Gazzetta n. 112 del 12 maggio 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI_INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 9 aprile 2021
Interventi di ricostruzione dell'Universita' di Camerino. (Ordinanza speciale n. 1).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel S.O. n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;
Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il commissario ha rispettivamente nominato i sub-commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020, come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'articolo 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare l'art. 2;
Vista la nota n. 8285 del 17 marzo 2021 del rettore dell'Universita' degli studi di Camerino e relativo allegato, con cui e' stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili di proprieta' dell'universita' medesima oggetto della presente ordinanza;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici dell'Universita' degli studi di Camerino e dalla struttura del sub-commissario, come risultante dalla relazione del sub-commissario allegata alla presente ordinanza Allegato n. 1;
Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:
a) sulla base del documento del Comune di Camerino, allegato alla relazione, circa il ripristino dell'accessibilita' dei luoghi, ricompresi in zona perimetrata ove sono ubicati gli edifici gia' sedi dell'Universita' degli studi di Camerino individuati, nello specifico, in Palazzo Varano, Collegio Fazzini, Palazzo Ribechi, Palazzo Battibocca, edificio San Domenico, edificio Granelli, Polo studenti (ex Magistrali), i luoghi interessati sono tornati accessibili solo dal mese di febbraio 2021 a seguito degli interventi di ripristino della viabilita';
b) che la prolungata inaccessibilita' ai luoghi ha provocato gravi ritardi negli interventi e un crescente progressivo ammaloramento degli edifici, ivi compresi quelli storici, nonche' delle opere provvisionali e di consolidamento, che rischia di compromettere la stabilita' delle singole strutture e il loro stato di conservazione, con il conseguente potenziale verificarsi di danni irrimediabili a persone e cose, tra cui al patrimonio storico architettonico e a quello librario e archivistico costituito da decine di migliaia di testi custoditi presso la biblioteca nei locali di Palazzo Granelli e di Palazzo Da Varano;
c) tale situazione rende urgenti, e non piu' procrastinabili, gli interventi oggetto della presente ordinanza;
d) si rende necessario garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle attivita' accademiche di didattica, ricerca, trasferimento tecnologico e ospitalita' di studenti e docenti dell'universita', molti dei quali provenienti da fuori sede, attraverso la disponibilita' di adeguati spazi, in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;
e) gli edifici su cui intervenire sono collocati perlopiu' nel centro storico; il programma straordinario di ricostruzione del Comune di Camerino, PSR, mette in luce l'interrelazione della ricostruzione di tali opere con quella privata per la disponibilita' di aree di cantiere, l'accessibilita', l'organizzazione dei piani di sicurezza di edifici contermini, il carattere identitario-culturale di volano socio-economico rivestito da tali opere;
f) la ricostruzione degli edifici dell'Universita' di Camerino riveste carattere di criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti, per l'impatto della presenza dell'universita' sulle attivita' imprenditoriali ed economiche ad essa connesse o comunque collegate, e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza, in gran parte particolarmente complessi in relazione alle loro caratteristiche storiche e architettoniche, e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati, adiacenti o prospicienti quelli in oggetto;
Considerato che in relazione alla criticita' degli interventi sopra evidenziata, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le sopracitate interazioni tra gli edifici interessati, nonche' per quelle tra gli edifici in oggetto e le altre strutture dell'universita', al fine di consentire la ripresa dell'attivita' didattica, di ricerca e amministrativa nel minor tempo possibile ricollocando negli spazi preposti uffici, aule, biblioteche e altri servizi, attualmente ospitati in strutture temporanee o altri spazi, restituendo questi ultimi alle loro ordinarie destinazioni;
Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020, in quanto gli interventi di ricostruzione delle sopracitate sedi dell'Universita' degli studi di Camerino si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticita';
Considerato che sono inseriti nell'Allegato 1 dell'ordinanza 109 del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi ai seguenti edifici di proprieta' dell'Universita' degli studi di Camerino con relativa stima previsionale di spesa: Palazzo Ribechi (id ord 814) per 1.254.000,00 euro, Collegio Fazzini (id ord 827) per 5.400.000,00 euro e Palazzo Da Varano (id ord 1098) per 13.251.840,00 euro;
Considerato che dall'istruttoria compiuta dall'USR e' emersa, al fine di realizzare compiutamente le opere in oggetto, l'esigenza di modificare e integrare gli importi previsionali di spesa di cui all'ordinanza n. 109 secondo i seguenti importi stimati da scheda CIR: Palazzo Ribechi per euro 1.082.715 (modifica in diminuzione per euro 171.285,00), Collegio Fazzini per euro 5.940.000,00 (modifica in aumento per euro 540.000,00) e Palazzo Da Varano per euro 13.251.840,00 (invariato), per un fabbisogno complessivo stimato in aumento di euro 368.715,00 fermo restando che l'importo definitivo sara' stabilito solo a seguito del progetto come approvato nel livello di progettazione previsto per ciascun intervento;
Considerato che dalla citata relazione emerge la necessita' di recuperare al piu' presto la piena capacita' sistemica dell'Universita' di Camerino integrando gli interventi citati con quelli relativi a Palazzo Battibocca, complesso di San Domenico, edificio Granelli, Polo studenti (ex Magistrali), non compresi nell'Allegato 1 all'ordinanza n. 109 del 2020, per un importo rispettivamente, secondo una stima previsionale, di euro 5.268.582,00, di euro 9.544.298,40, di euro 4.313.616,60 e di euro 1.500.000,00, per un totale complessivo stimato di euro 20.626.497,00;
Considerato che, per quanto sopra, per la realizzazione degli interventi e' stimato un importo complessivo pari a euro 40.901.052,00, di cui 19.905.840,00 trovano copertura nelle somme stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020;
Visto il «programma integrato di recupero delle strutture UNICAM» e il relativo cronoprogramma, redatti dall'Universita' degli studi di Camerino;
Ritenuto di approvare il Piano degli interventi di recupero delle strutture dell'Universita' degli studi di Camerino come da Allegato n. 1 alla presente ordinanza, per gli importi di carattere previsionale di cui all'ordinanza n. 109 del 2020, oltre alla somma di carattere previsionale di euro 19.905.840,00 per gli interventi non compresi nella suddetta ordinanza e salvo eventuali modifiche ed integrazioni secondo quanto disposto dall'art. 8 della presente ordinanza, nel limite massimo di euro 40.901.052,00;
Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione dell'Universita' degli studi di Camerino, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-Commissario l'ing. Gianluca Loffredo, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;
Considerato che il citato programma integrato di recupero delle strutture dell'Universita' degli studi di Camerino attesta che l'Ateneo negli ultimi tre anni ha gestito contratti pubblici di appalti di lavori per un importo pari a 52.050.000 euro, e che tale importo e' superiore a quello stimato per la realizzazione dell'intervento unitario di ricostruzione delle sedi storiche dell'Universita' degli studi di Camerino;
Considerato che dalla relazione del sub-Commissario emerge che fanno parte delle strutture tecnico amministrative dell'Ateneo, l'area «Edilizia, manutenzioni e sicurezza», il macro settore «Affari legali, atti negoziali e gare» e l'area «Pianificazione, finanza e controllo», e che il personale in organico a tali strutture consente la gestione diretta dell'intervento da parte dell'Universita' degli studi di Camerino, rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalita' esterne di complemento;
Ritenuto pertanto che l'Universita' degli studi di Camerino presenti i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore dell'intervento unitario relativo alla ricostruzione di Palazzo Da Varano, Collegio Fazzini, Palazzo Ribechi, Palazzo Battibocca, edificio San Domenico, edificio Granelli, Polo studenti (ex Magistrali) in deroga al limite di cui all'art. 15, comma 1, lettera e-bis), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;
Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attivita', essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestivita';
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli immobili dell'Universita' di studi di Camerino;
Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;
Considerato che l'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020, nel riconoscere particolare rilevanza, tra gli altri, al settore dell'edilizia scolastica, stabilisce che «le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge», prevedendo pertanto, in tali casi, la possibilita' di derogare alle procedure ordinarie;
Considerato che dalla citata relazione del sub-Commissario emerge che e' necessario provvedere con urgenza agli affidamenti inclusi negli interventi di cui alla presente ordinanza, propedeutici all'avvio degli interventi per ragioni di coerenza con il cronoprogramma, al fine di pervenire ad una significativa accelerazione della tempistica di affidamento e quindi anche di realizzazione, in attuazione del principio di semplificazione dell'azione amministrativa, senza che si verifichi lesione della concorrenza, anche in considerazione dell'attuale momento che caratterizza il mercato, ed e' pertanto utile procedere all'affidamento diretto in deroga ai limiti di cui all'art. 36, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto:
a) l'edificio «Ex Magistrali» non ha subito danni gravi, non presenta vincoli ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, pur essendo collocato nel centro storico; il cantiere puo' essere gestito in modo da non interferire in modo complicato con gli edifici contermini; la stima del costo complessivo degli interventi risulta inferiore a 1.000.000,00 euro; l'edificio puo' essere riammesso alle sue funzioni pre-sisma nell'arco di un anno dall'emissione della presente ordinanza;
b) Palazzo Ribechi presenta una dimensione e una complessita' di realizzazione inferiore rispetto agli altri edifici inseriti nella presente ordinanza speciale e che, come riportato nella relazione preparata dalla Universita' degli studi di Camerino, Palazzo Ribechi «nei tempi piu' brevi possibili contribuirebbe a compensare la domanda di posti letto in studentati o foresterie, che si prevede sara' certamente incrementata con l'ultimazione del nuovo Centro di ricerca delle Scienze chimiche previsto per la primavera-estate del 2021. In particolare, le foresterie sono necessarie con urgenza per sostenere le politiche di Ateneo mirate ad incrementare Visiting Professor e Visiting Researcher con l'intento di mantenere la visibilita' di UNICAM nel panorama internazionale»;
Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95 e 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche sopra la soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica delle offerte per gli importi pari o inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e che non abbiano carattere trasfrontaliero, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo, fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire la consegna dei lavori;
Considerato necessario, al fine del piu' corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi;
Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappaltato soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;
Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;
Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;
Ritenuto necessario avvalersi di un Collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario, allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, ritenuto necessario derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi dell'Universita' degli studi di Camerino;
Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020, e che pertanto occorre specificarne la disciplina;
Vista la relazione della Direzione generale della struttura commissariale, che attesta la necessaria disponibilita' delle risorse sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 7 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Individuazione dell'intervento
di particolare criticita' ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' il complesso degli interventi di ricostruzione della «Universita' degli studi di Camerino», nel territorio della Regione Marche, interessata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Gli interventi in oggetto sono meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:
a) Palazzo Da Varano, importo da scheda congruita' dell'importo richiesto (C.I.R.) euro 13.251.840,00 gia' autorizzato ex ordinanza 109 (ID 1098);
b) Palazzo Ribechi, importo da scheda C.I.R. euro 1.082.715,00 gia' autorizzato ex ordinanza 109 (ID 827) per euro 1.254.000;
c) Collegio Fazzini importo da scheda C.I.R. euro 5.940.000,00 gia' autorizzato ex ordinanza 109 (ID 827) per euro 5.400.000;
d) Palazzo Battibocca, importo da QTE euro 5.268.582,00;
e) San Domenico, importo da QTE euro 9.544.298,40;
f) Edificio Granelli, importo da QTE euro 4.313.616,60;
g) Polo studenti Ex Magistrali, importo da QTE. euro 1.500.000,00.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) integrano quelli inclusi nell'ordinanza n. 109 del 2020.
3. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi come evidenziati dalla relazione del sub-Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Universita' degli studi di Camerino:
a) sono ubicati in centro storico, in zona perimetrata resa accessibile solo dal mese di febbraio 2021 a seguito degli interventi di ripristino della viabilita'. L'inaccessibilita' ai luoghi ha provocato gravi ritardi negli interventi e un crescente progressivo ammaloramento degli edifici, ivi compresi quelli storici, nonche' delle opere provvisionali e di consolidamento, che rischia di compromettere la stabilita' delle singole strutture e il loro stato di conservazione, con il conseguente potenziale verificarsi di danni irrimediabili a persone e cose, tra cui al patrimonio storico architettonico e a quello librario e archivistico costituito da migliaia di testi custoditi presso la biblioteca nei locali di Palazzo Granelli e di Palazzo Da Varano;
b) si rende necessario garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle attivita' accademiche di didattica, ricerca, trasferimento tecnologico e ospitalita' di studenti e docenti dell'universita', molti dei quali provenienti da fuori sede, attraverso la disponibilita' di adeguati spazi, in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. La ricostruzione degli edifici dell'Universita' degli studi di Camerino riveste carattere di criticita' come evidenziato dalla relazione del sub-Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Universita' degli studi di Camerino, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per il numero di soggetti coinvolti, per l'impatto della presenza dell'Universita' sulle attivita' imprenditoriali ed economiche ad essa connesse o comunque collegate, e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza, in gran parte particolarmente complessi in relazione alle loro caratteristiche storiche e architettoniche, e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati, adiacenti o prospicienti quelli in oggetto.
5. In relazione alla criticita' degli interventi si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra gli edifici interessati, nonche' tra questi e le altre strutture dell'universita', al fine di consentire la ripresa dell'attivita' didattica, di ricerca e amministrativa nel minor tempo possibile ricollocando negli spazi preposti uffici, aule, biblioteche e altri servizi, attualmente ospitati in strutture temporanee o altri spazi, restituendo questi ultimi alle loro ordinarie destinazioni.
6. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti dell'universita' ed il sub-Commissario, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle altre spese tecniche ed alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento.
 
Art. 2

Designazione e compiti del sub-Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub-Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il sub-Commissario coordina l'intervento in oggetto.
3. Allo scopo, il sub-Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali;
b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
c) indice la Conferenza di servizi speciale di cui all'art. 8 della presente ordinanza;
d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.
 
Art. 3

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarieta' degli interventi, l'Universita' degli studi di Camerino e' individuata quale soggetto attuatore per tutti gli interventi di cui all'art. 1, in deroga al limite di cui all'art. 15, comma 1, lettera e-bis), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Universita' degli studi di Camerino e' considerata soggetto attuatore idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato nel citato programma integrato di recupero delle strutture:
a) che l'Ateneo negli ultimi tre anni ha gestito contratti pubblici di appalti di lavori per un importo pari a 52.050.000 euro e che tale importo e' superiore a quello stimato per la realizzazione dell'intervento unitario di ricostruzione delle sedi storiche dell'Universita' degli studi di Camerino;
b) che fanno parte delle strutture tecnico amministrative dell'Ateneo, l'area «Edilizia, manutenzioni e sicurezza», il macro settore «Affari legali, atti negoziali e gare» e l'area «Pianificazione, finanza e controllo» e che il personale in organico a tali strutture consente la gestione diretta dell'intervento da parte dell'Universita' degli studi di Camerino, rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalita' esterne di complemento.
3. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui ai commi 7 e 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
 
Art. 4

Struttura di monitoraggio e supporto
al complesso degli interventi

1. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore, opera una struttura coordinata dal sub-Commissario e composta da professionalita' qualificate individuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori.
2. Le professionalita' di cui al comma 1, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub-Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000, nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula nel caso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' di cui al comma 2, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
 
Art. 5
Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative,
procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1, secondo le seguenti modalita' semplificate nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in deroga ai limiti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;
b) per i contratti di lavori relativi agli interventi sul Polo studenti «Ex Magistrali» e su Palazzo Ribechi, per i motivi di cui in premessa e ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, dandone evidenza nella determina a contrarre, e' consentito l'affidamento diretto in deroga ai limiti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) per i contratti di lavori di importo fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere, in deroga ai limiti di cui all'art. 36, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata con almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
2. Il soggetto attuatore puo' ricorrere alle procedure di cui al comma 1 solo previa applicazione di processi di certificazione in conformita' a protocolli energetico ambientali nazionali o internazionali, e promuove la partecipazione alle gare di soggetti in possesso delle certificazioni ISO 14.000 - ISO 9.000 - ISO 35.000.
3. Al fine di ridurre i tempi di verifica di congruita' delle offerte anomale in deroga all'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non aventi carattere transfrontaliero, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalita' di cui dall'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali puo' essere effettuata dal RUP, dai soggetti interni alla stazione appaltante in deroga ai limiti di importo di cui al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ferma restando l'incompatibilita' con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attivita' di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione dei lavori e delle attivita' di collaudo.
5. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo; in tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.
6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere dell'Universita' degli studi di Camerino, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi.
7. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b), del comma 1, del presente articolo.
8. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure.
9. In deroga all'art. 8, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 2020, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.
10. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
11. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
12. Al fine di incrementare la produttivita' nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore puo' stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2016 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.
14. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub-Commissario.
15. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza.
16. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto puo' prevedere che all'esecutore sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
 
Art. 6

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La Conferenza e' indetta dal sub-Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona.
3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal sub-Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni successivi, il commissario puo' comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.
 
Art. 7

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub-Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del Collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del Collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il Presidente e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' dal medesimo individuate.
4. Alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.
5. L'Universita' di Camerino, sentito il sub-Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del Collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del Collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».
 
Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 40.901.052,00. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) della presente ordinanza, di importo pari a euro 19.905.840,00, trova copertura quanto ad euro 19.905.840,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi, come da importo stimato da scheda CIR, quantificata complessivamente in euro 368.715,00 e gli interventi di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettere d), e), f) e g), di importo stimato pari a euro 19.147.000,00, trovano copertura per un totale stimato di euro 19.515.715 all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.
2. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie sui singoli interventi possono essere utilizzate:
a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub-Commissario autorizza l'Universita' degli studi di Camerino all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie;
b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub-Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie disponibili, su proposta dell'Universita' degli studi di Camerino.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:
a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.
 
Art. 9

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 9 aprile 2021

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 980

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Avvertenza:
La relazione istruttoria allegata alla presente ordinanza e' consultabile all'interno del sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016: https://sisma2016.gov.it/