Gazzetta n. 134 del 7 giugno 2021 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 26 maggio 2021
Modifiche al regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF). (Delibera n. 21867).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come da ultimo modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, secondo cui «La Consob determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 nonche' i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati.»;
Vista la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE;
Visto il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante la «Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)»;
Vista la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, con la quale e' stato istituito l'Arbitro per le controversie finanziare ed e' stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;
Vista la delibera n. 19783 del 23 novembre 2016, concernente l'avvio dell'operativita' dell'Arbitro per le controversie finanziarie e l'adozione di disposizioni transitorie;
Vista la delibera n. 20760 del 20 dicembre 2018, con la quale e' stato prorogato il periodo previsto all'art. 2, comma 2, della delibera n. 19783 del 23 novembre 2016;
Vista la delibera n. 21666 del 22 dicembre 2020, con la quale e' stato ulteriormente prorogato il periodo previsto all'art. 2, comma 2, della delibera n. 19783 del 23 novembre 2016;
Visto l'art. 8 del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, adottato con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016, secondo cui la Consob sottopone a revisione periodica, almeno ogni tre anni a partire dalla data di adozione, per aree tematiche, le disposizioni contenute negli atti di regolazione generale, valutandone l'idoneita' a conseguire le finalita' perseguite in relazione all'onerosita' complessiva del quadro regolatorio;
Ritenuta sussistente l'opportunita' di procedere alla revisione periodica del regolamento concernente l'Arbitro per le controversie finanziarie, adottato con la citata delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, in considerazione delle esigenze operative emerse nei primi anni di attivita' dell'Arbitro e dei dati relativi ai procedimenti trattatati e conclusi;
Valutate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori, istituito con delibera Consob del 12 giugno 2018, n. 20477, nonche' le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 19 dicembre 2019, relativo alle proposte di modifica al regolamento concernente l'Arbitro per le controversie finanziarie, come rappresentate nella relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Delibera:

Art. 1
Modifiche al regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-bis e
5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente
l'Arbitro per le controversie finanziarie

Nel titolo, le parole «2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179» sono sostituite dalle seguenti: «32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
I. Nel capo I sono apportate le seguenti modifiche:
A. All'art. 1, comma 1, le parole «2, comma 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
B. All'art. 2, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente lettera:
c-bis) «regolamento (UE) n. 1286/2014», il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati»;
2) alla lettera h), quarto trattino, le parole «start-up innovative e PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «le piccole e medie imprese e per le imprese sociali di cui all'art. 50-quinquies del TUF», e, al quinto trattino, le parole «le imprese di assicurazione limitatamente all'offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF dalle stesse emessi;» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-bis) del TUF, limitatamente alla distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi;»;
C. All'art. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
a) «1. Gli intermediari, prima di iniziare l'attivita', aderiscono all'Arbitro, anche attraverso le associazioni di categoria a cui partecipano, tramite comunicazione redatta utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito web dell'Arbitro. Ove non partecipino ad alcuna associazione di categoria, gli intermediari indicano nella comunicazione di adesione l'associazione di categoria a cui fanno riferimento per la designazione dei membri del collegio ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera a).»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli intermediari, anche attraverso le associazioni a cui partecipano, comunicano senza indugio alla Consob ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni contenute nella modulistica relativa alla comunicazione di adesione prevista al comma 1.»;
3) il comma 3 e' abrogato;
D. All'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole «nella parte II del TUF,» sono inserite le seguenti: «nonche' degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative,»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, l'Arbitro conosce di ogni domanda rientrante nell'ambito delle controversie su cui ha competenza. L'Arbitro puo' conoscere, ancorche' in via incidentale e ove necessario ai fini di decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonche' ogni altra azione di impugnativa negoziale.»;
3) al comma 2, le parole «per un importo superiore» sono sostituite dalle seguenti: «comunque superiori»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In caso di domande risarcitorie, l'Arbitro riconosce all'investitore solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al comma 1, con esclusione dei danni non patrimoniali.»;
5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso.»;
6) al comma 4, dopo le parole «extragiudiziale delle controversie,» sono inserite le seguenti: «compresa la sottoscrizione di protocolli di intesa,»;
II. Nel capo II sono apportate le seguenti modifiche:
A. All'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Non possono essere nominati componenti coloro che ricoprono cariche politiche.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente dura in carica cinque anni e gli altri membri tre anni e possono essere confermati una sola volta. Al termine del secondo mandato, i membri supplenti e i membri effettivi possono essere nominati nel ruolo, rispettivamente, di membro effettivo e di Presidente per un solo ulteriore mandato. Decorsi due anni dal termine del mandato, inclusi gli eventuali rinnovi, il soggetto puo' essere nuovamente nominato.»;
3) al comma 8, le parole «I componenti del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente, i membri effettivi e i membri supplenti»;
B. All'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3:
a) nella lettera b) le parole «disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» sono sostituite dalle seguenti: «o di sicurezza»;
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari, di antiriciclaggio, di usura e di strumenti di pagamento nonche' per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;»;
c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) aver riportato, nei cinque anni precedenti, un provvedimento di radiazione e cancellazione o di sospensione dagli ordini professionali;»;
d) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:
«d-bis) essere stati, nei cinque anni precedenti, destinatari di sanzioni o di provvedimenti di rimozione irrogati da autorita' di vigilanza;
d-ter) trovarsi in stato di interdizione o incapacita' temporanea o permanente a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo ovvero trovarsi in stato di perdita temporanea dei requisiti di onorabilita' a seguito di provvedimenti adottati dalle autorita' di vigilanza;
d-quater) essere stati condannati in via definitiva per delitti non colposi;
d-quinquies) essere stati condannati in via definitiva a pena detentiva per delitti colposi e contravvenzioni.»;
e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il divieto di cui al comma 3 opera anche qualora la pena sia stata applicata su richiesta delle parti ovvero nel caso in cui sia stata comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva.»;
C. All'art. 7, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ove tali circostanze riguardino il Presidente, questi le comunica al membro che lo sostituisce ai sensi dell'art. 5, comma 7 e alla segreteria tecnica.»;
D. All'art. 8, comma 1, lettera a), dopo il secondo trattino e' inserito il seguente:
«-- l'inammissibilita' dell'istanza di correzione ai sensi dell'art. 17;»;
III. Nel capo III sono apportate le seguenti modifiche:
A. All'art. 10 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Piu' soggetti possono presentare il ricorso congiuntamente solo se titolari del medesimo rapporto controverso.»;
2) al comma 2:
a) nella lettera a) dopo le parole «extragiudiziale delle controversie» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilita' o l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»;
b) nella lettera b) le parole «le proprie determinazioni.» sono sostituite con le seguenti «le proprie determinazioni;»;
c) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere:
«b-bis) l'Arbitro non si e' gia' pronunciato con decisione di merito;
b-ter) non vi sia una decisione di merito, anche non passata in giudicato, assunta all'esito di un procedimento giurisdizionale o una decisione di merito assunta all'esito di un procedimento arbitrale.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il ricorso all'Arbitro deve essere proposto, secondo le modalita' indicate all'art. 11, comma 1, entro un anno dalla data di presentazione del reclamo all'intermediario.»;
B. All'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il ricorso con la relativa documentazione, ivi compreso quanto richiesto ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b), e' trasmesso attraverso il sito web dell'Arbitro e predisposto utilizzando il relativo modulo, secondo le istruzioni operative disponibili sul medesimo sito. Non sono presi in considerazione ricorsi, compresa la documentazione ad essi pertinente, trasmessi attraverso altre forme.»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. Per le fasi procedimentali previste dai commi 2, 4, 5 e 6 le parti utilizzano esclusivamente la modulistica resa disponibile sul sito web dell'Arbitro e la trasmettono attraverso il medesimo sito.
1-ter. Ai fini dell'efficienza ed economicita' del procedimento dinanzi all'Arbitro e fermo restando quanto previsto dal comma 4, le parti evitano la produzione di documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente rispetto ai fatti controversi.
1-quater. Tutti gli atti di parte relativi ai procedimenti svolti dall'Arbitro sono redatti e trasmessi in lingua italiana. Nel caso in cui i documenti a corredo degli atti di parte siano redatti in lingua straniera, essi sono prodotti nella lingua originale e accompagnati da una traduzione integrale in italiano, in forma libera, realizzata a cura della parte che li deposita.»;
3) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola «sette» e' sostituita dalla parola «dieci»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ove necessario ai fini di tale valutazione, entro il predetto termine, la segreteria tecnica invita il ricorrente a trasmettere eventuali integrazioni o chiarimenti entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il termine di dieci giorni entro il quale la segreteria tecnica, valutata la ricevibilita' e l'ammissibilita' del ricorso, deve trasmetterlo all'intermediario decorre dalla scadenza del termine concesso al ricorrente per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nei casi in cui ritiene il ricorso manifestamente irricevibile o inammissibile, oppure sia decorso inutilmente il termine concesso al ricorrente per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti, la segreteria tecnica ne informa il Presidente. Se non dichiara la inammissibilita' o irricevibilita' del ricorso ai sensi dell'art. 12, il Presidente da' incarico alla segreteria tecnica di proseguire con l'istruttoria del procedimento mediante la trasmissione del ricorso all'intermediario.»;
5) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'intermediario, entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto il ricorso, trasmette all'Arbitro, anche per il tramite di un procuratore e con le modalita' previste al comma 1-bis, le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso. Qualora l'intermediario decida di avvalersi di un'associazione di categoria lo comunica all'Arbitro entro il medesimo termine di trenta giorni. Nei successivi quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, l'associazione di categoria provvede a trasmettere le deduzioni e la relativa documentazione all'Arbitro con le modalita' previste al comma 1-bis.»;
6) al comma 5, le parole «dal ricevimento delle medesime» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza dei termini previsti dal precedente comma»;
7) al comma 6, dopo le parole «L'intermediario» sono inserite le seguenti: «, anche tramite l'associazione di categoria,», e dopo le parole «giorni successivi» sono inserite le seguenti: «alla scadenza dei termini previsti dal precedente comma»;
8) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. La segreteria tecnica cura la formazione del fascicolo contenente la documentazione istruttoria, che e' reso disponibile alle parti attraverso il sito web dell'Arbitro, e ne comunica alle parti la data di completamento.»;
9) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Completato il fascicolo istruttorio, la segreteria tecnica redige una relazione per il collegio sui fatti oggetto della controversia.»;
10) al comma 8, dopo le parole «elementi informativi», sono inserite le seguenti: «e documenti», e in fine e' aggiunto il seguente periodo: «In tal caso, il termine di cui all'art. 14, comma 1, puo' essere prorogato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.»;
11) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Qualora entrambe le parti lo richiedano, anche al fine di trovare un accordo, i termini previsti dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo nonche' quello previsto dall'art. 14, comma 1, sono sospesi per un periodo massimo di novanta giorni. La sospensione puo' essere richiesta una sola volta nel corso del procedimento.»;
C. All'art. 12, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nella lettera b), le parole «come definito dall'art. 4.» sono sostituite dalle seguenti: «come definito dall'art. 4;»;
2) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti lettere:
«b-bis) l'intermediario non e' legittimato passivo nella controversia;
b-ter) la qualifica di intermediario ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), non sussiste al momento della presentazione del ricorso.»;
D. All'art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3:
a) nella lettera b) le parole «con atto espresso.» sono sostituite dalle seguenti: «con atto espresso;»;
b) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente lettera:
«b-bis) l'intermediario, prima della decisione sul ricorso, fornisce documentazione attestante il raggiungimento di un accordo ovvero il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente.»;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Il procedimento non si estingue nel caso in cui l'intermediario perda tale qualifica come definita dall'art. 2, comma 1, lettera h), nel corso del suo svolgimento.»;
3) al comma 4, dopo le parole «sono dichiarate» sono inserite le seguenti: «, anche d'ufficio,» e dopo le parole «dal Presidente» sono aggiunte le seguenti: «o dal collegio»;
E. All'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'esito della controversia e' comunicato alle parti nel termine di novanta giorni dal completamento del fascicolo. L'esito puo' essere comunicato mediante il solo invio del dispositivo; in tal caso, la decisione corredata della relativa motivazione e' trasmessa alle parti entro i successivi trenta giorni.»;
2) al comma 2, dopo le parole «essere prorogato» sono inserite le seguenti: «dal Presidente o», le parole «previa comunicazione alle parti,» sono abrogate e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «La proroga e' comunicata alle parti.»;
3) il comma 3 e' abrogato;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'interruzione e l'estinzione del procedimento sono dichiarate entro i termini indicati nei commi precedenti.»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«L'irricevibilita' e l'inammissibilita' del ricorso dichiarate dal Presidente sono comunicate alle parti nel termine di ventuno giorni dalla presentazione del ricorso ovvero dalla scadenza del termine concesso al ricorrente ai sensi dell'art. 11, comma 2.»;
F. All'art. 15 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole «dall'AESFEM» sono inserite le seguenti: «ovvero da altre autorita' di vigilanza nazionali ed europee»;
2) al comma 3, dopo le parole «ricezione della decisione» sono aggiunte le seguenti: «corredata della motivazione»;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. La decisione non puo' essere oggetto di riesame da parte del collegio.»;
G. All'art. 16 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole «L'intermediario», sono inserite le seguenti: «, anche attraverso un'associazione di categoria,» e, dopo le parole «all'art. 15, comma 3», sono aggiunte le seguenti parole: «, attraverso il sito web dell'Arbitro»;
2) il comma 2 e' sostituto dal seguente:
«2. Quando vi e' motivo di ritenere, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, che l'intermediario non abbia eseguito la decisione, la segreteria invita le parti a fornire chiarimenti nel termine di trenta giorni, chiedendo anche notizie sull'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso. La segreteria, sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti, comunica i casi di mancato adempimento al collegio che procede al loro accertamento. Tale accertamento e' rinviato di sessanta giorni quando le parti comunicano l'avvio di negoziazioni volte a raggiungere un accordo sull'esecuzione della decisione.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell'intermediario, una volta accertata dal collegio, e' resa nota mediante pubblicazione di apposita notizia sul sito web dell'Arbitro per una durata di cinque anni. E', altresi', resa nota mediante notizia riportata in evidenza sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario, ove disponibile, per una durata di sei mesi e mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Tale pubblicazione e' effettuata a cura e a spese dell'intermediario inadempiente entro quindici giorni dalla comunicazione dell'accertamento dell'inadempimento utilizzando il format disponibile sul sito web dell'Arbitro e attenendosi alle relative istruzioni operative. L'intermediario, anche attraverso un'associazione di categoria, comunica all'Arbitro l'avvenuta pubblicazione della mancata esecuzione della decisione attraverso il medesimo sito web. La cancellazione della notizia dal sito web dell'Arbitro e' disposta automaticamente decorso il predetto termine quinquennale. Sul sito web dell'Arbitro viene pubblicata anche la notizia dell'eventuale inadempimento dell'intermediario agli obblighi di cui al presente comma. A margine della pubblicazione viene altresi' indicato, sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del comma 2, l'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale. Il regime pubblicitario di cui al presente comma non si applica nel caso in cui il collegio rilevi che l'intermediario, entro il termine per l'adempimento, e' stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.»;
4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. In caso di eventuale adempimento tardivo, l'intermediario ne da' notizia all'Arbitro attraverso il sito web di quest'ultimo. L'adempimento integrale della decisione, ancorche' tardivo, ovvero il raggiungimento di un accordo documentato tra le parti e comunicato all'Arbitro, sono accertati dal collegio e comportano, all'esito del relativo accertamento, la rimozione d'ufficio della notizia del mancato adempimento dal sito web dell'Arbitro. Dopo aver ricevuto la comunicazione dell'accertamento compiuto dal collegio, l'intermediario puo' rimuovere la notizia del mancato adempimento sul proprio sito web.»;
5) al comma 4, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
«Il collegio dispone in ogni caso la cancellazione della notizia del mancato adempimento qualora il procedimento giurisdizionale decida la controversia in senso diverso dall'Arbitro e favorevole all'intermediario. In questo caso, l'Arbitro provvede a pubblicare sul sito web l'estratto di tale decisione, indicando che l'esito del procedimento giurisdizionale e' stato diverso da quello del procedimento dinanzi all'Arbitro. Dopo aver ricevuto la comunicazione del provvedimento di cancellazione adottato dal collegio, l'intermediario puo' rimuovere la notizia del mancato adempimento sul proprio sito web.»;
H. All'art. 17 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ciascuna parte, entro trenta giorni dalla ricezione della decisione corredata della motivazione, puo' chiederne la correzione esclusivamente per errori materiali. Dell'avvenuta presentazione dell'istanza di correzione viene data tempestiva comunicazione all'altra parte dalla segreteria tecnica.»;
2) al comma 2, dopo le parole «per l'adempimento» sono inserite le seguenti: «da parte»;
I. All'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, le parole «8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni, nei limiti di capienza del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «32-ter.1 del TUF», e le parole «cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «avvio del procedimento»;
2) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella lettera a) la parola «cinquanta» e' sostituita dalla parola «cento»;
b) nella lettera b) la parola «cento» e' sostituita dalla parola «duecento»;
c) nella lettera c) la parola «duecento» e' sostituita dalla parola «quattrocento»;
3) al comma 3, le parole «Ove il collegio accolga in tutto o in parte il ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascun ricorso presentato, che sia stato accolto in tutto o in parte», e dopo le parole «l'intermediario e' tenuto a versare» sono inserite le seguenti: «alla Consob»;
4) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'intermediario non e' tenuto al versamento della predetta somma qualora abbia formulato, prima della presentazione del ricorso, una proposta conciliativa al ricorrente, da questi rifiutata, per un importo pari o superiore a quello riconosciuto dall'Arbitro nella decisione. Il versamento e' ridotto della meta' qualora una proposta conciliativa connotata dalle predette caratteristiche e' stata formulata dall'intermediario al ricorrente dopo la presentazione del ricorso ed e' stata da quest'ultimo rifiutata.».
IV Nel capo IV, all'art. 19, sono apportate le seguenti modifiche:
A. il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I termini previsti dagli articoli 11, 14, 15, 16 e 17 del presente regolamento sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno.»;
B. al comma 3, la parola «successive» e' sostituita dalla parola «proprie».
 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le modifiche apportate dall'art. 1 della presente delibera sono applicabili ai procedimenti avviati con ricorso proposto a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Ai procedimenti avviati con ricorso proposto prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602, del 4 maggio 2016, nel testo vigente antecedentemente all'entrata in vigore della presente delibera.
2. L'art. 16 del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, come modificato dall'art. 1 della presente delibera, si applica alle decisioni assunte a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, ancorche' relative a procedimenti avviati con ricorso proposto prima di tale data.
3. Gli articoli 5 e 6 del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, come modificati dall'art. 1 della presente delibera, si applicano ai componenti del collegio nominati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa.
4. L'art. 5, comma 3, del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602, del 4 maggio 2016, come modificato dall'art. 1 della presente delibera, si applica anche ai componenti del collegio in carica alla data di entrata in vigore della stessa.
5. La situazione impeditiva prevista dall'art. 5, comma 2-bis, e i requisiti di professionalita' e onorabilita' previsti dall'art. 6 del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602, del 4 maggio 2016, come modificato dall'art. 1 della presente delibera, si applicano anche ai componenti del collegio in carica alla data di entrata in vigore della medesima delibera se verificatisi dopo tale data.
6. Il periodo di cui all'art. 2, comma 2, della delibera Consob n. 19783 del 23 novembre 2016, gia' prorogato fino al 1° luglio 2021 dall'art. 1, comma 1, della delibera Consob n. 21666 del 22 dicembre 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 2021.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente delibera e' pubblicata sul sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° ottobre 2021.

Roma, 26 maggio 2021

Il Presidente: Savona