Gazzetta n. 115 del 15 maggio 2021 (vai al sommario)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
COMUNICATO
Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo


Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 14 maggio 2021, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione:
«Volete che sia abrogata la legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 46 del 25 febbraio 1992, nelle seguenti parti:
Art. 1 «Fauna selvatica», comma 2: «L'esercizio dell'attivita' venatoria e' consentito purche' non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole», e comma 7: limitatamente a «venatorio»;
Art. 4 «Cattura temporanea e inanellamento», comma 3: limitatamente a «e per la cessione ai fini di richiamo»; comma 4: «La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati», e comma 5: limitatamente a «abbatte, cattura, o»;
Art. 5 «Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi»: integralmente;
Art. 6 «Tassidermia», comma 2: limitatamente a «o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione» e comma 3: limitatamente a: «o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio»;
Art. 8 «Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale», in Rubrica limitatamente a: «Venatorio», comma 1: limitatamente a «venatorio», «da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta»; comma 2: limitatamente a «venatorio»; comma 4: limitatamente a «venatorio»;
Art. 9 «Funzioni amministrative», comma 1: limitatamente a «venatoria» e «caccia e di»; comma 2: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti»;
Art. 10 «Piani faunistici-venatori», in Rubrica limitatamente a «venatori»; comma 1: limitatamente a «venatoria» e «e la regolamentazione del prelievo venatorio»; comma 3: limitatamente a «In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attivita' venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni»; comma 4: «Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettera a), b) e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole»; comma 5: «Il territorio agro-silvo-pastorale regionale puo' essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'art. 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale»; comma 6: «Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalita' stabilite dall'art. 14»; comma 7: limitatamente a «venatori» e «venatorio»; comma 8: limitatamente a «venatori» e «vietato l'esercizio dell'attivita' venatoria» e «appartenenti a specie cacciabili» e «le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione puo' essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati» (punto e) e «l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi» (punto h); comma 10: limitatamente a «venatoria»; comma 11: limitatamente a «venatoria»; comma 12: limitatamente a «venatorio» e «venatorie»; comma 17: «Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attivita' venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria»;
Art. 11 «Zona faunistica delle Alpi», comma 2: limitatamente a «e disciplinare l'attivita' venatoria»;
Art. 12 «Esercizio dell'attivita' venatoria»: integralmente;
Art. 13 «Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria»: integralmente;
Art. 14 «Gestione programmata della caccia»: integralmente;
Art. 15 «Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia», in Rubrica «ai fini della gestione programmata della caccia»; comma 1: «Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico- venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, e' dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente»; comma 2: «All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'art. 23»; comma 3: «Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attivita' venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa e' esaminata entro sessanta giorni»; comma 4: «La richiesta e' accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art. 10. E' altresi' accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attivita' venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonche' di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attivita' di rilevante interesse economico, sociale o ambientale»; comma 5: «Il divieto e' reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata»; comma 6: «Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia e' vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attivita' venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto»; comma 7: «L'esercizio venatorio e', comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualita' di coltivazione. Si considerano in attualita' di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonche' a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante e' inoltre vietato sui terreni in attualita' di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive»; comma 9: «La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'art. 10, comma 3»; comma 10: «Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio e' vietato nonche' le modalita' di delimitazione dei fondi stessi; comma 11: «Scaduti i termini di cui all'art. 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalita' di cui all'art. 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14»;
Art. 16 «Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie», in Rubrica «venatorie»; comma 1: limitatamente a «venatorie» e «In tali aziende la caccia e' consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento» e «venatorie» (lett. a); «Venatorie» e «nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento» (lett. b); comma 2: limitatamente a «venatorie»; comma 3: limitatamente a «venatorie»; comma 4: «L'esercizio dell'attivita' venatoria nelle aziende di cui al comma 1 e' consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'art. 12, comma 5»;
Art. 17 «Allevamenti», comma 2: «Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresi' norme per gli allevamenti dei cani da caccia»; comma 4: «Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola, singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattivita' con i mezzi di cui all'art. 13»;
Art. 18 «Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria», integralmente;
Art. 19 «Controllo della fauna selvatica», comma 1: «Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita'»; comma 2: limitatamente a «anche nelle zone vietate alla caccia», «di norma», «venatorie» e «Queste ultime potranno altresi' avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonche' delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio»; comma 3: «Le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purche' munite di licenza per l'esercizio venatorio»;
Art. 21 «Divieti», comma 1, limitatamente a «nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attivita' sportive»;
«b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'art. 32, comma 3,della legge medesima;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorita' militare, o dove esistano beni monumentali, purche' dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto;
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 5;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonche' nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
ee), limitatamente a «ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalita' previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia»;
ff) «l'uso dei segugi per la caccia al camoscio»;
comma 2, limitatamente a «decorso inutilmente tale termine e' vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse»; comma 3, «La caccia e' vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi»;
Art. 22 «Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio», integralmente;
Art. 23 «Tasse di concessione regionale», comma 1, limitatamente a «per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 22»; comma 2, limitatamente a «Essa non e' dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attivita' venatoria esclusivamente all'estero»; comma 3: «Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non e' dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno»; comma 4, limitatamente a «anche»; comma 5, limitatamente a «Gli appostamenti fissi», «venatorie» e «venatorie»;
Art. 24 «Fondo presso il Ministero del Tesoro», comma 2 lettera a), limitatamente a «venatorio»; comma 2 lettera c): «95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa»; comma 4: «L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259»;
Art. 26 «Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attivita' venatoria», Rubrica, limitatamente a «e dall'attivita' venatoria»; comma 1, limitatamente a «e dall'attivita' venatoria»; comma 2, limitatamente a «e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative»;
Art. 27 «Vigilanza venatoria», Rubrica, limitatamente a «venatoria»; comma 1 lettera a), limitatamente a «da caccia di cui all'art. 13 nonche' armi», comma 1 lettera b), limitatamente a «venatorie» e «venatorio»; comma 4, limitatamente a «venatorie», comma 5, limitatamente a «nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni» e «durante l'esercizio delle loro funzioni»; comma 6, limitatamente a «sull'esercizio venatorio», comma 7, limitatamente a «venatorie», comma 9, limitatamente a «venatoria»;
Art. 28 «Poteri e compiti degli addetti della vigilanza venatoria», Rubrica, limitatamente a «venatoria»; comma 1: «I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'art. 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonche' della fauna selvatica abbattuta o catturata»; comma 2, limitatamente a «con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati»; comma 3, limitatamente a «alla disciplina dell'attivita' venatoria», comma 6, limitatamente a «venatori»;
Art. 29 «Agenti dipendenti degli enti locali», comma 1, limitatamente a «venatoria»;
Art. 31 «Sanzioni amministrative», comma 1 lettera a), limitatamente a «in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5»;
b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 400.000 a lire 2.400.000;
c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000;
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione e' da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto e' commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000;
f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000;
g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 400.000 a lire 2.400.000;
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 1; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000;
i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione e' applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni»; comma 3: «Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'art. 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio»; comma 4, limitatamente a «per la disciplina delle armi e»; comma 5: «Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale»;
m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'art. 19-bis;
Art. 32 «Sospensione, revoca e divieto di rilascio di licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura e sospensione dell'esercizio», integralmente;
Art. 34 «Associazioni venatorie», integralmente;
Art. 35 «Relazione sullo stato di attuazione della legge», comma 1, limitatamente a «venatoria 1994-1995»;
Art. 36 «Disposizioni transitorie», comma 1, limitatamente a «venatorie» e «ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968»; comma 2, limitatamente a «venatorie»; comma 3: «Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente»; comma 4: «In sede di prima attuazione, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densita' venatoria minima di cui all'art. 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»; comma 5, limitatamente a «secondo modalita' che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995»;
Art. 37 «Disposizioni finali», comma 2: «Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'art. 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e' soppresso»; comma 3, limitatamente a «e delle leggi regionali in materia di caccia», nel testo risultante dalle successive modifiche e integrazioni?».
Dichiarano di eleggere domicilio presso lo studio legale dell'avv. Laura Melis in rappresentanza di «Ora rispetto per tutti gli animali» in via Giovanni Pascoli n. 206 - 55100 Lucca - PEC laura.melis@pec.it