Gazzetta n. 105 del 4 maggio 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 2021
Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico sen. Gilberto PICHETTO FRATIN, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, cosi' come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed particolare l'art. 2, comma 4-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 2021, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;
Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 14 aprile 2021, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato sen. Gilberto Pichetto Fratin, conferitagli dal Ministro dello sviluppo economico in data 9 aprile u.s.;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico sen. Gilberto PICHETTO FRATIN e' attribuito il titolo di Vice Ministro.
Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addi' 15 aprile 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1022
 
Allegato

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 10, relativo alla funzione dei Sottosegretari e ai loro compiti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con la quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Vista la legge 18 novembre 2019, n. 132, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93 (e successive modifiche ed integrazioni), recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale l'on. Giancarlo Giorgetti e' stato nominato Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 febbraio 2021, con il quale il sen. Gilberto Pichetto Fratin e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;
Ritenuta in applicazione dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'opportunita' di conferire al sen. Gilberto Pichetto Fratin le deleghe nelle materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato Gilberto Pichetto Fratin sono delegate le funzioni relative alla politica industriale, alle politiche per le piccole e medie imprese, all'industria della difesa, agli incentivi alle imprese, nonche' le iniziative e le attivita' relative al Made in Italy e alle industrie creative, al commercio e libero servizio e all'artigianato. Inoltre, sono delegate le iniziative e le attivita' relative al servizio postale universale e al mercato postale, alla materia dei servizi assicurativi, alla normativa in materia di assicurazione, ai rapporti con IVASS e alla vigilanza sui fondi CONSAP.
2. Al Sottosegretario di Stato Gilberto Pichetto Fratin sono altresi' delegate la trattazione e l'attuazione delle iniziative nelle materie relative al mercato, alla tutela e alla promozione della concorrenza e alla normativa in materia di liberalizzazioni, semplificazione amministrativa, politiche per il consumatore, vigilanza e normativa tecnica, nonche' la vigilanza sulle Camere di commercio, loro unioni e Aziende speciali, Unioncamere e sistema camerale. Infine sono delegate le iniziative e le attivita' relative alla lotta alla contraffazione, al raccordo istituzionale in materia anche a livello internazionale, alla promozione e valorizzazione dei titoli di proprieta' industriale, brevetti e marchi e le iniziative e politiche di avvicinamento tra il mondo della ricerca e quello delle imprese.
3. Restano ferme la responsabilita' politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

 
Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato Gilberto Pichetto Fratin sono delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'art. 1, nei limiti delle stesse ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa:
le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato e ai ricorsi alle Autorita' indipendenti;
le risposte ai rilievi della Corte dei conti;
le interrogazioni a risposta scritta;
gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.
2. Con appositi provvedimenti il Ministro puo' delegare:
la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate;
l'esercizio di attivita' in ambito comunitario ed internazionale;
i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.
3. In materie diverse da quelle oggetto di delega, il Sottosegretario di Stato Gilberto Pichetto Fratin, su specifica delega del Ministro, puo' essere delegato ai rapporti con il Parlamento, in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunita', enti e parti sociali, nonche' alle relazioni in ambito unionale e internazionale.

 
Art. 3.

1. Restano in ogni caso riservati al Ministro:
gli atti normativi;
le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
le nomine, le designazioni ed atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni;
gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica e per i quali e' richiesta una specifica abilitazione di sicurezza; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonche' i rapporti istituzionali in ambito unionale ed internazionale. In tali ipotesi, il Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonche' la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

 
Art. 4.

1. Rimane impregiudicata la facolta' del Ministro di delegare la trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega.
2. In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario delegato, il Ministro puo' delegare ad altro Sottosegretario di Stato l'esercizio delle relative funzioni.

 
Art. 5.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto, che indichera' i criteri di informazione sull'attivita' svolta.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 9 aprile 2021

Il Ministro: Giorgetti