Gazzetta n. 123 del 25 maggio 2021 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 29 aprile 2021
Parere sulla proroga dei termini previsti dall'articolo 3.1 dell'atto aggiuntivo n. 2 alla convenzione unica di concessione del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse (Pedemontana Lombarda) - (CUP F11B06000270007). (Delibera n. 1/2021).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE o Comitato, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498, che, all'art. 11, ha demandato a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle Autorita' di settore;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso il CIPE il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, la cui attivita' e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;
Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive», ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, di seguito PIS, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», nei sistemi stradali e autostradali l'infrastruttura «Asse stradale pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto)»;
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, in particolare:
1. la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque, interessati ai suddetti progetti;
2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede, tra l'altro, l'istituto della nullita' degli «atti amministrativi adottati da parte delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
4. il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2020, n. 76, in particolare, l'art. 41, comma 1;
5. la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'8 aprile 2021, con la quale il CIPE ha dato attuazione all'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ed ha approvato le linee guida attuative dei citati articoli;
Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche, di seguito PIS;
Vista la delibera CIPE 6 aprile 2006, n. 130, con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, come integrato con delibera CIPE 18 marzo 2005, n. 3, ha confermato nell'ambito dei Sistemi stradali ed autostradali del Corridoio Plurimodale Padano la voce Asse autostradale pedemontano (Piemontese - Lombardo - Veneto);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l'art. 2, comma 83, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1030, lettera b), punti 1 e 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto l'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)» e successive modificazioni, che prevede sia misure di defiscalizzazione, al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, incluse in piani o programmi di Amministrazioni pubbliche, previsti a legislazione vigente, da realizzare con i contratti di partenariato pubblico privato, di cui all'art. 3, comma 15-ter, del Codice dei contratti pubblici, sia l'utilizzo delle misure stesse anche per le infrastrutture di interesse strategico gia' affidate o in corso di affidamento;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che tra l'altro all'art. 36, comma 1, nel modificare l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede, al comma 6-ter, che «Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonche' di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica»;
Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale e' stata istituita, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, la Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali con il compito di svolgere le funzioni di cui al comma 2, dell'art. 36, del decreto-legge n. 98 del 2011, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
Vista la delibera CIPE 18 febbraio 2013, n. 1, con la quale questo Comitato ha approvato specifiche «Linee guida per l'applicazione delle misure di agevolazione fiscale previste dall'art. 18 della legge n. 183/2011», che prevedono peculiari previsioni relative alle opere di interesse strategico gia' affidate e, come nel caso di cui trattasi, quelle per le quali «alla data di entrata in vigore della legge n. 221/2012 di conversione del decreto-legge n. 179/2012 sia stata approvata la convenzione di concessione»;
Vista la delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27, con la quale questo Comitato ha integrato la precedente delibera CIPE n. 39 del 2007, dettando per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalita' di aggiornamento quinquennale dei piani economico finanziari;
Visto il Trattato fondamentale dell'Unione europea, di seguito TFUE, in particolare gli articoli 3, 14 e 170;
Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete trans-europea dei trasporti (TEN-T) che abroga la decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010;
Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa;
Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione ed in particolare gli articoli 2 e 17, rispettivamente, recanti «Principio di libera amministrazione delle autorita' pubbliche» e «Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico»;
Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:
1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;
2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45;
Vista la delibera CIPE 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° «Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2013», che include l'intervento in esame;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356 e successive modificazioni, sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto alle competenti Direzioni generali del MIT, alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, istituito coun decreto interministeriale 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e in particolare:
1. l'art. 178 recante «Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio»;
2. l'art. 200, comma 3, il quale prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettui una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche», che sostituisce tutti i predetti strumenti;
3. l'art. 201, comma 9, il quale prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;
4. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO;
5. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il MIT provvede, tra l'altro, alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese; inoltre cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo a questo stesso Comitato le eventuali prescrizioni per l'approvazione dei progetti;
6. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
7. l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che stabiliscono rispettivamente, fatto salvo quanto previsto nel medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, che:
7.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;
7.2. per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;
7.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;
Considerato che la proposta pervenuta dal MIT e confermata dal Ministero per le infrastrutture e la mobilita' sostenibili, di seguito MIMS, risulta ammissibile alla valutazione di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
Vista la decretazione d'urgenza relativa all'emergenza sanitaria da COVID-19, in particolare:
1. il decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, che ha previsto che «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»;
2. il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in particolare l'art. 37, che ha stabilito che «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e' prorogato al 15 maggio 2020»;
Considerato che a seguito delle predette disposizioni normative si e' verificata una sospensione complessiva dei termini di ottantadue giorni;
Visto il decreto-legge n. 76 del 2020, in particolare, l'art. 42, comma 3, che ha previsto che «le proroghe della dichiarazione di pubblica utilita' e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti gia' approvati dal CIPE in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore»;
Viste le delibere con le quali questo Comitato ha adottato provvedimenti in merito all'argomento in esame ed in particolare:
1. la delibera CIPE 4 ottobre 2007, n. 108, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito allo schema di «convenzione unica» sottoscritto il 1° agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a., di seguito CAL, subentrata ad ANAS S.p.a. nelle funzioni di soggetto concedente ai sensi del comma 979 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a., di seguito APL, convenzione che e' stata poi approvata con il decreto interministeriale 12 febbraio 2008, n. 1667;
2. la delibera CIPE 6 novembre 2009, n. 97, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo dell'intervento «Collegamento autostradale tra Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse» (Pedemontana Lombarda);
3. la delibera CIPE 1° agosto 2014, n. 24, con la quale questo Comitato ha formulato parere favorevole sul II Atto aggiuntivo alla Convenzione unica tra CAL e APL e determinato l'importo del contributo pubblico a fondo perduto necessario per il riequilibrio del Piano economico finanziario, di seguito PEF, in trecentonovantatre milioni di euro e l'ammontare delle misure di defiscalizzazione in ottocento milioni di euro in valore assoluto;
4. la delibera CIPE 17 gennaio 2019, n. 1, con la quale questo Comitato ha disposto la proroga di due anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita' delle aree interessate dall'opera ed ancora in fase di realizzazione, apposta con la citata delibera CIPE n. 97 del 2009, gia' prorogata con la delibera CIPE 19 gennaio 2017, n. 1;
5. la delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 42, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole ai cambiamenti proposti sul precedente parere di cui alla precedente delibera n. 24 del 2014, in particolare, approvando la traslazione in avanti del cronoprogramma delle tratte ancora da realizzare, con previsione della sua decorrenza dalla data di effettiva efficacia dell'Atto stesso e confermando l'ammontare massimo delle misure di defiscalizzazione con previsione della loro effettiva erogazione al verificarsi delle condizioni previste per legge, confermando, inoltre il parere favorevole sull'Atto aggiuntivo n. 2, sottoscritto da CAL e APL in data 20 dicembre 2018, con le citate modifiche;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota 23 novembre 2020, n. 45683, con la quale il MIT ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento di cui trattasi, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;
Vista la nota 1° dicembre 2020, n. 6612 con la quale il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE, ha richiesto alcuni documenti al Ministero istruttore;
Considerato che la riunione preparatoria del Comitato del 10 dicembre 2020 ha evidenziato la necessita' di ulteriori approfondimenti e la sottoposizione dell'argomento quale informativa, nella seduta del 15 dicembre del Comitato;
Vista l'informativa resa durante la seduta del CIPE del 15 dicembre 2020 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla richiesta di parere in questione;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» attualmente in sede di conversione, ed in particolare l'art. 5 che prevede che «Il "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e' ridenominato "Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili"»;
Viste le note 4 gennaio 2021, n. 55, 8 gennaio 2021, n. 343, con le quali il MIT ha fornito chiarimenti e trasmesso documentazione integrativa;
Vista la nota 15 marzo 2021, n. 9746, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ha confermato la proposta;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT ed in particolare che:
1. con nota 25 settembre 2020, n. 250920, CAL ha comunicato al MIT che in data 28 febbraio 2020 e' stato pubblicato l'avviso per il reperimento della prima tranche di finanziamento delle tratte B2 e C e che in data 3 marzo 2020 e' stato pubblicato il bando di gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori delle predette tratte B2 e C mediante contraente generale;
2. con la medesima nota del 25 settembre, CAL nel rappresentare che, a seguito della sopravvenuta emergenza sanitaria da COVID-19, il concessionario APL ha dovuto differire alcuni termini delle suddette procedure per l'affidamento a contraente generale per la progettazione e costruzione delle tratte da realizzarsi nonche' per il reperimento della prima tranche di finanziamento, ha chiesto al MIT di proporre a questo Comitato la proroga di ulteriori sei mesi rispetto al termine iniziale di dodici mesi previsto per la sottoscrizione del contratto di finanziamento «Senior 1» di cui all'art. 3.1. del citato Atto aggiuntivo;
3. con nota 26 ottobre 2020, n. 26771, la Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali ha rappresentato all'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le istanze formulate da CAL in merito alla dichiarazione di pubblica utilita' e alla validita' del vincolo di esproprio;
4. con nota 29 ottobre 2020, n. 42400, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto alla citata Direzione generale approfondimenti sulla proroga del termine di adozione dei decreti di esproprio e sugli ulteriori costi che troverebbero copertura nel quadro economico allegato all'Atto aggiunto n. 2, relativamente alle tratte per le quali verrebbe richiesta la riapprovazione del progetto definitivo per le tratte di futura realizzazione, nonche' sulla proroga del termine per il perfezionamento del finanziamento Senior 1;
5. con nota 6 novembre 2020, n. 28106, la medesima Direzione generale ha richiesto i suddetti chiarimenti al concedente CAL;
6. con lettera 9 novembre 2020, n. 91120, CAL, nel far presente che la richiesta di riapprovazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' e del vincolo preordinato all'esproprio non comporta variazioni rispetto al precedente progetto approvato da questo Comitato, ha segnalato che l'allungamento del periodo e' reso necessario dai tempi utili per l'acquisizione dei provvedimenti approvativi; inoltre, ha evidenziato la necessita' di uno slittamento del termine convenzionale previsto per la sottoscrizione del prestito Senior a causa delle difficolta' di reperimento dei mezzi finanziari legate all'emergenza sanitaria da COVID-19;
7. con nota 11 novembre 2020, n. 28490, la citata Direzione generale, in merito alla riapprovazione del progetto definitivo, ha opportunamente richiamato la disposizione di cui all'art. 42, comma 3 del decreto-legge n. 76 del 2020, la quale prevede che le proroghe della dichiarazione di pubblica utilita' e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti gia' approvati da questo Comitato, siano approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore;
8. con la medesima nota dell'11 novembre 2020, la predetta Direzione ha evidenziato l'esigenza di sottoporre a questo Comitato l'ipotesi di modifica dell'art. 3.1 dell'Atto aggiuntivo n. 2 mediante rideterminazione del termine per la sottoscrizione del prestito Senior 1 per la realizzazione delle tratte B2 (da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno) e C (da Cesano Maderno alla Tangenziale est di Milano A51);
9. con nota 1° dicembre 2020, n. 6612, il DIPE ha richiesto alcuni documenti al Ministero istruttore;
10. in occasione della seduta del 15 dicembre 2020, questo Comitato e' stato informato della richiesta di proroga dei termini previsti dall'art. 3.1 dell'Atto aggiuntivo n. 2 alla convenzione unica di concessione del Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse (Pedemontana Lombarda) a causa della situazione di estrema indeterminatezza generata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
11. con le note 4 gennaio 2021, n. 55, e 8 gennaio 2021, n. 343, il MIT ha integrato la documentazione istruttoria, anche per fornire i chiarimenti richiesti dal Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito MEF, e sostanzialmente confermato la circostanza che il concessionario «ha gia' attivato le interlocuzioni con gli istituti bancari volte all'ottenimento del finanziamento Senior 1», tali interlocuzioni risultano in fase avanzata;
12. con la nota 12 marzo 2021, n. 6837, la Direzione competente del MIMS, ha confermato le motivazioni della richiesta all'ordine del giorno di questo Comitato contenute nella pregressa corrispondenza in ordine all'istanza di proroga dei termini di cui all'art. 3.1 dell'Atto aggiuntivo n. 2, inoltrando la nota della societa' CAL del 10 marzo 2021 la quale ha evidenziato la necessita' di portare a termine il procedimento volto alla realizzazione dell'opera, stante «l'intervenuta conclusione della valutazione da parte della Commissione ministeriale appositamente incaricata delle offerte inerenti all'affidamento a Contraente Generale per la progettazione e realizzazione delle tratte B2 e C»;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi del vigente regolamento interno del CIPE, delibera CIPE n. 82 del 2018, come modificato dalla delibera di questo stesso Comitato 15 dicembre 2020, n. 79;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Considerato che il MEF ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta all'ulteriore corso della presente delibera e che, pertanto, la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo e tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimita';
Considerato il dibattito svolto in seduta;

Delibera:

1. Ai sensi della normativa richiamata in premessa, e' formulato parere favorevole in ordine alla proroga fino al 31 agosto 2021 dei termini dell'art. 3.1 dell'Atto aggiuntivo n. 2 alla convenzione unica di concessione del Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse (Pedemontana Lombarda), con la raccomandazione che sia l'ultima proroga sul punto.
2. La suddetta modifica al parere gia' espresso da questo Comitato con delibera 1° agosto 2014, n. 24, non comporta la necessita' di modifiche immediate all'Atto aggiuntivo gia' sottoscritto da CAL e APL in data 20 dicembre 2018, che potra' essere adeguato in occasione del prossimo aggiornamento e non comporta il venir meno delle misure di defiscalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183 del 2011, riconosciute con la citata delibera.
3. Gli eventuali maggiori oneri che dovessero emergere per la proroga dei termini dell'art. 3.1 dell'Atto aggiuntivo n. 2 dovranno essere interamente a carico del concessionario.
4. Il MIMS provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto in esame.
5. Il MIMS provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 63 del 2003, richiamata in premessa.
6. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, richiamata in premessa, i CUP assegnati all'intervento in esame dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: Draghi Il Segretario: Tabacci

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 769