Gazzetta n. 120 del 21 maggio 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 maggio 2021, n. 41
Testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 70 del 22 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(( Art. 01

Proroga del versamento dell'IRAP

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 42-bis
del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, come modificato dalla presente legge:
«Articolo 42-bis (Sospensione dei versamenti
tributari e contributivi, nonche' interventi finanziari a
favore delle imprese del settore turistico, agricolo e
della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni
siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi
migratori). - 1. - 4. Omissis
5. In caso di errata applicazione delle disposizioni
del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei
limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863
final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19", e successive modificazioni, l'importo
dell'imposta non versata e' dovuto entro il 30 settembre
2021 senza applicazioni di sanzioni ne' interessi.
Omissis.»
 

Art. 1
(( Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e
proroga dei termini ))
in materia di dichiarazione precompilata IVA

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti (( dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 )), e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attivita' d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonche' ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi (( di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 )), nonche' ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), (( del predetto testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico, )) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente (( a quello in corso alla data di entrata in vigore )) del presente decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:
a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
(( 5-bis. Il contributo di cui al comma 1 non puo' essere pignorato. ))
6. Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non puo' essere superiore a centocinquantamila euro ed e' riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto e' riconosciuto nella sua totalita' sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al secondo periodo, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza puo' essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. (( Le modalita' di presentazione )) dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle modalita' di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attivita' di controllo.
10. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) (( all'alinea, )) le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite con le seguenti «1° luglio 2021»;
2) la lettera c) e' soppressa;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «(( 1.1.)) A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.».
11. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. (( All'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «e per i comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila abitanti»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229». ))

12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti (( dall'abrogazione delle disposizioni )) di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:
a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
b) articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;
d) (( articolo 78, comma 3, del decreto-legge )) 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021;
e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
f) articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
g) articolo 1, (( comma 599 )), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
h) commi da 1 a 9 del presente articolo e commi 5 e 6 dell'articolo 6 del presente decreto.
14. Gli aiuti di cui al comma 13 fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.
15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 13 a 15 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto (( dei limiti e delle condizioni previsti )) dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea. Con il medesimo decreto (( sono definite le modalita' di monitoraggio )) e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea.
17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
(( 17-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 74 e 162-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.
917 (Testo unico delle imposte sui redditi):
«Articolo 74 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli
organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad
ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita'
giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra
enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio
collettivo, le comunita' montane, le province e le regioni
non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell'attivita'
commerciale:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali,
assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici
istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende
sanitarie locali nonche' l'esercizio di attivita'
previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di
previdenza obbligatoria.»
«Articolo 162-bis (Intermediari finanziari e societa'
di partecipazione). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si
definiscono:
a) intermediari finanziari:
1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato aventi le medesime caratteristiche; 2) i
confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 3) gli
operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385; 4)i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero
1);
b) societa' di partecipazione finanziaria: i
soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente
l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari
finanziari;
c) societa' di partecipazione non finanziaria e
assimilati: 1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
soggetti diversi dagli intermediari finanziari; 2) i
soggetti che svolgono attivita' non nei confronti del
pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento
emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione
degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche'
dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile
1999, n. 130.
2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati
del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio
chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in
detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali
intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati,
inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie
rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare
fondi e le garanzie rilasciate.
3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti
diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in
base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo
esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle
partecipazioni in detti soggetti e altri elementi
patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente
considerati, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale.»
- Si riporta il testo degli articoli 32, 85, comma 1, e
54, comma 1 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917:
«Articolo 32 (Reddito agrario). - 1. Il reddito
agrario e' costituito dalla parte del reddito medio
ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e
al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della
potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attivita'
agricole su di esso.
2. Sono considerate attivita' agricole: a) le
attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla
silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi
ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita'
dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di
strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la
superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di
quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; c)
le attivita' di cui al terzo comma dell' articolo 2135 del
codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione,
ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni
individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di
cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali. 3. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il
numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lett. b)
del comma 2, tenuto conto della potenzialita' produttiva
dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda
della specie allevata. 4. Non si considerano produttivi di
reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'art.
27.»
«Articolo 85 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime
e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote
di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al
capitale di societa' ed enti di cui all'articolo 73, che
non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da
quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle
societa' o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44
emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da
quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e
di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di
cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i
beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
f) le indennita' conseguite a titolo di
risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o
il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto
esercizio a norma di legge.
Omissis.»
«Articolo 54 (Determinazione del reddito di lavoro
autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
e professioni e' costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono
computati al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto
che li corrisponde.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 61, 109, comma 5,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986 n. 917:
«Articolo 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.»
«Articolo 109 (Norme sui componenti del reddito
d'impresa). - 1.- 4. Omissis
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
Omissis.»
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta nonche' riordino della
disciplina dei tributi locali» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 23 dicembre 1997, n. 298.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Articolo 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla
fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi
dell'art. 3[, primo comma,] del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e quella dovuta dai
soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis)
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'articolo 20.
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto legge
30 settembre 1992, n. 394 convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85.
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 31 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122:
«Articolo 31 (Preclusione alla autocompensazione in
presenza di debito su ruoli definitivi). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata
fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare
superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per
imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e'
scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza
del divieto di cui al periodo precedente si applica la
sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti
a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i
quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza
dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non
puo' essere applicata fino al momento in cui
sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o
amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50
per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo
20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
decorrono dal giorno successivo alla data della definizione
della contestazione. E' comunque ammesso il pagamento,
anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei
crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita'
stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in
misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a
ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la
disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi
d'imposta. Nell'ambito delle attivita' di controllo
dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e'
assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto
previsto dal presente comma anche mediante specifici piani
operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni
di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i
ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«Articolo 34 (Disposizioni in materia di
compensazione e versamenti diretti). - 1. A decorrere dal
1º gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e
dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, e'
fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo
conto delle esigenzedi bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h bis) le ritenute
operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".»
- Si riporta il testo del comma 53 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio
2010.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.662):
«Articolo 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi
di conservazione delle dichiarazioni). - 1.-2. Omissis
3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni in via telematica mediante il servizio
telematico Entratel si considerano soggetti incaricati
della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
Omissis»
- Si riporta il testo dal comma 9 al 14 dell'articolo
25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Articolo 25 (Contributo a fondo perduto). - 1.- 8.
Omissis
9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche
l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche' i
soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle
condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo
decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo
d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il
Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle
entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II
del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso
procedure semplificate ferma restando, ai fini
dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,
l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione
dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora
dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la
sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate
procede alle attivita' di recupero del contributo ai sensi
del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato
l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con
la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta
erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter
del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della
Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a
regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei
dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonche' di
quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome
attivita' di polizia economico-finanziaria di cui al
decreto legislativo n. 68 del 2001.
10. Le modalita' di presentazione dell'istanza, il
suo contenuto informativo, i termini di presentazione della
stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione
delle disposizioni del presente articolo sono definiti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
11. Sulla base delle informazioni contenute
nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo
perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui
elargire i contributi sono accreditati sulla contabilita'
speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 "Fondi
di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al
monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8
e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto
richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
12. Per le successive attivita' di controllo dei dati
dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non
spettante, anche a seguito del mancato superamento della
verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il
contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo
1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27,
comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di cui
all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero
si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
13. Qualora successivamente all'erogazione del
contributo, l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo
cessi o le societa' e gli altri enti percettori cessino
l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in
via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma
8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi
del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In
questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma
12 e' emanato nei confronti del soggetto firmatario
dell'istanza.
14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o
in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del
codice penale.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n.127 (Trasmissione telematica
delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni
effettuate attraverso distributori automatici, in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, Lettere d) e g), della
Legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente
legge:
«Articolo 4 (Semplificazioni amministrative e
contabili). - 1. A partire dalle operazioni IVA effettuate
dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un
programma di assistenza on line basato sui dati delle
operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le
comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonche' sui
dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli
ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe
tributaria, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di
tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in
Italia, in apposita area riservata del sito internet
dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633;
b) liquidazione periodica dell'IVA;
c) (soppressa)
1.1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1°
gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei
documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia
delle entrate mette a disposizione anche la bozza della
dichiarazione annuale dell'IVA.
1-bis.
2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il
tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso della delega
per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica,
convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte
dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano
nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di
cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta
dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta
salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini
dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta
dei registri secondo le modalita' di cui all'articolo 18,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono emanate le disposizioni necessarie per
l'attuazione del presente articolo.
3-bis. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione
dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma
telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti
derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti
soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e risultanti da fatture
elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. La
compensazione effettuata mediante piattaforma telematica
produce i medesimi effetti dell'estinzione
dell'obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV
del titolo I del libro quarto del codice civile, fino a
concorrenza dello stesso valore e a condizione che per
nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure
concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate,
ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il
registro delle imprese. Nei confronti del debito originario
insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 59 del
decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 59 (Contributo a fondo perduto per
attivita' economiche e commerciali nei centri storici). -
1. E' riconosciuto un contributo a fondo perduto ai
soggetti esercenti attivita' di impresa di vendita di beni
o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti
dei comuni capoluogo di provincia o di citta' metropolitana
e dei comuni ove sono situati santuari religiosi che, in
base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle
amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e
l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato
presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia e per i
comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove
sono situati santuari religiosi, in numero almeno tre volte
superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il
requisito del numero di abitanti di cui al periodo
precedente non si applica ai comuni interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229;
b) per i comuni capoluogo di citta' metropolitana,
in numero pari o superiore a quello dei residenti negli
stessi comuni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Articolo 1-ter (Estensione dell'applicazione
dell'articolo 1 ad ulteriori attivita' economiche). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai
soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la
partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
abbiano dichiarato di svolgere come attivita' prevalente
una di quelle riferite ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 4 al presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 338 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
34.»
- Si riporta il testo degli articoli 24, 25, 28, 120,
129-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34
(Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020:
«Articolo 24 (Disposizioni in materia di versamento
dell'IRAP) - 1. Non e' dovuto il versamento del saldo
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa
al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo
restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo
periodo di imposta. Non e' altresi' dovuto il versamento
della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive relativa al periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella
misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero
dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157; l'importo di tale versamento e' comunque
escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo
stesso periodo d'imposta.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti,
diversi da quelli che determinano il valore della
produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' dai
soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di
cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso
testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui
all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non
superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare
alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate
derivanti dal presente articolo non destinate
originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale.
Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra
Regioni e Province autonome si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legge previa intesa in sede di Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Staro, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati
in 3.952 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.»
«Articolo 25 (Contributo a fondo perduto). - 1. Al
fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza
epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a
fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attivita'
d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario,
titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo
unico delle imposte sui redditi.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1
non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita'
risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di
cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74,
ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico
delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno
diritto alla percezione delle indennita' previste dagli
articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, nonche' ai lavoratori dipendenti e ai professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di
reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b),
del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o
compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5
milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione
che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese
di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si
fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione
di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il
predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti
di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai
soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento
calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui
stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e'
determinato applicando una percentuale alla differenza tra
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 non superiori a
quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila
euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro
e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e'
riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1,
beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un
importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e
a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone
fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non
concorre alla formazione della base imponibile delle
imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla
formazione del valore della produzione netta, di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto,
i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via
telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con
l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai
precedenti commi. L'istanza puo' essere presentata, per
conto del soggetto interessato, anche da un intermediario
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o
ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve
essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio
della procedura telematica per la presentazione della
stessa, come definita con il provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche
l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche' i
soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle
condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo
decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo
d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il
Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle
entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II
del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso
procedure semplificate ferma restando, ai fini
dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,
l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione
dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora
dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la
sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate
procede alle attivita' di recupero del contributo ai sensi
del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato
l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con
la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta
erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter
del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della
Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a
regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei
dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonche' di
quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome
attivita' di polizia economico-finanziaria di cui al
decreto legislativo n. 68 del 2001.
10. Le modalita' di presentazione dell'istanza, il
suo contenuto informativo, i termini di presentazione della
stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione
delle disposizioni del presente articolo sono definiti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
11. Sulla base delle informazioni contenute
nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo
perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui
elargire i contributi sono accreditati sulla contabilita'
speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 "Fondi
di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al
monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8
e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto
richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
12. Per le successive attivita' di controllo dei dati
dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non
spettante, anche a seguito del mancato superamento della
verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il
contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo
1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27,
comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di cui
all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero
si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
13. Qualora successivamente all'erogazione del
contributo, l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo
cessi o le societa' e gli altri enti percettori cessino
l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in
via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma
8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi
del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In
questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma
12 e' emanato nei confronti del soggetto firmatario
dell'istanza.
14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o
in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del
codice penale.
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati
in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.»
«Articolo 28 (Credito d'imposta per i canoni di
locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto
d'azienda). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi
derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione,
con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel
periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito
d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare
mensile del canone di locazione, di leasing o di
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
svolgimento dell'attivita' industriale, commerciale,
artigianale, agricola, di interesse turistico o
all'esercizio abituale e professionale dell'attivita' di
lavoro autonomo.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di
contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto
d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non
abitativo destinato allo svolgimento dell'attivita'
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico o all'esercizio abituale e
professionale dell'attivita' di lavoro autonomo, spetta
nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le
strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta
relativo all'affitto d'azienda e' determinato nella misura
del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima
struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti
distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno
relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta
per entrambi i contratti.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta
alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle
agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi
registrato nel periodo d'imposta precedente.
3-bis. Alle imprese esercenti attivita' di commercio
al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni
di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta,
rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per
cento.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta
anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del
terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
in relazione al canone di locazione, di leasing o di
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
svolgimento dell'attivita' istituzionale.
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3,
3-bis e 4 e' commisurato all'importo versato nel periodo
d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di
marzo, aprile, maggio egiugno e per le strutture turistico
ricettive con attivita' solo stagionale con riferimento a
ciascuno dei mesi di aprile, maggio,giugno e luglio. Ai
soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito
d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di
riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo
stesso mese del periodo d'imposta precedente.Il credito
d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al
periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai
soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento
calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui
stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per le
imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour
operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile
2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento
dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo
stesso mese dell'anno 2019.
5-bis. In caso di locazione, il conduttore puo'
cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua
accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente
parte del canone.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e'
utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente
all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del
presente articolo.
7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo
non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui
all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.»
«Articolo 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento
degli ambienti di lavoro). - 1. Al fine di sostenere ed
incentivare l'adozione di misure legate alla necessita' di
adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2, alle
associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati,
compresi gli enti del Terzo settore, e' riconosciuto un
credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle
spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in
relazione agli interventi necessari per far rispettare le
prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro
la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli
edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense,
per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi
comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonche' in
relazione agli investimenti in attivita' innovative, ivi
compresi quelli necessari ad investimenti di carattere
innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e
tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attivita'
lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il
controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese,
comunque nel limite dei costi sostenuti ed e' utilizzabile
dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, possono essere individuati le ulteriori
spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli
indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di
cui al comma 6.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto legge, sono stabilite le modalita' per il
monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini
di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge
31 dicembre 2009, n. 196.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo
265.»
«Articolo 129-bis (Disposizioni in materia di imposte
dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia). - 1.
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 573, le parole: "alla data del 20
ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" e'
sostituita dalla seguente: "dieci";
b) al comma 574, le parole: "alla data del 20
ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" e'
sostituita dalla seguente: "dieci";
c) al comma 575, la parola: "cinque" e' sostituita
dalla seguente: "dieci";
d) dopo il comma 576 e' inserito il seguente:
"576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di
cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite
dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite
e' di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore
della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni
impresa attiva nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli";
e) il comma 577 e' sostituito dal seguente:
"577. In vista del rilancio economico del Comune
di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano
investimenti nel territorio del medesimo comune facenti
parte di un progetto di investimento iniziale come definito
all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e'
attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei
costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo
14 del predetto regolamento (UE) n, 651/2014. Il credito
d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo
dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto
di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi
imprese nella misura del 25 per cento del costo
ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese
nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6
milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45
per cento del costo ammissibile";
f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:
"577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti
di cui al comma 577 il credito d'imposta e' riconosciuto,
in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in
misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di
800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 120.000
euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e
dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva
nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi
576-bis e 577-bis e' subordinata all'adozione della
decisione di compatibilita' da parte della Commissione
europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base
della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione,
del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19'".
2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, le parole: "comma 1" sono sostituite
delle seguenti: "commi 1 e 2" e le parole: "come modificato
dal comma 631 del presente articolo," sono soppresse.
3. Il gasolio usato come combustibile per
riscaldamento nel territorio del Comune di Campione
d'Italia e' sottoposto ad accisa con l'applicazione della
corrispondente aliquota di cui all'allegato I annesso al
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,5
per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non
trovano applicazione le disposizioni in materia di
riduzione del costo del gasolio di cui all'articolo 8,
comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418, e all'articolo 2, comma 12, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. L'energia elettrica consumata nel territorio del
Comune di Campione d'Italia e' sottoposta ad accisa con le
aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:
a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per
qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata
per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle
abitazioni.
5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 e'
subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista
dall'articolo 19 della direttiva n. 2003/96/CE del
Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime disposizioni
trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta
autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei
anni.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000
euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno 2022, a
105.000 euro per l'anno 2023, a 105.000 euro per l'anno
2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a 8.729.000 euro
per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a
8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno
2029 e a 1.970.000 euro per l'anno 2030, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.»
«Articolo 177 (Esenzioni dall'imposta municipale
propria-IMU per il settore turistico).- 1. In
considerazione degli effetti connessi all'emergenza
sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la
prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui
all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli
stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale
D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici,
degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna,
delle colonie marine e montane, degli affittacamere per
brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei
bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione
che i relativi proprietari siano anche gestori delle
attivita' ivi esercitate.
b-bis) immobili rientranti nella categoria
catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita'
di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di
eventi fieristici o manifestazioni.
2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori
entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 76,55 milioni di euro per l'anno 2020. Alla
ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
211,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.»
- Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 78
del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 (Misure urgenti per
il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126:
«Articolo 78 (Esenzione dall'imposta municipale
propria per i settori del turismo e dello spettacolo). - 1.
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta
la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di
cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli
stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2
e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei
villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei
rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli
affittacamere per brevi soggiorni, delle case e
appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei
residence e dei campeggi, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi
esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili
rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche
relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in
uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti
di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o
manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3
destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per
concerti e spettacoli, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi
esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo,
night-club e simili, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi
esercitate.
2.- Omissis"
3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui
all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, non e' dovuta per gli anni 2021 e 2022 per
gli immobili di cui al comma 1, lettera d).
Omissis»
- Si riporta il testo degli articoli 1, 1-bis, 1-ter,
8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1, del citato
decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:
«Articolo 1 (Contributo a fondo perduto da destinare
agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle
nuove misure restrittive). - Al fine di sostenere gli
operatori dei settori economici interessati dalle misure
restrittive introdotte con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, per
contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", e'
riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei
soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la
partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633,
dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di
quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1
al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti
che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre
2020.»
«Articolo 1-bis(Contributo a fondo perduto da
destinare agli operatori IVA dei settori economici
interessati dalle nuove misure restrittive di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
novembre 2020). - 1. Al fine di sostenere gli operatori dei
settori economici interessati dalle misure restrittive
introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione
dell'epidemia da COVID-19, e' riconosciuto un contributo a
fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25
ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai
sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di svolgere come
attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO
riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il
domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del
territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di
massima gravita' e da un livello di rischio alto,
individuate con ordinanze del Ministro della salute
adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e
dell'articolo 19-bis del presente decreto. Il contributo
non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a
partire dal 25 ottobre 2020.
2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai
commi da 3 a 11 dell'articolo 1. Il valore del contributo
e' calcolato in relazione alle percentuali riportate
nell'Allegato 2.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020,
conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4
novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276
del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
34.»
«Articolo 1-ter (Estensione dell'applicazione
dell'articolo 1 ad ulteriori attivita' economiche). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai
soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la
partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
abbiano dichiarato di svolgere come attivita' prevalente
una di quelle riferite ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 4 al presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 338 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
34.»
«Articolo 8 (Credito d'imposta per i canoni di
locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto
d'azienda). - 1. Per le imprese operanti nei settori di cui
ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente
decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi
registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito
d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso
non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta
altresi' con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre,
novembre e dicembre.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati
in 274,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni
di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo
34.»
«Articolo 8-bis (Credito d'imposta per i canoni di
locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto
d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure
restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 3 novembre 2020). - 1. Alle imprese
operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 2, nonche' alle imprese che svolgono le
attivita' di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che
hanno la sede operativa nelle aree del territorio
nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima
gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con
le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del
presente decreto, spetta il credito d'imposta per i canoni
di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto
d'azienda di cui all'articolo 8 del presente decreto, con
riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1
milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento
netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro
della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.»
«Articolo 9 (Cancellazione della seconda rata IMU
concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si
esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 1). - 1. Ferme restando le disposizioni
dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, in considerazione degli effetti connessi
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020,
non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale
propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli
immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le
attivita' riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato
1 al presente decreto, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi
esercitate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate
derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e' incrementato di 112,7 milioni di euro per l'anno
2020. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo
periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5
dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che
sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9
novembre 2020.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 137
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'articolo 34.»
«Articolo 9-bis (Cancellazione della seconda rata IMU
concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si
esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 2). - 1. Ferme restando le disposizioni
dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, e dell'articolo 9 del presente decreto, in
considerazione degli effetti connessi all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta
la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di
cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16
dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative
pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite ai
codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che i
relativi proprietari siano anche gestori delle attivita'
ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei comuni
delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno
scenario di massima gravita' e da un livello di rischio
alto, individuate, alla data del 26 novembre 2020, con
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del
presente decreto.
2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate
derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e' incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno
2020. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo
periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5
dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che
sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9
novembre 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti
all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5
novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»
«Articolo 9-ter (Individuazione dei soggetti esenti
dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno
delle imprese di pubblico esercizio). - 1. Le disposizioni
di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e agli
articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1, del presente decreto
si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale
propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche
gestori delle attivita' economiche indicate dalle predette
disposizioni.
Omissis»
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 2-bis del
decreto-legge 18 dicembre 2020, n.172 (Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del COVID-19), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6:
«Articolo 2 (Contributo a fondo perduto da destinare
all'attivita' dei servizi di ristorazione). - 1. Al fine di
sostenere gli operatori dei settori economici interessati
dalle misure restrittive introdotte dal presente
decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia di
COVID-19, e' riconosciuto un contributo a fondo perduto,
nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e
di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei
soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere
come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici
ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del
presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che
hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre
2020.
2. Il contributo a fondo perduto spetta
esclusivamente ai soggetti che hanno gia' beneficiato del
contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non
abbiano restituito il predetto ristoro, ed e' corrisposto
dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto
sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato
erogato il precedente contributo.
3. L'ammontare del contributo e' pari al contributo
gia' erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n.
34 del 2020.
4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al
presente articolo non puo' essere superiore a euro
150.000,00.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del
decreto-legge n. 34 del 2020.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455
milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui
all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176. Ai fini dell'immediata attuazione
delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero
dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo'
disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.»
«Articolo 2-bis (Credito d'imposta per canoni di
locazione). - 1. Al comma 5 dell'articolo 28 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a condizione che
abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di
almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno
2019".»
- Si riporta il testo del comma 599 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«599. In considerazione degli effetti connessi
all'emergenza epidemiologica da COVID- 19, per l'anno 2021
non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria
di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli
stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale
D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei
villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei
rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli
affittacamere per brevi soggiorni, delle case e
appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei
residence e dei campeggi, a condizione che i relativi
soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma
743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche
gestori delle attivita' ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D
in uso da parte di imprese esercenti attivita' di
allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi
fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo,
night club e simili, a condizione che i relativi soggetti
passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle
attivita' ivi esercitate.»
- Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato
nella GU L 352 del 24 dicembre 2013, pagg. 1-8.
- Il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo e' pubblicato nella GU L 352 del 24 dicembre 2013.
- Il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del
27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura e' pubblicato nella GU L 190 del 28
giugno 2014.
- Si riporta il testo del comma 7-bis dell'articolo 12
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9
(Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione
Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del
gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015):
«Articolo 12 (Misure per favorire il credito alla
piccola e media impresa). - 1. - 7. Omissis
7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, le modalita' per la compensazione,
nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle
imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e
servizi, anche professionali, maturati nei confronti della
pubblica amministrazione e certificati secondo le modalita'
previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21
giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio
2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o
pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo
periodo sono individuati gli aventi diritto, nonche' le
modalita' di trasmissione dei relativi elenchi all'agente
della riscossione.
Omissis.»
 
«Allegato A
(Articolo 2, comma 2, lettera c))

Parte di provvedimento in formato grafico

».
 
«Allegato 1 (articolo 20, comma 2, lettera c)

Parte di provvedimento in formato grafico
».
 
Allegato 2
(articolo 42, comma 1)
«

Parte di provvedimento in formato grafico
».
 
(( Art. 1 - bis

Modifica all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. La rivalutazione puo' essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilita' di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 110 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 110 (Rivalutazione generale dei beni
d'impresa e delle partecipazioni 2020). - 1. I soggetti
indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
che non adottano i principi contabili internazionali nella
redazione del bilancio, possono, anche in deroga
all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra
disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni
d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del
capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione
degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e'
diretta l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio
o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al
comma 1, puo' essere effettuata distintamente per ciascun
bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella
nota integrativa. Le imprese che hanno l'esercizio non
coincidente con l'anno solare possono eseguire la
rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, a condizione che i
beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1
risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.
3. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere
affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo
alla societa' di un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento,
da versare con le modalita' indicate al comma 6.
4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione puo' essere riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dall'esercizio successivo
a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata
eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non
ammortizzabili.
4-bis. La rivalutazione puo' essere eseguita anche
nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente
successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo
riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente
e senza la possibilita' di affrancamento del saldo attivo e
di riconoscimento degli effetti a fini fiscali,
rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente
articolo.
5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di
assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o
familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data
anteriore a quella di inizio del quarto esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e'
stata eseguita, ai fini della determinazione delle
plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene
prima della rivalutazione.
6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono
versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la
prima con scadenza entro il termine previsto per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al
periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione
e' eseguita, e le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle
imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta
successivi. Gli importi da versare possono essere
compensati ai sensi della sezione I del capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21
novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162,
nonche' quelle del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.
86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie
ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali
soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori
oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta
sostitutiva di cui al comma 4, e' vincolata una riserva in
sospensione d'imposta ai fini fiscali che puo' essere
affrancata ai sensi del comma 3.
8-bis. Le disposizioni dell'articolo 14 della legge
21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento
e alle altre attivita' immateriali risultanti dal bilancio
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo
valutati in 74,8 milioni di euro per l'anno 2022, 254,3
milioni di euro per l'anno 2023, 172 milioni di euro per
l'anno 2024 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni
2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.»
 
(( Art. 1 - ter

Contributo a fondo perduto per le start-up

1. Per l'anno 2021 e' riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attivita' d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del presente decreto in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non e' inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purche' siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto articolo 1.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del presente decreto.
3. I contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi del comma 1 sono concessi nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.»
 
(( Art. 1 - quater
Accelerazione delle attivita' di liquidazione degli indennizzi a
favore dei risparmiatori

1. Al fine di assicurare la rapida erogazione degli indennizzi da parte del Fondo indennizzi risparmiatori (FIR) istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per sostenere i risparmiatori e le rispettive famiglie colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «La citata Commissione e' composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita' e probita'» sono sostituite dalle seguenti: «La citata Commissione e' composta da un numero di membri non superiore a quattordici, in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita' e probita'». Resta fermo il limite di spesa, per l'anno 2021, pari a 1,2 milioni di euro, previsto dall'articolo 1, comma 501, della predetta legge n. 145 del 2018. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 493 e 501 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge:
«493. Per la tutela del risparmio e per il rispetto
del dovere di disciplinare, coordinare e controllare
l'esercizio del credito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione
iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga indennizzi a favore dei
risparmiatori come definiti al comma 494 che hanno subito
un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro
controllate aventi sede legale in Italia, poste in
liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015
e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni
massive degli obblighi di informazione, diligenza,
correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi
del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58»
«501. Il FIR opera entro i limiti della dotazione
finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le
modalita' di presentazione della domanda di indennizzo
nonche' i piani di riparto delle risorse disponibili. Con
il medesimo decreto e' istituita e disciplinata una
Commissione tecnica per: l'esame delle domande e
l'ammissione all'indennizzo del FIR; la verifica delle
violazioni massive, nonche' della sussistenza del nesso di
causalita' tra le medesime e il danno subito dai
risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del
FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche
attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni
massive e la corrispondente identificazione degli elementi
oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo
puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi
delle procedure di definizione delle istanze presentate
entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non
tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il
suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al
comma 502-bis. La citata Commissione e' composta da un
numero di membri non superiore a quattordici, in possesso
di idonei requisiti di competenza, indipendenza,
onorabilita' e probita'. Con successivo decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i
componenti della Commissione tecnica e determinati gli
emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di
1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la
corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora
l'importo dei compensi da attribuire ai componenti della
Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite
massimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda
di indennizzo, corredata di idonea documentazione
attestante i requisiti di cui al comma 494, e' inviata
entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla
data individuata con apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. La prestazione di
collaborazione nella presentazione della domanda e le
attivita' conseguenti non rientrano nell'ambito delle
prestazioni.»
 
Art. 2

(( Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno
di comprensori sciistici

1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno gia' previste a legislazione vigente, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attivita' di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalita':
a) 430 milioni di euro sono erogati con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore degli esercenti attivita' di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalita' di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in base alla tabella di riparto di cui all'allegato A al presente decreto, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresi' a definire criteri e modalita' di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non e' cumulabile con le indennita' di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformita' al «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863, e successive modificazioni, nonche', quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, in conformita' all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa
statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE,
relativa ai contratti di multiproprieta', contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine,
contratti di rivendita e di scambio):
«Articolo 4 (Disposizioni finanziarie). - 1. Le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono
attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.»
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C
326 del 26.10.2012.
 
Art. 3

Fondo autonomi e professionisti

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 20 le parole «1.000 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni di euro per l'anno 2021»;
b) dopo il comma 22 e' inserito il seguente:
«22-bis. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 e' concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle suddette disposizioni e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 20 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come
modificato dalla presente legge:
«20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei
lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la
ripresa della loro attivita', e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi
previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai
professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di
2.500 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il
relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero
parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti
dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle
gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti
agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che
abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito
complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un
calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non
inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.
Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL).»
 
Art. 4
Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente della
riscossione e annullamento dei carichi

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.»;
d) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.».
2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile».
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresi' acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalita' del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facolta' di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non piu' di dieci annualita' a decorrere dall'esercizio finanziario in cui e' effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.
6. Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 e' sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
7. Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonche' di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e annullate ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'agente della riscossione presenta, entro la data stabilita con il decreto ministeriale previsto dal comma 5 del presente articolo, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso e' effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate, la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.
8. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Il rimborso, a favore dell'agente della riscossione, delle spese di notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, e non ancora saldate alla data di entrata in vigore del presente decreto e' effettuato in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo ente creditore; il pagamento della prima di tali rate e' effettuato entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine, l'agente della riscossione presenta apposita richiesta all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018, nonche' alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
10. Ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 534,5 milioni di euro per l'anno 2021, 108,6 milioni di euro per l'anno 2022, 32,9 milioni di euro per l'anno 2023, 13,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 68 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 68 (Sospensione dei termini di versamento
dei carichi affidati all'agente della riscossione). - 1.
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie,
sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel
periodo dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, derivanti da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione
nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I
versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati
in unica soluzione entro il mese successivo al termine del
periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di
quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-
sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e
alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli atti di
cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla
data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la
sede operativa nel territorio dei comuni individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle
persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020,
avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede
operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e
2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere
alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di
accoglimento emessi con riferimento alle richieste
presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui
all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di
rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
3. Il versamento delle rate da corrispondere
nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio,
il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle
definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e
all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e' considerato tempestivo e non determina
l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato
integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n.
119 del 2018:
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate
in scadenza nell'anno 2020;
b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle
rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio
e il 31 luglio 2021.
3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data
del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle
definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in
deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del
decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate
nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni
possono essere accordate anche relativamente ai debiti per
i quali, alla medesima data, si e' determinata
l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e
all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle
previsioni in essi contenute.
4. In considerazione delle previsioni contenute nei
commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di
inesigibilita' relative alle quote affidate agli agenti
della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno
2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente,
entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro
il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle
entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente
della riscossione durante il periodo di sospensione di cui
ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso
31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di
cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo
19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge
vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi
alle stesse entrate.»

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 152 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Articolo 152 (Sospensioni dei pignoramenti
dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni). - 1.
Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore
del presente decreto e il 30 aprile 2021 sono sospesi gli
obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti
presso terzi effettuati prima di tale ultima data
dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le
somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a
titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di
pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che
avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo
non sono sottoposte a vincolo di indisponibilita' e il
terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato,
anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione
del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli
accantonamenti effettuati prima della data di entrata in
vigore del presente decreto e restano definitivamente
acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate,
anteriormente alla stessa data, all'agente della
riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito):
«Articolo 30 (Indennita' di mora). - 1. Decorso
inutilmente il termine previsto dall' articolo 25, comma 2,
sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni
pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a
partire dalla data della notifica della cartella e fino
alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso
determinato annualmente con decreto del Ministero delle
finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 27 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337):
«Articolo 27 (Accessori dei crediti previdenziali). -
1. In deroga all' articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o
premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il
termine previsto dall' articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le
sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate,
secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della
notifica e fino alla data del pagamento.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
«Articolo 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. - 4. Omissis
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere
effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate
previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,
anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei
tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono
affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea
e delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in
un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico,
di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 48-bis
del citato decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602:
«Articolo 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le societa'
a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare,
a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a
cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La presente disposizione non si applica alle aziende o
societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la
confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del
pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto
nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un
pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate
aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta
amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16
gennaio 2018.
2 bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 153 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Articolo 153 (Sospensione delle verifiche ex art.
48-bis DPR n. 602 del 1973). - 1. Nel periodo di
sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si
applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Le verifiche eventualmente gia' effettuate, anche in data
antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello
stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della
riscossione non ha notificato l'ordine di versamento
previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano
prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonche' le societa' a prevalente
partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore
del beneficiario.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e finanziaria):
«Articolo 3 (Definizione agevolata dei carichi
affidati all'agente della riscossione). - 1. I debiti,
diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere
estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali
carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme
aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente
le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo
di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla
lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure
esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 e'
effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive,
la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari
al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini
della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e
il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare,
scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1,
sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi
al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le
disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i
dati necessari a individuare i carichi definibili presso i
propri sportelli e in apposita area del proprio sito
internet.
5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione
la sua volonta' di procedere alla definizione di cui al
comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita
dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla
modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito
internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto; in tale
dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di
rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il
limite massimo previsto dal comma 1.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore
indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i
carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare
agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia
della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme
dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio
e' subordinata all'effettivo perfezionamento della
definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso
contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di
una delle parti.
7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore puo'
integrare, con le modalita' previste dal comma 5, la
dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle
somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si
tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a
titolo di capitale e interessi compresi nei carichi
affidati, nonche', ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso
delle spese per le procedure esecutive e di notifica della
cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di
precedenti pagamenti parziali, ha gia' integralmente
corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per
beneficiare degli effetti della definizione deve comunque
manifestare la sua volonta' di aderirvi con le modalita'
previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a
qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione,
restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della
dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne
costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o
unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli
obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in
essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure
esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia
tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non e' considerato inadempiente ai
fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
f-bis) si applica la disposizione di cui
all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC), di cui al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°
giugno 2015.
11. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della
riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo
delle somme dovute ai fini della definizione, nonche'
quello delle singole rate, e il giorno e il mese di
scadenza di ciascuna di esse.
12. Il pagamento delle somme dovute per la
definizione puo' essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente
eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione
resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente
della riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione
di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di
eseguire il versamento con le modalita' previste dalla
lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della
riscossione.In tal caso, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalita' previste dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi
definiti.
13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e'
stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni
sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono
automaticamente revocate e non possono essere accordate
nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle
somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione
delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo
che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o
tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle
in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui
al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono
a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il
recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso,
relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha
prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo
di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione
del debito residuo, di cui l'agente della riscossione
prosegue l'attivita' di recupero;
b) il pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative
rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di
inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non
si produce e non sono dovuti interessi.
15. Possono essere ricompresi nella definizione
agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai
carichi affidati agli agenti della riscossione che
rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza
presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione
prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la
possibilita' di effettuare il pagamento del debito, anche
falcidiato, con le modalita' e nei tempi eventualmente
previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del
piano del consumatore.
16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1
i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della
riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna
della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie
dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per
violazioni tributarie o per violazione degli obblighi
relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti
previdenziali.
17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo
si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli
di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
18. Alle somme occorrenti per aderire alla
definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di
procedura concorsuale, nonche' in tutte le procedure di
composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la
disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli
111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai
commi 1, 21, 22 e 24, l'agente della riscossione e'
automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine
di consentire agli enti creditori di eliminare dalle
proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti
alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione
trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente
interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei
debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al
presente articolo e dei codici tributo per i quali e' stato
effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le
parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2024".
20. All'articolo 1, comma 684, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle
quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che
hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del
Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-
Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli
anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli
consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita'
di consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31
dicembre di ciascun anno successivo al 2026.".
21. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,
l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7
dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi
dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in
scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018,
determina, per i debitori che vi provvedono, il
differimento automatico del versamento delle restanti
somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive di pari
importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di
ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per
cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza
alcun adempimento a carico dei debitori interessati,
l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita
comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche
tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'articolo
4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera
c); si applicano altresi', a seguito del pagamento della
prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui
al comma 13, lettera b).
22. Resta salva la facolta', per il debitore, di
effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il
pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i
debiti relativi ai carichi per i quali non e' stato
effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018,
delle somme da versare nello stesso termine in conformita'
alle previsioni del comma 21 possono essere definiti
secondo le disposizioni del presente articolo versando le
somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31
luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel
numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari
importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il
30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e
2021.
24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui
all'articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle
residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate
previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193
del 2016 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di
pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di
ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per
cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza
alcun adempimento a carico dei debitori interessati,
l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita
comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c);
si applicano altresi', a seguito del pagamento della prima
delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13,
lettera b). Resta salva la facolta', per il debitore, di
effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione
entro il 31 luglio 2019.
24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano
anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a
cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e
24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019.
25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni
del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi
gia' oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore
non ha perfezionato la definizione con l'integrale,
tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non
ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle
somme dovute in conformita' al comma 8, lettera b), numero
1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del
2017.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
«Articolo 16-bis (Riapertura dei termini per gli
istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli
agenti della riscossione). - 1. Salvo che per i debiti gia'
compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il
debitore puo' esercitare la facolta' ivi riconosciuta
rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato
articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalita' e in
conformita' alla modulistica che l'agente della riscossione
pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di
cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. In tal caso, si
applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018,
ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis:
a) in caso di esercizio della predetta facolta', la
dichiarazione resa puo' essere integrata entro la stessa
data del 31 luglio 2019;
b) il pagamento delle somme di cui al comma 1
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 e'
effettuato alternativamente:
1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
2) nel numero massimo di diciassette rate
consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20
per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della
definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti,
ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a
decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al
comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del
2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;
c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai
fini della definizione, nonche' quello delle singole rate,
e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono
comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro
il 31 ottobre 2019;
d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si
determinano alla data del 30 novembre 2019;
e) i debiti di cui al comma 23 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge n. 119 del 2018 possono essere
definiti versando le somme dovute in unica soluzione entro
il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate
consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20
per cento, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti,
ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e
2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al
comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del
2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.
2. Salvo che per i debiti gia' compresi in
dichiarazioni di adesione alle definizioni di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, e ai commi da 184 a 1.98 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate entro il
30 aprile 2019, il debitore puo' rendere la dichiarazione
prevista dal comma 189 del citato articolo 1 della legge n.
145 del 2018 entro il 31 luglio 2019, con le modalita' e in
conformita' alla modulistica che l'agente della riscossione
pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di
cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. In tal caso, si
applicano le disposizioni dei commi da 184 a 198
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, nonche'
quelle del comma 1, lettere a) e d), del presente articolo.
3. Le disposizioni del presente articolo:
a) si applicano anche alle dichiarazioni di
adesione alle definizioni ivi indicate presentate
successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto;
b) non si applicano alla definizione di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136.»
- Si riporta il testo dei commi da 184 a 198
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«184. I debiti delle persone fisiche, diversi da
quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, e risultanti dai singoli carichi
affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000
alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso
versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni
annuali e dalle attivita' di cui all'articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di
tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere
estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata
situazione di difficolta' economica versando una somma
determinata secondo le modalita' indicate dal comma 187 o
dal comma 188.
185. Possono altresi' essere estinti i debiti
risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della
riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre
2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi
dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali
professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori
autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a
seguito di accertamento, che versano in una grave e
comprovata situazione di difficolta' economica, versando
una somma determinata secondo le modalita' indicate dal
comma 187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini
assicurativi secondo le norme che regolano la gestione
previdenziale interessata.
185-bis. Le disposizioni del comma 185 si applicano
ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi
dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali
professionali, previe apposite delibere delle medesime
casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei
rispettivi siti internet istituzionali entro il 16
settembre 2019 e comunicate, entro la stessa data,
all'agente della riscossione mediante posta elettronica
certificata.
186. Ai fini del comma 184 e del comma 185, sussiste
una grave e comprovata situazione di difficolta' economica
qualora l'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad
euro 20.000.
187. Per i soggetti che si trovano nella situazione
di cui al comma 186, i debiti di cui al comma 184 e al
comma 185 possono essere estinti senza corrispondere le
sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di
cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le
sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27,
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
versando:
a) le somme affidate all'agente della riscossione a
titolo di capitale e interessi, in misura pari:
1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo
familiare risulti non superiore a euro 8.500;
2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo
familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a
euro 12.500;
3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo
familiare risulti superiore a euro 12.500;
b) le somme maturate a favore dell'agente della
riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle
somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per
le procedure esecutive e di notifica della cartella di
pagamento.
188. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma
186, ai fini del comma 184 e del comma 185, versano in una
grave e comprovata situazione di difficolta' economica i
soggetti per cui e' stata aperta alla data di presentazione
della dichiarazione di cui al comma 189 la procedura di
liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27
gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma 184 e al comma
185 di tali soggetti possono essere estinti versando le
somme di cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari
al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) dello
stesso comma 187. A tal fine, alla dichiarazione di cui al
comma 189 e' allegata copia conforme del decreto di
apertura della liquidazione previsto dall'articolo
14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3.
189. Il debitore manifesta all'agente della
riscossione la sua volonta' di procedere alla definizione
di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo, entro il 30
aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalita' e in
conformita' alla modulistica che lo stesso agente pubblica
nel proprio sito internet nel termine massimo di venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17
dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore
attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al
comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il
numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,
entro il limite massimo previsto dal comma 190.
190. Il versamento delle somme di cui al comma 187,
lettere a) e b), puo' essere effettuato in unica soluzione
entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per
cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con
scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il
31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo
2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio
2021.
191. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma
190, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli
interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano
le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
192. Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della
riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare complessivo
delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonche' quello
delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di
ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della
riscossione comunica altresi', ove sussistenti, il difetto
dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o l'esistenza
della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis o la
presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da
quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la conseguente
impossibilita' di estinguere il debito ai sensi degli
stessi commi 184 e 185.
193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma
192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i
debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione
presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella
definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica
l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine,
ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di
esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per
cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il
restante 70 per cento e' ripartito nelle rate successive,
ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a
decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo
periodo del comma 192, limitatamente ai debiti di cui
all'articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge n. 119
del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute e'
ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari
al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le
restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28
febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli
anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre
2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
194. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 184
e al comma 185 possono essere estinti anche se gia'
ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il
debitore non ha perfezionato la relativa definizione con
l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I
versamenti eventualmente effettuati a seguito delle
predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e
non ne e' ammessa la restituzione; gli stessi versamenti
sono comunque computati ai fini della definizione di cui ai
commi 184 e 185.
195. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 6, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'agente della
riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate
e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla
veridicita' dei dati dichiarati ai fini della
certificazione di cui al comma 186 del presente articolo,
nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicita' dei medesimi. Tale controllo puo' essere
effettuato fino alla trasmissione degli elenchi di cui
all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136.
196. All'esito del controllo previsto dal comma 195
del presente articolo, in presenza di irregolarita' o
omissioni non costituenti falsita', il debitore e' tenuto,
anche nei casi di cui all'articolo 11, comma 5, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro un
termine di decadenza non inferiore a venti giorni dalla
relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare
la completezza e veridicita' dei dati indicati nella
dichiarazione.
197. Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione
della documentazione a seguito della comunicazione di cui
al comma 196, ovvero nei casi di irregolarita' o omissioni
costituenti falsita', non si determinano gli effetti di cui
al comma 184 e al comma 185 e l'ente creditore, qualora sia
gia' intervenuto il discarico automatico di cui
all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione
dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione
decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo.
Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsita'
rilevate.
198. Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a
197 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8,
9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009, n. 42):
«Articolo 2 (Adozione di sistemi contabili omogenei).
- 1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la
contabilita' finanziaria cui affiancano, ai fini
conoscitivi, un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria
dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che
sotto il profilo economico-patrimoniale.
2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui
al comma 1 che adottano la contabilita' finanziaria
affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di
contabilita' economico-patrimoniale, garantendo la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il
profilo finanziario che sotto il profilo
economico-patrimoniale.
3. Le istituzioni degli enti locali di cui
all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema
contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.
4.»
- Si riporta il testo del comma 529 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013):
«529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si
applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si
procede a giudizio di responsabilita' amministrativo e
contabile.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio
nazionale della riscossione in attuazione della delega
prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337):
«Articolo 17 (Oneri di funzionamento del servizio
nazionale della riscossione). - 1. Al fine di assicurare il
funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per
il presidio della funzione di deterrenza e contrasto
dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso
di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli agenti
della riscossione sono riconosciuti gli oneri di
riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il
funzionamento del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun
anno, Equitalia S.p.A., previa verifica del Ministero
dell'economia e delle finanze, determina, approva e
pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere per il
servizio nazionale di riscossione che, tenuto conto
dell'andamento della riscossione, possono includere una
quota incentivante destinata al miglioramento delle
condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati
complessivi della gestione, misurabile sulla base di
parametri, attinenti all'incremento della qualita' e della
produttivita' dell'attivita', nonche' della finalita' di
efficientamento e razionalizzazione del servizio. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuati i criteri e i parametri per la determinazione
dei costi e quelli in relazione ai quali si possono
modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al
comma 2, all'esito della verifica sulla qualita' e
produttivita' dell'attivita', nonche' dei risultati
raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione
del servizio, anche rimodulando le quote di cui alle
lettere b), c) e d) dello stesso comma 2 in funzione
dell'attivita' effettivamente svolta.
2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti
dal comma 1 sono ripartiti in:
a) una quota, denominata oneri di riscossione a
carico del debitore, pari:
1) all'uno per cento, in caso di riscossione
spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo
riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno
dalla notifica della cartella;
3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo
e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di
pagamento oltre tale termine;
b) una quota, denominata spese esecutive, correlata
all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte
degli agenti della riscossione, a carico del debitore,
nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa
oggetto di rimborso;
c) una quota, a carico del debitore, correlata alla
notifica della cartella di pagamento e degli altri atti
della riscossione, da determinare con il decreto di cui
alla lettera b);
d) una quota, a carico dell'ente che si avvale
degli agenti della riscossione, in caso di emanazione da
parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce
in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella
misura determinata con il decreto di cui alla lettera b);
e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono
degli agenti della riscossione, pari al 3 per cento delle
somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica
della cartella.
3. Il rimborso della quota denominata spese esecutive
di cui al comma 2, lettera b), maturate nel corso di
ciascun anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro
il 30 marzo dell'anno successivo, e' erogato entro il 30
giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo definitivo,
del discarico della quota per il cui recupero sono state
svolte le procedure, obbliga l'Agente della riscossione a
restituire all'Ente creditore, entro il decimo giorno
successivo ad apposita richiesta, l'importo anticipato,
maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi
spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato degli
interessi legali, e' riversato entro il 30 novembre di
ciascun anno.
4. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli
Agenti della riscossione:
a) il cinquanta per cento della quota di cui al
comma 2, lettera a), numeri 2 e 3, in caso di mancata
ammissione al passivo della procedura concorsuale, ovvero
di mancata riscossione nell'ambito della stessa procedura;
b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se
il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di
sgravio o in caso di definitiva inesigibilita'.»
- Si riporta il testo del comma 16 dell'articolo 3 e
articolo 4 del citato decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136:
«Articolo 3 (Definizione agevolata dei carichi
affidati all'agente della riscossione). - 1.-15. Omissis
16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1
i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della
riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna
della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie
dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per
violazioni tributarie o per violazione degli obblighi
relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti
previdenziali.
Omissis".
"Articolo 4 (Stralcio dei debiti fino a mille euro
affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010). -
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo
di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia'
intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono
automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato
alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare
svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.
Ai fini del conseguente discarico, senza oneri
amministrativi a carico dell'ente creditore, e
dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali,
l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati
l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico,
ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche
tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno
2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti
creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente
della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili
entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli
eventuali effetti negativi gia' nel corso della gestione e
vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla
data della comunicazione.
2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
a) le somme versate anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto restano
definitivamente acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono imputate alle rate da
corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella
definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero,
in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza
anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi
dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine,
l'agente della riscossione presenta all'ente creditore
richiesta di restituzione delle somme eventualmente
riscosse dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi
dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del
1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta
giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione e'
autorizzato a compensare il relativo importo con le somme
da riversare.
3. Per il rimborso delle spese per le procedure
esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate
ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e,
limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013,
quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta,
entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti
risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e
fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute,
apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle
finanze. Il rimborso e' effettuato, a decorrere dal 30
giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del
bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta
e' presentata al singolo ente creditore, che provvede
direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso
le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a
proprio carico e con le modalita' e nei termini previsti
dal secondo periodo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo
3, comma 16, lettere a), b) e c), nonche' alle risorse
proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore
aggiunto riscossa all'importazione.»
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 1
dell'articolo 2 della decisione 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007 relativa al sistema delle
risorse proprie delle Comunita' europee e' pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell 'Unione europea L 163 del
23.6.2007.
 
Art. 5
Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione
connessi all'emergenza da COVID-19

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con le modalita' stabiliti dal presente articolo e dai relativi provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonche' con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
2. Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.
3. L'Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua (( i soggetti per i quali )) si e' verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di cui al comma 1, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto, ai sensi del comma 4, da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con i provvedimenti di cui al comma 11 possono essere definite ulteriori modalita' con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione (( e' reso disponibile )) al contribuente.
4. La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.
5. I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalita' previsti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.
6. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
7. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, ne' utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
8. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
10. L'attivita' di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sospesa per effetto dell'articolo 157, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.
11. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 10.
12. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 145, comma 1, dopo le parole «Nel 2020» sono inserite le seguenti «e fino al 30 aprile 2021»;
b) all'articolo 151, comma 1, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite da «31 gennaio 2022».
13. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti indicati all'articolo 151 comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 14. All'articolo 15, comma 7, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «dell'anno d'imposta successivo» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo anno d'imposta successivo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente codice». ))
15. Al comma 42 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio»;
b) al secondo periodo, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 e' versata entro il 16 maggio 2021 e la relativa dichiarazione e' presentata entro il 30 giugno 2021.».
(( 15-bis. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilita' sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1061 e' sostituito dal seguente:
«1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate».
15-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 15-bis. ))

16. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014,)) recante disposizioni sulle modalita' di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, si considera tempestivo se effettuato, al piu' tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
17. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11, valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
18. Alle minori entrate derivanti dal comma 12, lettera a), valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 13,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
19. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e' prorogato al 31 marzo.
20. Per l'anno 2021, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.
21. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e' prorogato al 31 marzo.
22. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e' prorogato al 10 maggio.
(( 22-bis. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi al mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
«Articolo 36-bis (Liquidazione delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in
misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in
misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione
e la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,
l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione
della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2 bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali [e la comunicazione
all'Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed
elementi non considerati nella liquidazione.] Qualora a
seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto
di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati
o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo
stesso puo' fornire i chiarimenti necessari
all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione.
3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai
maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del
comma 3 dell'articolo 40-bis del presente decreto, del
comma 1-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo 9-bis del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo
delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e
dell'articolo 84 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima
dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello
scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato
ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'articolo
42 del presente decreto, l'amministrazione finanziaria
provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai
sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di
rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma
dell'articolo 42 del presente decreto.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.»
- Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Articolo 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in
base alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione
e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante
dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di
conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui
agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto
comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,
l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione
della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'articolo 1 comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29
dicembre 1990, n. 405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2 bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erronemante nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 157 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
"Articolo 157 (Proroga dei termini al fine di
favorire la graduale ripresa delle attivita' economiche e
sociali). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di
accertamento, di contestazione, di irrogazione delle
sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di
liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i
termini di decadenza, calcolati senza tener conto del
periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono
tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro
il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso
tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di
indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento
degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale
versamento di tributi.
2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di
cui al comma 1, non si procede altresi' agli invii dei
seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi,
anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:
a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;
b) comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633;
c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
d) atti di accertamento dell'addizionale erariale
della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma
21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
e) atti di accertamento delle tasse
automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n.
39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n.
953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia
Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10,
della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
f) atti di accertamento per omesso o tardivo
versamento della tassa sulle concessioni governative per
l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa
articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641.
2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui
al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione
nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio
2022, salvi casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine
del perfezionamento degli adempimenti fiscali che
richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano
ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. I termini di decadenza per la notificazione delle
cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1,
lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di
quattordici mesi relativamente:
a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018,
per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita'
di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta
presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano
dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e
2018, per le somme che risultano dovute a seguito
dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2
notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se
previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui
all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, ne' gli interessi per
ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la
data di notificazione dell'atto stesso. Con riferimento
alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli
interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del
citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, ne' gli interessi
per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la
data di consegna della comunicazione.
5. Al fine del differimento dei termini di cui al
presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti
o delle comunicazioni e' provata anche dalla data di
elaborazione risultante dai sistemi informativi
dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione
documentale dell'Agenzia medesima.
6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' di
applicazione del presente articolo.
7. Alle minori entrate derivanti dal presente
articolo, valutate in 205 milioni di euro per l'anno 2020,
si provvede ai sensi dell'articolo 265.
7-bis. Le disposizioni contenute nel presente
articolo non si applicano alle entrate degli enti
territoriali.
7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462
recante «Unificazioni ai fini fiscali e contributivi delle
procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a
norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge
23 dicembre 1996, n.662» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 3 gennaio 1998, n. 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente):
«Articolo 3 (Efficacia temporale delle norme
tributarie). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto
retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le
modifiche introdotte si applicano solo a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la
cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo
giorno dalla data della loro entrata in vigore o
dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse
espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 25 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602:
«Articolo 25 (Cartella di pagamento). - 1. Il
concessionario notifica la cartella di pagamento al
debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti
dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di
scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il
termine per il versamento delle somme risultanti dalla
dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui
la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano
dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista
dall'articolo 36 bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto
anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che
risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo
formale prevista dall'articolo 36 ter del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute
in base agli accertamenti dell'ufficio.
c-bis) del terzo anno successivo a quello di
scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le
somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui
all'articolo 15-ter.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 21-bis
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Articolo 21-bis (Comunicazioni dei dati delle
liquidazioni periodiche I.V.A.). - 1. - 4. Omissis
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del
contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame
dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le
valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e
le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo
nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a
quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai
controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a
quello indicato nella comunicazione, il contribuente e'
informato dell'esito con modalita' previste con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il
contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari, o
segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o
valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto
avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.»
- Si riporta il testo degli articoli 145, comma 1, e
151, comma 1, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Articolo 145 (Sospensione della compensazione tra
credito d'imposta e debito iscritto a ruolo). - 1. Nel 2020
e fino al 30 aprile 2021, in sede di erogazione dei
rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il
credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista
dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Omissis.»
«Articolo 151 (Differimento del periodo di sospensione
della notifica degli atti e per l'esecuzione dei
provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione
amministrativa all'esercizio dell'attivita'/iscrizione ad
albi e ordini professionali). - 1. E' prorogato fino al 31
gennaio 2022, il termine finale della sospensione disposta
dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l'esecuzione
dei provvedimenti di sospensione della licenza o
dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio
dell'attivita', ovvero dell'esercizio dell'attivita'
medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali,
emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle
entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi
del comma 2-ter dello stesso articolo 12.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 15 del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
19 ottobre 2017, n. 155), come modificato dalla presente
legge:
«Articolo 15 (Obbligo di segnalazione di creditori
pubblici qualificati). - (Testo in vigore dal 1 settembre
2021) 1. - 6. Omissis
7. Per l'Agenzia delle entrate, l'obbligo di cui al
comma 1 decorre dalle comunicazioni della liquidazione
periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n.122, relative al primo trimestre
del secondo anno d'imposta successivo all'entrata in vigore
del presente codice. Per l'Istituto nazionale della
previdenza sociale e per l'agente della riscossione,
l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo a
quello di entrata in vigore del presente codice.»
- Si riporta il testo del comma 42 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 - Commi 1. - 41. Omissis
42. I soggetti passivi sono tenuti al versamento
dell'imposta entro il 16 maggio dell'anno solare successivo
a quello di cui al comma 35-bis. I medesimi soggetti sono
tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale
dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 30
giugno dello stesso anno. Per le societa' appartenenti al
medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi
derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui
servizi digitali e' nominata una singola societa' del
gruppo. In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per
le operazioni imponibili nell'anno 2020 e' versata entro il
16 maggio 2021 e la relativa dichiarazione e' presentata
entro il 30 giugno 2021.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
giugno 2014 (Modalita' di assolvimento degli obblighi
fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro
riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21,
comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005):
«Art. 3 (Conservazione dei documenti informatici, ai
fini della loro rilevanza fiscale). - 1. - 2. Omissis
3. Il processo di conservazione di cui ai commi
precedenti e' effettuato entro il termine previsto
dall'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994,
n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto
1994, n. 489.»
- Si riporta il testo del comma 4-ter dell'articolo 7
del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489
(Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa
dell'economia e dell'occupazione, nonche' per ridurre gli
adempimenti a carico del contribuente):
«Articolo 7 (Semplificazione di adempimenti e
riduzione di sanzioni per irregolarita' formali). - 1. -
4-bis. Omissis
4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di
qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici e'
considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti
cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi
all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle
relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre
tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed
ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi
supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla
richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro
presenza.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 16
del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.
164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale
resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per
i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti
ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241):
«Articolo 16 (Assistenza fiscale prestata dai CAF
dipendenti). - 1. - 4. Omissis
4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma
1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a:
a) fornire ai CAF, entro cinque giorni,
l'attestazione di ricezione delle comunicazioni.
L'attestazione riporta le motivazioni di eventuali scarti
dovuti all'impossibilita' da parte dell'Agenzia delle
entrate di rendere disponibili le comunicazioni al
sostituto d'imposta; in tali casi i CAF provvedono
autonomamente e con i mezzi piu' idonei all'invio delle
comunicazioni ai sostituti d'imposta;
b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in
via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, le
comunicazioni. Per i sostituti d'imposta che non abbiano
richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese
disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della
trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui
al comma 3, dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, preventivamente indicato dal sostituto
d'imposta all'Agenzia delle entrate. Tale facolta' e'
riconosciuta anche ai sostituti d'imposta abilitati alla
trasmissione telematica. La scelta da parte del sostituto
del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili
le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni
deve essere trasmessa in via telematica, entro il 16 marzo
dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF
unitamente alle certificazioni di cui all'articolo 4, comma
6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica del 22
luglio 1998, n. 322. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le
modalita' per la variazione delle scelte da parte dei
sostituti d'imposta;
c) fornire ai CAF, entro quindici giorni dalla
ricezione delle comunicazioni, l'attestazione di
disponibilita' dei dati ai sostituti d'imposta.»
- Si riporta il testo dei commi 6-quater e 6-quinquies
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalita' per
la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte
sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita'
produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
n.662):
«Articolo 4 (Dichiarazione e certificazioni dei
sostituti d'imposta). - 1. - 6-ter. Omissis
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6 ter,
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati entro il 16
marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita
dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7,
8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter
sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo
3, commi 2-bis e 3, entro il 16 marzo dell'anno successivo
a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Entro la stessa data sono altresi' trasmessi in via
telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e
quelli necessari per l'attivita' di controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni
rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche'
quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a
seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La
trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui
al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o
non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, puo' avvenire entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta
di cui al comma 1. Le trasmissioni in via telematica
effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a
tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella
dichiarazione di cui al comma 1. Per ogni certificazione
omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento
euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un
massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi
di errata trasmissione della certificazione, la sanzione
non si applica se la trasmissione della corretta
certificazione e' effettuata entro i cinque giorni
successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la
certificazione e' correttamente trasmessa entro sessanta
giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo,
la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro
20.000.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 16-bis
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili):
«Articolo 16-bis (Ampliamento delle categorie di
contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e
riordino dei termini dell'assistenza fiscale). - 1. - 3.
Omissis
4. La trasmissione telematica all'Agenzia delle
entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a
oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno
precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui
all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, nonche' dei dati relativi alle spese
individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza
al 28 febbraio, e' effettuata entro il termine del 16
marzo.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
(Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi
precompilata):
«Articolo 1 (Dichiarazione dei redditi precompilata).
- 1. A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia
delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in
Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti
terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui
all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile
telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai
titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c),
c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite
dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti
nell'anno precedente, che puo' essere accettata o
modificata.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 163 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Articolo 163 (Proroga in materia di tabacchi). - 1.
Ferma restando la necessita' di procedere alle
rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati
al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati di cui
agli articoli 39-bis, 39-ter e 39-terdecies e dell'imposta
di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-quater e
62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020,
con debenza degli interessi legali calcolati giorno per
giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi
di aprile e maggio 2020.
 
(( Art. 5 - bis
Norma di interpretazione autentica dell'articolo 6-bis del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione e' ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente):
"Articolo 1 - 1. Omissis
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
Omissis.
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali):
«Articolo 6-bis (Disposizioni per il sostegno dei
settori alberghiero e termale). - 1. Al fine di sostenere i
settori alberghiero e termale, i soggetti indicati
nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei
settori alberghiero e termale che non adottano i principi
contabili internazionali nella redazione del bilancio
possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in
materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni
di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre
2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di
impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al
31 dicembre 2019.
2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in
entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi
successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare
tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e
deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota
integrativa.
3. Sui maggiori valori dei beni e delle
partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non
e' dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il
maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si
considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, a
decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione
e' eseguita.
4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni
eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in
una speciale riserva designata con riferimento al presente
comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
5. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere
affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo
alla societa' di un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento,
da versare con le modalita' indicate all'articolo 1, comma
701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di
assegnazione al socio o di destinazione a finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo
personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati
in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e'
stata eseguita, ai fini della determinazione delle
plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del
bene prima della rivalutazione.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21
novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e
478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della
legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie
ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali
soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori
oggetto di riallineamento e' vincolata una riserva in
sospensione d'imposta ai fini fiscali, che puo' essere
affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.
9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1
del presente articolo abbiano esercitato la facolta' di cui
all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e
dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive si producono a decorrere dall'ultimo
bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del
31 dicembre 2020.
10. Alle minori entrate derivanti dal presente
articolo, valutate in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021,
in 2,59 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,78 milioni di
euro per l'anno 2023, in 1,87 milioni di euro per l'anno
2024 e in 1,81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.»
- Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 102 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 91(Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
«Articolo 102 (Ammortamento dei beni materiali). -
1.-7. Omissis
8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le
quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione
del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote
di ammortamento sono commisurate al costo originario dei
beni quale risulta dalla contabilita' del concedente e sono
deducibili fino a concorrenza del costo non ancora
ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto
regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro
libro o registro secondo le modalita' di cui all'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,
considerando gia' dedotte, per il 50 per cento del loro
ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento
gia' decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano nei casi di deroga convenzionale alle
normedell'articolo 2561 del codice civile, concernenti
l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni
ammortizzabili.
Omissis.»
 
Art. 6

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
e della tariffa speciale del Canone RAI

1. Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione (( diverse da quelle per usi domestici )), con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3. L'Autorita' ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonche' le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:
a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
2. E' abrogato l'articolo 8-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 e, quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42.
4. Il Ministero dell'economia e finanze e' autorizzato a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema.
(( 5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonche' di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attivita' similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il medesimo anno 2021, e' assegnata alla contabilita' speciale n. 1778 intestata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta societa'. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42;
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni. ))


Riferimenti normativi

- Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 recante
«Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni» e'
pubblicato nella GU n.78 del 5 aprile 1938.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 120 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Articolo 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento
degli ambienti di lavoro). - 1.-5- Omissis
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo
265.»
 
(( Art. 6 - bis
Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica

1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' inserito il seguente:
«9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalita' di rilevazione contabile adottata dal contribuente».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

 
(( Art. 6 - ter

Fondo per emergenze relative alle emittenti locali

1. Al comma 1 dell'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 195 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77(Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 195 (Fondo per emergenze relative alle
emittenti locali). - 1. Al fine di consentire alle
emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere
il servizio di interesse generale informativo sui territori
attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di
approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini,
e' stanziato nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per
l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021, che
costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un
contributo straordinario per i servizi informativi connessi
alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti
radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a
trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale
relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri
spazi informativi. Il contributo e' erogato secondo i
criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo
economico, contenenti le modalita' di verifica
dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base
alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.
146.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
(( Art. 6 - quater

Misure per il sostegno del sistema termale nazionale

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 29-bis
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126(Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
«Art. 29-bis (Misure per il sostegno del sistema
termale nazionale). - 1. Al fine di mitigare la crisi
economica derivante dall'emergenza epidemiologica da
CO-VID-19, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione
di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro
per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino
all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di
servizi termali. I buoni di cui al presente comma non sono
cedibili, non costituiscono reddito imponibile del
beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
(( Art. 6 quinquies

Misure per l'incentivazione del welfare aziendale

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto;
b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 112 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 112 (Raddoppio limite welfare aziendale
anno 2020). - 1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e
2021, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi
prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non
concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo
51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' elevato ad euro 516,46.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Articolo 10 (Proroga termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1.- 4. Omissis
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1
Omissis.»
 
(( Art. 6 - sexies

Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta
municipale propria

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attivita' di cui siano anche gestori.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi da 738 a 783
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica
comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in
tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per
la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome
di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai
rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di
cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14,
relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della
provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23
aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare
(IMI) della provincia autonoma di Bolzano.
740. Il presupposto dell'imposta e' il possesso di
immobili. Il possesso dell'abitazione principale o
assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma
741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si
tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 o A/9.
741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti
definizioni e disposizioni:
a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano con attribuzione di rendita catastale,
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purche'
accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova
costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;
b) per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i
componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo;
c) sono altresi' considerate abitazioni principali:
1) le unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;
2) le unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di
residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad
abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore
affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del
giudice che costituisce altresi', ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in
capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
posseduto e non concesso in locazione dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica;
6) su decisione del singolo comune, l'unita'
immobiliare posseduta da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata. In caso di piu' unita'
immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata
ad una sola unita' immobiliare;
d) per area fabbricabile si intende l'area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle
possibilita' effettive di edificazione determinate secondo
i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di
espropriazione per pubblica utilita'. Si applica l'articolo
36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i
terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le
societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali
persiste l'utilizzazione agrosilvo- pastorale mediante
l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e
all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del
contribuente, attesta se un'area sita nel proprio
territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti
dalla presente lettera;
e) per terreno agricolo si intende il terreno
iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso
quello non coltivato.
742. Il soggetto attivo dell'imposta e' il comune con
riferimento agli immobili la cui superficie insiste,
interamente o prevalentemente, sul territorio del comune
stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il
comune e' proprietario ovvero titolare di altro diritto
reale di godimento quando la loro superficie insiste
interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso
di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni,
si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui
territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio
dell'anno cui l'imposta si riferisce.
743. I soggetti passivi dell'imposta sono i
possessori di immobili, intendendosi per tali il
proprietario ovvero il titolare del diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli
stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore
assegnatario della casa familiare a seguito di
provvedimento del giudice che costituisce altresi' il
diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei
figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il
soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili,
anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in
locazione finanziaria, il soggetto passivo e' il locatario
a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata
del contratto. In presenza di piu' soggetti passivi con
riferimento ad un medesimo immobile, ognuno e' titolare di
un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione
dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed
oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche
nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
744. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per
cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
745. La base imponibile dell'imposta e' costituita
dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in
catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma
48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti
moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d)
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati
classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni
di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito
di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti
dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente,
dalla data di utilizzo.
746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti
da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento
della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore
e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare
ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i
criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3
dell'articolo 7 del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da
aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore e'
determinato sulla base delle scritture contabili del
locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le
aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale
in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici,
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria
dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e
f), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base
imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e'
considerata fabbricabile, senza computare il valore del
fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione
dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione
ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque
utilizzato. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non
coltivati, il valore e' costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante
in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma
51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore
pari a 135.
747. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento
nei seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o
artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata
dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla
dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta'
di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la
dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del
fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a
quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini
dell'applicazione della riduzione di cui alla presente
lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche
di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile
con interventi di manutenzione;
c) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda una sola abitazione
in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile
concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui
alla presente lettera si estende, in caso di morte del
comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di
figli minori.
748. L'aliquota di base per l'abitazione principale
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per
le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo'
aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino
all'azzeramento.
749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La
suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad
uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e'
pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla
fino all'azzeramento.
751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I
comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o
diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio
2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, finche' permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti
dall'IMU.
752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e'
pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per
cento o diminuirla fino all'azzeramento.
753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86
per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e'
riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per
cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
754. Per gli immobili diversi dall'abitazione
principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a
753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino
all'azzeramento.
755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli
immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i
comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale,
pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del
comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota
massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per
cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per
i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella
stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino
all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28
dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli
anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di
cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita'
di variazione in aumento.
756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi
da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle
fattispecie individuate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto
termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere
comunque adottato.
757. In ogni caso, anche se non si intenda
diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai
commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle
aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione
disponibile nel Portale del federalismo fiscale che
consente, previa selezione delle fattispecie di interesse
del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al
comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che
forma parte integrante della delibera stessa. La delibera
approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli
effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto
di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di
elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
del prospetto delle aliquote.
758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come
di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le societa'
agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro
ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a
proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati
dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53
alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo
dell'anno durante il quale sussistono le condizioni
prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni,
nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio,
dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai
consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali
di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente
all'esercizio del culto, purche' compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede
indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la
Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e
reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e
alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti
di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalita' non
commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera
i); si applicano, altresi', le disposizioni di cui
all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.
200.
760. Per le abitazioni locate a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento.
761. L'imposta e' dovuta per anni solari
proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali
si e' protratto il possesso. A tal fine il mese durante il
quale il possesso si e' protratto per piu' della meta' dei
giorni di cui il mese stesso e' composto e' computato per
intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa
in capo all'acquirente e l'imposta del mese del
trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in
cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del
cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
762. In deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano
il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in
corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta'
del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima
rata e' pari all'imposta dovuta per il primo semestre
applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi
dell'anno precedente. In sede di prima applicazione
dell'imposta, la prima rata da corrispondere e' pari alla
meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno
2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base
delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di
cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di
ciascun anno.
763. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti
di cui al comma 759, lettera g), e' effettuato in tre rate
di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per
cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno
precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno
e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a
conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve
essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a
quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle
aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al
comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre
dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759,
lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con
eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei
confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti
dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge. In sede di prima
applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di
importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta
complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per
l'anno 2019.
764. In caso di discordanza tra il prospetto delle
aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute
nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto
stabilito nel prospetto.
765. Il versamento del tributo e' effettuato
esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241
del 1997, in quanto compatibili, nonche' attraverso la
piattaforma di cui all'articolo 5 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalita'
previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione
digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le
modalita' attuative del periodo precedente relativamente
all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del
codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il
medesimo decreto sono determinate le modalita' per
assicurare la fruibilita' immediata delle risorse e dei
relativi dati di gettito con le stesse informazioni
desumibili dagli altri strumenti di versamento e
l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi
inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarieta'
comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al
fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello
Stato.
766. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che
si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
puo' essere comunque adottato, sono individuati i requisiti
e i termini di operativita' dell'applicazione informatica
resa disponibile ai contribuenti sul Portale del
federalismo fiscale per la fruibilita' degli elementi
informativi utili alla determinazione e al versamento
dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle
informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre
amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalita'
disciplinate nello stesso decreto.
767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per
l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello
stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e'
tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
768. Per i beni immobili sui quali sono costituiti
diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo
69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento
dell'imposta e' effettuato da chi amministra il bene. Per
le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117,
numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via
autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga
costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve
essere effettuato dall'amministratore del condominio per
conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel
fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il
curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al
versamento della tassa dovuta per il periodo di durata
dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre
mesi dalla data del decreto di trasferimento degli
immobili.
769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di
cui al comma 759, lettera g), devono presentare la
dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via
telematica secondo le modalita' approvate con apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono
intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto
anche per gli anni successivi, sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con
il predetto decreto sono altresi' disciplinati i casi in
cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme
le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo
per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle
more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo
periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello
di dichiarazione di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In
ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al
comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751,
terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di
dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle
norme.
770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono
presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere
presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano
ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio
2014.
771. Il contributo di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'
rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere
sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e
successivi ed e' calcolato sulla quota di gettito dell'IMU
relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad
abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo
e' versato a cura della struttura di gestione di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e
riversamento diretto da parte della struttura stessa,
secondo modalita' stabilite mediante provvedimento
dell'Agenzia delle entrate.
772. L'IMU relativa agli immobili strumentali e'
deducibile ai fini della determinazione del reddito di
impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni. La medesima imposta e' indeducibile ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con
la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'IMIS della
provincia autonoma di Trento, istituita con la legge
provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative
alla deducibilita' ai fini della determinazione del reddito
di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si
applica nella misura del 60 per cento per i periodi
d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al
31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.
774. In caso di omesso o insufficiente versamento
dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica
l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.
775. In caso di omessa presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al
200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50
euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la
sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non
versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata,
incompleta o infedele risposta al questionario, si applica
la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta
oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il
comune puo' applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le
sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un
terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso,
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del
tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta
salva la facolta' del comune di deliberare con il
regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto
dei principi stabiliti dalla normativa statale.
776. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni
di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a
169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
777. Ferme restando le facolta' di regolamentazione
del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio
regolamento:
a) stabilire che si considerano regolarmente
eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche
per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i
versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta
pagata per le aree successivamente divenute inedificabili,
stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto
anche riguardo alle modalita' ed alla frequenza delle
varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i
valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili,
al fine della limitazione del potere di accertamento del
comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un
valore non inferiore a quello predeterminato, secondo
criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo
l'insorgenza di contenzioso;
e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in
comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o
ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei
rispettivi scopi istituzionali o statutari.
778. Il comune designa il funzionario responsabile
dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio
di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali
attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative all'imposta stessa.
[779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il
regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione
del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e
comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.]
780. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:
l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad
eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il
comma 639 nonche' i commi successivi dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e
la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC),
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina
dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che
disciplinano la TARI. Sono altresi' abrogate le
disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla
presente legge.
781. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la
gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti
ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato
il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.
782. Restano ferme le disposizioni recate
dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, nonche' dall'articolo 38 del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio al
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve
intendersi riferito alle disposizioni della presente legge
sulla riforma dell'IMU.
783. Ai fini del riparto del Fondo di solidarieta'
comunale resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia
di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI
derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54
dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano
altresi' fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in
materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarieta' comunale e
sugli accantonamenti nei confronti delle regioni Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano come definiti in attuazione del citato
decreto-legge n. 201 del 2011.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
(( Art. 6 - septies

Canoni di locazione non percepiti

1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 e' abrogato.
2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto;
b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3-quinquies del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi) come modificato dalla
presente legge:
«Articolo 3-quinquies (Redditi fondiari percepiti). -
1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente
l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: "dal momento
della conclusione del procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosita' del conduttore" sono
sostituite dalle seguenti: ", purche' la mancata percezione
sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosita' o
dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal
locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti
in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in
relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera n-bis)".
2. (abrogato)
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
9,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro
per l'anno 2021, a 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a
28,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,6 milioni di
euro per l'anno 2024 e a 4,4 milioni di euro per l'anno
2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 26 (Imputazione dei redditi fondiari). - 1. I
redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla
percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti
che possiedono gli immobili a titolo di proprieta',
enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto
stabilito dall'art. 30, per il periodo di imposta in cui si
e' verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti
di locazione di immobili ad uso abitativo, se non
percepiti, non concorrono a formare il reddito, purche' la
mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di
sfratto per morosita' o dall'ingiunzione di pagamento. Ai
canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di
riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si
applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis). Per le imposte
versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come
da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' e'
riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.»
- Il testo del comma 5 dell'articolo 10 de l
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 6-quinquies.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
(( Art. 6 - octies

Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020 e' rimodulato come segue:
a) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021;
b) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021;
c) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 110 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773(Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza):
«Articolo 110 - 1.-5. Omissis
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita'
alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla
rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, si attivano con
l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
strumenti di pagamento elettronico definiti con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali
insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche
elementi di abilita', che consentono al giocatore la
possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della
partita, la propria strategia, selezionando appositamente
le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle
proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1
euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi
e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque
di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per
cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato puo' essere prevista la verifica dei
singoli apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in
presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione
della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di
mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di
ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a
vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di
riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di
sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui
tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del
giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli
esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla
raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli
apparecchi di cui alla presente lettera.
Omissis.»
 
(( Art. 6 - novies
Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni
commerciali

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonche' dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione. ))

 
Art. 7

Disposizioni finanziarie relative
a misure di integrazione salariale

1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione per l'anno 2021 e' stabilito nell'ambito e a valere sull'importo di cui all'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;
b) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.290,1 milioni di euro, ripartito in 892,4 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 397,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga.»;
c) il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. All'onere derivante dal comma 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1.».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 299 le parole «5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «6.128,3 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole «1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2.298,3 milioni di euro per l'anno 2021»;
b) al comma 312 le parole «nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa pari a 2.404,1 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 1.435,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 687,1 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA»;
c) il comma 313 e' sostituito dal seguente: «313. All'onere derivante dai commi 303 e 312, pari a 3.304,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 2.028,0 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), come modificato dalla presente legge:
«Articolo 12 (Nuovi trattamenti di Cassa integrazione
ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in
deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero
dal versamento dei contributi previdenziali per datori di
lavoro che non richiedono trattamenti di cassa
integrazione). - 1. I datori di lavoro che sospendono o
riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare
domanda di concessione dei trattamenti di Cassa
integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa
integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22
quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, per una durata massima di sei settimane, secondo le
modalita' previste al comma 2. Le sei settimane devono
essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre
2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo,
le predette sei settimane costituiscono la durata massima
che puo' essere richiesta con causale COVID- 19. I periodi
di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi
successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove
autorizzati, alle sei settimane di cui al presente comma.
2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1
sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato
gia' interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove
settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo
autorizzato, nonche' ai datori di lavoro appartenenti ai
settori interessati dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la
chiusura o limitazione delle attivita' economiche e
produttive al fine di fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che
presentano domanda per periodi di integrazione relativi
alle sei settimane di cui al comma 1 versano un contributo
addizionale determinato sulla base del raffronto tra il
fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del
corrispondente semestre del 2019, pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate
durante la sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una
riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate
durante la sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto
alcuna riduzione del fatturato.
3. Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori
di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari
o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che
hanno avviato l'attivita' di impresa successivamente al 1°
gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai
settori interessati dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la
chiusura o limitazione delle attivita' economiche e
produttive.
4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al
comma 1, il datore di lavoro deve presentare all'Inps
domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di
cui al comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al
presente articolo e, sulla base della autocertificazione
allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo
addizionale che il datore di lavoro e' tenuto a versare a
partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di
concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di
autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% di cui al
comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie
verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti
e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di
integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini
delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono
autorizzati a scambiarsi i dati.
5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al
presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena
di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di
riduzione dell'attivita' lavorativa. In fase di prima
applicazione, il termine di decadenza di cui al presente
comma e' fissato entro la fine del mese successivo a quello
di entrata in vigore del presente decreto-legge.
6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di
cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di
lavoro e' tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati
necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione
salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui
e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero,
se posteriore, entro il termine di trenta giorni
dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di
prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono
spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in
vigore del presente decreto, se tale ultima data e'
posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi
inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e
gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di
lavoro inadempiente.
7.
8. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Il
concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari
relativi alla predetta prestazione per l'anno 2021 e'
stabilito nell'ambito e a valere sull'importo di cui
all'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n.
178.
9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio
delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le
procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23
febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale
interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia
riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in
forza di legge, di contratto collettivo nazionale di
lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
10. Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta,
altresi', preclusa al datore di lavoro, indipendentemente
dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal
contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
restano altresi' sospese le procedure in corso di cui
all'articolo 7 della medesima legge.
11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9
e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti
motivati dalla cessazione definitiva dell'attivita'
dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della
societa' senza continuazione, anche parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della
liquidazione non si configuri la cessione di un complesso
di beni od attivita' che possano configurare un
trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di
accordo collettivo aziendale, stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla
risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti
lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Sono altresi' esclusi dal divieto i licenziamenti intimati
in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio
provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la
cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia
disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi
dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non
compresi nello stesso.
12. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso nel
limite massimo di spesa pari a 1.290,1 milioni di euro,
ripartito in 892,4 milioni di euro per i trattamenti di
Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 397,7
milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in
deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa
di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
13. All'onere derivante dal comma 12, pari a 582,7
milioni di euro per l'anno 2020 e a 707,4 milioni di euro
per l'anno 2021 si provvede a valere sull'importo di cui
all'articolo 11, comma 1.
14. In via eccezionale, al fine di fronteggiare
l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con
esclusione del settore agricolo, che non richiedono i
trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche, e' riconosciuto
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a
loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo
massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio
2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale gia'
fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su
base mensile.
15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai
sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, possono rinunciare per la frazione di esonero
richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda
per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di
cui al presente articolo. La facolta' di cui al periodo
precedente puo' essere esercitata anche per una frazione
del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.
16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 e'
concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle
condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia
delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
16-bis. All'articolo 1, comma 220, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il contributo di cui al presente comma e'
attribuito anche, per un periodo massimo di dodici mesi ed
entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno
2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto
di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio
2021 e non oltre il 31 dicembre 2021".
16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis, pari a 1
milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente
decreto.
17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15,
valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021 si
provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai
commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle minori entrate
derivanti dal presente articolo, valutate in 3 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
- Si riporta il testo dei commi 299, 312 e 313
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023),
come modificato dalla presente legge:
«299. Al fine di garantire, qualora necessario per il
prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilita'
di una piu' ampia forma di tutela delle posizioni
lavorative per l'anno 2021 mediante trattamenti di cassa
integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa
integrazione in deroga, e' istituito, nell'ambito dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di
6.128,3 milioni di euro per l'anno 2021. L'importo di
2.298,3 milioni di euro per l'anno 2021, relativo alle
autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, conservato in conto residui ai sensi
dell'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 265 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2021
e resta acquisito all'erario.»
"312. Il trattamento di cui ai commi 300 e 304 e'
concesso nel limite massimo di spesa pari a 2.404,1 milioni
di euro per l'anno 2021, ripartito in 1.435,0 milioni di
euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e
assegno ordinario, in 687,1 milioni di euro per i
trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282
milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede
al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente
comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e'
stato raggiunto anche in via prospettica il limite di
spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.
313. All'onere derivante dai commi 303 e 312, pari a
3.304,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo
netto da finanziare e a 2.028,0 milioni di euro per l'anno
2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle
amministrazioni pubbliche, si provvede mediante utilizzo
delle risorse del fondo di cui al comma 299.»
 
Art. 8

Nuove disposizioni in materia di trattamenti
di integrazione salariale

1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale.
2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale.
(( 2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuita' ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ))
3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In fase di prima applicazione, (( il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza, )) e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
(( 3-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))

4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilita' di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro e' tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
5. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell'attivita' lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonche' all'accredito della relativa contribuzione figurativa, e' effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig».
6. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di cui al presente articolo possono essere concessi sia con la modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le modalita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalita' di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione e' stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale importo e' assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del (( decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 )), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa. In fase di prima applicazione, (( il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza, )) e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, (( resta altresi' preclusa )) al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
10. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attivita' dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attivita' di impresa conseguente alla messa in liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale, dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
12. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.901,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.603,3 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 375,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
13. I limiti di spesa di cui al comma 12 del presente articolo e all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, rappresentano in ogni caso i limiti massimi di spesa complessivi per il riconoscimento dei diversi trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e 304 della predetta legge n. 178 del 2020 e rispettivamente pari, per l'anno 2021, a complessivi 4.336,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, a complessivi 2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e a 657,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale complessivo pari a 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma possono essere altresi' integrati dalle eventuali risorse residue relative all'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Qualora, a seguito dell'attivita' di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi di cui al primo periodo del presente comma, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate per una o piu' tipologie dei trattamenti previsti, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prioritariamente per finanziare eventuali (( esigenze finanziarie )) relative ad altre tipologie di trattamenti di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente articolo e dall'articolo 1, commi 300 e 304 della citata legge n. 178 del 2020, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo, i quali abbiano interamente fruito del periodo complessivo di quaranta settimane, per finanziare un'eventuale estensione della durata massima di cui al comma 2 medesimo nell'ambito delle risorse accertate come disponibili in via residuale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.
14. All'onere derivante dai commi 7 e 12, pari a 5.980,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 2668,6 milioni di euro mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 7 e quanto a 3.311,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Articolo 19 (Norme speciali in materia di
trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno
ordinario). - 1. I datori di lavoro che nell'anno 2020
sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi
riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
possono presentare domanda di concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale o di accesso
all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per
una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti
dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di
ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli
datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di nove
settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore
periodo di durata massima di quattro settimane di
trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi
dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro
dei settori turismo, fiere e congressi, parchi
divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche,
e' possibile usufruire delle predette quattro settimane
anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1°
settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano
interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino
alla durata massima di quattordici settimane. Ai
beneficiari di assegno ordinario di cui al presente
articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta,
in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime
condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per
il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153.
2. I datori di lavoro che presentano la domanda di
cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza
dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, e dei termini del procedimento previsti
dall'articolo 15, comma 2, nonche' dall'articolo 30, comma
2, del medesimo decreto legislativo per l'assegno
ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione
e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via
telematica entro i tre giorni successivi a quello della
comunicazione preventiva. La domanda, a pena di decadenza,
deve essere presentata entro la fine del mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o
di riduzione dell'attivita' lavorativa e non e' soggetta
alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2-bis. Il termine di presentazione delle domande
riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di
decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo
di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui
avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni
che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la
domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'amministrazione di
riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale
provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione
competente. La predetta domanda, presentata nelle modalita'
corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione
salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29,
comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle
successive richieste. Limitatamente all'anno 2020
all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione
salariale non si applica il tetto aziendale di cui
all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso in
deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo
lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere
presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge
8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono
concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23
febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del
periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai
fini delle successive richieste. Per assicurare la
celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a
carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza
COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS
territorialmente competente, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La
domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
dell'attivita' lavorativa. Il termine di presentazione
delle domande riferite a periodi di sospensione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di
decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti
di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il
trattamento di CISOA, puo' essere presentata domanda di
concessione del trattamento di integrazione salariale in
deroga, ai sensi dell'articolo 22.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario
di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai
sensi del comma 1 e in considerazione della relativa
fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli
5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso,
per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma
1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. L'assegno
ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore
di lavoro puo' essere concesso con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.600 milioni
di euro per l'anno 2020, che sono trasferiti ai rispettivi
Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai
rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del
costo della prestazione, relativamente alle istanze degli
aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo
le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni
di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente
comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e
trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi
dell'andamento del costo della prestazione, relativamente
alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite
di spesa.
7. I fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e
dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con
le medesime modalita' del presente articolo.
8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al
presente articolo devono risultare alle dipendenze dei
datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del
25 marzo 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la
disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 5 e 7 e di cui all'articolo 21 sono
riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 11.599,1
milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da
1 a 9 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
10-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato l al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche'
i datori di lavoro che non hanno sede legale o unita'
produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente
ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti
comuni, possono presentare domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale o di
accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza
COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a tre
mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo e'
concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di
lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)
che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. Al predetto
trattamento non si applica il tetto aziendale di cui
all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui
al comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di
spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con
riferimento al trattamento ordinario di integrazione
salariale e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 con
riferimento alla prestazione di assegno ordinario. L'INPS
provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al
primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e
10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.»
«Articolo 20 (Trattamento ordinario di integrazione
salariale per le aziende che si trovano gia' in Cassa
integrazione straordinaria). - 1. Le aziende che alla data
del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di
integrazione salariale straordinario, possono presentare
domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per una
durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di
ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli
datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso. E' altresi' riconosciuto un
eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro
settimane di trattamento di cui al presente comma per
periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. La concessione del
trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento
di integrazione straordinario gia' in corso. La concessione
del trattamento ordinario di integrazione salariale puo'
riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle
integrazioni salariali straordinarie a totale copertura
dell'orario di lavoro.
2. La concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale e' subordinata alla sospensione
degli effetti della concessione della cassa integrazione
straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo
periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale
concesso ai sensi dell'articolo 19 non e' conteggiato ai
fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e
dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.
3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario
di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e
in considerazione della relativa fattispecie non si applica
quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
4. In considerazione della limitata operativita'
conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza
sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame
congiunto e alla presentazione delle relative istanze per
l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai
termini procedimentali.
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di
spesa pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
[6. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9, le parole "all'interruzione" sono
sostituite dalle seguenti: "alla sospensione".]
7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
a 5 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
7-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che
alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un
trattamento di integrazione salariale straordinario,
possono presentare domanda di concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo
19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel
limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per
l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1
a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche
in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si
provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.»
- Si riporta il testo degli articoli 21, 22 e 22-quater
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Articolo 21 (Trattamento di assegno ordinario per i
datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di
solidarieta' in corso). - 1. I datori di lavoro, iscritti
al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23
febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarieta',
possono presentare domanda di concessione dell'assegno
ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non
superiore a nove settimane. La concessione dell'assegno
ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarieta'
gia' in corso. La concessione dell'assegno ordinario puo'
riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari
dell'assegno di solidarieta' a totale copertura dell'orario
di lavoro.
2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno di
solidarieta' e assegno ordinario concesso ai sensi del
comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 19, comma 9.
4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario
concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della
relativa fattispecie non si applica quanto previsto
dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Articolo 22 (Nuove disposizioni per la Cassa
integrazione in deroga). - 1. Le Regioni e Province
autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore
privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del
terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le
tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di
sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto
di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo
che puo' essere concluso anche in via telematica con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro,
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per
la durata della riduzione o sospensione del rapporto di
lavoro e comunque per un periodo non superiore a per una
durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di
ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli
datori di lavoro ai quali sia stato interamente gia'
autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette
ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le
modalita' di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di
quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E' altresi'
riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata
massima di quattro settimane di trattamento di cui al
presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020
al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter.
Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e
congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale
cinematografiche, e' possibile usufruire delle predette
quattro settimane anche per periodi precedenti al 1 °
settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente
fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata
massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono
riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri
accessori. Il trattamento di cui al presente comma,
limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le
ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei limiti
ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai fini del calcolo
delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di
cui al presente comma non e' richiesto per i datori di
lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo
Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione
sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni
contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono
accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al
comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di
nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga,
di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai
datori di lavoro all'INPS, secondo le modalita' che saranno
indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande
gia' presentate alle regioni o province autonome di Trento
e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti
delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione
sportiva non potranno essere autorizzate piu' di nove
settimane complessive; esclusivamente per le associazioni
aventi sede nelle regioni di cui al comma 8 quater, le
regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici
settimane, nei limiti delle risorse ivi previste. La
retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura
viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni
sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi
fini istituzionali, riguardo all'individuazione della
retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi
di CIG in deroga, di cui al presente comma. Al
riconoscimento dei benefici di cui al presente comma si
provvede, relativamente al riconoscimento delle nove
settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa
di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
datori di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro
per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e
limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del 25
marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente
comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una
quota delle risorse e' riservata al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal
medesimo Ministero ai sensi del comma 4.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono
concessi con decreto delle regioni e delle province
autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalita'
telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui
efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni
e le province autonome, unitamente al decreto di
concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle
regioni e alle province autonome, che le istruiscono
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle
province autonome interessate. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via
prospettica il limite di spesa, le regioni e le province
autonome non potranno in ogni caso emettere altri
provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui al
comma 3 e' stabilito il numero di regioni o province
autonome in cui sono localizzate le unita' produttive del
medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il
trattamento e' riconosciuto dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai
fini della relativa attuazione, l'INPS comunica
settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le
risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni
e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra
le singole regioni e province autonome. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme
ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni
riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle
disponibili all'INPS per le finalita' di cui all'articolo
22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126,
commi 7 e 8.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di
cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento
e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le
relative prestazioni. Le funzioni previste per le province
autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti
Fondi.
5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche
le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma
6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
in alternativa alla destinazione alle azioni di politica
attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.
5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti
di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita
del posto di lavoro previste dalla normativa vigente. I
rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano
le relative prestazioni.
5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti
di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in
deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi
Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le
relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2,
primo periodo, del presente decreto. Il trattamento puo'
essere concesso esclusivamente con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le
domande devono essere presentate, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione,
il termine di cui al terzo periodo e' stabilito al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo
termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del
terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno
avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020,
il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio
2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i
datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato
domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero
avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne
hanno impedito l' accettazione possono presentare la
domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'amministrazione di
riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale
provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione
competente; la predetta domanda, presentata nelle modalita'
corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro e'
obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le
modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese
successivo a quello in cui e' collocato il periodo di
integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il
termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione. In sede di prima applicazione, il termine di
cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
a quello determinato ai sensi del settimo periodo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
del datore di lavoro inadempiente.
6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui
all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al
comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148.
7.
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
a 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
8-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,
nonche' i datori di lavoro che non hanno sede legale o
unita' produttiva od operativa nei comuni suddetti,
limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda
di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo
aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data
del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al
presente articolo.
8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni
di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis,
le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con
riferimento ai datori di lavoro con unita' produttive ivi
situate nonche' ai datori di lavoro che non hanno sede
legale o unita' produttiva od operativa nelle predette
regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per
un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a
quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo
provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al
presente comma si applica la procedura di cui al presente
articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte
delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa,
per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in
esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione
Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a
25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.
8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si
provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di
cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi
dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.»
«Articolo 22-quater (Trattamento di integrazione
salariale in deroga "Emergenza Covid-19" concesso
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). - 1. I
trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui
all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove
settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi
dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia
e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei
limiti di spesa di cui al comma 5. I datori di lavoro
inviano telematicamente la domanda con la lista dei
beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per
ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps
provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
di spesa di cui al comma 5. L'Inps provvede al monitoraggio
del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di
tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa,
l'Inps non potra' in ogni caso emettere altri provvedimenti
concessori. Per i datori di lavoro con unita' produttive
site in piu' regioni o province autonome il trattamento di
cui al presente articolo puo' essere riconosciuto dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto
di cui al comma 5 e' stabilito il numero di regioni o
province autonome in cui sono localizzate le unita'
produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del
quale il trattamento e' riconosciuto dal predetto
Ministero.
2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano
rimane fermo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5.
3. La domanda di concessione del trattamento di cui
al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza,
alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la
fine del mese successivo a quello in cui ha, avuto inizio
il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita'
lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di
cui al primo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le
domande riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a
pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento
diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di
concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il
quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione
o riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente ai dati
essenziali per il calcolo e l'erogazione di
un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le
modalita' indicate dall'INPS. Per le domande riferite a
periodi di sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e
il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo e'
fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS
autorizza l'accoglimento della domanda e dispone
l'anticipazione del pagamento del trattamento entro
quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La
misura dell'anticipazione e' calcolata sul quaranta per
cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito
della successiva trasmissione completa dei dati da parte
del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del
trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore
di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.
L'INPS disciplina le modalita' operative del procedimento
previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro
e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le
modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese
successivo a quello in cui e' collocato il periodo di
integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il
termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione. In sede di prima applicazione, il termine di
cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
a quello determinato ai sensi del settimo periodo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
del datore di lavoro inadempiente.
5. Il trattamento di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite massimo di cui all'articolo 22,
comma 3 al netto delle risorse gia' destinate dalle Regioni
a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai
dipendenti gia' in forza alla data del 25 marzo 2020. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto sono stabilite le modalita' di attuazione
del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa
complessivo di cui all'articolo 22, comma 3 tra i
differenti soggetti istituzionali preposti al
riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo
22.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 e'
stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi
dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5 ultimo
periodo.»
- Si riporta il testo del comma 300 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«300. I datori di lavoro che sospendono o riducono
l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare
domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del
trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui
agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di
dodici settimane. Le dodici settimane devono essere
collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il
31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione
ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e
il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e
di cassa integrazione salariale in deroga. Con riferimento
a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono
la durata massima che puo' essere richiesta con causale
COVID-19. I periodi di integrazione salariale
precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi
successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove
autorizzati, alle dodici settimane del presente comma.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della Legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Articolo 7 (Modalita' di erogazione e termine per il
rimborso delle prestazioni). - 1. Il pagamento delle
integrazioni salariali e' effettuato dall'impresa ai
dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di
paga.
2. L'importo delle integrazioni e' rimborsato
dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le
norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni
corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti
antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il
conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni
corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena
di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga
in corso alla scadenza del termine di durata della
concessione o dalla data del provvedimento di concessione
se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di
cui al primo periodo decorrono da tale data.
4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie,
la sede dell'INPS territorialmente competente puo'
autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno
per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di
serie e documentate difficolta' finanziarie dell'impresa,
su espressa richiesta di questa.
5. Nel caso delle integrazioni salariali
straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali puo' autorizzare, contestualmente al trattamento di
integrazione salariale, il pagamento diretto da parte
dell'INPS, con il connesso assegno per il nucleo familiare,
ove spettante, in presenza di serie e documentate
difficolta' finanziarie dell'impresa, fatta salva la
successiva revoca nel caso in cui il servizio competente
accerti l'assenza di difficolta' di ordine finanziario
della stessa.»
«Articolo 27 (Fondi di solidarieta' bilaterali
alternativi). - 1. In alternativa al modello previsto
dall'articolo 26, in riferimento ai settori
dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei
quali, in considerazione dell'operare di consolidati
sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali
settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
hanno adeguato alla data di entrata in vigore del presente
decreto le fonti normative e istitutive dei rispettivi
fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di
cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, o del
fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, alle finalita' perseguite
dall'articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni di
cui ai commi seguenti.
2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma
1 sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un
fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale
rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal
predetto articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e le
risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle
finalita' formative.
3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una
delle seguenti prestazioni:
a) un assegno di durata e misura pari all'assegno
ordinario di cui all'articolo 30, comma 1;
b) l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo
31, eventualmente limitandone il periodo massimo previsto
al comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un
periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio
mobile.
4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle
disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015.
In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente
piu' di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono
richiedere le prestazioni previste dal fondo di
integrazione salariale per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
2016.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e
i contratti collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione
ordinaria di finanziamento non inferiore, fatto salvo il
caso di cui alla lettera e), allo 0,45 per cento della
retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1°
gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore
secondo criteri che devono essere stabiliti da un accordo
tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1
entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di
lavoro, che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti,
aderenti al fondo di cui al comma 1, confluiscono nel fondo
di integrazione salariale di cui all'articolo 29 a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le
prestazioni previste dal medesimo fondo per gli eventi di
sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere
dal 1° luglio 2016;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle
disponibilita' del fondo di cui al comma 1;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione
dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione
delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
tenendo presente in via previsionale gli andamenti del
relativo settore in relazione anche a quello piu' generale
dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del
fondo di cui al comma 1;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui
al comma 1 quota parte del contributo previsto per
l'eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi
dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000;
e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui
al comma 1 quota parte del contributo previsto
dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003,
prevedendo un'aliquota complessiva di contribuzione
ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo
carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo
0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale
a decorrere dal 1° gennaio 2016;
f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1
di avere le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9,
lettere a) e b);
g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di
cui al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali
istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono
dettate disposizioni per determinare:
a) criteri volti a garantire la sostenibilita'
finanziaria dei fondi;
b) requisiti di professionalita' e onorabilita' dei
soggetti preposti alla gestione dei fondi;
c) criteri e requisiti per la contabilita' dei
fondi;
d) modalita' volte a rafforzare la funzione di
controllo sulla corretta gestione dei fondi e di
monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche
attraverso la determinazione di standard e parametri
omogenei.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 19(Norme speciali in materia di trattamento
ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario). -
1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o
riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono
presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale o di accesso all'assegno
ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata
massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23
febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori
cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di
lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di nove
settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore
periodo di durata massima di quattro settimane di
trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi
dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro
dei settori turismo, fiere e congressi, parchi
divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche,
e' possibile usufruire delle predette quattro settimane
anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1°
settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano
interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino
alla durata massima di quattordici settimane. Ai
beneficiari di assegno ordinario di cui al presente
articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta,
in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime
condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per
il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153.
2. I datori di lavoro che presentano la domanda di
cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza
dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, e dei termini del procedimento previsti
dall'articolo 15, comma 2, nonche' dall'articolo 30, comma
2, del medesimo decreto legislativo per l'assegno
ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione
e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via
telematica entro i tre giorni successivi a quello della
comunicazione preventiva. La domanda, a pena di decadenza,
deve essere presentata entro la fine del mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o
di riduzione dell'attivita' lavorativa e non e' soggetta
alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2-bis. Il termine di presentazione delle domande
riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di
decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo
di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui
avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni
che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la
domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'amministrazione di
riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale
provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione
competente.
La predetta domanda, presentata nelle modalita'
corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione
salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29,
comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle
successive richieste. Limitatamente all'anno 2020
all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione
salariale non si applica il tetto aziendale di cui
all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso in
deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo
lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere
presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge
8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono
concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23
febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del
periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai
fini delle successive richieste. Per assicurare la
celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a
carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza
COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS
territorialmente competente, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La
domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
dell'attivita' lavorativa. Il termine di presentazione
delle domande riferite a periodi di sospensione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di
decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti
di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il
trattamento di CISOA, puo' essere presentata domanda di
concessione del trattamento di integrazione salariale in
deroga, ai sensi dell'articolo 22.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario
di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai
sensi del comma 1 e in considerazione della relativa
fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli
5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso,
per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma
1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. L'assegno
ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore
di lavoro puo' essere concesso con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.600 milioni
di euro per l'anno 2020, che sono trasferiti ai rispettivi
Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai
rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del
costo della prestazione, relativamente alle istanze degli
aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo
le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni
di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente
comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e
trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi
dell'andamento del costo della prestazione, relativamente
alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite
di spesa.
7. I fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e
dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con
le medesime modalita' del presente articolo.
8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al
presente articolo devono risultare alle dipendenze dei
datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del
25 marzo 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la
disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 5 e 7 e di cui all'articolo 21 sono
riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 11.599,1
milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da
1 a 9 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
10-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato l al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche'
i datori di lavoro che non hanno sede legale o unita'
produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente
ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti
comuni, possono presentare domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale o di
accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza
COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a tre
mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo e'
concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di
lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)
che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. Al predetto
trattamento non si applica il tetto aziendale di cui
all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui
al comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di
spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con
riferimento al trattamento ordinario di integrazione
salariale e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 con
riferimento alla prestazione di assegno ordinario. L'INPS
provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al
primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e
10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 8
agosto 1972, n. 457 (Miglioramenti ai trattamenti
previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per
l'integrazione del salario in favore dei lavoratori
agricoli):
«Articolo 8 - Agli operai agricoli con contratto a
tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal
lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non
imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto
un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le
giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi
della retribuzione di cui all'art. 3. Detto trattamento e'
corrisposto per la durata di novanta giorni all'anno.
Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo
spettano gli assegni familiari a carico della relativa
cassa unica.
Ai fini della presente legge sono considerati operai
agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a
tempo indeterminato che svolgono annualmente 180 giornate
lavorative presso la stessa azienda.»
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro):
«Articolo 4 (Procedura per la dichiarazione di
mobilita'). - 1. L'impresa che sia stata ammessa al
trattamento straordinario di integrazione salariale,
qualora nel corso di attuazione del programma di cui
all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire
il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter
ricorrere a misure alternative, ha facolta' di avviare la
procedura di licenziamento collettivo" ai sensi del
presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria puo' essere effettuata per il
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato. Qualora la
procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri
dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro
invia la comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel
caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia
relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana
ovvero il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla
legge italiana, nonche' alla competente autorita' dello
Stato estero qualora la procedura di licenziamento
collettivo riguardi membri dell'equipaggio di una nave
marittima battente bandiera diversa da quella italiana.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di
riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo; del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia'
previste dalla legislazio ne vigente e dalla contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma
pari al trattamento massimo mensile di integrazione
salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori
ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e
della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono
essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta` e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere
esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima
da' all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori. (5)
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di licenziare gli impiegati, gli operai e quadri eccedenti,
comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel
rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla
comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori
licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del
nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del
livello di inquadramento, dell'eta`, del carico di
famiglia, nonche` con puntuale indicazione delle modalita`
con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di
cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per
iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione competente, alla Commissione regionale per
l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma
2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello
risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori
licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al
comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad
ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu` regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675 le disposizioni del decreto legge 30
marzo 1978, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215 ad eccezione dell'articolo 4
bis, nonche' il decreto legge 13 dicembre 1978, n. 795
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36.»
«Articolo 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed
oneri a carico delle imprese). - 1. L'individuazione dei
lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle
esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso
aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti
collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4,
comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti, nel
rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianita';
c) esigenze tecnico produttive ed organizzative.
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da
licenziare, l'impresa e' tenuta al rispetto dell'articolo
9, ultimo comma, del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983,
n. 79. L'impresa non puo' altresi' licenziare una
percentuale superiore alla percentuale di manodopera
femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in
considerazione.
3. Qualora il licenziamento sia intimato senza
l'osservanza della forma scritta, si applica il regime
sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
In caso di violazione delle procedure richiamate
all'articolo 4, comma 12 nonche' di violazione delle
procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice
della crisi e dell'insolvenza, si applica il regime di cui
al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo
18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti
dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma
del medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del
licenziamento si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni.
4.
5.
6.»
«Articolo 24 (Norme in materia di riduzione del
personale). - (Testo in vigore dal 1 settembre 2021) 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15
bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle
imprese che occupino piu' di quindici dipendenti, compresi
i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o
trasformazione di attivita' o di lavoro, intendano
effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di
centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in piu'
unita' produttive nell'ambito del territorio di una stessa
provincia. Fermi i requisiti numerici e temporali
prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di
liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e
dell'insolvenza. Tali disposizioni si applicano per tutti i
licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello
stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima
riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi
2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 15 e 15 bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,
si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. Ai datori di
lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma
6, del codice della crisi e dell'insolvenza. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui
all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del
presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma
3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3,
al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori
che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive
modificazioni.
1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di
lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o piu'
dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo
periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e
all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo.
All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai
dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri.
Quando risulta accertata la violazione delle procedure
richiamate all'articolo 4, comma 12, nonche' di violazione
delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del
codice della crisi e dell'insolvenza o dei criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il
datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
favore del dirigente di un'indennita' in misura compresa
tra dodici e ventiquattro mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
alla gravita' della violazione, fatte salve le diverse
previsioni sulla misura dell'indennita' contenute nei
contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto
di lavoro.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e
1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i
privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai
medesimi commi, intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo
periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica
solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il
contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto
dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura
di nove volte il trattamento iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi
di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo
11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall' articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai
licenziamenti intimati prima della data di entrata in
vigore della presente legge.»
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti
individuali):
«Articolo 3 - 1. Il licenziamento per giustificato
motivo con preavviso e' determinato da un notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di
lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attivita' produttiva,
all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento
di essa.»
«Articolo 7 - 1. Ferma l'applicabilita', per il
licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo
soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di
cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge,
qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal
datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa
per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore
di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al
licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del
licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di
assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la
convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel
termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della
richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione
provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del
codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio
del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro
domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore
di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne
sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle
organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o
conferiscono mandato oppure da un componente della
rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un
avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di' cui al presente articolo non
trova applicazione in caso di licenziamento per superamento
del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice
civile, nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui
all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n.
92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la
partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3,
procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al
recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui
la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la
convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui
le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la
discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se
fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso
il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo'
comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata
presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di
conciliazione e' valutata dal giudice ai sensi
dell'articolo 116 del codice di procedura civile.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si
applicano le disposizioni in materia di Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al
fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti,
desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa
avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la
determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione
degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del
lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici
giorni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2112 del codice
civile:
«Articolo 2112 (Mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimento d'azienda). - In caso
di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua
con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i
diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in
solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al
tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli
articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il
lavoratore puo' consentire la liberazione del cedente dalle
obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso
ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo
2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente
un contratto di appalto la cui esecuzione avviene
utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra
appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' di
cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della Legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Articolo 1 (Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1°
maggio 2015 e' istituita presso la Gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito
dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui
all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una
indennita' mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di
sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro
subordinato che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di
ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n.
92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione
verificatisi dal 1° maggio 2015.»
- Si riporta il testo dei commi 299, da 300 a 302, 304
e 312 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2020,
n. 178:
«299. Al fine di garantire, qualora necessario per il
prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilita'
di una piu' ampia forma di tutela delle posizioni
lavorative per l'anno 2021 mediante trattamenti di cassa
integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa
integrazione in deroga, e' istituito, nell'ambito dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di
6.128,3 milioni di euro per l'anno 2021. L'importo di
2.298,3 milioni di euro per l'anno 2021, relativo alle
autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, conservato in conto residui ai sensi
dell'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 265 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2021
e resta acquisito all'erario.
300. I datori di lavoro che sospendono o riducono
l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare
domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del
trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui
agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di
dodici settimane. Le dodici settimane devono essere
collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il
31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione
ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e
il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e
di cassa integrazione salariale in deroga. Con riferimento
a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono
la durata massima che puo' essere richiesta con causale
COVID-19. I periodi di integrazione salariale
precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi
successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove
autorizzati, alle dodici settimane del presente comma.
301. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al
comma 300 devono essere inoltrate all'INPS, a pena di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di
riduzione dell'attivita' lavorativa. In fase di prima
applicazione, il termine di decadenza di cui al presente
comma e' fissato entro la fine del mese successivo a quello
di entrata in vigore della presente legge.
302. In caso di pagamento diretto delle prestazioni
da parte dell'INPS, il datore di lavoro e' tenuto ad
inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il
pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro
la fine del mese successivo a quello in cui e' collocato il
periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore,
entro il termine di trenta giorni dall'adozione del
provvedimento di concessione. In sede di prima
applicazione, i termini di cui al presente comma sono
rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, se tale ultima data
e' posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi
inutilmente i predetti termini, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
del datore di lavoro inadempiente.»
«304. Il trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), di cui all'articolo 19, comma
3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
richiesto per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' concesso, in deroga ai
limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al
numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa
azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.
457, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. La
domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
dell'attivita' lavorativa. I periodi di integrazione
precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi
dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in
periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai
novanta giorni stabiliti dal presente comma. In fase di
prima applicazione, il termine di decadenza di cui al
presente comma e' fissato entro la fine del mese successivo
a quello di entrata in vigore della presente legge. I
periodi di integrazione autorizzati ai sensi del citato
decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e ai sensi dei
commi da 299 a 314 del presente articolo sono computati ai
fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di
effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8
agosto 1972, n. 457.»
«312. Il trattamento di cui ai commi 300 e 304 e'
concesso nel limite massimo di spesa pari a 2.404,1 milioni
di euro per l'anno 2021, ripartito in 1.435,0 milioni di
euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e
assegno ordinario, in 687,1 milioni di euro per i
trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282
milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede
al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente
comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e'
stato raggiunto anche in via prospettica il limite di
spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.»
- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:
«Articolo 12 (Nuovi trattamenti di Cassa integrazione
ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in
deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero
dal versamento dei contributi previdenziali per datori di
lavoro che non richiedono trattamenti di cassa
integrazione). - 1. - 12. Omissis
13. All'onere derivante dal comma 12, pari a 582,7
milioni di euro per l'anno 2020 e a 707,4 milioni di euro
per l'anno 2021 si provvede a valere sull'importo di cui
all'articolo 11, comma 1.
Omissis.»
 
Art. 9
Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione,
integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonche' misure a sostegno
del settore aeroportuale

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 80 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021 e a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
2. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e' prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 19 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse del (( Fondo sociale per occupazione )) e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 1.
3. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 trovano applicazione anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 8 del presente decreto. A tal fine e' previsto uno specifico finanziamento del Fondo di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 186,7 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma pari a 186,7 milioni di euro di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n.2:
«Articolo 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita'.
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri»
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del decreto
legge 29 dicembre 2016, n. 243 (Interventi urgenti per la
coesione sociale e territoriale, con particolare
riferimento a situazioni critiche in alcune aree del
Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n.18:
«Articolo 1-bis (Integrazione del trattamento di
cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti
del gruppo ILVA). - 1. Allo scopo di integrare il
trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli
stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia
avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso
alla cassa integrazione guadagni straordinaria, e'
autorizzata, anche ai fini della formazione professionale
per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 24
milioni di euro per l'anno 2017. All'onere, pari a 24
milioni di euro, si provvede mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare
nell'anno 2017, di una quota di corrispondente importo
delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. E' corrispondentemente ridotta di 24
milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata
istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per
essere destinata al finanziamento di iniziative del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
n. 95269 del 7 aprile 2016 (Fondo di solidarieta' per il
settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale):
«Articolo 5 (Prestazioni). - 1. Il Fondo puo' erogare
le seguenti prestazioni:
a) prestazioni integrative della misura
dell'indennita' di mobilita', di ASpI/NASpI e del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria
anche a seguito della stipula di un contratto di
solidarieta'. La durata massima delle prestazioni
integrative e' pari alla durata dell'ammortizzatore sociale
di cui ciascun lavoratore e' beneficiario;
b) in relazione alle indennita' di mobilita' o di
ASpI/ NASpI, richieste e godute per il periodo decorrente
dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016, ai soggetti che,
al 1° gennaio 2016, sono beneficiari dell'indennita' di
mobilita' o di ASpI/NASpI, e' assicurata a carico del Fondo
una prestazione integrativa della durata, pari nel massimo
a due anni, dell'indennita' di mobilita' o di ASpI/NASpI di
cui ciascun lavoratore e' beneficiario. Il Comitato
amministratore, valutata la sostenibilita' finanziaria e
previa domanda del datore di lavoro, delibera di estendere
la prestazione integrativa della durata ai lavoratori le
cui prestazioni di mobilita' o di ASpI/NASpI, ancorche'
richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio
2014, sono cessate al 31 dicembre 2015. Per la prestazione
integrativa della durata, il Fondo provvede a versare alla
gestione di iscrizione del lavoratore la contribuzione
correlata alla prestazione valida ai fini del conseguimento
del diritto e della determinazione della misura della
pensione. La contribuzione correlata a carico del Fondo e'
calcolata, dall'INPS, con le medesime modalita' previste
per la prestazione pubblica da integrare. L'erogazione
della prestazione integrativa della durata cessa se il
lavoratore matura il diritto a un qualsiasi trattamento
pensionistico. L'erogazione della prestazione integrativa
e' soggetta alle regole sui requisiti, sulla sospensione e
sulla decadenza dal trattamento previste per l'indennita'
di mobilita' o di ASpI/NASpI.
c) assegni straordinari per il sostegno del
reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di
agevolazione all'esodo a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
d) contributo al finanziamento di programmi
formativi di riconversione o riqualificazione professionale
anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o
dell'Unione europea, al fine di evitare l'espulsione dal
mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonche' di
favorire la rioccupabilita' dei lavoratori in CIGS,
mobilita' o fruitori di ASpI/NASpI attraverso progetti
mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e
offerta di lavoro.
Omissis»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 20 del
decreto legislativo 14 settembre 2015 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della Legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Articolo 20 (Campo di applicazione). - 1.-2.
Omissis»
3. La medesima disciplina e i medesimi obblighi
contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero
dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti:
a) imprese del trasporto aereo e di gestione
aeroportuale e societa' da queste derivate, nonche' imprese
del sistema aereoportuale;
b) partiti e movimenti politici e loro rispettive
articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa
di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, a condizione che
risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13.
Omissis».
 
(( Art. 9 - bis

Disposizioni urgenti per il settore marittimo

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalita' transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e sussistano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attivita' terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei predetti porti ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse aggiuntive pari a 2.703.000 euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.703.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 16 e 18 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione
in materia portuale):
«Articolo 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono
operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il
deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni
altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi
portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche,
complementari e accessorie al ciclo delle operazioni
portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle
Autorita' di sistema portuale, o, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime, attraverso una specifica
regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri
vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano
sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi
portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate
da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo
periodicamente al Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad
autorizzazione dell'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta
autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni
portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da
parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4,
oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese
autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti
tenuti dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al
pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una
cauzione determinati dalle medesime autorita'.
3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al
comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23
ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo
17.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e
tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di
professionalita' degli operatori e delle imprese
richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i
quali la presentazione di un programma operativo e la
determinazione di un organico di lavoratori alle dirette
dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al
rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto
autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata
ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti
il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
d)
4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda
di svolgimento di operazioni portuali ne' mediante le
imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente
articolo ne' tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia
per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui,
rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave
e' autorizzata a svolgere le operazioni in regime di
autoproduzione a condizione che:
a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo
rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di
esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo
svolgimento di tali operazioni;
c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata
prestata idonea cauzione.
4-ter. L' autorizzazione di cui al comma 4-bis e'
rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti
e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e'
compresa nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del
comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituita, all'autorita' marittima, le
tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
nonche' ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma
operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi
dell'art. 18, durata identica a quella della concessione
medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in
relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del
rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute
a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
condizioni previste nel programma operativo.
7. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione
consultiva locale, determina il numero massimo di
autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del
comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del
porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo
della concorrenza nel settore.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.
7-ter Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi
sulle richieste di autorizzazione di cui al presente
articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i
quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si
intende accolta.
«Articolo 18 (Concessione di aree e banchine). - 1.
L'Autorita' di sistema portuale e, dove non istituita,
ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione
portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le
aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale
alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per
l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva
l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad
attivita' marittime e portuali. E' altresi' sottoposta a
concessione da parte dell'Autorita' di sistema portuale, e
laddove non istituita dall'autorita' marittima, la
realizzazione e la gestione di opere attinenti alle
attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi
da considerarsi a tal fine ambito portuale, purche'
interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei
servizi portuali anche per la realizzazione di impianti
destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti
alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni,
anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi
svolti, sulla base di idonee forme di pubblicita',
stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio
decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di
vigilanza e controllo delle Autorita' concedenti, le
modalita' di rinnovo della concessione ovvero di cessione
degli impianti a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari
sono tenuti a versare.
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo
concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorita' di sistema
portuale relativi a concessioni gia' assentite alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
indicati i criteri cui devono attenersi le Autorita' di
sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni
al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi
allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di
altre imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti adegua la disciplina
relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il
presidente dell'Autorita' di sistema portuale puo'
concludere, previa delibera del comitato portuale, con le
modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della
concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei
depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice
della navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto
concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma
di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per
conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al
programma di attivita' di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la
quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso
porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una
nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su
motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese
portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16,
dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo
operativo.
8. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare
accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il
permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
della concessione e l'attuazione degli investimenti
previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6,
lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza
giustificato motivo, l'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano
l'atto concessorio.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 della
legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita):
«Art. 3 (Tutele in costanza di rapporto di lavoro).
- 1.Omissis
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori
addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con
contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e
agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai
lavoratori dipendenti dalle societa' derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
n. 84 del 1994, e' riconosciuta un'indennita' di importo
pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di
integrazione salariale straordinaria, comprensiva della
relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il
nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento
al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari
alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'INPS e' subordinata
all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto
per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato
avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti
effettuati in sede locale dalle competenti autorita'
portuali o, laddove non istituite, dalle autorita'
marittime.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 10
Indennita' per i lavoratori stagionali del turismo, degli
stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

1. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui (( agli articoli 15 e 15-bis )) del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' erogata una tantum un'ulteriore indennita' pari a 2.400 euro.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di rapporto di lavoro dipendente (( ne' di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) )) alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400 euro:
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso.
8. Le indennita' di cui ai precedenti commi non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
10. E' erogata dalla societa' Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennita' complessiva determinata ai sensi del comma 11, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso (( il Comitato olimpico nazionale italiano )) (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, (( riconosciuti dal CONI e dal CIP )), le societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
11. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 10 e' determinata come segue:
a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.
12. Ai fini di cui al comma 11, la societa' Sport e Salute s.p.a. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall'articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
13. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi 10 e 11, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.
14. (( La societa' )) Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 10 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attivita' all'Autorita' di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.
15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 15 e 15-bis del
decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176:
«Articolo 15 (Nuova indennita' per i lavoratori
stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello
spettacolo). - 1. Ai soggetti beneficiari dell'indennita'
di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, la medesima indennita' pari a 1000 euro e'
nuovamente erogata una tantum.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore
turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in
vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto
di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, e' riconosciuta
un'indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima
indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici
operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto e che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione,
ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a
1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno
cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro
rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a
settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti
termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di
lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da
13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di
entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari
di contratti autonomi occasionali riconducibili alle
disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e
che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali
contratti, devono essere gia' iscritti alla data del 17
marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito
nello stesso arco temporale di almeno un contributo
mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime
attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA
attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di
presentazione della domanda, non devono essere in alcuna
delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente
di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del
settore del turismo e degli stabilimenti termali in
possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati,
e' riconosciuta una indennita' onnicomprensiva pari a 1000
euro:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e la data di entrata in vigore del presente
decreto-legge di uno o piu' contratti di lavoro a tempo
determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta
giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti
di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo
settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari
ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', al momento dell'entrata in
vigore del presente decreto-legge, di pensione e di
rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri
versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore
del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un
reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di
pensione, e' riconosciuta un'indennita', pari a 1000 euro.
La medesima indennita' viene erogata anche ai lavoratori
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con
almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui
deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non
sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con
l'indennita' di cui all'articolo 14. La domanda per le
indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda
predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le
modalita' stabilite dallo stesso.
8. Le indennita' di cui al presente articolo non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e
comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non
sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione
all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del
presente comma si applica quanto previsto dall'articolo
265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.
9. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge si decade dalla
possibilita' di richiedere l'indennita' di cui all'articolo
9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
incrementata di 9,1 milioni di euro per l'anno 2020.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
559,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'articolo 34.»
«Articolo 15-bis (Indennita' per i lavoratori
stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello
spettacolo e per gli incaricati alle vendite nonche'
disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile). - 1.
Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui
all'articolo 15, comma 1, e' erogata una tantum
un'ulteriore indennita' pari a 1.000 euro.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del
turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione,
ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASpI, alla
data del 30 novembre 2020, e' riconosciuta un'indennita'
onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennita'
e' riconosciuta ai lavoratori in somministrazione,
impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore
del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione,
ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASpI, alla
data del 30 novembre 2020.
3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a
1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il
loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a
settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti
termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di
lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30
novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione
lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da
13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il
30 novembre 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre
2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222
del codice civile e che non abbiano un contratto in essere
alla data del 30 novembre 2020. Gli stessi, per tali
contratti, devono essere gia' iscritti alla data del 17
marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito
nello stesso arco temporale di almeno un contributo
mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime
attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA
attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data
del 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di
presentazione della domanda, non devono essere in alcuna
delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente
di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del
settore del turismo e degli stabilimenti termali in
possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati,
e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.000
euro:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e il 30 novembre 2020 di uno o piu' contratti di
lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli
stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno
trenta giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti
di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo
settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari
ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', alla data del 30 novembre
2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri
versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo
Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e
non titolari di pensione ne' di contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto
intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza
corresponsione dell'indennita' di disponibilita' di cui
all'articolo 16 del medesimo decreto, e' riconosciuta
un'indennita' pari a 1.000 euro. La medesima indennita' e'
erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi
giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre
2020, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
7. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto
anche ai sensi dell'articolo 84, comma 10, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, si riferisce esclusivamente a
contratti di lavoro a tempo indeterminato.
8. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non
sono tra loro cumulabili. La domanda per le indennita' di
cui ai commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS entro il 15
dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal
medesimo Istituto e presentato secondo le modalita'
stabilite dallo stesso.
9. Le indennita' di cui al presente articolo non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS, previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni
di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio
del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di
tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto
limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti
concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui
al primo periodo del presente comma trova applicazione
quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
10. Le indennita' di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono
essere richieste, a pena di decadenza, entro quindici
giorni a decorrere dal 30 novembre 2020.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo ad
esclusione del comma 12, pari a 466,5 milioni di euro per
l'anno 2020 e, in soli termini di fabbisogno e
indebitamento netto, a 26,5 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
12. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per
l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo
livello per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato
di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno
2021, e' riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano
alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o
inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per
cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi
dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati
nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello
di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi
maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
13. All'onere derivante dal comma 12, valutato in 1,2
milioni di euro per l'anno 2021, 3,3 milioni di euro per
l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni
di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno
2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del
presente decreto;
b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4
milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per
l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1
milione di euro per l'anno 2023, 1,4 milioni di euro per
l'anno 2024 e 0, 1 milioni di euro per l'anno 2025,
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dal comma 12.»
- Si riporta il testo vigente degli articoli da 13 a 18
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183:
«Articolo 13 (Definizione e casi di ricorso al lavoro
intermittente). - 1. Il contratto di lavoro intermittente
e' il contratto, anche a tempo determinato, mediante il
quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di
lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa in
modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento
alla possibilita' di svolgere le prestazioni in periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese o
dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di
utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni
caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di
eta', purche' le prestazioni lavorative siano svolte entro
il venticinquesimo anno, e con piu' di 55 anni.
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del
turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il
contratto di lavoro intermittente e' ammesso, per ciascun
lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo
complessivamente non superiore a quattrocento giornate di
effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di
superamento del predetto periodo il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la
prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun
trattamento economico e normativo, salvo che abbia
garantito al datore di lavoro la propria disponibilita' a
rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta
l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16.
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano
applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni.»
«Articolo 14 (Divieti). - 1. E' vietato il ricorso al
lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero;
b) presso unita' produttive nelle quali si e'
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro intermittente, ovvero presso unita' produttive
nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una
riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione
guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la
valutazione dei rischi in applicazione della normativa di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.»
«Articolo 15 (Forma e comunicazioni). - 1. Il
contratto di lavoro intermittente e' stipulato in forma
scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che
consentono la stipulazione del contratto a norma
dell'articolo 13;
b) luogo e modalita' della disponibilita',
eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo
preavviso di chiamata del lavoratore, che non puo' essere
inferiore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al
lavoratore per la prestazione eseguita e relativa
indennita' di disponibilita', ove prevista;
d) forme e modalita', con cui il datore di lavoro
e' legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione
di lavoro, nonche' modalita' di rilevazione della
prestazione;
e) tempi e modalita' di pagamento della
retribuzione e della indennita' di disponibilita';
f) misure di sicurezza necessarie in relazione al
tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Fatte salve le previsioni piu' favorevoli dei
contratti collettivi, il datore di lavoro e' tenuto a
informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali
aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria
sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro
intermittente.
3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di
un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a
trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a comunicarne
la durata alla direzione territoriale del lavoro competente
per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, possono essere individuate
modalita' applicative della disposizione di cui al primo
periodo, nonche' ulteriori modalita' di comunicazione in
funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di
violazione degli obblighi di cui al presente comma si
applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro
2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e' stata
omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di
diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.»
«Articolo 16 (Indennita' di disponibilita'). - 1. La
misura dell'indennita' mensile di disponibilita',
divisibile in quote orarie, e' determinata dai contratti
collettivi e non e' comunque inferiore all'importo fissato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal
computo di ogni istituto di legge o di contratto
collettivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' assoggettata a
contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare,
in deroga alla normativa in materia di minimale
contributivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che gli renda
temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il
lavoratore e' tenuto a informarne tempestivamente il datore
di lavoro, specificando la durata dell'impedimento, durante
il quale non matura il diritto all'indennita' di
disponibilita'. Ove non provveda all'adempimento di cui al
periodo precedente, il lavoratore perde il diritto
all'indennita' per un periodo di quindici giorni, salvo
diversa previsione del contratto individuale.
5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla
chiamata puo' costituire motivo di licenziamento e
comportare la restituzione della quota di indennita' di
disponibilita' riferita al periodo successivo al rifiuto.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il
lavoratore intermittente puo' versare la differenza
contributiva per i periodi in cui ha percepito una
retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha
usufruito dell'indennita' di disponibilita' fino a
concorrenza del medesimo importo.»
«Articolo 17 (Principio di non discriminazione). - 1.
Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i
periodi lavorati e a parita' di mansioni svolte, un
trattamento economico e normativo complessivamente meno
favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale
del lavoratore intermittente, e' riproporzionato in ragione
della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in
particolare per quanto riguarda l'importo della
retribuzione globale e delle singole componenti di essa,
nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia e
infortunio, congedo di maternita' e parentale.»
«Articolo 18 (Computo del lavoratore intermittente).
- 1.Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di
fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il
computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore
intermittente e' computato nell'organico dell'impresa in
proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto
nell'arco di ciascun semestre.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2222 del codice
civile:
«Articolo 2222 (Contratto d'opera). - Quando una
persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo
un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio
e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente, si applicano le norme di questo capo, salvo
che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro
IV.»
- Si riporta il testo del comma 26 dell'articolo 2
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Articolo 2 (Armonizzazione). - 1.-25. Omissis»
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Articolo 19 (Vendite effettuate presso il domicilio
dei consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la
raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei
consumatori, e` soggetta a previa comunicazione al comune
nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o
la sede legale.
2. L'attivita` puo` essere iniziata decorsi trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
1.
3. Nella segnalazione certificata di inizio di
attivita' deve essere dichiarata la sussistenza dei
requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi
per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica
l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel
quale ha avviato l'attivita' e risponde agli effetti civili
dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere
in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti per
l'esercizio dell'attivita' di vendita.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di
riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare
non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo
5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5
deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve
contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato,
l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto
dell'attivita' dell'impresa, nonche` del nome del
responsabile dell'impresa stessa, e la firma di
quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si
applicano anche nel caso di operazioni di vendita a
domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6
e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua
personalmente le operazioni disciplinate dal presente
articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica
altresi' la disposizione dell'articolo 18, comma 7.»
- La citata legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione
della disciplina della invalidita' pensionabile) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165.
- Il citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31
dicembre 1986, n. 302.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 67 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
«Articolo 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi
diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se
non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o
di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e
in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e le unita' immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i
diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo
109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto
sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore
del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo
bilancio approvato prima della data di stipula del
contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la
cessione dei contratti stipulati con associanti non
residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
l'assimilazione opera a prescindere dal valore
dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero
precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al
25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui
alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non
rappresentativi di merci, di certificati di massa, di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti
da depositi o conti correnti, di metalli preziosi,
sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote
di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo.
Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si
considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle
valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a
premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il
pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla
sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di
particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2
dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in
usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili,
dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di
veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori
artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche,
e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche dal CONI, dalla societa' Sport e
salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali,
dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine
(UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque
organismo, comunque denominato, che persegua finalita'
sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Tale disposizione si applica anche ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi
in favore di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
- Il citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28
gennaio 2019, n. 23
- Il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 8.
- Si riporta il testo degli articoli 20, 21, 22, 27,
28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
(Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
«Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione
salariale per le aziende che si trovano gia' in Cassa
integrazione straordinaria). - 1. Le aziende che alla data
del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di
integrazione salariale straordinario, possono presentare
domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per una
durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di
ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli
datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso. E' altresi' riconosciuto un
eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro
settimane di trattamento di cui al presente comma per
periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. La concessione del
trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento
di integrazione straordinario gia' in corso. La concessione
del trattamento ordinario di integrazione salariale puo'
riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle
integrazioni salariali straordinarie a totale copertura
dell'orario di lavoro.
2. La concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale e' subordinata alla sospensione
degli effetti della concessione della cassa integrazione
straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo
periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale
concesso ai sensi dell'articolo 19 non e' conteggiato ai
fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e
dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.
3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in
considerazione della relativa fattispecie non si applica
quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
4. In considerazione della limitata operativita'
conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza
sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame
congiunto e alla presentazione delle relative istanze per
l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai
termini procedimentali.
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di
spesa pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
6. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
2020, n. 9, le parole "all'interruzione" sono sostituite
dalle seguenti: "alla sospensione".
7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a
5 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
7-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che
alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un
trattamento di integrazione salariale straordinario,
possono presentare domanda di concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo
19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel
limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per
l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1
a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche
in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede
a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

«Articolo 21 (Trattamento di assegno ordinario per i
datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di
solidarieta' in corso). - 1. I datori di lavoro, iscritti
al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23
febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarieta',
possono presentare domanda di concessione dell'assegno
ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non
superiore a nove settimane.
La concessione dell'assegno ordinario sospende e
sostituisce l'assegno di solidarieta' gia' in corso. La
concessione dell'assegno ordinario puo' riguardare anche i
medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di
solidarieta' a totale copertura dell'orario di lavoro.
2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno di
solidarieta' e assegno ordinario concesso ai sensi del
comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 19, comma 9.
4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario
concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della
relativa fattispecie non si applica quanto previsto
dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
«Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa
integrazione in deroga). - 1. Le Regioni e Province
autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore
privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del
terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le
tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di
sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto
di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo
che puo' essere concluso anche in via telematica con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro,
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per
la durata della riduzione o sospensione del rapporto di
lavoro e comunque per un periodo non superiore a per una
durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di
ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli
datori di lavoro ai quali sia stato interamente gia'
autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette
ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le
modalita' di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di
quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E' altresi'
riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata
massima di quattro settimane di trattamento di cui al
presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020
al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter.
Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e
congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale
cinematografiche, e' possibile usufruire delle predette
quattro settimane anche per periodi precedenti al 1 °
settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente
fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata
massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono
riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri
accessori. Il trattamento di cui al presente comma,
limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le
ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei limiti
ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai fini del calcolo
delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di
cui al presente comma non e' richiesto per i datori di
lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo
Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione
sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni
contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono
accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al
comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di
nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga,
di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai
datori di lavoro all'INPS, secondo le modalita' che saranno
indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande
gia' presentate alle regioni o province autonome di Trento
e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti
delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione
sportiva non potranno essere autorizzate piu' di nove
settimane complessive; esclusivamente per le associazioni
aventi sede nelle regioni di cui al comma 8 quater, le
regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici
settimane, nei limiti delle risorse ivi previste. La
retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura
viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni
sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi
fini istituzionali, riguardo all'individuazione della
retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi
di CIG in deroga, di cui al presente comma. Al
riconoscimento dei benefici di cui al presente comma si
provvede, relativamente al riconoscimento delle nove
settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa
di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori
di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro
per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e
limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del 25
marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente
comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una
quota delle risorse e' riservata al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal
medesimo Ministero ai sensi del comma 4.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono
concessi con decreto delle regioni e delle province
autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalita'
telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui
efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni
e le province autonome, unitamente al decreto di
concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle
regioni e alle province autonome, che le istruiscono
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle
province autonome interessate. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via
prospettica il limite di spesa, le regioni e le province
autonome non potranno in ogni caso emettere altri
provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui al
comma 3 e' stabilito il numero di regioni o province
autonome in cui sono localizzate le unita' produttive del
medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il
trattamento e' riconosciuto dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai
fini della relativa attuazione, l'INPS comunica
settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le
risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni
e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra
le singole regioni e province autonome. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme
ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni
riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle
disponibili all'INPS per le finalita' di cui all'articolo
22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126,
commi 7 e 8.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di
cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento
e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le
relative prestazioni. Le funzioni previste per le province
autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti
Fondi.
5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le
risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in
alternativa alla destinazione alle azioni di politica
attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.
5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti
di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita
del posto di lavoro previste dalla normativa vigente. I
rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano
le relative prestazioni.
5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti
di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in
deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi
Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le
relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2,
primo periodo, del presente decreto. Il trattamento puo'
essere concesso esclusivamente con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le
domande devono essere presentate, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione,
il termine di cui al terzo periodo e' stabilito al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo
termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del
terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno
avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020,
il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio
2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i
datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato
domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero
avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne
hanno impedito l' accettazione possono presentare la
domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'am-ministrazione di
riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale
provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione
competente; la predetta domanda, presentata nelle modalita'
corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro e'
obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le
modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese
successivo a quello in cui e' collocato il periodo di
integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il
termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione. In sede di prima applicazione, il termine di
cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
a quello determinato ai sensi del settimo periodo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
del datore di lavoro inadempiente.
6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui
all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al
comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148.
7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17
del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a
6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
8-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,
nonche' i datori di lavoro che non hanno sede legale o
unita' produttiva od operativa nei comuni suddetti,
limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda
di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo
aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data
del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al
presente articolo.
8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni
di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis,
le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con
riferimento ai datori di lavoro con unita' produttive ivi
situate nonche' ai datori di lavoro che non hanno sede
legale o unita' produttiva od operativa nelle predette
regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per
un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a
quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo
provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al
presente comma si applica la procedura di cui al presente
articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte
delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa,
per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in
esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione
Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a
25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.
8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si
provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di
cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi
dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.»
«Art. 27 (Indennita' professionisti e lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). - 1.
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva
alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi
alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, e' riconosciuta un'indennita'
per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di
cui al presente articolo non concorre alla formazione del
reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo
di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede
al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo.»
«Art. 28 (Indennita' lavoratori autonomi iscritti
alle Gestioni speciali dell'Ago). - 1. Ai lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita' per il
mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al
presente articolo non concorre alla formazione del reddito
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo
di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede
al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 29 (Indennita' lavoratori stagionali del
turismo e degli stabilimenti termali). - 1. Ai lavoratori
dipendenti stagionali del settore del turismo e degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e la data di entrata in vigore della presente
disposizione, non titolari di pensione e non titolari di
rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, e' riconosciuta
un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo
di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede
al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere
adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 30 (Indennita' lavoratori del settore
agricolo). - 1. Agli operai agricoli a tempo determinato,
non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato
almeno 50 giornate effettive di attivita' di lavoro
agricolo, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di
marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al
presente articolo non concorre alla formazione del reddito
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo
di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga
il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere
adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 38 (Indennita' lavoratori dello spettacolo).
- 1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori
dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri
versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un
reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di
pensione, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di
marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al
presente articolo non concorre alla formazione del reddito
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 1 i
lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo
di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere
adottati altri provvedimenti concessori.
4 Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di
ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal
virus COVID-19). - 1. Al fine di garantire misure di
sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi
che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID
19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il
loro rapporto di lavoro e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di
ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai
medesimi soggetti di cui al presente comma, di una
indennita', nel limite di spesa 1.150 milioni di euro per
l'anno 2020.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti i criteri di priorita' e le modalita' di
attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, nonche' la
eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da
destinare, in via eccezionale, in considerazione della
situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del
reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto
privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.
103.»
- Il citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128
- Il citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
(Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14
agosto 2020, n. 203
- Il citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n.176 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 ottobre 2020,
n. 269.
- Si riporta il testo degli articoli 49, 50, 53 del
decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
«Art. 49 (Redditi di lavoro dipendente). - 1. Sono
redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con
qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione
di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e'
considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro
dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del
codice di procedura civile.»
«Art. 50 (Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro
dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di
borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli
artt. 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di
cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974,
n. 343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 ;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli
esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di
quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
e del Parlamento europeo e le indennita', comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le
funzioni di cui agli artt. 114e 135 della Costituzione alla
legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i conseguenti
assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione
delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del
Presidente della Repubblica ;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque
erogate;
i) gli altri assegni periodici, comunque
denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente
ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle
lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri
deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del
comma 1 dell'art. 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o
nello schedario generale della cooperazione, che nel suo
statuto siano inderogabilmente indicati i principi della
mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano
effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro
dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art.
13.»
«Art. 53 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono
redditi di lavoro autonomo quelli che derivano
dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
e professioni si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro
autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI,
compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera
c) del comma 3 dell'art. 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive
professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di
lavoro non subordinato, ai sensi del decreto legislativo
attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8
agosto 2019, n. 86;
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica,
da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di
brevetti industriali e di processi, formule o informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico, se non sono conseguiti
nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera
f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e' costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai
promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in
accomandita per azioni e a responsabilita' limitata;
e) le indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei
protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della
legge 12 giugno 1973, n. 349;
f-bis) le indennita' corrisposte ai giudici onorari
di pace e ai vice procuratori onorari.
3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive
oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge
23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative
ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 6 aprile
2020 (Indennita' per collaboratori sportivi):
«Articolo 5 (Piattaforma informatica). - 1. Sport e
Salute s.p.a., al fine adempiere agli obblighi previsti
dall'articolo 96, comma 2, del decreto-legge n. 18 del
2020, rende operativa, a valere sulle risorse disponibili
di bilancio, una piattaforma informatica per fornire agli
interessati informazioni chiare e complete circa le
modalita' di presentazione della domanda e per svolgere gli
adempimenti a tal fine necessari.
2. La piattaforma consente agli utenti di procedere,
previo accreditamento alla stessa, alla presentazione
formale della domanda e dei documenti di cui all'articolo 4
del presente decreto.
3. Ai fini della realizzazione della piattaforma
informatica e dello svolgimento dei compiti istituzionali,
Sport e Salute s.p.a., previa intesa con il CONI,
acquisisce i dati presenti nel registro di cui all'articolo
7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, nonche' l'elenco degli altri organismi sportivi
comunque riconosciuti, a fini spo1tivi, dal CONI.
4. I dati raccolti nella piattaforma di Sport e Salute
s.p.a. sono trattati, nel rispetto delle garanzie di
riservatezza previste dalla legge, anche dall'Ufficio per
lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
motivi di interesse pubblico connessi allo svolgimento
delle attivita' istituzionali di indirizzo e vigilanza.»
 
(( Art. 10 - bis

Esenzione dall'imposta di bollo

1. Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica, per l'anno 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 25 della Tabella di
cui all'allegato B al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta
di bollo):
«Allegato B/25
Art. 25 -
Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che
collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di
colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in
qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art.
2161 del codice civile e documenti consimili concernenti
rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti
l'accettazione dei relativi conti fra le parti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione
dell'occupazione):
«Articolo 18 (Tirocini formativi e di orientamento).
- 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio
e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso
iniziative di tirocini pratici e stages a favore di
soggetti che hanno gia' assolto l'obbligo scolastico ai
sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione, dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei
seguenti principi e criteri generali:
a) possibilita' di promozione delle iniziative, nei
limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente
legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e
delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a
partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi
scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti
preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie
all'espletamento delle iniziative medesime e in
particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; universita'; provveditorati agli studi;
istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche
non statali che rilascino titoli di studio con valore
legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento,
ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di
convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21
dicembre 1978, n. 845; comunita' terapeutiche, enti
ausiliari e cooperative sociali, purche' iscritti negli
specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di
inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti
pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di
progetti di orientamento e di formazione, con priorita' per
quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro
predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite
convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera
a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti, non
costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a
dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti
portatori di handicap, da modulare in funzione della
specificita' dei diversi tipi di utenti:
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di
assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilita'
civile e di garantire la presenza di un tutore come
responsabile didattico-organizzativo delle attivita'; nel
caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali
per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro
ospitante puo' stipulare la predetta convenzione con
l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi
alle attivita' svolte nel corso degli stages e delle
iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da
utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione
di un rapporto di lavoro;
g) possibilita' di ammissione, secondo modalita' e
criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
cui all'articolo 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236 al rimborso totale o parziale degli oneri
finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio
di cui al presente articolo a favore dei giovani del
Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle
operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui
i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa
sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del
tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilita' dei soggetti portatori di
handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2
aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, purche' gli
stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli
articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
siano finalizzati all'occupazione.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 11

Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza

1. Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 1.000 milioni di euro per le finalita' ivi previste.
2. Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o piu' contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), (( numero 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, )) fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge e' sospeso per la durata dell'attivita' lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi. A tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.010 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 12, comma 1 e 3, e
2, comma 1, e 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni):
«Articolo 12 (Disposizioni finanziarie per
l'attuazione del programma del Rdc). - 1. Ai fini
dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della
Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3,
degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonche'
dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure
aventi finalita' analoghe a quelle del Rdc, ai sensi
rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono
autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni
di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di
7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro
annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali denominato "Fondo per il reddito
di cittadinanza".
2. - Omissis
3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro
e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo
4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e'
adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri
per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano
ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente.
Esso individua specifici standard di servizio per
l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e
strumentali delle regioni e delle province autonome,
nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro
in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina
altresi' il riparto e le modalita' di utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal
comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle
risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma
258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del
presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento
infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonche' alle
risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano
e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160
milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al
fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle
fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono
altresi' previste azioni di sistema a livello centrale,
nonche' azioni di assistenza tecnica presso le sedi
territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime
regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite
dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua
le regioni e le province autonome che si avvalgono delle
azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse
umane che operano presso le sedi territoriali delle
regioni, le azioni di sistema e le modalita' operative di
realizzazione nei singoli territori. Con successive
convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole
amministrazioni regionali e provinciali individuate nel
Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di
adozione del Piano, sono definite le modalita' di
intervento con cui opera il personale dell'assistenza
tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni,
sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di
risorse umane individuati nel Piano medesimo possono
svolgere la propria attivita' presso le sedi territoriali
delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno
2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50
milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del
Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la spesa a
favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri
regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per
consentire la selezione, mediante procedura selettiva
pubblica, delle professionalita' necessarie ad organizzare
l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme
del conferimento di incarichi di collaborazione, con i
soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei
medesimi, nonche' la gestione amministrativa e il
coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le
azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province
autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del
Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e
le province autonome con vincolo di destinazione ad
attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di
consentire alle medesime regioni e province autonome
l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego.
Omissis.»
«Articolo 2 (Beneficiari). - 1. Il Rdc e'
riconosciuto ai nuclei familiari in possesso
cumulativamente, al momento della presentazione della
domanda e per tutta la durata dell'erogazione del
beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza,
residenza e soggiorno, il componente richiedente il
beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di
Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo
familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui
gli ultimi due, considerati al momento della presentazione
della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del
beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e
patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari
con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7
del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in
Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso
dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di
euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come
definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro
6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il
nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di
euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni
figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono
ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni
componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per
ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel
nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad
una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro
7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza.
In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei
casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in
locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai
fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve
essere intestatario a qualunque titolo o avente piena
disponibilita' di autoveicoli immatricolati la prima volta
nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di
autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati
la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli
autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una
agevolazione fiscale in favore delle persone con
disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a
qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi e
imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata
sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata
a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonche' la
mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni
precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati
all'articolo 7, comma 3.
Omissis.»
«Articolo 5 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione
del beneficio). - 1. Il Rdc e' richiesto, dopo il quinto
giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio
integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del
decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc
puo' anche essere richiesto mediante modalita' telematiche,
alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del
servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere
presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del
Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere
presentate presso gli istituti di patronato di cui alla
legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8
della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle
disposizioni di cui al precedente periodo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, nei limiti del finanziamento previsto
dall'articolo 13, comma 9, della citata legge n. 152 del
2001.Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la
protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e'
approvato il modulo di domanda, nonche' il modello di
comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8,
ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni
gia' dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo
di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la
domanda e' successivamente associata dall'INPS. Le
informazioni contenute nella domanda del Rdc sono
comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla
richiesta.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, possono essere individuate modalita' di
presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente
alla presentazione della DSU a fini ISEE e in forma
integrata, tenuto conto delle semplificazioni conseguenti
all'avvio della precompilazione della DSU medesima, ai
sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del
2017. In sede di prima applicazione e nelle more
dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine
di favorire la conoscibilita' della nuova misura, l'INPS e'
autorizzato ad inviare comunicazioni informative sul Rdc ai
nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione
dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore e di sue
componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b).
3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le
condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio,
l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data
di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei
requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle
informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in
quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine
l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico
registro automobilistico e dalle altre amministrazioni
pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie
ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento
dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono definite, ove non gia' disciplinate, la
tipologia dei dati, le modalita' di acquisizione e le
misure a tutela degli interessati. In ogni caso il
riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del
mese successivo alla trasmissione della domanda
all'Istituto.
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale
della popolazione residente, resta in capo ai comuni la
verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalita'
definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. L'esito delle verifiche
e' comunicato all'INPS per il tramite della piattaforma di
cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento
dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo
mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le
informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano
posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore
al momento di presentazione della domanda e sono verificati
nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU,
ferma restando la necessita' di aggiornare l'ISEE alla
scadenza del periodo di validita' dell'indicatore. Gli
altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non
intervenga comunicazione contraria da parte delle
amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In
tal caso, l'erogazione del beneficio e' interrotta a
decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed e'
disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 7. Resta salva, in capo all'INPS, la
verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi
dell'articolo 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Il beneficio economico e' erogato attraverso la
Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla
scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta
Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi
dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge
n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle
medesime condizioni economiche e per il numero di carte
elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In
sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il
numero di carte deve comunque essere tale da garantire
l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo
componente ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Oltre che al
soddisfacimento delle esigenze previste per la carta
acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di
contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100
per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, nonche', nel
caso di integrazioni di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), ovvero di cui all'articolo 3, comma 3, di
effettuare un bonifico mensile in favore del locatore
indicato nel contratto di locazione ovvero
dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare
attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi limiti di importo
per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e
contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei
disturbi da gioco d'azzardo (DGA), e' in ogni caso fatto
divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che
prevedono vincite in denaro o altre utilita'. Le
informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive
dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere
utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali a fini statistici e di ricerca scientifica. La
consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del
servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto
giorno di ciascun mese.
6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari
di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra
prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio e'
erogato insieme con detta prestazione pensionistica per la
quota parte spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 7.
Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza
non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6.
7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni
relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie
economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma
375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle
relative alla compensazione per la fornitura di gas
naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nonche' le agevolazioni relative al servizio idrico
integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28
dicembre 2015, n. 221.»
 
Art. 12

Ulteriori disposizioni in materia
di Reddito di emergenza

1. Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle mensilita' di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessita' economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia e' incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del (( regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ));
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita' di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e (( insussistenza delle condizioni di incompatibilita' di cui al comma )) 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 e' riferito all'anno 2020.
2. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresi' riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, ferma restando in ogni caso l'incompatibilita' di cui all'articolo 82, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2020, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validita', ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Resta ferma l'incompatibilita' con la fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennita' di cui al comma 1, lettera b), nonche' l'incompatibilita' con la titolarita', alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidita'. La corresponsione del reddito di emergenza di cui al presente articolo e' incompatibile con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e con le misure di sostegno di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge.
3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 1 e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso.
4. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 e' effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l'anno 2021 (( e quello relativo )) alle quote di cui al comma 2 e' effettuato nel limite di spesa di 856,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' incrementata di 1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo, pari a 1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Articolo 82 (Reddito di emergenza). - 1. Ai nuclei
familiari in condizioni di necessita' economica in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e
3, e' riconosciuto un sostegno al reddito straordinario
denominato Reddito di emergenza (di seguito "Rem"). Le
domande per il Rem sono presentate entro il termine del
mese di luglio 2020 e il beneficio e' erogato in due quote,
ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.
2. Il Rem e' riconosciuto ai nuclei familiari in
possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei
seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al
componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di
aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di
cui al comma 5;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con
riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro
10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente
successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il
predetto massimale e' incrementato di 5.000 euro in caso di
presenza nel nucleo familiare di un componente in
condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza
come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159;
d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del
comma 2 del presente articolo, durante lo stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre
il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis
dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,
n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in
presenza di persone minori di eta' o meritevoli di tutela,
quali soggetti malati gravi, disabili, in difficolta'
economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al
citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014.
3. Il Rem non e' compatibile con la presenza nel nucleo
familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito
una delle indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e
38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di
una delle indennita' disciplinate in attuazione
dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una
delle indennita' di cui agli articoli 84 e 85 del presente
decreto-legge. Il Rem non e' altresi' compatibile con la
presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al
momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad
eccezione dell'assegno ordinario di invalidita';
b) essere titolari di un rapporto di lavoro
dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli
importi di cui al comma 5;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di
cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, ovvero le misure aventi finalita' analoghe di cui
all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
4. Ai fini dell'accesso e della determinazione
dell'ammontare del Rem:
a) il nucleo familiare e' definito ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
b) il reddito familiare e' inclusivo di tutte le
componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, ed e' riferito al mese di aprile 2020 secondo il
principio di cassa;
c) il patrimonio mobiliare e' definito ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
5. Ciascuna quota del Rem e' determinata in un
ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800
euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel
nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di
disabilita' grave o non autosufficienza come definite ai
fini ISEE.
6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano
in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonche'
coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga
degenza o altre strutture residenziali a totale carico
dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso
in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi
componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro
della scala di equivalenza non tiene conto di tali
soggetti.
7. Il Rem e' riconosciuto ed erogato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta
tramite modello di domanda predisposto dal medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo
stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate
presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo
32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa
stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono
essere altresi' presentate presso gli istituti di patronato
di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al
numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di
cui al comma 2, lettera c), l'INPS e l'Agenzia delle
entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle
giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il
nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle
modalita' previste ai fini ISEE.
9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli
emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio e'
immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di
quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a
legislazione vigente.
10. Ai fini dell'erogazione del Rem e' autorizzato un
limite di spesa di 966,3 milioni di euro per l'anno 2020 da
iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
di cui al primo periodo del presente comma e comunica i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla
stipula della convenzione di cui al comma 7 e' autorizzato
un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
959,6 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo
265.»
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 4, e 9
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione
delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE):
«Articolo 4 (Indicatore della situazione reddituale).
- 1. - 3. Omissis
4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo,
come determinata ai sensi dei commi precedenti, si
sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o
franchigie riferite al nucleo familiare:
a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione
in locazione, il valore del canone annuo previsto nel
contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli
estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a
concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per
ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione
e' alternativa a quella per i nuclei residenti in
abitazione di proprieta', di cui all'articolo 5, comma 2.
b) nel caso del nucleo facciano parte persone non
autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta,
inclusiva dei contributi versati, per collaboratori
domestici e addetti all'assistenza personale, come
risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata
all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel
limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2,
lettera f) , al netto della detrazione di cui al comma 3,
lettera f) , di cui la persona non autosufficiente risulti
beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6,
comma 3, lettera a) . Le spese per assistenza personale
possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel
caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti
fornitori, purche' sia conservata ed esibita a richiesta
idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la
tipologia di servizio fornita;
c) alternativamente a quanto previsto alla lettera
b), nel caso del nucleo facciano parte persone non
autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero
presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi
assistenziali integrati di natura sociosanitaria,
l'ammontare della retta versata per l'ospitalita'
alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6,
comma 3, lettera a);
d) nel caso del nucleo facciano parte:
1) persone con disabilita' media, per ciascuna di
esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a
5.500 se minorenni;
2) persone con disabilita' grave, per ciascuna di
esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a
7.500 se minorenni;
3) persone non autosufficienti, per ciascuna di
esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a
9.500 se minorenni.
Le franchigie di cui alla presente lettera possono
essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal
valore dell'ISE.
Omissis.»
«Articolo 9 (ISEE corrente). - 1. In presenza di un
ISEE in corso di validita', puo' essere calcolato un ISEE
corrente, riferito ad un periodo di tempo piu' ravvicinato
al momento della richiesta della prestazione, qualora vi
sia una rilevante variazione nell'indicatore, come
determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia
verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo
familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della
prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione
lavorativa:
a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per
cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro
o una sospensione dell'attivita' lavorativa o una riduzione
della stessa;
b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero
impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che
risultino non occupati alla data di presentazione della
DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati
nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120
giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione
dell'ultimo rapporto di lavoro;
c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di
presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria
attivita', dopo aver svolto l'attivita' medesima in via
continuativa per almeno dodici mesi.
2. L'ISEE corrente puo' essere calcolato solo in caso
di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore
della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi
dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione
reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi
dell'articolo 4.
3. L'indicatore della situazione reddituale corrente e'
ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il
nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1,
mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui
all'articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento
ai seguenti redditi:
a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed
assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello
di richiesta della prestazione;
b) redditi derivanti da attivita' d'impresa o di
lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di
partecipazione, individuati secondo il principio di cassa
come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei
dodici mesi precedenti a quello di richiesta della
prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo
nell'esercizio dell'attivita';
c) trattamenti assistenziali, previdenziali e
indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo
percepiti da amministrazioni pubbliche, non gia' inclusi
nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici
mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di
cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando
per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la
presentazione della DSU.
4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione
reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare
nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i
trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i
trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo
dell'ISEE in via ordinaria.
5. Fermi restando l'indicatore della situazione
patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza,
l'ISEE corrente e' ottenuto sostituendo all'indicatore
della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il
medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.
6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo
sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e
certificazione attestante la variazione della condizione
lavorativa, di cui al comma 1, nonche' le componenti
reddituali aggiornate, di cui al comma 3.
7. L'ISEE corrente ha validita' di due mesi dal momento
della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai
fini della successiva richiesta della erogazione delle
prestazioni.»
- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 8.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22:
«Articolo 15 (Indennita' di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa - DISCOLL). - 1. In attesa degli interventi di
semplificazione, modifica o superamento delle forme
contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a),
della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il
2015, in relazione agli eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31
dicembre 2015, e' riconosciuta ai collaboratori coordinati
e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli
amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva
alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita
IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione, una indennita' di disoccupazione mensile
denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al
comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in
stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e
successive modificazioni;
b) possano far valere almeno un mese di contribuzione
nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare
precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto
evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si
verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di
contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui
al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia
dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito imponibile ai
fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi
effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui
al comma 1, relativo all'anno in cui si e' verificato
l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare
precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione,
o frazione di essi.
4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile
come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello
stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari
o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui
il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo
la DIS-COLL e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della
differenza tra il reddito medio mensile e il predetto
importo. La DIS-COLL non puo' in ogni caso superare
l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015,
annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno
precedente.
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a
decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero
di mesi pari alla meta' dei mesi di contribuzione
accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno
solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al
predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i
periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad
erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni
caso superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono
riconosciuti i contributi figurativi.
8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS, in
via telematica, entro il termine di decadenza di
sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o,
qualora la domanda sia presentata successivamente a tale
data, dal primo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.
10. L'erogazione della DIS-COLL e' condizionata alla
permanenza dello stato di disoccupazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni,
nonche' alla regolare partecipazione alle iniziative di
attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi
dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni.
Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma
3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori
misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL
alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento
nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione con contratto di
lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il
lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di
durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa
d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di
cui all'articolo 9 -bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
Al termine di un periodo di sospensione l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale,
dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all'INPS entro
trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo
che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione
del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto
alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un importo pari
all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al
periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di
godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato
dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di
inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale.
13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56,
della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre
del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al
presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in
relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
nell'anno 2013.
14. Le risorse finanziarie gia' previste per il
finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del
2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e
pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano
applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2,
commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.
15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai
soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni
successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da
successivi provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le
risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei
criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.
15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e'
riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonche' agli
assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio
in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a
decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL
riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi
a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la
disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti
all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da
intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º
luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i
dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto
di percepire la DISCOLL, nonche' per gli amministratori e i
sindaci di cui al comma 1, e' dovuta un'aliquota
contributiva pari allo 0,51 per cento.
15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017,
39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro
per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8
milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per
l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7
milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per
l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti
fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva
disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.
15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi
all'andamento delle entrate contributive e del costo della
prestazione di cui al comma 15-bis ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni.»
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Articolo 13 (Definizione e casi di ricorso al lavoro
intermittente). - 1. - 3. Omissis
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la
prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun
trattamento economico e normativo, salvo che abbia
garantito al datore di lavoro la propria disponibilita' a
rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta
l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16.
Omissis.»
- Il citato decreto-legge 26 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio
2019, n. 23.
 
(( Art. 12 - bis
Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati
al fine di garantire la continuita' di erogazione dell'assegno di
mantenimento

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' lavorativa, la possibilita' di erogare l'assegno di mantenimento, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 13

Incremento del Fondo per il reddito
di ultima istanza per i professionisti

1. Ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennita' in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, il «Fondo per il reddito di ultima istanza» di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante
«Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n.537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
del 23 agosto 1994, n. 196.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 2,
comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 2 marzo
1996, n. 43.
- Il testo dell'articolo 44 del citato dereto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 10.
 
(( Art. 13 - bis

Sostegno ai genitori con figli disabili

1. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «Alle madri disoccupate» sono sostituite dalle seguenti: «Ad uno dei genitori disoccupati». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 365 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come
modificato dalla presente legge:
«365. Ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito
facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a
carico aventi una disabilita' riconosciuta in misura non
inferiore al 60 per cento, e' concesso un contributo
mensile nella misura massima di 500 euro netti, per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo
di spesa.»
 
Art. 14

Incremento del Fondo straordinario
per il sostegno degli enti del Terzo settore

1. Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
2. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13-quaterdecies del
citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:
«Articolo 13-quaterdecies (Fondo straordinario per il
sostegno degli enti del Terzo settore). - 1. Al fine di far
fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore,
determinatasi in ragione delle misure in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo
straordinario per il sostegno degli enti del Terzo
settore", con una dotazione di 70 milioni di euro per
l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri regionali e delle
province autonome, di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale, regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 7 della legge 7
dicembre 2000, n. 383, nonche' delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella
relativa anagrafe.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del
fondo tra le regioni e le province autonome, anche al fine
di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto
il territorio nazionale.
3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al
presente articolo non e' cumulabile con le misure previste
dagli articoli 1 e 3.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 34.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 101 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106), come modificato dalla
presente legge:
«Articolo 101 (Norme transitorie e di attuazione). -
1. Omissis
2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale
del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme
previgenti ai fini e per gli effetti derivanti
dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus,
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione
sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del
presente decreto entro il 31 maggio 2021. Entro il medesimo
termine, esse possono modificare i propri statuti con le
modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove
disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che
escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili
mediante specifica clausola statutaria.
Omissis.»
 
(( Art. 14 - bis
Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e
societa' sportive dilettantistiche

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche, istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
2. L'importo di cui al comma 1 e' destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e societa' sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attivita' sportiva.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati, ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:
«Articolo 3 (Fondo per il sostegno delle associazioni
e societa' sportive dilettantistiche). - 1. Al fine di far
fronte alla crisi economica delle associazioni e societa'
sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle
misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
"Fondo unico per il sostegno delle associazioni e societa'
sportive dilettantistiche", con una dotazione di 142
milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di
spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere
assegnate al Dipartimento per lo Sport.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato all'adozione
di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e
societa' sportive dilettantistiche che hanno cessato o
ridotto la propria attivita' istituzionale a seguito dei
provvedimenti statali di sospensione delle attivita'
sportive. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo
sono stabiliti con il provvedimento del Capo del
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio
dei ministri che dispone la loro erogazione.
2-bis. Le risorse di cui all'articolo 218-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gia'
nella disponibilita' del bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento,
nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse
provenienti dal Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede
ai sensi dell'articolo 34.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 15

Misure a sostegno dei lavoratori
in condizione di fragilita'

1. All'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalita' agile ai sensi del comma 2-bis,» e, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: « (( A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; )) per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilita', non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennita' di accompagnamento.»;
b) al comma 2-bis, le parole «16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020» sono sostitute dalle seguenti: «16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021».
2. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
3. Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' come modificato al presente articolo.
4. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «53,9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «157,0 milioni di euro».
5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 103,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 2 e 2-bis dell'articolo
26 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, come modificato dalla presente legge:
«Articolo 26 (Misure urgenti per la tutela del
periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore
privato). - 1. Omissis
2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione
lavorativa non possa essere resa in modalita' agile ai
sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici
e privati in possesso di certificazione rilasciata dai
competenti organi medico-legali, attestante una condizione
di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da
patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del
riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita'
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e'
equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle
competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di
assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla
base documentata del riconoscimento di disabilita' o delle
certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui
sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche
di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17
marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al
presente comma non sono computabili ai fini del periodo di
comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto
riconoscimento di disabilita', non rilevano ai fini
dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo
di indennita' di accompagnamento. Nessuna responsabilita',
neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile al
medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il
riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto
illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie
non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al
presente comma.
2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30
giugno 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2
svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita'
agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione
ricompresa nella medesima categoria o area di
inquadramento, come definite dai contratti collettivi
vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita' di
formazione professionale anche da remoto.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 481 e 483 dell'articolo
1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come
modificato dalla presente legge:
«481. Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e
2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si
applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno
2021.»
«483. Al fine di garantire la sostituzione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei
benefici di cui al comma 481, e' autorizzata la spesa di
157,0 milioni di euro per l'anno 2021.»
 
Art. 16

Disposizioni in materia di Nuova prestazione
di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI

1. Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 (( non e' richiesto il possesso del requisito di cui all'articolo 3 )), comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 121 milioni di euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del
citato decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22:
«Articolo 3 (Requisiti). - 1. La NASpI e'
riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione e che presentino
congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti
l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici
settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro
effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei
dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di
disoccupazione.
Omissis.»
 
Art. 17

Disposizioni in materia di proroga
o rinnovo di contratti a termine

1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, e' possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe gia' intervenuti.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 93 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 93 (Disposizioni in materia di proroga o
rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di
apprendistato). - 1. In conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31
dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva
di ventiquattro mesi, e' possibile rinnovare o prorogare
per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta
i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19,
comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
[1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli
apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di
lavoro a tempo determinato, anche in regime di
somministrazione, e' prorogato di una durata pari al
periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa, prestata
in forza dei medesimi contratti, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.]»
 
Art. 18
Proroga degli incarichi (( di collaborazione conferiti da ANPAL
Servizi s.p.a. ))


1. Nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego al fine di garantire la continuita' delle attivita' di assistenza tecnica presso le (( sedi territoriali delle regioni e delle province autonome )) e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali (( e delle province autonome )), gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2021. Il servizio prestato dai soggetti di cui al periodo precedente costituisce titolo di preferenza, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego, banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 61.231.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Il testo vigente del comma 3 dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi):
«Articolo 5 (Categorie riservatarie e preferenze). -
1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al
successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini, non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che
appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni, o
equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
profili professionali o categorie nella percentuale del
15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati
delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20%,
delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
3) riserva del 2% dei posti destinati a ciascun
concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge
20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno
terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli
sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di
preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma;
20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di
lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi
civili dello Stato.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta'.»
 
(( Art. 18 - bis

Indennita' COVID-19 per i lavoratori in
somministrazione del comparto sanita'

1. Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanita', in servizio alla data del 1° maggio 2021, e' riconosciuta un'indennita' connessa all'emergenza epidemiologica in atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massimo, e' definito con decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni. Il decreto di cui al presente comma stabilisce, altresi', le modalita' di erogazione dell'indennita', alla quale si applica l'articolo 10-bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176:
«Articolo 10-bis (Detassazione di contributi, di
indennita' e di ogni altra misura a favore di imprese e
lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19). - 1.
I contributi e le indennita' di qualsiasi natura erogati in
via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima
emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle
modalita' di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai
soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonche' ai
lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del
reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle
misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello
stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e
successive proroghe.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 19

Esonero contributivo per le filiere agricole
della pesca e dell'acquacoltura

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole «dicembre 2020» sono aggiunte le seguenti: «e del mese di gennaio 2021»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'esonero e' riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 301 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
(( 2-bis. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dal presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863, e successive modificazioni. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del citato
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 16-bis (Esonero contributivo a favore delle
filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura
appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO
riportati nell'Allegato 3). - 1. Agli stessi soggetti
interessati dall'esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, che
svolgono le attivita' identificate dai codici ATECO
riportati nell'Allegato 3, e' riconosciuto il medesimo
beneficio anche per il periodo retributivo del mese di
dicembre 2020 e del mese di gennaio 2021.
2. L'esonero e' riconosciuto nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12
della Comunicazione della Commissione europea recante un
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima
Comunicazione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
34.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 222 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Articolo 222 (Disposizioni a sostegno delle filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Omissis
2. A favore delle imprese di cui al comma 1,
appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche,
brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole,
anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20,
nonche' dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e
dell'acquacoltura, e' riconosciuto l'esonero straordinario
dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1°
gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita' attuative
del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono
valutati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2020.
L'efficacia delle disposizioni del presente comma e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 16-bis del
citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Articolo 16 (Esonero contributivo a favore delle
filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Al
fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale
delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e
contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia
da Covid 19, alle aziende appartenenti alle predette
filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra,
e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei
datori di lavoro per la mensilita' relativa a novembre
2020. L'esonero e' riconosciuto nei limiti della
contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o
riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza
obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti
nel periodo di riferimento dell'esonero.
2. Il medesimo esonero e' riconosciuto agli
imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori
diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla
contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.
3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. L'esonero e' riconosciuto sui versamenti che i
datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio
devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo
retributivo del mese di novembre 2020. Per i contribuenti
iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni»
l'esonero e' riconosciuto sul versamento della rata in
scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un
dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione
dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre
2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, e' determinata
sulla base della dichiarazione di manodopera agricola
occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese
di dicembre 2020, l'esonero e' riconosciuto sui versamenti
in scadenza al 16 giugno 2021.
6. L'INPS e' chiamato ad effettuare le verifiche in
ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle
attivita' identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle
filiere di cui al comma 1.
7. Agli oneri del presente articolo, valutati in 273
milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»
«Articolo 16-bis (Esonero contributivo a favore delle
filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura
appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO
riportati nell'Allegato 3). - 1. Agli stessi soggetti
interessati dall'esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, che
svolgono le attivita' identificate dai codici ATECO
riportati nell'Allegato 3, e' riconosciuto il medesimo
beneficio anche per il periodo retributivo del mese di
dicembre 2020 e del mese di gennaio 2021.
2. L'esonero e' riconosciuto nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12
della Comunicazione della Commissione europea recante un
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima
Comunicazione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
34.»
- Si riporta il testo degli articoli 47 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
«Articolo 47 (R) - (Dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'
concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a
diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la
osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)»
«Articolo 76 (L) - (Norme penali). - 1. Chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e'
aumentata da un terzo alla meta'.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo
840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di
procedura civile.»
 
(( Art. 19 - bis

Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL

1. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si avvale, oltre che delle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali e' confermata la disciplina gia' adottata dall'Istituto in materia di attivita' libero-professionale medica nelle more della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle risorse rivenienti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. All'onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 1.634.000 per l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 841.510 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Articolo 10 (Potenziamento risorse umane
dell'INAIL). - 1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, anche quale soggetto
attuatore degli interventi di protezione civile ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio
2020, e' autorizzato ad acquisire un contingente di 200
medici specialisti e di 100 infermieri con le medesime
modalita' di cui all'articolo 2-bis del presente decreto,
conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, di durata non
superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione
del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo
9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari
ad euro 15.000.000 per l'anno 2020, si provvede a valere
sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla
copertura dei rapporti in convenzione con i medici
specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto,
pari a euro 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 126.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 20

Vaccini e farmaci

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato nella misura pari a euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, di cui euro 2.100.000.000 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2, ed euro 700.000.000 per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. Agli oneri, pari a euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 459 e' soppresso;
b) al comma 460, al primo periodo, dopo le parole «avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali» sono inserite le seguenti: «, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilita' previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,»;
(( c) dopo l'allegato B e' inserito l'allegato B-bis, di cui all'allegato 1 al presente decreto, e dopo il comma 463 e' inserito il seguente:
«463-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonche' dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonche' dei medici di continuita' assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilita' dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per le medesime finalita' e con le stesse modalita' le regioni e le province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica nonche' gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalita' di cui al comma 465. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai medici e dagli odontoiatri, nonche' dagli altri professionisti sanitari di cui al presente comma, devono essere trasmessi, senza ritardo e con modalita' telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 345 milioni di euro nell'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato B-bis annesso alla presente legge»; ))

d) al comma 464, le parole da «Qualora il numero dei professionisti» fino alle parole «in tutto il territorio nazionale, le aziende», sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende»;
(( e) dopo il comma 464 e' inserito il seguente:
«464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attivita' di profilassi vaccinale della popolazione, al personale del Servizio sanitario nazionale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attivita' di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilita' di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per lo svolgimento dell'attivita' vaccinale stessa. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; ))

f) il comma 466 e l'allegato D sono soppressi;
g) il comma 467, e' sostituito dal seguente: «467. Per l'attuazione del comma 464 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato C annesso alla presente legge. Per l'attuazione del comma 462 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 518.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 544.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell' (( emergenza epidemiologica COVID-19»; ))
h) il comma 471, e' sostituito dal seguente: «471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, e' consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalita' di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonche' le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalita' telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.».
(( 2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dal comma 2, lettera h), del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dal comma 6 del presente articolo. ))
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera c), capoverso 463-bis, pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
4. Al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimita' e la tempestivita' di risposta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonche' l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 6.
5. Il decreto di cui al comma 4 e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (( Al finanziamento di cui al comma 4 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. ))
7. Al fine di favorire il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle piu' diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, sono concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nel citato settore e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
8. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 si applicano, (( in quanto compatibili )), l'articolo 43 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed i relativi provvedimenti attuativi gia' adottati.
9. Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali di cui al comma 7, il fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
10. Le agevolazioni di cui al comma 7 possono essere concesse, previa autorizzazione della Commissione europea, anche nei limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
12. All'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, (( secondo periodo, )) dopo le parole «stato di gravidanza della persona vaccinata» sono aggiunte le seguenti parole « (( e sulla eventuale )) pregressa infezione da SARS-CoV2.»;
b) nel medesimo comma 5, ultimo periodo, le parole «in forma aggregata» sono sostituite dalle parole «su base individuale»;
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
«5-bis. Al fine di estendere le attivita' di prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS- CoV2, previste dal Piano di cui al comma 1, le farmacie territoriali, i medici convenzionati con il SSN, e altri operatori sanitari che effettuano le attivita' di prenotazione e somministrazione provvedono alla trasmissione telematica (( alla regione o alla provincia autonoma )) di competenza dei dati delle prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi messi a disposizione dalla medesima ovvero attraverso la piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche utilizzando le credenziali di accesso del Sistema Tessera Sanitaria.
5-ter. Il Sistema Tessera Sanitaria assicura la circolarita' delle informazioni relative alla regione di assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli assistiti del SSN nell'intero territorio nazionale e acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle prenotazioni e, in caso di pluralita' di prenotazioni per la stessa persona, al fine di assicurarne l'univocita', informa le Regioni diverse da quella di assistenza. Il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce, altresi', dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni e rende disponibile alle Regioni e Province autonome, nonche' alla piattaforma nazionale di cui al comma 1, un servizio di verifica dell'avvenuta somministrazione per i singoli assistiti, per assicurare l'appropriatezza di una successiva somministrazione ai medesimi.»
13. Dall'attuazione del comma 12 (( non devono derivare )) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 447, 460 e 464
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n.
178, come modificato dalla presente legge:
«447. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del
Ministero della salute e' istituito un fondo con una
dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto
dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei
pazienti con COVID-19.»
«460. Al fine di assicurare un servizio rapido e
capillare per la somministrazione dei vaccini contro il
SARS-CoV-2, il Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, avvia una
richiesta di manifestazione di interesse riservata ai
laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio
della professione medica e iscritti agli ordini
professionali, anche durante la loro iscrizione ai corsi di
specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di
fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e
in deroga alle incompatibilita' previste dai contratti di
formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, nonche' agli infermieri e agli
assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini
professionali disponibili a partecipare al piano di
somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 e a
essere assunti con le modalita' di cui al comma 462. La
richiesta di manifestazione di interesse e' finalizzata
alla predisposizione di un mero elenco di personale
medico-sanitario; dalla manifestazione di interesse non
sorgono obbligazioni giuridicamente vincolanti per il
Commissario straordinario e ogni rapporto di lavoro si
instaura in via esclusiva con l'agenzia di somministrazione
ai sensi di quanto previsto dal comma 462. Il Commissario
straordinario inoltre pone in essere una procedura pubblica
destinata alle agenzie di somministrazione, iscritte
all'albo delle agenzie per il lavoro istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di
individuare una o piu' agenzie preposte alla selezione e
all'assunzione dei predetti medici, infermieri e assistenti
sanitari.»
464. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla
legislazione vigente in materia di spesa del personale e
fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di
100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere,
per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui
all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo
nazionale di lavoro dell'area sanita' - triennio 2016-
2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del
28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata
dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in
deroga alla contrattazione, e' aumentata da 60 euro a 80
euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, nonche', per il personale
infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle
prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro -
triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto
sanita' dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre
2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi
onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti
in materia di prestazioni aggiuntive con particolare
riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonche'
all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I
predetti incrementi operano solo con riferimento alle
prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attivita'
previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori
tariffari vigenti per le restanti attivita'.»
- Si riporta il testo del comma 406-ter dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«406-ter. Allo scopo di consentire la proroga nonche'
l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e
delle funzioni assistenziali di cui al comma 406-bis, e'
autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre
1996, n. 662.»
- Si riporta il testo dei commi 34 e 34-bis
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
«Articolo 1 (Misure in materia di sanita', pubblico
impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
e assistenza). - 1. - 33. Omissis
34. Ai fini della determinazione della quota capitaria,
in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai
sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro della sanita', d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi:
popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per
eta' e per sesso, tassi di mortalita' della popolazione,
indicatori relativi a particolari situazioni territoriali
ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle
regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE,
su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla
realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario
nazionale, con priorita' per i progetti sulla tutela della
salute materno-infantile, della salute mentale, della
salute degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla
prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle
malattie ereditarie, nonche' alla realizzazione degli
obiettivi definiti dal Patto per la salute purche' relativi
al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della
prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le
regioni, nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie,
devono concedere gratuitamente i vaccini per le
vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa,
antirosolia, [antipertosse], antiparotite e
antihaemophulius influenzae tipo B quando queste vengono
richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale
norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non
residenti sul territorio nazionale.
34 bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
comma 34 le regioni elaborano specifici progetti sulla
scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ed approvate con
Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua
i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
del comma 34. Le regioni impegnate nei Piani di rientro
individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli
obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita` di
ammissione al finanziamento e` valida per le linee
progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino
all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale
ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della propria
delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo
sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e` subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia`
erogata. A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto
del 70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta
intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate
per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Articolo 43 (Semplificazione degli strumenti di
attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa). -
1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la
realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti
per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese,
con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
e le modalita' per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la
realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca
e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede, in particolare a:
a) individuare le attivita', le iniziative, le
categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la
natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei
limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i
criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione;
b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni
relative alla gestione dell'intervento di cui al presente
articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
valutazione ed alla approvazione della domanda di
agevolazione, alla stipula del relativo contratto di
ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalita' di cooperazione con le
Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della
gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con
particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che
preveda la possibilita' per l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa
S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico
l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla
conferenza partecipano tutti i soggetti competenti
all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio
dell'investimento privato ed alla programmazione delle
opere infrastrutturali complementari e funzionali
all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonche', senza
diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza
per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori
della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui
all'articolo 14 ter, comma 3, della citata legge n. 241 del
1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in
conformita' alla determinazione conclusiva della conferenza
di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto
esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che
la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento
agevolato e di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono
cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla
normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione
dell'intervento di cui al presente articolo, vigila
sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1,
effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
interventi finanziati e sui risultati conseguiti per
effetto degli investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi
complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse
ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali di intervento e del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti
dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza
con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle
risorse di cui al presente comma per individuare la
dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui comma 3, il
Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per
l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
base delle previsioni in materia di contratti di programma,
di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro la data di cui al periodo precedente si applica la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, fatta salva la possibilita' per
l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai
fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente
articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi
215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14 bis, del
decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto legge
n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo
effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, si puo' provvedere, previa definizione nella
convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle
risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti
di tesoreria intestati all'Agenzia.
7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 marzo 2021, n. 29 (Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni
per l'anno 2021), come modificato dalla presente legge:
«Articolo 3 (Disciplina dei sistemi informativi
funzionali all'implementazione del piano strategico dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2).
- 1. Al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione
al piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle
infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro
della salute 2 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1,
comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, una piattaforma informativa nazionale
idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le
attivita' di distribuzione sul territorio nazionale delle
dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di
supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento.
A tali fini, la piattaforma di cui al periodo precedente
tratta i dati relativi alle vaccinazioni esclusivamente in
forma aggregata. Nell'eventualita' in cui il sistema
informativo vaccinale di una regione o di una provincia
autonoma non risulti adeguato a gestire i volumi di dati
relativi alle vaccinazioni per la prevenzione delle
infezioni da SARS-CoV-2, su richiesta della medesima
regione o provincia autonoma, la piattaforma di cui al
presente comma esegue altresi', in sussidiarieta', le
operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di
registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di
certificazione delle stesse, nonche' le operazioni di
trasmissione dei dati al Ministero della salute, nel
rispetto delle modalita' di cui ai commi 4, 5 e 6.
2. In coerenza con l'articolo 122 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le operazioni di
predisposizione e gestione della piattaforma di cui al
comma 1 sono affidate al Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
il contenimento e il contrasto dell'emergenza
epidemiologica Covid-19, di seguito «Commissario
straordinario», il quale, in via d'urgenza, al fine di
assicurare l'immediata operativita' della piattaforma, in
conformita' all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, si avvale prevalentemente del supporto di
societa' a partecipazione pubblica che siano in grado di
assicurare una presenza capillare sul territorio e che
prestino tale servizio a titolo gratuito.
3. Nel rispetto dei principi stabiliti dal piano
strategico di cui al comma 1 e dal presente articolo, il
Commissario straordinario si raccorda altresi' con il
Ministro della salute, il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie, i soggetti operanti nel Servizio sanitario
nazionale e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, nonche' con
l'Agenzia Italiana del farmaco e con l'Istituto superiore
di sanita', i quali, fermo restando quanto previsto dal
comma 7, possono accedere alle informazioni aggregate
presenti nella piattaforma di cui al primo periodo del
comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali. Il Commissario straordinario, d'intesa con
il Ministro della salute e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, trasmette ogni sessanta giorni
una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del
piano strategico di cui al comma 1 e ne informa
periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. Alle regioni e alle province autonome sono affidate
le diverse fasi della vaccinazione per la prevenzione delle
infezioni da Sars-CoV-2, ivi inclusa l'offerta attiva alle
categorie di assistiti individuate in base ai criteri
indicati dal piano strategico di cui al comma 1. Le
operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di
registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di
certificazione delle stesse sono gestite dalle regioni e
dalle province autonome, che le eseguono, in qualita' di
titolari del trattamento, attraverso i propri sistemi
informativi vaccinali. Nell'eventualita' di cui al terzo
periodo del comma 1, ferma restando la titolarita' del
trattamento in capo alla regione o alla provincia autonoma
richiedente, la piattaforma nazionale di cui al comma 1,
gestita dal Commissario straordinario per conto della
stessa ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE)
2016/679, assicura tutte le funzionalita' necessarie
all'effettuazione delle operazioni di prenotazione,
registrazione e certificazione, in regime di
sussidiarieta'. Il sistema Tessera Sanitaria rende
disponibili alla piattaforma nazionale i dati individuali
necessari alla corretta gestione delle operazioni di cui al
precedente periodo, in regime di sussidiarieta'.
5. Fermo restando l'obbligo informativo posto in capo
alle regioni e alle province autonome ai sensi del decreto
del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257
del 5 novembre 2018, istitutivo dell'Anagrafe Nazionale
Vaccini, al fine di consentire il monitoraggio
dell'attuazione del piano strategico di cui al comma 1, le
regioni e le province autonome, attraverso i propri sistemi
informativi o, nell'eventualita' di cui al terzo periodo
del comma 1, attraverso la piattaforma nazionale,
trasmettono al Ministero della salute tutte le
informazioni, relative alle somministrazioni dei vaccini
per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2 su base
individuale, in conformita' al predetto decreto 17
settembre 2018, con frequenza almeno quotidiana e comunque
nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche
pubblicate nel sito internet istituzionale dello stesso
Ministero. Tale trasmissione e' effettuata in modalita'
incrementale e include anche l'informazione sull'eventuale
stato di gravidanza della persona vaccinata e sulla
eventuale pregressa infezione da SARS-CoV2. Le regioni e le
province autonome, mediante i propri sistemi informativi o
mediante la piattaforma nazionale di cui al comma 1, nei
casi in cui quest'ultima operi in sussidiarieta',
trasmettono altresi' i dati relativi alle prenotazioni
delle vaccinazioni, su base individuale, al Ministero della
salute, il quale, tramite interoperabilita', per le
finalita' di cui al primo periodo del comma 1, rende
disponibili alla piattaforma nazionale di cui al medesimo
comma strumenti di monitoraggio sia delle prenotazioni sia
delle somministrazioni dei vaccini.
5-bis. Al fine di estendere le attivita' di
prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, previste dal
Piano di cui al comma 1, le farmacie territoriali, i medici
convenzionati con il SSN, e altri operatori sanitari che
effettuano le attivita' di prenotazione e somministrazione
provvedono alla trasmissione telematica alla regione o alla
provincia autonoma di competenza dei dati delle
prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi
messi a disposizione dalla medesima ovvero attraverso la
piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche utilizzando
le credenziali di accesso del Sistema Tessera Sanitaria.
5-ter. Il Sistema Tessera Sanitaria assicura la
circolarita' delle informazioni relative alla regione di
assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli
assistiti del SSN nell'intero territorio nazionale e
acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni
su base individuale inerenti alle prenotazioni e, in caso
di pluralita' di prenotazioni per la stessa persona, al
fine di assicurarne l'univocita', informa le Regioni
diverse da quella di assistenza. Il Sistema Tessera
Sanitaria acquisisce, altresi', dall'Anagrafe Nazionale
Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle
somministrazioni e rende disponibile alle Regioni e
Province autonome, nonche' alla piattaforma nazionale di
cui al comma 1, un servizio di verifica dell'avvenuta
somministrazione per i singoli assistiti, per assicurare
l'appropriatezza di una successiva somministrazione ai
medesimi.
6. I dati personali trattati attraverso la piattaforma
di cui al comma 1 in regime di sussidiarieta', alla data di
cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione
sanitaria anche a carattere transfrontaliero legate alla
diffusione del COVID-19, individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre
2021, devono essere cancellati o resi definitivamente
anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma
titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28,
paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679.
7. Per consentire lo svolgimento di attivita' di
sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologica, il
Ministero della salute trasmette, in interoperabilita' con
la piattaforma di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28
febbraio 2020, all'Istituto superiore di sanita' i dati
individuali relativi ai soggetti cui e' somministrata la
vaccinazione anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe
Nazionale Vaccini.
8. Per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica
e applicativa dell'Anagrafe Nazionale Vaccini e'
autorizzata la spesa di 966.000 euro per l'anno 2021.
All'onere di cui al presente comma si provvede mediante
corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero
della salute per il medesimo anno.»
 
(( Art. 20 - bis

Misure in materia di fabbisogno sanitario nazionale
per l'anno 2021

1. Al comma 492 dell'articolo l della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dal 2022,». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 492 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come
modificato dalla presente legge:
«492. A decorrere dal 2022, la sottoscrizione degli
accordi bilaterali tra le regioni per il governo della
mobilita' sanitaria interregionale di cui all'articolo 1,
comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale
ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68,
lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15,
comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, la cui verifica e' effettuata nell'ambito del
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA
di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in
data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.»
 
(( Art. 20 - ter

Disposizioni in materia di somministrazioni vaccinali

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici nella fase dei controlli programmati cosiddetti «di follow up»".
2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestivita' di risposta del Servizio sanitario nazionale, le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, all'esecuzione e al controllo della terapia enterale, parenterale e topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))


Riferimenti normativi

- Il decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010
recante «Disciplina del corso di studio delle infermiere
volontarie della Croce Rossa Italiana» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 2011,
n. 9.
 
Art. 21

Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per quattro mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro. A tal fine e' conseguentemente incrementato, per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 51,6 milioni di euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva della somma di 51,6 milioni di euro e' riportata nella seguente tabella. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Parte di provvedimento in formato grafico

(( 2-bis. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture alberghiere di cui all'articolo l, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il SARS-CoV-2, nei limiti delle risorse di cui al comma 2. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 3, del
citato decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza
territoriale). - 1. Omissis"
2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra
disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad
improrogabili esigenze connesse alla gestione
dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7,
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni
e le province autonome possono stipulare contratti di
locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili
aventi analoghe caratteristiche di idoneita', con effetti
fino al 31 dicembre 2020.
3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti,
provvedono ad implementare le attivita' di assistenza
domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in
isolamento anche ospitati presso le strutture individuate
ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto
sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti,
nonche' il supporto per le attivita' logistiche di
ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con
effetti fino al 31 dicembre 2020.
Omissis.»
 
(( Art. 21 - bis
Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico
Bambino Gesu' per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza da
COVID-19

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza da COVID-19 nonche' quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessita' in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale pediatrico Bambino Gesu' e' attribuito un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 22
Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli
incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero
della difesa
1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2021.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 11.978.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3. Gli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle quindici unita' di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, sono prorogati di dodici mesi.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 231.000 per l'anno 2021 e a euro 346.470 per l'anno 2022, si provvede per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
«Art. 7 (Arruolamento temporaneo di medici e
infermieri militari). - 1. Al fine di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, e'
autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a
domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio
temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un
anno (43), nelle misure di seguito stabilite per ciascuna
categoria di personale:
a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di
tenente;
b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di
maresciallo.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Articolo 19 (Funzionamento e potenziamento della
Sanita' militare). - 1. Per le finalita' di cui
all'articolo 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di
modalita', di requisiti, di procedure e di trattamento
giuridico ed economico, per l'anno 2020 e' autorizzato
l'arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della
Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei
carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma
eccezionale della durata di un anno, nelle misure di
seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:
a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o
grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30
dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;
b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di
maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50
dell'Aeronautica militare.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n.27(Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19):
«Articolo 8 (Assunzione urgente di funzionari tecnici
per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture
sanitarie militari). - 1. Al fine di far fronte alle
esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
del COVID 19, di garantire i livelli essenziali di
assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le
altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario
nazionale, tenuto conto dell'incremento delle prestazioni a
carico del Dipartimento scientifico del Policlinico
militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche
e dalla connessa necessita' di sviluppo di test per
patogeni rari, il Ministero della difesa, verificata
l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio,
puo' conferire incarichi individuali a tempo determinato,
previo avviso pubblico, fino a un massimo di quindici
unita' di personale di livello non dirigenziale
appartenente all'Area terza, posizione economica F1,
profilo professionale di funzionario tecnico per la
biologia la chimica e la fisica.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti
previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure
comparative e hanno la durata di un anno e non sono
rinnovabili.
3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi
1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure
concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi
profili professionali presso il Ministero della difesa.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
autorizzata la spesa di euro 230.980 per l'anno 2020 e di
euro 346.470 per l'anno 2021 e ai relativi oneri si
provvede:
a) per l'anno 2020:
1) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente
riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze
dei capitoli relativi alle tre Forze armate, di cui
all'art. 613 del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente
riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni
connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento,
riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale,
per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e
manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei
materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate,
inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il riequilibrio
dei principali settori di spesa del Ministero della difesa,
con la finalita' di assicurare il mantenimento in
efficienza dello strumento militare e di sostenere le
capacita' operative, di cui all'articolo 619 del citato
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per l'anno 2021, quanto a euro 346.470 mediante
corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione
delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione,
accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio
infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento,
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei
sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle
Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonche' per
il riequilibrio dei principali settori di spesa del
Ministero della difesa, con la finalita' di assicurare il
mantenimento in efficienza dello strumento militare e di
sostenere le capacita' operative, di cui all'articolo 619
del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.»
 
(( Art. 22 - bis
Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi
ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di
malattia o di infortuni

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonche' i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilita' dello stesso per motivi connessi all'infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facolta' e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
2. Nel caso di impossibilita' sopravvenuta di cui al comma l, il termine e' sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.
3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facolta' di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 9,1 milioni di euro per l'anno 2022.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:
a) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto;
b) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dai commi da 1 a 4. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 4 e 32 della
Costituzione:
«Articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilita' e la propria scelta, un'attivita' o
una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della societa'.»
«Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.»
- Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 6-quinquies.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 23

Interventi per assicurare le funzioni
degli enti territoriali

1. Al comma 822 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province», sono sostituite dalle parole: «di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province»;
b) al secondo periodo, le parole: «per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province», sono sostituite dalle parole: «per 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province».
2. Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente incrementato di 260 milioni di euro per l'anno 2021 a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le Autonomie speciali, sulla base della perdita di gettito valutata dal tavolo di cui all'articolo 111, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, nonche' della previsione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto ristoro puo' essere attuato anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021.
3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 1.260 milioni (( di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. ))
(( 3-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'attivita' di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, e' autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 882 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1
1.- 821 Omissis»
822. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti
locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'
ulteriormente incrementato di 1.500 milioni di euro per
l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei
comuni e 150 milioni di euro in favore delle citta'
metropolitane e delle province. L'incremento del fondo di
cui al primo periodo e' ripartito, per 200 milioni di euro
in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore
delle citta' metropolitane e delle province, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28
febbraio 2021, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base di criteri e
modalita' che tengano conto dei lavori del tavolo di cui
all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e, per 1.150 milioni di euro in favore
dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle citta'
metropolitane e delle province, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2021, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sulla base di criteri e modalita' che tengano conto
dei lavori del citato tavolo di cui al citato articolo 106,
comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle
risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui
all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del
2020.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 111, comma 1 e 2,
del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 111 (Fondo per l'esercizio delle funzioni delle
Regioni e delle Province autonome). - 1. Al fine di
garantire alle regioni e province autonome di Trento e
Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle
minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo
Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori
spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data
20 luglio 2020, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una
dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui
1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto
ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa
in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati criteri e modalita' di riparto del fondo di cui
al presente articolo sulla base della perdita di gettito al
netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al
comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo
conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a
ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza
Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle
Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di
spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legge, e' istituito un tavolo
tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo
delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del
Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti
della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui
uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal
Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse
all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile
perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non
compensata da meccanismi automatici. Il tavolo si avvale,
senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della
SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai
componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 823 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«823. Le risorse del fondo di cui al comma 822 del
presente articolo e del fondo per l'esercizio delle
funzioni delle regioni e delle province autonome di cui
all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalita' di
ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Le
risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio
confluiscono nella quota vincolata del risultato di
amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi
dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti
dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato.»
- Si riporta il testo del comma 58 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«58. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme
apportate, e' riconosciuto un tasso di interesse pari al
tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la
Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico
del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui al presente
articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire
25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
(( Art. 23 - bis
Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici
scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali

1. In considerazione del differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021, previsto dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, nonche' del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19, al fine di ridurre i disagi per l'attivita' didattica, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette consultazioni elettorali. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.
2. I criteri e le modalita' di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58 recante
«Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni
elettorali, nonche' per la semplificazione dei procedimenti
elettorali e per la continuita' di gestione delle
universita' e delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica per l'anno 2021» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
8 marzo 2021, n. 57.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Articolo 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con
la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
(( Art. 23 - ter

Fondo per il sostegno alle citta' d'arte e ai borghi

1. Al fine di sostenere le piccole e medie citta' d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di COVID-19, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti per l'assegnazione e le modalita' di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sulla base della qualita' dei progetti presentati.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 24

Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni
e Province autonome nell'esercizio 2020

1. Nello stato di previsione del (( Ministero dell'economia e delle finanze )) e' istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari (( inerenti all'emergenza )). Ai relativi oneri pari a 1.000 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 42.
2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'importo di cui al comma 1 e' ripartito in favore delle Regioni e delle Province autonome, secondo modalita' individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dalle singole Regioni e Province autonome.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione (( dell'equilibrio finanziario per l'anno 2020 )) dei rispettivi servizi sanitari.
 
(( Art. 24 - bis
Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici
convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza

1. Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa grave. ))

 
Art. 25
Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione
dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (( e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, )) nonche' del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
(( 3-bis. All'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021». ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale):
«Articolo 4 (Imposta di soggiorno). - 1. I comuni
capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i
comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita'
turistiche o citta' d'arte possono istituire, con
deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
situate sul proprio territorio, da applicare, secondo
criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5
euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e'
destinato a finanziare interventi in materia di turismo,
ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei
relativi servizi pubblici locali.
1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base
all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle
amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e
l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze
turistiche in numero venti volte superiore a quello dei
residenti, l'imposta di cui al presente articolo puo'
essere applicata fino all'importo massimo di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni sono
individuati con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e'
responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui
soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione,
nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e
dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere
presentata cumulativamente ed esclusivamente in via
telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo
le modalita' approvate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Per l'omessa o infedele
presentazione della dichiarazione da parte del responsabile
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale
versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di
soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni
alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli
eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la
circolazione e la sosta nell'ambito del territorio
comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di
attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con
proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite
le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre
ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del
presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole
minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.446, e successive modificazioni, in alternativa
all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un
massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul
territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che
forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare
collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre
isole minori con centri abitati, destina il gettito del
contributo per interventi nelle singole isole minori
dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati
nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso,
unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle
compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, che sono responsabili del pagamento del
contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,
della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal
medesimo regolamento comunale, in relazione alle
particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100
al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento del contributo si applica
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive
modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Il
contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti residenti
nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari,
nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti
che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel
medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I
comuni possono prevedere nel regolamento modalita'
applicative del contributo nonche' eventuali esenzioni e
riduzioni per particolari fattispecie o per determinati
periodi di tempo; possono altresi' prevedere un aumento del
contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a
determinati periodi di tempo. I comuni possono altresi'
prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in
relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo'
essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche
regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati
dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
Il gettito del contributo e' destinato a finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli
interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche'
interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
mobilita' nelle isole minori.»
- La legge della provincia autonoma di Bolzano 16
maggio 2012 n. 9 recante «Finanziamento in materia di
turismo» e' pubblicata nel bollettino ufficiale regionale
29 maggio 2012, n. 22.
- Si riporta il testo del comma 16 dell'articolo 14 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Articolo 14 (Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali). - 1. - 15-ter.
Omissis
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa
previste dal presente provvedimento, in considerazione
della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il
comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le
modalita' e l'entita' del proprio concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal
fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco
trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia
e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio
della gestione ordinaria. L'entita' del concorso e'
determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli
enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano
le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita'
interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune
di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi
standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle
societa' partecipate dal Comune di Roma, anche con la
possibilita' di adesione a convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie
detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con
esclusione delle societa' quotate nei mercati
regolamentati, ad una riduzione delle societa' in essere,
concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei
propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti
riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
della citta', da applicare secondo criteri di gradualita'
in proporzione alla loro classificazione fino all'importo
massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario nella misura massima del
66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a
fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate
dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o
indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la
realizzazione di finalita' pubbliche o di interesse
generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana,
di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo
deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed
esecuzioni di opere di interesse generale, nonche' alle
attivita' urbanistiche e servizio del territorio. Sono
fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data
dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
vigente;
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui
all'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il
limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato
sino al 50 per cento;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle
abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche'
utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni
cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria
dei cimiteri.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1-ter dell'articolo 4
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni
in materia di federalismo Fiscale Municipale), come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 4 (Imposta di soggiorno). - 1. - 1-bis.
Omissis
1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e'
responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui
soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione,
nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e
dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere
presentata cumulativamente ed esclusivamente in via
telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo
le modalita' approvate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo
precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere
presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno
d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della
dichiarazione da parte del responsabile si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per
l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di
soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la
sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Omissis.»
 
Art. 26
Fondo per il sostegno delle attivita' economiche particolarmente
colpite dall'emergenza epidemiologica e disposizioni per la tutela
della ceramica artistica e di qualita'

1. Per l'anno 2021 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di (( 220 milioni di euro )) da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attivita' commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, (( le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, )) e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome e' effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (( Una quota del fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, e' destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
1-bis. All'articolo 52-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro per l'anno 2021».
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

- La legge 11 agosto 2003, n. 218 recante «Disciplina
dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2003, n. 190.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 52-ter
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Articolo 52-ter (Disposizioni per la tutela della
ceramica artistica e di qualita'). - 1. Al fine di mitigare
gli effetti economici derivanti dalla diffusione del
contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e
tradizionale e della ceramica di qualita' nonche' di
promuovere la tutela e la conservazione delle
caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni
ceramiche e' disposto il rifinanziamento della legge 9
luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 4 milioni di
euro per l'anno 2021 da destinare all'elaborazione e alla
realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla
valorizzazione dell'attivita' ceramica artistica e
tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al
presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di
cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990.
Omissis.»
 
(( Art. 26 - bis

Concessioni di posteggio per l'esercizio
del commercio su aree pubbliche

1. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'articolo 103
del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27(Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Articolo 103 (Sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza). - 1. - Omissis
2. Tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validita'
per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni
certificate di inizio attivita', alle segnalazioni
certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni
paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque
denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro
dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati
rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello
stato di emergenza.
3. - 5. Omissis
6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 31
dicembre 2020.
Omissis.»
 
Art. 27
Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

1. All'articolo 32-quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per l'anno 2021 e' assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19, ripartito secondo gli importi indicati nella seguente tabella.
Tabella

Parte di provvedimento in formato grafico

».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 32-quater del
citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
come modificato dalla presente legge:
«Articolo 32-quater (Contributo in favore delle regioni
a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette
a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19). - 1.
Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico
di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo
1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' assegnato alle regioni a statuto ordinario un
contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito
secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle
quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno
2020. Il contributo non concorre alla determinazione del
saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate
sono destinate al ristoro delle categorie soggette a
restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 o
riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi
non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Le
variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse
trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza
da COVID-19 possono essere stabilite dalle regioni sino al
31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Ai relativi
oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in
termini di saldo netto da finanziare e a 250 milioni di
euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Per l'anno 2021 e' assegnato alle Regioni a statuto
ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al
ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione
all'emergenza da COVID-19, ripartito secondo gli importi
indicati nella seguente tabella.

Parte di provvedimento in formato grafico

3. All'onere derivante dal comma 2, pari a 110 milioni
di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,
comma 6, del presente decreto.»
 
Art. 28
(( Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per
l'emergenza ))
da COVID-19

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) all'articolo 53, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati puo' essere rateizzato fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, comprensive degli interessi.
1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1-bis e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; ))

a) all'articolo 54, ai commi 1 e 2, le parole: «800.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,8 milioni di euro»;
b) all'articolo 54, il comma 3 e' cosi' sostituito:
«3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 270.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto puo' essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270.000 euro o 225.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere»;
c) all'articolo 54, comma 7-bis, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
d) all'articolo 54, comma 7-ter, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
e) all'articolo 54, dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente:
«7-quater. Le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purche' la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.»;
f) all'articolo 55, comma 8, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
g) all'articolo 56, comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
h) all'articolo 57, il comma 5 e' abrogato;
i) all'articolo 60, il comma 4 e' cosi' sostituito:
«4. Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attivita' aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 (( o per i lavoratori )) autonomi sulle cui attivita' commerciali la pandemia di COVID-19 (( ha inciso negativamente )), e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attivita' lavorativa durante tutto il periodo per il quale e' concesso l'aiuto ((, o a condizione )) che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attivita' commerciale per tutto il periodo per il quale e' concesso (( l'aiuto )). L'imputabilita' della sovvenzione per il pagamento dei salari puo' essere retrodatata al 1° febbraio 2020.»;
j) all'articolo 60, il comma 5 e' cosi' sostituito:
«5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda ((, compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, del personale beneficiario, o )) l'80 % del reddito mensile medio equivalente al salario (( del lavoratore autonomo» ));
k) all'articolo 60-bis, al comma 2, la lettera a) e' cosi' sostituita:
«a) l'aiuto e' concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021;»;
l) all'articolo 60-bis, al comma 5, le parole: «3 milioni di euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;
m) all'articolo 61, comma 2, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021», nonche', dopo le parole «all'annualita' 2020», sono aggiunte le parole: «e all'annualita' 2021».
(( 1-bis. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole da: «dei limiti» fino a: «de minimis» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa europea in tema di aiuti di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni». ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 53, 54, 55, 56,
57, 60, 60-bis e 61 del citato decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Articolo 53 (Deroga al divieto di concessione di
aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato
illegali non rimborsati). - 1. In deroga all'articolo 46,
comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai
soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui e'
obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione
della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i
suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie
condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, accedono
agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi
adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai
sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, «Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive
modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non
rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla
data dell'erogazione.
1-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza
nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni
determinate dall'epidemia di COVID-19, l'importo degli
aiuti non rimborsati puo' essere rateizzato fino ad un
massimo di ventiquattro rate mensili, comprensive degli
interessi.
1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma
1-bis e' subordinata all'autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»
«Articolo 54 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni
dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali). -
1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo
eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti
territoriali, le Camere di commercio possono adottare
misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi
della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione
europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche
e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla
medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un
importo di 1,8 milioni di euro per impresa, salvo i diversi
limiti per le imprese di cui al comma 3.
2. L'aiuto puo' essere concesso sotto forma di
sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o
in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie,
prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore
nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del
massimale di 1,8 milioni di euro per impresa; tutti i
valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi
imposta o altro onere.
3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 270.000
euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca
e dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna impresa
operante nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli; l'aiuto puo' essere concesso sotto forma di
sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o
in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie,
prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore
nominale totale di tali misure non superi il massimale di
270.000 euro o 225.000 euro per impresa; tutti i valori
utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o
altro onere.
4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione
primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati
sulla base del prezzo o della quantita' dei prodotti
immessi sul mercato.
5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto
22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della
pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle
categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione.
7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi
settori a cui si applicano importi massimi diversi,
conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere
assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione
contabile, che per ciascuna di tali attivita' sia
rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia
superato l'importo massimo ammesso.
7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai
sensi del presente articolo e rimborsati prima del 31
dicembre 2021 non sono presi in considerazione quando si
verifica che il massimale applicabile non e' superato.
7-ter. Se l'aiuto e' concesso sotto forma di
agevolazioni fiscali, la passivita' fiscale in relazione
alla quale e' concessa l'agevolazione deve essere sorta
entro il 31 dicembre 2021 o entro la successiva data
fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale
modifica della comunicazione della Commissione europea C
(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.
7-quater. Le misure concesse ai sensi della
Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final
- "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di
anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti
rimborsabili possono essere convertite in altre forme di
aiuto, come le sovvenzioni, purche' la conversione avvenga
entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni
di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.»
«Articolo 55 (Aiuti sotto forma di garanzie sui
prestiti alle imprese). - 1. Le Regioni, le Province
autonome, anche promuovendo eventuali azioni di
coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere
di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere
sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.2 della
Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final
- "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle
condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al
presente articolo.
2. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli
investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e
sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o
attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio
del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui
alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma
1.
3. Per ciascun prestito i premi di garanzia sono
fissati a un livello minimo, che aumenta progressivamente
all'aumentare della durata del prestito garantito, come
indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a),
della Comunicazione di cui al comma 1.
4. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non
deve superare i limiti indicati al punto 25, lettera d),
paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.
5. La durata della garanzia e' limitata a un massimo di
sei anni e la garanzia pubblica rispetta i limiti e le
condizioni indicati nel punto 25, lettera f), della
Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro
aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da
qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione 3.2 della
Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere
cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della
sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui al
comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi
d'interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso
prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere
cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo
dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di
aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al
comma 1 non supera le soglie di cui al comma 4 del presente
articolo o all'articolo 56, comma 5. Un beneficiario puo'
avvalersi di piu' aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2
della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare
complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non supera le
soglie di cui al comma 4.
7. Le garanzie di cui al presente articolo non si
applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella
quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza
dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi
della Raccomandazione della Commissione relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non puo' essere
addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti
creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura
piu' ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i
vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse
agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovra'
essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo
volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella
misura piu' ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto
forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore
rischiosita' dei portafogli, minori requisiti in materia di
garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori.
Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la
scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non puo' essere
addebitata alcuna commissione di garanzia"
8. Le garanzie sono concesse entro il 31 dicembre
2021.»
«Articolo 56 (Aiuti sotto forma di tassi d'interesse
agevolati per i prestiti alle imprese). - 1. Le Regioni, le
Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di
coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere
di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere
sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.3 della
Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final
- "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle
condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente
articolo.
2. Gli aiuti riguardano i prestiti sia per il
fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di
esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo
diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle
condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della
Comunicazione di cui al comma 1.
3. I contratti di finanziamento sono firmati entro il
31 dicembre 2021 e sono limitati ad un massimo di sei anni.
4. I prestiti possono essere concessi a un tasso di
interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti
base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, piu' i margini
per il rischio di credito indicati nella tabella di cui
alla lettera a) del punto 27 della Comunicazione di cui al
comma 1. In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato
non puo' essere inferiore a 10 punti base annui.
5. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non
deve superare i limiti indicati al punto 27, lettera d),
paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro
aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da
qualsiasi altro ente ai sensi della sezione 3.3 della
Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere
cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della
sezione 3.2 dagli stessi enti di cui al comma 1 o da
qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti,
per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti
possono essere cumulati per prestiti differenti se
l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario
soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della
Comunicazione di cui al comma 1 non supera le soglie di cui
al comma 5 del presente articolo o all'articolo 55, comma
4. Un beneficiario puo' avvalersi in parallelo di piu'
aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 della
Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo
dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le soglie di cui
al comma 5 del presente articolo.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo non si
applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella
quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza
dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi
della Raccomandazione della Commissione relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non puo' essere
addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti
creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura
piu' ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i
vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse
agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovra'
essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo
volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella
misura piu' ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto
forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore
rischiosita' dei portafogli, minori requisiti in materia di
garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori.
Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la
scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non puo' essere
addebitata alcuna commissione di garanzia.»
«Articolo 57 (Aiuti alle imprese per la ricerca e lo
sviluppo in materia di COVID-19). - 1. Le Regioni, le
Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di
coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere
di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere
sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.6 della
Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final
- "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle
condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al
presente articolo.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi
di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in
materia di COVID-19 e antivirali pertinenti.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni
dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel
rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.6 della
Comunicazione di cui al comma 1.
4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto
35, lettere b) e c) della sezione 3.6 della Comunicazione
di cui al comma 1. L'intensita' di aiuto per ciascun
beneficiario rientra nei limiti imposti dal punto 35,
lettere d) ed e) della Comunicazione di cui al comma 1.
5. (abrogato).
6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai
sensi della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma
1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 e quelli
concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa
Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se
l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di
cui al presente articolo possono invece essere combinati
con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi
costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non
superino i massimali di cui alle lettere d) ed e) del punto
35 della Comunicazione di cui al comma 1.
7. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere
licenze non esclusive a condizioni di mercato non
discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo.»
«Articolo 60 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il
pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i
licenziamenti durante la pandemia di COVID-19). - 1. Le
Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le
Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a
valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10
della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863
final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19" e successive modifiche e integrazioni nei limiti
e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al
presente articolo.
2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi
al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le
quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi
i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i
licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.
3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi
sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati
settori o regioni o di determinate dimensioni,
particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.
4. Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di
sovvenzioni salariali sono concessi entro il 31 dicembre
2021, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati
licenziati a seguito della sospensione o della riduzione
delle attivita' aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19
o per i lavoratori autonomi sulle cui attivita' commerciali
la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente, e a
condizione che il personale che ne beneficia continui a
svolgere in modo continuativo l'attivita' lavorativa
durante tutto il periodo per il quale e' concesso l'aiuto o
a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere
la pertinente attivita' commerciale per tutto il periodo
per il quale e' concesso l'aiuto. L'imputabilita' della
sovvenzione per il pagamento dei salari puo' essere
retrodatata al 1° febbraio 2020.
5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari
non supera l'80% della retribuzione mensile lorda, compresi
i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
del personale beneficiario, o l'80% del reddito mensile
medio equivalente al salario del lavoratore autonomo.
6. La sovvenzione per il pagamento dei salari puo'
essere combinata con altre misure di sostegno
all'occupazione generalmente disponibili o selettive,
purche' il sostegno combinato non comporti una
sovracompensazione dei costi salariali relativi al
personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei
salari possono essere inoltre combinate con i differimenti
delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi
previdenziali.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in
alcun caso consistere in trattamenti di integrazione
salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148 e degli artt. da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27.»
«Articolo 60-bis (Aiuti sotto forma di sostegno a
costi fissi non coperti). - 1. Le regioni, le province
autonome, anche promuovendo eventuali azioni di
coordinamento in sede di Conferenza delle regioni e delle
province autonome, gli altri enti territoriali e le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono
adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse,
ai sensi della sezione 3.12 della comunicazione della
Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo
2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e
alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al
presente articolo.
2. Gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti
di cui al presente articolo sono concessi purche' risultino
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'aiuto e' concesso entro il 31 dicembre 2021 e
copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo
compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021;
b) l'aiuto e' concesso nel quadro di un regime a
favore di imprese che subiscono, durante il periodo
ammissibile di cui alla lettera a), un calo del fatturato
di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del
2019. Il periodo di riferimento e' un periodo del 2019,
indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile
ricada nell'anno 2020 o nell'anno 2021.
3. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si
intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di
produzione; per costi variabili si intendono quelli
sostenuti in funzione del livello di produzione; per costi
fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti
dalle imprese durante il periodo ammissibile di cui al
comma 2, lettera a), che non sono coperti dai ricavi dello
stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e
che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni,
eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno.
Ai fini del presente comma, le perdite risultanti dal conto
economico durante il periodo ammissibile sono considerate
costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal
calcolo delle perdite ai sensi del presente comma.
L'intensita' di aiuto non puo' superare il 70 per cento dei
costi fissi non coperti. Per le microimprese e le piccole
imprese, ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,
l'intensita' di aiuto non puo' superare il 90 per cento dei
costi fissi non coperti.
4. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del presente
articolo possono essere concessi provvisoriamente sulla
base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo
dell'aiuto e' determinato dopo che le perdite sono state
realizzate, sulla base di conti certificati o, con
un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla
Commissione, sulla base di conti fiscali. La parte di aiuto
che risulta erogata in eccedenza rispetto all'importo
definitivo dell'aiuto stesso deve essere restituita.
5. In ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non
puo' superare i 10 milioni di euro per impresa. L'aiuto
puo' essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette,
garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale
totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di
10 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati
sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
6. Gli aiuti concessi per contribuire ai costi fissi
non coperti di cui al presente articolo non sono cumulabili
con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.
7. La concessione degli aiuti di cui al presente
articolo e' subordinata all'adozione della decisione di
compatibilita' da parte della Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.»
«Articolo 61 (Disposizioni comuni). - 1. Gli aiuti di
cui agli articoli da 54 a 60-bis non possono essere
concessi alle imprese che erano gia' in difficolta', ai
sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e
all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014
della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019.
1-bis. In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli
articoli da 54 a 60-bis possono essere concessi alle
microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che risultavano in difficolta' ai sensi del
medesimo regolamento gia' alla data del 31 dicembre 2019,
purche' le stesse:
a) non siano soggette a procedure concorsuali per
insolvenza, oppure
b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio,
salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa
abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;
oppure
c) non abbiano ricevuto aiuti per la
ristrutturazione, salvo che al momento della concessione
dell'aiuto non siano piu' soggette al piano di
ristrutturazione.
2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis sono
concessi entro il 31 dicembre 2021 o entro la successiva
data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale
modifica della comunicazione della Commissione europea C
(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020. Per gli aiuti
concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di
concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve
essere presentata da parte del beneficiario la
dichiarazione fiscale relativa all'annualita' 2020 e
all'annualita' 2021.
3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da
54 a 60-bis e' subordinata all'adozione della decisione di
compatibilita' di cui al comma 4 da parte della Commissione
europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e al rispetto delle
condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma
1.
4. Il Dipartimento delle politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a
notificare gli articoli da 54 a 60-bis al fine di ottenere
la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai
sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, per tutte le successive misure che
saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo
Dipartimento provvede altresi' alla registrazione
esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54
a 60-bis nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64,
nonche' nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema
Informativo Agricolo Nazionale e SIP A-Sistema Italiano
della Pesca e dell'Acquacoltura.
5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli
aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e
pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti
al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato
dall'articolo 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e
pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in
analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente
i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e
SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.
Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e
agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le
responsabilita' di monitoraggio e relazione di cui alla
sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a
60-bis si applica la disposizione di cui all'articolo 53.
7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis non
devono in ogni caso superare le soglie massime per
beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni
altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove
concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti
articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai
sensi degli articoli da 54 a 60-bis verificano, anche
mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva
aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie
massime consentite. Restano fermi gli obblighi di cui
all'articolo 63.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo) come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Disposizioni urgenti per riqualificare e
migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e
favorire l'imprenditorialita' nel settore turistico). -
1.-2. Omissis
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' ripartito
in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, e'
riconosciuto nel rispetto della normativa europea in tema
di aiuti di Stato, con particolare riguardo al regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
de minimis, e alla comunicazione della Commissione europea
del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive
modificazioni. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. La prima quota del credito d'imposta
relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
e' utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015.
Omissis.»
 
Art. 29

Trasporto Pubblico Locale

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (( in via prioritaria )) nel periodo dal 23 febbraio 2020 (( al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante, )) fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico ((, individuate con i provvedimenti )) di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e con il decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3. All'onere di cui al comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
(( 3-bis. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». ))
4. All'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
«Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalita' di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'adozione del decreto di cui al comma 3 anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni, le Province autonome e i comuni, nonche' la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.»;
b) al comma 3, dopo le parole «da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma» sono inserite le seguenti: «nonche' alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi».
5. All'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato» sono inserite le seguenti: «e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale» e dopo le parole «in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al terzo periodo» sono inserite le seguenti: « ((, anche tenuto conto )) della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite»;
(( a-bis) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le convenzioni di cui al secondo periodo possono altresi' prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo e' determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi»; ))
b) al terzo periodo, dopo le parole «sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «nonche' alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35 (Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Articolo 2 (Attuazione delle misure di
contenimento). - 1. Le misure di cui all'articolo 1 sono
adottate con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della
difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli
altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti
delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino
esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni,
ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero
territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma
possono essere altresi' adottati su proposta dei presidenti
delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino
esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni,
ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome, nel caso in cui riguardino
l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della
salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa,
il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri
ministri competenti per materia. Il Presidente del
Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato
illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei
provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al
fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse
formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni di
urgenza connesse alla natura delle misure da adottare,
riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo
periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui
al presente comma sono adottati sentito, di norma, il
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020,
n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 2020.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con
efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema
necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le misure
di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro
della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti
adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati
ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
originariamente previsti le misure gia' adottate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati
in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22
marzo 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020,
n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come
ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data
continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci
giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto
i termini per il controllo preventivo della Corte dei
conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i
provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto,
durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo
della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente
articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il
giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente
del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato
riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure
adottate ai sensi del presente decreto.»
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 200
del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Articolo 200 (Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale). - 1. Al fine di sostenere il settore del
trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri
sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli
effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione
iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato
a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai
passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio
2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai
passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente
biennio. Il Fondo e' destinato, nei limiti delle risorse
disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con
riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e
regionale dall'attuazione delle misure previste
dall'articolo 215 del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il
riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle
imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla
gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla
concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine
svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e
agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio
grosscost. Tali criteri, al fine di evitare
sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei
costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti
dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi
aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima
emergenza.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 23-bis.
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 44
del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126:
«Articolo 44 (Incremento sostegno Trasporto pubblico
locale). - 1. Al fine di sostenere il settore del trasporto
pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a
obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di
servizi di trasporto pubblico locale in conformita' alle
misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui
al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, la
dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Tali
risorse possono essere utilizzate, oltre che per le
medesime finalita' di cui al citato articolo 200, anche per
il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e
regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per
fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti
all'attuazione delle misure di contenimento derivanti
dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli
utenti e le modalita' organizzative per il contenimento
della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto
pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico
dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente
alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento
superiore all'80 per cento della capacita', a tale fine
ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo
obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il
servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi
della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari di
licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente.
1-bis. Ciascuna regione e provincia autonoma e'
autorizzata all'attivazione dei servizi aggiuntivi di
trasporto pubblico locale e regionale di cui al comma 1,
nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa
attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni
autorizzata dal medesimo comma 1 le stesse percentuali di
ripartizione previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato in attuazione
dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla
definizione dei criteri e delle quote da assegnare a
ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento
dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e
regionale previsti dal comma 1, secondo periodo, e alla
conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso
compensazioni tra gli enti stessi, nonche' alla
ripartizione delle residue risorse di cui al comma 1, primo
periodo, secondo i medesimi criteri e modalita' di cui al
citato articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34.
2. Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione
a ciascuna regione a valere sul fondo di cui al comma 1
dovesse risultare superiore alla quota spettante a
conguaglio, detta eccedenza dovra' essere versata
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata
ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la
successiva attribuzione alle altre Regioni per le medesime
finalita'.
3. All'onere di cui al comma 1, pari a 400 milioni di
euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
114.»
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 92
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27(Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto
marittimo di merci e di persone, nonche' di circolazione di
veicoli). - 1.-4. Omissis
4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di
contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi
di trasporto pubblico locale e regionale, non possono
essere applicate dai committenti dei predetti servizi,
anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di
corrispettivo, ne' sanzioni o penali in ragione delle
minori corse effettuate o delle minori percorrenze
realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e,
comunque, non oltre il 31 luglio 2021. Le disposizioni del
presente comma non si applicano al trasporto ferroviario
passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari
interregionali indivisi.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 22-ter del citato
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 22-ter (Disposizioni in materia di
trasporto pubblico locale). - 1. All'articolo 200, comma 1,
del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre
2020" sono sostitute dalle seguenti: "nel periodo dal 23
febbraio 2020 al 31 gennaio 2021".
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la dotazione del
fondo previsto dall'articolo 200, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
incrementata di 390 milioni di euro per l'anno 2021. Tali
risorse possono essere utilizzate, oltre che per le
medesime finalita' di cui al citato articolo 200, anche per
il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e
regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno
2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti
all'attuazione delle misure di contenimento e non
finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente
destinate ai servizi di trasporto pubblico locale ove i
predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del
COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in vigore all'atto dell'adozione del decreto di
cui al comma 3 anche tenuto conto della programmazione e
conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle
Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o
dei comuni coerentemente all'esito dello specifico
procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri per la definizione del piu'
idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle
attivita' didattiche e gli orari dei servizi di trasporto
pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi
stabilite. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni, le
Province autonome e i comuni, nonche' la gestione
governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria
del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la
gestione governativa navigazione laghi, nei limiti di 90
milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita
convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori
economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri
su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,
nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio
di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni a far data
dal 9 novembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle
quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma
nonche' alla gestione governativa della
ferrovia-circumetnea, alla concessionaria del servizio
ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione
governativa navigazione laghi per il finanziamento dei
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale
previsti dal comma 2 nonche' per l'utilizzo delle residue
risorse, tenuto conto delle modalita' e dei criteri di cui
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, n. 340 dell'11 agosto 2020.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai
sensi dell'articolo 34.»
- Si riporta il testo del comma 816 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Commi 1. - 815). - Omissis
816. Al fine di consentire l'erogazione di servizi
aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale,
destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le
esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle
misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee
guida per il trasporto scolastico dedicato e non
finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente
destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, ove i
predetti servizi nel periodo precedente all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento
superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione
del decreto di cui al terzo periodo, anche tenuto conto
della programmazione e conseguente erogazione di servizi
aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome
di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito
dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri per la
definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di
inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei
servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano
e nelle forme ivi stabilite, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per
l'anno 2021. Per le finalita' di cui al presente comma, le
regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilita' del
fondo di cui al primo periodo, possono anche ricorrere,
mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di
servizio, a operatori economici esercenti il servizio di
trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11
agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari di licenza per
l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Le
convenzioni di cui al secondo periodo possono altresi'
prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori
economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un
indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi
determinata da circostanze sopravvenute e consistenti
nell'attuazione delle misure di contenimento della
diffusione del COVID-19. Al fine di evitare
sovracompensazioni, detto indennizzo e' determinato avendo
riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione
dei mezzi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano nonche' alla gestione governativa della ferrovia
circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario
Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa
navigazione laghi le risorse di cui al primo periodo,
ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del
decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Eventuali risorse residue possono essere utilizzate,
nell'anno 2021, per le finalita' previste dall'articolo
200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.
Omissis.»
 
(( Art. 29 - bis

Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica
per i veicoli adibiti al trasporto merci

1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonche' la loro riqualificazione elettrica, a titolo sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, tra i veicoli il cui motore puo' essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida ai sensi dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17-terdecies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134(Misure
urgenti per la crescita del Paese):
«Articolo 17-terdecies (Norme per il sostegno e lo
sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli
circolanti). - 1. Per le modifiche delle caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle
categorie internazionali L, M e N1, consistenti nella
trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad
esclusiva trazione elettrica, ovvero a trazione ibrida con
l'installazione di motori elettrici, si applica l'articolo
75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 1, si
applicano i medesimi sistemi, componenti identita'
tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi in circolazione.»
 
(( Art. 29 - ter
Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con
autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico

1. All'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole da: «ed e' esclusa la loro cumulabilita'» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 115 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160(Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022) come modificato
dalla presente legge:
«115. I contributi di cui al comma 113 sono erogati
fino a concorrenza delle risorse disponibili, nel rispetto
della disciplina europea in materia di aiuti di stato.».
 
(( Art. 29 quater

Disposizioni in materia di infrastrutture stradali

1. In considerazione delle difficolta' operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da COVID-19, all'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «entro il 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2021». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 13-bis
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per
esigenze indifferibili) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13-bis (Disposizioni in materia di concessioni
autostradali). - 1.-3. Omissis
4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i
concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al
comma 1, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti sullo schema di
convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura
autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 31 luglio 2021 e
il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per
gli anni precedenti dal concessionario subentrante della
predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 e' effettuato
pe r il 50 per cento entro il 30 giugno 2021 e per il
restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022. I medesimi
concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a
legislazione vigente.
Omissis.»
 
Art. 30

Ulteriori misure urgenti
e disposizioni di proroga

1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: « (( 31 dicembre 2021 )) »;
b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021».
c) al comma 6 le parole «82,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « (( 330 milioni )) di euro per l'anno 2021» e le parole «con decreto» sono sostituite dalle parole «con uno o piu' decreti» e le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle parole «entro il 30 giugno 2021».
(( 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 82,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.
2-bis. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «limitatamente all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021»;
b) al comma 1-bis, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «del rendiconto della gestione 2019» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020»;
c) al comma 2, le parole: «limitatamente all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021»;
d) alla rubrica, la parola: «correnti» e' soppressa. ))

3. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il termine per la restituzione dei questionari pubblicati nell'anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e' fissato in centottanta giorni dalla pubblicazione.
4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
(( 4-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «diciotto mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi» e al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il consenso delle parti, in tali casi, il voucher puo' essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero puo' essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa». ))
5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. (( La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022. ))
6. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.».
(( 6-bis. Al comma 368 dell'articolo l della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti locali possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma, per l'adozione di misure a sostegno delle attivita' degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilita' e dei relativi piani economico-finanziari per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e la messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per la riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico. Per tali finalita' sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l'anno 2021».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
6-quater. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere a) e b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2021».
7. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023». ))

8. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 15-bis (Disposizione finale). - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal (( 31 dicembre 2023 )).».
9. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 12-bis (Disposizione finale). - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal (( 31 dicembre 2023 )).».
10. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 17-bis (Disposizione finale). - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal (( 31 dicembre 2023 )).».
11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 43-bis (Disposizione finale). - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal (( 31 dicembre 2023 )).».
(( 11-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19 e del permanere del quadro complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30 settembre 2021 qualora il previsto termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini anche i comuni per i quali il termine e' scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' i comuni con facolta' di ripresentare un nuovo piano che nello stesso periodo abbiano gia' presentato il piano.
11-ter. Dall'attuazione del comma 11-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11-quater. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilita' sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditivita', l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' l'articolo l, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano, limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con societa' direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
11-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 11-quater si applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.
11-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 11-quater e 11-quinquies, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
11-septies. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «sono prorogati di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di cinque mesi». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell' articolo 9-ter del citato
decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9-ter (Individuazione dei soggetti esenti dal
versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle
imprese di pubblico esercizio). - 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1,
lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1,
del presente decreto si applicano ai soggetti passivi
dell'imposta municipale propria (IMU), come individuati dal
comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, che siano anche gestori delle attivita' economiche
indicate dalle predette disposizioni.
2. Al fine di promuovere la ripresa delle attivita'
turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui
all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari
di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, gia'
esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi
dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al
31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui
all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gia' esonerati
dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi
dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del
2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi
837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.
4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre
2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di
suolo pubblico o di ampliamento delle superfici gia'
concesse sono presentate in via telematica all'ufficio
competente dell'ente locale, con allegata la sola
planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e
senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure
di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far
data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31
dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze,
strade e altri spazi aperti di interesse culturale o
paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di
strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo
urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e
ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di cui
all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e'
subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e
146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili
di cui al periodo precedente e' disapplicato il limite
temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate
derivanti dai commi 2 e 3, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 330 milioni di euro per l'anno 2021. Alla
ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede
con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da adottare entro il 30 giugno 2021. Nel caso in
cui ricorra la condizione prevista dal comma 3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il decreto e' comunque adottato. (54) (55)
7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente
decreto.
8. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "adiacenti" e' sostituita dalla
seguente: "prospicienti";
b) la parola: "particolare" e' sostituita dalla
seguente: "eccezionale".
- Il testo del comma 6 dell'articolo 120 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo del citato articolo 109 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 109 (Utilizzo avanzi per spese di urgenza a
fronte dell'emergenza COVID-19). - 1. In considerazione
della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19,
in deroga alle modalita' di utilizzo della quota libera
dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42,
comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
ferme restando le priorita' relative alla copertura dei
debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri
di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e
2021, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti
connesse con l'emergenza in corso.
1-bis. Al fine di anticipare la possibilita' di
utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione
in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le
regioni e le Province autonome per gli anni 2020 e 2021
possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di
amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da
parte della Giunta regionale o provinciale rispettivamente
del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020, anche prima del
giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti e della successiva approvazione del
rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.
1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da
parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono
autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato
di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad
interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti
con risorse proprie, non gravate da obbligazioni
sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme
relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali
delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa
comunicazione all'amministrazione statale o regionale che
ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per
interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema
economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del
virus COVID-19. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi si applicano anche all'esercizio 2021, con
riferimento al rendiconto 2020.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
modalita' di utilizzo della quota libera dell'avanzo di
amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando
le priorita' relative alla copertura dei debiti fuori
bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio,
gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari
2020 e 2021, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo
di amministrazione per il finanziamento di spese correnti
connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo della quota
libera dell'avanzo di cui al periodo precedente e'
autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio,
per una percentuale non superiore all'80 per cento della
medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia
approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e
l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai
sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio
di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente
agli esercizi finanziari 2020 e 2021, possono utilizzare,
anche integralmente, per il finanziamento delle spese
correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle
concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le
sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo
testo unico.
2-bis. Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, in
deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118:
a) le variazioni al bilancio di previsione possono
essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza
opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena
di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i
successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine;
b) in caso di mancata o parziale ratifica del
provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare e' tenuto ad adottare con legge nei
successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari
nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base
della deliberazione non ratificata.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni
in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province):
«Art. 5 (Procedimento di determinazione dei
fabbisogni standard). - 1. Il procedimento di
determinazione del fabbisogno standard si articola nel
seguente modo:
a) la Societa' Soluzioni per il sistema
economico-Sose s.p.a., la cui attivita', ai fini del
presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico,
predispone le metodologie occorrenti alla individuazione
dei fabbisogni standard e ne determina i valori con
tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche
individuali dei singoli Enti locali, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge
5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati di spesa storica
tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresi' conto
della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in
forma associata, considerando una quota di spesa per
abitante e tenendo conto della produttivita' e della
diversita' della spesa in relazione all'ampiezza
demografica, alle caratteristiche territoriali, con
particolare riferimento al livello di infrastrutturazione
del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli
21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza di
zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e
produttive dei predetti diversi enti, al personale
impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualita'
dei servizi erogati nonche' al grado di soddisfazione degli
utenti;
b) la Societa' Soluzioni per il sistema
economico-Sose s.p.a. provvede al monitoraggio della fase
applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative
alla determinazione dei fabbisogni standard;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa'
Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a. puo'
predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni
funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo
dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove predisposti
e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via
telematica, entro sessanta giorni (13) dalla pubblicazione,
le informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine
predetto, delle informazioni e' sanzionato con la
sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio
delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo
erogati all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente
inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno.
Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il
certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, contiene i dati necessari per il calcolo del
fabbisogno standard;
d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio
2010, in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie
locali, tra l'Associazione nazionale dei Comuni
Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il
Ministero dell'economia e delle finanze, per i compiti di
cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la
Societa' Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a. si
avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto per
la finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualita' di
partner scientifico, che supporta la predetta societa'
nella realizzazione di tutte le attivita' previste dal
presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e
studi in materia di contabilita' e finanza locale e
partecipa alla fase di predisposizione dei sistemi di
rilevazione di informazioni e della loro somministrazione
agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia
di calcolo dei fabbisogni standard, nonche' alla
valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte;
partecipa all'analisi dei risultati; concorre al
monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni
standard; propone correzioni e modifiche alla procedura di
attuazione dei fabbisogni standard, nonche' agli indicatori
di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre,
fornisce assistenza tecnica e formazione agli Enti locali;
la Societa' Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a
puo' avvalersi altresi' della collaborazione dell'ISTAT per
i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
articolo;
e) le metodologie predisposte ai sensi della
lettera a) e le elaborazioni relative alla determinazione
dei fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono
sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche separatamente,
per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse
si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro
ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard sono
trasmessi dalla societa' Soluzioni per il sistema economico
- Sose Spa al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze;
f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di
cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 60 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono nella banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5
maggio 2009, n. 42, e sono, altresi', pubblicati nel sito
"www.opencivitas.it", il quale consente ai cittadini ed
agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle
elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del
citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82. L'invio delle informazioni di cui alla lettera c)
costituisce espressa adozione di una licenza di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), del decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.
- Si riporta il testo degli articoli 151, comma 1, e
163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Articolo 151 (Principi generali). - 1. Gli enti
locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio (536) di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il
31 dicembre (535), riferiti ad un orizzonte temporale
almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate
sulla base delle linee strategiche contenute nel documento
unico di programmazione, osservando i principi contabili
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini
possono essere differiti con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
Omissis.»
«Articolo 163 (Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria). - 1. Se il bilancio di previsione non e'
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
rispetto dei principi applicati della contabilita'
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la
gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio
o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli
stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i
limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia
approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato
l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato
approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria
l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo'
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese
di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel
corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
[4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco
dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli
stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si
riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria
previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato,
aggiornati alle variazioni deliberate nel corso
dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna
missione, programma e titolo - gli impegni gia' assunti e
l'importo del fondo pluriennale vincolato].
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire
il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti.
6.
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono
consentite le variazioni di bilancio previste dall'art.
187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni
del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla
reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e
delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e'
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle
spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
della gestione dei dodicesimi.»
- Si riporta il testo dell' articolo 88-bis del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020(Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente
legge:
«Articolo 88-bis (Rimborso di titoli di viaggio, di
soggiorno e di pacchetti turistici). - 1. Ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre
la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in
relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario,
marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di
soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali e' stata
disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
da parte dell'autorita' sanitaria competente, in attuazione
dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e
dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con
riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di
quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o
destinatari di un provvedimento di divieto di
allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come
individuate dai decreti adottati dal Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e
dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con
riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia
dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus
COVID-19 per i quali e' disposta la quarantena con
sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorita'
sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture
sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel
medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o
viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal
contagio come individuate dai decreti adottati dal
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di
efficacia dei predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la
partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione
pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo
pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,
sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi
aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle
autorita' competenti in attuazione dei provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai
contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti
provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o
acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia,
aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o
vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della
situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore o
alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti
turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al
medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il
titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il
contratto di pacchetto turistico e, nell'ipotesi di cui
alla lettera e) del comma 1, la documentazione attestante
la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni,
iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e).
Tale comunicazione e' effettuata entro trenta giorni
decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma
1, lettere da a) a d);
b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del
concorso o della procedura selettiva, della manifestazione,
dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma
1, lettera e);
c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi
di cui al comma 1, lettera f).
3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al
rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio
e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di
pari importo da utilizzare entro ventiquattro mesi
dall'emissione.
4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di
cui al comma 1, il diritto di recesso puo' essere
esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva
all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere
eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle
autorita' nazionali, internazionali o di Stati esteri, a
causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali
casi il vettore ne da' tempestiva comunicazione
all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede
al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di
viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo
da utilizzare entro ventiquattro mesi dall'emissione.
5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato
l'attivita', in tutto o in parte, a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente
un servizio sostitutivo di qualita' equivalente, superiore
o inferiore con restituzione della differenza di prezzo,
oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti,
possono emettere un voucher, da utilizzare entro
ventiquattro mesi dalla sua emissione, di importo pari al
rimborso spettante.
6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai
sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso
dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei
periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva,
di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da
COVID- 19 nelle aree interessate dal contagio come
individuate dai decreti adottati dal Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli
Stati dove e' impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o
l'arrivo in ragione della situazione emergenziale
epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore,
in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi
4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, puo' offrire al viaggiatore un pacchetto
sostitutivo di qualita' equivalente o superiore o inferiore
con restituzione della differenza di prezzo oppure puo'
procedere al rimborso o, altrimenti, puo' emettere, anche
per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da
utilizzare entro ventiquattro mesi dalla sua emissione, di
importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo
41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,
il rimborso e' corrisposto e il voucher e' emesso appena
ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di
servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data
prevista di inizio del viaggio.
7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono
esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b),
del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.
79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i
soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto
turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia
impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in
ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e
comunque quando l'esecuzione del contratto e' impedita, in
tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale
emergenza dalle autorita' nazionali, internazionali o di
Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa
al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo' offrire al
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita'
equivalente o superiore o inferiore con restituzione della
differenza di prezzo oppure puo' procedere al rimborso o,
altrimenti, puo' emettere, anche per il tramite
dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro
ventiquattro mesi dalla sua emissione, di importo pari al
rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso e'
corrisposto e il voucher e' emesso appena ricevuti i
rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e
comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di
inizio del viaggio.
8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di
istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,
si applica l'articolo 1463 del codice civile nonche' quanto
previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al
diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del
pacchetto di viaggio. Il rimborso puo' essere effettuato
dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher
di pari importo in favore del proprio contraente, da
utilizzare entro ventiquattro mesi dall'emissione. In
deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23
maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso
o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher
dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre
sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della
somma versata, senza emissione di voucher, quando il
viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola
dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonche'
per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno
delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei
programmi internazionali di mobilita' studentesca riferiti
agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Sono fatti
salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i
rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli
istituti scolastici committenti con gli organizzatori
aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con
ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti
possono modificare le modalita' di svolgimento di viaggi,
iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche
comunque denominate, anche riguardo alle classi di
studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.
9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la
struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo
versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il
pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher
di pari importo da utilizzare entro ventiquattro mesi
dall'emissione.
10. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o
il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati
acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di
viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga
alle condizioni pattuite. Con il consenso delle parti, in
tali casi, il voucher puo' essere ceduto dal beneficiario
all'agenzia di viaggio, ovvero, puo' essere emesso
direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il
pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla
stessa.
11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per
tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente
articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30
settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31
luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero
e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti
dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa
degli effetti derivanti dallo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, la controprestazione gia'
ricevuta puo' essere restituita mediante un voucher di pari
importo emesso entro quattordici giorni dalla data di
esercizio del recesso e valido per ventiquattro mesi
dall'emissione.
12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso
esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna
forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher
puo' essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da
un altro operatore appartenente allo stesso gruppo
societario. Puo' essere utilizzato anche per la fruizione
di servizi successiva al termine di validita', purche' le
relative prenotazioni siano state effettuate entro il
termine di cui al primo periodo.
12-bis. La durata della validita' dei voucher pari a
ventiquattro mesi prevista dal presente articolo si applica
anche ai voucher gia' emessi alla data di entrata in vigore
della presente disposizione. In ogni caso, decorsi
ventiquattro mesi dall'emissione, per i voucher non
usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei servizi di
cui al presente articolo e' corrisposto, entro quattordici
giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato.
Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente
articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo,
ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il
rimborso di cui al secondo periodo puo' essere richiesto
decorsi dodici mesi dall'emissione ed e' corrisposto entro
quattordici giorni dalla richiesta.
12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito
un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno
2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per
l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai
sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza
di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del
fallimento dell'operatore turistico o del vettore.
L'indennizzo e' riconosciuto nel limite della dotazione del
fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le
modalita' di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui
al presente comma sono definiti con regolamento adottato,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari
a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro
per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del
turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del
presente decreto e, per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo
2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17
della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del
regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008.»
- Si riporta il testo del comma 169 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»
- Si riporta il testo del comma 16 dell'articolo 53
della legge 23 dicembre 200, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«Articolo 53 - 1.-15. Omissis
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento.
Omissis»
- Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 238
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale):
«Articolo 238 (Tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani). - 10. Le utenze non domestiche che producono
rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera
b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del
servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi sono
escluse dalla corresponsione della componente tariffaria
rapportata alla quantita' dei rifiuti conferiti; le
medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del
gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per
un periodo non inferiore a cinque anni, salva la
possibilita' per il gestore del servizio pubblico, dietro
richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere
l'erogazione del servizio anche prima della scadenza
quinquennale.
- Si riporta il testo del comma 449 dell'articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), come
modificato dalla presente legge:
«449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al
comma 448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino
all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno
2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito
effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili
(TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione
dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di
euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di
cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo
equivalente al gettito della TASI sull'abitazione
principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e'
ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70,
eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera
b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale
propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione
dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45
per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i
predetti comuni sulla base della differenza tra le
capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La
quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5
per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il
valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai
fini della determinazione della predetta differenza la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, propone la metodologia per la neutralizzazione della
componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della
predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita'
fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino
a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e',
invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente,
eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo
i criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18,
eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera
b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei
comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai
comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e'
ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari
all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarieta'
comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato,
variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo
di solidarieta' comunale complessivo;
d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito,
nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i
comuni che presentano, successivamente all'attuazione del
correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa
della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per
effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui
alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite
massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno
2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui,
ad incremento del contributo straordinario ai comuni che
danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo
1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro
5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino
a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei
criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un
valore negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il
contributo di cui al periodo precedente e' attribuito sino
a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo
stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per
ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il
riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo
del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro
100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro
nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro
nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di
euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di
correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale,
da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto
delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari
nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse
di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro
per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.
923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000
euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per
l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali
svolti in forma singola o associata dai comuni delle
regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo
coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato
per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli
obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio, per
definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle
risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei
servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e
successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il
supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della
proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
il decreto di cui al periodo precedente puo' essere
comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio
di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad
assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli
obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo,
sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale
attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza
dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e
129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a
statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto
a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di
euro per l'anno 2023, a 200 milioni di euro per l'anno
2024, a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2026, quale quota di
risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle
risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel
limite dei livelli essenziali di prestazione (LEP),
l'ammontare dei posti disponili negli asili nido,
equivalenti in termini di costo standard al servizio a
tempo pieno, in proporzione alla popolazione di eta'
compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto
rapporto e' inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei
LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento
del rapporto e' dato dalla media relativa alla fascia
demografica del comune individuata dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard contestualmente
all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione
"Asili nido". Il contributo di cui al primo periodo e'
ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a
quello di riferimento con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per
il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia previa intesa in Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo
conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione
"Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il
decreto di cui al precedente periodo sono altresi'
disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di
asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le
modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse
stesse;
d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a
decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato
recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla
regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia
Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi
della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui
agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10
aprile 2018.
- Si riporta il testo del comma 368 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) come
modificato dalla presente legge:
«368. Relativamente agli investimenti locali
individuati ai sensi dei commi da 179 a 183, la struttura
di missione InvestItalia si avvale della collaborazione
tecnica della Fondazione patrimonio comune
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Al fine di
fornire supporto tecnico agli enti locali
nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella
trasformazione e nella messa a norma delle strutture di
proprieta' dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza
da COVID-19, per gli anni 2020 e 2021 l'Agenzia del demanio
e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al
presente comma. Per tali finalita' sono stanziati a favore
della medesima Fondazione 300.000 euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021. Gli enti locali possono avvalersi della
Fondazione di cui al presente comma, per l'adozione di
misure a sostegno delle attivita' degli impianti sportivi
comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo,
nella redazione di studi di fattibilita' e dei relativi
piani economico-finanziari per la costruzione,
l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e la
messa a norma degli impianti, al fine di garantire il
rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in
particolare per la riduzione del rischio di trasmissione
del contagio epidemiologico. Per tali finalita' sono
stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro
per l'anno 2021.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
- Si riporta il testo dell'articolo 105 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 105 (Finanziamento dei centri estivi 2020 e
contrasto alla poverta' educativa). - 1. Al fine di
sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo
per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, una quota di risorse e' destinata ai comuni, per
finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti
pubblici e privati, volte a introdurre:
a) interventi per il potenziamento dei centri
estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e
dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati
alle attivita' dei minori di eta' compresa tra zero e
sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
b) progetti volti a contrastare la poverta'
educativa e ad incrementare le opportunita' culturali e
educative dei minori.
2. Il Ministro con delega per le politiche familiari,
stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse
di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le
finalita' di cui alla lettera a) e, nella misura del 10 per
cento delle risorse, per la finalita' di cui alla lettera
b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il fondo di cui
al comma 1 medesimo e' incrementato di 150 milioni di euro
per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1,
lettere a) e b), iscritte sul pertinente capitolo del
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere
spese fino al 31 dicembre 2021.»
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, riordino
e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro
sportivo), come modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Norme transitorie). - 1. Le disposizioni
recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che si
applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole
«indennita' percepite da sportivi professionisti al termine
dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma
dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91» sono
sostituite da «indennita' percepite dai lavoratori
subordinati sportivi al termine dell'attivita' sportiva ai
sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo
attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8
agosto 2019, n. 86»;
b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 e'
sostituita dalla seguente: «a) i redditi derivanti dalle
prestazioni sportive professionistiche non occasionali,
oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ai sensi
del decreto legislativo attuativo della delega di cui
all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»;
c) il comma 3 dell'articolo 53 e' soppresso.
3. All'articolo 16, comma 5-quater, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole «Per i
rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91» sono
sostituite dalle seguenti: «Per i rapporti di lavoro
sportivo».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 243-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
200, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali):
«Articolo 243-bis (Procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale). - .-4. Omissis
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'articolo 3
del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Articolo 3 (Razionalizzazione del patrimonio
pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive). - 1.
In considerazione dell'eccezionalita' della situazione
economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa
pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, l'aggiornamento
relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla
normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob)
per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali.
2.-3. Omissis
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con
riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad
oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle
Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle
Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale
per le societa' e la borsa (Consob) i canoni di locazione
sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura
del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A
decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto la riduzione di cui al
periodo precedente si applica comunque ai contratti di
locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione
del canone di locazione si inserisce automaticamente nei
contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche
in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle
parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga
riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in
assenza di titolo alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione e'
consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti
condizioni:
a) disponibilita' delle risorse finanziarie
necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei
costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di
locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato
delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni
espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, ove gia' definiti, nonche' di quelli di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste
dalle norme vigenti.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi da 616 a 619
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«616. Al fine di conseguire ulteriori risparmi di
spesa connessi ai contratti di locazione passiva in
immobili di proprieta' privata, le amministrazioni dello
Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza
del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali
compresa l'Agenzia del demanio, nonche' gli organi di
rilevanza costituzionale, possono procedere, ferme restando
le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 3
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e laddove
conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, alle
condizioni e nei termini previsti dal comma 617.
617. Le amministrazioni di cui al comma 616, fornendo
l'opportuna documentazione, verificano con l'Agenzia del
demanio la convenienza della rinegoziazione e, entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, propongono alla proprieta' la
rinegoziazione del contratto in corso attraverso la stipula
di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di
un canone annuo commisurato al valore minimo locativo
fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare, ridotto
del 15 per cento. Qualora i valori dell'Os-servatorio del
mercato immobiliare non siano disponibili, si fa
riferimento a quelli del comune piu' vicino nell'ambito
territoriale della medesima regione.
618. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta
di rinegoziazione, la proprieta' deve comunicare la propria
accettazione, di cui e' data notizia all'Agenzia del
demanio al fine del rilascio, ai sensi dell'articolo 2,
commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
in quanto compatibili, del nulla osta alla stipula. In caso
di mancata accettazione, il contratto vigente continua a
produrre effetti fino alla naturale scadenza.
619. Per i contratti venuti a scadenza alla data di
entrata in vigore della presente legge, alle
amministrazioni di cui al comma 616 e' consentito
proseguire nell'utilizzo con la stipula di un nuovo
contratto nei termini e alle condizioni di cui ai commi 617
e 618. In caso di mancata accettazione da parte della
proprieta' si applicano le procedure di cui all'articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la
ricerca di una nuova soluzione allocativa.»
- Si riporta il testo dell'articolo 11-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«Articolo 11-quinquies (Dismissione di immobili). -
1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di
beni immobili pubblici, l'alienazione di tali immobili e'
considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il
cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e
valori di mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata,
con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li
hanno in uso, a vendere con le modalita' di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, i beni immobili ad uso non prevalentemente
abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi
quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter
dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni. L'autorizzazione
all'operazione puo' ricomprendere anche immobili degli enti
territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni; in questo caso,
ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo,
gli enti territoriali interessati individuano, con apposita
delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli
immobili che intendono dismettere e le altre pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 provvedono secondo i rispettivi
ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo
6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183. La
delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e
delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di
cui al secondo periodo del presente comma. E' in ogni caso
vietata l'alienazione di immobili di cui al presente comma
a societa' la cui struttura non consente l'identificazione
delle persone fisiche o delle societa' che ne detengono la
proprieta' o il controllo. L'utilizzo di societa' anonime,
aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui
al presente comma e' vietato e costituisce causa di
nullita' dell'atto di trasferimento. Fermi restando i
controlli gia' previsti dalla vigente normativa antimafia,
sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano
stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati
fiscali o tributari.
2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 27 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la
dismissione dei beni gia' individuati ai sensi dei commi
13, 13-bis e 13-ter del medesimo articolo 27, la vendita fa
venir meno l'uso governativo, le concessioni in essere e
l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche
in caso di rivendita. Si intendono applicabili, anche
quanto alle dichiarazioni urbanistiche nonche' agli
attestati inerenti la destinazione urbanistico-edilizia
previsti dalla legge, le disposizioni di cui al secondo
periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni, nonche' al primo ed al secondo periodo del
comma 18 e al comma 19 del medesimo articolo 3. Resta ferma
l'applicazione degli articoli 12, 54, 55, 56 e 57 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le
procedure di dismissione successive a quelle di cui al
primo periodo.
3. Agli atti di alienazione di cui al comma 1 del
presente articolo o comunque connessi alla dismissione del
patrimonio immobiliare di proprieta' dello Stato si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 275,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono riconosciuti all'Agenzia del demanio i
maggiori costi sostenuti per le attivita' connesse
all'attuazione del presente articolo, a valere sulle
conseguenti maggiori entrate.
5. All'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo e'
soppresso.
6. Il disposto dell'articolo 3, commi 18 e 19, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, deve
interpretarsi nel senso che lo Stato, gli enti pubblici
nonche' le societa' di cui al comma 1 del citato articolo 3
del decreto-legge n. 351 del 2001 sono esonerati anche
dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche
richieste dalla legge per la validita' degli atti nonche'
dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione
urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti le aree interessate dal trasferimento.
7. Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e
via Monte Oppio n. 12, gia' inseriti nelle procedure di
vendita di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1339 del codice
civile:
«Articolo 1339 (Inserzione automatica di clausole). -
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla
legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in
sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.»
- Si riporta il testo del comma 148-ter dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«148-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma
857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto
attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di
cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai
contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di cinque
mesi.»
 
(( Art. 30 - bis

Adeguamento dell'accantonamento
del fondo crediti di dubbia esigibilita'

1. All'articolo 107-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del 2021». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 del citato articolo
107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 107-bis (Scaglionamento di avvisi di
pagamento e norme sulle entrate locali). - 1. A decorrere
dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli
enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di
dubbia esigibilita' delle entrate dei titoli 1 e 3
accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato
nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di
riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019
in luogo di quelli del 2020 e del 2021.
 
(( Art. 30 - ter

Assunzioni di personale addetto
alla ricostruzione di Ischia

1. Al fine di garantire l'operativita' degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, sono autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unita' per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 420.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183.):
«Art. 19. (Apposizione del termine e durata massima).
- 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il
contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non
eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno
una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee
all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei,
significativi e non programmabili, dell'attivita'
ordinaria.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di
durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni
di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data di superamento del termine
di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di
lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore
di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una
successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un
contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari
livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia
superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di tale
superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore
contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti,
della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato
presso la direzione territoriale del lavoro competente per
territorio. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non
superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
contratto e' priva di effetto se non risulta da atto
scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle
esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione
e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i
dodici mesi.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo
determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali
ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti
vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
modalita' definite dai contratti collettivi.
- Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122(Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Articolo 9 (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico). - 1.-27. Omissis
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si
provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 557 del citato articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali
e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno
assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare
nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini
di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a);
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali."
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 259 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
Articolo 259 (Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato). - 1.-5. Omissis
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione
delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando
eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui
all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di
accertare le compatibilita' di bilancio. La spesa per il
personale a tempo determinato deve altresi' essere ridotta
a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a
tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui
l'ipotesi si riferisce.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 34 del
citato decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Articolo 34 (Disposizioni finanziarie). - 1.-5.
Omissis
6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 610
milioni di euro per l'anno 2021.
Omissis.»
 
(( Art. 30 - quater

Incremento del fondo salva-opere

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e di sostenere le attivita' imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' incrementato di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2021.
2. All'articolo 47, comma 1-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al primo periodo, le parole: «, ivi compresa la possibilita' di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta', scelti mediante gara» sono sostituite dalle seguenti: «. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili puo' svolgere l'istruttoria delle domande nonche' tutte le attivita' conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-ter, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni, di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta', scelti mediante gara ovvero individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» e, al secondo periodo, le parole: «dalla convenzione» sono sostituite dalle seguenti: «dalle convenzioni».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
«Articolo 47 (Alte professionalita' esclusivamente
tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e
disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese
sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici). - 1.
Al fine di consentire il piu' celere ed efficace
svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali
alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, e' autorizzata l'assunzione a tempo
indeterminato, a partire dal 1° dicembre 2019, di cento
unita' di personale di alta specializzazione ed elevata
professionalita', da individuare tra ingegneri, architetti,
dottori agronomi, dottori forestali e geologi e, nella
misura del 20 per cento, di personale amministrativo, da
inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto
delle funzioni centrali, con contestuale incremento della
dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti gli specifici requisiti di cui il personale deve
essere in possesso. Ai fini dell'espletamento delle
procedure concorsuali per l'individuazione del personale di
cui al presente comma, effettuate in deroga alle procedure
di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del concorso
unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e
all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, mediante richiesta alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento della funzione pubblica, che
provvede al loro svolgimento secondo le modalita' previste
dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. Per le procedure concorsuali
bandite anteriormente all'entrata in vigore del decreto di
cui al precedente periodo, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede al
loro svolgimento con modalita' semplificate, anche in
deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne
in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione
d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni
anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a duecentocinquanta;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame
da una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a due
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti
specializzati pubblici e privati e con possibilita' di
predisposizione dei quesiti da parte degli stessi. Agli
oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a
euro 325.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a
decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 50.
1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento
delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo
salva-opere". Il Fondo e' alimentato dal versamento di un
contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso
offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici
di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o
superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel
caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro
100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a
disposizione della stazione appaltante nel quadro economico
predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione
definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a
soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i
crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei
sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti
dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a
contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori,
sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono
assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della
dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il
contraente generale, entro trenta giorni dalla data
dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento
del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate
in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello
successivo.
1-ter. I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i
sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte
del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data
di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data
insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione
aggiudicatrice ovvero al contraente generale la
documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo
ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il
contraente generale, svolte le opportune verifiche,
certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale
certificazione e' trasmessa al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del
credito nei confronti del Fondo ed e' inopponibile alla
massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza
delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede
all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei
soggetti di cui al comma 1-bis. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' surrogato nei diritti dei
beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente
generale o l'affidatario del contraente generale e, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice
civile, e' preferito ai sub-appaltatore, al sub-affidatario
o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel
corso della procedura concorsuale, fino all'integrale
recupero della somma pagata. L'eventuale pendenza di
controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei
beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente
generale o l'affidatario del contraente generale non e'
ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima
dell'erogazione delle risorse il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza
delle condizioni di regolarita' contributiva del
richiedente attraverso il documento unico di regolarita'
contributiva, in mancanza delle stesse, dispone
direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i
limiti della capienza del Fondo salva-opere ed in
proporzione della misura del credito certificato liquidata
al richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali,
assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del
combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima
dell'erogazione delle risorse il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui
all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi
di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in
conformita' alle disposizioni del periodo precedente. Resta
impregiudicata la possibilita' per il beneficiario di
accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto,
rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o
rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a
procedure di definizione agevolata previste dalla
legislazione vigente. Resta altresi' impregiudicata la
prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti
dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi.
1-quater. Ferma restando l'operativita' della norma con
riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di
entrata in vigore, sono individuati i criteri di
assegnazione delle risorse e le modalita' operative del
Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilita' di affidare
l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta', scelti mediante
gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono
posti a carico del Fondo.
1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla
data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata
in vigore, ferma restando l'applicabilita' del meccanismo
generale di cui al comma 1-bis, sono appositamente
stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per
l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
all'erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti
di cui al presente comma, secondo le procedure e le
modalita' previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei
limiti delle risorse del Fondo.
1-sexies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a
1-quinquies non si applicano alle gare aggiudicate dai
comuni, dalle citta' metropolitane, dalle province, anche
autonome, e dalle regioni.
1-septies. All'onere di cui al comma 1-quinquies, pari
a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,5
milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5
dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30
milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente
utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da
imputare sulla quota parte del fondo attribuita al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."
- Si riporta il testo del comma 1-quater dell'articolo
47 del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi), come
modificato dalla presente legge:
«Art.47 (Alte professionalita' esclusivamente
tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e
disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese
sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici). -
1.-1-ter. Omissis
1-quater. Ferma restando l'operativita' della norma con
riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di
entrata in vigore, sono individuati i criteri di
assegnazione delle risorse e le modalita' operative del
Fondo salva-opere. Il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili puo' svolgere l'istruttoria
delle domande nonche' tutte le attivita' conseguenti alla
surroga prevista dal comma 1-ter, anche avvalendosi, sulla
base di apposite convenzioni, di societa' o enti in
possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e
di terzieta', scelti mediante gara ovvero individuati ai
sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102. Gli eventuali oneri derivanti
dalle convenzioni sono posti a carico del Fondo
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
(( Art. 30 - quinquies

Contributo per i concessionari di aree demaniali
per le attivita' di pesca e acquacoltura

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza da COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 e in ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attivita' di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonche' per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
4. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ))


Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
(( Art. 30 - sexies
Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema
idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le
gallerie della rete stradale

1. In relazione alla necessita' di garantire la continuita' operativa anche in relazione alle difficolta' connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2023».
2. Per le finalita' di cui al presente articolo, la dotazione della contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019 e' incrementata di 500.000 euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1.350.000 euro per l'anno 2022 e a 675.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La Commissione e' composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili designati dal Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalita' individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza»;
2) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione puo' promuovere attivita' di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie»;
b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis (Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3). - 1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3 delle gallerie aperte al traffico, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non e' stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commissione, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.
2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.
3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque tale da:
a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali e i requisiti prestazionali di opere e impianti;
b) consentire la valutazione dell'idoneita' delle specifiche scelte progettuali adottate, in relazione ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni.
5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.
6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, la Commissione, previa visita di sopralluogo alla galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifici prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all'esercizio.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili il controllo delle attivita' finalizzate all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, nonche' dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.
8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:
a) lo stato di avanzamento delle attivita' relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all'articolo 3, che evidenzi l'avanzamento effettivo delle attivita' rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui ai commi l e 2 del presente articolo;
b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter;
c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, alla luce della progressiva realizzazione e del collaudo delle opere e degli impianti;
d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneita', sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter.
9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione puo' proporre alle prefetture - uffici territoriali del Governo competenti di adottare le necessarie azioni e misure correttive. In caso di mancata presentazione della richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, le prefetture - uffici territoriali del Governo possono disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-ter.
10. Le informazioni concernenti, in particolare, il cronoprogramma delle opere ed in generale l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunte dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Art. 10-ter (Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3). - 1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-bis, comma 6, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, la Commissione puo' disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di:
a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;
b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-bis, comma 8»;
c) all'articolo 16:
1) dopo il comma l e' inserito il seguente:
«1-bis. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10-bis, comma 5, entro i termini ivi previsti»;
2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3».
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformita' a quanto previsto dal comma 4. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4-ter
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici), come modificato
dalla presente legge:
«Articolo 4-ter (Commissario straordinario per la
sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso). - 1. Entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Presidente della
regione Abruzzo, con proprio decreto, nomina, fino al 30
giugno 2023, un Commissario straordinario del Governo,
scelto tra persone, anche estranee alla pubblica
amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e
amministrativa, che non siano in una situazione di
conflitto di interessi, con il compito di sovraintendere
alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli
interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la
situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire
adeguati standard di qualita' delle acque e di sicurezza
idraulica del sistema idrico del Gran Sasso.
2. Al Commissario straordinario e' attribuito un
compenso, determinato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle
risorse di cui al comma 12.
3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
composta da un contingente massimo di undici unita' di
personale, di cui una unita' di livello dirigenziale non
generale e dieci unita' di personale non dirigenziale,
scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo ed amministrativo-tecnico-ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Al personale della struttura e'
riconosciuto il trattamento economico accessorio
corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale
della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui
il trattamento economico accessorio di provenienza risulti
complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale
spetta comunque l'indennita' di amministrazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del
menzionato contingente di personale non dirigenziale
possono essere nominati fino a cinque esperti o consulenti,
scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, in possesso di comprovata esperienza,
anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso
e' definito con provvedimento del Commissario e comunque
non e' superiore ad euro 48.000 annui.
4. Il personale pubblico della struttura commissariale
e' collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando,
fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza
equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento
economico fondamentale ed accessorio del predetto personale
e' anticipato dalle amministrazioni di provenienza e
corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi
comprese le agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad
ordinamento autonomo e le universita', provvedono, con
oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del
trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita'
di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
risulti inferiore a quella prevista per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme
eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di cui alla lettera a) il trattamento economico
fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a
carico esclusivo del Commissario straordinario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto
con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario
il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita
convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza
o con altra amministrazione dello Stato o ente locale.
5. Il Commissario straordinario puo' nominare, con
proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, il cui
compenso e' determinato in misura non superiore a quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del citato decreto-legge
n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata
massima non superiore a quella del Commissario e nei limiti
delle risorse individuate al comma 12.
6. La struttura commissariale cessa alla scadenza
dell'incarico del Commissario.
7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di
appositi protocolli d'intesa, di personale dell'ANAS Spa
nei limiti delle risorse individuate al comma 12.
8. E' costituita una Cabina di coordinamento,
presieduta dal Presidente della regione Abruzzo, con
compiti di comunicazione ed informazione nei confronti
delle popolazioni interessate, nonche' di coordinamento tra
i diversi livelli di governo coinvolti e di verifica circa
lo stato di avanzamento degli interventi di messa in
sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. La Cabina di
coordinamento e' composta dai presidenti delle
amministrazioni provinciali di L'Aquila e Teramo, dai
sindaci dei comuni di L'Aquila e Teramo, da due
rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), uno per la provincia di L'Aquila e uno per
la provincia di Teramo, dal presidente del Parco nazionale
del Gran Sasso e dei Monti della Laga, da un rappresentante
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e uno del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, nonche' da un rappresentante,
rispettivamente, per l'Azienda sanitaria locale di Teramo e
per quella di L'Aquila. Il presidente della Cabina di
coordinamento relaziona periodicamente al Presidente del
Consiglio dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina
di coordinamento non spettano gettoni di presenza,
indennita' o emolumenti comunque denominati. Gli eventuali
rimborsi di spese sono posti a carico delle amministrazioni
di appartenenza.
9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa in
sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario
straordinario puo' assumere direttamente le funzioni di
stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di
legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il
rispetto dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea e con i poteri di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del presente
decreto. Al Commissario si applicano, altresi', le
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono individuate
speciali misure amministrative di semplificazione per il
rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga
alle relative norme.
10. Per la specificita' del sistema di captazione delle
acque drenate a tergo delle gallerie autostradali del
Traforo autostradale del Gran Sasso e all'interno dei
laboratori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
(INFN), al fine di garantire la tutela dell'acquifero del
Gran Sasso e l'uso potabile della risorsa idrica captata
dallo stesso, contemperando la coesistenza e la regolare
conduzione delle gallerie autostradali e dei laboratori
stessi, non si applica, relativamente alle captazioni
idropotabili delle gallerie stesse, lato Teramo e L'Aquila,
l'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, relativamente alla previsione secondo cui la
zona di tutela assoluta deve essere adibita esclusivamente
a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di
servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere
garantita dall'esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza determinati dall'attivita' del Commissario
straordinario cui compete altresi' la messa in sicurezza
delle infrastrutture quali le gallerie autostradali e i
laboratori. Nelle zone di rispetto delle captazioni
idropotabili delle gallerie autostradali, individuate ai
sensi dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono consentiti gli interventi di
raccolta, trasporto e recupero di rifiuti prodotti a
seguito degli interventi di messa in sicurezza come
determinati dall'attivita' del Commissario straordinario.
La messa in sicurezza delle attivita' preesistenti, quali
le gallerie autostradali e i laboratori, e' garantita dagli
interventi determinati dal Commissario straordinario.
11. Per la realizzazione degli interventi urgenti di
cui al presente articolo e' autorizzata l'apertura di
apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario, sulla quale confluiscono le risorse
pubbliche all'uopo destinate o risorse di altra natura.
12. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi
2, 3, 4, 5 e 7 provvede il Commissario straordinario nel
limite delle risorse disponibili nella contabilita'
speciale. A tal fine e' autorizzata la spesa di complessivi
euro 700.000 per l'anno 2019 e di euro 1.400.000 per
ciascuno degli anni 2020 e 2021.
13. Per la definizione dei progetti e per la
realizzazione degli interventi strutturali di completa
messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e del
sistema di captazione delle acque potabili, i cui oneri
sono stati stimati dai rispettivi quadri economici, e'
autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2019, 50
milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021.
14. Agli atti del Commissario straordinario si
applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
20,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 51,4 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 51,4 milioni di euro per l'anno
2021 si provvede:
a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a
1,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del fondo di cui al comma 5
dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, 50
milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per
l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma
95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla
quota parte del fondo attribuita al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per euro 18 milioni per
l'anno 2019, 45 milioni per l'anno 2020 e 43 milioni per
l'anno 2021 e sulla quota parte del fondo attribuita al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
per euro 2 milioni per l'anno 2019, 5 milioni per l'anno
2020 e 7 milioni per l'anno 2021."
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 recante "Attuazione
della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le
gallerie della rete stradale transeuropea", come modificato
dalla presente legge:
«Articolo 4 (Commissione permanente per le gallerie).
- 1. Le funzioni di autorita' amministrativa previste nella
direttiva 2004/54/CE per tutte le gallerie situate sulla
rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale sono
esercitate dalla Commissione istituita presso il Consiglio
superiore dei lavori pubblici.
2. La Commissione e' composta dal Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo
delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici
designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili designati dal
Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali, da tre rappresentanti del Ministero
dell'interno designati dal Ministro e scelti,
rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale,
del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, da un rappresentante del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un magistrato amministrativo, da
un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato,
designati secondo le modalita' individuate dagli
ordinamenti di rispettiva appartenenza. La Commissione e'
nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dura in carica quattro
anni.
3. La Commissione assicura il rispetto da parte dei
Gestori di tutti gli aspetti di sicurezza di una galleria,
emanando, ove necessario, disposizioni volte a garantirne
l'osservanza.
4. Per i trafori internazionali ricadenti nella rete
transeuropea, tali funzioni sono svolte dalle relative
Commissioni intergovernative che si avvalgono anche dei
comitati di sicurezza gia' dalle stesse istituiti. Nel caso
in cui esistano due autorita' amministrative distinte, le
decisioni di ciascuna di esse, nell'esercizio delle
rispettive competenze e responsabilita' relative alla
sicurezza della galleria, sono adottate previo accordo
dell'altra autorita'.
5. La Commissione approva i progetti per l'attuazione
delle misure di sicurezza di cui all'articolo 3 predisposti
dal Gestore della galleria.
6. La Commissione provvede alla messa in servizio delle
gallerie non aperte al traffico alla data di pubblicazione
del presente decreto, secondo le modalita' fissate
nell'allegato 4.
7. La Commissione garantisce che il Gestore svolga i
seguenti compiti:
a) effettuazione su base periodica delle prove, delle
verifiche e dei controlli delle gallerie ed individuazione
dei provvedimenti di sicurezza conseguenti;
b) messa in atto di schemi organizzativi e operativi,
inclusi i piani di intervento in caso di emergenza, per
fornire formazione ed equipaggiamento ai servizi di pronto
intervento;
c) definizione delle procedure per la chiusura
immediata di una galleria in caso di emergenza;
d) attuazione delle misure previste per la riduzione
dei rischi.
8. La Commissione individua le gallerie che presentano
caratteristiche speciali e per le quali occorre prevedere
misure di sicurezza integrative o un equipaggiamento
complementare.
9. La Commissione provvede inoltre a valutare gli
aggiornamenti e le eventuali proposte di nuove metodologie
di analisi di rischio, nonche' gli ulteriori requisiti di
sicurezza, in coerenza con le prescrizioni dettate
dall'allegato 2.
10. La Commissione puo' sospendere o limitare
l'esercizio di una galleria se i requisiti di sicurezza non
sono rispettati e specifica le condizioni per ristabilire
le situazioni di traffico normali. Tale provvedimento,
qualora comporti gravi e lunghe perturbazioni del traffico,
sara' adottato d'intesa con gli uffici territoriali di
Governo competenti e dovra' anche indicare i percorsi
alternativi.
11. La Commissione si avvale delle competenze e
dell'organizzazione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, con oneri a carico dei Gestori.
11-bis. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni,
la Commissione puo' promuovere attivita' di studio, ricerca
e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia
di sicurezza delle gallerie.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, come modificato
dalla presente legge:
«Articolo 16 (Sanzioni). - 1. E' soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquantamila euro a centocinquantamila euro il Gestore il
quale:
a) non adotti le misure di sicurezza di cui
all'articolo 3, commi 1 e 2;
b) ometta di nominare il responsabile della
sicurezza ed il suo sostituto.
1-bis. E' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila
euro il Gestore che ometta di adempiere agli obblighi di
cui all'articolo 10-bis, comma 5, entro i termini ivi
previsti.
2. E' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila
euro il Gestore il quale:
a) ometta di redigere o trasmettere il rapporto di
cui all'articolo 5, comma 3;
b) ometta di trasmettere la relazione tecnica di cui
all'articolo 5, comma 4;
c) ometta di curare gli adempimenti di cui
all'articolo 10, commi 1, 3 e 5.
3. E' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a
venticinquemila euro il responsabile della sicurezza il
quale ometta di esercitare le funzioni e le mansioni di cui
all'articolo 6, comma 3, del presente decreto. Alla stessa
sanzione e' soggetto il sostituto del responsabile della
sicurezza il quale, nei casi di indisponibilita' del
responsabile della sicurezza, ometta di svolgere i compiti
di quest'ultimo.
4. Le sanzioni sono irrogate dal Direttore del
Provveditorato regionale ed interregionale per le opere
pubbliche competente per territorio.
5. Al procedimento sanzionatorio si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689.
5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definite le modalita' per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3.»
- Il citato decreto legislativo del 5 ottobre 2006, n.
264 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre
2006, n. 235.
 
Art. 31
Misure per favorire l'attivita' didattica e per il recupero delle
competenze e della socialita' delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza da COVID-19

1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (( ed educative )) di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 150 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento e' destinato per l'acquisto, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche statali, di:
a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale ((, dell'aria )) e degli ambienti, nonche' di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche (( ed educative statali )) nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attivita' inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, all'espletamento delle attivita' di tracciamento dei contatti nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;
d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attivita' di inclusione degli studenti con disabilita', disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.
(( 1-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito riconosciuti nonche' quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti attuativi mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto. ))
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al comma 1 ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche (( ed educative statali )), anche attraverso il servizio di assistenza Amministrativo - Contabile e la predisposizione di procedure operative, modelli anche informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.
3. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 da assegnare, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi.
4. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche (( ed educative statali )) svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, primo periodo, (( del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129, )) e secondo le indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche (( ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonche' degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) )) per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 e' giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, ne' fondamentale ne' accessorio.
6. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche (( ed educative statali )) nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attivita' volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attivita' per il recupero della socialita', della proattivita', della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti di cui al Programma operativo nazionale «Per la Scuola» 2014-2020, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi, anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.
(( 6-bis. Per le finalita' di cui al comma 6 sono inoltre stanziati, a supporto della gestione della situazione emergenziale e dello sviluppo di attivita' volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, 3 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire alla regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto alle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))

7. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 6, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 601 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2007):
«601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di
aumentare l'efficienza e la celerita' dei processi di
finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti
nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i
seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al
personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione
delle spese per stipendi del personale a tempo
indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi
affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle
unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche"
e "Interventi integrativi disabili", nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
"Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.»
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della
normativa di principio in materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, Lettere a), secondo periodo, e
d), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6):
«Articolo 16 (Disciplina del riconoscimento dei
collegi universitari). - 1. Con proprio decreto, il
Ministero concede il riconoscimento ai collegi universitari
che ne avanzano richiesta nel termine di centoventi giorni
dal ricevimento della domanda.
2. Ai fini del riconoscimento, il collegio
universitario deve dimostrare di possedere requisiti e
standard minimi a carattere istituzionale, logistico e
funzionale, non inferiori a quelli previsti per l'accesso
ai finanziamenti di cui alla legge del 14 novembre 2000, n.
338, ed in particolare:
a) prevedere nel proprio statuto uno scopo formativo,
svolto in maniera sistematica e continuativa, ed adeguata
dimostrazione del possesso delle conseguenti qualificazioni
e strutture organizzative necessarie per la sua
realizzazione;
b) disporre di strutture ricettive dotate di spazi
polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di
funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di
attivita' formative, culturali e ricreative, concepite con
alti standard qualitativi;
c) disporre di strutture ricettive in grado di
ospitare utenti italiani, provenienti da piu' regioni sul
territorio nazionale, e stranieri, con particolare riguardo
a quelli provenienti da paesi dell'Unione europea, anche in
una prospettiva di sviluppo interculturale;
c-bis) per i collegi universitari gia' legalmente
riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui
alla legge 14 novembre 2000, n. 338.
3. Con decreto del Ministro, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, sono indicate le
modalita' di dimostrazione dei requisiti di cui al comma 2,
lettere a), b), c), e le modalita' di verifica della
permanenza dei requisiti medesimi nonche' di revoca del
riconoscimento all'esito negativo della predetta verifica.
4. Con il riconoscimento di cui al comma 1 il collegio
universitario acquisisce la qualifica di "collegio
universitario di merito".
5. Restano ferme le vigenti disposizioni sui collegi
universitari legalmente riconosciuti.»
«Articolo 17 (Disciplina dell'accreditamento dei
collegi universitari di merito). - 1. Con decreto del
Ministro sono individuati i parametri per la dimostrazione
dei requisiti per l'accreditamento dei collegi universitari
di merito, di cui al comma 3, e le modalita' di verifica
della permanenza dei requisiti medesimi nonche' di revoca
dell'accreditamento all'esito negativo della predetta
verifica.
2. L'accreditamento e' concesso con decreto del
Ministro, su domanda avanzata dagli interessati. La
presentazione della domanda e' consentita ai collegi
universitari di merito che abbiano ottenuto il
riconoscimento da almeno cinque anni.
3. Per la concessione dell'accreditamento di cui al
comma 2, il collegio universitario di merito deve
dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a
carattere istituzionale, logistico e funzionale. A tale
fine, la domanda di cui al comma 1 deve essere corredata
della documentazione che attesti e dimostri:
a) l'esclusiva finalita' di gestione di collegi
universitari;
b) il prestigio acquisito dal collegio in ambito
culturale;
c) la qualificazione posseduta dal collegio in ambito
formativo;
d) la rilevanza internazionale dell'istituzione, non
solo in termini di ospitalita' ma anche nelle attivita' che
favoriscono la mobilita' internazionale degli studenti
iscritti.
4. Il Ministero entro novanta giorni dal ricevimento
della domanda di cui al comma 2, esaminata la
documentazione di cui al comma 3 e in presenza dei
requisiti richiesti, emana il decreto di concessione
dell'accreditamento.
5. L'accreditamento del collegio universitario di
merito e' condizione necessaria per la concessione del
finanziamento statale.
6. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresi'
definite modalita' e condizioni di accesso ai finanziamenti
statali per i collegi universitari di merito accreditati,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
7. Le scuole universitarie di alta formazione a
carattere residenziale, attivate presso le universita' allo
scopo di offrire servizi formativi aggiuntivi rispetto ai
corsi di studio, sono riconosciute e accreditate con
decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.»
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 51 del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107):
«Articolo 51 (Compiti dei revisori dei conti). - 1. -
3. Omissis
4. I revisori dei conti svolgono, altresi', su
specifico incarico delle rispettive amministrazioni di
appartenenza gli altri controlli e verifiche richiesti,
anche per esigenze di monitoraggio della spesa pubblica.
Essi, inoltre, procedono alla verifica del corretto
utilizzo delle risorse finalizzate alla realizzazione di
attivita' gestite su progetti o affidamenti da parte di
soggetti pubblici e privati, nonche' su progetti nazionali
ed europei e della connessa rendicontazione di spesa,
svolgendo, ove richiesto, anche attivita' di
rendicontazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 18
dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi):
«Articolo 1 (Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi). - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario
1997, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione un fondo denominato "Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi" destinato alla piena
realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione
dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle
scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarita' e
del tasso di successo scolastico, alla formazione del
personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di
formazione post - secondaria non universitaria, allo
sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli
interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei
diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione
dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico,
alla realizzazione di interventi perequativi in favore
delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche
mediante integrazione degli organici provinciali,
l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di
interventi integrati, alla copertura della quota nazionale
di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali
dell'Unione europea.
1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte
del Fondo di cui al comma 1 e' espressamente destinata al
finanziamento di progetti volti alla costituzione o
all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche
statali, di laboratori scientifico-tecnologici che
utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare
l'attivita' didattica laboratoriale secondo parametri di
alta professionalita'. Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca individua con proprio
decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i
quali e' possibile presentare proposte di progetto
finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1,
individuata ai sensi del primo periodo.
2. Le disponibilita' di cui al comma 1 da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione sono ripartite, sentito il parere delle
competenti commissioni parlamentari, con decreti del
Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova
istituzione, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, in attuazione delle direttive di cui all'art.
2. Le eventuali disponibilita' non utilizzate nel corso
dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 32
Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle
attivita' di didattica digitale per le regioni del Mezzogiorno

1. Al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attivita' di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e' incrementato per il 2021 di 35 milioni di euro. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettivita' di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilita' per le persone con disabilita', nonche' per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono altresi' destinate alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei criteri di accessibilita' per le persone con disabilita', nonche' per assicurare una connettivita' di dati illimitata.
4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.
5. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui ai commi 2 e 3 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ai sensi dell'articolo 75 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
6. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 62 dell'articolo 1
della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti):
«62. Al fine di consentire alle istituzioni
scolastiche di attuare le attivita' previste nei commi da
56 a 61, nell'anno finanziario 2015 e' utilizzata quota
parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse gia' destinate
nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche
ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata
la spesa di euro 30 milioni annui.»
- Si riporta il testo del comma 177 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 449 e 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di
cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti, possono
ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al
comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali
regionali di riferimento ovvero, qualora non siano
operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro
stipulate da Consip S.p.A.
450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche,
ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine
e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto
delle rispettive specificita', sono definite, con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e
al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei
per natura merceologica tra piu' istituzioni, avvalendosi
delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal
2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono
presi in considerazione ai fini della distribuzione delle
risorse per il funzionamento.»
- Si riporta il testo dell'articolo 75 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19):
«Articolo 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi
informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi
in rete per l'accesso di cittadini e imprese). - 1. Al fine
di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui
all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, favorire
la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di
telemedicina, e agevolare l'accesso agli stessi da parte di
cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto
agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da
COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite
dall'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' le autorita' amministrative
indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge che
disciplina i procedimenti di approvvigionamento,
affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 sono
autorizzate, sino al 31 dicembre 2021, ad acquistare beni e
servizi informatici, preferibilmente basati sul modello
cloud SaaS (software as a service) e, soltanto laddove
ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento
e gestione dei dati necessariamente localizzati sul
territorio nazionale, nonche' servizi di connettivita',
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett.
c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori
economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un
«piccola e media impresa innovativa», iscritta
nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese
di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2,
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per
la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli
atti con i quali sono indette le procedure negoziate.
3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto
previa acquisizione di una autocertificazione
dell'operatore economico aggiudicatario attestante il
possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la
regolarita' del DURC e l'assenza di motivi di esclusione
secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico
dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), nonche'
previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte
dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara,
le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed
avviano l'esecuzione dello stesso, anche in deroga ai
termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n.
50 del 2016.
3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi
informatici e di connettivita' hanno una durata massima non
superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la
facolta' di recesso unilaterale dell'amministrazione
decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio
dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei
principi di interoperabilita' e di portabilita' dei dati
personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati
attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1,
senza ulteriori oneri per il committente. La facolta' di
recesso unilaterale, di cui al periodo precedente, e'
attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun
genere a carico dell'amministrazione.
4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere
relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli
interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi
informativi devono prevedere, nei casi in cui cio' e'
possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti
previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del
comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
 
(( Art. 32 - bis

Misure di semplificazione per l'ampliamento
dei collegamenti digitali

1. Al fine di ampliare le misure di semplificazione per la realizzazione di collegamenti digitali e migliorare l'accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese, resi ancora piu' urgenti e necessari dall'emergenza da COVID-19, anche oltre la cessazione della stessa, all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «n. 62,» sono inserite le seguenti: «degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste italiane S.p.A.»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: «n. 62,» sono inserite le seguenti: «degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste italiane S.p.A.»;
c) alla rubrica, dopo le parole: «delle scuole» sono inserite le seguenti: «, degli uffici postali, dei centri di lavorazione postale». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20 del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14
dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno
Unito dall'Unione europea), come modificato dalla presente
legge:
«Articolo 20 (Misure di semplificazione per il
collegamento digitale delle scuole, degli uffici postali,
dei centri di lavorazione postale e degli ospedali). - 1.
Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad
alta velocita' degli edifici scolastici del sistema
nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge
10 marzo 2000, n. 62, degli uffici postali e dei centri di
lavorazione postale di Poste italiane S.p.A. e degli
edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile
si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli
edifici stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a
banda ultra larga da parte degli operatori, e' eseguito
mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti
o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della
micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e
contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da
2,00 a 4,00 cm, con profondita' regolabile da 10 cm fino a
massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in
prossimita' del bordo stradale o sul marciapiede.
L'operatore puo' utilizzare la linea realizzata ai fini
della presente disposizione per collegare in fibra ottica
ad alta velocita' gli ulteriori edifici presenti lungo il
percorso.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, per
la realizzazione dell'intervento da parte dell'operatore si
applica l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo
15 febbraio 2016, n. 33. Qualora l'intervento di scavo di
cui al comma 1 interessi esclusivamente sedi stradali
asfaltate e non pavimentate, e' sufficiente la sola
comunicazione di inizio lavori all'ufficio comunale
competente, nonche', se diverso, all'ente titolare o
gestore della strada. In relazione agli interventi di scavo
di cui al comma 1 su autostrade o strade in concessione
resta fermo quanto previsto dall' articolo 5, comma 1-ter,
del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.
2-bis. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, per gli
interventi di modifica, di installazione e di adeguamento
di impianti di telecomunicazione multi-operatore, quali
tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica
necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili,
armadi di terminazione ottica, per la copertura mobile in
banda ultralarga degli edifici scolastici del sistema
nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge
10 marzo 2000, n. 62, degli uffici postali e dei centri di
lavorazione postale di Poste italiane S.p.A. e degli
edifici ospedalieri, che non riguardino aree o immobili
soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e' sufficiente la sola comunicazione di inizio
dei lavori all'ufficio comunale competente, nonche', se
diverso, all'ente titolare.»
 
Art. 33
Misure a sostegno delle Universita', delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca

1. Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Universita', delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, e' incrementato, per l'anno 2021, di 78,5 milioni di euro. L'incremento di cui al presente comma e' destinato, in considerazione dell'emergenza in atto, all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti (( o di piattaforme digitali )) per la ricerca o la didattica a distanza, nonche' agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attivita' di ricerca o didattica.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 78,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
(( 2-bis. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attivita' di ricerca e di garantire la giusta qualita' e maturita' ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.
2-ter. Della proroga di cui al comma 2-bis possono altresi' fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonche' i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.
2-quater. Per le finalita' di cui al comma 2-bis, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 61,6 milioni di euro per l'anno 2021.
2-quinquies. All'onere derivante dai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 61,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto e, quanto a 1,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-sexies. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticita' derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Per le medesime finalita' di cui al comma 1, e' altresi' autorizzata la spesa, per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 100 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Articolo 100 (Misure a sostegno delle universita'
delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e degli enti di ricerca). - 1. Al fine di far
fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31
gennaio 2020, e' istituito per l'anno 2020 un fondo
denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema
dell'Universita', delle istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" con
una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca sono individuati i criteri
di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al
precedente periodo tra le universita', anche non statali
legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla
legge 29 luglio 1991, n. 243, le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica di cui
all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli
enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e
della ricerca ed i collegi universitari di merito
accreditati. Agli oneri previsti dal presente comma si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 240 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«240. Al fine di potenziare la ricerca svolta da
universita', enti e istituti di ricerca pubblici e privati,
e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno
2020, di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 300
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da
iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di cui 0,3 milioni di euro nell'anno 2020 e 4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il
funzionamento e per il personale dell'agenzia di cui al
comma 241.»
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45
recante "Regolamento recante modalita' di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 6 maggio 2013, n. 104.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 3
luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo):
«Articolo 4 (Dottorato di ricerca). - 1. I corsi per
il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le
competenze necessarie per esercitare, presso universita',
enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di
alta qualificazione.
2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti,
previo accreditamento da parte del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle
universita', dagli istituti di istruzione universitaria ad
ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane
di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere
altresi' istituiti da consorzi tra universita' o tra
universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta
qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del
relativo titolo accademico da parte delle istituzioni
universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi e
dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini
dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le
condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche'
le modalita' di individuazione delle qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al
primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi'
i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti
accreditati disciplinano, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di
accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi
formativi e il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma
4.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle
borse di studio conferite dalle universita' per attivita'
di ricerca post laurea si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989,
n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati
annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei
delle risorse disponibili per il conferimento di borse di
studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche
all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi
di dottorato di ricerca e per attivita' di ricerca post
laurea e post dottorato.
4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato
mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in
possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
scientifica e di personale, strutture ed attrezzature
idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso
di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi
per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione
comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero e l'ammontare delle borse di studio da
assegnare e dei contratti di apprendistato di cui
all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, da stipulare, previa
valutazione comparativa del merito. In caso di parita' di
merito prevarra' la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9
giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio
di cui al comma 5 possono essere coperti mediante
convenzione con soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate
dagli organi competenti delle universita'.
6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del corso
di specializzazione medica e del corso di dottorato di
ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del
corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni.
7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca,
ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita'
di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri
interessati.
8. Le universita' possono, in base ad apposito
regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve
in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza
oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.
8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato
con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica):
«Articolo 5 (Universita'). - 1. A decorrere
dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari
destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre
distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all' articolo 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e
della spesa per le attivita' previste dalla legge 28 giugno
1977, n. 394;
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
L. 28 giugno 1977, n. 394 e del comma 8 dell' art. 7 della
L. 22 dicembre 1986, n. 910;
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 238 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Articolo 238 (Piano straordinario di investimenti
nell'attivita' di ricerca). - 1. Omissis
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il
fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e' incrementato di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori
negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al
presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui,
sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i
criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Per le medesime
finalita' di cui al comma 1, e' altresi' autorizzata la
spesa, per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2021, in favore dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui
all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
Omissis.»
 
Art. 34

Misure a tutela delle persone con disabilita'

1. Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilita' e il sostegno a favore delle persone con disabilita', e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilita'», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento e' trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (( o dell'Autorita' politica delegata )) in materia di disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali sono individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 volte a finanziare specifici progetti. (( Sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile e' acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'Autorita' politica delegata in materia di sport e del Ministro del turismo.
2-bis. Gli interventi e i progetti di cui al comma 2 interessano i seguenti ambiti di intervento:
a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilita', anche destinate ad attivita' ludico-sportive;
b) inclusione lavorativa e sportiva, nonche' per il turismo accessibile per le persone con disabilita'. ))

3. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «35 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti parole « (( e di 20 milioni di euro )) per l'anno 2021»;
b) le parole «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti «entro il 31 dicembre 2021».
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 200-bis
del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 200-bis (Buono viaggio). - 1. Al fine di
sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non
di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero
mediante il servizio di noleggio con conducente e
consentire, in considerazione delle misure di contenimento
adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del
predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le
risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino
all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone
fisicamente impedite o comunque a mobilita' ridotta, con
patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero
appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli effetti
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus
COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni
capoluoghi di citta' metropolitane o capoluoghi di
provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della
spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro
20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre
2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di
taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non
sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del
beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente.
Omissis."
 
(( Art. 34 - bis

Contributo alla Federazione nazionale
delle istituzioni pro-ciechi

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, pari ad euro 1.032.914, sono trasferite, per le medesime finalita', sull'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni» della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 20
della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«Articolo 20 (Fondo nazionale per le politiche
sociali). - 1. - 7. Omissis
8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo
24 della presente legge.
Omissis.»
- Il regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119 recante
"Erezione in ente morale della Federazione nazionale delle
istituzioni pro ciechi, in Firenze" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1930.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 della
legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la
prevenzione della cecita' e per la riabilitazione visiva e
l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi
pluriminorati):
«3. In relazione alle finalita' di cui al comma 1, a
decorrere dall'anno 1998 e' concesso alla Federazione
nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio
decreto 23 gennaio 1930, n. 119, un contributo annuo di
lire 2.000 milioni per le attivita' di ricerca e di
coordinamento stabilite dallo statuto della medesima
Federazione.»
 
(( Art. 34 - ter
Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e
l'inclusione delle persone con disabilita' uditiva

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonche' in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST).
2. La Repubblica riconosce le figure dell'interprete in LIS e dell'interprete in LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonche' nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalita' visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le disabilita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST e sono altresi' definite le norme transitorie per chi gia' esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, promuovono progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e in LIST e di sottotitolazione.
4. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilita' uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l'anno 2021, e' incrementato di 4 milioni di euro.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 458 e' sostituito dal seguente:
«458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro con delega in materia di disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456».
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della
Costituzione:
«Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale.»
«Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.»
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 26 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:
«Articolo 21 (Non discriminazione). - 1. E' vietata
qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare,
sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine
etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua,
la religione o le convinzioni personali, le opinioni
politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad
una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli
handicap, l'eta' o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che
istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione
europea e' vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla
cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari
contenute nei trattati stessi.»
«Articolo 26 (Inserimento dei disabili). - L'Unione
riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare
di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento
sociale e professionale e la partecipazione alla vita della
comunita'.»
- La legge 3 marzo 2009, n. 18 recante "Ratifica ed
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita', con Protocollo
opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilita'" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 14 marzo 2009, n. 61.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Omissis
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 456 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«456. In attuazione della risoluzione del Parlamento
europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni
e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, al
fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale
delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la
realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di
servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana
(LIS) e videointerpretariato a distanza nonche' per
favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate
all'abbattimento delle barriere alla comunicazione, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo per l'inclusione
delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento e'
trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 35

Misure per la funzionalita' delle Forze di Polizia
e delle Forze Armate

1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 92.063.550 euro, di cui 51.120.750 euro per il pagamento delle indennita' di ordine pubblico del personale delle Forze di Polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia e 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di Polizia, al fine di consentire, per il periodo di cui al comma 1, la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, (( nonche' di assicurare )) l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di 24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.
3. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalita' del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.
4. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021 di cui euro 3.640.384 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento, da parte del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonche' dei direttori degli istituti penali per minorenni, di piu' gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico (( ed euro 1.150.000 )) per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilita' del medesimo personale nonche' a tutela della popolazione detenuta.
5. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle Capitanerie di porto (( - Guardia costiera, )) dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 1.940.958 dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, di cui euro 340.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario (( ed euro 1.600.958 )) per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.
6. A decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attivita' aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa complessiva di euro 6.489.000. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
7. Per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacita' di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale, e' autorizzata la spesa complessiva di 5.000.000 di euro per l'anno 2021.
8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) al comma 1024, le parole: «la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021» e le parole: «con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250» sono sostituite dalle seguenti: «con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039»; ))
a) al comma 1025 le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;
b) il comma 1026 e' sostituito dal seguente: «1026. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1025 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 9.659.061, di cui euro 2.127.677 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 7.531.384 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale».
9. Per l'attuazione del comma 8 e' autorizzata la spesa pari a euro 17.216.364 per l'anno 2021.
(( 10. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9 del presente articolo, pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a euro 10.051.789, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
10-bis. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticita' derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, al fine di far fronte, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma, alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate, limitatamente all'anno 2021, e' autorizzata la spesa di euro 700.000.
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 700.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 10
della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia
di trattamento economico del personale militare):
«Articolo 10 (Orario delle attivita' giornaliere). -
1. - 2. Omissis
3. Per la eventuale corresponsione di compensi per
prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore
obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono
istituiti appositi fondi negli stati di previsione del
Ministero della difesa e del Ministero della marina
mercantile, le cui dotazioni non potranno superare,
rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228
miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari
individuali, che dovranno tener conto specificamente delle
particolari situazioni delle Forze di superficie e
subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
attivita' che abbiano carattere di continuita' o che
comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli
impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche'
alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del
territorio nazionale.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 171 (Recepimento del provvedimento di concertazione per
il personale non dirigente delle Forze armate (Quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007):
«Articolo 9 (Compenso forfettario di impiego e di
guardia). - 1. - 2. Omissis
3. Al personale impiegato in esercitazioni o in
operazioni militari caratterizzate da particolari
condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il
normale orario di lavoro, che si protraggono senza
soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con
l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita'
operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere
corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito
con l'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere
attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2,
da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con
l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120
giorni all'anno.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 1024 e 1025
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n.
178, come modificato dalla presente legge:
«1024. Per l'attuazione delle disposizioni del comma
1023 del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro
176.730.722 per l'anno 2021 e di euro 141.521.230 per
l'anno 2022, con specifica destinazione, per l'anno 2021,
di euro 174.260.039 e di euro 2.470.683, rispettivamente,
per il personale di cui al comma 74 e per il personale di
cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, e, per l'anno 2022, di euro
139.050.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il
personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di
cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge
n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 102 del 2009.
1025. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione,
da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori
compiti connessi al contenimento della diffusione del
COVID-19, l'incremento delle 753 unita' di personale di cui
all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al 30 aprile
2021.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
(( Art. 35 - bis

Divise antisommossa per la Polizia penitenziaria

1. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario, e' autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2021 da destinare all'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione individuale per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria, per interventi in situazioni a rischio di incolumita'.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 36

Misure urgenti per la cultura

1. (( Il fondo di parte corrente )) di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato per l'anno 2021 di 200 milioni di euro.
(( 1-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nell'anno 2019 e nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019, 2020 e 2021». ))
2. All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «spettacoli, fiere, congressi e mostre» sono sostituite dalle seguenti «spettacoli e mostre».
3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021.
4. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «25 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «105 milioni di euro per l'anno 2021».
(( 4-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «18 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «36 mesi»;
b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza da COVID-19, i titoli di accesso gia' acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui al comma 2, secondo periodo, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque non successiva al 31 dicembre 2023».
4-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 126, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
4-quater. La dotazione del fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 89 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Articolo 89 (Fondo emergenze spettacolo, cinema e
audiovisivo). - 1. Al fine di sostenere i settori dello
spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle
misure di contenimento del COVID-19, nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi da
ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto
capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e
del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo
hanno una dotazione complessiva di 335 milioni di euro per
l'anno 2020, di cui 185 milioni di euro per la parte
corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in conto
capitale.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 90 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 90 (Disposizioni urgenti per sostenere il
settore della cultura). - 1. Al fine di far fronte alle
ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento del COVID- 19 di cui al decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, e al decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, la quota di cui all'articolo 71-octies, comma
3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dei compensi
incassati negli anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi
dell'articolo 71-septies della medesima legge, per la
riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, e'
destinata al sostegno degli autori, degli artisti
interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che
svolgono attivita' di riscossione dei diritti d'autore in
base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli
organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180
della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 183
del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 183 (Misure per il settore della cultura).
- 1. Omissis
2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un
Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni
culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per
l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie,
dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i
lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti
d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'articolo 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di
cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi' al ristoro
delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica
da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o piu' decreti
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e
assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto
economico negativo nei settori conseguente all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19.
3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e
dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti
al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da
vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19, e' autorizzata
la spesa di 165 milioni di euro per l'anno 2020, di 105
milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per
l'anno 2022. Le somme di cui al presente comma sono
assegnate allo stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 88 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 88 (Rimborso di titoli di acquisto di
biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della
cultura). - 1. A seguito dell'adozione delle misure di cui
all'articolo 2, comma l, lettere b) e d), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e
comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza
da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile,
ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione
dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di
accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi
quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di
ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, o dalla diversa data della comunicazione
dell'impossibilita' sopravvenuta della prestazione,
apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore
dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da
quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di
acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso
o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo
del titolo di acquisto, da utilizzare entro 36 mesi
dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal
presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e
non richiede alcuna forma di accettazione da parte del
destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera
provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con
restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti,
alla scadenza del periodo di validita' del voucher quando
la prestazione dell'artista originariamente programmata sia
annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo
periodo di validita' del voucher. In caso di cancellazione
definitiva del concerto, l'organizzatore provvede
immediatamente al rimborso con restituzione della somma
versati.
2-bis. Le disposizioni di cui ai, commi 1 e 2 si
applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure
di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di
accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da
rendere nei territori interessati dalle citate misure di
contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i quali, a
decorrere dalla medesima data, si sono verificate le
condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a),
b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione
dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2-ter. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati
a causa dell'emergenza da COVID-19, i titoli di accesso
gia' acquistati alla data di entrata in vigore della
presente disposizione rimangono validi per la durata di cui
al comma 2, secondo periodo, a condizione che lo spettacolo
sia posticipato con data certa e comunque non successiva al
31 dicembre 2023.
3.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 126 (Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Articolo 5 (Misure a sostegno degli operatori
turistici e della cultura). - 1. Il fondo di parte corrente
di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n.27, istituito nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno
2020.
2. Il fondo di cui all'articolo 182 del decreto-legge
19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, e' incrementato di 400 milioni
di euro per l'anno 2020.
3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito
nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e' incrementato di 50
milioni di euro per l'anno 2020.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si
applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di cui al
medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "esistenti almeno dal 1°
gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da
almeno un anno prima della richiesta di accesso alla
misura" e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000
euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle
seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre
anni d'imposta";
b) il comma 4 e' abrogato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si
applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate
e previa autorizzazione ai sensi del comma 6-bis
dell'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126.
5. Agli oneri di cui dai commi 1, 2 e 3, pari a 550
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.
6. All'articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "Per il periodo di imposta
2020 e' riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti: "Per
i periodi di imposta 2020 e 2021 e' riconosciuto, una sola
volta," e le parole "1° luglio al 31 dicembre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2020 al 30 giugno
2021";
b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente "5-bis.
Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in
considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre
2020, secondo le modalita' applicative gia' definite ai
sensi del comma 6".
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 280
milioni di euro per l'anno 2021 e in 122,5 milioni di euro
per l'anno 2022, si provvede quanto a 280 milioni per
l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34, quanto a 50 milioni
di euro per l'anno 2022 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 72,50
milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre
2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi
del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo
96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con
riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni
di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano,
alle medesime condizioni, anche con riferimento al
contributo dovuto per l'annualita' 2020.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 della
legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la
promozione e il sostegno della lettura):
«Articolo 6 (Misure per il contrasto della poverta'
educativa e culturale). - 1. Omissis
2. La Carta della cultura di cui al comma 1 e' una
carta elettronica di importo nominale pari a euro 100,
utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio,
nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali,
muniti di codice ISBN. Ai fini dell'assegnazione della
Carta di cui al comma 1, nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e' istituito
il Fondo «Carta della cultura», con una dotazione di un
milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da
integrare con gli importi ad esso destinati ai sensi dei
commi 3 e 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i requisiti per
l'assegnazione della Carta e le modalita' di rilascio e di
utilizzo della stessa, nei limiti della dotazione del Fondo
di cui al periodo precedente.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
(( Art. 36 - bis

Sostegno alla cultura

1. Al fine di sostenere le attivita' teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese che svolgono le suddette attivita' e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019 e' riconosciuto un credito d'imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per le spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attivita' di cui allo stesso comma 1, anche se alle stesse si e' proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.
3. Il credito d'imposta e' concesso anche qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.
5. Il credito d'imposta e' utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale e' stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' autorizzato nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. ))


Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 1.
- Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Il testo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 1.
- Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 34 del
citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:
«Articolo 34 (Disposizioni finanziarie). - 1. - 5.
Omissis
6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 610
milioni di euro per l'anno 2021.
Omissis.»
 
(( Art. 36 - ter

Misure per le attivita' sportive

1. All'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La sospensione delle attivita' sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilita' della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attivita' con modalita' a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 216 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 216 (Disposizioni in tema di impianti
sportivi). - 1. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole "al 31 maggio 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 2020";
b) al comma 2, le parole "entro il 30 giugno o
mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili
di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre o
mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili
di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 ".
2. In ragione della sospensione delle attivita'
sportive, disposta con i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle
attivita' medesime disposta con i successivi decreti
attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di
concessione, comunque denominati, di impianti sportivi
pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario
ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, mediante la rideterminazione delle
condizioni di equilibrio economico-finanziario
originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della
durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre
anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi
non incassati e l'ammortamento degli investimenti
effettuati o programmati. La revisione del rapporto
concessorio puo' essere concordata anche in ragione della
necessita' di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi
per la predisposizione delle misure organizzative idonee a
garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai
minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle
presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione
deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo
all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio
economico finanziario relative al contratto di concessione.
In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal
contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al
rimborso del valore delle opere realizzate piu' gli oneri
accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in
cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo,
dei costi effettivamente sostenuti, nonche' delle penali e
degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza
dello scioglimento del contratto.
3. La sospensione delle attivita' sportive, disposta
con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6,
e 25 marzo 2020, n. 19, e' sempre valutata, ai sensi degli
articoli 1256,1464, 1467 e 1468 del codice civile, a
decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi
decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio
dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di
locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di
proprieta' di soggetti privati. In ragione di tale
squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle
cinque mensilita' da marzo 2020 a luglio 2020, ad una
corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la
prova di un diverso ammontare a cura della parte
interessata, si presume pari al cinquanta per cento del
canone contrattualmente stabilito.
4. La sospensione delle attivita' sportive determinata
dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di
COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilita'
della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento
per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e
impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1463 del codice civile. I sog-getti che
offrono servizi sportivi possono riconoscere agli
acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al
rimborso o allo svolgimento delle attivita' con modalita' a
distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al
credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine
dello stato di emergenza nazionale.»
 
Art. 37

Sostegno alle grandi imprese

1. Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficolta' finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di proseguire l'attivita', e' istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di euro 200.000.000,00.
2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del (( settore bancario, finanziario )) e assicurativo. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Si considerano in temporanea difficolta' finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di «difficolta'» come definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ((, del 17 giugno 2014 )), ma che presentano prospettive di ripresa dell'attivita'. Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano gia' in «difficolta'», come definita dal suddetto articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019. Il finanziamento di cui al presente articolo e' in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo puo' operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto al comma 2 (( del presente articolo )), tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonche' per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme di cui al presente comma sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. Le somme restituite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
4. La gestione del Fondo di cui al comma 1 puo' essere affidata a organismi in house, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, i cui oneri, non superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti a carico della dotazione finanziaria dell'intervento.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, criteri, modalita' e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.
6. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
(( 7-bis. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare al potenziamento e all'implementazione delle attivita' ivi previste. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. ))

Riferimenti normativi

- Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014.
- Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante
"Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza, a norma
dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
9 agosto 1999, n. 185.
- Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39 recante "Misure urgenti per la ristrutturazione
industriale di grandi imprese in stato di insolvenza" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
24 dicembre 2003, n. 298.
- Si riporta il testo dell'articolo 111 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa):
«Articolo 111 (Ordine di distribuzione delle somme).
- Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono
erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con
prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato
dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di
essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2,
qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi'
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).»
- La legge 27 ottobre 1993, n. 432 recante "Istituzione
del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
2 novembre 1993, n. 257.
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C
326 del 26.10.2012.
- Si riporta il testo del comma 852 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato):
«852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine
di contrastare il declino dell'apparato produttivo anche
mediante salvaguardia e consolidamento di attivita' e
livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni
di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi
economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione
interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il
proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le
attivita' ricognitive e di monitoraggio, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale
struttura opera in collaborazione con le competenti
Commissioni parlamentari, nonche' con le regioni nel cui
ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa
oggetto d'intervento. I parlamentari eletti nei territori
nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi
d'impresa oggetto d'intervento possono essere invitati a
partecipare ai lavori della struttura. La struttura di cui
ai periodi precedenti garantisce la pubblicita' e la
trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee
strumentazioni informatiche. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 300.000 euro destinata, nella misura non superiore
al 40 per cento, allo svolgimento di attivita' di supporto
finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le
procedure di amministrazione straordinaria di cui al
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, a
decorrere dall'anno 2007, cui si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo
provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al
riordino degli organismi esistenti presso il Ministero
dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle
attivita' industriali e delle crisi di impresa.»
 
(( Art. 37 - bis

Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore del trasporto, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica per l'anno 2021, nel limite di spesa massima di cui al comma 2, l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 37 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Articolo 37 (Liberalizzazione del settore dei
trasporti). - 1. - 5. Omissis
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di
euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di
stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie
per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo
funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le
somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di
cui al primo periodo della presente lettera. Fino
all'attivazione del contributo di cui alla lettera b),
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita'
di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
il necessario supporto operativo - logistico, economico e
finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato.
b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo
periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di
prima attuazione del presente articolo, l'Autorita'
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella
misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita
selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza.
A seguito del versamento dei contributi di cui alla
lettera b), il predetto personale e' immesso nei ruoli
dell'Autorita' nella qualifica assunta in sede di
selezione.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
(( Art. 37 - ter

Modifica all'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il settimo comma e' inserito il seguente:
«Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato al primo comma il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione e' dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso e' ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 182-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa), come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei
debiti). - L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare,
depositando la documentazione di cui all'articolo 161,
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta
da un professionista, designato dal debitore, in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera
d) sulla veridicita' dei dati aziendali e sull'attuabilita'
dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua
idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in
caso di crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso
di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i
creditori per titolo e causa anteriore a tale data non
possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive
sul patrimonio del debitore, ne' acquisire titoli di
prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168,
secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e
ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il
tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione
in camera di consiglio con decreto motivato. Il tribunale
omologa l'accordo' anche in mancanza di adesione da parte
dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di
forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando
l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento della
percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla
base delle risultanze della relazione del professionista di
cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della
predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di
previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente
rispetto all'alternativa liquidatoria.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di
appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile,
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro
delle imprese.
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari
o esecutive di cui al terzo comma puo' essere richiesto
dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima
della formalizzazione dell'accordo di cui al presente
articolo, depositando presso il tribunale competente ai
sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo
161, primo e secondo comma lettere a), b), c) e d), e una
proposta di accordo corredata da una dichiarazione
dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione,
attestante che sulla proposta sono in corso trattative con
i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento
dei crediti e da una dichiarazione del professionista
avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), circa la idoneita' della proposta, se
accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei
creditori con i quali non sono in corso trattative o che
hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare.
L'istanza di sospensione di cui al presente comma e'
pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto
del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive
e cautelari, nonche' del divieto di acquisire titoli di
prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.
Il tribunale, verificata la completezza della
documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza
entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai
creditori della documentazione stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti
per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti
con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non
sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto
motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni
cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione
se non concordati assegnando il termine di non oltre
sessanta giorni per il deposito dell'accordo di
ristrutturazione e della relazione redatta dal
professionista a norma del primo comma. Il decreto del
precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma
in quanto applicabile.
Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie
modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta
le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli
accordi, richiedendo al professionista indicato al primo
comma il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano
modificato e la relazione sono pubblicati nel registro
delle imprese e della pubblicazione e' dato avviso ai
creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta
elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla
ricezione dell'avviso e' ammessa opposizione avanti al
tribunale, nelle forme di cui al quarto comma.
A seguito del deposito di un accordo di
ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal
tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al
secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo
termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.»
 
Art. 38

Misure di sostegno al sistema delle fiere

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di euro 150 milioni per l'anno 2021, per le finalita' di cui all'articolo 91, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3. Nello stato di previsione del Ministero del turismo e' istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi.
4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 3, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
5. La corresponsione dell'indennita' di sostegno (( a valere sul fondo )) di cui al comma 3, non e' compatibile con le misure di sostegno (( a valere sulle risorse )) di cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 72 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
«Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del
sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai
connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo
da ripartire denominato "Fondo per la promozione
integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di
euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di
comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e
l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale
nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti
dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,
anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane;
b) potenziamento delle attivita' di promozione del
sistema Paese realizzate, anche mediante la rete
all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione
dirette a mercati esteri realizzate da altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la
stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto
fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai
sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalita'
stabiliti con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni
di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre
2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e
alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in
materia di aiuti di Stato.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 91 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 91 (Internazionalizzazione degli enti
fieristici e delle start-up innovative). - 1.-2. Omissis»
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e' ulteriormente incrementata di euro 63 milioni per
l'anno 2020, per le finalita' di cui alla lettera d) del
medesimo comma. A valere sullo stanziamento di cui al primo
periodo e nel rispetto delle vigenti disposizioni
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, possono
essere concessi, per il tramite di Simest S.pA, ai soggetti
di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati
ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da
utili, misure di sostegno erogate da pubbliche
amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo
termini, modalita' e condizioni stabiliti con delibera del
Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Omissis."
 
Art. 39

Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno
delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

1. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro». Ai relativi oneri pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
(( 1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis».
1-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Fino al 31 dicembre 2021 e' sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e gia' immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 128 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come
modificato dalla presente legge:
«128. Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno
del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per lo
sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca
e dell'acquacoltura», con una dotazione di 300 milioni di
euro per l'anno 2021.
Omissis»
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 13
maggio 2011, n. 77 (Disposizioni concernenti la
preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei
prodotti ortofrutticoli di quarta gamma), come modificato
dalla presente legge:
«Articolo 4 (Disposizioni di attuazione). - 1. In
linea con la normativa comunitaria in materia, il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con
proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i parametri
chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo,
del confezionamento, individuando le misure da introdurre
progressivamente al fine di utilizzare imballaggi
eco-compatibili secondo i criteri fissati dalla normativa
comunitaria e dalle norme tecniche di settore, della
conservazione e della distribuzione dei prodotti
ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi
minimi, anche sulla base delle norme di cui all'allegato I
al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21
dicembre 2007, e successive modificazioni, in quanto
compatibili, nonche' le informazioni che devono essere
riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.
1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, fermo restando il
rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei
prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad
eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si
applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati
all'alimenta-zione umana freschi, confezionati e pronti per
il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti
ovvero nocivi.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo
produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis.
2. Dall'attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 15 (Proroga di termini in materia di
ambiente e tutela del territorio e del mare). - 1.
All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole "nella misura fino
al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento
nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino
al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento
nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "nella
misura fino al 10 per cento nell'anno 2022, fino al 20 per
cento nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024,
fino al 70 per cento nell'anno 2025 e del 100 per cento
nell'anno 2026";
b) al quinto periodo, la parola "2025" e'
sostituita dalla seguente: "2026";
c) al sesto periodo, la parola "2026" e' sostituita
dalla seguente: "2027".
2. All'articolo 15-ter, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "31 dicembre 2020"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2019, n. 44, le parole "31 dicembre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
4. All'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3
settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole "dal 2020 al
2024" sono sostituite dalle seguenti "dal 2021 al 2025".
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000
euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per l'anno 2022, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma «fondi di riserva e speciali» della Missione
«fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
6. Fino al 31 dicembre 2021 e' sospesa l'applicazione
dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi
prescritti e gia' immessi in commercio o etichettati al 1°
gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad
esaurimento delle scorte.»
 
(( Art. 39 - bis

Accesso delle imprese agricole al conto termico

1. Fino al 31 dicembre 2022, nelle zone montane le misure d'incentivazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, si applicano anche alle imprese il cui titolare esercita le attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile. )9
 
(( Art. 39 - ter

Semplificazioni in materia di controllo
e certificazione delle macchine agricole e forestali

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitivita' del settore meccanico agrario, puo' avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, per l'anno 2021 e nel limite di spesa di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa massima, dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola (ENAMA).
2. In particolare, rientrano nell'attivita' di assistenza tecnica di cui al comma 1:
a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri di prova operanti in Italia;
b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014;
c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
(( Art. 39 - quater

Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato

1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche', fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 185 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), come modificato dalla presente legge:
«Articolo 185 (Esclusioni dall'ambito di
applicazione). - 1. Non rientrano nel campo di applicazione
della parte quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi
emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e
trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato
in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con
altre formazioni a norma del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo
contaminato non scavato e gli edifici collegati
permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto
dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti
contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso di attivita' di
costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a
fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
in cui e' stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma
2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci
e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche
colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o
per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di
fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,
mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente
ne' mettono in pericolo la salute umana, nonche', fino al
31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove
reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a
fini agronomici o in sostituzione di materie prime
all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi
che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la
salute umana.
Omissis.»
 
Art. 40

Risorse da destinare al Commissario straordinario
per l'emergenza e alla Protezione civile

1. Per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di euro 1.238.648.000, per gli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilita' speciale ad esso intestata, come di seguito specificato:
a) 388.648.000 euro per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ivi inclusi le attivita' relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attivita' di logistica funzionali alla consegna dei vaccini, l'acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione;
b) 850 milioni di euro, su richiesta del medesimo commissario, per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni di euro destinati al funzionamento della struttura di supporto del predetto commissario straordinario.
2. Il commissario straordinario rendiconta periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1.
3. Per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e' incrementato di 700 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro da destinare al ripristino della capacita' di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.938.648.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 122 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione
e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.
Al fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria
all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni
intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria,
organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e
organizzando ogni attivita' connessa, individuando e
indirizzando il reperimento delle risorse umane e
strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di
farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e
di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in
house, nonche' delle centrali di acquisto. Il Commissario,
raccordandosi con le regioni, le province autonome e le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli
articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al
potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere,
anche mediante l'allocazione delle dotazioni
infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario dispone,
anche per il tramite del Capo del Dipartimento della
protezione civile e, ove necessario, del prefetto
territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del
presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili
registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni
necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalita',
puo' provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e
alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda,
anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e
definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione
dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone
la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto
previsto dall'art. 99. Le attivita' di protezione civile
sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile
e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
in raccordo con il Commissario.
1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da
parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo
chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare
l'emergenza, il Commissario puo' stipulare appositi
protocolli con le associazioni di categoria delle imprese
distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di
vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad
assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni,
ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti
dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto,
ferma restando la facolta' di cessione diretta, da parte
del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di
acquisto.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia di
salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare
in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al
comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni
situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non
normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I
provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni
disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita'
perseguite.
3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla
concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza
sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
europee, nonche' tutte le operazioni di controllo e di
monitoraggio dell'attuazione delle misure; il Commissario
provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11
novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e
coesione destinato all'emergenza.
4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione
di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella
realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di
Commissario e' compatibile con altri incarichi pubblici o
privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi
spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.
6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1
in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione
civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
delle strutture operative del Servizio nazionale della
Protezione civile, nonche' del Comitato tecnico
scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il
Commissario puo' avvalersi, altresi', di qualificati
esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da
lui definito.
7. Sull'attivita' del Commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un Ministro da lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei
beni di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto
negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal
Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica
l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
Consiglio dei ministri", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tutti tali atti
sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti,
fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
atti la responsabilita' contabile e amministrativa e'
comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato
il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in
essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al
presente comma sono immediatamente e definitivamente
efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche
resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6
funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente
comma.
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui al
comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con
Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate
su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di
apposito conto corrente bancario per consentire la celere
regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento
immediato o anticipato delle forniture, anche senza
garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.
- Si riporta il testo del comma 457 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«457. Per garantire il piu' efficace contrasto alla
diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute
adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare
il piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a
garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul
territorio nazionale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Articolo 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1.
Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali
il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello
stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con
l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze
nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».
 
(( Art. 40 - bis
Assegnazione di risorse residue del Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto Polcevera

1. Le risorse residue di cui all'articolo 4-bis, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma l, del medesimo decreto-legge, nel limite di 35 milioni di euro, a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l'eccedenza rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere trasferite dalla suddetta contabilita' speciale direttamente al comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali interventi e' assicurato da parte del comune ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per il finanziamento di programmi gia' previsti nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, individuati con decreto del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 4-bis
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze):
«Articolo 4-bis (Sostegno a favore degli operatori
economici danneggiati in conseguenza dell'evento). - 1. -
8. Omissis
9. La contabilita' speciale di cui all'articolo 1,
comma 8, e' incrementata di 35 milioni di euro per l'anno
2018. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per il pagamento
dell'indennita' di cui al comma 6, mediante il
trasferimento da parte dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alla
predetta contabilita' speciale di quota parte delle risorse
gia' programmate nel bilancio 2018 dello stesso Istituto
per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 11,
comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(bando ISI 2018);
b) quanto a 10 milioni di euro per l'avvio del
pagamento delle indennita' di cui ai commi 2 e 3, nelle
more della puntuale quantificazione del fabbisogno, a
valere sulle risorse di cui all'articolo 45.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 1 e 6 dell'articolo 1
del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130:
«Articolo 1 (Commissario straordinario per la
ricostruzione). - 1. In conseguenza del crollo di un tratto
del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di
Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto
2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via
d'urgenza, le attivita' per la demolizione, la rimozione,
lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali
di risulta, nonche' per la progettazione, l'affidamento e
la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del
connesso sistema viario, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
sentito il Presidente della Regione Liguria, e' nominato un
Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito
nel presente capo: "Commissario straordinario". La durata
dell'incarico del Commissario straordinario e' di dodici
mesi e puo' essere prorogata o rinnovata per non oltre un
triennio dalla prima nomina.
2. - 5. Omissis
6. Il concessionario del tratto autostradale alla data
dell'evento, tenuto, in quanto responsabile del
mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalita'
dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile
dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione
dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema
viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario
straordinario, versa sulla contabilita' speciale di cui al
comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed alle
altre attivita' connesse di cui al comma 5, nell'importo
provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo
conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla
responsabilita' dell'evento e sul titolo in base al quale
sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della
viabilita'. Nella determinazione di detto importo, il
Commissario straordinario comprende tutti gli oneri che
risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi
quelli di cui all'articolo 1-bis. In caso di omesso
versamento nel termine, il Commissario straordinario puo'
individuare, omessa ogni formalita' non essenziale alla
valutazione delle manifestazioni di disponibilita' comunque
pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le
somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere,
a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota
dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario
alla data dell'evento, potendo remunerare tale
anticipazione ad un tasso annuo non superiore al tasso di
rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5
punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle
attivita' del Commissario, in caso di mancato o ritardato
versamento da parte del Concessionario, a garanzia
dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione
e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui
dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente
comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai fini
della compensazione in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno
2018 e 120 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del medesimo Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 40
milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per
l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
All'atto del versamento da parte del Concessionario delle
somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo
del presente comma, il Fondo di cui all'articolo 1, comma
1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da parte del
Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Omissis.»
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, Lettere e),
f) e g), della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia
di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione
delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 6 febbraio 2012, n. 30.
- Si riporta il testo del comma 1072 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per
1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480
milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette
risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018.»
 
(( Art. 40 - ter
Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui
ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva

1. L'articolo 41-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e' sostituito dal seguente:
«Art. 41-bis (Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva). - 1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi piu' gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una societa' di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, puo', quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.
2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) che l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato; l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale del debitore quando e' iniziata la procedura esecutiva e per l'intera durata della stessa, non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1072 del 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;
b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021;
c) che il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000;
d) che l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile;
e) che la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'eta' del debitore, non superi il numero di 80.
3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore, al ricorrere in capo a quest'ultimo delle condizioni di cui al comma 2, possono formulare richiesta di un finanziamento destinato all'estinzione del debito di cui al comma 1, avente il contenuto previsto dal comma 2. Il finanziamento puo' essere assistito dalla garanzia di cui al comma 4.
4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Alla presente finalita' e' riservata una quota di 8 milioni di euro per l'anno 2021, nell'ambito della dotazione del Fondo medesimo, che e' corrispondentemente rifinanziato. La garanzia e' concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del relativo decreto ministeriale di attuazione e di ogni altro atto esecutivo o attuativo.
5. Il creditore o, nei casi di cui al comma 3, il finanziatore svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all'esito della quale puo' accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario del finanziamento. L'istanza puo' essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilita'.
6. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
7. Il giudice che dirige l'esecuzione immobiliare di cui al comma 1, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo, sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, puo' sospendere il processo fino a sei mesi. L'istanza puo' essere proposta nei termini di cui all'articolo 624-bis, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile e il giudice provvede secondo quanto previsto dai restanti periodi del predetto comma. Si applica altresi' il secondo comma dell'articolo 624-bis del codice di procedura civile.
8. La rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia di cui al comma 4, puo' altresi' essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.
9. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, possono prevedere che un soggetto finanziatore tra quelli indicati al comma 1 conceda al debitore un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il finanziamento e' assistito dalla garanzia prevista dal comma 4.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41». ))


Riferimenti normativi

- Il testo del comma 6 dell'articolo 103 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei rifermenti normativi all'art. 26-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 586 del codice di
procedura civile:
«Articolo 586 (Trasferimento del bene espropriato). -
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice
dell'esecuzione puo' sospendere la vendita quando ritiene
che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello
giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce
all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la
descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la
vendita, e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei
pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime
non si riferiscono a obbligazioni assuntesi
dall'aggiudicatario a norma dell'art. 508. Il giudice con
il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni
dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive
alla trascrizione del pignoramento.
Il decreto contiene altresi' l'ingiunzione al debitore
o al custode di rilasciare l'immobile venduto.
Esso costituisce titolo per la trascrizione della
vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il
rilascio.»
 
(( Art. 40 - quater
Disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio degli immobili

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, e' prorogata:
a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021. ))


Riferimenti normativi

- Il testo del comma 6 dell'articolo 103 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei rifermenti normativi all'art. 26-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 586 del codice di
procedura civile:
«Articolo 586 (Trasferimento del bene espropriato). -
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice
dell'esecuzione puo' sospendere la vendita quando ritiene
che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello
giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce
all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la
descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la
vendita, e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei
pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime
non si riferiscono a obbligazioni assuntesi
dall'aggiudicatario a norma dell'art. 508. Il giudice con
il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni
dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive
alla trascrizione del pignoramento.
Il decreto contiene altresi' l'ingiunzione al debitore
o al custode di rilasciare l'immobile venduto.
Esso costituisce titolo per la trascrizione della
vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il
rilascio.»
 
Art. 41

Fondo per le esigenze indifferibili

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 42

Disposizioni finanziarie

1. Gli effetti finanziari derivanti dal presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 20 gennaio 2021 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.
2. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «145.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «180.000 milioni di euro».
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1, primo periodo, sono determinati nel limite massimo di 20,86 milioni di euro per l'anno 2021, 112,24 milioni di euro nel 2022, 158,93 milioni di euro nel 2023, 202,63 milioni di euro nel 2024, 239,38 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 170,85 milioni di euro per l'anno 2023, 228,46 milioni di euro per l'anno 2024, 273,15 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
4. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari con l'INPS, gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e cassa sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, sono incrementati di 4.000 milioni di euro per l'anno 2021. Inoltre, per il medesimo anno le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS sono trasferite trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del primo mese di ciascun trimestre, sulla base del fabbisogno finanziario, per il medesimo trimestre, tempestivamente comunicato al Ministero dallo stesso Istituto.
5. Al fine di consentire, prioritariamente, la regolazione dei residui accertati nell'anno 2021 relativi alle anticipazioni di tesoreria concesse, ai sensi del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il fondo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' incrementato di 11.000 milioni di euro per l'anno 2021. Conseguentemente (( al medesimo comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 178 del 2020 )) la parola: «6.300» e' sostituita con: «17.300».
6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e' incrementato di 390 milioni di euro per l'anno 2022.
7. Il Fondo di cui all'articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.
8. I commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.
9. In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione (( dell'epidemia da COVID-19 )), per l'anno 2021 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n 160.
10. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da 18 a 26, da 29 a 31, da 34 a 41 e dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, determinati in 37.425,82 milioni di euro per l'anno 2021, 312,84 milioni di euro nel 2022, 191,83 milioni di euro nel 2023, 216,13 milioni di euro nel 2024, 246,88 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 49.266,520 milioni di euro per l'anno 2021, 768,84 milioni di euro per l'anno 2022 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 32.927,920 milioni di euro per l'anno 2021, 763,340 milioni di euro per l'anno 2022, 270,45 milioni di euro per l'anno 2023, 269,46 milioni di euro per l'anno 2024, 295,95 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 205,1 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni di euro per l'anno 2021 e 817,968 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, 15,18, 22 e 35;
b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti (( dall'abrogazione delle disposizioni )) di cui al comma 8;
d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2023, 14 milioni di euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.
11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione):
«Articolo 6 (Eventi eccezionali e scostamenti
dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi
eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi
anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo
dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni
sulla situazione finanziaria generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli
eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile
discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
che indichi la misura e la durata dello scostamento,
stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse
disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il
piano di rientro verso l'obiettivo programmatico,
commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui
al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per i quali e'
autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma
2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La
deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo
scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai
sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente
per le finalita' indicate nella richiesta di cui al
medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori
eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda
apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi'
qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per
realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al
fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al
comma 2, lettera b).
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato
dalla presente legge:
«Articolo 3
1. Omissis»
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti
dell'Unione europea, e' stabilito, per l'anno 2021, in
180.000 milioni di euro.
Omissis"
- Il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28
ottobre 2020, n. 269.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 3 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023), come modificato
dalla presente legge:
«Articolo 3 - 1.-5. Omissis»
6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26,
27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti
nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti, per l'anno finanziario 2021,
rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di
euro, 2.000 milioni di euro, 800 milioni di euro e 17.300
milioni di euro.
Omissis»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189:
«Articolo 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
1.Omissis»
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
9-quater del citato decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176:
«Articolo 9-quater (Fondo per la sostenibilita' del
pagamento degli affitti di unita' immobiliari
residenziali). - 1. - 3. Omissis
4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo
per la sostenibilita' del pagamento degli affitti di unita'
immobiliari residenziali", con una dotazione pari a 50
milioni di euro per l'anno 2021.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 610 e 611,
della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«610. Le amministrazioni pubbliche e le societa'
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti
locali nonche' delle societa' dagli stessi partecipate,
assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il
ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT
(Information and Communication Technology), di cui
all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10
per cento della spesa annuale media per la gestione
corrente del settore informatico sostenuta nel biennio
2016-2017.
611. La percentuale di risparmio di cui al comma 610 e'
ridotta al 5 per cento per le spese correnti sostenute per
la gestione delle infrastrutture informatiche (data center)
delle amministrazioni di cui al medesimo comma 610, a
decorrere dalla rispettiva certificazione dell'Agenzia per
l'Italia digitale (AgID) del relativo passaggio al « Cloud
della PA» (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
(( Art. 42 - bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione. ))

 
Art. 43

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.