Gazzetta n. 128 del 31 maggio 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44
Testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 79 del 1° aprile 2021), coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure ((di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)) 2 marzo 2021, ((pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato)) in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.
2. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla, ai sensi dell'art. 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite per la zona arancione di cui all'art. 1, comma 16-septies, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020. In ragione dell'andamento dell'epidemia, nonche' dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.
3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, ((del presente decreto,)) dall'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa di cui all'art. 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.
5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonche' ulteriori, motivate, misure piu' restrittive tra quelle previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1((, del presente decreto)):
a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave.
6. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, e' consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone con disabilita' o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non e' consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' sanzionata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. ((Resta fermo quanto previsto all'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35:
«Art. 2. (Attuazione delle misure di contenimento). -
1. Le misure di cui all'art. 1 sono adottate con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri ministri
competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
decreti di cui al presente comma possono essere altresi'
adottati su proposta dei presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,
sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto
dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma,
al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle
stesse formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni
di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare,
riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo
periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui
al presente comma sono adottati sentito, di norma, il
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020,
n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 2020.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 16-septies del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74:
«Art. 1. (Misure di contenimento della diffusione del
COVID-19). - (Omissis).
16-septies. Sono denominate:
a) «Zona bianca», le regioni, di cui al comma
16-sexies, nei cui territori l'incidenza settimanale dei
contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per
tre settimane consecutive e che si collocano in uno
scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
b) «Zona arancione», le regioni, di cui al comma
16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei
contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che
si collocano in uno scenario di tipo 2, con un livello di
rischio almeno moderato, nonche' le regioni, di cui al
comma 16-quinquies, che, in presenza di un'analoga
incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno
scenario di tipo 1, con un livello di rischio alto;
c) «Zona rossa», le regioni, di cui al comma
16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei
contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che
si collocano in uno scenario almeno di tipo 3, con un
livello di rischio almeno moderato;
d) «Zona gialla», le regioni nei cui territori sono
presenti parametri differenti da quelli indicati alle
lettere a), b) e c).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 457, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
(Omissis).
457. Per garantire il piu' efficace contrasto alla
diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute
adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare
il piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a
garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul
territorio nazionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35:
«Art. 1. (Misure urgenti per evitare la diffusione
del COVID-19). - (Omissis).
2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1,
possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalita' al rischio effettivamente presente su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla
totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone,
anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di
allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello
spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di
necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita' motorie o
con disturbi dello spettro autistico, con disabilita'
intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
e comportamentali con necessita' di supporto, certificate
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore
qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
di sicurezza sanitaria;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi,
aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi
pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di
ingresso in territori comunali, provinciali o regionali,
nonche' rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena
precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti
con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che
entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di
fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria
abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura
della quarantena, applicata dal sindaco quale autorita'
sanitaria locale, perche' risultate positive al virus;
f);
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o
iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra
forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo,
ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose,
limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa
con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose
diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure
necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni
religiose in condizioni di sicurezza;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto,
sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e
sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri
ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, ad eccezione di
quelli inerenti alle attivita' medico-scientifiche e di
educazione continua in medicina (ECM), di ogni tipo di
evento sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o
congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a
distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e
competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi
pubblici o privati, ivi compresa la possibilita' di
disporre la chiusura temporanea di palestre, centri
termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e
impianti sportivi, anche se privati, nonche' di
disciplinare le modalita' di svolgimento degli allenamenti
sportivi all'interno degli stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita'
ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o
in luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque la
possibilita' di svolgere individualmente, ovvero con un
accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria,
purche' nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e
ricreative;
o) possibilita' di disporre o di demandare alle
competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
riduzione o la sospensione di servizi di trasporto di
persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
del servizio di trasporto delle persone e' consentita solo
se il gestore predispone le condizioni per garantire il
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio;
p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di ogni
ordine e grado, nonche' delle istituzioni di formazione
superiore, comprese le universita' e le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e
universita' per anziani, nonche' dei corsi professionali e
delle attivita' formative svolti da altri enti pubblici,
anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di
altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame,
ferma la possibilita' del loro svolgimento di attivita' in
modalita' a distanza;
q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle
iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
delle uscite didattiche comunque denominate, programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia
sul territorio nazionale sia all'estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di
apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche'
dell'efficacia delle disposizioni regolamentari
sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti
negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte
comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione
dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
a modalita' di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure
concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il
personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate
all'assunzione di personale presso datori di lavoro
pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati e' effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a
distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di
dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la
conclusione delle procedure per le quali risulti gia'
ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di
svolgimento dei procedimenti per il conferimento di
specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita'
commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a
eccezione di quelle necessarie per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare
assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore
di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di
una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e
adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita' di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e
ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale, a condizione che sia
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio
ovvero con asporto, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie previste per le attivita' sia di
confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti
all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle
immediate vicinanze degli stessi;
z) limitazione o sospensione di altre attivita'
d'impresa o professionali, anche ove comportanti
l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro
autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di
pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio come principale misura di contenimento, con
adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a
eccezione di quelli necessari per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita';
bb) specifici divieti o limitazioni per gli
accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei
dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei
reparti di pronto soccorso (DEA/PS);
cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e
visitatori in strutture di ospitalita' e lungodegenza,
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative, strutture residenziali per persone con
disabilita' o per anziani, autosufficienti e no, nonche'
istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori;
sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e
residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per
persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso
garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati
dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario
nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e
hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o
dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di
prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile,
anche in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita' consentite si
svolgano previa assunzione da parte del titolare o del
gestore di misure idonee a evitare assembramenti di
persone, con obbligo di predisporre le condizioni per
garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o
ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica
necessita', laddove non sia possibile rispettare tale
distanza interpersonale, previsione di protocolli di
sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle
limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente
comma, con verifica caso per caso affidata a autorita'
pubbliche specificamente individuate;
hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi
di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di
prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al
chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto,
sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque
con salvezza dei protocolli e delle linee guida
anti-contagio previsti per le attivita' economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee
guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da
detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita'
sportiva;
2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita'
incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro
che per interagire con i predetti versino nella stessa
incompatibilita' 2. Nelle more dell'adozione dei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1
e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di
estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le
misure di cui all'art. 1 possono essere adottate dal
Ministro della salute ai sensi dell'art. 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 16-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74:
«Art. 1. (Misure di contenimento della diffusione del
COVID-19). - (Omissis).
16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza
settimanale, pubblica nel proprio sito internet
istituzionale e comunica ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati i risultati del
monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del
Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro
della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti
delle regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei
dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui
al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,
sentito altresi' sui dati monitorati il Comitato tecnico
scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o
piu' regioni nel cui territorio si manifesta un piu'
elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente,
si applicano le specifiche misure individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili
sull'intero territorio nazionale. Lo scenario e'
parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio
regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio
regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei
posti letto in area medica e in terapia intensiva per
pazienti COVID-19 e determina la collocazione delle regioni
in una delle zone individuate dal comma 16-septies del
presente articolo. Le ordinanze di cui al secondo periodo
sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni,
salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria
l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno
allo scadere del termine di efficacia dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei quali
sono adottate, salva la possibilita' di reiterazione.
L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in
uno scenario inferiore a quello che ha determinato le
misure restrittive comporta in ogni caso la nuova
classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute,
adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni
interessate, in ragione dell'andamento del rischio
epidemiologico certificato dalla cabina di regia di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, puo'
essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche
parti del territorio regionale, l'esenzione
dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo. I
verbali del Comitato tecnico scientifico e della cabina di
regia di cui al presente articolo sono pubblicati per
estratto in relazione al monitoraggio dei dati nel sito
internet istituzionale del Ministero della salute. Ferma
restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4
novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276
del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa
e' stata adottata sono pubblicati entro tre giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35:
«Art. 4. (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure
di contenimento di cui all'art. 1, comma 2, individuate e
applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
2, commi 1 e 2, ovvero dell'art. 3, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni
contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale
o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri
per ragioni di sanita', di cui all'art. 3, comma 3. Se il
mancato rispetto delle predette misure avviene mediante
l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo
periodo e' aumentata fino a un terzo.
2. Nei casi di cui all'art. 1, comma 2, lettere i),
m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi' la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
3. Si applicano, per quanto non stabilito dal
presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica
l'art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le
sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'art. 2,
commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le
violazioni delle misure di cui all'art. 3 sono irrogate
dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
procedimenti si applica l'art. 103 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui
al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o
la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo'
disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o
dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il
periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla
corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della disposizione
di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e'
raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura
massima.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione
dell'art. 452 del codice penale o comunque piu' grave
reato, la violazione della misura di cui all'art. 1, comma
2, lettera e), e' punita ai sensi dell'art. 260 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi
sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al primo comma dell'art. 260 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le
parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti:
«con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro
500 ad euro 5.000».
8. Le disposizioni del presente articolo che
sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in
tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella
misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il
Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure
avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
di polizia municipale munito della qualifica di agente di
pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale
delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del
Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle
misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e'
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale
ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro
limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74:
«Art. 2. (Sanzioni e controlli). - 2-bis. I proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle
violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto
accertate successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da
funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi
proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai
comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari,
ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle
province e dei comuni.».
 
((Art. 1 bis
Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali,
socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalita' e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19):
«Art. 9. (Certificazioni verdi COVID-19). - 1. Ai
fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni
comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il
SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2,
ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico
rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2
effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
c) test molecolare: test molecolare di
amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le
tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi
inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop
(LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA),
utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico
(RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria
ed effettuato da operatori sanitari;
d) test antigenico rapido: test basato
sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante
immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto
dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori
sanitari;
e) Piattaforma nazionale digital green certificate
(Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione
delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo
nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di
certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale
ed europeo.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate
al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al
termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale
cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai
criteri stabiliti con le circolari del Ministero della
salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o
molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
3. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2,
lettera a), ha una validita' di sei mesi a far data dal
completamento del ciclo vaccinale ed e' rilasciata, su
richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale,
dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la
professione sanitaria che effettua la vaccinazione e
contestualmente alla stessa, al termine del prescritto
ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate
rispetto al numero di dosi previste per l'interessato.
Contestualmente al rilascio, la predetta struttura
sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione
sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi
regionali, provvede a rendere disponibile detta
certificazione nel fascicolo sanitario elettronico
dell'interessato.
4. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2,
lettera b), ha una validita' di sei mesi a far data
dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed
e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato
cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale e'
avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19,
ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di
medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed e'
resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico
dell'interessato. La certificazione di cui al presente
comma cessa di avere validita' qualora, nel periodo di
vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come
caso accertato positivo al SARS CoV-2. Le certificazioni di
guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a
decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo
che il soggetto venga nuovamente identificato come caso
accertato positivo al SARS-CoV-2.
5. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2,
lettera c), ha una validita' di quarantotto ore
dall'esecuzione del test ed e' prodotta, su richiesta
dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle
strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate
o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui
al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina
generale o pediatri di libera scelta.
6. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi
del comma 2 riportano esclusivamente i dati indicati
nell'allegato 1 e possono essere rese disponibili
all'interessato anche con le modalita' di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre
2013.
7. Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di
vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono richiedere la certificazione verde
COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento
sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in
cui ha sede la struttura stessa.
8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in
conformita' al diritto vigente negli Stati membri
dell'Unione europea sono riconosciute, come equivalenti a
quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini
del presente decreto se conformi ai criteri definiti con
circolare del Ministero della salute. Le certificazioni
rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione
riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato
membro dell'Unione, sono riconosciute come equivalenti a
quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini
del presente decreto se conformi ai criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono
applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata
in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle
disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e
l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi
alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare
la libera circolazione all'interno dell'Unione europea
durante la pandemia di COVID-19 che abiliteranno
l'attivazione della Piattaforma nazionale - DGC.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le
specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita'
delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma
nazionale - DGC, nonche' tra questa e le analoghe
piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione
europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo
decreto sono indicati i dati che possono essere riportati
nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita' di
aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le
modalita' di funzionamento della Piattaforma nazionale -
DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle
certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre
interoperabile che consente di verificare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei
soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i
tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure per
assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle
certificazioni. Nelle more dell'adozione del predetto
decreto, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private,
dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri
di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la
completezza degli elementi indicati nell'allegato 1.
11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni
interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
 
Art. 2
Disposizioni urgenti per le attivita' scolastiche e didattiche delle
scuole di ogni ordine e grado

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attivita' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.
La disposizione di cui al primo periodo non puo' essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci, ((tranne che in casi)) di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARSCoV- 2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorita' sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', anche con riferimento alla possibilita' di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.
2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attivita' didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonche' le attivita' didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalita' a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attivita' scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinche' sia garantita l'attivita' didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto ((dalle linee guida per la didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione)) n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino
a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera
e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.:
«Art. 2. (Organizzazione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione). - 1.Nella loro autonomia e
specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie
caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi
di cura, educazione ed istruzione per la completa
attuazione delle finalita' previste all'art. 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e'
costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle
scuole dell'infanzia statali e paritarie.
3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i
bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con
le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione,
promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita',
dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalita'
organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita'
ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in
continuita' con la scuola dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all'art. 1, comma 630,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine
e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta' e
favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero a
sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni di
cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai
tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata.
Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia
statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono
all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e
soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e
diversificato sotto il profilo strutturale ed
organizzativo. Essi si distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini
da dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu'
educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato
con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non
prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza
flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono
bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un
adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per
esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e
momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il
servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare,
comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e
bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le
famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono
caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
o piu' educatori in modo continuativo.
4. I servizi educativi per l'infanzia sono
gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da
altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni
primavera possono essere gestite anche dallo Stato.
5. La scuola dell'infanzia, di cui all'art.
1deldecreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema
integrato di educazione e di istruzione operando in
continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto
ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme
sull'autonomia scolastica e sulla parita' scolastica,
tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, accoglie le bambine e i bambini di eta'
compresa tra i tre ed i sei anni.».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15
marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
agosto 1999, n. 186, S.O.:
«Art. 4.(Autonomia didattica). - 1. Le istituzioni
scolastiche, nel rispetto della liberta' di insegnamento,
della liberta' di scelta educativa delle famiglie e delle
finalita' generali del sistema, a norma dell'art. 8
concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi
funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e
alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e
valorizzano le diversita', promuovono le potenzialita' di
ciascuno adottando tutte le iniziative utili al
raggiungimento del successo formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le
istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento
e dello svolgimento delle singole discipline e attivita'
nel modo piu' adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni
scolastiche possono adottare tutte le forme di
flessibilita' che ritengono opportune e tra l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale
di ciascuna disciplina e attivita';
b) la definizione di unita' di insegnamento non
coincidenti con l'unita' oraria della lezione e
l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di
cui all'art. 8, degli spazi orari residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici
individualizzati, nel rispetto del principio generale
dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo,
anche in relazione agli alunni in situazione di handicap
secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni
provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi
anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti
disciplinari.
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono
essere programmati, anche sulla base degli interessi
manifestati dagli alunni, percorsi formativi che
coinvolgono piu' discipline e attivita', nonche'
insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e
accordi internazionali.
4. Nell'esercizio della autonomia didattica le
istituzioni scolastiche assicurano comunque la
realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di
continuita' e di orientamento scolastico e professionale,
coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli
enti locali in materia di interventi integrati a norma
dell'art. 139, comma 2, lett. b), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalita' e i
criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della
normativa nazionale ed i criteri per la valutazione
periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni
scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle
metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i
libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta
formativa di cui all'art. 3 e sono attuate con criteri di
trasparenza e tempestivita'. Esse favoriscono
l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per
il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei
singoli alunni sono individuati dalle istituzioni
scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di
apprendimento di cui all'art. 8 e tenuto conto della
necessita' di facilitare i passaggi tra diversi tipi e
indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi
formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola,
formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresi'
individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti
formativi relativi alle attivita' realizzate nell'ambito
dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente
effettuate dagli alunni e debitamente accertate o
certificate.
7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra
diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono
effettuati ai sensi della disciplina di cui all'art. 17
della legge 24 giugno 1997, n. 196, fermo restando il
valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale
ordinamento.»
«Art. 5. (Autonomia organizzativa). - 1. Le
istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda
l'impiego dei docenti, ogni modalita' organizzativa che sia
espressione di liberta' progettuale e sia coerente con gli
obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo
di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi
innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono
stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle
esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel
rispetto delle funzioni in materia di determinazione del
calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma
dell'art. 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
3. L'orario complessivo del curricolo e quello
destinato alle singole discipline e attivita' sono
organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una
programmazione plurisettimanale, fermi restando
l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni
settimanali e il rispetto del monte ore annuale,
pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e
attivita' obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le modalita' di
impiego dei docenti possono essere diversificate nelle
varie classi e sezioni in funzione delle eventuali
differenziazioni nelle scelte metodologiche ed
organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.».
- Le linee guida per la didattica digitale integrata,
adottate con decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del
7 agosto 2020, sono pubblicate sul sito del Ministero
dell'istruzione.
- L'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9
ottobre 2020, relativa agli alunni e studenti con patologie
gravi o immunodepressi ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, e'
pubblicata sul sito del Ministero dell'istruzione.
 
Art. 3
Responsabilita' penale da somministrazione del vaccino anti
SARS-CoV-2

1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilita' e' esclusa quando l'uso del vaccino e' conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorita' e alle circolari ((pubblicate nel sito internet istituzionale)) del Ministero della salute relative alle attivita' di vaccinazione.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 589 e 590 del
codice penale:
«Art. 589. (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per
colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione
da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e'
della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una
professione per la quale e' richiesta una speciale
abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena e'
della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di
una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave
delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la
pena non puo' superare gli anni quindici.»
«Art. 590.(Lesioni personali colpose). - Chiunque
cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito
con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a
euro 309.
Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da
uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se e'
gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della
multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione
da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro
2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della
reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi
nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e'
richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di
un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e' della
reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni
gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a
quattro anni.
Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la
pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle
violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena
della reclusione non puo' superare gli anni cinque.
Il delitto e' punibile a querela della persona
offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo
capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato
una malattia professionale.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 457, della citata
legge 30 dicembre 2020, n. 178, vedi i riferimenti
normativi all'art. 1.
 
((Art. 3 bis
Responsabilita' colposa per morte o lesioni personali in ambito
sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravita', della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonche' della scarsita' delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.))


Riferimenti normativi

- La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, reca «Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».
- Per gli articoli 589 e 590 del codice penale, vedi i
riferimenti normativi all'art. 3.
 
Art. 4
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da
SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli
esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse
sanitario.

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ((di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,)) che svolgono la loro attivita' nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, ((nelle farmacie, nelle parafarmacie)) e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle ((prestazioni lavorative dei soggetti)) obbligati. La vaccinazione e' somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorita' sanitarie competenti, in conformita' alle previsioni contenute nel piano.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non e' obbligatoria e puo' essere omessa o differita.
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita' nelle strutture sanitarie, ((sociosanitarie e socio-assistenziali,)) pubbliche o private, ((nelle farmacie, nelle parafarmacie)) e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano ((i medesimi dipendenti)).
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita' stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante ((l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione)) o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalita' e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
6. Decorsi i termini ((per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale)) di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorita' competenti, ne da' immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6 e' comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non e' possibile, ((per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso)) o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
10. Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 e' omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attivita' libero professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 1, comma 457, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, vedi i riferimenti normativi
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e
delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini
professionali):
«Art. 1. (Definizione). - (Omissis).
2. Resta ferma la competenza delle regioni
nell'individuazione e formazione dei profili di operatori
di interesse sanitario non riconducibili alle professioni
sanitarie come definite dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 26, commi 2 e 2-bis,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
«Art. 26. (Misure urgenti per la tutela del periodo
di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato).
- (Omissis).
2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione
lavorativa non possa essere resa in modalita' agile ai
sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici
e privati in possesso di certificazione rilasciata dai
competenti organi medico-legali, attestante una condizione
di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da
patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del
riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita'
ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al
ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle competenti
autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza
primaria che ha in carico il paziente, sulla base
documentata del riconoscimento di disabilita' o delle
certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui
sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche
di competenza, nel medesimo certificato. I periodi di
assenza dal servizio di cui al presente comma non sono
computabili ai fini del periodo di comporto e, per i
lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di
disabilita', non rilevano ai fini dell'erogazione delle
somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennita' di
accompagnamento. Nessuna responsabilita', neppure
contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile al medico
di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il
riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto
illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie
non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al
presente comma.
2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30
giugno 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono
di norma la prestazione lavorativa in modalita' agile,
anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa
nella medesima categoria o area di inquadramento, come
definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento
di specifiche attivita' di formazione professionale anche
da remoto.».
 
Art. 5
Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti
SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacita'
naturale.

1. All'art. 1-quinquies del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole «ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali» sono soppresse;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Quando la persona in stato di incapacita' naturale non e' ricoverata presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1, sono svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo delegato.»;
c) al comma 3, le parole «individuato ai sensi dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis» e, dopo la parola «ricoverata», sono inserite le seguenti: «o della persona non ricoverata di cui al comma 2-bis»;
d) al comma 5, le parole «presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «presupposti di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 3» e, dopo le parole «dalla direzione della struttura in cui l'interessato e' ricoverato», sono aggiunte le seguenti: «o, per coloro che non siano ricoverati in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture, dal direttore sanitario dell'ASL di assistenza»;
e) al comma 7, primo periodo, le parole «ai sensi del comma 2, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona e' ricoverata», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2 e 2-bis, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona e' ricoverata ovvero, nel caso di persona non ricoverata ai sensi del comma 2-bis, presso l'ASL di assistenza».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1-quinquies del
decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 (Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del COVID-19) convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6:
«Art. 1-quinquies. (Manifestazione del consenso al
trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i
soggetti incapaci). - 1. Le persone incapaci ricoverate
presso strutture sanitarie assistenziali, comunque
denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario
per le vaccinazioni anti COVID-19 del piano strategico
nazionale di cui all'art. 1, comma 457, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore,
curatore o amministratore di sostegno, ovvero del
fiduciario di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 2017,
n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della
volonta' eventualmente gia' espressa dall'interessato ai
sensi del citato art. 4 registrata nella banca dati di cui
all'art. 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, ovvero della volonta' che avrebbe presumibilmente
espresso ove capace di intendere e di volere.
2. In caso di incapacita' naturale, ovvero qualora il
fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di
sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per
almeno quarantotto ore, il direttore sanitario o, in
difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria
assistenziale (RSA), o dell'analoga struttura comunque
denominata, in cui la persona incapace e' ricoverata ne
assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo
fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In
tali casi, nel documento di cui al comma 3 si da' atto
delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per
accertare lo stato di incapacita' naturale
dell'interessato. In mancanza sia del direttore sanitario
sia del responsabile medico della struttura, le attivita'
previste dal presente comma sono svolte dal direttore
sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente
per territorio sulla struttura stessa o da un suo delegato.
2-bis. Quando la persona in stato di incapacita'
naturale non e' ricoverata presso strutture sanitarie
assistenziali o presso analoghe strutture, comunque
denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al
solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1,
sono svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza
o da un suo delegato.
3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1, 2 e
2-bis del presente articolo, sentiti, quando gia' noti, il
coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona
stabilmente convivente o, in mancanza, il parente piu'
prossimo entro il terzo grado, se accerta che il
trattamento vaccinale e' idoneo ad assicurare la migliore
tutela della salute della persona ricoverata o della
persona non ricoverata di cui al comma 2-bis, esprime in
forma scritta, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, della
legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla
somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e
dei successivi eventuali richiami e ne da' comunicazione al
dipartimento di prevenzione sanitaria competente per
territorio.
4. Il consenso di cui al comma 3 del presente
articolo, reso in conformita' alla volonta'
dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4
della legge 22 dicembre 2017, n. 219, o, in mancanza, in
conformita' a quella delle persone di cui allo stesso comma
3, e' immediatamente e definitivamente efficace. Il
consenso non puo' essere espresso in difformita' dalla
volonta' dell'interessato, espressa ai sensi dei citati
articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in mancanza,
da quella delle persone di cui allo stesso comma 3. In caso
di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, il
responsabile medico della struttura in cui l'interessato e'
ricoverato ovvero il direttore sanitario dell'ASL o un suo
delegato puo' chiedere, con ricorso al giudice tutelare ai
sensi dell'art. 3, comma 5, della citata legge n. 219 del
2017, di essere autorizzato a effettuare comunque la
vaccinazione.
5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del
comma 4, per difetto di disposizioni di volonta'
dell'interessato, anticipate o attuali, e per
irreperibilita' o indisponibilita' dei soggetti di cui al
comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto
dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2,
unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza
dei presupposti di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 3, e'
comunicato immediatamente, anche a mezzo di posta
elettronica certificata, dalla direzione della struttura in
cui l'interessato e' ricoverato o, per coloro che non siano
ricoverati in strutture sanitarie assistenziali o altre
strutture, dal direttore sanitario dell'ASL di assistenza
al giudice tutelare competente per territorio sulla
struttura stessa.
6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento
degli atti di cui al comma 5, il giudice tutelare, disposti
gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti
non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma
3, convalida con decreto motivato, immediatamente
esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5,
ovvero ne rifiuta la convalida.
7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza
del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al
medesimo comma 6 e' comunicato all'interessato e al
relativo rappresentante individuato ai sensi dei commi 2 e
2-bis, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la
struttura dove la persona e' ricoverata ovvero, nel caso di
persona non ricoverata ai sensi del comma 2-bis, presso
l'ASL di assistenza. Il decorso del termine di cui al
presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del
giudice tutelare che sia comunicato successivamente.
8. Il consenso alla somministrazione del trattamento
vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami
e' privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di
convalida.
9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia
stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso
espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto
convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della
somministrazione del vaccino.
10. In caso di rifiuto della somministrazione del
vaccino o del relativo consenso da parte del direttore
sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore
sanitario dell'ASL o di un suo delegato, ai sensi del comma
5, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la
persona stabilmente convivente e i parenti fino al terzo
grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi
dell'art. 3, comma 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219,
affinche' disponga la sottoposizione al trattamento
vaccinale.».
 
Art. 6
Misure urgenti per l'esercizio dell'attivita' giudiziaria
nell'emergenza pandemica da COVID-19

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 23, comma 1:
1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
2) al secondo periodo dopo le parole «del medesimo termine» sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»;
b) all'art. 23-bis:
1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
2) al comma 7, primo periodo, le parole «all'art. 310» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 310 e 322-bis»;
c) all'art. 23-ter, comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
d) all'art. 24:
1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021» ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico e' attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, e' segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'art. 175 del codice di procedura penale.
2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorita' giudiziaria procedente puo' autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare, altresi', il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali.»;
3) al comma 4, le parole «alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
e) all'art. 25, comma 1, le parole «al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
f) all'art. 26, comma 1, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;
g) all'art. 27, comma 1, primo periodo, le parole «alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilita' di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumita' pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021,».
2. All'art. 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021».
3. ((Al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1)) al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 178, comma 4, dopo le parole «all'art. 93,» sono inserite le seguenti: «l'appello e» e le parole « deve essere depositata » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere proposti »;
b) all'art. 180, comma 1, le parole « Nei giudizi di appello l'atto » sono sostituite dalle seguenti: « L'atto ».

Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
reca: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante (Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35:
«Art. 1. (Misure urgenti per evitare la diffusione
del COVID-19). - 1. Per contenere e contrastare i rischi
sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero,
occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a
cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu'
volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di
emergenza, e con possibilita' di modularne l'applicazione
in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento
epidemiologico del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1,
possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalita' al rischio effettivamente presente su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla
totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone,
anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di
allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello
spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di
necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita' motorie o
con disturbi dello spettro autistico, con disabilita'
intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
e comportamentali con necessita' di supporto, certificate
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore
qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
di sicurezza sanitaria;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi,
aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi
pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di
ingresso in territori comunali, provinciali o regionali,
nonche' rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena
precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti
con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che
entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di
fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria
abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura
della quarantena, applicata dal sindaco quale autorita'
sanitaria locale, perche' risultate positive al virus;
f);
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o
iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra
forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo,
ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose,
limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa
con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose
diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure
necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni
religiose in condizioni di sicurezza;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto,
sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e
sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri
ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, ad eccezione di
quelli inerenti alle attivita' medico-scientifiche e di
educazione continua in medicina (ECM), di ogni tipo di
evento sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o
congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a
distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e
competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi
pubblici o privati, ivi compresa la possibilita' di
disporre la chiusura temporanea di palestre, centri
termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e
impianti sportivi, anche se privati, nonche' di
disciplinare le modalita' di svolgimento degli allenamenti
sportivi all'interno degli stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita'
ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o
in luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque la
possibilita' di svolgere individualmente, ovvero con un
accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria,
purche' nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e
ricreative;
o) possibilita' di disporre o di demandare alle
competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
riduzione o la sospensione di servizi di trasporto di
persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
del servizio di trasporto delle persone e' consentita solo
se il gestore predispone le condizioni per garantire il
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio;
p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di ogni
ordine e grado, nonche' delle istituzioni di formazione
superiore, comprese le universita' e le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e
universita' per anziani, nonche' dei corsi professionali e
delle attivita' formative svolti da altri enti pubblici,
anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di
altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame,
ferma la possibilita' del loro svolgimento di attivita' in
modalita' a distanza;
q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle
iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
delle uscite didattiche comunque denominate, programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia
sul territorio nazionale sia all'estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di
apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche'
dell'efficacia delle disposizioni regolamentari
sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti
negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte
comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione
dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
a modalita' di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure
concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il
personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate
all'assunzione di personale presso datori di lavoro
pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati e' effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a
distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di
dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la
conclusione delle procedure per le quali risulti gia'
ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di
svolgimento dei procedimenti per il conferimento di
specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita'
commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a
eccezione di quelle necessarie per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare
assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore
di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di
una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e
adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita' di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e
ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale, a condizione che sia
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio
ovvero con asporto, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie previste per le attivita' sia di
confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti
all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle
immediate vicinanze degli stessi;
z) limitazione o sospensione di altre attivita'
d'impresa o professionali, anche ove comportanti
l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro
autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di
pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio come principale misura di contenimento, con
adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a
eccezione di quelli necessari per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita';
bb) specifici divieti o limitazioni per gli
accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei
dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei
reparti di pronto soccorso (DEA/PS);
cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e
visitatori in strutture di ospitalita' e lungodegenza,
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative, strutture residenziali per persone con
disabilita' o per anziani, autosufficienti e no, nonche'
istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori;
sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e
residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per
persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso
garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati
dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario
nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e
hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o
dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di
prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile,
anche in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita' consentite si
svolgano previa assunzione da parte del titolare o del
gestore di misure idonee a evitare assembramenti di
persone, con obbligo di predisporre le condizioni per
garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o
ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica
necessita', laddove non sia possibile rispettare tale
distanza interpersonale, previsione di protocolli di
sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle
limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente
comma, con verifica caso per caso affidata a autorita'
pubbliche specificamente individuate;
hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi
di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di
prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al
chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto,
sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque
con salvezza dei protocolli e delle linee guida
anti-contagio previsti per le attivita' economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee
guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da
detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita'
sportiva;
2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita'
incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro
che per interagire con i predetti versino nella stessa
incompatibilita'.
3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1,
puo' essere imposto lo svolgimento delle attivita' non
oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di
misure di cui al presente articolo, ove cio' sia
assolutamente necessario per assicurarne l'effettivita' e
la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto,
assunto dopo avere sentito, senza formalita', le parti
sociali interessate.».
- Si riporta il testo dell'art. 175 del codice di
procedura penale:
«Art. 175. (Restituzione nel termine). - 1. Il
pubblico ministero, le parti private e i difensori sono
restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se
provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o
per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel
termine e' presentata, a pena di decadenza, entro dieci
giorni da quello nel quale e' cessato il fatto costituente
caso fortuito o forza maggiore.
2. L'imputato condannato con decreto penale, che non
ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del
provvedimento, e' restituito, a sua richiesta, nel termine
per proporre opposizione, salvo che vi abbia
volontariamente rinunciato.
2-bis. La richiesta indicata al comma 2 e'
presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta
giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva
conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione
dall'estero, il termine per la presentazione della
richiesta decorre dalla consegna del condannato.
3. La restituzione non puo' essere concessa piu' di
una volta per ciascuna parte in ciascun grado del
procedimento.
4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice
che procede al tempo della presentazione della stessa.
Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice
per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati
sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che
sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.
5. L'ordinanza che concede la restituzione nel
termine per la proposizione della impugnazione o della
opposizione puo' essere impugnata solo con la sentenza che
decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di
restituzione nel termine puo' essere proposto ricorso per
cassazione.
7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel
termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre,
ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta
tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti
determinati dalla scadenza del termine.
8. Se la restituzione nel termine e' concessa a norma
del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione
del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della
sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la
notificazione alla parte dell'avviso di deposito
dell'ordinanza che concede la restituzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 85, commi 2, 5, 6 e
8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
«Art. 85. (Nuove misure urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti in materia di giustizia contabile). - (Omissis).
2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo
svolgimento delle attivita' istituzionali della Corte dei
conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al 31 luglio
2021 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e
centrali, sentiti l'autorita' sanitaria regionale e, per le
attivita' giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli
avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano, in
coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento
dettate dal Presidente o dal Segretario generale della
Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza, le
misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione
degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della
salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni
impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri emanati ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'art. 2 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, al fine di evitare assembramenti
all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le
persone.
(Omissis).
5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31
luglio 2021, in deroga alle previsioni del codice di
giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174, tutte le controversie pensionistiche
fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in
sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza
pubblica, passano in decisione senza discussione orale,
sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta
di una delle parti di discussione orale, da notificare, a
cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da
depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza.
Le parti hanno facolta' di presentare brevi note e
documenti sino a cinque giorni liberi prima della data
fissata per la trattazione. Il giudice pronuncia
immediatamente sentenza, dando tempestiva notizia del
relativo dispositivo alle parti costituite con
comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica
certificata. Resta salva la facolta' del giudice di
decidere in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167,
comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e
successive modificazioni. La sentenza e' depositata in
segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono
fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente
rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive
modificazioni. Il giudice delibera in Camera di consiglio,
se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il
luogo da cui si collegano i magistrati e il personale
addetto e' considerato Camera di consiglio a tutti gli
effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti e
gli altri atti del processo possono essere adottati
mediante documenti informatici e possono essere firmati
digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
6. Per il controllo preventivo di legittimita' non si
applica alcuna sospensione dei termini. In caso di
deferimento alla sede collegiale di atti delle
amministrazioni centrali dello Stato, il collegio
deliberante, fino al 31 luglio 2021, e' composto dal
presidente della sezione centrale del controllo di
legittimita' e dai sei consiglieri delegati preposti ai
relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato
istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un
numero minimo di cinque magistrati in adunanze
organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In
relazione alle medesime esigenze di salvaguardia dello
svolgimento delle attivita' istituzionali della Corte dei
conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di
controllo, fino al 31 luglio 2021, e' composto dal
presidente di sezione preposto al coordinamento e da
quindici magistrati, individuati, in relazione alle
materie, con specifici provvedimenti del presidente della
Corte dei conti, e delibera con almeno dodici magistrati,
in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via
telematica. Alla individuazione di cui al periodo
precedente si provvede secondo criteri, fissati dal
presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di
presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra
magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli
uffici centrali e magistrati operanti negli uffici
territoriali.
(Omissis).
8-bis. In deroga alle disposizioni recate dall'art.
20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al
31 luglio 2021 i decreti del presidente della Corte dei
conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed
operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione nelle attivita' di controllo e nei
giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti,
acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le udienze, le
adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte
mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle
vigenti disposizioni di legge, secondo le modalita'
tecniche definite ai sensi dell'art. 6 del codice di cui al
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.».
- Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2016, n.
209, S.O., reca «Codice di giustizia contabile, adottato ai
sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124».
 
Art. 7
Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine
professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69.
1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, puo' disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalita' telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'art. 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
((1-bis. Le modalita' telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la liberta' del voto e la verifica della sua integrita'.))

Riferimenti normativi

- La legge 3 febbraio 1963, n. 69, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1963, n. 49, reca
«Ordinamento della professione di giornalista».
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 3, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:
«Art. 31. (Disposizioni in materia di elezioni degli
organi territoriali e nazionali degli ordini professionali
vigilati dal Ministero della giustizia). - (Omissis).
3. Il Consiglio nazionale puo' disporre il
differimento della data prevista per lo svolgimento delle
elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta
giorni ove gia' fissata alla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
 
((Art. 7 bis
Disposizioni per le elezioni dei componenti del consiglio degli
avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato.

1. Per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato di cui all'art. 21, primo comma, lettera d), della legge 3 aprile 1979, n. 103, che si svolgono durante lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, gli elettori che prestano servizio presso le avvocature distrettuali dello Stato possono votare per corrispondenza secondo le determinazioni adottate dall'ufficio elettorale di cui all'art. 22, primo comma, della citata legge n. 103 del 1979 e in conformita' alle modalita' previste dal presente articolo.
2. L'ufficio elettorale, nell'individuare i casi in cui e' ammessa la votazione per corrispondenza, emana le opportune istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema, tenuto conto delle particolari esigenze degli uffici e della loro dislocazione, oltre che delle possibilita' di collegamento con l'ufficio elettorale, che provvede allo spoglio. Tali istruzioni devono garantire il carattere personale, diretto e segreto del voto.
3. Il voto per corrispondenza e' espresso mediante l'ordinaria scheda elettorale, che e' fatta pervenire all'elettore, in plico sigillato, dall'ufficio elettorale almeno tre giorni prima del termine di cui al comma 4, unitamente alla busta da utilizzare per la restituzione della scheda votata e all'indicazione del predetto termine di cui al comma 4.
4. L'elettore, dopo avere espresso il voto, provvede a chiudere nella busta la scheda piegata e incollata secondo le linee in essa tracciate e a indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo. Il plico cosi' formato e' spedito, a mezzo di raccomandata di servizio, all'ufficio elettorale, il giorno feriale antecedente a quello stabilito per la votazione. Il timbro postale fa fede della tempestivita' dell'invio.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 21 e 22 della
legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche dell'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato):
«Art. 21. E' istituito il consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato, che e' composto:
a) dall'avvocato generale dello Stato, che lo
presiede;
b) da due avvocati dello Stato, con incarico di
vice avvocato generale, piu' anziani nell'incarico;
c) da due avvocati dello Stato, con incarico di
avvocato distrettuale, piu' anziani nell'incarico;
d) da quattro componenti, di cui almeno un
procuratore dello Stato, eletti da tutti gli avvocati e
procuratori dello Stato riuniti in un unico collegio,
secondo le norme dell'art. 22 della presente legge.
In caso di impedimento o di assenza o quando il
consiglio debba esprimere parere sui provvedimenti che li
concernono, i componenti di cui alle lettere b) e c) sono
sostituiti dagli avvocati che li seguono in ordine di
anzianita' nell'incarico, i componenti di cui alla lettera
d) dai supplenti eletti contestualmente secondo l'ordine di
elezione.
Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato
interviene alle sedute del consiglio senza diritto di voto.
I componenti eletti durano in carica tre anni, non
sono immediatamente rieleggibili ne' possono essere loro
conferiti, finche' sono in carica, incarichi direttivi.
Le funzioni di segretario del consiglio sono
espletate dal piu' giovane dei componenti.
Le funzioni di relatore per ciascun affare in
trattazione presso il consiglio sono esercitate da uno dei
suoi componenti designato di volta in volta dall'avvocato
generale.
Il consiglio non puo' validamente deliberare se non
sono presenti sei dei nove membri che lo compongono; le
deliberazioni del consiglio sono adottate col voto
favorevole della maggioranza dei suoi componenti salvo i
casi previsti nelle lettere c), d), e), g) e h), dell'art.
23, per i quali e' richiesto il voto favorevole di almeno
sei componenti il consiglio.
Sono abrogati gli articoli 25 e 26 del testo unico
approvato con regio decreto 10 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.»
«Art. 22. Per l'elezione dei componenti del consiglio
degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla
lettera d) dell'art. 21, e' istituito un unico ufficio
elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato,
composto da un vice avvocato generale dello Stato, che lo
presiede, designato dall'avvocato generale dello Stato,
nonche' da due avvocati dello Stato alla seconda classe di
stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello
Stato.
Le elezioni sono indette con decreto dell'avvocato
generale dello Stato. La votazione ha luogo in un giorno
festivo dalle ore 9 alle ore 21.
Il voto e' personale, diretto e segreto. Ciascun
elettore ha facolta' di votare per non piu' di due avvocati
ed un procuratore dello Stato quali componenti effettivi e
di due avvocati e un procuratore dello Stato quali
componenti supplenti.
Le schede, preventivamente controfirmate dai
componenti dell'ufficio elettorale, devono essere
riconsegnate chiuse dall'elettore.
L'ufficio elettorale provvede immediatamente a
decidere, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante
le operazioni di voto e sulla validita' dei voti espressi.
Delle contestazioni e delle decisioni relative e'
dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. I
reclami relativi alle operazioni elettorali sono presentati
entro quindici giorni al consiglio in carica, che decide
definitivamente nei successivi quindici giorni.
Con decreto dell'avvocato generale dello Stato
vengono nominati, nell'ordine, secondo i voti riportati da
ciascuno, i quattro componenti effettivi ed i quattro
componenti supplenti.
In caso di parita' di voti, sono nominati i piu'
anziani nel ruolo.
I componenti eletti, che cessano dalla carica del
corso del triennio, sono sostituiti, con decreto
dell'avvocato generale dello Stato, dai componenti
supplenti.».
 
Art. 8

Proroga di termini in materia di lavoro e di Terzo settore

1. All'art. 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al ((31 luglio 2021))».
2. All'art. 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 marzo 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «((31 luglio 2021))».
((2-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', di cui all'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono effettuate anche in deroga, in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, nei limiti delle risorse gia' disponibili a legislazione vigente presso le regioni.))
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, ((pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021,)) si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. All'art. 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «diverse dagli enti di cui all'art. 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 495, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
«495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui
all'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1,
del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art.
3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280,
nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato art. 7
del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei
lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita',
anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o
contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono
procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con
contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga,
«fino al 31 luglio 2021» in qualita' di lavoratori
sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di
fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali
previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse
di cui al comma 497, primo periodo. I lavoratori che alla
data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di
lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6
e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti
dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici
alla predetta data, a tempo indeterminato, anche con
contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per
il solo anno 2021 in qualita' di lavoratori sovrannumerari,
alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del
personale previsti dalla vigente normativa limitatamente
alle risorse di cui al primo periodo del comma 497 del
presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 446, lettera
h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
«446. Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni
pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di
cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' dei lavoratori
gia' rientranti nell'abrogato art. 7 del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori
impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante
contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di
collaborazione coordinata e continuativa nonche' mediante
altre tipologie contrattuali, possono procedere
all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti
lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale,
nei limiti della dotazione organica e del piano di
fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti
di anzianita' come previsti dall'art. 4, comma 6, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero
dall'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attivita'
socialmente utili o di pubblica utilita' per il medesimo
periodo di tempo;
b) espletamento di selezioni riservate, mediante
prova di idoneita', dei lavoratori da inquadrare nei
profili professionali delle aree o categorie per i quali
non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello
della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalita'
richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente
maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla
presente lettera sono considerate, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nella quota di accesso dall'esterno;
c) espletamento di procedure concorsuali riservate,
per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei
profili professionali delle aree o categorie per i quali e'
richiesto il titolo di studio superiore a quello della
scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalita'
richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente
maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego;
d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a
valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto
del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;
e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno
utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro
flessibile, nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio
nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso
in applicazione dell'art. 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la
relativa spesa di personale, previa certificazione della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte
dell'organo di controllo interno di cui all'art. 40-bis,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
che prevedano nei propri bilanci la contestuale e
definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per
le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al
predetto art. 9, comma 28;
f) pieno utilizzo delle risorse permanenti
appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale
contributo statale concesso permanentemente, nonche' di
quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in
materia di facolta' assunzionali, in ogni caso nel rispetto
del principio del saldo positivo di bilancio e delle
disposizioni di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
g) calcolo della spesa di personale da parte degli
enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai
fini delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557,
557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al
netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e
dalle regioni;
h) per consentire il completamento delle procedure
di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi
dell'art. 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro
il «31 luglio 2021», e' autorizzata la proroga dei
contratti a tempo determinato fino al 31 maggio 2021 a
valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera
g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un
massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione
dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, all'art. 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, all'art. 259 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 20,
comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 18. (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, assegna una quota delle risorse nazionali
disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.».
- Si riporta l'art. 106, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19), come modificato dalla presente legge:
«Art. 106. (Norme in materia di svolgimento delle
assemblee di societa' ed enti). - 1. In deroga a quanto
previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis,
del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie,
l'assemblea ordinaria e' convocata per l'approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla
chiusura dell'esercizio.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee
ordinarie o straordinarie le societa' per azioni, le
societa' in accomandita per azioni, le societa' a
responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le
mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle
diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in
via elettronica o per corrispondenza e l'intervento
all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le
predette societa' possono altresi' prevedere che
l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi
di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del
diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e
2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la
necessita' che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti,
il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le societa' a responsabilita' limitata possono,
inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto
dall'art. 2479, quarto comma, del codice civile e alle
diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto
avvenga mediante consultazione scritta o per consenso
espresso per iscritto.
4. Le societa' con azioni quotate possono designare
per le assemblee ordinarie o straordinarie il
rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto
disponga diversamente. Le medesime societa' possono
altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che
l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite
il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al
predetto rappresentante designato possono essere conferite
anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga
all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle societa' ammesse
alla negoziazione su un sistema multilaterale di
negoziazione e alle societa' con azioni diffuse fra il
pubblico in misura rilevante.
6. Le banche popolari, e le banche di credito
cooperativo, le societa' cooperative e le mutue
assicuratrici, anche in deroga all'art. 150-bis, comma
2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385,
all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e all'art. 2539, primo comma, del codice civile
e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al
numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto,
possono designare per le assemblee ordinarie o
straordinarie il rappresentante previsto dall'art.
135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. Le medesime banche, societa' e mutue possono altresi'
prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in
assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto
rappresentante designato. Non si applica l'art.
135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di
cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e' fissato al secondo giorno
precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.
8. Per le societa' a controllo pubblico di cui
all'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, l'applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.».
 
Art. 9
Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario
regionale

1. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' differito al 15 giugno e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ((ovunque ricorre nel citato art. 1, comma 174,)) e' differito al 15 luglio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)).
«174. Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile (119) dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al
fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi digestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio
(120), nella regione interessata, con riferimento agli anni
di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31
dicembre dell'anno successivo a quello di verifica, e nella
misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31
maggio (121), la regione non puo' assumere provvedimenti
che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti
liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali
imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in
violazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie
sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti
la regione interessata e' tenuta ad inviare una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario,
attestante il rispetto del predetto vincolo.».
 
Art. 10
Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici ((e
per la durata dei corsi di formazione iniziale))


1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ((del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,)) e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalita' semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:
a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
((c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
c-bis) conformemente a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i medesimi effetti del possesso del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).))

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalita' previste dall'art. 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, ((e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe,)) la non contestualita', assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.
3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attivita', l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonche' le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attivita', possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicita' adottate per il bando e riaprendo, ((per un periodo massimo di trenta giorni,)) i termini di partecipazione, nonche', per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresi' prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).
4. Al reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 3 quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento e' effettuato mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il Dipartimento ((della funzione pubblica)) puo' avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'art. 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' abrogato.
5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicita' adottate per il bando stesso, senza necessita' di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parita' tra i partecipanti. Resta ferma l'attivita' gia' espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.
6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. ((La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale.)) All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) prevista dall'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165((, fatto salvo quanto previsto al comma 11-bis)).
9. Dal 3 maggio 2021 e' consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni ((e delle selezioni pubbliche ai sensi dell'art. 19, comma 2, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,)) nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.
10. All'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunita'»;
b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna».
((10-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110° corso e il 111° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi svolgono, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalita' previste in applicazione del decreto di cui al comma 6 del citato art. 4 del decreto legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del comma 4 del medesimo art. 4.))
11. All'art. 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021 ».
((11-bis. All'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole da: «con equiparazione» fino a: «F1,» sono soppresse e la parola: «219.436» e' sostituita dalla seguente: «438.872»;
b) al sesto periodo, le parole: «nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 unita' dell'Area III, posizione economica F1, ivi incluse le 5 unita' con particolare specializzazione professionale di cui al secondo periodo».
11-ter. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le autorita' amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, possono prevedere, secondo la specificita' del proprio ordinamento, modalita' semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero a talune delle modalita' indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art.
1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1994, n. 185, S.O., reca: «Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 novembre 2004, n. 267, reca: «Regolamento di disciplina
in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi
dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo. 30 marzo
2001, n. 165».
- La legge 19 giugno 2019, n. 56, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2019, n. 145, reca:
«Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6, della legge
19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle
azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
giugno 2019, n. 145.
«Art. 3. (Misure per accelerare le assunzioni mirate
e il ricambio generazionale nella pubblica
amministrazione):
(Omissis).
6. Per le finalita' del comma 4, nelle more
dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 1,
comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del
presente comma, le procedure concorsuali di cui alla
lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con modalita' semplificate, anche
in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, per quanto concerne, in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione
d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni
anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a duecentocinquanta;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame
da una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a due
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti
specializzati pubblici e privati e con possibilita' di
predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione
delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo
svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per
determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria
di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con
la previsione che il totale dei punteggi per titoli non
puo' essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
attribuibile.».
- Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n.
266, reca: «Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato
con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica».
- Si riporta il testo dell'art. 247, comma 2, del
decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.):
«Art. 247. (Semplificazione e svolgimento in
modalita' decentrata e telematica delle procedure
concorsuali della Commissione RIPAM). - (Omissis).
2. Il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri individua le sedi di
svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della
provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei
locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi
universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata,
anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti
territorialmente competenti. L'individuazione da parte del
Dipartimento della funzione pubblica delle strutture
disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto
delle esigenze di economicita' delle procedure concorsuali
e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette
procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli
oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 179, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«179. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di
garantire la definizione e l'attuazione degli interventi
previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e
nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e
2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla
disciplina vigente e con oneri a carico delle
disponibilita' del Programma operativo complementare al
Programma operativo nazionale Governance e capacita'
istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE
n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano
finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28
luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
2 settembre 2020, in applicazione dell'art. 242, commi 2 e
5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito
di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento
nazionale e le autorita' di gestione, gli organismi
intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo
determinato di durata corrispondente ai programmi operativi
complementari e comunque non superiore a trentasei mesi,
personale non dirigenziale in possesso delle correlate
professionalita', nel limite massimo di 2.800 unita' ed
entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il
triennio 2021-2023.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3-quinquies,
del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni)
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013
n. 125:
«Art. 4. (Disposizioni urgenti in tema di immissione
in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego). - (Omissis).
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi
pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita',
trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi
della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al
decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, nel rispetto del regime delle
assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa
vigente, possono assumere personale solo attingendo alle
nuove graduatorie di concorso predisposte presso il
Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro
esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di
assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3
e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.».
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 35. (Reclutamento del personale) - (Art. 36,
commi da 1 a 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituiti prima dall'art. 17 del decreto legislativo n.
546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo n.
80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma
2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito
con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis
del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art.
23 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del decreto
legislativo n. 267 del 2000). - (Omissis).
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA.».
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 34. (Gestione del personale in disponibilita')
- (Art. 35-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 80 del
1998). - (Omissis).
6. Nell'ambito della programmazione triennale del
personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure
concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o
determinato per un periodo superiore a dodici mesi, ad
esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi
dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, nonche' al
conferimento degli incarichi di cui all'art. 110 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all'art. 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, sono subordinate alla verificata
impossibilita' di ricollocare il personale in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco e in possesso
della qualifica e della categoria di inquadramento
occorrenti. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al
presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei
posti vacanti in organico, in posizione di comando presso
amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle
individuate ai sensi dell'art. 34-bis, comma 5-bis. Gli
stessi dipendenti possono, altresi', avvalersi della
disposizione di cui all'art. 23-bis. Durante il periodo in
cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a
tempo determinato o in posizione di comando presso altre
amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'art. 23-bis
il termine di cui all'art. 33 comma 8 resta sospeso e
l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o
dell'ente che utilizza il dipendente.».
- Si riporta il testo dell'art. 34-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 34-bis. (Disposizioni in materia di mobilita'
del personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni
previste dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le
procedure di assunzione di personale, sono tenute a
comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3,
l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
intende bandire il concorso nonche', se necessario, le
funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'art. 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e alle strutture regionali e
provinciali di cui all'art. 34, comma 3, la rinuncia o la
mancata accettazione dell'assegnazione da parte del
dipendente in disponibilita'.
3. Le amministrazioni possono provvedere a
organizzare percorsi di qualificazione del personale
assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da
parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici
non economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del
presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all'art. 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 3. (Personale in regime di diritto pubblico) -
(Art. 2, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituiti dall'art. 2 del decreto legislativo
n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2,
comma 2 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. In
deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai
rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia, nonche' i dipendenti degli enti che
svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate
dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto
di impiego del personale, anche di livello dirigenziale,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il
personale volontario previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in
regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali.
1-ter. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari, a tempo indeterminato o
determinato, resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai principi della autonomia universitaria di cui all'art.
33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed
integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.».
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 35. (Reclutamento del personale) - (Art. 36,
commi da 1 a 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituiti prima dall'art. 17 del decreto legislativo n.
546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo n.
80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma
2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito
con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis
del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art.
23 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del decreto
legislativo n. 267 del 2000). - (Omissis).
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 2, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 19. (Gestione del personale). - (Omissis).
2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con
propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche
di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e
imparzialita' e dei principi di cui all'art. 35, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di
mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta
applicazione il suddetto art. 35, comma 3, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.».
- Si riporta il testo dell'art. 259, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77:
«Art. 259. (Misure per la funzionalita' delle Forze
Armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e
dell'amministrazione della giustizia minorile e di
comunita' in materia di procedure concorsuali). - 1. Per lo
svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da
indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle
Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione
penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna,
al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del
contagio da COVID-19, per la durata dello stato di
emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure
restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni
dei commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. Le modalita' di svolgimento delle procedure
concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma
1, incluse le disposizioni concernenti la composizione
della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o
rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto
per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di
settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:
a. la semplificazione delle modalita' del loro
svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo
delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e
di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi
ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per
prova scritta si intende anche la prova con quesiti a
risposta multipla;
b. la possibilita' dello svolgimento delle prove
anche con modalita' decentrate e telematiche di
videoconferenza.
2-bis. Restano ferme le modalita' di accesso e, ove
previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione
dei posti a concorso, nonche' la validita' delle prove
concorsuali gia' sostenute.
3. Per esigenze di celerita', previa pubblicazione di
apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi
gia' banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono
efficaci dalla data di pubblicazione nei siti internet
istituzionali delle singole amministrazioni.
4. I candidati impossibilitati a partecipare, a
seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o
piu' fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai
ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al
comma 1, sono rinviati a istanza dell'interessato a
sostenere le prove nell'ambito del primo concorso
successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le
eventuali risultanze di prove valutative gia' sostenute
nell'ambito dell'originario concorso sono valutate secondo
le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso
cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati
nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso,
sono avviati alla frequenza del relativo corso di
formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la
medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri
vincitori del concorso cui sono stati rinviati.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui
all'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e' autorizzato lo svolgimento delle procedure
concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del
personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel
rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la
tutela della salute dei candidati, da determinarsi con
decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro
dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione.
6. Qualora indifferibili esigenze di servizio
connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non
abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni
di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la
completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza
ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque
spettanti, la parte residua e' fruita entro i dodici mesi
successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.
7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per
l'anno 2020, dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle
cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019,
dall'art. 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, dall'art. 1, comma 381, lettera b), della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'art. 19, comma 3,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, possono
essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 6, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della L. 31 marzo
2000, n. 78):
«Art. 4. (Corso di formazione iniziale per l'accesso
alla qualifica di commissario). - 1. I vincitori dei
concorsi di cui all'art. 3frequentano un corso di
formazione iniziale della durata di due anni presso la
Scuola Superiore di Polizia, finalizzato anche al
conseguimento del master universitario di secondo livello,
sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
L'insegnamento e' impartito da docenti universitari,
magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o
esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti
dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
(Omissis).
6. Le modalita' di svolgimento del corso di
formazione iniziale e i criteri per la verifica finale di
tirocinio operativo, del cui esito si tiene conto in sede
di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, sono determinati con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 925, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia
di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi
speciali).
925. Al fine di dare attuazione a un programma di
interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato a
eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici,
l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle
sentenze penali di condanna, nonche' di assicurare la piena
efficacia dell'attivita' di prevenzione e di repressione
dei reati, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad
assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di
durata non superiore a dodici mesi, un contingente
complessivo di 1.080 unita' di personale amministrativo non
dirigenziale, di Area II, posizione economica F1, cosi'
ripartito: 290 unita' a decorrere dal 1° giugno 2021, 240
unita' a decorrere dal 1° novembre 2021 e 550 unita' a
decorrere dal 1° gennaio 2022. L'assunzione di personale di
cui al primo periodo e' autorizzata, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante
lo scorrimento delle graduatorie delle pubbliche
amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione
di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre
2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito
dall'Unione europea) convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2021, n. 21:
«Art. 1-bis. (Disposizioni in materia di assunzione
di personale nelle pubbliche amministrazioni). - (Omissis).
2. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica
del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e'
incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non
generale e di 166 unita' di personale dell'Area III.
L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, e'
conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita
procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un
contingente di personale di 27 unita' di livello
dirigenziale non generale e di 166 unita' dell'Area III,
posizione economica F1, di cui 5 unita' con particolare
specializzazione nello sviluppo e nella gestione di
progetti e processi di trasformazione tecnologica e
digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura
delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo puo'
essere prevista una riserva per il personale interno in
possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per
dirigente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti
messi a concorso. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di 930.885 euro per l'anno 2021, di
9.308.845 euro per l'anno 2022 e di 11.170.614 euro annui a
decorrere dall'anno 2023; ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Nelle more della conclusione della procedura
concorsuale di cui ai periodi precedenti e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello Stato e'
autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di
specifica ed elevata competenza nello sviluppo e nella
gestione di progetti e processi di trasformazione
tecnologica e digitale, mediante conferimento di non piu'
di cinque incarichi individuali, con contratto di lavoro
autonomo della durata massima di dodici mesi, ai sensi
dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con equiparazione, ai fini economici, al
personale appartenente all'Area III, posizione economica
F1, a valere sulle risorse di cui al presente comma, per
una spesa massima pari a 219.436 euro. Conseguentemente, le
assunzioni nel medesimo profilo professionale, di cui al
secondo periodo, sono effettuate con decorrenza non
antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro
autonomo.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 2. (Comitato interministeriale per il credito e
il risparmio). - 1. Il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di
credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle
materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto
legislativo o da altre leggi. Il CICR e' composto dal
Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede,
dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, dal
Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle
infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro
per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il
Governatore della Banca d'Italia.
2. Il Presidente puo' invitare altri Ministri a
intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli
stessi fini il Presidente puo' invitare i Presidenti delle
altre Autorita' competenti a prendere parte a singole
riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a
materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di
stabilita' complessiva, trasparenza ed efficienza del
sistema finanziario.
3. Il CICR e' validamente costituito con la presenza
della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni
di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la
propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per
l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della
Banca d'Italia.».
- La legge 4 giugno 1985, n. 281, recante:
«Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale
per le societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei
soci delle societa' con azioni quotate in borsa e delle
societa' per azioni esercenti il credito; norme di
attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in
materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per
la tutela del risparmio», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 giugno 1985, n. 142.
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante: «Norme per
la tutela della concorrenza e del mercato», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.
 
((Art. 10 bis
Disposizioni per i direttori scientifici degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico di diritto pubblico

1. L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con riferimento alla figura del direttore scientifico.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 61.200 per il 2022, euro 262.500 per il 2023, euro 213.100 per il 2024, euro 334.400 per il 2025, euro 204.600 per il 2026, euro 219.600 per il 2027, euro 330.200 per il 2028, euro 302.900 per il 2029 ed euro 424.500 annui a decorrere dal 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della L. 16
gennaio 2003, n. 3):
«Art. 11. (Personale). - 1. Nelle Fondazioni di cui
all'art. 2 il rapporto di lavoro del personale ha natura
privatistica. Il personale dipendente alla data di
trasformazione in Fondazione mantiene, ad esaurimento, il
rapporto di lavoro di diritto pubblico e puo' optare per un
contratto di diritto privato entro centottanta giorni dal
decreto di trasformazione. Al personale che non opta per il
rapporto di lavoro privato continua ad applicarsi la
disciplina prevista dai decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni; per detto personale nulla e'
innovato sul piano della contrattazione collettiva
nazionale di comparto. Per il personale delle Fondazioni di
cui all'art. 2, che opta per il rapporto di lavoro privato
e per quello di nuova assunzione nelle stesse Fondazioni si
applicano trattamenti economici derivanti da finanziamenti
pubblici non superiori a quelli previsti dai contratti
pubblici della dirigenza medica e non medica e del comparto
sanita'.
2. Negli Istituti non trasformati, il trattamento
giuridico ed economico del personale e' sottoposto alla
disciplina del citato decreto legislativo n. 502 del 1992,
e successive modificazioni, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche'
alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. La
commissione di cui al comma 2 dell'art. 15-ter del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e' composta, oltre che dal
direttore scientifico, che la presiede, da due dirigenti
dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale,
preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto
dell'incarico, di cui uno scelto dal Comitato tecnico
scientifico e uno individuato dal direttore generale. Nei
medesimi Istituti e' consentita l'assunzione diretta, di
diritto privato a tempo determinato, per incarichi
afferenti i progetti finalizzati di ricerca sulla base di
specifici requisiti di natura professionale.
3. Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati
gli incarichi di direttore generale, direttore scientifico,
direttore amministrativo e direttore sanitario sono di
natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre
anni e non superiore a cinque. Il direttore generale deve
essere in possesso del diploma di laurea e avere svolto
un'esperienza qualificata di direzione in enti, aziende,
strutture pubbliche o private di media o grande dimensione
con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle
risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci
anni precedenti la nomina. Il direttore scientifico deve
essere in possesso di comprovate capacita' scientifiche e
manageriali. Il direttore sanitario deve essere laureato in
medicina e chirurgia e avere svolto un'esperienza almeno
quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti,
aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di
media o grande dimensione. Il direttore amministrativo deve
essere in possesso del diploma di laurea in discipline
giuridiche o economiche ed avere svolto un'esperienza
almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa
in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o
private, di media o grande dimensione. Le funzioni di
direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano
al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', fermi
restando gli effetti di cui all'art. 16, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 3-bis. (Direttore generale, direttore
amministrativo e direttore sanitario). - 1.
2. La nomina del direttore generale deve essere
effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si
applica l'art. 2, comma 2-octies.
3. - 7.
7-bis. L'accertamento da parte della regione del
mancato conseguimento degli obiettivi di salute e
assistenziali costituisce per il direttore generale grave
inadempimento contrattuale e comporta la decadenza
automatica dello stesso.
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del
direttore amministrativo e del direttore sanitario e'
esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato,
di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque
anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del
titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il
direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il
trattamento economico del direttore generale, del direttore
sanitario e del direttore amministrativo e' definito, in
sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento
ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e
amministrativa.
9. La regione puo' stabilire che il conferimento
dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato,
in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario
dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di
formazione programmato per il conferimento dell'incarico di
direttore generale o del corso di formazione manageriale di
cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione
manageriale appositamente programmato.
10. La carica di direttore generale e' incompatibile
con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente
o autonomo.
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e
sanitario determina per i lavoratori dipendenti il
collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al
mantenimento del posto. L'aspettativa e' concessa entro
sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa
e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono
ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali comprensivi delle quote a carico del
dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto
per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui
all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile
1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere
da esse complessivamente sostenuto all'unita' sanitaria
locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale
procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori
dei casi di cui al comma 11, siano iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione
dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei
massimali previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e' versata dall'unita'
sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di
appartenenza, con recupero della quota a carico
dell'interessato.
13.
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio
sanitario nazionale e' regolato dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la
programmazione delle assunzioni si applica l'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
15.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti
per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute
pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2004, n. 138:
«Art. 1. - 1. Al fine di contrastare le emergenze di
salute pubblica legate prevalentemente alle malattie
infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le
seguenti misure:
a) e' istituito presso il Ministero della salute il
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente
quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al
bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture
regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore
di sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con
altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e
private, nonche' con gli organi della sanita' militare. Il
Centro opera con modalita' e in base a programmi annuali
approvati con decreto del Ministro della salute. Per
l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le
spese per il personale, e' autorizzata la spesa di
32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;
b) e' istituito un Istituto di riferimento
nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre
moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato
con l'Istituto superiore di sanita' e altre istituzioni
scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in
Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione
«Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono
autorizzatele seguenti spese:
1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di
euro 6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a
decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e
alla ricerca in base a un programma approvato con decreto
del Ministro della salute, nonche', per quanto di
pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di
costituzione dell'Istituto medesimo;
2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per
gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a
sede dell'Istituto, nonche' per le attrezzature del
medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al
Ministero della salute;
c) per procedere alla realizzazione di progetti di
ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America,
relativi alla acquisizione di conoscenze altamente
innovative, alfine della tutela della salute nei settori
dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo e'
autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004,
12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per
l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto
del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.».
 
((Art. 10 ter

Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali

1. All'art. 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno scolastico 2020/2021» sono inserite le seguenti: «e per l'anno scolastico 2021/2022».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 2-ter, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 (Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuita' della gestione
accademica):
«Art. 2-ter. (Incarichi temporanei nelle scuole
dell'infanzia paritarie). - 1. Per garantire il regolare
svolgimento delle attivita' nonche' l'erogazione del
servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie
comunali qualora si verifichi l'impossibilita' di reperire,
per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente
con il prescritto titolo di abilitazione, e' consentito, in
via straordinaria, per l'anno scolastico 2020/2021,
prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle
graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi
per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di
quanto previsto daldecreto legislativo 13 aprile 2017, n.
65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi
temporanei non e' valido per gli aggiornamenti delle
graduatorie di istituto delle scuole statali.».
 
((Art. 10 quater

Modifiche all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171

1. All'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-quater, alinea, dopo le parole: «negli ultimi sette anni» sono inserite le seguenti: «e, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni»;
b) al comma 7-quinquies, dopo le parole: «negli ultimi sette anni» sono inserite le seguenti: «e, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 75.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 4 ottobre 2016, n. 171 (Attuazione della delega
di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria):
«Art. 1. (Elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale). - 1. I provvedimenti di
nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale sono adottati nel rispetto di
quanto previsto dal presente articolo.
2. E' istituito, presso il Ministero della salute,
l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo
restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco
e' valida per quattro anni, salvo quanto previsto dall'art.
2, comma 7. L'elenco nazionale e' alimentato con procedure
informatizzate ed e' pubblicato sul sito internet del
Ministero della salute.
2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e'
istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei
alla nomina di direttore generale presso gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui
all'art. 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
3. Ai fini della formazione dell'elenco di cui al
comma 2, con decreto del Ministro della salute e' nominata
ogni due anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui
uno designato dal Ministro della salute con funzioni di
presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di
comprovata competenza ed esperienza, in particolare in
materia di organizzazione sanitaria o di gestione
aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute,
uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione
possono essere nominati una sola volta e restano in carica
per il tempo necessario alla formazione dell'elenco e
all'espletamento delle attivita' connesse e conseguenziali.
In fase di prima applicazione, la commissione e' nominata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. La commissione di cui al comma 3 procede alla
formazione dell'elenco nazionale di cui al comma 2, entro
centoventi giorni dalla data di insediamento, previa
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero della salute di
un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla selezione
sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto
sessantacinque anni di eta' in possesso di:
a) diploma di laurea di cui all'ordinamento
previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2,
ovvero laurea specialistica o magistrale;
b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno
quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri
settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilita'
delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel
settore pubblico o nel settore privato;
c) attestato rilasciato all'esito del corso di
formazione in materia di sanita' pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono
organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito
interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, e in collaborazione con
le universita' o altri soggetti pubblici o privati
accreditati ai sensi dell'art. 16-ter, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, operanti nel campo della formazione
manageriale, con periodicita' almeno biennale. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche tali
da assicurare un piu' elevato livello della formazione, la
durata dei corsi e il termine per l'attivazione degli
stessi, nonche' le modalita' di conseguimento della
certificazione. Sono fatti salvi gli attestati di
formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e,
in particolare dell'art. 3-bis, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' gli attestati in corso di
conseguimento ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.
3-bis, comma 4, anche se conseguiti in data posteriore
all'entrata in vigore del presente decreto, purche' i corsi
siano iniziati in data antecedente alla data di stipula
dell'Accordo di cui al presente comma.
5. I requisiti indicati nel comma 4 devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione della domanda di ammissione. Alle domande
dovranno essere allegati il curriculum formativo e
professionale e l'elenco dei titoli valutabili ai sensi del
comma 6. La partecipazione alla procedura di selezione e'
subordinata al versamento ad apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato di un contributo pari ad euro 30,
non rimborsabile. I relativi introiti sono riassegnati ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero della salute per essere destinati alle spese
necessarie per assicurare il supporto allo svolgimento
delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco di
idonei cui al presente articolo.
6. La commissione procede alla valutazione dei titoli
formativi e professionali e della comprovata esperienza
dirigenziale assegnando un punteggio secondo i parametri di
cui ai commi da 7-bis a 7-sexies, e criteri specifici
predefiniti nell'avviso pubblico di cui al comma 4,
considerando:
a) relativamente alla comprovata esperienza
dirigenziale, la tipologia e dimensione delle strutture
nelle quali e' stata maturata, anche in termini di risorse
umane e finanziarie gestite, la posizione di coordinamento
e responsabilita' di strutture con incarichi di durata non
inferiore a un anno, nonche' eventuali provvedimenti di
decadenza, o provvedimenti assimilabili;
b) relativamente ai titoli formativi e
professionali che devono comunque avere attinenza con le
materie del management e della direzione aziendale,
l'attivita' di docenza svolta in corsi universitari e post
universitari presso istituzioni pubbliche e private di
riconosciuta rilevanza, delle pubblicazioni e delle
produzioni scientifiche degli ultimi cinque anni, il
possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di
ricerca, master, corsi di perfezionamento universitari di
durata almeno annuale, abilitazioni professionali,
ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e
organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private
di riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore,
con esclusione dei corsi gia' valutati quali requisito
d'accesso.
7. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile
dalla commissione a ciascun candidato e' di 100 punti e
possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati
che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a
70 punti. Il punteggio e' assegnato ai fini
dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale che e'
pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza
l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione.
7-bis. Ai fini della valutazione dell'esperienza
dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o
privato, di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), la
Commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle
strutture autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria,
del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonche'
negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito
sanitario.
7-ter. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla
Commissione, di cui al comma 6, lettera a), e'
esclusivamente l'attivita' di direzione dell'ente,
dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di
una delle sue articolazioni comunque contraddistinte,
svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con
autonomia organizzativa e gestionale, nonche' diretta
responsabilita' di risorse umane, tecniche o finanziarie,
maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera
esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente
comma l'attivita' svolta a seguito di incarico comportante
funzioni di mero studio, consulenza e ricerca.
7-quater. La Commissione valuta esclusivamente le
esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi
sette anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo
non superiore a 60 punti, tenendo conto per ciascun
incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a). In
particolare:
a) individua range predefiniti relativi
rispettivamente al numero di risorse umane e al valore
economico delle risorse finanziarie gestite e per ciascun
range attribuisce il relativo punteggio;
b) definisce il coefficiente da applicare al
punteggio base ottenuto dal candidato in relazione alle
diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza
dirigenziale e' stata svolta;
c) definisce il coefficiente da applicare al
punteggio base ottenuto dal candidato per l'esperienza
dirigenziale che ha comportato il coordinamento e la
responsabilita' di piu' strutture dirigenziali.
7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del
candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli
ultimi sette anni, sono valutati con una decurtazione del
punteggio pari ad un massimo di 8 punti. Il punteggio per
ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la frazione
superiore all'anno, e' attribuito assegnando per ciascun
giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del
punteggio annuale previsto per quella specifica esperienza
dirigenziale. Nel caso di sovrapposizioni temporali degli
incarichi ricoperti, e' valutata ai fini dell'idoneita'
esclusivamente una singola esperienza dirigenziale,
scegliendo quella a cui puo' essere attribuito il maggior
punteggio.
7-sexies. La Commissione valuta i titoli formativi e
professionali posseduti dal candidato attribuendo un
punteggio, complessivo massimo non superiore a 40 punti,
ripartito in relazione ai titoli di cui al comma 6, lettera
b).
8. Non possono essere reinseriti nell'elenco
nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal
precedente incarico di direttore generale per violazione
degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97.».
 
Art. 11
Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso
per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della
giustizia 29 ottobre 2019.
1. E' consentito lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ((4ª serie speciale,)) n. 91 del 19 novembre 2019, anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l'emergenza pandemica da COVID-19. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e successive modificazioni, sono stabilite le modalita' operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso, nonche' le condizioni per l'accesso ai locali destinati per l'esame, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19.
2. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso di cui al comma 1 e' comunque subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle condizioni previste dal decreto di cui al medesimo comma 1. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 10, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
3. Al fine di consentire che i componenti della commissione del concorso di cui al comma 1 acquisiscano specifiche competenze sulle questioni organizzative concernenti il rispetto della normativa per il contrasto al COVID-19, il termine di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e' fissato in trenta giorni.
4. La commissione esaminatrice individua e rende pubblici ((i criteri per la consultazione dei testi)) di cui all'art. 7, terzo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, nei dieci giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta, escludendo quelli che contengono indici dal contenuto non meramente compilativo e descrittivo, schemi o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami normativi e dalle pronunce della Corte costituzionale.
5. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici su due delle materie di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, individuate mediante sorteggio effettuato dalla commissione di concorso il mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova. ((Nel definire i criteri)) per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'art. 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, ((la commissione tiene conto)) della capacita' di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di quattro ore dalla dettatura.
6. Nel concorso per magistrato ordinario di cui al presente articolo, l'idoneita' e' conseguita dai candidati che ottengono una valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantasei punti, ((fermi restando gli ulteriori criteri)) di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 160 del 2006.
7. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi da 1 a 6, allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 4.130.281 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito ((del programma «Fondi di riserva e speciali»)) della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 630 del 3 febbraio 2020 (Primi interventi urgenti
di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili):
«Art. 2. (Comitato tecnico scientifico). - 1. Per la
realizzazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile
si avvale di un Comitato tecnico - scientifico, istituito
con proprio provvedimento, composto dal Segretario Generale
del Ministero della Salute, dal Direttore generale della
prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal
Direttore dell'Ufficio di coordinamento degli Uffici di
sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della
salute, dal Direttore scientifico dell'Istituto nazionale
per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», dal
Presidente dell'lstituto superiore di sanita', da un
rappresentante della Commissione salute designato dal
Presidente della Conferenza delle Regioni e Province
autonome e dal Coordinatore dell'Ufficio Promozione e
integrazione del Servizio nazionale della protezione civile
del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di
coordinatore del Comitato. Il Comitato puo' essere
integrato in relazione a specifiche esigenze.».
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(Testo A):
«Art. 46. (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»
«Art. 47. (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».
- Si riporta il testo dell'art. 10, primo comma, del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 (Modificazioni al
regolamento per il concorso di ammissione in magistratura
contenuto nel R.D. 19 luglio 1924, n. 1218):
«Art. 10. - Chi contravviene a qualsiasi norma
stabilita per la disciplina degli esami e' immediatamente
escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio
2005, n. 150):
«Art. 5. (Commissione di concorso). - 1. La
commissione del concorso per esami e' nominata, nei
quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta,
con decreto del Ministro della giustizia, adottato a
seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della
magistratura.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, terzo comma, del
regio decreto 15 ottobre 1925 n. 1860 (Modificazioni al
regolamento per il concorso di ammissione in magistratura
contenuto nel R.D. 19 luglio 1924, n. 1218):
«Art. 7. - E' loro consentito di consultare i
semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello
Stato, del «Corpus iuris» e delle istituzioni di Gaio, da
essi preventivamente comunicati alla commissione, e da
questa posti a loro disposizione previa verifica.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 3 e 5, decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio
2005, n. 150):
«Art. 1. (Concorso per magistrato ordinario). -
(Omissis).
3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre
elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto
civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.
(Omissis).
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna
delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneita' i
candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna
delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere
da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio
sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione
complessiva nelle due prove non inferiore a centootto
punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di
cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle
prove scritte e orali e' motivato con l'indicazione del
solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza e' motivata
con la sola formula «non idoneo».».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio
2005, n. 150):
«Art. 5. (Commissione di concorso). - (Omissis).
3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'art. 8 del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
modificazioni, la commissione definisce i criteri per la
valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per
la valutazione delle prove orali sono definiti prima
dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione
dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti
della commissione, salvi i casi di forza maggiore e
legittimo impedimento, la cui valutazione e' rimessa al
Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata
partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di
tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il
Consiglio superiore puo' deliberare la revoca del
componente e la sua sostituzione con le modalita' previste
dal comma 1.».
- Il decreto ministeriale 29 ottobre 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2019, n. 91, reca:
«Concorso, per esami, a 310 posti di magistrato ordinario».
 
((Art. 11 bis
Definizione dei soggetti ammessi alle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema di istruzione tecnica superiore, fino al 31 dicembre 2021 sono ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2020, recante termini, modalita' e condizioni per la concessione delle risorse previste dall'art. 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitivita' del sistema produttivo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2021, gli istituti tecnici superiori che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso anche del solo requisito di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), del medesimo decreto ministeriale 18 dicembre 2020, per il quale sono esclusi i contributi erogati annualmente dal Ministero dell'istruzione in relazione ai progetti «I.T.S. 4.0», a valere sulle misure nazionali di sistema di cui all'art. 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 412, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«412. Al fine di favorire, attraverso il sistema
degli istituti tecnici superiori, la diffusione della
cultura tecnica e scientifica necessaria per accompagnare e
sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo
economico e la competitivita' del sistema produttivo
italiano, 15 milioni di euro del fondo di cui all'art. 1,
comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
incrementato dall'art. 1, comma 67, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono destinati per l'anno 2020 a investimenti
in conto capitale non inferiori a euro 400.000 per la
infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i
processi di innovazione tecnologica 4.0. Le risorse sono
ripartite con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'istruzione del 18 dicembre
2020, reca: «Termini, modalita' e condizioni per la
concessione delle risorse previste dall'art. 1, comma 412,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di
favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle
tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0,
necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico
le misure per lo sviluppo economico e la competitivita' del
sistema produttivo.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del
Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la
costituzione degli istituti tecnici superiori), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile
2008.
 
((Art. 11 ter

Misure urgenti per le baraccopoli di Messina

1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, nonche' la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della citta' di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' di assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto di Messina e' nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attivita' necessarie. La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' di dodici mesi e puo' essere prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2023. L'incarico e' a titolo gratuito.
2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del Commissario straordinario ai sensi del comma 1, si provvede alla definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali nei limiti di quanto previsto al comma 3, nonche' dei relativi compiti.
3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, e' composta da un contingente massimo di personale pari a sette unita' di personale non dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 10.
4. Per le attivita' strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario puo' avvalersi, anche in qualita' di soggetti attuatori, di uffici statali, nonche' di societa' a totale capitale dello Stato e di societa' da esse controllate, di strutture del comune di Messina e delle societa' controllate dal medesimo, nonche', previa intesa, degli uffici della Regione siciliana, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Il Commissario straordinario provvede, con ordinanza, entro sessanta giorni dalla sua nomina, alla esatta perimetrazione dell'area delle baraccopoli, anche ai fini della successiva individuazione delle strutture abitative da sottoporre a sgombero e demolizione, e alla predisposizione di un piano degli interventi previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse disponibili allo scopo.
6. Il piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma, in coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e' effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il piano deve altresi' stabilire i termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, come desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in relazione all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del codice dei contratti pubblici, n. 50.
7. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Commissario straordinario puo' assumere le funzioni di stazione appaltante. Si applica l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
8. Per la predisposizione del piano di cui al comma 5, il Commissario straordinario acquisisce, in fase consultiva, le proposte del comune di Messina, con le modalita' e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario stesso, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il Commissario straordinario, in raccordo con le strutture competenti per le politiche abitative, effettua gli investimenti utili al ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, ivi inclusi l'acquisto e il conferimento al patrimonio del comune di Messina di immobili da destinare a unita' abitative.
9. Il piano di cui al comma 5 garantisce la piena compatibilita' e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.
10. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse autorizzate dal comma 11 nonche' le ulteriori risorse pubbliche allo scopo eventualmente destinate.
11. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021- 2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura si provvede, nel limite di 0,10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal piano di cui al comma 5, le risorse sono revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 11. (Commissari straordinari del Governo). - 1.
Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art.
1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo»:
«Art. 17. (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione»:
«Art. 11. (Codice unico di progetto degli
investimenti pubblici). - 1. A decorrere dal 1º gennaio
2003, per le finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta
data, e' dotato di un «Codice unico di progetto», che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita
dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui aldecreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all'art.
14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema
della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24
dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.».
Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, reca:
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti».
- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»:
«Art. 33. (Controlli sugli atti delle procedure di
affidamento). - 1. La proposta di aggiudicazione e'
soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo
l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei
termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento
della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo
competente. In mancanza, il termine e' pari a trenta
giorni. Il termine e' interrotto dalla richiesta di
chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da
quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo
richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di
aggiudicazione si intende approvata.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
reca: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante: «Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55:
«Art. 4. (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - (Omissis).
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalledirettive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.».
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 febbraio 2014, reca «Disposizioni per
l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il
rischio vulcanico del Vesuvio».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»:
«Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia
di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi
speciali). - (Omissis).
177. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzionee in coerenza con le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)»:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
((Art. 11 quater

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.))

 
Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Riferimenti normativi