Gazzetta n. 105 del 4 maggio 2021 (vai al sommario)
LEGGE 21 aprile 2021, n. 57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.
 
ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

SULLA COOPERAZIONE

IN MATERIA DI SICUREZZA
Preambolo
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, di seguito denominati congiuntamente «Parti» e separatamente «Parte»;
Consapevoli delle conseguenze negative che la criminalita' nelle sue varie forme ha sull'ordine e la sicurezza pubblica e sul benessere dei cittadini;
Riconoscendo l'esigenza di rafforzare la cooperazione internazionale tra le forze di polizia di entrambi gli Stati nella lotta alla criminalita' organizzata transnazionale e al terrorismo;
Richiamando la risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonche' la Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), cosi' come emendata dal Protocollo aggiuntivo (Ginevra, 25 marzo 1972), la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), il «Piano Globale d'Azione» (New York, 23 febbraio 1990), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalita' Organizzata Transnazionale e i relativi Protocolli aggiuntivi contro il «Traffico Illecito di Migranti via Terra, Mare e Aria» e per «Prevenire, Reprimere e Punire la Tratta di Persone, in particolare di Donne e Bambini», firmati a Palermo dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica di Argentina il 12 dicembre 2000, il «Protocollo contro la Produzione e il Traffico illecito di Armi da Fuoco, loro Parti e Componenti e Munizioni», firmato dalla Repubblica Italiana il 14 novembre 2001 e dalla Repubblica Argentina il 7 ottobre 2002, nonche' la Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 58/4 del 31 ottobre 2003 - Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione ed anche le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite, alle quali la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina hanno aderito;
Considerati l'«Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalita' organizzata», firmato, a Roma, il 6 ottobre 1992;
Desiderosi di consolidare le amichevoli relazioni esistenti tra i due Stati;
Nel rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali assunti dalle Parti, nonche', per l'Italia, di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
Obiettivo

Le Parti concordano che l'obiettivo del presente Accordo e' quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia per prevenire e contrastare la criminalita' nelle sue varie forme e il terrorismo.

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
 
Art. 2
Autorita' competenti

1. Le Autorita' competenti per l'attuazione del presente Accordo sono:
a. per la Parte italiana, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;
b. per la Parte argentina, il Ministero della sicurezza.

 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, paragrafo 1, lettera o), e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 22.748 annui a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 66.757 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, paragrafo 1, e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Art. 3
Settori di cooperazione

1. Le Parti collaborano per la prevenzione e il contrasto della criminalita' nelle sue varie forme, con particolare riferimento ai seguenti settori:
a. criminalita' organizzata transnazionale;
b. reati contro la vita e l'integrita' fisica;
c. reati contro il patrimonio;
d. produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, nonche' di sostanze chimiche di base utilizzate nel processo di fabbricazione;
e. tratta di persone e traffico illecito di migranti;
f. traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;
g. criminalita' informatica e pedopornografia on-line;
h. reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio;
i. corruzione.
2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione del terrorismo.
3. Il presente Accordo non produrra' effetti in materia di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria.

 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 aprile 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
 
Art. 4
Forme di cooperazione

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, le Autorita' competenti cooperano con le seguenti modalita':
a. scambio di informazioni sui reati, sui gruppi criminali organizzati, sui gruppi strutturati e sui soggetti coinvolti, nonche' sulla loro struttura, gestione e modus operandi;
b. scambio di informazioni per la ricerca di latitanti;
c. scambio di informazioni sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sui soggetti coinvolti, nonche' sul loro modus operandi;
d. scambio di informazioni sui reati relativi alle sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, sui reati ad essi connessi; sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione della droga, sui nuovi tipi di droghe, sulle rotte e i mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalita' di occultamento e sulle principali tecniche di analisi della droga;
e. adozione di misure operative in supporto alle iniziative di carattere info-investigativo e allo scambio delle informazioni e dei dati sui soggetti e sulle organizzazioni criminali di reciproco interesse, ovvero operanti nei territori dei rispettivi Paesi;
f. scambio delle informazioni sugli strumenti normativi, scientifici e tecnologici per combattere la criminalita', comprese le tecniche di analisi criminale;
g. scambio, qualora necessario e ai soli fini di studio, dei risultati delle analisi relative ai campioni di droga sequestrata;
h. scambio di informazioni, tecniche e prassi operative per l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita;
i. scambio di informazioni, tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle societa' che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
j. scambio delle informazioni sull'immigrazione illegale e sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere;
k. scambio delle informazioni sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi e contraffatti;
l. identificazione e riammissione dei propri cittadini presenti sul territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, con la possibilita' di elaborare un protocollo applicativo contenente le modalita' operative per una migliore attuazione di tale collaborazione;
m. scambio delle informazioni per il contrasto ai reati di pedopornografia on-line e di criminalita' informatica;
n. adozione delle misure necessarie per coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura;
o. scambio delle informazioni sulla formazione e buone prassi del personale di polizia, con la possibilita' di realizzare scambi di esperienze e di esperti e di organizzare corsi e attivita' addestrative;
p. esecuzione delle richieste di assistenza previste dall'articolo 5;
q. scambio di altre informazioni di interesse reciproco per le Autorita' competenti.
4. La cooperazione prevista nel presente Accordo si realizza attraverso i Punti di contatto designati dalle Autorita' competenti, di cui all'articolo 2, utilizzando in via principale il canale Interpol.
Con l'entrata in vigore del presente Accordo le Autorita' competenti si comunicano i rispettivi Punti di contatto, per iscritto, utilizzando la via diplomatica, il canale Interpol o gli Ufficiali di collegamento distaccati nei rispettivi Stati.

 
Art. 5
Richieste di assistenza

1. La cooperazione prevista dal presente Accordo avviene sulla base delle richieste di assistenza avanzate dall'Autorita' competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritenga che detta assistenza possa essere di interesse per l'altra Autorita' competente.
2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro i successivi sette (7) giorni lavorativi.
3. Le richieste di assistenza devono contenere:
a. il nome dell'Autorita' competente richiedente;
b. il nome dell'Autorita' competente destinataria della richiesta di assistenza;
c. i dettagli sul caso;
d. l'obiettivo e i motivi della richiesta;
e. una descrizione dell'assistenza richiesta;
f. ogni altra informazione che possa contribuire ad un'effettiva esecuzione della richiesta.

 
Art. 6
Rifiuto dell'assistenza

1. L'assistenza prevista nel presente Accordo puo' essere rifiutata se l'Autorita' competente richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le liberta' fondamentali, la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali, o ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale o con i propri obblighi internazionali.
2. L'assistenza puo' anche essere respinta se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse finanziarie dell'Autorita' competente richiesta.
3. L'Autorita' competente richiesta puo', prima di rifiutare l'assistenza, consultare l'Autorita' competente richiedente al fine di verificare se l'assistenza puo' essere fornita secondo i termini e le condizioni che si reputano necessarie. In caso di accettazione di tali condizioni da parte di entrambe le Autorita' competenti, esse devono impegnarsi a rispettarle.
4. L'Autorita' competente richiesta comunica per iscritto all'Autorita' competente richiedente il totale o parziale rifiuto di assistenza, con una spiegazione delle ragioni di tale rifiuto.

 
Art. 7
Esecuzione delle richieste

1. Le Autorita' competenti adottano le misure necessarie per garantire l'esecuzione delle richieste di assistenza.
2. L'Autorita' competente richiedente viene informata immediatamente su eventuali circostanze che possono impedire o ritardare l'esecuzione della richiesta.
3. Se l'esecuzione della richiesta di assistenza esula dalle attribuzioni dell'Autorita' competente richiesta, la stessa lo comunica immediatamente all'Autorita' competente richiedente.
4. L'Autorita' competente richiesta, se lo ritiene necessario per eseguire o agevolare l'esecuzione della richiesta di assistenza, puo' richiedere all'Autorita' competente richiedente informazioni supplementari.
5. L'Autorita' competente richiesta informa quanto prima l'Autorita' competente richiedente in merito ai risultati dell'esecuzione della richiesta.

 
Art. 8
Protezione dei dati

1. Le Parti concordano che i dati personali, trasferiti in attuazione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalita' da esso previste, in conformita' con le legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali sui diritti umani.
2. I dati personali scambiati tra le Autorita' competenti delle Parti vengono protetti in conformita' con la legislazione nazionale sullo scambio dei dati e delle informazioni, nel rispetto delle condizioni definite dalle Autorita' competenti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformita' con le condizioni e i principi relativi alla protezione dei dati personali.
3. Le Parti garantiscono un equivalente livello di protezione dei dati personali ottenuti ai sensi del presente Accordo. Le Autorita' competenti adottano le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o non autorizzata, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione.
4. Le informazioni e i documenti ricevuti da un'Autorita' competente in conformita' al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali, se non previo consenso scritto dell'Autorita' competente che li ha forniti.
5. Su richiesta dell'Autorita' competente che trasmette i dati, l'Autorita' competente ricevente e' obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformita' con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che risultino inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto con il presente Accordo o con le norme applicate dall'Autorita' competente che trasmette detti dati.
6. Qualora l'Autorita' competente si renda conto che i dati ricevuti dall'altra Autorita' competente, ai sensi del presente Accordo, siano inesatti, adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la correzione o la cancellazione degli stessi.
7. Ciascuna Autorita' competente, qualora si renda conto che i dati che ha trasmesso o ricevuto dall'altra Autorita' competente, ai sensi del presente Accordo, siano inesatti, inattendibili o destano seri dubbi, lo rappresenta all'altra Autorita' competente.
8. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Autorita' competenti in conformita' con le disposizioni della legislazione nazionale e in linea con gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali aderiscono le Parti.
9. Le modalita' e le misure di protezione dei sistemi per la comunicazione dei dati, attraverso i quali vengono scambiate informazioni classificate tra le Autorita' competenti, vengono stabilite in conformita' con la legislazione nazionale e gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali hanno aderito le Parti.

 
Art. 9
Riunioni e consultazioni

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, nonche' per valutare e migliorare la cooperazione, i rappresentanti delle Autorita' competenti possono, se necessario, tenere riunioni e consultazioni, anche con modalita' di videoconferenza.

 
Art. 10
Spese

1. Le spese ordinarie per l'esecuzione delle richieste di assistenza sono sostenute dall'Autorita' competente che riceve la richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto da entrambe le Autorita' competenti. Nel caso in cui la richiesta di assistenza comporti spese elevate o straordinarie, le Autorita' competenti si consultano per stabilire i termini e le condizioni con cui dovra' essere trattata la richiesta, nonche' le modalita' di ripartizione delle spese.
2. Salvo se altrimenti concordato dalle Autorita' competenti, le spese per le riunioni sono sostenute dall'Autorita' competente ricevente, mentre le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute dall'Autorita' competente inviante.

 
Art. 11
Lingue di lavoro

Nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo, le Parti concordano sull'utilizzo dell'italiano e dello spagnolo, quali lingue di lavoro.

 
Art. 12
Composizione delle controversie

Eventuali controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo vengono risolte per via diplomatica o attraverso consultazioni e negoziati.

 
Art. 13
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta delle Parti attestante il completamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di tempo indeterminato, salvo che una delle Parti non notifichi all'altra Parte, per iscritto e attraverso i canali diplomatici, l'intenzione di denunciare l'Accordo, almeno sei (6) mesi prima della data proposta per la cessazione.
2. Le Parti, su reciproco consenso scritto, possono integrare o emendare il presente Accordo, in conformita' alle procedure indicate nel precedente comma. Le integrazioni e gli emendamenti concordati entrano in vigore al completamento della necessaria procedura interna e costituiscono parte integrante del presente Accordo.
3. Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di produrre effetti, per quanto riguarda esclusivamente la cooperazione di polizia, l'«Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalita' organizzata», firmato a Roma il 6 ottobre 1992.
In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


Parte di provvedimento in formato grafico