' recente esperienza, necessitano di specifica regolamentazione (art. 25, comma 2, regolamento interno). Ci si riferisce in particolare a:
criteri per la valutazione del rischio di identificazione degli interessati, affinche' tengano maggiormente conto del principio di responsabilizzazione;
casi in cui il titolare possa raccogliere dati personali presso un soggetto rispondente in nome e per conto di un altro (cd. proxy) ai sensi dell'art. 105, comma 3, del Codice;
comunicazione a soggetti non facenti parte del Sistema statistico nazionale, per ulteriori scopi di ricerca scientifica, per una maggiore armonizzazione con l'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e con la direttiva n. 11/2018 del Comstat recante le «Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale»;
conservazione dei dati, al fine di rendere in particolare chiari e prevedibili gli ulteriori trattamenti consentiti e definire, quindi, le ulteriori finalita' e tempi di conservazione dei dati raccolti per il perseguimento di scopi statistici (art. 5, par. 1, lettera b) del regolamento; art. 6-bis, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322);
esercizio dei diritti spettanti agli interessati anche al fine di definire la portata delle deroghe eventualmente applicabili.

Tutto cio' premesso il Garante

ai sensi dell'art. 2-quater del Codice, promuove l'adozione di nuove Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A.4 al Codice;
ai sensi degli articoli 23, comma 2 e 24, comma 5 del regolamento interno stabilisce che:
il principio di rappresentativita' si intende soddisfatto tenuto conto degli elementi di cui al punto 2) della premessa della presente deliberazione e le categorie interessate sono indicate al medesimo punto;
i predetti soggetti, che ritengano di avere titolo a sottoscrivere le regole per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, sono invitati a darne comunicazione all'Autorita', eventualmente tramite l'Istat e a fornire documentazione idonee a comprovare, in particolare, la loro rappresentativita';
ai sensi degli articoli 23, comma 3 e 24, comma 5 del regolamento interno stabilisce che:
si definiscono portatori di un interesse qualificato i soggetti di cui al punto 3) della premessa della presente deliberazione;
tali soggetti sono invitati a darne comunicazione all'Autorita' e a fornire informazioni e documentazione idonee a comprovare, in particolare, il proprio interesse qualificato alla materia.
Le comunicazioni di cui al presente dispositivo, dovranno pervenire all'Autorita' all'indirizzo di posta elettronica regoledeontologichesistan@gpdp.it. entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Garante dispone la trasmissione della presente deliberazione all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2021

Il presidente e relatore: Stanzione Il segretario generale: Mattei
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(1) cfr. www.istat.it