Gazzetta n. 120 del 21 maggio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 maggio 2021
Modifica temporanea del disciplinare della denominazione geografica protetta «Pancetta Piacentina».


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 163 del 2 luglio 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il provvedimento dipartimentale n. 0025806 del 20 maggio 2020 con il quale e' stata accordata la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» motivata dall'emergenza sanitaria Coronavirus/Covid 19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e successive integrazioni, che ha comportato un forte calo, delle vendite dei salumi nel banco taglio soprattutto all'interno della distribuzione, in particolare nei canali Iper e Super, dove il servizio al banco taglio e' presente per la vendita del prodotto su richiesta del consumatore;
Considerato che la modifica ha temporaneamente consentito il confezionamento, al di fuori dall'area geografica di produzione prevista all'art. 2 del disciplinare di produzione della «Pancetta Piacentina» DOP, esclusivamente per il prodotto affettato e porzionato per la vendita diretta, elaborato all'interno dei punti vendita nel banco taglio assistito o in locali, sempre dello stesso punto vendita, adibiti preventivamente a questo scopo.
Vista la nota ministeriale n. prot 9038480 del 3 agosto 2020 con la quale si chiedeva al Consorzio di tutela dei salumi DOP piacentini un resoconto relativo ai controlli effettuati ed eventuali considerazioni circa il persistere delle condizioni che giustificano l'adozione della modifica sopra citata.
Viste le note del 19 ottobre 2020, prot. n. 9251308 e del 7 maggio 2021, prot. n. 0211163, con le quali il Consorzio di tutela dei salumi DOP piacentini ha rappresentato che con la riapertura generalizzata dei predetti canali distributivi sono venute progressivamente meno le motivazioni sulla base delle quali e' stato adottato il provvedimento sopra citato, confermando, con delibera assembleare, il termine di vigenza della modifica temporanea;

Decreta:

Art. 1

Il periodo di vigenza del provvedimento dipartimentale n. 0025806 del 20 maggio 2020 terminera' il giorno 24 maggio 2021.
 
Art. 2

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.it affinche' le disposizioni contenute nel documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale.

Roma, 12 maggio 2021

Il direttore generale: Gerini