Gazzetta n. 110 del 10 maggio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 8 maggio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modalita' di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 settembre 2020, con il quale e' stata istituita la Commissione per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana, con il compito di coordinare l'attivita' del Ministero in relazione all'assistenza della citata popolazione, in particolare con riferimento all'assistenza domiciliare;
Visto il rapporto n. 43/2020 dell'Istituto superiore di sanita', recante «Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno della salute mentale nei minori di eta' durante la pandemia COVID-19», versione del 31 maggio 2020;
Visto il rapporto n. 4/2020 Rev. 2 dell'Istituto superiore di sanita', recante «Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali», versione del 24 agosto 2020;
Visto il rapporto n. 8/2020 Rev. 2 dell'Istituto superiore di sanita', recante «Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico e/o con disabilita' intellettiva nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2», versione del 28 ottobre 2020;
Vista la circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria e della Direzione generale della prevenzione sanitaria, prot. n. 24969 del 30 novembre 2020, recante «Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell'evenienza di assistiti positivi nella struttura»;
Considerato che nella citata circolare del 30 novembre 2020 e' espressamente previsto che: «Poiche' l'isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza e importanti fattori di rischio nella popolazione anziana per la sopravvivenza, lo stato di salute fisica e mentale, in particolare per depressione, ansia e decadimento cognitivo/demenza, come documentato da ampia letteratura scientifica, debbono essere assicurate le visite dei parenti e dei volontari per evitare le conseguenze di un troppo severo isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze. Le visite devono essere effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali»;
Vista la circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria e della Direzione generale della prevenzione sanitaria, prot. n. 25420 del 4 dicembre 2020, recante «Disposizione per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali per persone con disturbi mentali e per persone con disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali»;
Considerato che nella citata circolare del 4 dicembre 2020 e' espressamente previsto che: «Tenuto conto che il perdurare delle condizioni di isolamento sociale e di solitudine rappresenta motivo di crescente sofferenza e fattore di rischio per il benessere degli ospiti, e' necessario assicurare un regime di contatti e/o di visite fra gli ospiti e le persone a loro care, occasioni di uscite fuori dalla residenza, nel rispetto delle misure di sicurezza tenuto conto del contesto epidemiologico dell'area geografica di riferimento»;
Visto il rapporto n. 62/2020 dell'Istituto superiore di sanita', recante «Indicazioni per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 negli hospice e nelle cure palliative domiciliari», versione del 21 aprile 2021;
Viste le «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid 19» pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2021;
Visto l'art. 9 del menzionato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 che introduce lo strumento delle «certificazioni verdi COVID-19»;
Visto il regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 17-bis, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;
Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi' come richiamato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in coerenza con l'attuale quadro epidemiologico, ulteriori misure di prevenzione per la gestione delle visite nelle strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e hospice;

E m a n a
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. L'accesso di familiari e visitatori a strutture di ospitalita' e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e comunque in tutte le strutture residenziali di cui al capo IV «Assistenza sociosanitaria» e di cui all'art. 44 «Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie» del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e le strutture residenziali socio-assistenziali, e' consentito nel rispetto del documento recante "«Modalita' di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale»", adottato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, come integrato e validato dal Comitato tecnico-scientifico, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.
2. Il direttore sanitario o l'autorita' sanitaria competente, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, puo' adottare misure precauzionali piu' restrittive necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
3. Nel rispetto del documento di cui al comma 1, le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sono esibite dai familiari e dai visitatori, al momento dell'accesso alle strutture di cui al comma 1, esclusivamente ai soggetti incaricati delle verifiche, per le finalita' della presente ordinanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali; e' esclusa la possibilita' di raccolta, conservazione e successivo trattamento dei dati relativi alla salute contenuti nelle medesime certificazioni.
 
Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti dal momento della sua adozione e fino al 30 luglio 2021.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1620

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Avvertenza:
L'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modalita' di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale», comprensiva di allegato, e' consultabile nel sito del Ministero della salute, al seguente link:

www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuo voCoronavirus.jsp