Gazzetta n. 118 del 19 maggio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 19 febbraio 2021, n. 67
Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalita' di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e, in particolare, l'articolo 3, commi 2 e 3;
Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e, in particolare, l'articolo 3-quinquies;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, e, in particolare, l'articolo 19, commi 5-bis e 5-ter;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, e, in particolare, l'articolo 1, comma 27;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico - disciplinari;
Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 119, 9 agosto 2017, n. 611, 23 maggio 2018, n. 429, 12 marzo 2019, n. 208, che modificano ed integrano il citato decreto ministeriale n. 90 del 2009 di definizione dei settori artistico - disciplinari;
Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89 e 30 dicembre 2010, n. 302, con i quali sono stati individuati i nuovi settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e delle ricerca 30 settembre 2009, n. 125, con il quale sono stati individuati i nuovi settori artistico-disciplinari dell'Accademia nazionale di danza;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e delle ricerca 30 settembre 2009, n. 126, con il quale sono stati individuati i nuovi settori disciplinari dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e delle ricerca 30 settembre 2009, n. 127, con il quale sono stati individuati i nuovi settori artistico-disciplinari degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 17 luglio 2014, n. 581, con il quale sono state individuate le Accademie non statali di belle arti, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, destinatarie del finanziamento disposto a norma dell'art. 19, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 novembre 2018, n. 709, con il quale e' stata integrata la tabella allegata al citato decreto del 3 luglio 2009, n. 90, con l'inserimento del nuovo campo disciplinare «Tecniche di costruzione e rifinitura dell'ancia doppia»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 marzo 2019, n. 207, con il quale e' stata modificata la tabella di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, relativamente al settore artistico disciplinare CODI/20, con conseguente integrazione delle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 120;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 17 luglio 2020, n. 366, con il quale sono stati modificati i campi disciplinari delle tabelle allegate al decreto ministeriale 30 settembre 2009, n. 124, in particolare nel Dipartimento degli strumenti ad arco e a corda - Scuola di mandolino.
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 maggio 2019;
Acquisiti i pareri della VII Commissione del Senato della Repubblica reso in data 17 luglio 2019, e della V e VII Commissione della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 3 e il 23 luglio 2019;
Vista la nota del 5 febbraio 2021, prot. n. 0001624, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, di risposta alla comunicazione prot. n. 103 del 15 gennaio 2021 trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a) «Ministro», il Ministro dell'universita' e della ricerca;
b) «Legge», la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
c) «Istituzioni», l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e gli Istituti superiori di studi musicali (ISSM);
d) «Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212», le Accademie legalmente riconosciute e le Istituzioni non statali che annoverano singoli corsi accreditati;
e) «CNAM», il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
f) «CUN», il Consiglio universitario nazionale.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 21
dicembre 1999, n. 508 recante: «Riforma delle Accademie di
belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2:
«Art. 3 (Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale). - 1. E' costituito, presso il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e
formula proposte:
a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7
dell'art. 2, nonche' sugli schemi di decreto di cui al
comma 5 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei
settori artistico, musicale e coreutico.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono
disciplinati:
a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti
in rappresentanza del personale docente, tecnico e
amministrativo, nonche' degli studenti delle istituzioni di
cui all'art. 1;
2) dei restanti componenti, una parte sia nominata
dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio
universitario nazionale (CUN);
b) le modalita' di nomina e di elezione dei
componenti del CNAM;
c) il funzionamento del CNAM;
d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in
seno al CUN, la cui composizione numerica resta
conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e
fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze
sono esercitate da un organismo composto da:
a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e
degli ISIA;
b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori
e degli Istituti musicali pareggiati;
c) quattro membri designati in parti eguali dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e dal CUN;
d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art.
1;
e) un direttore amministrativo.
4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di
cui al comma 3 si svolgono, con modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, presso il Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di
liste separate, presentate almeno un mese prima della data
stabilita per le votazioni.
5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di
cui al comma 3 e' autorizzata la spesa annua di lire 200
milioni.»
- La legge 16 gennaio 2006, n. 18 recante: «Riordino
del Consiglio universitario nazionale» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2006, n. 21.
- Si riporta l'art. 3-quinquies del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180 recante: «Disposizioni urgenti per il
diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la
qualita' del sistema universitario e della ricerca»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2008,
n. 263 e convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1:
«Art. 3-quinquies. (Definizione degli ordinamenti
didattici delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica). - 1. Attraverso appositi decreti
ministeriali emanati in attuazione dell'art. 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli
obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari
entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli
insegnamenti da attivare.»
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104 recante: «Misure urgenti in materia
di istruzione, universita' e ricerca», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2013, n. 214 e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'11 novembre 2013, n. 264:
«Art. 19 (Alta formazione artistica, musicale e
coreutica). - 01. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e' emanato il regolamento previsto dall'art. 2,
comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
al fine di consentire le relative procedure di assunzione
in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016.
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle
attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni
accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 fermi restando
il limite percentuale di cui all'art. 270, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie
previste dall'art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre
1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie
nazionali di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie
nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli
incarichi di insegnamento con contratto a tempo
indeterminato e determinato.
2. Il personale docente che non sia gia' titolare di
contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia
superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione
nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre
anni accademici di insegnamento presso le suddette
istituzioni alla data di entrata in vigore del presente
decreto e' inserito, fino all'emanazione del regolamento di
cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali
utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a
tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al
comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti
disponibili. L'inserimento e' disposto con modalita'
definite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
3.
3-bis. Il personale che abbia superato un concorso
pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalita'"
o all'area terza di cui all'allegato A al contratto
collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, puo'
essere assunto con contratto a tempo indeterminato al
maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli
Istituti superiori di studi musicali non statali ex
pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle
gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e' autorizzata
per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti gli enti locali
finanziatori si provvede a ripartire le risorse di cui al
comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso
decreto, che devono tenere conto anche della spesa di
ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unita' di
personale assunte secondo le disposizioni del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica.
5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficolta'
finanziarie delle accademie non statali di belle arti che
sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, e'
autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1
milione di euro.
5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca si provvede a ripartire le
risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri,
definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della
spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle
unita' di personale assunte secondo le disposizioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 27, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015, n.
162:
«27. Nelle more della ridefinizione delle procedure
per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti
adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca in mancanza del parere del medesimo
Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'art. 3,
comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono
perfetti ed efficaci.»
- Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante:
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9
gennaio 2020, n. 6 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020, n. 61.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
febbraio 2003, n. 132, recante: «Regolamento recante
criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a
norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2003, n. 135.
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212 recante. «Regolamento recante disciplina per
la definizione degli ordinamenti didattici delle
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
ottobre 2005, n. 243.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236
recante: «Regolamento recante la composizione, il
funzionamento e le modalita' di nomina e di elezione dei
componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 novembre 2005, n. 267.

Note all'art. 1:
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante: «Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2000, n. 2.
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212 recante. «Regolamento recante disciplina per
la definizione degli ordinamenti didattici delle
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
ottobre 2005, n. 243.
 
TABELLA A (art. 5, comma 1)
ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI

Parte di provvedimento in formato grafico
ACCADEMIE DI BELLE ARTI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Competenze

1. Il CNAM e' organo consultivo del Sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Esso esercita le attribuzioni di cui agli articoli 2 e 3 della Legge e ogni altra attribuzione prevista dalla normativa di riferimento.
 
Art. 3

Composizione

1. Il CNAM e' composto da 27 membri, di cui 25 eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti e due designati dal Ministro. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e possono essere confermati solo per un altro mandato consecutivo. In caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive il componente decade dall'incarico.
2. Le rappresentanze elettive del CNAM sono cosi' individuate:
a) cinque rappresentanti del personale docente delle Accademie di belle arti statali, ivi incluse le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
b) due rappresentanti dei direttori degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, di cui uno per il settore delle arti visive e del design e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo;
c) un rappresentante del personale docente degli ISIA;
d) un rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
e) un rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di danza nelle discipline attinenti all'arte coreutica;
f) nove rappresentanti del personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, dei pianisti e dei percussionisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;
g) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle predette Istituzioni che applicano il contratto collettivo di comparto;
h) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali;
i) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori di studi musicali;
l) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche;
m) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
n) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza.
3. La nomina a componente del CNAM e' incompatibile con incarichi sindacali, con incarichi presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, e con incarichi presso l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. A tal fine la presentazione di candidature di rappresentanti sindacali, o di titolari di incarichi presso il MUR o presso l'ANVUR, e' corredata da una dichiarazione di opzione per la nomina a componente CNAM in caso di elezione.
4. I componenti elettivi decadono dal mandato al venire meno dell'appartenenza alla categoria di cui al comma 2 da essi rappresentata o all'insorgere della causa di incompatibilita' di cui al comma 3. In tale caso, ovvero in caso di dimissioni o di impossibilita' sopravvenuta, subentrano i candidati che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'articolo 9, per il periodo di durata del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga negli ultimi sei mesi del mandato. La mancata elezione di uno o piu' membri appartenenti alle categorie di cui alle lettere b), g), h), i), l), m) e n), non comporta l'invalidita' dell'organo. L'organo e' validamente costituito con la nomina di almeno la meta' dei suoi componenti.
5. I componenti designati dal Ministro, in caso di dimissioni o di impossibilita' sopravvenuta o del sopravvenire della causa d'incompatibilita' di cui al comma 3, sono sostituiti, entro due mesi, per la durata residua del mandato originario.

Note all'art. 3:
- Per l'art. 19, commi 4 e 5-bis del citato
decreto-legge 12 settembre 2013, n. si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta l'art. 11 del Decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante. «Regolamento
recante disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21
dicembre 1999, n. 508», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 ottobre 2005, n. 243:
«Art. 11 (Istituzioni non statali). - 1. Fino
all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le
procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il
riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi
dell'art. 2, comma 7, lettera g), della legge,
l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione
artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita, con
decreto del Ministro, a istituzioni non statali gia'
esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A
tale fine, le istituzioni interessate presentano una
relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante
la conformita' dell'ordinamento didattico adottato alle
disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la
disponibilita' di idonee strutture e di adeguate risorse
finanziarie e di personale.
2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in
ordine alla conformita' dell'ordinamento didattico, e del
Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del
personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine
il Comitato e' integrato con esperti del settore fino ad un
massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro,
tenuto conto delle diverse tipologie formative delle
istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti
dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto
dall'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e
le altre attivita' formative sono richiesti i medesimi
requisiti vigenti per le istituzioni statali.
4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il
rispetto della normativa in materia di diritto allo studio
degli studenti iscritti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle Accademie gia' abilitate a rilasciare titoli
secondo il previgente ordinamento didattico.»
- Si riporta l'art. 1 della legge 16 gennaio 2006, n.
18 recante: «Riordino del Consiglio universitario
nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26
gennaio 2006, n. 21:
«Art. 1 (Composizione). - 1. Il Consiglio
universitario nazionale (CUN) e' organo elettivo di
rappresentanza del sistema universitario ed e' composto da:
a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza
di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in
numero non superiore a quattordici, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un
professore associato e un ricercatore;
b) otto studenti di differenti facolta' eletti dal
Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i
componenti del medesimo;
c) tre membri eletti in rappresentanza del personale
tecnico e amministrativo delle universita';
d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla
Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI);
e) un membro designato, tra i propri componenti, dal
Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di
facolta';
f) un membro designato, tra i propri componenti, dal
Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle
universita'.
2. La mancata elezione o designazione di uno o piu'
membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1,
lettere b), c), d), e) e f), non comporta l'invalidita'
della costituzione dell'organo.
3. Il presidente del CUN e' eletto nell'ambito dello
stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma
1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, un
vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento
o assenza dello stesso presidente o su sua delega.
4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza
diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del
Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli
studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per
la valutazione della ricerca (CIVR) e del Consiglio
nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
(CNAM). Il presidente del CUN, o un suo delegato, puo'
partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei
predetti organi.
5. Il CUN disciplina con norme interne le modalita' del
proprio funzionamento. Fino all'adozione di tali nuove
disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente.
6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4, durano in
carica quattro anni. I componenti elettivi, di cui al comma
1, lettere a), b) e c), non sono eleggibili
consecutivamente per piu' di due volte.
7. I componenti del CUN che nel corso del mandato
perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia
o categoria od organismo rappresentato decadono
immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le
stesse procedure, per il residuo periodo del mandato
originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la
perdita o la modifica dello status intervenga nell'ultimo
anno del mandato.
8. I componenti del CUN con la qualifica di professore
e di ricercatore non possono far parte delle commissioni
giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate
al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei
ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica.
9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il
rinnovo del CUN, l'elettorato attivo e passivo e'
attribuito, separatamente, agli appartenenti alle
corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1,
lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilita'
previste dalla normativa vigente.
10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1,
lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca almeno
quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato e si
svolgono secondo modalita' definite con l'ordinanza
medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori
e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo,
si puo' utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica una procedura telematica validata,
sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente
l'accertamento dell'identita' dei votanti, della preferenza
espressa e della segretezza del voto.»
 
Art. 4

Funzionamento

1. Il CNAM, nella prima seduta, previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un presidente tra i componenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), c), d), e), f). Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non e' raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parita' di voti prevale il candidato piu' anziano di eta'.
2. Il presidente convoca e presiede le adunanze del CNAM, stabilendone l'ordine del giorno, con la frequenza richiesta dalle questioni da esaminare e, comunque, almeno quattro volte nel corso dell'anno.
3. I pareri del CNAM sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso di pareri richiesti dal Ministro con urgenza i termini predetti sono ridotti a quindici giorni.
4. Il CNAM puo' articolarsi in gruppi tematici per l'esame istruttorio delle questioni allo stesso sottoposte.
5. Con regolamento interno, da adottare entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza assoluta dei componenti, sono definite le modalita' di funzionamento del CNAM.
6. In caso di dimissioni contestuali di piu' della meta' dei componenti, ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo, il Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per il rinnovo.
7. La partecipazione al CNAM da' luogo esclusivamente al trattamento economico di missione ove spettante.
8. Al fine di assicurare la collaborazione tra il CNAM e il CUN si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18.
9. Le sedute del consiglio sono valide se ad esse intervengono almeno 9 componenti.

Note all'art. 4:
- Per l'art. 1 della citata legge 16 gennaio 2006, n.
18 si veda nelle note all'art. 3.
 
Art. 5

Elettorato

1. Le modalita' di elezione del CNAM assicurano una equilibrata rappresentanza di tutti i settori disciplinari, funzionalmente accorpati in aree omogenee, cosi' come determinate nell'allegata tabella A, che e' parte integrante del presente regolamento. Le eventuali e necessarie modifiche ed integrazioni alle predette aree, in relazione alla definizione di nuovi ordinamenti e strutture didattiche, sono apportate con decreto del Ministro, sentito il CNAM.
2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono costituiti cinque distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso, oltre che al predetto personale, anche al personale docente con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), sono costituiti due distinti collegi elettorali, uno per il settore delle arti visive e del design ed uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito ai direttori delle Istituzioni.
4. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo e' attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto annuale che abbia svolto un ulteriore anno di servizio di insegnamento presso le Istituzioni AFAM.
5. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo e' attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale. L'elettorato passivo e' attribuito a personale docente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto annuale che abbia svolto un ulteriore anno di servizio di insegnamento presso le Istituzioni AFAM.
6. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle discipline attinenti all'arte coreutica. L'elettorato attivo e' esteso, oltre che al predetto personale, anche al personale docente con contratto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
7. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), sono costituiti nove distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, ai pianisti accompagnatori e ai percussionisti dell'Accademia nazionale di danza con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso, oltre che al predetto personale, anche al personale docente con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
8. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle Istituzioni con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al personale amministrativo e tecnico con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
9. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 3, comma 2, lettere h) i), l), m) e n), sono costituiti cinque distinti collegi elettorali. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito agli studenti componenti la Consulta degli studenti di ogni singola Istituzione.
10. Il Ministero predispone e cura l'aggiornamento degli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature di cui all'articolo 6, distinti per sede di servizio. Tali elenchi sono pubblicati per via telematica non oltre il sessantesimo giorno antecedente l'inizio delle procedure elettorali nazionali. Avverso i predetti elenchi puo' essere presentata opposizione al Ministero, presso il Segretariato generale, non oltre il decimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Ministero decide e pubblica per via telematica nei successivi cinque giorni gli elenchi definitivi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature.
 
Art. 6

Modalita' e procedure per l'individuazione
delle candidature

1. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente, dei direttori, del personale, e del personale amministrativo di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), ogni candidato, cui e' attribuito l'elettorato passivo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, puo' presentare la propria candidatura utilizzando, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura telematica di cui all'articolo 10.
2. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere h), i), l), m), n), ogni Consulta degli studenti puo' presentare non piu' di una candidatura, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, utilizzando la medesima procedura telematica di cui al comma 1.
3. Le procedure per l'individuazione delle candidature si concludono non oltre il trentesimo giorno antecedente l'inizio delle votazioni.
4. La commissione elettorale centrale, di cui all'articolo 8, verificata la regolarita' delle procedure per l'individuazione delle candidature, costituisce gli elenchi dei candidati alle elezioni nazionali, per ciascuna rappresentanza di cui all'articolo 3, comma 2 e provvede entro cinque giorni alla pubblicazione degli stessi mediante procedure telematiche.
5. Avverso gli elenchi di cui al comma 4 puo' essere presentata opposizione esclusivamente alla commissione elettorale centrale non oltre il decimo giorno dalla loro pubblicazione. La commissione elettorale centrale decide nei successivi cinque giorni e pubblica con le medesime modalita' telematiche gli elenchi definitivi dei candidati alle elezioni nazionali distinti per ciascuna rappresentanza di cui all'articolo 3, comma 2. Il giudizio della commissione elettorale centrale costituisce atto definitivo ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale o straordinaria.
 
Art. 7

Procedure di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono nei tempi e secondo le modalita' definite dall'Ordinanza di cui all'articolo 10, mediante l'utilizzo di procedure telematiche unificate a livello nazionale che assicurano l'accertamento dell'identita' dell'elettore e la segretezza nell'espressione della preferenza.
2. Ogni elettore esprime una sola preferenza.
 
Art. 8

Commissione elettorale centrale

1. Con decreto del Ministro e' istituita presso il Ministero una commissione elettorale centrale composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da un dirigente del Ministero, da un direttore amministrativo delle Istituzioni, da un docente delle Istituzioni e da due funzionari del Ministero, dei quali uno con funzioni di segretario.
2. La commissione e' coadiuvata nei suoi adempimenti da personale di segreteria messo a disposizione dal Ministero.
3. La commissione decide sulle opposizioni avverso gli elenchi dei candidati formati ai sensi dell'articolo 6 e sulle questioni attinenti le procedure di voto di cui all'articolo 7. Le decisioni sono adottate con decreto del Presidente.
4. All'istituzione e al funzionamento della commissione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'attivita' della commissione non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso.
 
Art. 9

Scrutinio di voto e proclamazione degli eletti

1. Le operazioni della commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8 sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro svolgimento e' data tempestiva comunicazione per via telematica.
2. Esaurite le operazioni elettorali di cui all'articolo 7 e constatata la regolarita' delle stesse, la commissione da' inizio alle operazioni di scrutinio elettronico. Il Presidente e' responsabile del procedimento e dispone di una carta elettronica personale contenente la chiave privata per la decodifica dei voti. Al termine delle operazioni di scrutinio elettronico, la commissione redige apposito verbale, allegando la stampa delle graduatorie per ogni singolo candidato in ordine decrescente di preferenze ricevute e per ogni singola rappresentanza elettiva di cui all'articolo 3, comma 2. I verbali e tutte le informazioni acquisite sono consegnati al responsabile del procedimento presso il Segretariato generale, al termine di tutte le operazioni di scrutinio.
3. Risultano eletti per ciascuna delle rappresentanze di cui all'articolo 3, comma 2, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
4. A parita' di voti prevale il candidato piu' anziano in ruolo e lo studente con minore anzianita' di iscrizione e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'.
5. Le rappresentanze elettive del CNAM di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e f), devono essere costituite da candidati appartenenti a Istituzioni diverse. Qualora risultino eletti, nelle aree omogenee di cui alla tabella A, piu' candidati appartenenti ad una medesima Istituzione e' proclamato eletto il candidato con la piu' alta percentuale di voti. A parita' di voti prevale il docente piu' anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'.
6. Esaurite le operazioni di scrutinio la commissione proclama gli eletti. Con decreto del Segretario generale del Ministero sono individuati i componenti eletti per le rappresentanze di cui all'articolo 3, comma 2.
7. Il provvedimento di cui al comma 6 costituisce atto definitivo ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale o straordinaria.
 
Art. 10

Ordinanza elettorale

1. Il Ministro, con ordinanza, emanata almeno quattro mesi prima della scadenza del CNAM, indice le elezioni e determina le scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di voto di cui al presente regolamento. Per i componenti elettivi del CNAM si utilizza senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica che assicuri, contemporaneamente, l'accertamento dell'identita' dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.
2. In sede di prima applicazione l'ordinanza e' emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
Art. 11

Costituzione del CNAM

1. Acquisite le risultanze di cui all'articolo 9, entro trenta giorni dalla conclusione delle procedure elettorali, il Ministro nomina i componenti del CNAM di cui all'articolo 3, comma 1.
 
Art. 12

Abrogazioni

1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236.

Note all'art. 12:
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236,
abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento
recante la composizione, il funzionamento e le modalita' di
nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2005, n. 267.
 
Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 febbraio 2021

Il Ministro: Manfredi
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1177