Gazzetta n. 122 del 24 maggio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 23 aprile 2021
Approvazione del modello di Dichiarazione di costruzione o importazione (DCI).


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale,
il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013) e, in particolare, l'art. 1, comma 217, che istituisce il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE);
Visto il comma 219 della legge n. 228/2012, in base al quale con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del Sistema di cui al comma 217;
Visto il comma 220 della medesima legge n. 228/2012, che istituisce lo Sportello telematico del diportista (STED) allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, e che stabilisce le modalita' di partecipazione alle attivita' di servizio nei confronti dell'utenza da parte di associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto, le quali forniscono anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del Sistema di cui al comma 217;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) e, in particolare, l'art. 8, comma 2, in base al quale il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi tagliandi di aggiornamento e il rilascio delle autorizzazioni alla navigazione temporanea e delle licenze provvisorie e' subordinato alla presentazione della dichiarazione di costruzione o importazione (DCI), conforme al modello approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili), rilasciata dalle associazioni riconosciute a tale scopo come maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Visto l'art. 13, comma 6 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 152/2018, in base al quale i produttori o gli importatori, ovvero i loro mandatari autorizzati, di unita' da diporto superiori a 2,5 metri, comunicano alle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel senso di cui all'art. 8 del medesimo decreto, i dati tecnici delle stesse unita' nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto direttoriale 19 giugno 2019, istitutivo dell'elenco delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale ai fini del rilascio della DCI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 15 luglio 2019;
Visto il decreto direttoriale del 19 giugno 2019, recante «Approvazione del modello di Dichiarazione di costruzione o importazione (DCI)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 15 luglio 2019;
Considerato che, sulla base delle risultanze delle iniziali attivita' di esercizio del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, si rende necessario procedere all'aggiornamento del modello di Dichiarazione di costruzione o importazione;

Decreta:

Art. 1

1. La Dichiarazione di costruzione o importazione (DCI) e' conforme al modello di cui all'allegato I del presente decreto.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. La DCI e' rilasciata dai soggetti di cui all'elenco istituito dal decreto direttoriale 19 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 15 luglio 2019, previa richiesta da parte del costruttore oppure dell'armatore o dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o, in mancanza, del proprietario, inoltrata, anche da un'agenzia incaricata, tramite il portale informatico di cui all'art. 3 del presente decreto, nei casi previsti dall'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152.
2. Ai fini del rilascio della DCI il richiedente, assumendosi la responsabilita' delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, comunica nella domanda:
a) per le persone fisiche: i propri dati anagrafici, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza e l'eventuale domicilio, se diverso dalla residenza; i cittadini di Stati terzi allegano alla domanda copia del permesso o della carta di soggiorno;
b) per le persone giuridiche: i dati risultanti dal registro delle persone giuridiche oppure, se trattasi di imprese, dal registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, nonche' i dati di cui alla lettera a) del legale rappresentante che presenta la richiesta;
c) la tipologia di unita', specificandone le principali caratteristiche tecniche, tra cui la lunghezza, la larghezza e l'anno di costruzione;
d) per natanti e imbarcazioni da diporto marcate CE: il codice identificativo dello scafo (WIN) e la data di rilascio della dichiarazione di conformita' del costruttore, la cui copia e' allegata alla domanda;
e) per natanti e imbarcazioni da diporto non marcate CE: la data di rilascio del certificato di omologazione con dichiarazione di conformita' al prototipo oppure il numero dell'attestazione di idoneita' con l'indicazione dall'organismo tecnico che l'ha rilasciata. Le copie dei suddetti documenti sono allegate alla domanda;
f) per le navi da diporto: la denominazione del cantiere, il tipo e il modello della nave e, se unita' nuova, il numero di costruzione, secondo i dati tecnici riportati nell'estratto del registro navi in costruzione oppure nell'ultimo certificato di stazza valido, la cui copia e' allegata alla domanda;
g) la tipologia dell'apparato propulsivo, con l'indicazione del numero unico di identificazione e della potenza dei motori installati;
h) se persona fisica, i dati identificativi; se persona giuridica, la ragione o denominazione sociale del soggetto da cui e' stata acquisita la proprieta', con la specifica della tipologia del titolo di proprieta';
i) in caso di aggiornamento della DCI per rinnovo o convalida del certificato di sicurezza o del certificato di idoneita' al noleggio: la denominazione dell'organismo notificato o autorizzato rilasciante, la data di rilascio e quella di validita' dell'attestazione o della dichiarazione di idoneita' o della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza, la cui copia e' allegata alla domanda.
3. Per le unita' gia' iscritte nei registri del diporto o presso registri comunitari, la documentazione di cui alle lettere d), e) ed f), del precedente comma e' allegata alla domanda di rilascio della DCI solo se e' nella disponibilita' del richiedente.
4. Nei casi di accertata impossibilita', formalmente dichiarata da parte dei soggetti abilitati al rilascio della DCI, del reperimento di tutti i dati previsti dal precedente comma 2, le formalita' per il rilascio della licenza di navigazione, della licenza di navigazione provvisoria, del certificato di sicurezza, del certificato di idoneita' al noleggio e dell'autorizzazione alla navigazione temporanea, sono comunque espletate.
5. La domanda di rilascio della DCI finalizzata alla richiesta dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e' compilata con i soli dati del soggetto richiedente.
 
Art. 3

1. I soggetti abilitati al rilascio della DCI, anche per il tramite di societa' di servizi interamente controllate che siano state preventivamente comunicate alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, sono tenuti a:
a) dotarsi di un portale informatico in grado di interfacciarsi con l'Archivio telematico centrale della nautica da diporto (ATCN) che consenta:
i. ai produttori o importatori, ovvero ai loro mandatari autorizzati, di unita' da diporto superiori a 2,5 metri, sotto la loro responsabilita', di inserire i dati tecnici delle unita' da diporto che intendono immettere sul mercato, mediante accesso diretto al portale e previa autenticazione;
ii. di rilasciare telematicamente la DCI ai soggetti richiedenti che accedono al portale previa autenticazione, inserendo contestualmente nell'ATCN la DCI rilasciata;
iii. alle amministrazioni interessate di accedere all'archivio delle DCI rilasciate;
b) assicurare la continuita' del rilascio delle DCI, dotandosi del personale e delle risorse finanziarie e tecnologiche necessarie al funzionamento del portale;
c) nominare un responsabile dei procedimenti a garanzia della sicurezza informatica dei dati trattati, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), del decreto direttoriale 19 giugno 2019, recante «Individuazione delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale» (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2019);
d) nominare un responsabile protezione dati (Dpo) ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento al regolamento UE n. 2016/67;
e) adottare una policy di tutela della privacy del richiedente e redigere un'informativa della privacy e della gestione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e comunicarla agli utenti del portale;
f) implementare un sistema di autenticazione per l'accesso al portale, del soggetto richiedente;
g) rendersi disponibile alle attivita' di vigilanza e agli audit presso le proprie strutture da parte della predetta Direzione generale.
 
Art. 4

1. Il decreto direttoriale del 19 giugno 2019, recante «Approvazione del modello di Dichiarazione di costruzione o importazione (DCI)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 15 luglio 2019, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 5

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2021

Il direttore generale: Di Matteo