Gazzetta n. 129 del 31 maggio 2021 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77
Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di definire la strategia e il sistema di governance nazionali per l'attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari;
CONSIDERATA la straordinaria necessita' e urgenza di imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni dei predetti Piani, per consentire un'efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi ad essi riferiti;
RITENUTA, in particolare, l'urgenza di introdurre misure relative all'accelerazione dei procedimenti relativi agli interventi in materia di transizione ecologica e digitale e di contratti pubblici;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2021;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, della cultura e delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Principi, finalita' e definizioni)

1. Il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonche' dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.
2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1, nel pieno rispetto degli standard e delle priorita' dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
4. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Cabina di regia», organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR;
b) «Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia», il fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) «PNC», Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
d) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;
e) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
f) «Regolamento (UE) 2021/241», regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
g) «Segreteria tecnica», struttura costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle attivita' della Cabina di regia e del Tavolo permanente;
h) «Semestre europeo», il processo definito all'articolo 2 bis del Regolamento (CE) n. 1466/97;
i) «Servizio centrale per il PNRR», struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
l) «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR», Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;
m) «Sistema Nazionale di e-Procurement», il sistema di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 7 agosto 2012, n. 135.
n) «Sogei S.p.A.», la Societa' Generale d'Informatica S.p.A. di cui all' articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, societa' in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
o) «soggetti attuatori», soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
p) «Tavolo permanente» il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, organo con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR;
q) «Unita' di audit», struttura che svolge attivita' di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241;
r) «Unita' di missione», l'Unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, struttura che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR;
s) «PNIEC», Piano nazionale integrato per l'energia e clima, predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

 
Allegato I
(Articolo 17)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II
(Articolo 31)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III
(Articolo 35)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IV
(Articolo 44)

Parte di provvedimento in formato grafico

 

ART. 2

(Cabina di regia)

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.
2. La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' delegare a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche attivita'. La Cabina di regia in particolare:
a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali;
b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attivita' di monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6;
c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici profili di criticita' segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma di governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 l'eventuale necessita' di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;
e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche', anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
f) aggiorna periodicamente il Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR;
g) trasmette, per il tramite del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la relazione periodica di cui alla lettera precedente alla Conferenza unificata, la quale e' costantemente aggiornata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticita' attuative;
h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;
i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente di cui all'articolo 3;
l) promuove attivita' di informazione e comunicazione coerente con l'articolo 34 del
Regolamento (UE) 2021/241.
3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti di Regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza di una singola regione o provincia autonoma, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, quando sono esaminate questioni che riguardano piu' regioni o province autonome; in tali casi alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che puo' presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.
4. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facolta' di partecipare attraverso un delegato. Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno del Comitato interministeriale.
5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano il coordinamento con l'esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato sulla transizione ecologica di cui all'art. 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Comitato interministeriale per transizione digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche' di Conferenza unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali le regioni e le province autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti Comitati partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole "composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie,".

 

ART. 3
(Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e
territoriale)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'universita' e della ricerca e della societa' civile. I componenti sono individuati secondo un criterio di maggiore rappresentativita' e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Il Tavolo permanente puo' segnalare collaborativamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.

 

ART. 4
(Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e' costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle attivita' della Cabina di regia e del Tavolo permanente, la cui durata temporanea e' superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica opera in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo.
2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo:
a) supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni;
b) elabora periodici rapporti informativi alla Cabina di regia sulla base dell'analisi e degli esiti del
monitoraggio sull'attuazione del PNRR comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticita' segnalate dai Ministri competenti per materia;
d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto della tempistica programmata ed a eventuali criticita' rilevate nella fase di attuazione degli interventi;
e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;
f) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e all'articolo 44.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo. 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

 

ART. 5
(Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione
e Ufficio per la semplificazione)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una struttura di missione denominata Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione.
2. L'Unita', costituita nell'ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unita' e' assegnato un contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4. L'Unita' opera in raccordo con il gruppo di lavoro sull'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. L'Unita' svolge i seguenti compiti:
a) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi;
b) coordina, anche sulla base delle verifiche d'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, curate dalle amministrazioni, l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative, al fine garantire maggiore coerenza ed efficacia della normazione;
c) cura l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa;
d) promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;
e) riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri
si provvede ai sensi dell'articolo 16.
5. L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica opera in raccordo con l'Unita' di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nello svolgimento dei seguenti compiti:
a) promozione e coordinamento delle attivita' di rafforzamento della capacita' amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le task force di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste dal PNRR;
b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR;
c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese;
d) promozione di interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi di semplificazione.

 

ART. 6

(Monitoraggio e rendicontazione del PNRR)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicita'. Il Servizio centrale per il PNRR e' inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, puo' avvalersi del supporto di societa' partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9.
2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l'Unita' di missione e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato. Questi ultimi concorrono al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

 

ART. 7

(Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)

1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) e' istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.
2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241, nonche' la coerenza dei relativi target e milestone. Concorre inoltre alla verifica della qualita' e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178 e svolge attivita' di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano.
3. L'Unita' di missione si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale. Essa provvede altresi' a supportare le attivita' di valutazione delle politiche di spesa settoriali di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "di durata triennale rinnovabile una sola volta" sono soppresse.
4. Per le finalita' dell'articolo 6 e del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato a conferire n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, le restanti unita' di livello dirigenziale non generale.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 gennaio 2022 con le modalita' di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del presente articolo.
6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attivita' puo' avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalita' che saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attivita' di supporto. Alla stessa Societa' non si applicano le disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la stessa determina i processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di massima celerita' ed efficacia, prediligendo modalita' di selezione basate su requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicita', efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, riferisce, almeno annualmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR.
8. Ai fini del rafforzamento delle attivita' di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonche' ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 218.000 per l'anno 2021 e di euro 436.000 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

 

ART. 8

(Coordinamento della fase attuativa)

1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce, una apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonche' l'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. La medesima struttura vigila affinche' siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarita' della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attivita' di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonche' attivita' di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR.
4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla regolarita' delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarita' e gli indebiti utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7. Essa e' inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.
5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea.
6. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

 

ART. 9

(Attuazione degli interventi del PNRR)

1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.
2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da societa' a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati.
3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalita' e ai controlli amministrativocontabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilita' delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attivita' di controllo e di audit.

 

ART. 10
(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

1. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. L'attivita' di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacita' amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.
3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruita' economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento da' conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento di Consip S.p.A e delle centrali di committenza regionali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle societa' di cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce, per le societa' in house statali, i contenuti minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere posti a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi PNRR, ovvero delle risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.
6. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di supporto di cui al presente articolo, le societa' interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonche' con il ricorso a competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

 

ART. 11
(Rafforzamento della capacita' amministrativa delle stazioni
appaltanti)

1. Per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attivita' di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualita' del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalita', Consip S.p.A. realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualita' per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il rafforzamento della capacita' amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali per le attivita' degli enti territoriali di competenza.
2. Le disposizioni al presente articolo trovano applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettivita' effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, nonche' per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure di affidamento sono poste in essere da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Per realizzare le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con Consip S.p.A. un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine e' autorizzata la spesa di 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

 

ART. 12

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNNR e assunti in qualita' di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ai progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate.
2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie puo' promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonche' di Conferenza Unificata.
3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformita' di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle citta' metropolitane, dalle province o dai comuni, all'assegnazione del termine non superiore a trenta giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalita' previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi incluse le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni.
4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel piano non risultino altrimenti superabili con celerita', su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalita' previste dal comma 1.
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unita' per la per la razionalizzazione e il miglioramento d della regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo, 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa autorizzazione della Cabina di regia PNRR. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalita' applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

 

ART. 13

(Superamento del dissenso)

1. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

 

ART. 14

(Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare)

1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonche' il meccanismo di superamento del dissenso e i poteri sostitutivi, trovano applicazione anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.
2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga alle specifiche normative di settore, con le procedure finanziarie del PNRR stabilite con le modalita' di cui all'articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

ART. 15

(Procedure finanziarie e contabili)

1. All'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito" sono sostituite dalle seguenti: "su un conto aperto presso la Tesoreria statale".
2. Le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR sono stabilite in sede di emanazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilita' ivi previsti.
5. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole "2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2020, 2021 e 2022".
6. Il piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2018, n. 140, ai sensi dell'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche rivedendo il livello minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti. Il termine della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' prorogato di un anno.

 

ART. 16

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 a decorrere dall'anno 2023;
2) l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 per 2022;
5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
11) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;
12) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

ART. 17

(Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonche' dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto, e' istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unita', in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita' a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attivita' istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalita' previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto.";
b) al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonche' la Commissione di cui al comma 2-bis, da' precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti gia' autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.";
c) al comma 5 le parole "Commissione tecnica PNIEC" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" e le parole "e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti," sono sostituite dalle seguenti: ", esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale,"

 

ART. 18
(Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e
del PNIEC)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis
1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilita', indifferibili e urgenti.";
2) il comma 2-ter e' abrogato;
b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, e' inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto.

 

ART. 19
(Disposizioni relative al procedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA e consultazione preventiva)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) al comma 4 la parola "quarantacinque" e' sostituita dalla seguente: "trenta";
2) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel medesimo termine l'autorita' competente puo' richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilita' del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente puo' richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.";
3) al comma 7 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Ai fini di cui al primo periodo l'autorita' competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.";
b) all'articolo 20 sono aggiunte in fine le seguenti parole "entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.".

 

ART. 20
(Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e
disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 25, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
"2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2- bis, l'autorita' competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessita', l'autorita' competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sara' emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e' proposto all'adozione del Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati e' automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.
2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni.".
2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso 2-ter, pari a 840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 per l'anno 2022 e 1.260.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

ART. 21

(Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23:
1) al comma 3, primo periodo le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti "quindici giorni", al secondo periodo sono premesse le parole "Entro il medesimo termine", nonche' dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "I termini di cui al presente comma sono perentori.";
2) al comma 4 le parole "Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti "Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis";
b) all'articolo 24:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorita' competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facolta' di presentare all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorita' competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis puo', per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.";
3) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'autorita' competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico.", nonche' al secondo periodo dopo le parole "si applica il termine di trenta giorni" sono inserite le seguenti "ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis".

 

ART. 22

(Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto" sono sostituite dalle seguenti: "delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste" e le parole "di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti" sono sostituite dalle seguenti: "delle autorizzazioni di cui al comma 2";
b) al comma 2, prima del primo periodo, e' inserito il seguente: "E' facolta' del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnicoamministrativa, un livello di progettazione esecutivo.";
c) al comma 4, le parole "ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente";
d) al comma 6, la parola "cinque" e' sostituita dalla seguente: "dieci" e le parole ", l'autorita' competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente" sono soppresse;
e) al comma 7, dopo le parole "l'autorita' competente" sono inserite le seguenti: "indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente";
f) al comma 8:
1) al terzo periodo, le parole "Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis", sono sostituite dalle seguenti: "Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis";
2) al sesto periodo, le parole "per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis", sono sostituite dalle seguenti: "per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis".

 

ART. 23

(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:
"Art-26-bis
(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)
1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente puo' richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all'autorita' competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:
a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;
b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilita' tecnico economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 e' pubblicata e resa accessibile, con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell'autorita' competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorita' competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti.
3. La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalita' di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini sono ridotti alla meta'. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorita' competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.
4. L'autorita' competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, puo' stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.".
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla realizzazione delle attivita' mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

 

ART. 24

(Provvedimento autorizzatorio unico regionale)

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole "l'adeguatezza e" sono soppresse, ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilita'.";
b) al comma 4, le parole "concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale" sono soppresse, e dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.";
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Entro i successivi trenta giorni l'autorita' competente puo' chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. L'autorita' competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata e' ridotta della meta' rispetto a quella di cui al comma 4.";
d) il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
"7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi e' di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.
7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o piu' titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attivita' necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.
7-ter. Laddove uno o piu' titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne da' atto.".

 

ART. 25
(Determinazione dell'autorita' competente in materia di VIA e
preavviso di rigetto)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da piu' elementi progettuali corrispondenti a
diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilita' a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente:
a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
b) tipologia progettuale individuata come principale;
c) altre tipologie progettuali coinvolte;
d) autorita' (stato o regione/provincia autonoma) che egli individua come competente allo svolgimento della procedura di VIA o verifica di assoggettabilita' a VIA.
4- ter. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma ha la facolta' di trasmettere valutazioni di competenza al Ministero, dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all'autorita' competente, alla quale il proponente stesso dovra' presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma o, in assenza di questa, dal proponente.";
b) all'articolo 6:
1) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorita' competente coincida con l'autorita' che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio.";
2) dopo il comma 10, e' inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonche' all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.".

 

ART. 26
(Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento
di VIA)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, terzo periodo, le parole "d'intesa con il proponente" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il proponente";
b) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalita' per l'esercizio delle funzioni;".

 

ART. 27

(Interpello ambientale)

1. Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e' inserito il seguente:
"Art. 3-septies
(Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inoltrare al Ministero della transizione ecologica, con le modalita' di cui al comma 3, istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione".

 

ART. 28
(Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale
strategica)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole "ovvero, nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo" sono soppresse e dopo la parola "preliminare" sono inserite le seguenti: "di assoggettabilita' a VAS";
2) al comma 2, le parole "documento preliminare" sono sostituite dalle seguenti: "rapporto preliminare di assoggettabilita' a VAS";
3) al comma 4, le parole "e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni" sono soppresse;
b) all'articolo 13:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: "L'autorita' competente in collaborazione con l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorita' competente ed all'autorita' procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione.";
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. L'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente in formato elettronico:
a) la proposta di piano o di programma;
b) il rapporto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.";
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. La documentazione di cui al comma 5 e' immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorita' competente e dell'autorita' procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinche' questi abbiano l'opportunita' di esprimersi.";
c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14
(Consultazione)
1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:
a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorita' procedente;
b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalita' per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorita' procedente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
3. In attuazione dei principi di economicita' e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.";
d) all'articolo 18:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. L'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda.
2-ter. L'autorita' competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorita' procedente.";
2) al comma 3, le parole "e delle Agenzie interessate" sono soppresse;
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. L'autorita' competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita' ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.".
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ART. 29
(Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per
l'attuazione del PNRR)

1. Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura e' istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.
2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attivita' istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessita' e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale puo' esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.
4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a 1. 550.000 per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

ART. 30

(Interventi localizzati in aree contermini)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.".
2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non puo' attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

ART. 31

(Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente: "2-quinquies. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilita' di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.";
b) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: "3-ter. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.".
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applicano le disposizioni di cui al presente comma. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purche' il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potra' procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.".
3. Al fine di realizzare il rilancio delle attivita' produttive nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola.".
4. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 50 del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,".
5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
"1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuita' delle attivita' di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture.".
6. All'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), e' aggiunto, in fine, il seguente punto: "- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.".
7. La Tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato II al presente decreto.

 

ART. 32
(Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in
Sardegna)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il terzo periodo, e' sostituito dai seguenti: "Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonche' sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli gia' esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremita' delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore gia' esistente.";
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:
a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto e' realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza piu' una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;
b) nel caso di impianti dislocati su piu' direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e' all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati piu' esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.
3-ter. Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:
a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
1) d1: diametro rotori gia' esistenti o autorizzati;
2) n1: numero aerogeneratori gia' esistenti o autorizzati;
3) d2: diametro nuovi rotori;
4) h1: altezza raggiungibile dalla estremita' delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore gia' esistente o autorizzato.
3.quater. Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" h2 raggiungibile dalla estremita' delle pale, si intende il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente.".

 

ART. 33
(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza
energetica e rigenerazione urbana)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.";
b) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
"10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unita' immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta', nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.";
c) il comma 13-ter e' sostituito dal seguente:
"13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e' stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita' dell'immobile oggetto di intervento.".
2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2033 e, dal comma 3, pari a di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettera
a) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

ART. 34

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "medesimi procedimenti autorizzatori" sono inserite le seguenti: "previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente";
b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.

 

ART. 35
(Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare)

1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l'attivita' di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d'azione europeo per l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte IV, titolo I, le parole "e assimilati", ovunque ricorrano, sono soppresse e all'articolo 258, comma 7, le parole "e assimilati" sono soppresse;
b) all'articolo 185:
1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana";
2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validita', che siano in disuso o che non siano piu' idonei ad essere impiegati per il loro fine originario";
3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo del 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtu' della persistente capacita' esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attivita' di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.
4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalita' di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, e' fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri
direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto.";
c) all'articolo 188, comma 5, le parole "un'attestazione di avvenuto smaltimento" sono sostituite dalle seguenti: "un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento";
d) all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), le parole "dell'avvenuto recupero" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvio a recupero";
e) all'articolo 193, comma 18, dopo le parole "da assistenza sanitaria" sono inserite le seguenti: "svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza";
f) all'articolo 258, comma 7, le parole ", comma 3," sono sostituite dalle seguenti: ", comma 5,";
g) all'articolo 206-bis, comma 1:
1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto";
2) alla lettera b) le parole da "permanente di criteri e specifici" a "quadro di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "periodico di misure" e le parole da "efficacia, efficienza e qualita'" a "smaltimento dei rifiuti;" sono sostituite dalle seguenti: "la qualita' e la riciclabilita', al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;";
3) le lettere c), d), e), f), g), g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies) sono sostituite dalle seguenti:
"c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilita' estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni;
d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;
e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e ne monitora l'attuazione;
f) verifica l'attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;
g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180;
h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti.";
4) al comma 6, primo periodo, le parole "235," sono soppresse e dopo le parole "degli articoli 227 e 228" sono aggiunte le seguenti: ", e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter";
h) all'articolo 214-ter, comma 1, le parole ", mediante segnalazione certificata di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241." sono sostituite dalle seguenti: ", successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle citta' metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalita' indicate all'articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorita' competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalita' e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2.";
i) l'articolo 216-ter e' sostituito dal seguente:
"Art. 216-ter
(Comunicazioni alla Commissione europea)
1. I piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui all'articolo 199, commi 1 e 3, lettera r), e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero della transizione ecologica, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea.
2. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I dati sono raccolti e comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono, secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.
3. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019 sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione delle suddette decisioni di esecuzione.
4. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli olii industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato nonche' sulla raccolta e trattamento degli oli usati. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui all'allegato VI della decisione di esecuzione 2019/1004 (UE) del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.
5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono corredati da una relazione di controllo della qualita' secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione, nonche' da una relazione sulle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 205-bis e 182-ter, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione.
6. La parte quarta del presente decreto nonche' i provvedimenti inerenti la gestione dei rifiuti, sono comunicati alla Commissione europea.";
l) all'articolo 221, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della Transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.";
m) l'allegato D -Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti, della Parte quarta e' sostituto dall'allegato III al presente decreto.
2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni gia' autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacita' produttiva autorizzata, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e richiedono la sola comunicazione dell'intervento di modifica da inoltrarsi, unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell'intervento, all'autorita' competente. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere all'avvio della modifica. L'autorita' competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non puo' essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.
3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacita' produttiva autorizzata, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e richiedono il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorita' competente quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere all'avvio della modifica. L'autorita' competente se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non puo' essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.
4. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ART. 36

(Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)

1. Le attivita' di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana,
--> Parte di provvedimento in formato grafico
31
sono esenti dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", e successive norme regionali di recepimento.
2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non e' richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.
3. Sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2018 n. 34, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entita':
a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;
b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica;
c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

 

ART. 37
(Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)

1. Al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 241 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. In caso di aree con destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici ma non utilizzate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da almeno dieci anni, per la produzione agricola e l'allevamento, si applicano le procedure del presente Titolo e le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5, individuate tenuto conto delle attivita' effettivamente condotte all'interno delle aree. In assenza di attivita' commerciali e industriali si applica la colonna A. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche in tutti gli altri casi in cui non trova applicazione il regolamento di cui al comma 1.";
b) all'articolo 242:
1) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole "indicando altresi' le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori" sono inserite le seguenti: ", le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attivita' di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente,";
2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso e' necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, ne' una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualita' ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.";
3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
c) all'articolo 242-ter:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "possono essere realizzati" sono aggiunte le seguenti: "i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza,";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia gia' caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.";
3) al comma 2, dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunte le parole "e al comma 1-bis";
4) al comma 3, dopo le parole "individuate al comma 1" sono aggiunte le parole "e al comma 1-bis";
5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.";
d) all'articolo 243:
1) al comma 6 dopo le parole "Il trattamento delle acque emunte" sono aggiunte le seguenti: ", da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito,";
2) al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine di garantire la tempestivita' degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati.";
e) all'articolo 245, al comma 2, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Il procedimento e' interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4. In tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente.".;
f) all'articolo 248:
1) al comma 1 dopo le parole "sulla conformita' degli interventi ai progetti approvati" sono aggiunte le seguenti: "e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7";
2) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: "Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.";
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, la certificazione di avvenuta bonifica dovra' comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.";
g) all'articolo 250, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle societa' in house del medesimo Ministero.";
h) all'articolo 252:
1) al comma 3 e' aggiunto il seguente periodo: "I valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entita' della contaminazione, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministero della transizione ecologica su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).";
2) al comma 4, primo periodo, le parole ", sentito il Ministero delle attivita' produttive" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Ministero dello sviluppo economico";
3) al comma 4, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione puo' essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attivita' al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Qualora il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo Sistema nazionale.";
4) il comma 4-quater e' abrogato;
5) al comma 5, dopo le parole "altri soggetti qualificati pubblici o privati" sono aggiunte le seguenti: ", anche coordinati fra loro";
6) al comma 6, primo periodo, la parola "sostituisce" e' sostituita dalla seguente: "ricomprende";
7) al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine il proponente allega all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione anche dell'Amministrazione ordinariamente competente.";
8) il comma 8 e' abrogato;
9) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "8-bis. Nei siti di interesse nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, non e' soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e puo' essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni e' valutato dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e dall'Istituto superiore di sanita' che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica.";
10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:
"9-quater. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.
9-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione e' sottoposto a comunicazione di inizio attivita' di cui al comma 4.";
i) all'articolo 252-bis:
1) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Alla conferenza di servizi
partecipano anche i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 252.";
2) il comma 9 e' abrogato.
2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 
ART. 38
(Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle
pubbliche amministrazioni e divario digitale)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente "5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalita' informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";
b) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche l'avviso di cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano i presupposti ivi previsti.";
c) al comma 7: 1) al primo periodo, le parole "e con applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge" sono sostituite dalle seguenti: "e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge"; 2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali puo' essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale e' stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende cosi' disponibile al destinatario. Quest'ultimo puo' in ogni caso acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalita' fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile puo' essere rimesso in termini.";
d) al comma 12, le parole "ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890", sono sostituite dalle seguenti: "effettuata con le modalita' di cui al comma 7";
e) al comma 15:
1) alla lettera h), le parole "al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 5-bis, 6 e 7";
2) alla lettera i), dopo le parole "oggetto di notificazione" sono inserite le seguenti: "o, nei casi previsti dal comma 7, sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione";
3) dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente: "l-bis) sono disciplinate le modalita' con le quali gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo.";
f) al comma 20, le parole "la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione e" sono soppresse.
2. Al fine di semplificare e favorire l'utilizzo del domicilio digitale e dell'identita' digitale e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle nuove tecnologie, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-bis:
1) al comma 1-ter, le parole "1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "1, 1-bis e 4-quinquies";
2) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole "puo' essere reso disponibile" sono sostituite dalle seguenti: "e' attribuito";
3) al comma 4-bis, le parole "sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39" sono sostituite dalle seguenti: "su cui e' apposto a stampa il contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39";
4) al comma 4-ter, dopo le parole "e' stato predisposto" sono inserite le seguenti: "come documento nativo digitale" e le parole "in conformita' alle Linee guida" sono soppresse;
5) al comma 4-quater, le parole "Le modalita' di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano" sono sostituite dalle seguenti: "La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa";
6) al comma 4-quinquies, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "E' possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari.";
b) all'articolo 6-quater, comma 3, dopo le parole "AgID provvede" sono aggiunte le seguenti: "costantemente all'aggiornamento e";
c) dopo l'articolo 64-bis, e' aggiunto il seguente:

"Art. 64-ter
(Sistema di gestione deleghe)

1. E' istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilita' della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o piu' servizi a un soggetto titolare dell'identita' digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. La presentazione della delega avviene mediante una delle modalita' previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, presenti sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono disciplinate le modalita' di acquisizione della delega al SGD.
3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, e' generato un attributo qualificato associato all'identita' digitale del delegato, secondo le modalita' stabilite dall'AgID con Linee guida. Tale attributo puo' essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalita' analogica.
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi al SGD.
5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui al precedente periodo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono regolati, anche ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con apposita convenzione.
6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e' il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilita' in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies, relativamente alle modalita' di accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalita' di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalita' di adesione al sistema nonche' le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalita' e procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
8. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.";
d) all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), secondo periodo, le parole "di assenza" sono sostituite dalle seguenti: "in assenza" e le parole "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter" sono sostituite dalle seguenti: "speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui e' riferita l'istanza o la dichiarazione".
3. L'efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera c), i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.
 
ART. 39

(Semplificazione di dati pubblici)

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo le parole "registri di stato civile tenuti dai comuni," sono inserite le seguenti "garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo" e le parole "con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti "con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis";
b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: "2-ter. Con uno o piu' decreti di cui al comma 6­bis sono definite le modalita' di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.";
c) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole "del 23 luglio 2014", sono aggiunte le seguenti: ", esenti da imposta di bollo limitatamente all'anno 2021" e, al quinto periodo, dopo le parole "inoltre possono consentire," sono aggiunte le seguenti: "mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero";
d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente "6-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, adottati d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonche' l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.".
2. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalita' istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e le imprese, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50:
1) al comma 2-ter, primo periodo, le parole "delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti che hanno diritto ad accedervi" e, al secondo periodo, le parole "Con gli stessi accordi, le" sono sostituite dalla seguente: "Le";
2) al comma 3-bis, dopo le parole "non modifica la titolarita' del dato" sono aggiunte le seguenti: "e del trattamento, ferme restando le responsabilita' delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualita' di titolari autonomi del trattamento";
3) al comma 3-ter, il primo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 50-ter:
1) al comma 1, dopo le parole "accedervi ai fini" sono aggiunte le seguenti: "dell'attuazione dell'articolo 50 e" e le parole "e agli accordi quadro previsti dall'articolo 50" sono soppresse;
2) al comma 2, quinto periodo, le parole "il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 e 71 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62" sono sostituite dalle seguenti: "le basi dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis";
3) al comma 2, sesto periodo, dopo le parole "nonche' il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API" sono aggiunte le seguenti: "con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente";
4) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati.";
c) all'articolo 60, comma 3-bis, dopo la lettera f-ter), sono aggiunte le seguenti:
"f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-quater.";
d) all'articolo 60, comma 3-ter, dopo le parole "comunitari, individua" sono aggiunte le seguenti: ", aggiorna" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: ", ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-bis".
3. Con esclusione delle lettera c) del comma 1, l'efficacia delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.
4. All'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3 e' abrogato.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 43, comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 72, comma 1, le parole "e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono soppresse.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera a), ha efficacia dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inserito dal presente decreto. Fino alla predetta data, resta assicurata l'interoperabilita' dei dati di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro, accordi di fruizione o apposita autorizzazione.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in 22,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
 
ART. 40
(Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle
unita' immobiliari)

1. All'articolo 86, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni";
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 87 e 88";
2. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, la parola "denuncia" e' sostituita dalla seguente: "segnalazione" e, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.";
b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"6. Quando l'installazione dell'infrastruttura e' subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonche' un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
7. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.
8. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma
9.
9. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.
3. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.";
b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e' subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.
4.La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
5. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma 7 e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9.";
c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente";
d) il comma 7-bis e' abrogato;
e) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente.".
4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonche' ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondita' variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea, nonche' per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalita' di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondita' proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, puo' concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale.
5. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42, purche' comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati. Gli impianti sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione all'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo.
 
ART. 41

(Violazione degli obblighi di transizione digitale)

1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa o di resilienza, nonche' garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, e' aggiunto il seguente:
"Art. 18-bis
(Violazione degli obblighi di transizione digitale)

1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri e' punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della meta'.
2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o piu' violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.
3.L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravita' della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonche' ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale.
4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche' di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3­bis, 64-bis del presente Codice, dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche' di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravita' della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravita' della violazione, puo' nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennita' o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.
8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente.".
2. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalita' con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis.";
b) dopo il comma 4-quater, e' aggiunto il seguente: "4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.".
3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis"; il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.
 
ART. 42
(Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la
validazione delle certificazioni verdi COVID-19)

1. La piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e' realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 n. 52 del 2021, sono rese disponibili all'interessato, oltreche' mediante l'inserimento nel fascicolo sanitario elettronico (FSE) e attraverso l'accesso tramite autenticazione al portale della piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' tramite l'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, con le modalita' individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i dati di contatto di coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per consentire la comunicazione all'interessato di un codice univoco che gli consenta di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai canali di accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Ai fini di cui al primo periodo, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle regioni e delle province autonome avviene, per coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al menzionato articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, per il tramite del Sistema tessera sanitaria e per coloro ai quali verranno somministrate una o piu' dosi di vaccino successivamente all'entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Anagrafe Nazionale Vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2018, n. 257.
4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito dei codici di cui al comma 3, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
 
ART. 43
(Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili)

1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilita' tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonche' quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59, il Ministero delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili puo' avvalersi della Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi, fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 relativamente al monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 -2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
ART. 44
(Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di
particolare complessita' o di rilevante impatto)

1. Ai fini della realizzazione degli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, prima dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del medesimo decreto e' trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 verifica, entro quindici giorni dalla ricezione del progetto di fattibilita' tecnico -economica, l'esistenza di evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l'espressione del parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione del parere in senso favorevole. La stazione appaltante procede alle modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.
2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica relativi agli interventi di cui all' Allegato IV al presente decreto e' trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 4.
3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso all'autorita' competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152, a cura della stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, e' escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La conferenza di servizi e' svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le prerogative dell'autorita' competente in materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del secondo periodo del comma 1, nonche' gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte secondo le modalita' di cui all'articolo47, della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
5. In caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14­quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione e' posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le modalita' di cui al comma 6.
6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto e' trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato, nei casi previsti dal comma 5, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il Comitato speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio alla stazione appaltante, con la quale individua le eventuali integrazioni e modifiche al progetto di fattibilita' tecnico -economica rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi. Nei casi previsti dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la determinazione motivata del Comitato speciale individua altresi' le integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione del principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale e' acquisito, ove necessario, il parere dell'autorita' che ha rilasciato il provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta la determinazione motivata entro i successivi dieci. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione condivisa ai fini dell'adozione della determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione degli esiti della conferenza dei servizi, delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell' articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 La Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al terzo periodo, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando una nuova determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto periodo del presente articolo. Alle riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio dei ministri sono immediatamente efficaci, non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni dalla data di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
7. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonche' di quelle impartite ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo direttamente.
8. La stazione appaltante provvede ad indire la procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione della determinazione motivata del Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui all'articolo 3, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo e' attuato nelle forme e secondo le modalita' di cui all'articolo 12.
 
ART. 45
(Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici)

1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e' istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione dei pareri di cui all'articolo 44 del presente decreto, in relazione agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composto da:
a) sei dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalita';
c) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi;
d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza;
e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.
2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualita' di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Per la partecipazione alle attivita' del Comitato non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non possono farsi rappresentare. Ai componenti del Comitato speciale e' corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'indennita' pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma omnicomprensiva di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione.
4. Per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria del Comitato speciale e' istituita, presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l'anno 2021 e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di supporto di durata temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui e' preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unita' di personale di livello non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto puo' altresi' avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di societa' controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 quantificati in euro 1.381.490per l'anno 2021 e in euro 2.762.979per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 -2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
ART. 46

(Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere individuate, in relazione agli interventi di cui all'articolo 44, comma 1, nonche' a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al presente decreto, il dibattito pubblico ha una durata massima di trenta giorni e tutti i termini previsti dal decreto n. 76 del 2018, sono ridotti della meta'. Nei casi di obbligatorieta' del dibattito pubblico, la stazione appaltante provvede ad avviare il relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 44, comma 1. In caso di restituzione del progetto ai sensi del secondo periodo dell'articolo 44, comma 1, il dibattito pubblico e' sospeso con avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e il termine di cui al secondo periodo del presente comma riprende a decorrere dalla data di pubblicazione sul medesimo sito istituzionale dell'avviso di trasmissione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica integrato o modificato secondo le indicazioni rese dal Comitato speciale del Consiglio superiore di lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate nella conferenza di servizi di cui all'articolo 44, comma 4. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui al secondo periodo del presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico provvede ad istituire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un elenco di soggetti, in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi ovvero nella gestione ed esecuzione delle attivita' di programmazione e pianificazione in materia urbanistica o di opere pubbliche, cui conferire l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico, come disciplinato dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di inosservanza da parte della stazione appaltante dei termini di svolgimento del dibattito pubblici previsti dal presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico esercita, senza indugio, i necessari poteri sostitutivi. Ai componenti della Commissione nazionale e' riconosciuto, per il periodo dal 2021 al 2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il rimborso delle spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con oneri non superiori a 22,5 mila euro per l'anno 2021 e a 45 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
ART. 47
(Pari opportunita', generazionali e di genere, nei contratti pubblici
PNRR e PNC)

1. Per perseguire le finalita' relative alle pari opportunita', generazionali e di genere, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche' dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.
2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformita' a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita' ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita'.
3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo e' tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita'.
4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parita' di genere e l'assunzione di giovani, con eta' inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole e' determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalita' e non discriminazione, nonche' dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonche' dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma7, e' requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile.
5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:
a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, quelle di cui agli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero quelle di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonche' modalita' innovative di organizzazione del lavoro;
c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, giovani, con eta' inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali;
d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parita' di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunita' generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3 ovvero del comma 4, commisurate alla gravita' della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresi', l'impossibilita' per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.
7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle previsioni di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalita' e socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche
8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorita' delegati per le pari opportunita' e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite le modalita' e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.
9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2 e 3 sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorita' delegati per le pari opportunita' e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
 
ART. 48
(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici
PNRR e PNC)

1. In relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui al presente articolo.
2. E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1­ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica posto a base di gara, e' sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.
6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.
7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e' reso esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita' del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalita' di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, e' indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresi' disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.
 
ART. 49

(Modifiche alla disciplina del subappalto)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non puo' superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. E' pertanto abrogato l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
b) all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "A pena di nullita', fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo' essere ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonche' la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita' di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.";
2) al comma 14, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita' oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.".
2. Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessita' delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.";
b) il comma 5 e' abrogato;
c) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.".
3. Le amministrazioni competenti:
a) assicurano la piena operativita' della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dall'articolo 54 del presente decreto;
b) adottano il documento relativo alla congruita' dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di cui all'articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Per garantire la piena operativita' e l'implementazione della banca dati di cui al comma 3, lettera a), e' autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 
ART. 50
(Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR
e PNC)

1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati regolamenti, nonche' dalle risorse del PNC, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, nonche' le disposizioni del presente articolo.
2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attivita' di cui all'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazione relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.
3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
 
ART. 51

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
2) al comma 2:
2.1. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;";
2.2. alla lettera b), le parole "di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016";
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
2) al comma 2, le parole "agli articoli 61 e 62" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 62";
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
2) al comma 2, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
2)al comma 2, le parole "su determinazione" sono sostituite dalle seguenti: "su parere";
e) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "ciascuna di esse nomini uno o due componenti" sono inserite le seguenti: ", individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo,";
3) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione della collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.";
4) al comma 7, il secondo periodo e' soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole "fino a un quarto" sono inserite le seguenti: "e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter";
5) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilita' dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessita' dell'opera, nonche' all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualita' delle determinazioni assunte, le modalita' di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, e' istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente";
f) all'articolo 8, comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
g) all'articolo 13, comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
h) all'articolo 21, comma 2, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".
2. La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020.
3. Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.
 
ART. 52
(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di
riduzione delle stazioni appaltanti)

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1:
1.1 all'alinea, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche' dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le citta' metropolitane e i comuni capoluogo di province.
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
4) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";
5) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";
6) al comma 7, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del parere del Consiglio superiori dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.";
7) al comma 10, le parole "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2023";
8) al comma 15, le parole "Per gli anni dal 2019 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";
9) al comma 18, secondo periodo le parole "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2023".
 
ART. 53
(Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di
e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)

1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020, cosi' come modificato dal presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonche' servizi di connettivita', finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.
2. Al termine delle procedure di gara di cui al comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l'esecuzione dello stesso secondo le modalita' di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le verifiche antimafia si applica l'articolo 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.
3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale esercita la funzione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sentita l'AgID, in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma 3, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale detta anche prescrizioni, obbligatorie e vincolanti nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalita' organizzative e alla tempistica di svolgimento delle procedure di affidamento necessarie al fine di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispetto dei termini di attuazione individuati nel cronoprogramma relativo ai singoli progetti, nonche' alla qualita' e alla coerenza tecnologica complessiva delle architetture infrastrutturali.
5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "nonche' alle procedure per l'affidamento" sono inserite le seguenti: "e l'esecuzione";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalita' indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.";
3) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalita' indicate all'articolo 213, comma 9";
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44.";
5) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: "4-bis. "L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicita' del luogo di pubblicazione e di unicita' dell'invio delle informazioni, in conformita' alle Linee guida AgID in materia di interoperabilita'. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.".
b) all'articolo 36, comma 6-bis, secondo periodo, la parola "decreto" e' sostituita dalla seguente: "provvedimento" e, al terzo periodo, le parole "Banca dati nazionale degli operatori economici" sono sostituite dalle seguenti: "Banca dati nazionale dei contratti pubblici.";
c) all'articolo 77, comma 2, le parole "puo' lavorare" sono sostituite dalle seguenti: "di regola, lavora".
d) all'articolo 81:
1) al comma 1, le parole "Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici" sono sostituite dalle seguenti: "Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali e' obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i criteri e le modalita' relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati. L'interoperabilita' tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonche' tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, e' assicurata secondo le modalita' individuate dall'AgID con le Linee guida in materia.";
3) al comma 3, primo periodo, la parola "decreto" e' sostituita dalla seguente: "provvedimento" e, al secondo periodo, le parole ", debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti," sono soppresse;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e' istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonche' i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico e' utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.";
5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilita' in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalita' automatizzate mediante interoperabilita' secondo le modalita' individuate dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC garantisce l'accessibilita' alla propria banca dati alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC puo' predisporre elenchi di operatori economici gia' accertati e le modalita' per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.";
e) all'articolo 85, comma 7, la parola "decreto" e' sostituita dalla seguente: "provvedimento";
f) all'articolo 213, comma 8, il quarto periodo e' soppresso;
g) all'articolo 216, comma 13, la parola "decreto" e' sostituita dalla seguente: "provvedimento";
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 593 e' aggiunto, infine, il seguente periodo «Il superamento del limite di cui al comma 591 e' altresi' consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR»;
b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati.
7. L' ANAC provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
ART. 54
(Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del
mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)

1. Al fine di favorire il piu' celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione di cui al primo periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. Sono abrogati i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' abrogato. Gli operatori economici gia' iscritti nella sezione speciale del citato comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al comma 1 del presente articolo.
 
ART. 55

(Misure di semplificazione in materia di istruzione)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicita', sono adottate le seguenti misure di semplificazione:
a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR:
1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;
2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonche' nelle attivita' legate all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di attivita' di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12;
3) all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualita' dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
5) l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR, e' resa dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendente di cui all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' reso entro trenta giorni;
b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR:
1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;
2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129;
3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarita' amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 129 del 2018, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione, alla quale e' possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identita' digitale, secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.
 
ART. 56
(Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale
di ripresa e resilienza)

1. Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il permesso di costruire puo' essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche; i medesimi programmi, ove riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, di quelle sui vincoli idrogeologici nonche' di quelle sul risparmio energetico.
2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e all'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute.
 
ART. 57

(Zone Economiche Speciali)

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 6, secondo periodo, le parole ", nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono soppresse e dopo le parole "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' da un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul territorio";
2) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Il Commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la questione al Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione motivata. Nel decreto e' stabilita la misura del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma 6, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I Commissari nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione cessano, ove non confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data.";
3) il comma 7-quater e' sostituto dal seguente: "7-quater. L'Agenzia per la Coesione territoriale supporta l'attivita' dei Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di cui all'articolo 5, comma 1 a-quater, il coordinamento della loro azione nonche' della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a cio' appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operativita' dell'azione commissariale, con oneri a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacita' istituzionale 2014 - 2020, nel limite complessivo di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,4 milioni di euro per l'anno 2023. Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
4) dopo il comma 7-quater, e' inserito il seguente: "7-quinquies. Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario straordinario puo', a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.";
5) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Le Regioni adeguano la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le relative linee strategiche con il Commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo.";
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, lettera a-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1 prima delle parole "eventuali autorizzazioni" sono inserite le seguenti: "nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5-bis,";
1.2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e sono altresi' ridotti alla meta' i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;";
2) al comma 1, lettera a-ter), le parole da "e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84" a "conclusione del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "e i procedimenti di cui all'articolo 5-bis".
3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali nonche' di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole.";
4) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d'imposta e' esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.";
c) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:

"ART. 5-bis
(Autorizzazione unica)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attivita' ricadenti nella competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti.
2. I progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita', sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.
3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attivita' da intraprendere, e' rilasciata dal Commissario straordinario della ZES, di cui all'articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale.
5. Il rilascio dell'autorizzazione unica, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto.
6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresi' alle opere e altre attivita' all'interno delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuali e, in tal caso, l'autorizzazione unica prevista di citati commi e' rilasciata dall'Autorita' di sistema portuale.".
2. L'efficacia del comma 1, lettera a), numero 4), da attuare con le risorse previste per la realizzazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3, pari a 4,4 milioni di euro per il 2023 e 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 4, valutati in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
 
ART. 58

(Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 15 e' sostituito dal seguente: "15. L'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 14 e' perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalita' definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione e' perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale,".
 
ART. 59

(Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale)

1. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, con decreto adottato entro e non oltre il 30 novembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le amministrazioni competenti, effettua, limitatamente alle infrastrutture statali la ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonche' del numero e dell'estensione, con indicazione della relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali. In relazione alle infrastrutture di cui al primo periodo non di competenza statale, la ricognizione e' effettuata dagli enti territoriali, nonche' dagli altri soggetti pubblici e privati competenti, entro e non oltre la data del 31 ottobre 2021. La ricognizione effettuata dagli enti territoriali e' comunicata dalle singole Regioni e dalle Province autonome, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1-bis. All'esito della ricognizione di cui al comma 1, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per il Sud e la coesione territoriale, sentiti i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 marzo 2022, sono stabiliti i criteri di priorita' e le azioni da perseguire per il recupero del divario risultante dalla ricognizione predetta, avuto riguardo alle carenze della dotazione infrastrutturale sussistenti in ciascun territorio, all'estensione delle superfici territoriali e alla specificita' insulare, alla densita' della popolazione e delle unita' produttive, e si individuano i Ministeri competenti e la quota di finanziamento con ripartizione annuale, tenuto conto di quanto gia' previsto dal PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, a valere sulle risorse del fondo cui al comma 1-ter.
1-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7­bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto tecnico - operativo alle attivita' di competenza, puo' stipulare apposita convenzione ai sensi degli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2021. 1-quater. Entro trenta giorni dalla delibera CIPESS di cui al comma 1-bis, ciascun Ministero competente, assegnatario delle risorse di cui al comma 1-bis individua, in un apposito Piano da adottare con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi da realizzare, che non devono essere gia' oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali o comunitari, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonche' le modalita' di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 del Codice unico di progetto. Il Piano di cui al primo periodo e' comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 1-quinquies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1- quater e' effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del divario infrastrutturale legge di bilancio 2021.".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 
ART. 60

(Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola "Ministri", sono inserite le seguenti: "o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale" e le parole "anche avvalendosi" sono sostituite dalle seguenti: "avvalendosi dell'Agenzia per la coesione territoriale e";
b) al comma 3, dopo la parola "Ministri", sono inserite le seguenti: "o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia puo' assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell'effettiva realizzazione degli interventi".
 
ART. 61

(Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo)

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unita' organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.";
2) al terzo periodo, dopo le parole "l'indicazione del soggetto" sono inserite le seguenti: "o dell'unita' organizzativa";
b) il comma 9-ter e' sostituito dal seguente: "9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.".
 
ART. 62

(Modifiche alla disciplina del silenzio assenso)

1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione e' tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione e' sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".
 
ART. 63

(Annullamento d'ufficio)

1. All'articolo 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la parola "diciotto" e' sostituita dalla seguente: "dodici".
 
ART. 64
(Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della
ricerca)

1. All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole "tramite appositi comitati, " e ",tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari" sono soppresse.
2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e' sostituito dal seguente:
"Art. 21. (Comitato nazionale per la valutazione della ricerca)
1. Al fine di promuovere la qualita' della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, e' istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR e' composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, tra i quali dieci componenti sono scelti dal Ministro dell'universita' e della ricerca nel rispetto del principio della parita' di genere e gli altri cinque sono designati, uno dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dal presidente dell'European Research Council e dal presidente dell'European Science Foundation. Il Comitato e' regolarmente costituito con almeno dieci componenti.
2. Il CNVR, in particolare:
a) indica i criteri generali per le attivita' di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali cui l'Italia e' parte;
b) nomina i componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20;
c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;
d) definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca;
e) predispone rapporti specifici sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR.
3. Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di componente del CNVR e' di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato e' stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'universita' e della ricerca.".
3. In sede di prima applicazione, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui al comma 2 e' composto dai componenti del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' integrato nella sua piena composizione dal Ministro dell'universita' e della ricerca nel rispetto del principio della parita' di genere. Sono fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le parole "Comitato nazionale dei garanti della ricerca" devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al "Comitato nazionale per la valutazione della ricerca".
4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "Comitato nazionale dei garanti per la ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato nazionale per la valutazione della ricerca".
5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera b) e' soppressa.
6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a promuovere l'attivita' di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del 2020, nonche' alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo svolgimento di attivita' di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di valutazione dell'impatto di attivita' di ricerca.
7. Al fine di realizzare interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle istituzioni dell'alta formazione, artistica musicale e coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma. Agli oneri previsti dalla presente disposizione, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
- quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui all'articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, al comma 2, la parola "50" e' sostituita dalla seguente "75".
9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.
 
ART. 65
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla base del programma annuale di attivita' di cui al comma 5-bis, nonche' nelle forme e secondo le modalita' indicate nei commi da 3 a 5.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e fermi restando i compiti e le responsabilita' dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:
a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla verifica dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei processi di manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ed alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264;
b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;
c) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;
d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalita', contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n.35 del 2011 nonche' la relativa attivita' di formazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto;
f) provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonche' alla classificazione della sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalita' per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;
g) effettua, in attuazione del programma annuale di attivita' di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunita' anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle attivita' di controllo gia' svolte dai gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;
h) adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione delle stesse;
i) sovraintende alla gestione dei dati secondo quanto previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
l) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'aggiornamento delle tariffe previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
m) svolge attivita' di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali";
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attivita' di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ed alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Relativamente alle attivita' dell'anno 2021, il programma di cui al primo periodo e' adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia trasmette al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibile e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attivita' previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso dell'anno precedente.".
 
ART. 66

(Disposizioni urgenti in materia politiche sociali)

1.All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole:"31 maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti:"31 maggio 2022".
2. All'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Esclusivamente per le medesime finalita', l'INPS consente ai soggetti erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilita', l'accesso, su richiesta dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato invalidante di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, attraverso lo strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle predette informazioni nonche' le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato.".
 
ART. 67

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli attinormativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 maggio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione

Colao, Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale

Cingolani, Ministro della transizione
ecologica

Franceschini, Ministro della cultura

Giovannini, Ministro delle
infrastrutture e della mobilita'
sostenibili
Visto, il Guardasigilli: Cartabia