Gazzetta n. 132 del 4 giugno 2021 (vai al sommario)
LEGGE 18 maggio 2021, n. 78
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019;
b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019.
 

TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA DOMINICANA

La Repubblica Italiana e la Repubblica Dominicana, di seguito denominate «le Parti»;
Riconoscendo il profondo interesse a combattere la criminalita' e l'impunita' nei loro rispettivi territori;
Desiderando rendere piu' efficace la cooperazione tra i due Stati in materia di repressione della criminalita';
Motivate dal desiderio di regolamentare di comune accordo le loro relazioni in materia di estradizione, in coerenza con le loro rispettive costituzioni e in adesione ai principi del Diritto internazionale, nel rispetto della sovranita' nazionale, dell'uguaglianza tra gli Stati e della non ingerenza negli affari interni di ciascuna Parte;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.
Obbligo di estradare

Le Parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente in estradizione, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ogni persona che, trovandosi nel territorio di una delle Parti, sia richiesta dall'altra Parte ai fini dell'esecuzione di una misura di restrizione o di privazione della liberta' personale nell'ambito di un procedimento penale e degli atti processuali successivi, o ai fini dell'imposizione o esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena privativa della liberta' personale.

 

TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA
DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA PENALE

La Repubblica Italiana e la Repubblica Dominicana, d'ora in avanti denominate «le Parti»;
Considerando i legami di amicizia e cooperazione che le uniscono;
Desiderose di rafforzare le basi giuridiche dell'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale;
Agendo in coerenza con le loro rispettive costituzioni e in adesione ai principi universali di diritto internazionale, nel particolare rispetto della sovranita' nazionale, dell'uguaglianza tra gli Stati e della non ingerenza negli affari interni di ciascuna Parte;
Tenendo conto dei principi enunciati negli strumenti internazionali in materia di diritti umani e desiderosi di cooperare bilateralmente per la loro promozione;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.
Obbligo di concedere assistenza giudiziaria

1. Le Parti devono, in conformita' al presente Trattato, concedersi l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.
2. L'assistenza puo' essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede nella Parte Richiedente non e' considerato reato dalla legge della Parte Richiesta.
3. Il presente Trattato ha come fine esclusivamente l'assistenza giudiziaria tra le Parti. Le sue disposizioni non determinano, in alcun caso, il diritto di singole persone ad acquisire, ad escludere prove o ad ostacolarne l'acquisizione nell'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria.
4. Il presente Trattato non autorizza le autorita' competenti di una delle Parti a esercitare, nel territorio dell'altra Parte, facolta' che sono esclusivamente di competenza delle autorita' dell'altra Parte.
5. Il presente Trattato si applica a tutte le richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se concernenti azioni od omissioni commesse prima di tale data.

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.
 
Art. 2.
Reati che danno luogo all'estradizione

1. L'estradizione e' concessa quando la richiesta si riferisce a condotte delittuose previste dalla legislazione di entrambe le Parti e che costituiscono un reato punibile con una pena detentiva di durata minima non inferiore a un (1) anno.
2. Quando l'estradizione e' richiesta per l'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva, la pena detentiva che rimane da eseguire nei confronti della persona richiesta deve essere di almeno sei (6) mesi.
3. Agli effetti del presente articolo, non rileva se la legislazione nazionale di una delle Parti indica il fatto o i fatti costitutivi del reato per i quali e' richiesta l'estradizione con una denominazione diversa da quella dell'altra Parte.
4. La Parte Richiesta puo' ugualmente concedere l'estradizione quando la richiesta si riferisce a piu' fatti, diversi e connessi, sanzionati penalmente, sia dalla legislazione della Parte Richiedente che da quella della Parte Richiesta, e non ricorrono, rispetto a uno o ad alcuni di essi, i requisiti previsti dal presente articolo per quanto attiene alla pena minima per la consegna della persona.
5. Inoltre danno luogo all'estradizione, in conformita' al presente Trattato, i reati previsti dagli accordi multilaterali, a carattere universale o regionale, dei quali entrambi gli Stati sono Parte. Nel caso di tali reati non si tiene conto della pena minima prevista dal presente Trattato.

 
Art. 2.
Campo di applicazione della assistenza giudiziaria

L'assistenza giudiziaria comprende:
1. la notifica di documenti;
2. l'acquisizione di prove o elementi materiali di prova;
3. la trasmissione di informazioni relative a movimenti bancari e finanziari;
4. l'individuazione e identificazione di persone e oggetti;
5. la citazione di testimoni, vittime, persone sottoposte a indagini o a processi penali, periti, per la comparizione volontaria dinanzi all'autorita' competente nella Parte Richiedente;
6. il trasferimento temporaneo nel territorio della Parte Richiedente delle persone detenute ai fini della comparizione nel processo penale in qualita' di testimoni o vittime, persone sottoposte a indagini o a processi penali o per altri atti processuali indicati nella richiesta;
7. l'esecuzione di misure sui beni;
8. la consegna di documenti, oggetti e altre prove o elementi materiali di prova;
9. l'autorizzazione alla presenza, durante l'esecuzione di una richiesta, di rappresentanti delle autorita' competenti della Parte Richiedente;
10. l'espletamento e trasmissione di perizie;
11. l'assunzione di testimonianze, interrogatori o altre dichiarazioni;
12. l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di cose;
13. l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
14. le intercettazioni di comunicazioni;
15. qualsiasi altra forma di assistenza giudiziaria in conformita' alle finalita' e alle disposizioni del presente Trattato.

 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, valutati in euro 29.077 a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7, 8 e 10 del medesimo Trattato, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2020, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 15, 17, 20, 21, 22, 23 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, valutati in euro 75.228 a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6, 12, 15 e 21 del medesimo Trattato, pari ad euro 17.200 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3.
Cause obbligatorie di rifiuto dell'estradizione

L'estradizione non e' concessa:
a) se il reato per il quale e' richiesta e' considerato dalla Parte Richiesta come reato politico. Ai fini del presente Trattato non si considerano reati politici:
i) l'omicidio o altro reato violento contro la persona del Capo dello Stato, o di Governo, o dei membri della sua famiglia;
ii) il genocidio e atti di terrorismo in conformita' ai trattati e agli accordi multilaterali dei quali entrambi gli Stati sono Parte;
iii) altri reati che, in conformita' ai trattati o agli accordi multilaterali che vincolano le Parti, non possono essere considerati reati politici;
b) se vi sono fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o punire una persona per motivi di razza, religione, sesso, orientamento sessuale, nazionalita', affiliazione od opinione politica;
c) se la condotta per la quale e' richiesta l'estradizione costituisce un reato esclusivamente militare;
d) se l'azione penale o la pena per la quale e' richiesta l'estradizione e' prescritta in conformita' alla legislazione della Parte Richiedente;
e) quando la pena che deve essere eseguita viola i principi contemplati nella Costituzione della Parte Richiesta;
f) se la persona richiesta e' stata condannata con sentenza definitiva nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che motivano la richiesta di estradizione;
g) quando la Parte Richiesta o la Parte Richiedente hanno concesso l'amnistia, l'indulto o qualsiasi altra forma di estinzione della pena per il reato per il quale si richiede l'estradizione;
h) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione dell'estradizione puo' compromettere la sua sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato, o se la richiesta contrasta con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte Richiesta, o con i trattati in vigore per le Parti in materia di Diritti Umani;
i) se alla persona richiesta in estradizione e' stato concesso, nei confronti della Parte Richiedente, asilo politico o analoga protezione nella Parte Richiesta.

 
Art. 3.
Autorita' centrali

1. Per assicurare la debita cooperazione tra le Parti nella prestazione dell'assistenza giudiziaria oggetto del presente Trattato, si designano le seguenti Autorita' Centrali:
a) per la Repubblica italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministero della giustizia;
b) per la Repubblica Dominicana l'Autorita' Centrale e' la Procuraduria General de la Republica, presso il Despacho del Procurador General de la Republica, in qualita' di organo della Oficina de Asistencia Juridica Internacional y Extradiciones.
2. Le Parti si notificano reciprocamente, senza indugio, per via diplomatica, ogni cambiamento delle proprie Autorita' Centrali e degli ambiti di competenza.
3. Le Autorita' Centrali delle Parti trasmettono e ricevono direttamente le richieste di assistenza giudiziaria a cui si riferisce il presente Trattato e le relative risposte.
4. L'Autorita' Centrale della Parte Richiesta da' sollecita esecuzione alle richieste di assistenza giudiziaria o le trasmette alle autorita' competenti per la loro esecuzione.
5. Qualora l'Autorita' Centrale trasmetta la richiesta a un'autorita' competente per la sua esecuzione, raccomanda la rapida e adeguata esecuzione della richiesta da parte di detta autorita'.

 
Art. 4

Clausola finanziaria

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21, paragrafo 2, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Art. 4.
Cause facoltative di rifiuto dell'estradizione

L'estradizione puo' essere rifiutata:
a) se la persona e' sottoposta a processo nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che hanno dato origine alla richiesta di estradizione;
b) se con la consegna della persona richiesta si mette in pericolo la sua vita in considerazione del grave stato di salute nel quale si trova;
c) quando il reato per il quale e' richiesta l'estradizione e' stato commesso fuori dal territorio della Parte Richiedente e la legislazione della Parte Richiesta non autorizza il perseguimento dello stesso reato commesso fuori dal suo territorio.

 
Art. 4.
Legge applicabile

1. Le richieste devono essere eseguite in conformita' alle procedure stabilite nel presente Trattato, procedure che sono integrate in via suppletiva dalle norme della legislazione interna della Parte Richiesta.
2. Ciascuna Parte deve specificare se richiede l'applicazione di una specifica procedura in riferimento all'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria e la Parte Richiesta puo' ottemperare alla richiesta in conformita' alla propria legislazione interna.

 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 maggio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della
cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
 
Art. 5.
Estradizione di cittadini

La cittadinanza della persona richiesta non puo' costituire motivo di rifiuto dell'estradizione.

 
Art. 5.
Forma e contenuto della richiesta

1. La richiesta di assistenza giudiziaria deve essere presentata per iscritto.
2. La Parte Richiesta puo' dare seguito a una richiesta ricevuta per telefax, fax, posta elettronica o analogo mezzo di comunicazione. La Parte Richiedente trasmette l'originale del documento non appena possibile.
3. La Parte Richiesta informa la Parte Richiedente degli esiti della richiesta solo a condizione di ricevere l'originale della stessa.
4. La richiesta deve contenere:
a) l'autorita' competente che richiede l'assistenza giudiziaria;
b) la finalita' della richiesta e la descrizione dell'assistenza giudiziaria richiesta;
c) la descrizione dei fatti oggetto di indagine o del processo penale, e in particolare: le circostanze di tempo e di luogo, la loro qualificazione giuridica, il testo delle disposizioni di legge che contemplano la condotta come fatto punibile e, ove necessario, l'entita' del danno cagionato;
d) i presupposti e la descrizione di qualsiasi specifica procedura che la Parte Richiedente chiede che venga applicata nell'esecuzione della richiesta;
e) l'identificazione delle persone sottoposte a indagine o a processo penale, dei testimoni o dei periti;
f) il termine entro il quale la Parte Richiedente chiede l'esecuzione della richiesta;
g) le informazioni sul nome completo, il domicilio e, per quanto possibile, il numero di telefono delle persone che devono ricevere le notifiche, con la specificazione della loro posizione nell'indagine o nel processo penale in corso;
h) l'indicazione e la descrizione del luogo da ispezionare, nonche' degli oggetti da sequestrare;
i) l'oggetto e, ove necessario per la Parte Richiedente, le domande da rivolgere alla persona di cui si richiede l'audizione;
j) qualora si richieda la presenza di rappresentanti delle autorita' competenti della Parte Richiedente per l'esecuzione della richiesta, l'indicazione dei nomi completi, della qualifica e del motivo della loro presenza;
k) l'eventuale richiesta di mantenere la riservatezza sulla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, sul suo contenuto e/o sulle attivita' eventualmente intraprese in esecuzione della stessa;
l) qualsiasi informazione ulteriore che possa essere utile alla Parte Richiesta per l'esecuzione della richiesta.
5. Se la Parte Richiesta ritiene che le informazioni contenute nella richiesta non siano sufficienti per dare seguito alla stessa, puo' richiedere informazioni supplementari.

 
Art. 6.
Principio di specialita'

1. La persona estradata in conformita' al presente Trattato non puo' essere sottoposta a nessuna misura di restrizione o di privazione della liberta' personale ne' punita nel territorio della Parte Richiedente per fatti precedenti alla consegna e diversi da quelli per i quali e' stata concessa l'estradizione, ne' puo' essere estradata da tale Parte a uno Stato terzo salvo che:
a) abbia consentito espressamente, alla presenza di un difensore e di un interprete, ove necessario;
b) abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente dopo la sua estradizione e vi abbia fatto ritorno volontariamente;
c) non abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente entro i trenta (30) giorni successivi alla data in cui ha avuto la liberta' di farlo;
d) se la Parte Richiesta presta il suo consenso in conformita' alla legislazione nazionale. Il consenso puo' essere prestato quando il reato per il quale e' richiesta l'estensione comporta l'obbligo di concedere l'estradizione in conformita' al presente Trattato.
2. Se nel corso del procedimento si modifica la qualificazione del reato per il quale la persona richiesta e' stata estradata, questa e' perseguita e giudicata a condizione che il reato, nella sua nuova qualificazione giuridica, sia basato sugli stessi fatti a cui si riferiscono la richiesta di estradizione e i documenti presentati a sostegno della stessa. In questo caso la persona e' giudicata e condannata con il massimo della pena prevista per il reato per il quale e' stata estradata o con una pena inferiore.

 
Art. 6.
Lingue

Qualunque richiesta di assistenza giudiziaria, i documenti allegati e le informazioni supplementari, previste dal presente Trattato, devono essere accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte Richiesta.

 
Art. 7.
Estradizione semplificata

1. Se la persona richiesta dichiara alle autorita' competenti della Parte Richiesta di acconsentire a essere estradata, tale Parte deve concedere la sua estradizione senza ulteriori formalita' e adotta tutte le misure permesse dalla sua legislazione per accelerare l'estradizione.
2. Il consenso della persona richiesta deve essere espresso per iscritto, con l'assistenza di un difensore, e manifestato dinanzi all'autorita' competente. Si assicurera' la presenza di un interprete, ove necessario.

 
Art. 7.
Rifiuto o differimento dell'assistenza

1. L'assistenza giudiziaria puo' essere rifiutata totalmente o parzialmente quando:
a) l'esecuzione della richiesta puo' compromettere la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali della Parte Richiesta;
b) l'esecuzione della richiesta e' contraria a principi fondamentali del sistema giuridico o alla legislazione della Parte Richiesta o non e' conforme alle disposizioni del presente Trattato;
c) la richiesta si riferisce ai medesimi fatti per i quali la persona nei confronti della quale si procede nella Parte Richiedente e' gia' stata condannata o assolta con sentenza definitiva nella Parte Richiesta o il reato e' prescritto per la Parte Richiedente;
d) la richiesta si riferisce a reati militari che non sono previsti nella legislazione penale comune;
e) la Parte Richiesta ha fondate ragioni per ritenere che la richiesta e' stata avanzata al fine di processare una persona per motivi di razza, di sesso, di religione, di nazionalita', di origine etnica, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o di opinioni politiche;
f) la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:
i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo, o di un membro della sua famiglia;
ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti.
2. Il segreto bancario o tributario non puo' essere utilizzato come motivo per rifiutare l'assistenza giudiziaria.
3. La Parte Richiesta puo' differire o rifiutare l'esecuzione della richiesta qualora ritenga che la sua esecuzione possa pregiudicare o ostacolare un'indagine o un procedimento giudiziario in corso nel suo territorio.
4. Prima di differire o rifiutare l'esecuzione di una richiesta di assistenza, la Parte Richiesta valuta la possibilita' che l'assistenza giudiziaria sia concessa alle condizioni che ritiene necessarie. Se la Parte Richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, e' obbligata a soddisfarle.
5. Se la Parte Richiesta decide di differire o rifiutare l'assistenza giudiziaria, deve informarne la Parte Richiedente per il tramite della sua Autorita' Centrale, indicando i motivi di tale decisione.

 
Art. 8.
Documenti necessari per la presentazione
di richieste di estradizione

1. La richiesta di estradizione e' presentata dai Ministeri della Giustizia o dall'autorita' competente per via diplomatica.
2. La richiesta di estradizione deve essere accompagnata da:
a) nome dell'autorita' richiedente;
b) nome, nazionalita', documento di identificazione e ogni altra informazione utile a identificare la persona richiesta o a determinare dove si trovi; ove possibile, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della persona;
c) una esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione giuridica;
d) il testo delle disposizioni di legge che precisano gli elementi costitutivi del reato e la pena;
f) il testo delle disposizioni di legge relative alla prescrizione del reato o della pena;
g) copia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della liberta' personale o dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, della sentenza di condanna definitiva o di ogni altra decisione giudiziaria emessa dalla autorita' competente avente la stessa forza e valore di legge secondo la legislazione della Parte Richiedente.
3. Quando la richiesta di estradizione si riferisce a una persona condannata, si allega una certificazione della documentazione che indica la parte della pena che resta da scontare.
4. I documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato sono esenti da ogni formalita' di legalizzazione o apostille e si presumono autentici.

 
Art. 8.
Validita' dei documenti

1. Tutti i documenti, registri, dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso ai sensi del presente Trattato non richiedono legalizzazione, apostille, autenticazione ne' qualunque altro requisito di forma.
2. I documenti, i registri, le dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso dall'Autorita' Centrale della Parte Richiesta devono essere ammessi come prova, senza che siano necessarie altre garanzie o prove di autenticita'.

 
Art. 9.
Documenti complementari
e integrazione

Se la Parte Richiesta ritiene che i documenti presentati a sostegno della richiesta formale di estradizione non sono sufficienti o sono incompleti per soddisfare i requisiti del presente Trattato, tale Parte richiede la presentazione dei documenti mancanti o insufficienti.

 
Art. 9.
Riservatezza e limitazioni nell'utilizzo delle informazioni

1. Su richiesta dell'Autorita' Centrale della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, in conformita' al proprio ordinamento giuridico, assicura la riservatezza circa la ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, il suo contenuto e le eventuali attivita' intraprese sulla base della stessa, salvo che la rimozione del vincolo di riservatezza sia necessaria per l'esecuzione della richiesta.
2. Se per l'esecuzione della richiesta e' necessaria la rimozione del vincolo di riservatezza, la Parte Richiesta chiede l'autorizzazione della Parte Richiedente, tramite comunicazione scritta. In assenza di tale autorizzazione non dara' esecuzione alla richiesta.
3. La Parte Richiedente non utilizza alcuna delle informazioni o delle prove acquisite tramite il presente Trattato a fini diversi da quelli dichiarati nella richiesta di assistenza giudiziaria, senza previa autorizzazione della Parte Richiesta.
4. In casi particolari, se la Parte Richiedente ritiene necessario diffondere e utilizzare, totalmente o parzialmente, le informazioni o le prove a tini diversi da quelli specificati, richiede la relativa autorizzazione alla Parte Richiesta, la quale puo' concedere o rifiutare, totalmente o parzialmente, quanto richiesto.

 
Art. 10.
Lingue per la presentazione
dei documenti

I documenti previsti dal presente Trattato sono trasmessi per via diplomatica, con la relativa traduzione nella lingua della Parte Richiesta.

 
Art. 10.
Esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria

1. Le richieste di assistenza sono eseguite conformemente alle previsioni del presente Trattato, tenendo altresi' conto, in via suppletiva, della legislazione della Parte Richiesta.
2. Su richiesta della Parte Richiedente, la Parte Richiesta presta l'assistenza giudiziaria secondo le forme e le specifiche procedure indicate nella richiesta, a condizione che non sia contraria a principi fondamentali dei sistema giuridico o alla legislazione della Parte Richiesta o non sia conforme alle disposizioni del presente Trattato.
3. Se la Parte Richiedente ha richiesto la presenza di rappresentanti delle proprie autorita' competenti nell'esecuzione della richiesta, la Parte Richiesta le comunica la sua decisione. Qualora sia positiva, comunica in anticipo alla Parte Richiedente la data e il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza.
4. L'Autorita' Centrale della Parte Richiesta trasmette le informazioni e le prove acquisite all'esito dell'esecuzione della richiesta all'Autorita' Centrale della Parte Richiedente.
5. Qualora non sia possibile dare esecuzione alla richiesta, in tutto o in parte, l'Autorita' Centrale della Parte Richiesta lo comunica immediatamente all'Autorita' Centrale della Parte Richiedente e la informa delle ragioni dell'impedimento.

 
Art. 11.
Garanzie

La Parte Richiesta puo' richiedere, in qualsiasi momento del procedimento di estradizione, che alla persona richiesta sia garantito un giusto processo e che la stessa non sara' sottoposta a sparizione forzata, o a tortura, ne' a trattamenti o a pene crudeli, inumani o degradanti. Le Parti forniscono, ove opportuno, la debita assistenza consolare alla persona consegnata in estradizione.

 
Art. 11. Assunzione di prove ed acquisizione di elementi materiali probatori
nello stato richiesto

1. La Parte Richiesta acquisisce nel suo territorio, tra le altre prove, le testimonianze, le dichiarazioni delle vittime e delle persone sottoposte a indagini o a processi penali, le perizie, i documenti, gli oggetti e le altre prove indicate nella richiesta, secondo la propria legislazione, e le trasmette alla Parte Richiedente.
2. Su specifica domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta indica la data e il luogo di esecuzione della richiesta di assistenza.
3. Ai rappresentanti delle autorita' competenti della Parte Richiedente presenti all'esecuzione della richiesta e' permesso formulare domande dirette alla persona che e' sentita o esaminata, con il coordinamento del rappresentante dell'autorita' competente della Parte Richiesta.
4. La Parte Richiedente soddisfa le condizioni concordate con la Parte Richiesta relative ai documenti e agli oggetti consegnati, ivi comprese quelle finalizzate alla protezione dei diritti di terzi su tali documenti e oggetti.
5. Su richiesta della Parte Richiesta, la Parte Richiedente riconsegna non appena possibile gli originali dei documenti e gli oggetti che le sono stati consegnati, ai sensi del paragrafo l del presente articolo. La consegna e restituzione degli oggetti nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale e' esente da imposte.
6. La persona citata a rendere dichiarazioni ha la facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o quella della Parte Richiedente lo consente; a tal fine, la Parte Richiedente deve fare espressa menzione di tale facolta' nella richiesta di assistenza.
7. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni laddove cio' sia previsto dalla legislazione di una delle Parti.

 
Art. 12.
Arresto provvisorio

1. La Parte Richiedente puo' richiedere per via diplomatica l'arresto provvisorio della persona richiesta. La domanda deve indicare che nei confronti della persona richiesta e' stata emessa un'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della liberta' personale o una sentenza di condanna definitiva, e deve indicare la data e i fatti che motivano la domanda, nonche' il momento e il luogo della commissione parziale o totale dei fatti, oltre ai dati che permettono l'identificazione della persona di cui e' richiesto l'arresto.
2. Dopo l'esecuzione dell'arresto, la Parte Richiedente deve formalizzare la domanda di estradizione nel termine di novanta (90) giorni a decorrere dal giorno successivo all'arresto. Nel caso in cui non sia formalizzata la domanda nel termine indicato, la persona oggetto della richiesta sara' messa in liberta' e sara' ammessa una nuova domanda di arresto per lo stesso fatto solo se vengono rispettati tutti gli adempimenti previsti dal presente Trattato.
3. La localizzazione della persona richiesta puo' essere effettuata attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale - INTERPOL.

 
Art. 12.
Audizione per videoconferenza

1. L'audizione di testimoni, indagati o imputati, periti o vittime che si trovano nel territorio della Parte Richiesta e che devono comparire dinanzi alle autorita' della Parte Richiedente ha luogo, preferibilmente, per videoconferenza.
2. Ove necessario o richiesto, la persona citata a rendere dichiarazioni ha diritto all'assistenza di un difensore, con il quale puo' comunicare riservatamente, nonche' di un interprete.
3. La Parte Richiesta consente l'audizione per videoconferenza e, se non dispone degli strumenti tecnici che permettono una videoconferenza, la Parte Richiedente puo' metterli a sua disposizione.
4. All'audizione per videoconferenza si applicano le seguenti regole:
a) l'audizione si svolge alla presenza dell'autorita' competente di entrambe le Parti e, ove necessario, con l'assistenza di un interprete. La Parte Richiesta e' responsabile della identificazione della persona sottoposta ad esame e del rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legislazione interna della Parte Richiesta. Qualora l'autorita' della Parte Richiesta ritenga che non sono rispettati i principi fondamentali del proprio ordinamento durante l'audizione, adotta immediatamente le misure necessarie ad assicurare che tale audizione prosegua secondo tali principi;
b) le autorita' competenti delle Parti concordano, ove necessario, le misure relative alla protezione della persona che compare;
c) l'audizione e' condotta direttamente dalla Parte Richiedente o sotto la sua direzione, in conformita' alla sua legislazione interna;
d) al termine dell'audizione, l'autorita' competente della Parte Richiesta redige un verbale, indicando la data, l'ora e il luogo della stessa, l'identita' della persona che e' comparsa, il contenuto dell'esame, l'identita' e la qualifica delle altre persone che hanno partecipato all'audizione. Detto verbale e' trasmesso alla Parte Richiedente.
5. La Parte Richiesta puo' consentire l'impiego del collegamento in videoconferenza per ogni altra finalita' prevista dal presente Trattato.

 
Art. 13.
Richieste concorrenti

1. Se l'estradizione della stessa persona e' richiesta da due o piu' Stati, la Parte Richiesta determina in quale di tali Stati deve essere estradata la persona e comunica alla Parte Richiedente la sua decisione.
2. Per determinare in quale Stato deve essere estradata la persona, la Parte Richiesta puo' tenere conto di tutte le circostanze rilevanti, tra le quali:
a) la gravita' dei reati, se le richieste si riferiscono a reati diversi;
b) il tempo e il luogo della commissione di ogni reato;
c) le date di presentazione delle diverse richieste;
d) l'esistenza di un trattato tra le Parti;
e) il luogo abituale di residenza della persona richiesta;
f) la possibilita' di autorizzare la riestradizione all'altra Parte Richiedente, sempre che si tratti di fatti diversi da quelli che hanno motivato l'estradizione inizialmente concessa.

 
Art. 13.
Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni

1. Per il tramite delle Autorita' Centrali ed entro i limiti previsti dalla propria legislazione interna, le autorita' competenti di ciascuna Parte possono, senza che sia stata presentata una richiesta di assistenza giudiziaria in tal senso, scambiare informazioni e mezzi di prova rispetto a fatti penalmente rilevanti, ove ritengano che detta trasmissione sia tale da consentire all'altra Parte:
a) di presentare una richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato;
b) di avviare procedimenti penali;
c) di favorire lo sviluppo di una indagine penale in corso.
2. La Parte che fornisce le informazioni puo', in conformita' alla propria legislazione interna, vincolarne l'uso della Parte destinataria a determinate condizioni. La Parte destinataria e' obbligata al rispetto di tali condizioni.

 
Art. 14.
Decisione e consegna

1. La Parte Richiesta comunica per via diplomatica alla Parte Richiedente la sua decisione rispetto alla richiesta di estradizione, una volta che questa sia diventata definitiva.
2. In caso di rifiuto della richiesta di estradizione, la Parte Richiesta espone nella decisione i motivi del suo rifiuto.
3. Una volta messa la persona a disposizione della Parte Richiedente, questa deve trasferirla nel suo territorio entro i sessanta (60) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione che le sia effettuata al riguardo dalla Parte Richiesta per via diplomatica.
4. In caso di infermita' della persona o di grave rischio per la sua vita o per la sua salute dovuto al trasferimento, il termine di sessanta (60) giorni si sospende fino al momento in cui si comunica alla Parte Richiedente che il trasferimento all'estero della persona e' possibile e che la stessa e' messa a disposizione dell'autorita' competente. Una volta che la persona e' messa nuovamente a disposizione della Parte Richiedente, inizia a decorrere un nuovo termine di sessanta (60) giorni.
5. Se la persona richiesta non e' stata trasferita entro il termine indicato e' messa in liberta' e la Parte Richiesta puo' successivamente rifiutare di estradarla per lo stesso reato.
6. Le condizioni, i requisiti, le rassicurazioni e le garanzie processuali pretesi dalla Parte Richiesta, per la concessione della consegna della persona richiesta in estradizione, sono vincolanti per la Parte Richiedente.
7. Il periodo trascorso in stato di privazione di liberta' a fini estradizionali, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, e' computato dalla Parte Richiedente ai fini della pena da eseguire.

 
Art. 14.
Localizzazione e identificazione di persone e oggetti

Le autorita' competenti della Parte Richiesta adottano tutte le misure previste dalla propria legislazione per la localizzazione e l'identificazione delle persone e degli oggetti indicati nella richiesta di assistenza.

 
Art. 15.
Consegna differita e consegna temporanea

1. Se nei confronti della persona richiesta in estradizione e' in corso un processo penale o la stessa deve scontare una sentenza di condanna restrittiva o privativa di liberta', nel territorio della Parte Richiesta, per fatti diversi da quelli che danno luogo alla sua richiesta di estradizione, la Parte Richiesta, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, puo' differire la consegna fino alla conclusione del processo penale o fino alla completa esecuzione della pena. La Parte Richiesta informa la Parte Richiedente di tale differimento.
2. Tuttavia, su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta puo' consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalita' della consegna temporanea. La persona consegnata e' detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte Richiedente ed e' riconsegnata alla Parte Richiesta nel termine convenuto. Tale periodo di privazione della liberta' e' computato ai fini della pena da eseguire nella Parte Richiesta.

 
Art. 15. Comparizione di testimoni, vittime, periti e persone sottoposte a
indagini o a processi penali nel territorio della parte richiedente

1. Qualora la Parte Richiedente domandi la comparizione di una persona per rendere testimonianza, per una perizia o per partecipare ad altri atti processuali nel suo territorio, la Parte Richiesta informa tale persona dell'invito della Parte Richiedente a comparire dinanzi alle sue autorita' competenti.
2. La richiesta di comparizione della persona deve contenere le informazioni relative alle condizioni e alle modalita' di pagamento delle spese relative alla comparizione della persona citata, nonche' le informazioni relative alle garanzie di cui essa godra' ai sensi dell'articolo 16 del presente Trattato.
3. La richiesta di comparizione non deve prospettare l'applicazione di misure coercitive o di sanzioni in caso di mancata comparizione nel territorio della Parte Richiedente.
4. La persona citata dichiara se desidera o meno comparire. L'Autorita' Centrale della Parte Richiesta informa senza indugio l'Autorita' Centrale della Parte Richiedente della scelta compiuta e, se la persona accetta di comparire, deve favorire il suo contatto con la Parte Richiedente affinche' questa le anticipi i fondi di cui ha bisogno per sostenere le spese.
5. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi alla Autorita' del territorio della Parte Richiedente almeno con sessanta (60) giorni di anticipo rispetto al giorno previsto per la comparizione. Tuttavia, in casi eccezionali in cui la notifica puo' risultare opportuna anche in un termine inferiore, la Parte Richiesta fa tutto il possibile per soddisfare la richiesta.

 
Art. 16.
Procedimento

Gli aspetti procedurali di estradizione, che non sono espressamente previsti dal presente Trattato, sono disciplinati in via suppletiva da quanto stabilito dalla legislazione nazionale della Parte Richiesta.

 
Art. 16.
Garanzie della persona citata

1. Nessuna persona, qualunque sia la sua nazionalita', che a seguito di una citazione compare dinanzi alle autorita' competenti della Parte Richiedente, puo' essere perseguita penalmente, arrestata o sottoposta a restrizione della sua liberta' individuale nel territorio di tale Parte per fatti o condanne precedenti al suo ingresso nel territorio della Parte Richiedente. Se, per qualsiasi ragione, non e' possibile fornire tale garanzia, l'Autorita' Centrale della Parte Richiedente deve indicarlo nella domanda al fine di informare la persona citata e permetterle di adottare la decisione sulla sua comparizione tenendo conto di tali circostanze.
2. La garanzia prevista nel paragrafo I del presente articolo cessa quando la persona citata ha avuto la possibilita' di lasciare il territorio della Parte Richiedente per un periodo ininterrotto di trenta (30) giorni, decorrente dal giorno in cui le e' stata notificata la comunicazione scritta che la sua presenza non e' piu' richiesta dalle autorita' competenti, e, tuttavia, permane in tale territorio o, avendolo lasciato, vi fa ritorno.
3. La persona citata non puo' essere obbligata a rendere testimonianza in un processo diverso da quello specificato nella richiesta.

 
Art. 17.
Consegna di oggetti a domanda
della Parte Richiedente

1. Per quanto permesso dalle leggi della Parte Richiesta e fatti salvi i diritti dei terzi, tutti i beni, gli strumenti, gli oggetti o i documenti connessi con il reato, rinvenuti in possesso della persona richiesta al momento dell'arresto, sono consegnati alla Parte Richiedente, sempre che tali beni, strumenti, oggetti o documenti costituiscano o possano servire come prova nel processo penale che la persona consegnata in estradizione deve affrontare nel territorio della Parte Richiedente.
2. La Parte Richiesta puo' trattenere temporaneamente o consegnare a condizione di restituzione o rimborso gli oggetti a cui si riferisce il paragrafo 1 del presente Articolo, sempre che tali oggetti si trovino sottoposti a misure cautelari nel territorio della Parte Richiesta, sia nel caso di un procedimento penale in corso sia nel caso di un procedimento di confisca.
3. Quando la Parte Richiesta o terzi abbiano attestati diritti di proprieta' sugli oggetti consegnati alla Parte Richiedente, la Parte Richiedente restituisce tali oggetti alla Parte Richiesta nel termine previamente stabilito tra le Parti e senza alcun onere per la Parte Richiesta.
4. Il sequestro di beni o di elementi probatori non esclude in alcun modo l'obbligo tra le Parti di prestarsi reciprocamente le assistenze che debbono prestarsi, conformemente ad altri strumenti giuridici internazionali in vigore tra le Parti.

 
Art. 17.
Trasferimento temporaneo di persone detenute

1. Nel caso in cui non possa avere luogo l'audizione per videoconferenza, la Parte Richiesta puo' consentire al trasferimento di ogni persona detenuta, per testimoniare o deporre in qualita' di vittima, o per partecipare ad altri atti processuali indicati nella richiesta, a condizione che il detenuto sia riconsegnato alla Parte Richiesta nel termine da questa indicato.
2. Il termine di durata del trasferimento della persona non puo' essere superiore a novanta (90) giorni. Il periodo di permanenza della persona trasferita puo' essere prolungato dall'Autorita' Centrale della Parte Richiesta, su richiesta dell'Autorita' Centrale della Parte Richiedente.
3. Le modalita' e le condizioni del trasferimento e del ritorno della persona sono concordate tra le Autorita' Centrali delle Parti.
4. Il trasferimento e' rifiutato:
a) se la persona detenuta non vi consente per iscritto;
b) se la sua presenza e' necessaria in un procedimento giudiziario in corso nel territorio della Parte Richiesta.
5. La Parte Richiedente tiene in custodia la persona trasferita fino a quando e' in vigore la misura detentiva disposta dall'autorita' competente della Parte Richiesta. Qualora la persona sia liberata per decisione delle autorita' competenti della Parte Richiesta, la Parte Richiedente si conformera' agli articoli 16 e 21 del presente Trattato.
6. Il periodo di permanenza della persona trasferita fuori dal territorio della Parte Richiesta e' computato ai fini del periodo totale di detenzione.
7. La persona detenuta che non presta il proprio consenso a comparire dinanzi alla Parte Richiedente non potra' essere sottoposta ad alcuna misura coercitiva o sanzione per questo fatto.

 
Art. 18.
Transito

1. La Parte Richiesta autorizza e facilita il transito attraverso il proprio territorio delle persone che sono consegnate alla Parte Richiedente da Stati terzi, sempre che a cio' non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
2. La Parte che richiede il permesso di transito inoltra alla Parte Richiesta una richiesta che contiene un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso, accompagnata da una copia della Decisione emessa dallo Stato terzo che concede alla Parte Richiedente la consegna della persona.
3. La richiesta e' trasmessa per via diplomatica ovvero, nei casi piu' urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), con una domanda contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito e' accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.

 
Art. 18. Protezione delle persone citate o trasferite nel territorio della
Parte Richiedente

Qualora sia necessario, la Parte Richiedente assicura la protezione delle persone citate o trasferite nel suo territorio, in conformita' agli articoli 15, 16 e 17 del presente Trattato.

 
Art. 19.
Spese

Tutte le spese relative al procedimento di estradizione devono essere sostenute dalla Parte nel cui territorio sono prodotte. Le spese necessarie per il trasferimento della persona consegnata in estradizione sono a carico della Parte Richiedente.

 
Art. 19.
Casi speciali di assistenza giudiziaria

La Parte Richiesta, in conformita' alla propria legislazione interna, fornisce estratti di fascicoli penali e/o documenti od oggetti che sono necessari per un'indagine e/o per un processo penale avviato nel territorio della Parte Richiedente, quando questa glielo richiede.

 
Art. 20.
Consultazioni e controversie

1. Le Parti possono procedere a consultazioni qualora si rendano necessarie per l'applicazione delle previsioni del presente Trattato.
2. Le controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o esecuzione delle disposizioni del presente Trattato sono risolte mediante negoziati diplomatici.

 
Art. 20.
Misure su beni

1. Le Parti cooperano per l'individuazione di beni, strumenti o proventi, diretti e indiretti, del reato, e applicano le misure adeguate rispetto ad essi, ai sensi della propria legislazione interna. Quanto sopra include le misure in materia di extincion del derecho de dominio sobre bienes per la Repubblica Dominicana o le misure patrimoniali di prevenzione per la Repubblica Italiana.
2. Tale cooperazione si basa sulle disposizioni del presente Trattato, nonche' sulle disposizioni corrispondenti della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 15 novembre 2000, in particolare sui suoi articoli 2, 12, 13 e 14, e si estende non solo ai reati previsti in tale Convenzione ma a qualsiasi altro fatto delittuoso, in osservanza del punto 2 dell'articolo 1 del presente Trattato.
3. Le Parti possono, ai sensi della propria legislazione interna, ripartire i beni o gli averi confiscati. A tal fine, esse concluderanno per ciascun caso gli accordi o le intese specifiche volte a determinare, tra le altre cose, i beni da dividere, l'entita' o la porzione degli stessi che spetta a ogni Parte ed eventuali condizioni particolari da applicare.

 
Art. 21.
Ambito temporale di applicazione

Il presente Trattato si applica alle richieste di estradizione successive alla sua entrata in vigore anche se si riferiscono a reati commessi prima della sua entrata in vigore.

 
Art. 21.
Spese

1. Fatto salvo un accordo su casi specifici tra le Parti, la Parte Richiesta si fa carico delle spese ordinarie di esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, fatte salve le seguenti spese che sono a carico della Parte Richiedente:
a) spese relative al trasporto delle persone nel proprio territorio, alla loro permanenza e al loro rientro, nei casi previsti dagli articoli 15 e 17 del presente Trattato, nonche' altri compensi da corrispondere alle medesime persone;
b) rimborsi e onorari spettanti ai periti;
c) spese relative al trasporto, permanenza e presenza dei rappresentanti di autorita' competenti della Parte Richiedente durante l'esecuzione della richiesta, nei casi previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 10 del presente Trattato;
d) spese relative all'invio ed alla restituzione di oggetti trasferiti dal territorio della Parte Richiesta al territorio della Parte Richiedente;
e) spese relative alla protezione di persone prevista dall'articolo 18 del presente Trattato.
2. Qualora la richiesta comporti spese elevate o di carattere straordinario, come nel caso delle squadre investigative comuni e delle consegne controllate, le Autorita' Centrali delle Parti si consultano per determinare le condizioni alle quali si dara' esecuzione alla richiesta, nonche' le modalita' con cui si sosterranno le spese.

 
Art. 22.
Riservatezza

Quando la Parte Richiedente prevede di trasmettere informazioni particolarmente sensibili a sostegno della sua richiesta di estradizione puo' consultare la Parte Richiesta per determinare in quale misura la Parte Richiesta puo' proteggere l'informazione. Se la Parte Richiesta non puo' proteggere l'informazione nel modo voluto dalla Parte Richiedente, quest'ultima decidera' se trasmettere, nonostante questo, l'informazione.

 
Art. 22. Strumenti per favorire la Cooperazione Giudiziaria in materia penale

1. Le Parti cooperano, inoltre, tramite le seguenti modalita':
a) scambio di esperienze in materia di indagini penali, terrorismo, corruzione, tratta di esseri umani, stupefacenti e sostanze chimiche, riciclaggio di denaro, criminalita' organizzata e reati connessi, tra gli altri;
b) scambio di informazioni sulle modifiche introdotte nei propri sistemi giudiziari e sui nuovi orientamenti giurisprudenziali nelle materie oggetto del presente strumento;
c) formazione e aggiornamento dei soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali.
2. Per la realizzazione delle attivita' e degli incontri previsti dal presente Trattato, le Autorita' Centrali concordano direttamente la metodologia da utilizzare per ciascuno di essi, nonche' la loro durata e il numero dei partecipanti.
3. Le Parti finanziano la cooperazione alla quale si riferisce il presente articolo secondo le proprie disponibilita' e quant'altro stabilito nelle loro rispettive legislazioni interne.

 
Art. 23.
Entrata in vigore e cessazione

1. Il presente Trattato entrera' in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate, per via diplomatica, l'adempimento dei requisiti previsti dalla loro legislazione interna. Lo stesso avra' durata illimitata.
2. Il presente Trattato potra' essere modificato per consenso reciproco delle Parti, formalizzato tramite comunicazioni scritte, per via diplomatica. Le modifiche entreranno in vigore in conformita' alla procedura stabilita nel paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ciascuna Parte potra' recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica, nel qual caso i suoi effetti cesseranno centoottanta (180) giorni dopo la data di ricevimento della relativa comunicazione.
4. I procedimenti di estradizione pendenti al momento della cessazione del presente Trattato saranno conclusi in conformita' con lo stesso.

Sottoscritto a Roma, il 13 febbraio dell'anno 2019, in due esemplari in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 23.
Squadre investigative comuni

1. Le autorita' competenti possono costituire, di comune accordo, squadre investigative comuni per uno scopo determinato e per una durata limitata, che puo' essere prorogata di comune accordo, per svolgere indagini penali nel territorio di una Parte o di entrambe le Parti.
2. Una squadra investigativa comune puo', in particolare, essere costituita quando:
a) le indagini condotte da una delle Parti su reati che richiedono inchieste difficili e di notevole complessita' coinvolgono l'altra Parte;
b) entrambe le Parti conducono indagini su reati che, per le circostanze del caso, richiedono una azione coordinata e concertata.
3. I componenti della squadra investigativa comune provenienti dalla Parte nel cui territorio la squadra interviene sono denominati «membri», mentre i componenti provenienti dall'altra Parte sono denominati «membri distaccati».
4. La composizione della squadra e' indicata nell'accordo costitutivo e puo' comprendere, oltre ai rappresentanti delle autorita' competenti, agenti di polizia giudiziaria, periti, medici legali e altri membri ausiliari della giustizia. E' possibile, inoltre, decidere quali persone diverse dai rappresentanti delle autorita' competenti delle due Parti, appartenenti ad organismi internazionali di investigazione e/o di polizia, partecipino alle attivita' della squadra investigativa comune. I diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtu' del presente articolo non si applicano a tali persone, a meno che l'accordo non stabilisca altrimenti in modo chiaro.
5. La richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune contiene una proposte in merito alla composizione della squadra e alle modalita' di svolgimento delle attivita' investigative, nonche' le indicazioni stabilite dall'articolo 5 del presente Trattato, per quanto applicabili.
6. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti, secondo le decisioni concordate tra le rispettive autorita' competenti, tenendo conto delle seguenti condizioni generali:
a) la squadra esercita la propria attivita' nel rispetto del diritto della Parte nel cui territorio interviene;
b) l'autorita' pertinente della Parte nel cui territorio la squadra interviene assicura e stabilisce le condizioni necessarie per l'esecuzione delle attivita' concordate, designando inoltre, tra i componenti della squadra, il responsabile della direzione della stessa;
c) il responsabile della squadra opera entro i limiti di sua competenza in conformita' al diritto nazionale e coordina le attivita' nel rispetto delle regole stabilite dalle autorita' competenti nell'accordo costitutivo della squadra;
d) i membri distaccati della squadra investigativa comune:
(i) devono essere autorizzati, dalla Autorita' Centrale della Parte nel cui territorio la squadra interviene, a entrare e rimanere per il tempo stabilito nel territorio di tale Parte prima dell'inizio delle indagini;
(ii) hanno il permesso di essere presenti nel territorio della Parte in cui la squadra interviene quando sono adottate misure investigative;
(iii) possono, in conformita' alla legislazione della Parte Richiesta, dare esecuzione alle misure specifiche di indagine assegnate dal responsabile della squadra, laddove sia previsto dall'accordo costitutivo o previa autorizzazione delle autorita' competenti delle Parti;
(iv) possono, in conformita' al proprio diritto nazionale e nel limite delle loro competenze, fornire alla squadra le informazioni disponibili nella Parte che li ha distaccati, ai fini delle indagini effettuate dalla squadra stessa;
(v) possono richiedere l'adozione di misure, eventualmente considerate necessarie dal responsabile della squadra, direttamente alle loro autorita' competenti, che le tratteranno secondo le condizioni richieste da una indagine condotta a livello nazionale.
7. Se la squadra investigativa comune necessita dell'assistenza di un paese terzo, le autorita' competenti della Parte nel cui territorio la squadra interviene ne possono fare richiesta alle autorita' competenti del paese interessato in conformita' agli strumenti giuridici internazionali applicabili o, in loro assenza, sulla base della cortesia internazionale.
8. Le informazioni acquisite legalmente da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune, che le autorita' pertinenti delle Parti interessate non potrebbero altrimenti acquisire, possono essere utilizzate, oltre che per i tini previsti all'atto della costituzione della squadra:
a) per il perseguimento di altri reati, previa autorizzazione della Parte nel cui territorio e' stata acquisita l'informazione. Detta autorizzazione puo' essere negata soltanto quando l'uso in questione compromette le indagini penali della predetta Parte o quando quest'ultima puo' rifiutare l'assistenza giudiziaria;
b) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, fatte salve le disposizioni del punto precedente.
9. Gli atti e i documenti acquisiti in applicazione del presente articolo sono assimilati a quelli acquisiti dalla Parte Richiedente in esecuzione di una richiesta di assistenza avviata nell'ambito del presente Trattato.
10. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorita' competenti le seguenti:
a) per la Repubblica Italiana: l'Autorita' Giudiziaria procedente;
b) per la Repubblica Dominicana: le autorita' competenti del Sistema di Amministrazione della Giustizia.
11. Le autorita' competenti devono presentare le richieste di squadre investigative comuni per il tramite delle Autorita' Centrali indicate nell'articolo 3 del presente Trattato.

 
Art. 24.
Consegne vigilate o controllate

1. Ciascuna Parte puo' effettuare consegne controllate o vigilate nel territorio dell'altra Parte volte ad acquisire elementi necessari per la prova dei reati o per l'identificazione, l'individuazione e la cattura dei responsabili.
2. La decisione di effettuare consegne controllate o vigilate e' adottata in ciascun caso specifico dalle autorita' competenti della Parte Richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte.
3. Le consegne controllate o vigilate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte Richiesta e in conformita' alle previsioni del presente Trattato, delle convenzioni e trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti. Le autorita' competenti della Parte Richiesta mantengono il diritto di iniziativa, direzione e controllo dell'operazione.
4. Si applicano, quanto alle spese, le disposizioni previste dall'articolo 21.
5. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorita' competenti le seguenti:
a) per la Repubblica Italiana: l'Autorita' Giudiziaria procedente;
b) per la Repubblica Dominica: il Director General de Persecucion del Ministerio Publico.
6. Le autorita' competenti devono presentare tutte le richieste di consegne controllate o vigilate per il tramite delle Autorita' Centrali indicate nell'articolo 3 del presente Trattato.

 
Art. 25.
Altri strumenti di Cooperazione

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtu' di accordi specifici, intese o prassi condivise, conformi alle loro rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili.

 
Art. 26.
Consultazioni e soluzione di controversie

1. Le Autorita' Centrali delle Parti, su proposta di una di esse, avviano consultazioni sull'interpretazione o applicazione del presente Trattato in generale o in relazione ad una specifica richiesta di assistenza.
2. Eventuali controversie che sorgano in ordine alla interpretazione o applicazione del presente Trattato saranno risolte tramite negoziati diplomatici diretti.

 
Art. 27.
Disposizioni finali

1. Il presente Trattato puo' essere modificato per mutuo consenso delle Parti e le modifiche concordate entreranno in vigore in conformita' al procedimento stabilito nel paragrafo 2 del presente articolo.
2. Il presente Trattato entrera' in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica ricevuta, attraverso la via diplomatica, con la quale le Parti si comunicano il completamento delle procedure previste dalla legislazione interna, necessarie per la sua entrata in vigore.
3. Il presente Trattato cessa i suoi effetti cento ottanta (180) giorni dopo che una delle Parti riceve per via diplomatica la notifica scritta dell'altra Parte sulla sua determinazione in tal senso.
4. La cessazione del presente Trattato non riguardera' l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria ricevute durante il periodo di vigenza.

Sottoscritto a Roma, il giorno 13 del mese di febbraio dell'anno 2019 in due esemplari in lingua italiana e spagnola, essendo entrambi i testi ugualmente validi.

Parte di provvedimento in formato grafico