Gazzetta n. 125 del 27 maggio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 12 maggio 2021 |
Imposta di consumo sulle bevande edulcorate. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 661 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale e' istituita un'imposta sul consumo delle bevande edulcorate intese quali prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e NC 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume; Visto il comma 675 del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 661 a 676 del medesimo articolo, con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione che i soggetti obbligati devono presentare ai fini dell'accertamento dell'imposta sulle bevande edulcorate, alle modalita' per il versamento della medesima imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalita' per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilita', alle modalita' per la notifica degli avvisi di pagamento, allo svolgimento delle attivita' di accertamento, verifica e controllo dell'imposta, alla documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta stessa nonche' all'installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati; Visto il comma 666 del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019, che stabilisce che sono esenti dall'imposta le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti finiti e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati come tali previa diluizione; Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute del 15 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 20 ottobre 2020, con il quale sono convenzionalmente stabiliti, ai sensi del comma 667 del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019, il potere edulcorante delle sostanze ivi indicate a confronto con il saccarosio nonche', con riferimento a tale potere, le relative quantita' delle medesime sostanze equivalenti a 1 grammo del medesimo saccarosio; Tenuto conto che, coerentemente alla finalita', perseguita dalla norma istitutiva della predetta imposta, di tutelare la salute attraverso la riduzione del consumo di bevande contenenti sostanze edulcoranti aggiunte, devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione dello stesso tributo le bevande o altri preparati che, pur destinati al consumo alimentare umano, sono espressamente elaborati per la gestione delle specifiche esigenze nutrizionali di soggetti che, in dipendenza di particolari condizioni cliniche che comportano una limitata o alterata capacita' di assumere o metabolizzare determinati alimenti o sostanze nutrienti, necessitano di tali bevande o preparati per completare o integrare la loro alimentazione;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione dell'art. 1, commi da 661 a 676 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, con il quale e' istituita un'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, come definite all'art. 1, comma 662 della predetta legge n. 160 del 2019. 2. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) bevande edulcorate: le bevande finite e i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi, classificabili nelle voci NC 2009 e NC 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita e destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta degli edulcoranti di cui alla lettera d) ed aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume; b) tributo: l'imposta sul consumo prevista dall'art. 1, comma 661 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le bevande edulcorate di cui alla lettera a); c) ADM: l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente territorialmente sull'impianto di produzione di cui alla lettera e), sul magazzino di bevande edulcorate di cui alla lettera h) ovvero sulla sede legale o sul domicilio fiscale del cedente o dell'acquirente residenti; per i cedenti e gli acquirenti non residenti, l'Ufficio competente territorialmente sul domicilio fiscale del rappresentante fiscale; d) edulcoranti: sostanze, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande edulcorate di cui alla lettera a); e) impianto di produzione: l'impianto, ubicato nel territorio nazionale, in cui sono ottenute, per conto dell'esercente l'impianto ovvero per conto di soggetti terzi anche non residenti nel territorio nazionale, bevande edulcorate a partire da materie prime, da prodotti semilavorati o da prodotti gia' pronti per il condizionamento; f) fabbricante: l'esercente l'impianto di produzione di cui alla lettera e), registrato presso l'ADM, in cui sono ottenute bevande edulcorate a partire da materie prime o da prodotti semilavorati ovvero l'esercente l'impianto di produzione di cui alla medesima lettera e), parimenti registrato presso l'ADM, in cui sono ottenute bevande edulcorate a partire da prodotti gia' pronti per il condizionamento; g) acquirente: il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, registrato presso l'ADM, che acquista, nell'esercizio di un'attivita' economica, bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea; h) magazzino di bevande edulcorate: il deposito, ubicato nel territorio nazionale, in cui sono stoccate bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea; i) PEC: la casella di Posta elettronica certificata di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; l) tabella degli edulcoranti: la tabella allegata al decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute del 15 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 20 ottobre 2020; m) quantita' annua stimata di edulcoranti: la quantita' annua di edulcoranti, necessaria per la produzione delle bevande edulcorate di cui alla lettera a), espressa, sulla base dei dati contenuti nella tabella degli edulcoranti, in tonnellate equivalenti di saccarosio. 3. Ai fini del presente decreto la classificazione delle bevande edulcorate e' effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Sono esclusi dall'applicazione del tributo gli alimenti a fini medici speciali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015. |
| ALLEGATO I
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL FABBRICANTE
Articolo 5, comma 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| ALLEGATO II
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELL'ACQUIRENTE
Articolo 6 - comma 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| ALLEGATO III
SCHEDA RIEPILOGATIVA DEGLI EDULCORANTI
Articolo 5 - comma 4
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Soggetti obbligati al pagamento del tributo
1. Per le bevande edulcorate ottenute in un impianto di produzione e cedute, dal fabbricante, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, obbligato al pagamento del tributo e' lo stesso fabbricante, registrato ai sensi dell'art. 3; qualora le medesime bevande siano ottenute per conto di un soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che provvede altresi' alla loro cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, obbligato al pagamento e' il medesimo soggetto cedente, registrato ai sensi del medesimo art. 3. 2. Per le bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea, obbligato al pagamento del tributo e' l'acquirente, registrato ai sensi dell'art. 4, che riceve le medesime bevande nel magazzino di bevande edulcorate, denunciato ai sensi del medesimo art. 4. 3. Per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea, obbligato al pagamento del tributo e' il soggetto che effettua l'importazione definitiva nel territorio dello Stato delle medesime bevande. 4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono indicare nella prescritta documentazione fiscale, relativa alla cessione delle bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, l'importo afferente al tributo dovuto sulle medesime bevande. |
| Art. 3
Registrazione degli esercenti impianti di produzione e dei soggetti cedenti bevande edulcorate
1. Il soggetto che intende realizzare bevande edulcorate a partire da materie prime o da prodotti semilavorati, denuncia, per ciascun impianto di produzione, prima di iniziare l'attivita' di produzione, l'esercizio della medesima all'ADM per via telematica indicando, a pena di inammissibilita': a) la denominazione dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, le generalita' del rappresentante legale, il luogo in cui e' ubicato l'impianto di produzione e i depositi in cui intende stoccare le bevande edulcorate prodotte e la propria PEC; b) le tipologie di bevande edulcorate che intende produrre, con l'indicazione delle relative voci della nomenclatura combinata dell'Unione europea; c) la quantita' annua stimata di bevande edulcorate che intende produrre per conto proprio ovvero per conto di soggetti terzi anche non residenti; d) la quantita' annua stimata di edulcoranti necessaria alla produzione delle bevande di cui alla lettera c); e) per ciascuna tipologia di bevanda di cui alla lettera b), il tipo e la quantita' prevista, espressa in peso, di ogni edulcorante contenuto in un litro di bevanda finita ovvero in un chilogrammo di prodotto predisposto per diventare bevanda previa aggiunta di acqua o altri liquidi; f) i dati concernenti le rese teoriche di lavorazione degli edulcoranti utilizzati per la produzione di ciascuna tipologia di bevanda edulcorata di cui alla lettera b). 2. All'obbligo di denuncia di cui al comma 1 e' tenuto altresi' il soggetto che intende realizzare bevande edulcorate a partire da prodotti gia' pronti per il condizionamento, il quale indica nella medesima denuncia, per ciascun impianto di produzione, a pena di inammissibilita', i dati di cui alle lettere a), b), c) ed e) del medesimo comma 1. 3. All'obbligo di denuncia di cui al comma 1 e' altresi' tenuto il soggetto residente o non residente nel territorio nazionale, che intende cedere bevande edulcorate, ottenute per suo conto in un impianto di produzione, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita. A tal fine il medesimo soggetto denuncia per via telematica all'ADM l'attivita' di cessione indicando, a pena di inammissibilita', la denominazione dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, le generalita' del rappresentante legale nonche' il codice identificativo di ciascun impianto in cui e' effettuata la produzione di bevande edulcorate per suo conto e la propria PEC ovvero, qualora il soggetto non sia residente nel territorio nazionale, l'indirizzo di posta elettronica presso il quale intende ricevere ogni comunicazione. 4. L'ADM, verificati i dati contenuti nelle denunce di cui ai commi 1, 2 e 3, attribuisce ai soggetti di cui ai medesimi commi 1 e 2 un codice identificativo per ciascun impianto e al soggetto di cui al comma 3 un codice identificativo unico. Il soggetto di cui al comma 3, non residente nel territorio nazionale, registrato ai sensi del presente articolo, si avvale di un rappresentante fiscale nel territorio nazionale provvedendo a comunicarne i dati identificativi all'ADM prima di iniziare l'attivita' di cessione di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita. |
| Art. 4
Registrazione dell'acquirente
1. Il soggetto, residente nel territorio nazionale, che intende acquistare, nell'esercizio di un'attivita' economica, bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea, prima di iniziare la medesima attivita' di acquisto, ne denuncia l'esercizio, per via telematica, all'ADM indicando, a pena di inammissibilita', la denominazione dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, le generalita' del rappresentante legale, il luogo in cui sono ubicati i magazzini di bevande edulcorate nonche' la propria PEC. 2. All'obbligo di denuncia di cui al comma 1 e' tenuto, con le medesime modalita' di cui al comma 1, il soggetto non residente nel territorio nazionale, che intende effettuare gli acquisti di cui al comma 1. A tal fine il medesimo soggetto indica, a pena di inammissibilita', nella denuncia di cui al comma 1, i dati identificativi dell'impresa, le generalita' del rappresentante legale, il luogo del territorio nazionale in cui sono ubicati i magazzini di bevande edulcorate nonche' l'indirizzo di posta elettronica presso il quale intende ricevere ogni comunicazione. 3. L'ADM, verificati i dati contenuti nelle denunce di cui ai commi 1 e 2, attribuisce ai soggetti di cui ai medesimi commi 1 e 2 un codice identificativo unico. Il soggetto di cui al comma 2, non residente nel territorio nazionale, registrato ai sensi del presente articolo, si avvale di un rappresentante fiscale nel territorio nazionale provvedendo a comunicarne i dati identificativi all'ADM prima di iniziare l'attivita' di acquisto di bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea. |
| Art. 5
Adempimenti del fabbricante
1. Il fabbricante redige un prospetto riepilogativo, conforme al modello di cui all'allegato I, nel quale sono annotati i quantitativi di bevande edulcorate ottenuti nell'impianto di produzione, con specifica indicazione di quelli ottenuti per conto di soggetti cedenti bevande edulcorate e dei codici identificativi dei medesimi soggetti e con l'indicazione del luogo, qualora diverso da quello in cui e' ubicato il medesimo impianto di produzione, in cui tali bevande sono detenute. 2. Nel prospetto di cui al comma 1, sono altresi' annotati, in relazione a ciascuna cessione, i quantitativi di bevande edulcorate ceduti per il consumo nel territorio nazionale, con l'indicazione di quelli esenti nonche' di quelli ceduti per il consumo in altri Paesi appartenenti all'Unione europea, con gli estremi della relativa documentazione fiscale; nel medesimo prospetto, sono anche riportati, per ciascuna operazione di esportazione, i relativi quantitativi di bevande edulcorate con l'annotazione dei dati identificativi della documentazione doganale. In apposita partizione dello stesso prospetto sono inserite le note relative all'eventuale distruzione, rottura accidentale o altra anomalia che comporti la perdita di quantitativi delle bevande edulcorate ottenute. 3. Nel prospetto di cui al comma 1, le bevande finite e i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi sono riportati distintamente. 4. Il fabbricante che realizzi, a partire da materie prime o da prodotti semilavorati, piu' di 100.000 ettolitri annui di bevande edulcorate, includenti i quantitativi ottenuti per conto di terzi, oltre al prospetto di cui al comma 1, redige una scheda riepilogativa degli edulcoranti, conforme al modello di cui all'allegato III, nella quale riporta i quantitativi introdotti nell'impianto di produzione, con l'indicazione del relativo potere edulcorante convenzionale, cosi' come risultante dalla tabella degli edulcoranti e del quantitativo di saccarosio equivalente nonche' degli estremi della documentazione fiscale relativa all'acquisto. Le medesime annotazioni sono effettuate entro la fine di ciascun mese solare di riferimento. 5. Per le bevande edulcorate ottenute per conto di soggetti cedenti ed estratte dall'impianto di produzione, il fabbricante e' tenuto a trasmettere, entro il mese successivo a quello di effettuazione delle movimentazioni, all'ADM un prospetto riepilogativo mensile dei quantitativi di bevande edulcorate estratti per ciascun soggetto cedente con l'indicazione del codice identificativo del medesimo soggetto. I medesimi dati sono comunicati a ciascun soggetto cedente ai fini dell'assolvimento del tributo. |
| Art. 6
Adempimenti dell'acquirente
1. L'acquirente residente nel territorio nazionale e il rappresentante fiscale dell'acquirente non residente nel medesimo territorio, indicati all'art. 4, redigono un prospetto riepilogativo, conforme al modello di cui all'allegato II, nel quale sono annotati, con riferimento a ciascuna tipologia di bevanda edulcorata, i relativi quantitativi acquistati da altri Paesi appartenenti all'Unione europea con l'indicazione, in particolare, del magazzino di bevande edulcorate in cui gli stessi sono ricevuti e degli estremi della documentazione fiscale relativa all'acquisto. 2. Nel prospetto di cui al comma 1, le bevande finite e i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi sono riportati distintamente. |
| Art. 7
Modalita' di redazione e conservazione dei prospetti
1. I prospetti di cui agli articoli 5 e 6 sono tenuti esclusivamente in formato elettronico; i medesimi sono stampati mensilmente nonche' su richiesta dei funzionari dell'ADM o degli appartenenti alla Guardia di finanza, su moduli approvati dall'ADM; le annotazioni nei medesimi prospetti sono effettuate entro il sesto giorno lavorativo successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni o le cessioni a cui le annotazioni medesime si riferiscono. Il fabbricante, che produce piu' di 100.000 ettolitri annui di bevande edulcorate, effettua le annotazioni nel prospetto di cui all'art. 5 entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni o le cessioni a cui le annotazioni medesime si riferiscono. 2. Nei prospetti di cui agli articoli 5 e 6, i quantitativi di bevande edulcorate sono indicati, rispettivamente, in volume per le bevande finite e in peso per i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi. 3. Al termine di ciascun anno solare, il fabbricante provvede a riportare le risultanze finali del prospetto di cui all'art. 5, comma 1, nel prospetto dell'anno successivo. I medesimi prospetti sono custoditi per i cinque anni successivi a quello di scritturazione. |
| Art. 8
Accertamento e versamento del tributo
1. L'accertamento e la liquidazione del tributo sono effettuati sulla base di dichiarazioni mensili, redatte per ciascun mese solare, che riportano tutti i dati necessari alla quantificazione del tributo dovuto. Nelle stesse sono indicati gli estremi identificativi del relativo versamento effettuato ai sensi del comma 7. 2. Nelle dichiarazioni di cui al comma 1, il fabbricante, per ciascun impianto di produzione, indica, in particolare, relativamente a ciascuna tipologia di bevanda edulcorata prodotta per conto proprio, i quantitativi ceduti, nel mese solare di riferimento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali che ne effettuano la rivendita, distinguendo i quantitativi di bevande edulcorate esenti e quelli di bevande edulcorate per i quali il tributo non trova applicazione. 3. Nelle dichiarazioni di cui al comma 1, l'acquirente, residente nel territorio nazionale e il rappresentante fiscale dell'acquirente non residente nel territorio nazionale, di cui quest'ultimo si avvale ai sensi dell'art. 4, comma 3, indicano, in particolare, relativamente a ciascuna tipologia di bevanda edulcorata, i quantitativi pervenuti nei magazzini di bevande edulcorate nel mese solare di riferimento, distinguendo i quantitativi di bevande edulcorate esenti. 4. Per le bevande edulcorate prodotte dal fabbricante per conto di un soggetto residente nel territorio nazionale, registrato ai sensi dell'art. 3, comma 3, le dichiarazioni di cui al comma 1, recanti le informazioni di cui al comma 2, sono presentate, in luogo del fabbricante, dal medesimo soggetto residente che provvede al versamento del tributo, risultante dalle medesime dichiarazioni, nei termini e con le modalita' di cui al comma 7. 5. Per le bevande edulcorate prodotte dal fabbricante per conto di un soggetto non residente nel territorio nazionale, registrato ai sensi dell'art. 3, comma 3, le dichiarazioni di cui al comma 1, recanti le informazioni di cui al comma 2, sono presentate, in luogo del fabbricante, dal rappresentante fiscale, di cui si avvale il predetto soggetto non residente ai sensi del medesimo art. 3, comma 3, che provvede al versamento del tributo, risultante dalle stesse dichiarazioni, nei termini e con le modalita' di cui al comma 7. 6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono trasmesse, esclusivamente con modalita' telematiche, all'ADM entro la fine del mese solare successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. 7. Il versamento del tributo risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 1 e' effettuato, entro il termine di cui al comma 6, mediante la delega bancaria, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante le altre forme di pagamento previste dalla Tesoreria dello Stato. 8. Per le bevande edulcorate importate definitivamente nel territorio nazionale, l'accertamento e la riscossione del tributo sono effettuati dall'ADM con le modalita' previste per i diritti di confine. |
| Art. 9
Casi di non applicazione del tributo e di esenzione
1. Il tributo non e' dovuto sulle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero dal medesimo soggetto esportate. Il tributo non e' altresi' dovuto sulle bevande edulcorate ottenute dal fabbricante per conto di un soggetto residente o non residente nel territorio nazionale, in possesso di codice identificativo e da quest'ultimo direttamente cedute per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero dal medesimo soggetto esportate. 2. Sono esenti dal tributo le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia corrispondente ad un quantitativo equivalente di saccarosio inferiore o uguale a 25 grammi per litro, per le bevande finite e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi. Il quantitativo equivalente di saccarosio e' determinato con riferimento alle quantita' di ciascun edulcorante equivalenti ad un grammo di saccarosio, cosi' come indicate nella tabella degli edulcoranti. |
| Art. 10
Aggiornamento della tabella degli edulcoranti
1. Qualora il fabbricante o l'acquirente intendano, rispettivamente, produrre o ricevere bevande edulcorate contenenti sostanze edulcoranti gia' autorizzate, ai fini del loro uso nelle bevande, dalla normativa unionale in materia ma non ancora ricomprese tra quelle riportate nella tabella degli edulcoranti, ne danno comunicazione all'ADM. 2. Nelle more dell'aggiornamento della tabella degli edulcoranti, in relazione alle sostanze edulcoranti comunicate ai sensi del comma 1, i soggetti che, ai sensi dell'art. 8, sono tenuti a presentare le dichiarazioni mensili ivi previste, ai fini dell'applicazione del tributo, fanno riferimento ad un potere edulcorante convenzionale, riferito al saccarosio, pari a 1,30, per le sostanze edulcoranti di origine naturale e a 37.000, per le sostanze edulcoranti di origine sintetica; a tali poteri edulcoranti convenzionali corrispondono, conseguentemente, un quantitativo equivalente a un grammo di saccarosio, rispettivamente pari a 0,769 grammi e a 0,0000270 grammi. 3. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, l'ADM, al fine dell'aggiornamento della tabella degli edulcoranti, informa i competenti Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute in merito all'impiego delle sostanze edulcoranti di cui al medesimo comma 1. 4. Qualora, a seguito dell'aggiornamento della tabella degli edulcoranti, i valori relativi al potere edulcorante convenzionale e alle conseguenti quantita' equivalenti risultino diversi da quelli stabiliti dal comma 2, i soggetti che, ai sensi dell'art. 8, sono tenuti a presentare le dichiarazioni mensili ivi previste, provvedono a predisporre un prospetto di riliquidazione del tributo sulla base del potere edulcorante convenzionale riportato nella tabella degli edulcoranti cosi' come aggiornata. Tale prospetto e' presentato dai predetti soggetti, esclusivamente con modalita' telematiche, all'ADM entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento con il quale e' effettuato il predetto aggiornamento. 5. Le somme, che dal prospetto di cui al comma 4 risultino eventualmente a debito, sono versate entro sessanta giorni dalla data di presentazione del medesimo prospetto; nel caso in cui dal medesimo prospetto risulti che siano state versate somme in eccedenza rispetto al tributo dovuto, le medesime somme sono detratte dai successivi versamenti del tributo o su istanza dei soggetti obbligati rimborsate in denaro con le modalita' di cui all'art. 11. |
| Art. 11
Rimborso del tributo
1. Il tributo e' rimborsato ai soggetti obbligati qualora risulti indebitamente pagato. Il rimborso e' richiesto all'ADM, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data in cui il relativo pagamento risulti effettuato; la relativa istanza e' presentata esclusivamente con modalita' telematiche e riporta, a pena di inammissibilita', il codice identificativo del soggetto obbligato, l'importo e la motivazione dell'indebito versamento nonche' l'indicazione della modalita' di rimborso prescelta tra quelle indicate al comma 2. 2. L'ADM, verificata la regolarita' della richiesta, concede il rimborso, entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta di cui al comma 1. Il medesimo rimborso, in relazione alla richiesta di cui al comma 1, puo' essere concesso in danaro ovvero mediante il riconoscimento di un credito da utilizzare per il pagamento di quanto dovuto a titolo di tributo. 3. Il diniego del rimborso richiesto ai sensi del comma 1 e' comunicato dall'ADM al soggetto istante con provvedimento motivato. Non si fa luogo al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30,00. |
| Art. 12
Verifiche e controlli
1. I funzionari dell'ADM e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di accedere presso gli impianti di produzione, i depositi nonche' presso i magazzini di bevande edulcorate al fine di acquisire ogni elemento utile ad accertare il corretto assolvimento del tributo e dei relativi adempimenti. Nell'ambito della predetta facolta', i medesimi funzionari dell'ADM e gli appartenenti alla Guardia di finanza possono constatare le giacenze di bevande edulcorate nei predetti impianti, depositi e magazzini e procedere, senza oneri, al prelievo di campioni anche al fine di determinare il contenuto complessivo e la tipologia di edulcoranti presenti nelle bevande edulcorate. 2. E' facolta' dell'ADM prescrivere al fabbricante l'esecuzione di marce controllate al fine di determinare le rese di lavorazione in relazione agli edulcoranti impiegati. 3. L'ADM puo' impartire al fabbricante, che produce piu' di 100.000 ettolitri annui di bevande edulcorate, prescrizioni in ordine all'installazione di dispositivi di misurazione delle bevande edulcorate prodotte. |
| Art. 13
Accertamento delle violazioni
1. Per la constatazione delle violazioni previste dall'art. 1, comma 674 della legge n. 160 del 2019, ivi incluse quelle alle disposizioni di cui al presente decreto, i funzionari dell'ADM e gli appartenenti alla Guardia di finanza redigono un processo verbale. I processi verbali di constatazione delle predette violazioni sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'Ufficio di ADM competente all'accertamento del tributo e alla sua liquidazione. Qualora risulti necessaria la notifica del processo verbale, lo stesso e' notificato al soggetto obbligato al pagamento del tributo o comunque al soggetto tenuto agli adempimenti previsti dal presente decreto, tramite PEC. 2. Eccettuati i casi di particolare e motivata urgenza, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla consegna del processo verbale di constatazione di cui al comma 1, i soggetti indicati nel medesimo comma 1 possono comunicare all'ADM osservazioni e richieste, che la stessa ADM valuta prima della notifica dell'avviso di pagamento di cui all'art. 14, comma 1 e dell'atto con cui, ai sensi dell'art. 14, comma 2, sono irrogate le sanzioni ivi indicate. |
| Art. 14
Modalita' per la riscossione coattiva del tributo
1. In caso di omesso versamento, totale o parziale, del tributo, l'ADM notifica, per il tramite della PEC, al soggetto obbligato al pagamento del tributo, un avviso di pagamento che preveda, per il versamento delle somme dovute, un termine di trenta giorni decorrente dalla data di perfezionamento della notifica dello stesso avviso di pagamento. Il predetto avviso di pagamento, fermo restando quanto disposto dall'art. 13, comma 2, e' notificato dall'ADM entro il termine di cinque anni decorrente da quello di scadenza del versamento delle somme dovute a titolo di tributo. 2. Contestualmente all'avviso di pagamento di cui al comma 1, l'ADM notifica, tramite PEC, al soggetto obbligato di cui al medesimo comma 1, l'atto con cui sono eventualmente irrogate le sanzioni di cui all'art. 1, comma 674 della legge n. 160 del 2019, collegate al tributo, che possono essere irrogate in via immediata con l'applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 3. In caso di mancato adempimento di quanto intimato nell'avviso di pagamento di cui al comma 1 nel termine ivi previsto, l'esazione delle somme dovute a titolo di tributo avviene con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 4. Il recupero, da parte dell'ADM, del credito relativo alle somme dovute a titolo di tributo si prescrive nel termine di cinque anni decorrente da quello di scadenza del versamento delle medesime somme; nel caso in cui venga esercitata l'azione penale, la prescrizione si interrompe e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. 5. La procedura di cui al comma 1 non e' avviata per la riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30,00. |
| Art. 15
Disposizioni varie
1. I soggetti registrati ai sensi degli articoli 3 e 4 comunicano all'ADM ogni successiva variazione dei dati contenuti nelle denunce di cui ai medesimi articoli 3 e 4 entro quindici giorni dalla data in cui le stesse variazioni si sono verificate mediante la PEC indicata nelle medesime denunce ovvero, per i predetti soggetti non residenti nel territorio nazionale, mediante l'indirizzo di posta elettronica indicato nelle stesse denunce. I soggetti non residenti nel territorio nazionale, registrati ai sensi degli articoli 3 e 4, comunicano altresi' all'ADM, mediante il predetto indirizzo di posta elettronica, la variazione dei dati identificativi del rappresentante fiscale, di cui gli stessi soggetti si avvalgono, entro quindici giorni dalla data in cui la medesima variazione si e' verificata. |
| Art. 16
Disposizioni transitorie e di attuazione
1. In fase di prima applicazione del tributo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuate ulteriori modalita' di trasmissione delle denunce di cui agli articoli 3 e 4 nonche' delle dichiarazioni di cui all'art. 8. 2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere previsti: a) l'inserimento di dati integrativi degli elementi da indicare nelle dichiarazioni mensili dei soggetti obbligati e nei prospetti riepilogativi previsti dal presente decreto; b) le caratteristiche tecniche degli strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate da installare negli impianti di produzione anche al fine del corretto assolvimento del tributo nonche' la variazione del limite quantitativo di cui all'art. 12, comma 3; c) l'inserimento di dati integrativi degli elementi da indicare nelle denunce di esercizio nonche' i tempi e le modalita' per la trasmissione telematica dei dati di contabilita' da parte dei soggetti obbligati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2021
Il Ministro: Franco |
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