Gazzetta n. 108 del 7 maggio 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 marzo 2021, n. 25
Testo del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 57 dell'8 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 3 maggio 2021, n. 58 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali, (( nonche' per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuita' di gestione delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica )) per l'anno 2021.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni urgenti per lo svolgimento
di elezioni per l'anno 2021

1. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio:
a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;
b) sono inserite nel turno di cui alla lettera a):
1) le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
2) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche se gia' indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature; fino al rinnovo degli organi e' prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del medesimo testo unico;
3) le elezioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, anche se gia' indette;
4) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021.
2. Ai fini di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, si tengono nell'ambito del turno di cui al medesimo comma 1, lettera a), le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se gia' indette, e quelle relative agli organi elettivi (( delle medesime regioni )) per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo. Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.
(( 2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «il primo semestre» sono sostituite dalle seguenti: «i primi nove mesi». ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
7 giugno 1991, n. 182 (Norme per lo svolgimento delle
elezioni dei consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali):
«Art. 1. - 1. Le elezioni dei consigli comunali si
svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una
domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il
mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello
stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel
secondo semestre.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 143 e 144 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso). - 1. Fuori dai casi
previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali
sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti
effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono
concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti
diretti o indiretti con la criminalita' organizzata di tipo
mafioso o similare degli amministratori di cui all'art. 77,
comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi,
tali da determinare un'alterazione del procedimento di
formazione della volonta' degli organi elettivi ed
amministrativi e da compromettere il buon andamento o
l'imparzialita' delle amministrazioni comunali e
provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi
ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare
grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza
pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli
elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al
segretario comunale o provinciale, al direttore generale,
ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto
competente per territorio dispone ogni opportuno
accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente
interessato. In tal caso, il prefetto nomina una
commissione d'indagine, composta da tre funzionari della
pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i
poteri di accesso e di accertamento di cui e' titolare per
delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 2,
comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso,
rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di
tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e
rassegna al prefetto le proprie conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal
deposito delle conclusioni della commissione d'indagine,
ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli
elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla
sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
integrato con la partecipazione del procuratore della
Repubblica competente per territorio, invia al Ministro
dell'interno una relazione nella quale si da' conto della
eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1
anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti
dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi', indicati
gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai
fenomeni di compromissione o interferenza con la
criminalita' organizzata o comunque connotati da
condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi
in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al
presente articolo o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni
che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze
del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della
relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati
in modo analitico le anomalie riscontrate ed i
provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli
effetti piu' gravi e pregiudizievoli per l'interesse
pubblico; la proposta indica, altresi', gli amministratori
ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa
allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di
componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se
diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di
ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo
scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a
qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del prefetto, e' adottato ogni
provvedimento utile a far cessare immediatamente il
pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la vita
amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione
dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad
altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del
procedimento disciplinare da parte dell'autorita'
competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del
decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli
incarichi di cui all'art. 110, nonche' gli incarichi di
revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di
collaborazione coordinata e continuativa che non siano
stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui
all'art. 144 entro quarantacinque giorni dal suo
insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per
lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui
al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana
comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui
da' conto degli esiti dell'attivita' di accertamento. Le
modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
di insussistenza dei presupposti per la proposta di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno
con proprio decreto.
7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla
relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o piu'
settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte
illecite gravi e reiterate, tali da determinare
un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon
andamento e l'imparzialita' delle amministrazioni comunali
o provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei
servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle
risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le
situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalita'
l'attivita' amministrativa dell'ente, individua, fatti
salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari
interventi di risanamento indicando gli atti da assumere,
con la fissazione di un termine per l'adozione degli
stessi, e fornisce ogni utile supporto
tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso
inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna
all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni,
per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce,
mediante commissario ad acta, all'amministrazione
inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono
con le risorse disponibili a legislazione vigente sui
propri bilanci.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli
amministratori e la criminalita' organizzata di tipo
mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
cui al comma 3 all'autorita' giudiziaria competente per
territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui
all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta
del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto,
salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere
la riservatezza su parti della proposta o della relazione
nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi
effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi
prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi
eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni,
nel rispetto dei principi di imparzialita' e di buon
andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli
organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono
in occasione del turno annuale ordinario di cui all'art. 1
della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive
modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata
dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le
elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi
in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15
dicembre. La data delle elezioni e' fissata ai sensi
dell'art. 3 della citata legge n. 182 del 1991, e
successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di
proroga della durata dello scioglimento e' adottato non
oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di
scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed
accessoria eventualmente prevista, gli amministratori
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il
Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonche'
alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali
successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro
incandidabilita' sia dichiarata con provvedimento
definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilita'
il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di
scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per
territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui
al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati
nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili,
le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del
codice di procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli
organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'art. 141.».
«Art. 144 (Commissione straordinaria e Comitato di
sostegno e monitoraggio). - 1. Con il decreto di
scioglimento di cui all'art. 143 e' nominata una
commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la
quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il
decreto stesso. La commissione e' composta di tre membri
scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in
quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria
o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in
carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale
utile.
2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con
personale della amministrazione, un comitato di sostegno e
di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie
di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione
ordinaria.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a
norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono determinate le modalita' di organizzazione e
funzionamento della commissione straordinaria per
l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le
modalita' di pubblicizzazione degli atti adottati dalla
commissione stessa, nonche' le modalita' di organizzazione
e funzionamento del comitato di cui al comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 4 e 4-ter, del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14
dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno
Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la
conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di
inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita'), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'interno). - (Omissis).
4. In considerazione della emergenza epidemiologica
da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del
contagio, se l'eventuale annullamento dell'elezione degli
organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni
influisce sulla elezione di alcuno degli eletti o sui
risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni
stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini di cui
agli articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico
delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi
delle amministrazioni comunali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, entro
il 20 maggio 2021, in una data stabilita dal prefetto di
concerto con il presidente della corte d'appello. Dal
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
(Omissis).
4-ter. I termini di cui all'art. 1, comma
4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.
125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
2020, n. 159, come modificato dal comma 4-bis del presente
articolo, si applicano anche per le elezioni degli organi
delle citta' metropolitane, dei presidenti delle province e
dei consigli provinciali in scadenza entro i primi nove
mesi dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al
presente comma e' prorogata la durata del mandato di quelli
in carica.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art.
122, primo comma, della Costituzione):
«Art. 5 (Durata degli organi elettivi regionali). -
1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per
cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualita'
dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il
quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della
elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non
oltre i sessanta giorni successivi al termine del
quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni
ulteriori.».
 
(( Art. 1 - bis
Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di
lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021

1. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 e al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, nell'ambito delle operazioni elettorali di cui all'articolo 1, l'atto di designazione dei rappresentanti della lista puo' essere presentato presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata entro il mercoledi' antecedente la votazione, in luogo delle altre forme previste dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 35, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati):
«Art. 25. - Con dichiarazione scritta su carta libera
e autenticata da un notaio o da un Sindaco della
circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o persone da
essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di
designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio
centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista:
uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli
elettori della circoscrizione che sappiano leggere e
scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso
gli uffici elettorali di sezione e' presentato entro il
venerdi' precedente l'elezione, al segretario del comune
che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle
sezioni elettorali o e' presentato direttamente ai singoli
presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la
mattina stessa delle elezioni, purche' prima dell'inizio
della votazione.
L'atto di designazione dei rappresentanti presso
l'Ufficio centrale circoscrizionale e' presentato, entro le
ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla
Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale
circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.
Per lo svolgimento del loro compito i delegati di
lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la
ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello
o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei
candidati. Nel caso che alla designazione dei
rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a
norma del primo comma del presente articolo, il notaio,
nell'autenticarne la firma, da' atto dell'esibizione
fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito
delle liste.».
- Si riporta il testo integrale dell'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali):
«Art. 35. - La Commissione elettorale mandamentale,
entro il giovedi' precedente la elezione, trasmette al
Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione
elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti
indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a
designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio
e presso l'Ufficio centrale.
Tale designazione potra' essere comunicata entro il
venerdi' precedente l'elezione al segretario del Comune,
che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle
sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli
presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa
della elezione, purche' prima dell'inizio della
votazione.».
 
Art. 2
Riduzione delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e
circoscrizionali dell'anno 2021 (( e modifiche in materia di
elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a
15.000 abitanti ))


1. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature e' ridotto a un terzo.
(( 1-bis. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive difficolta' di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione e' nulla. ))
(( 1-ter. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 e delle oggettive difficolta' di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 71, comma 10, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 71 (Elezione del sindaco e del consiglio
comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti). - (Omissis).
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista,
sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il
candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato
un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei
votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al
50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali
del comune. Qualora non si siano raggiunte tali
percentuali, la elezione e' nulla.
(Omissis).».
 
Art. 3

Modalita' di svolgimento delle operazioni
di votazione e di scrutinio

1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione di cui all'articolo 1 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15.
2. Nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica con elezioni regionali o elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro del numero dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione. Le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative e' rinviato alle ore 9 del martedi', dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato o gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 399, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione
in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie
si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7
alle ore 23. Conseguentemente all'art. 73, secondo comma,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'art. 22, comma 6, del
testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533, e all'art. 2, primo comma, lettera c), del
decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la
parola: "martedi'" e' sostituita dalla seguente: "lunedi'";
all'art. 5, primo comma, lettera b), del citato
decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: "martedi'
successivo, con inizio alle ore dieci" sono sostituite
dalle seguenti: "lunedi' successivo, con inizio alle ore
14"; all'art. 20, secondo comma, lettere b) e c), della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "alle ore 8 del
martedi'" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del
lunedi'" e, alla medesima lettera c), le parole: "entro le
ore 16" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 24" e
le parole: "entro le ore 20" sono sostituite dalle
seguenti: "entro le ore 10 del martedi'".».
 
(( Art. 3 - bis

Apertura degli uffici del casellario giudiziale
in occasione di competizioni elettorali

1. Al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, il Ministero della giustizia assicura l'apertura degli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il tribunale avente sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti il termine per la predetta pubblicazione.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 37.031 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 14, della
legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei
reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in
materia di prescrizione del reato e in materia di
trasparenza dei partiti e movimenti politici):
«14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la
data delle competizioni elettorali di qualunque genere,
escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000
abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonche' le
liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di
pubblicare nel proprio sito internet ovvero per le liste di
cui al comma 11, nel sito internet del partito o del
movimento politico sotto il cui contrassegno si sono
presentate nella competizione elettorale, il curriculum
vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato
penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre
novanta giorni prima della data fissata per la
consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli
obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al
presente comma non e' richiesto il consenso espresso degli
interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia
richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni
di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati
i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la
propria responsabilita' ai sensi dell'art. 47 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che la richiesta di tali certificati e' finalizzata a
rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della
propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra
spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono
ridotti della meta'.».
 
(( Art. 3 - ter

Disposizioni in materia
di relazione di fine mandato

1. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi
sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e
comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
«Art. 4 (Relazione di fine mandato provinciale e
comunale). - (Omissis).
6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di
redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale
dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e,
qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile
del servizio finanziario del comune o al segretario
generale e' ridotto della meta', con riferimento alle tre
successive mensilita', rispettivamente, l'importo
dell'indennita' di mandato e degli emolumenti. Il sindaco
e', inoltre, tenuto a dare notizia della mancata
pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni,
nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.».
 
(( Art. 3 - quater
Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuita' della gestione
delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica

1. Per le medesime finalita' del presente decreto, in relazione alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o da svolgere durante lo stato di emergenza prorogato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 13 gennaio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, tali enti, nell'esercizio della loro autonomia, possono individuare, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, modalita', anche telematiche, di svolgimento che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19.
2. Le procedure elettorali di cui al presente articolo debbono concludersi, in ogni caso, entro il 31 ottobre 2021. Fino a tale data, nei casi di impossibilita' a proseguire l'incarico da parte dei titolari degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, oppure, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.
3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al comma 1, o quelli subentrati ai sensi del comma 2, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle disposizioni sulla durata dei singoli mandati previste dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonche' alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.
4. Ai fini del subentro nell'incarico, l'atto di nomina degli organi eletti in esito alle procedure elettorali di cui al comma 2 stabilisce, anche in deroga alle disposizioni di legge, statutarie o regolamentari che prevedono termini diversi, la decorrenza immediata. ))


Riferimenti normativi

- La legge 21 dicembre 1999, n. 508, reca; «Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati».
- La delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio
2021, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20
gennaio 2021), concerne la proroga dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario):
«Art. 2 (Organi e articolazione interna delle
universita'). - 1. Le universita' statali, nel quadro del
complessivo processo di riordino della pubblica
amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a modificare i
propri statuti in materia di organizzazione e di organi di
governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia
di cui all'art. 33 della Costituzione, ai sensi dell'art. 6
della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di
semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza
dell'attivita' amministrativa e accessibilita' delle
informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dei seguenti organi:
1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione;
6) direttore generale;
b) attribuzione al rettore della rappresentanza
legale dell'universita' e delle funzioni di indirizzo, di
iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche
e didattiche; della responsabilita' del perseguimento delle
finalita' dell'universita' secondo criteri di qualita' e
nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza,
trasparenza e promozione del merito; della funzione di
proposta del documento di programmazione triennale di
ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei
pareri del senato accademico, nonche' della funzione di
proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e
del conto consuntivo; della funzione di proposta del
direttore generale ai sensi della lettera n) del presente
comma, nonche' di iniziativa dei procedimenti disciplinari,
secondo le modalita' previste dall'art. 10; di ogni altra
funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo
statuto;
c) determinazione delle modalita' di elezione del
rettore tra i professori ordinari in servizio presso le
universita' italiane. Qualora risulti eletto un professore
appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche
come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico
dei professori della nuova sede, comportando altresi' lo
spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa
alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la
sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si
rende in tal modo vacante puo' essere coperto solo in
attuazione delle disposizioni vigenti in materia di
assunzioni;
d) durata della carica di rettore per un unico
mandato di sei anni, non rinnovabile;
e) attribuzione al senato accademico della
competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in
materia di didattica, di ricerca e di servizi agli
studenti, anche con riferimento al documento di
programmazione triennale di ateneo, di cui all'art. 1-ter
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' di
attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi,
dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c); ad
approvare il regolamento di ateneo; ad approvare, previo
parere favorevole del consiglio di amministrazione, i
regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti
e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia
di didattica e di ricerca, nonche' il codice etico di cui
al comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento e di
raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al
comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con
maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una
mozione di sfiducia al rettore non prima che siano
trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; ad
esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione
annuale e triennale e sul conto consuntivo
dell'universita';
f) costituzione del senato accademico su base
elettiva, in un numero di membri proporzionato alle
dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque
unita', compresi il rettore e una rappresentanza elettiva
degli studenti; composizione per almeno due terzi con
docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di
dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree
scientifico-disciplinari dell'ateneo;
g) durata in carica del senato accademico per un
massimo di quattro anni e rinnovabilita' del mandato per
una sola volta;
h) attribuzione al consiglio di amministrazione
delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione
della programmazione finanziaria annuale e triennale e del
personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita'
finanziaria delle attivita'; della competenza a deliberare,
previo parere del senato accademico, l'attivazione o
soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare
il regolamento di amministrazione e contabilita', nonche',
su proposta del rettore e previo parere del senato
accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare
il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto
consuntivo e il documento di programmazione triennale di
cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di
trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e
delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e
triennale sia il conto consuntivo; della competenza a
conferire l'incarico di direttore generale di cui alla
lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza
disciplinare relativamente ai professori e ricercatori
universitari, ai sensi dell'art. 10; della competenza ad
approvare la proposta di chiamata da parte del
dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), e
dell'art. 24, comma 2, lettera d);
i) composizione del consiglio di amministrazione
nel numero massimo di undici componenti, inclusi il
rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza
elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri
componenti, secondo modalita' previste dallo statuto, tra
candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici,
tra personalita' italiane o straniere in possesso di
comprovata competenza in campo gestionale ovvero di
un'esperienza professionale di alto livello con una
necessaria attenzione alla qualificazione scientifica
culturale; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a
decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per
tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri
non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di
amministrazione sia composto da undici membri e non
inferiore a due nel caso in cui il consiglio di
amministrazione sia composto da un numero di membri
inferiore a undici; previsione che fra i membri non
appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i
rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo;
previsione che il presidente del consiglio di
amministrazione sia il rettore o uno dei predetti
consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal
consiglio stesso; possibilita' di prevedere il rinnovo non
contestuale dei diversi membri del consiglio di
amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale
dell'intero consiglio;
l) previsione, nella nomina dei componenti il
consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di
ciascuna componente, del principio costituzionale delle
pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli
uffici pubblici;
m) durata in carica del consiglio di
amministrazione per un massimo di quattro anni; durata
massima quadriennale del mandato fatta eccezione per quello
dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale;
rinnovabilita' del mandato per una sola volta;
n) sostituzione della figura del direttore
amministrativo con la figura del direttore generale, da
scegliere tra personalita' di elevata qualificazione
professionale e comprovata esperienza pluriennale con
funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio
di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il
parere del senato accademico, dell'incarico di direttore
generale, regolato con contratto di lavoro a tempo
determinato di diritto privato di durata non superiore a
quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento
economico spettante al direttore generale in conformita' a
criteri e parametri fissati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
seguito denominato "Ministro", di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento
in aspettativa senza assegni per tutta la durata del
contratto in caso di conferimento dell'incarico a
dipendente pubblico;
o) attribuzione al direttore generale, sulla base
degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione,
della complessiva gestione e organizzazione dei servizi,
delle risorse strumentali e del personale
tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonche' dei compiti, in
quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del
direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del
consiglio di amministrazione;
p) composizione del collegio dei revisori dei conti
in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di
cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto
tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati
dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal
Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e
uno supplente designati dal Ministero; nomina dei
componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un
massimo di quattro anni; rinnovabilita' dell'incarico per
una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a
personale dipendente della medesima universita'; iscrizione
di almeno due componenti al Registro dei revisori
contabili;
q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di
elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni
all'ateneo, il cui curriculum e' reso pubblico nel sito
internet dell'universita'; il coordinatore puo' essere
individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;
r) attribuzione al nucleo di valutazione della
funzione di verifica della qualita' e dell'efficacia
dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori
individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti,
di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo,
nonche' della funzione di verifica dell'attivita' di
ricerca svolta dai dipartimenti e della congruita' del
curriculum scientifico o professionale dei titolari dei
contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, e
attribuzione, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, delle
funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di
valutazione delle strutture e del personale, al fine di
promuovere nelle universita', in piena autonomia e con
modalita' organizzative proprie, il merito e il
miglioramento della performance organizzativa e
individuale;
s) divieto per i componenti del senato accademico e
del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche
accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente
al senato accademico e al consiglio di amministrazione e,
per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso
senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere
componente di altri organi dell'universita' salvo che del
consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di
direttore o presidente delle scuole di specializzazione o
di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole
di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura
politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica
di rettore o far parte del consiglio di amministrazione,
del senato accademico, del nucleo di valutazione o del
collegio dei revisori dei conti di altre universita'
italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere
funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e
alla valutazione delle attivita' universitarie nel
Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del
senato accademico e del consiglio di amministrazione che
non partecipino con continuita' alle sedute dell'organo di
appartenenza.
2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso
termine di cui al comma 1, le universita' statali
modificano, altresi', i propri statuti in tema di
articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti
vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell'articolazione interna, con
contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni
finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica,
delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle
attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o
accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando
che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori,
ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non
inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle universita'
con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo
determinato superiore a mille unita', afferenti a settori
scientifico-disciplinari omogenei, ovvero venti, purche'
gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i
professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato
dell'universita' appartenenti ad una medesima area
disciplinare;
c) previsione della facolta' di istituire tra piu'
dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di
affinita' disciplinare, strutture di raccordo, comunque
denominate, con funzioni di coordinamento e
razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la
proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio,
e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle
funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni
assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in
materia, le strutture assumano i compiti conseguenti
secondo le modalita' e nei limiti concertati con la regione
di ubicazione, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni
assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di
insegnamento e di ricerca;
d) previsione della proporzionalita' del numero
complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle
dimensioni dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia
scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando
che il numero delle stesse non puo' comunque essere
superiore a dodici;
e) previsione della possibilita', per le
universita' con un organico di professori, di ricercatori
di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a
cinquecento unita', di darsi un'articolazione organizzativa
interna semplificata alla quale vengono attribuite
unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle
strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto
dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una
rappresentanza elettiva degli studenti, nonche', in misura
complessivamente non superiore al 10 per cento dei
componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti
scelti, con modalita' definite dagli statuti, tra i
componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i
coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i
responsabili delle attivita' assistenziali di competenza
della struttura, ove previste; attribuzione delle funzioni
di presidente dell'organo ad un professore ordinario
afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero
nominato secondo modalita' determinate dallo statuto;
durata triennale della carica e rinnovabilita' della stessa
per una sola volta. La partecipazione all'organo di cui
alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese;
g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in
ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e),
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
una commissione paritetica docenti-studenti, competente a
svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e
della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di
servizio agli studenti da parte dei professori e dei
ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione
dei risultati delle stesse; a formulare pareri
sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La
partecipazione alla commissione paritetica di cui alla
presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli
studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e
q), nonche' alle lettere f) e g) del presente comma, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la
prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi
di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca
dell'universita'; durata biennale di ogni mandato e
rinnovabilita' per una sola volta;
i) introduzione di misure a tutela della
rappresentanza studentesca, compresa la possibilita' di
accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati
necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa
attribuiti;
l) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche
attraverso una maggiore mobilita' dei docenti e degli
studenti, programmi integrati di studio, iniziative di
cooperazione interuniversitaria per attivita' di studio e
di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di
selezione svolti in lingua straniera;
m) introduzione di sanzioni da irrogare in caso di
violazioni del codice etico.
3. Gli istituti di istruzione universitaria a
ordinamento speciale adottano, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, proprie modalita' di
organizzazione, nel rispetto dei principi di
semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza
dell'attivita' amministrativa e accessibilita' delle
informazioni relative all'ateneo di cui al comma 1 del
presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6,
comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
4. Le universita' che ne fossero prive adottano entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge un codice etico della comunita'
universitaria formata dal personale docente e ricercatore,
dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti
dell'ateneo. Il codice etico determina i valori
fondamentali della comunita' universitaria, promuove il
riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali,
nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei
confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole
di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme sono
volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso,
nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di
proprieta' intellettuale. Sulle violazioni del codice
etico, qualora non ricadano sotto la competenza del
collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il
senato accademico.
5. In prima applicazione, lo statuto contenente le
modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 e' predisposto
da apposito organo istituito con decreto rettorale senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e composto
da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni
di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei
designati dal senato accademico e sei dal consiglio di
amministrazione. La partecipazione all'organo di cui al
presente comma non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. Ad
eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti,
i componenti non possono essere membri del senato
accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto
contenente le modifiche statutarie e' adottato con delibera
del senato accademico, previo parere favorevole del
consiglio di amministrazione.
6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al
comma 1, il Ministero assegna all'universita' un termine di
tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso
inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una
commissione composta da tre membri, compreso il presidente,
in possesso di adeguata professionalita', con il compito di
predisporre le necessarie modifiche statutarie.
7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del
presente articolo, e' trasmesso al Ministero che esercita
il controllo previsto all'art. 6 della legge 9 maggio 1989,
n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello
stesso.
8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi
statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi
universitari avviano le procedure per la costituzione dei
nuovi organi statutari.
9. Gli organi collegiali e quelli monocratici
elettivi delle universita' decadono al momento della
costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. Gli
organi il cui mandato scade entro il termine di cui al
comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli
stessi ai sensi del nuovo statuto.
Il mandato dei rettori in carica al momento
dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 e'
prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo.
Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso
previste alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in
carica, se successive al predetto anno accademico. Il
mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno
espletando il primo mandato e' prorogato di due anni e non
e' rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo
periodo del presente comma.
10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui
limiti del mandato o delle cariche di cui al comma 1,
lettere d), g) e m), sono considerati anche i periodi gia'
espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore dei
nuovi statuti.
11. L'elettorato passivo per le cariche accademiche
e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di
servizio almeno pari alla durata del mandato prima della
data di collocamento a riposo.
12. Il rispetto dei principi di semplificazione,
razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed
efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri
di valutazione delle universita' valevoli ai fini
dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri
definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle
modifiche statutarie, adottate dall'ateneo ai sensi del
presente articolo, perdono efficacia nei confronti dello
stesso le seguenti disposizioni:
a) l'art. 16, comma 4, lettere b) ed f), della
legge 9 maggio 1989, n. 168;
b) l'art. 17, comma 110, della legge 15 maggio
1997, n. 127.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132
(Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche
e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508):
«Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi necessari delle
istituzioni:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il consiglio accademico;
e) il collegio dei revisori;
f) il nucleo di valutazione;
g) il collegio dei professori;
h) la consulta degli studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per
il collegio dei professori, durano in carica tre anni e
possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i
limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di
cui al comma 1.».
 
Art. 4

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.