IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», e in particolare l'art. 3; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», e in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato», e in particolare l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita'; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e in particolare l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», e in particolare l'art. 10; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», e in particolare l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale si e' disposto che a partire dall'esercizio finanziario 2013 tutte le risorse relative all'edilizia scolastica e, quindi, anche la comma di euro 20 milioni venisse iscritta nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'art. 1, comma 160, nel quale e' stato stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-bis del citato decreto-legge n. 269 del 2003; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, 14 settembre 2005, recante «Norme tecniche per le costruzioni; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, 14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2008, n. 3728, 31 marzo 2010, n. 3864, 19 maggio 2010, n. 3879, 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, hanno individuato le relative procedure di finanziamento e hanno ripartito, tra regioni e province autonome, le risorse dell'annualita' 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il quale sono stati definiti i termini e le modalita' di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' sono state ripartite, su base regionale, le risorse relative alle annualita' 2014 e 2015; Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015, che istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione composta da due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e da due rappresentanti del Dipartimento della protezione civile e presieduta dal direttore della Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, i fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine di garantire l'istruttoria sulle istanze presentate dalle regioni competenti e di individuare gli interventi ammessi al finanziamento; Visto l'art. 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015, con il quale e' stato stabilito che le regioni dovevano trasmettere alla Direzione generale degli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale il piano degli interventi entro il 30 novembre 2015; Visto altresi' l'art. 6 del predetto decreto del 12 ottobre 2015, con il quale e' stato disposto che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuati gli interventi sulla base dei piani predisposti dalle regioni, previa istruttoria della commissione di cui all'art. 1 del medesimo decreto, e sono definiti i termini per la progettazione e per l'aggiudicazione dei lavori, nonche' le modalita' di rendicontazione e di eventuale revoca del finanziamento in caso di inadempienza; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943, con il quale sono stati approvati gli interventi rientranti nella programmazione 2014-2015, cosi' come individuati dalle singole regioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43, con il quale sono stati autorizzati ulteriori interventi sempre a valere sulla programmazione 2014-2015; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048, con il quale sono stati finanziati gli interventi rientranti nella programmazione 2016-2017, cosi' come individuati dalle singole regioni; Dato atto che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 prevede che la durata dei lavori autorizzati non puo' eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi; Dato atto che l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43 conferma il medesimo termine di due anni dall'aggiudicazione dei lavori per il completamento degli stessi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 luglio 2019, n. 677, con il quale il termine per il completamento dei lavori, autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43, e' stato fissato in un anno dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Dato atto che il sopracitato decreto e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 settembre 2019, n. 225 e che, pertanto, il termine di conclusione lavori e' scaduto in data 25 settembre 2020; Considerato che l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 19 luglio 2019, n. 677 prevede che il mancato rispetto del termine di durata dei lavori costituisca un'ipotesi di revoca del finanziamento; Dato atto che, a seguito delle ordinarie attivita' di monitoraggio e di rendicontazione degli interventi autorizzati con i sopracitati decreti ministeriali, e' emerso che alcuni enti locali, pur essendo in avanzato stato di esecuzione, non sono riusciti a rispettare la predetta data per il completamento dei lavori di edilizia scolastica, a causa dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19, che ha determinato la sospensione dei cantieri per alcuni mesi; Ritenuto necessario garantire comunque l'interesse pubblico al completamento degli interventi di adeguamento alla normativa antisismica, al fine di assicurare la sicurezza delle scuole e degli ambienti di apprendimento e il completamento dei lavori in essere, anche alla luce delle gravi conseguenze in capo agli enti locali derivanti da una revoca del finanziamento;
Decreta:
Art. 1
1. Il termine per il completamento dei lavori in corso di esecuzione, autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43, e' fissato in dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Eventuali ulteriori proroghe del termine di cui al comma 1, anche con riferimento agli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048, possono essere concesse con decreto del direttore della Direzione generale competente in materia di edilizia scolastica. 3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e' causa di decadenza dal finanziamento concesso. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma. 22 gennaio 2021
Il Ministro: Azzolina
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 336 |