Gazzetta n. 131 del 3 giugno 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 21 maggio 2021
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Patata della Sila» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 898 della Commissione dell'8 ottobre 2010.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento n. 898 della Commissione dell'8 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 266 del 9 ottobre 2010 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'indicazione geografica protetta «Patata della Sila»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 2 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Considerato che lo stato di emergenza in Italia con le conseguenti misure sanitarie obbligatorie adottate ha comportato difficolta' nella commercializzazione delle produzioni della «Patata della Sila» IGP;
Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela Patata della Sila IGP, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/1999, acquisita con protocollo n. 236044 del 21 maggio 2021, di modifica temporanea dell'art. 5 del disciplinare di produzione della «Patata della Sila» IGP con la quale si chiede di posticipare dal 30 maggio al 30 giugno il periodo massimo di conservazione del prodotto nelle celle frigorifere;
Considerato che, come accertato dalla Regione Calabria con nota prot. 231416 del 20 maggio 2021, le misure sanitarie obbligatorie hanno comportato forti contrazioni degli ordinativi di «Patata della Sila» IGP dovute sia alle chiusure dei classici canali HO.RE.CA, sia alle conseguenti difficolta' nell'industria di trasformazione;
Considerato che il prolungamento del termine massimo di conservazione del prodotto nelle celle frigorifere a temperature e umidita' controllate lascia invariate le caratteristiche del prodotto all'immissione al consumo descritte dall'art. 2 del disciplinare di produzione;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP «Patata della Sila» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Patata della Sila» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP «Patata della Sila» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento n. 898 della Commissione dell'8 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 266 del 9 ottobre 2010.
La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Patata della Sila» sara' in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020, citato nelle premesse.

Roma, 21 maggio 2021

Il direttore generale: Gerini
 
Allegato
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta «Patata della Sila» ai sensi dell'art. 53,
paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Patata della Sila» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 84 dell'11 aprile 2016 - e' cosi' modificato:
Art. 5:
Versione attuale
[...]
La «Patata della Sila» deve essere conservata al buio a temperatura ambiente per un periodo di massimo 8 mesi e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo, oppure in apposite celle frigorifere con temperatura comprese tra 5° e 10° C e umidita' pari a 93-98% per un massimo di 10 mesi e comunque non oltre il 30 maggio.
Versione modificata
[...]
La «Patata della Sila» deve essere conservata al buio a temperatura ambiente per un periodo di massimo 8 mesi e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo, oppure in apposite celle frigorifere con temperatura comprese tra 5° e 10° C e umidita' pari a 93-98% non oltre il 30 giugno 2021.
La presente modifica riguarda la produzione della campagna agraria 2020/2021.