Gazzetta n. 114 del 14 maggio 2021 (vai al sommario)
LEGGE 29 aprile 2021, n. 62
Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 152, primo comma, le parole: «e gli istituti italiani di cultura» sono sostituite dalle seguenti: «, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali»;
b) all'articolo 153, primo comma, le parole: «e gli istituti italiani di cultura» sono sostituite dalle seguenti: «, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contratti di detti impiegati temporanei sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi»;
c) all'articolo 154, secondo comma, le parole: «classe accertano, sentite anche» sono sostituite dalle seguenti: « categoria o le delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite»;
d) all'articolo 155, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie risultanti dalle prove d'esame di cui al presente comma hanno validita' per diciotto mesi dalla data della loro approvazione»;
e) i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 157 sono sostituiti dai seguenti:
« La retribuzione annua base e' fissata dal contratto individuale sulla base del costo della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonche' delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per mansioni lavorative assimilabili a quelle svolte dagli impiegati di cui al presente titolo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello internazionale. Si tiene altresi' conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate. La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi piu' qualificati.
La retribuzione annua base e' suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma.
La retribuzione annua base e' determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Puo' essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita »;
f) l'articolo 157-sexies e' sostituito dal seguente:
«Art. 157-sexies (Assenze dal servizio). - 1. L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio e' regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se piu' favorevole alla lavoratrice.
2. Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi novanta giorni e, nei successivi trenta giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori centottanta giorni senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di trecento giorni, durante il quale l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto, si puo' procedere alla risoluzione del rapporto di impiego. Ai fini del computo dei termini di cui al presente comma, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti all'episodio di malattia in corso.
3. Superato il periodo di prova, all'impiegato puo' essere autorizzata, per gravi motivi personali o di famiglia, un'assenza dal servizio non retribuita per non piu' di novanta giorni in un triennio »;
g) l'articolo 159 e' sostituito dal seguente:
«Art. 159 (Viaggi di servizio). - 1. In aggiunta alle spese di trasporto, all'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo.
2. Previa esplicita richiesta dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, in luogo del rimborso delle spese di vitto e di alloggio di cui al comma 1 e in aggiunta alle spese di trasporto, e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento »;
h) all'articolo 164, il quarto comma e' sostituito dai seguenti:
«Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente provvede alla contestazione scritta dell'addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.
L'impiegato a contratto puo' fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione. In caso di grave e oggettivo impedimento, il termine per la presentazione delle giustificazioni puo', a richiesta dell'impiegato, essere prorogato per una sola volta. Il termine per la conclusione del procedimento e' aumentato di un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa.
Il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento»;
i) all'articolo 166, terzo comma, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) violazione, colposa o dolosa, dei doveri di cui all'articolo 142, di gravita' tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 aprile 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 152, 153, 154,
155, 157, 164 e 166 del decreto del Presidente della
Repubblica, come modificati dalla presente legge:
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria , gli istituti italiani di cultura e le
delegazioni diplomatiche speciali possono assumere
personale a contratto per le proprie esigenze di servizio,
previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel
limite di un contingente complessivo pari a tremila unita'.
Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
lavoro esistente negli uffici all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.
Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo di
quello di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 aprile 2017, n. 46.
Art. 153 (Assunzione di impiegati temporanei). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli
istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche
speciali possono essere autorizzati a sostituire con
impiegati temporanei, per il tempo di assenza dal servizio
e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi,
gli impiegati a contratto che si trovino in una delle
situazioni che comportano la sospensione del trattamento
economico. I contratti di detti impiegati temporanei sono
suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente,
di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.
Per particolari esigenze di servizio, gli uffici
all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei
limiti del contingente di cui all'art. 152, impiegati
temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti
contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle
particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un
periodo non superiore a sei mesi.
Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non
possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se
non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza
del loro precedente rapporto di impiego.
Art. 154 (Regime dei contratti). - Per quanto non
espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti
sono regolati dalla legge locale. Fermo restando quanto
disposto in materia dalle norme di diritto internazionale
generale e convenzionale, competente a risolvere le
eventuali controversie che possano insorgere
dall'applicazione del presente decreto e' il foro locale.
Le rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, gli
uffici consolari di prima categoria o le delegazioni
diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite anche
le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilita' del
contratto con le norme locali a carattere imperativo e
assicurano in ogni caso l'applicazione delle norme locali
piu' favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni
del presente titolo. Le condizioni contrattuali devono
comunque essere adeguate a garantire l'assunzione degli
elementi piu' qualificati.
Art. 155 (Requisiti e modalita' per l'assunzione). -
Possono essere assunti a contratto coloro che siano
effettivamente residenti da almeno due anni nel Paese dove
ha sede l'ufficio presso cui prestare servizio, abbiano
compiuto il diciottesimo anno di eta' e siano di
costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni
per le quali debbono essere impiegati. Per le assunzioni di
cui all'art. 153 si prescinde dal requisito della
residenza.
Le persone da assumere devono dimostrare di possedere
l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie
per lo svolgimento delle mansioni cui dovranno essere
preposti. Nella valutazione dell'attitudine si tiene conto,
fra l'altro, della conoscenza delle lingue italiana e
locale, o veicolare, dell'ambiente e degli usi locali, del
corso di studi effettuati e dei titoli conseguiti, nonche'
delle precedenti esperienze lavorative con mansioni almeno
equivalenti a quelle previste dal bando di assunzione o,
nel caso di impiegati in servizio, immediatamente
inferiori. Anche nell'ambito della promozione culturale
sono da considerarsi imprescindibili la conoscenza della
lingua italiana e di quella locale, o veicolare
eventualmente in uso nel Paese, nonche' la conoscenza
dell'ambiente e degli usi locali.
Le condizioni di cui al comma precedente sono stabilite
con apposito decreto del Ministro degli affari esteri,
sentite le organizzazioni sindacali, e sono accertate
mediante idonee prove d'esame, che garantiscano
l'imparzialita' e la trasparenza. Le graduatorie
risultanti dalle prove d'esame di cui al presente comma
hanno validita' per diciotto mesi dalla data della loro
approvazione.
Il Ministero autorizza gli uffici interessati a
stipulare il contratto sulla base del risultato delle
prove. I contratti sono approvati con decreto
ministeriale.»
«Art.157 (Retribuzione). - La retribuzione annua base
e' fissata dal contratto individuale sulla base del costo
della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i
benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da
organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche,
uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in
primo luogo dell'Unione europea, nonche' delle condizioni
del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per
mansioni lavorative assimilabili a quelle svolte dagli
impiegati di cui al presente titolo. Il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale a tale
fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a
livello internazionale. Si tiene altresi' conto delle
indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni
sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite
dalle agenzie specializzate. La retribuzione deve comunque
essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli
elementi piu' qualificati.
La retribuzione annua base e' suscettibile di revisione
in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di
cui al primo comma.
La retribuzione annua base e' determinata in modo
uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Puo' essere
consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una
retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario
particolarmente sensibile nel costo della vita.
La retribuzione e' di norma fissata e corrisposta in
valuta locale, salva la possibilita' di ricorrere ad altra
valuta in presenza di particolari motivi. Agli effetti di
cui al presente titolo, il corrispettivo in lire della
retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo
un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art. 209.»
«Art.164 (Sanzioni disciplinari). - Agli impiegati a
contratto puo' essere inflitta la sanzione del rimprovero
verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi
infrazioni ai doveri d'ufficio, quali ad esempio:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio;
b) condotta non conforme a principi di correttezza;
c) insufficiente rendimento;
d) comportamento non conforme al decoro delle
funzioni.
Puo' essere inflitta, previa autorizzazione
ministeriale, la sanzione della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
dieci giorni nel caso di:
a) recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma
precedente;
b) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai dieci
giorni, o arbitrario abbandono dello stesso;
c) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'amministrazione, nel rispetto della liberta' di
pensiero;
d) svolgimento di attivita' lavorative in violazione
del divieto di cui all'art. 156;
e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni
verso il pubblico o altri dipendenti;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona.
Nei casi di infrazioni piu' gravi si procede alla
risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'art. 166.
Il responsabile della struttura presso cui presta
servizio il dipendente provvede alla contestazione scritta
dell'addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta
giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei
fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.
L'impiegato a contratto puo' fornire giustificazioni
scritte entro venti giorni dalla contestazione. In caso di
grave e oggettivo impedimento, il termine per la
presentazione delle giustificazioni puo', a richiesta
dell'impiegato, essere prorogato per una sola volta. Il
termine per la conclusione del procedimento e' aumentato di
un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa.
Il responsabile della struttura conclude il
procedimento, con l'atto di archiviazione o con
l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla
contestazione dell'addebito.
Il dipendente ha diritto di accesso agli atti
istruttori del procedimento».
«Art.166 (Risoluzione del contratto). - Il contratto
a tempo indeterminato puo' essere risolto da parte
dell'impiegato con un preavviso di tre mesi, salva la
possibilita' di ridurre tale periodo con il consenso
dell'ufficio all'estero. Da parte dell'ufficio all'estero
il contratto puo' essere risolto, con provvedimento
motivato inviato all'interessato, nei casi seguenti:
a) per incapacita' professionale;
b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma
dell'art. 164 o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al
primo comma dello stesso articolo;
c) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio
per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi
lavorativi;
d) persistente insufficiente rendimento, ovvero
qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacita' ad
adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) condanna passata in giudicato per un delitto che,
commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta
al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per
la sua specifica gravita';
f) per riduzione di personale o per chiusura della
sede di servizio, fatta salva la possibilita' di
riassunzione presso altro ufficio ai sensi dell'art. 160.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma
precedente, l'ufficio all'estero e' tenuto ad un preavviso
di tre mesi. In luogo del preavviso l'ufficio puo'
disporre, previa autorizzazione del Ministero, l'erogazione
di un'indennita' in misura corrispondente all'intera
retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
Il preavviso di tre mesi non e' dovuto nel caso di:
a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di
rilevanza penale;
b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri
dipendenti o terzi;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante
la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi
fraudolenti;
d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di
gravita' tale da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato per reati che
comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici.
e-bis) violazione, colposa o dolosa, dei doveri di cui
all'art. 142, di gravita' tale da non consentire, anche per
ragioni di sicurezza, la prosecuzione neanche provvisoria
del rapporto di lavoro.
In tutti i casi il rapporto di impiego e' risolto
previa autorizzazione ministeriale».