IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare); Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, il capo II agli articoli 14 e 16; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi; Visto in particolare l'art. 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, recante modalita' di individuazione dei prezzi unitari per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 giugno 2020, n. 152, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 17 giugno 2020; Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2015, n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 aprile 2015, n. 82, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e le relative disposizioni applicative stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 luglio 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero; Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio; Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 marzo 2020, n. 2486, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2020, n. 175, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 luglio 2020, n. 174, con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2020; Tenuto conto che con il sopracitato decreto 6 marzo 2020, relativamente ai costi di smaltimento delle carcasse animali, sono stati confermati per l'anno 2020 i costi massimi stabiliti per il 2019, compresi i listini, le scontistiche, le classi di eta' e di peso, gia' applicate per la medesima annualita', nonche' di considerare la maggiorazione montana per le specie bovini, bufalini, ovicaprini, equidi e camelidi - categoria 1 - ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1069/2009; Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 novembre 2020, n. 9342178, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2020, reg. n. 1050, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 3 marzo 2021, n. 53, con il quale sono stati rettificati taluni costi di smaltimento delle carcasse animali ed e' stata consentita la possibilita' per le ditte di smaltimento di adeguare la scontistica prevista dei listini 2019, per la sola categoria bovini di eta' maggiore di dodici mesi, esclusivamente per la Regione Sardegna, nella misura strettamente necessaria a tenere conto dell'aumento dei costi di prelevamento; Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2020, n. 9402305, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2021, n. 116, con il quale e' stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021; Vista la nota ministeriale del 10 febbraio 2021, n. 66230, con la quale e' stata trasmessa, per osservazioni, alle regioni e province autonome, la proposta di confermare i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato adottati per l'anno 2020 anche per l'anno 2021; Considerato che le uniche risposte, pervenute dalle Regioni Piemonte e Veneto, rispettivamente in data 19 febbraio 2021 e 24 febbraio 2021, prendendo in considerazione i costi unitari massimi per la costruzione ex-novo delle tipologie di opere in parola, non sono pertinenti all'ambito disciplinato dal presente decreto, in quanto riguardanti fattispecie diverse rispetto al ripristino e sulle quali e' prevista la compartecipazione alle spese da parte dei beneficiari; Ritenuto, per l'anno 2021, di parametrare gli importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni agricole assicurabili: ai costi per lo smaltimento delle carcasse animali individuati con i citati decreti 6 marzo e 26 novembre 2020; ai costi di ripristino delle strutture aziendali individuati con il decreto 6 marzo 2020; Ritenuto pertanto necessario approvare l'elenco dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali per l'anno 2021;
Decreta:
Art. 1 Costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali per la stipula delle polizze assicurative agevolate per l'anno 2021. 1. I costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2021, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto. 2. I costi unitari massimi di smaltimento delle carcasse animali, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2021, sono riportati nell'allegato 2 al presente decreto. 3. I costi massimi di cui al comma 2, relativamente alle specie animali appartenenti alla categoria 1, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono soggetti ad una maggiorazione per le aziende ubicate nei territori dei comuni al di sopra dei 600 mt, ovvero per la Regione Piemonte, al di sopra dei 700 mt. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it). Roma, 9 aprile 2021
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 481 |