Gazzetta n. 119 del 20 maggio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 19 aprile 2021
Concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Vista la legge 16 aprile 1973, n. 171, recante «Interventi per la salvaguardia di Venezia» e, in particolare, l'art. 2, comma 6;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 26;
Visto l'art. 229, comma 4-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale «Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di eta'. Il contributo di cui al presente comma puo' essere concesso nel limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a esaurimento delle stesse ed e' pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici e non puo' superare l'importo di euro 500»;
Visto il comma 4-ter del medesimo art. 229, che demanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' e dei termini per la concessione e l'erogazione del contributo previsto dal comma 4-bis, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 4-bis, nonche' il comma 4-quater che prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari ad un milione di euro, a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Visto l'art. 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ai sensi del quale: «Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dagli articoli (...) 229, commi 2-bis e 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (...) e' consentita la conservazione (delle risorse) in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo (...)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, recante nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico sulla documentazione amministrativa;
Considerato che ai sensi del citato art. 2, comma 6, della legge 16 aprile 1973, n. 171 i comuni della gronda della laguna di Venezia sono Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Jesolo, Musile di Piave e Cavallino Treporti;
Dato atto che, in attuazione delle suddette disposizioni, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili) e' stato istituito il capitolo 1328 denominato «Contributo a favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano sostenuto una spesa per la sostituzione di motori entro o fuoribordo» assegnato in gestione alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e oggetto

1. Con il presente decreto sono individuate le modalita' ed i termini per la concessione del contributo previsto dall'art. 229, comma 4-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Il contributo e' concesso per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici installati su unita' navali. Sono ammissibili a contributo le spese per l'acquisto e l'installazione dei motori entro o fuoribordo elettrici e quelle relative allo smaltimento dei motori entro o fuoribordo a due tempi sostituiti.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 5, comma 2, il contributo e' riconosciuto nella misura del 60 per cento della spesa complessiva sostenuta per le finalita' di cui al comma 2, dai beneficiari di cui all'art. 2 nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020. In ogni caso e indipendentemente dal numero di motori sostituiti, l'importo del contributo riconoscibile a ciascun beneficiario non puo' superare l'importo di euro 500.
4. Il contributo puo' essere richiesto per una sola volta ed e' concesso nel limite delle risorse autorizzate e fino ad esaurimento delle stesse.
5. Il contributo non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
6. L'erogazione del contributo e' finanziata a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 1328 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili).
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Beneficiari del contributo

1. Sono beneficiari del contributo le persone fisiche, residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia e, in particolare, nei Comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto D'Affino, Jesolo, Musile di Piave e Cavallino Treporti, proprietari o usufruttuari di unita' navali e che abbiano compiuto i diciotto anni al momento dell'effettuazione della spesa ammessa a contributo.
 
Art. 3

Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le domande di ammissione al contributo, redatte utilizzando il modello di cui all'allegato A al presente decreto e compilato in tutte le sue parti, corredate dagli allegati previsti dal comma 3 e sottoscritte dal richiedente, recano, in particolare, oltre all'indicazione delle generalita' del richiedente e del luogo di residenza:
a) la specificazione dell'importo complessivo delle spese sostenute per l'acquisto e la sostituzione del motore per cui si chiede l'erogazione del beneficio;
b) l'indicazione dell'IBAN del conto corrente bancario o postale su cui si richiede il versamento del contributo;
c) l'attestazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, della veridicita' dei fatti, degli stati o delle qualita' dichiarate.
3. Alle domande di contributo di cui al comma 2 e' allegata:
a) la documentazione attestante la titolarita' del diritto di proprieta' o di altro diritto reale di godimento sull'unita' navale ovvero apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'esistenza del diritto di proprieta' o di altro diritto reale di godimento;
b) la documentazione attestante le caratteristiche tecniche del\dei motore/i sostituito/i e le caratteristiche tecniche del/i motore/i acquistato/i ed installato/i;
c) copia delle fatture o documentazione di spesa, da allegare in formato .pdf, rilasciata ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e del relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 29 dicembre 2016, n. 303, attestante l'acquisto e la sostituzione dei motori;
d) copia del documento di identita' del richiedente in corso di validita'.
4. Le domande di ammissione al contributo devono essere inviate, entro il termine di cui al comma 1, mediante messaggio di posta elettronica certificata inviata all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it della Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, di seguito Direzione. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fanno fede le ricevute di consegna rilasciate dalla casella di posta elettronica certificata sopra indicata.
5. Sono dichiarate inammissibili le domande di ammissione al contributo presentate mediante modelli diversi da quello previsto nell'allegato A del presente decreto, mediante modelli incompleti o privi degli allegati previsti dal comma 3, nonche' presentate secondo modalita' diverse da quelle indicate nel comma 4.
6. E' ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo per ciascun richiedente. In caso di presentazione di piu' domande, e' considerata valida la prima domanda regolarmente avanzata.
 
Art. 4

Esame delle domande

1. La Direzione procede all'esame delle domande presentate con le modalita' e le tempistiche di cui al precedente art. 3, secondo l'ordine cronologico di presentazione, definito sulla base dell'orario di arrivo della domanda all'indirizzo pec indicato nell'art. 3.
2. Le comunicazioni inerenti il procedimento di cui al presente decreto sono trasmesse esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo pec o mail indicato dal richiedente in sede di presentazione della domanda.
 
Art. 5

Determinazione ed erogazione del contributo

1. All'esito delle verifiche di cui all'art. 4, da concludersi entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, la Direzione redige l'elenco delle domande regolarmente presentate e ammesse a contributo, secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'elenco contiene l'indicazione, per ciascuna domanda, dell'importo ammesso a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
2. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalita' dei richiedenti sia complessivamente superiore alle risorse disponibili, l'entita' della quota di contributo assegnata a ciascun beneficiario e' determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile al singolo richiedente rispetto al totale dei contributi riconoscibili.
3. La Direzione provvede a comunicare a ciascun richiedente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1 il provvedimento d'accoglimento o di rigetto della domanda di contributo e l'entita' dell'importo riconosciuto.
 
Art. 6

Erogazione del contributo

1. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 5, la Direzione procede al versamento del contributo riconosciuto sul conto corrente bancario o postale indicato nella domanda.
 
Art. 7

Controlli

1. La Direzione procede allo svolgimento di controlli al fine di verificare la veridicita' delle dichiarazioni rese e dei documenti di spesa presentati. Nel caso di esito negativo dei controlli, la Direzione procede, previa apposita comunicazione, alla revoca del contributo ed al recupero dello stesso al bilancio dello Stato ove eventualmente gia' erogato.
2. Ai fini delle verifiche sulle domande, la Direzione puo' effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate durante il procedimento disciplinato dal presente decreto, adottando, in caso di dichiarazioni non conformi a quanto rilevato dai citati archivi, i provvedimenti previsti dagli articoli 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
 
Art. 8

Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali dei richiedenti e' effettuato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Le attivita' di cui al presente decreto saranno espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana.
Roma, 19 aprile 2021

Il Ministro
delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili
Giovannini
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1327