Gazzetta n. 123 del 25 maggio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 aprile 2021
Migliore identificazione di un immobile apportato al Fondo Patrimonio Uno.


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 che, al comma 1, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e, al comma 2, individua la disciplina applicabile ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1;
Visti i decreti del 23 dicembre 2005 (decreto di apporto e decreto di trasferimento) del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri concertanti, con i quali, in attuazione del precitato art. 4, sono stati conferiti e trasferiti al fondo immobiliare denominato «Fondo Patrimonio Uno» (di seguito il «Fondo») i beni immobili indicati negli allegati a tali decreti e i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2005 (decreto operazione) e del 29 dicembre 2005 (decreto di chiusura) con i quali sono state emanate disposizioni volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo e previsioni concernenti il contratto di locazione di tali immobili con l'Agenzia del demanio (nel seguito i «decreti attuativi»);
Visto l'accordo di indennizzo stipulato il 29 dicembre 2005 ai sensi dei decreti attuativi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (nel seguito l'«accordo di indennizzo»);
Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze datati 26 aprile 2007, 11 dicembre 2012 e 1° settembre 2016, mediante i quali, in virtu' del citato accordo di indennizzo, si e' provveduto alla espunzione e/o sostituzione di immobili ovvero di porzioni di immobili gia' trasferiti dallo Stato al Fondo (nel seguito i «decreti di indennizzo») come descritto negli allegati ai medesimi decreti;
Visto l'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2006, n. 28, (nel seguito «l'art. 4») che prevede che «A migliore interpretazione e rettifica dell'allegato 1 del primo decreto di trasferimento emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1 del secondo decreto di trasferimento emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1 del decreto di apporto emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004 e dell'allegato 1 del decreto di indennizzo emanato dal MEF in data 16 settembre 2005 devono intendersi trasferite e apportate, ai sensi e per gli effetti dei predetti decreti, tutte le unita' immobiliari, ad uso non residenziale, facenti parte del fabbricato di cui sono parte le unita' immobiliari gia' indicate nei predetti decreti ancorche' con un solo numero civico, come individuate nei decreti emanati dall'Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' tutte le unita' immobiliari, ad uso non residenziale, gia' di proprieta' del medesimo ente titolare, ubicate nel medesimo isolato in cui sono ubicate le unita' immobiliari gia' indicate nei predetti decreti, come individuate nei decreti emanati dall'Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze.» e che «Ai fini dell'emanazione dei decreti dirigenziali sopra citati, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di certificazioni redatte dall'Agenzia del demanio in accordo con il soggetto cui sono stati apportati o trasferiti gli immobili, tenendo conto delle valutazioni di congruita' degli stessi effettuate in sede di apporto o trasferimento.»;
Atteso che e' emersa la necessita', per taluni immobili, di provvedere ad una piu' puntuale identificazione e che per detti beni l'Agenzia del demanio ha gia' proceduto alla rettifica dei decreti di individuazione a suo tempo emanati o all'invio delle comunicazioni al Fondo ai sensi dello stesso art. 4;
Visto il parere rilasciato in data 7 gennaio 2016 dall'Avvocatura generale dello Stato attraverso il proprio comitato consultivo, secondo il quale la certificazione di una migliore identificazione di cui all'art. 4 da parte dell'Agenzia del demanio «dovrebbe valere a evidenziare, in via definitiva, attraverso una sorta di interpretazione autentica, anche nei confronti degli ufficiali roganti chiamati a effettuare le trascrizioni ai sensi dell'art 3, comma 19, del decreto-legge n. 351 del 2001, che si tratta di particelle fin dall'origine incluse nei compendi immobiliari trasferiti e, dunque, oggetto di stima da parte dell'esperto valutatore e rientranti nel prezzo congruito dall'Agenzia.»;
Considerato quanto dichiarato dall'Avvocatura generale dello Stato nel citato parere, in merito al rapporto intercorrente tra i decreti di individuazione dell'Agenzia del demanio e i decreti di trasferimento del Ministero dell'economia e delle finanze o dei Ministeri concertanti, che va riproposto allo stesso modo «nella differente fattispecie dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 29 dicembre 2005,» nella quale «i decreti dirigenziali del Ministero delle finanze presuppongono un accertamento dell'Agenzia del demanio, tenuta a fornire la relativa certificazione, affinche' il decreto di migliore identificazione interessi, con certezza, unita' gia' facenti parte del decreto di individuazione originariamente adottato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 351/2001 e che, solo a causa di una imprecisione dei dati catastali disponibili o di errori nella trascrizione dei medesimi dati, non erano state indicate in dettaglio. Cio', anche al fine di evitare che particelle non valutate nella stima del prezzo finiscano, attraverso tale meccanismo, per essere intestate al Fondo che non ne ha pagato il relativo prezzo»;
Vista la nota prot. n. 2019/22927/DGP-PA-FI del 13 dicembre 2019, con la quale l'Agenzia del demanio trasmetteva, ai sensi del citato art. 4, due verbali dell'incontro tenutosi il 4 dicembre 2019 tra l'Agenzia del demanio e BNP Paribas REIM SGR p.a., in qualita' di gestore del Fondo, per definire gli identificativi catastali relativi agli immobili di Segrate, via Cassanese e Caserta, viale Vittorio Veneto che rappresentano il corretto perimetro degli immobili a suo tempo trasferiti al Fondo Patrimonio Uno e contestualmente la certificazione (nel seguito «la certificazione») del direttore dell'Agenzia del demanio attestante la congruita' del valore per il solo immobile di Caserta dichiarando che «all'esito dell'istruttoria non e' stato possibile procedere per l'altro immobile di Segrate, in quanto pur avendo potuto individuare i corretti identificativi catastali, costituenti il perimetro dell'immobile, sulla base di quanto comunicato dall'Ente apportante INPS, dalle verifiche condotte sulle valutazioni dell'esperto indipendente, sono emerse differenze tra la superficie effettiva rilevata e quella contenuta nella valutazione»;
Ritenuto di avviare un'istruttoria per verificare la possibilita' di avere la certificazione di valore anche per l'immobile di Segrate, considerando nell'emanando decreto altri immobili per i quali e' pendente la procedura relativa alla definizione del perimetro e con problemi di valutazione;
Ritenuto infine di voler procedere all'emanazione del decreto di cui all'art. 4 per il solo immobile di Caserta, viale Vittorio Veneto e di affrontare in diversa sede i problemi di valutazione relativi all'immobile sito in Segrate e agli altri immobili con analoga criticita' trasferiti al Fondo Patrimonio Uno;
Visto che con la certificazione presentata dall'Agenzia del demanio e' stata accertata, ai sensi dell'art. 4, la necessita' di individuare in modo inequivocabile l'immobile di Caserta, viale Vittorio Veneto, ricadente nella proprieta' del Fondo;
Vista la tabella allegata alla certificazione e recepita nella stessa, contenente gli identificativi catastali che rappresentano il corretto perimetro dell'immobile a suo tempo trasferito al Fondo;
Considerato che per l'unita' immobiliare di cui alla certificazione costituente l'allegato al presente decreto, si rende pertanto necessaria l'emanazione di un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al menzionato art. 4;
Considerato peraltro che, nella sopracitata certificazione, la stessa Agenzia del demanio ha attestato «che l'accertamento all'interno del perimetro delle suddette porzioni sopra elencate e meglio identificate nell'elenco allegato non comporta modifiche al valore del compendio a suo tempo trasferito»;
Preso atto della certificazione, redatta dall'Agenzia del demanio in accordo con il Fondo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 4, tenendo conto delle valutazioni di congruita' degli immobili in sede di apporto o trasferimento;

Decreta:

L'immobile di proprieta' del Fondo Patrimonio Uno, di cui alla certificazione dell'Agenzia del demanio, prot. n. 2019/22757/DGP-PA-FI, trasferito al medesimo in forza dell'art. 4 del decreto-legge n. 351 e dei relativi decreti attuativi, e' meglio identificato e descritto nella menzionata certificazione allegata al presente decreto.
Il presente decreto e' inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2021

Il direttore generale del Tesoro: Rivera

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 757
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico