Gazzetta n. 138 del 11 giugno 2021 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERA 19 maggio 2021
Regolamento sulle procedure.


LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» (di seguito: decreto n. 252/2005), come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n. 147/2018);
Vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attivita' e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP la competenza ad autorizzare l'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a h), nonche' il compito di regolamentare le modalita' di presentazione dell'istanza di autorizzazione, i documenti da allegare alla stessa e i termini per il rilascio dell'autorizzazione;
Visto l'art. 19, comma 2, lettera b), del decreto n. 252/2005, nella parte in cui prevede che la COVIP approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza delle condizioni richieste dal medesimo decreto e valutandone anche la compatibilita' rispetto ai provvedimenti di carattere generale dalla stessa emanati;
Visto l'art. 19, comma 2, lettera b), del decreto n. 252/2005, nella parte in cui attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attivita' e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonche' delle relative modifiche;
Visto l'art. 19, comma 2, lettera b), del decreto n. 252/2005, nella parte in cui riconosce alla COVIP la facolta' di individuare procedure di autorizzazione semplificate, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva;
Visto l'art. 5-bis, comma 3, del decreto n. 252/2005, introdotto dall'art. 1, comma 7, del decreto n. 147/2018, nella parte in cui prevede che la COVIP possa autorizzare, in presenza delle condizioni ivi previste, i fondi pensione a svolgere le funzioni fondamentali attraverso la stessa singola persona o unita' organizzativa dell'impresa promotrice;
Visto l'art. 14-ter del decreto n. 252/2005, introdotto dall'art. 1, comma 16, del decreto n. 147/2018, e in particolare il comma 2, che attribuisce alla COVIP il compito di autorizzare le forme pensionistiche complementari ivi indicate a ricevere trasferimenti transfrontalieri;
Visto l'art. 15-bis del decreto n. 252/2005, come modificato dall'art. 1, comma 17, del decreto n. 147/2018, recante disposizioni circa lo svolgimento dell'attivita' transfrontaliera da parte delle forme pensionistiche complementari ivi indicate;
Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino della COVIP;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e in particolare l'art. 24, recante disposizioni circa i procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali da parte di alcune Autorita', tra cui la COVIP;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo, come da ultimo modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 1° settembre 2020, n. 120;
Visto l'«EIOPA's Supervisory Statement on the sound practices within the registration or authorization process of IORPs, including as regards suitability for cross-border activity» del 12 novembre 2020;
Vista la deliberazione del 15 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2010, recante «Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalita' giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attivita' transfrontaliera», come modificata con deliberazione del 7 maggio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014;
Ritenuto di dover procedere a una revisione del regolamento sopra indicato, al fine di adeguarne il contenuto alle sopravvenute disposizioni normative;
Rilevata l'esigenza in particolare di adeguare il regolamento in parola alle novita' in materia di governance introdotte nel decreto n. 252/2005 dal decreto n. 147/2018;
Ritenuto altresi' opportuno disciplinare la procedura di autorizzazione da parte della COVIP inerente all'affidamento delle funzioni fondamentali a soggetti o unita' dell'impresa promotrice ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, del decreto n. 252/2005;
Rilevata l'esigenza di dettare disposizioni in merito alla procedura di autorizzazione relativa ai trasferimenti transfrontalieri, di cui all'art. 14-ter del decreto n. 252/2005;
Rilevata l'esigenza di rivedere la procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' transfrontaliera, alla luce delle modifiche normative apportate all'art. 15-bis del decreto n. 252/2005 dal decreto n. 147/2018 e al fine di tener conto del Supervisory Statement dell'EIOPA del 12 novembre 2020;
Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 25 luglio 2019;

Delibera

a) l'adozione dell'allegato «regolamento sulle procedure». L'allegato regolamento non si applica ai procedimenti gia' iniziati alla data della sua entrata in vigore, per i quali continua ad applicarsi il regolamento previgente;
b) la pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato «regolamento sulle procedure» nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito web della stessa;
c) l'abrogazione, dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione e dell'allegato «regolamento sulle procedure», della deliberazione del 15 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2010, recante «Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalita' giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attivita' transfrontaliera», come modificata con deliberazione del 7 maggio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014.

Roma, 19 maggio 2021

Il Presidente: Padula Il segretario: Tais
 
Allegato

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE

Indice

Titolo I - Procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti e al riconoscimento della personalita' giuridica
Capo I - Fondi pensione negoziali
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Sezione I - Autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
Art. 2 (Istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attivita')
Art. 3 (Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252/2005)
Art. 4 (Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252/2005)
Art. 5 (Procedura di autorizzazione)
Art. 6 (Decadenza dall'autorizzazione)
Sezione II - Modifiche statutarie o regolamentari
Art. 7 (Istanza di approvazione delle modifiche statutarie per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252/2005)
Art. 8 (Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252/2005)
Art. 9 (Procedura di approvazione)
Art. 10 (Comunicazione di modifiche statutarie per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252/2005)
Art. 11 (Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252/2005)
Art. 12 (Comunicazione di modifiche regolamentari per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252/2005)
Art. 13 (Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252/2005)
Capo II - Fondi pensione aperti
Art. 14 (Ambito di applicazione)
Sezione I - Autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attivita'
Art. 15 (Istanza di autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attivita')
Art. 16 (Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa)
Art. 17 (Procedura di autorizzazione)
Art. 18 (Decadenza dall'autorizzazione)
Sezione II - Modifiche regolamentari
Art. 19 (Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari)
Art. 20 (Procedura di approvazione)
Art. 21 (Comunicazione di modifiche regolamentari)
Art. 22 (Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa)
Capo III - Piani individuali pensionistici attuati mediante contratti assicurativi sulla vita (PIP)
Art. 23 (Ambito di applicazione)
Sezione I - Approvazione del regolamento
Art. 24 (Istanza di approvazione del regolamento)
Art. 25 (Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa)
Art. 26 (Procedura di approvazione)
Sezione II - Modifiche regolamentari
Art. 27 (Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari)
Art. 28 (Procedura di approvazione)
Art. 29 (Comunicazione di modifiche regolamentari)
Art. 30 (Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo dell'istanza)
Capo IV - Fondi pensione preesistenti
Art. 31 (Ambito di applicazione)
Sezione I - Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con almeno 4.000 aderenti e beneficiari
Art. 32 (Istanza di approvazione delle modifiche statutarie)
Art. 33 (Procedura di approvazione)
Art. 34 (Comunicazione di modifiche statutarie)
Art. 35 (Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa)
Sezione II - Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con meno di 4.000 aderenti e beneficiari
Art. 36 (Comunicazione di modifiche statutarie)
Titolo II - Procedure relative alle fusioni e cessioni
Art. 37 (Operazioni di fusione tra fondi pensione negoziali o preesistenti)
Art. 38 (Operazioni di fusione di fondi pensione aperti gestiti da una medesima societa')
Art. 39 (Operazioni di cessione di fondi pensione aperti)
Art. 40 (Operazioni di fusione fra PIP)
Art. 41 (Operazioni di cessione di PIP)
Art. 42 (Operazioni societarie riguardanti le societa' che gestiscono fondi pensione aperti o PIP)
Titolo III - Procedure relative ai trasferimenti e alle attivita' transfrontalieri
Art. 43 (Ambito di applicazione)
Art. 44 (Autorizzazione al trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro)
Art. 45 (Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' transfrontaliera)
Art. 46 (Ulteriori adempimenti successivi all'autorizzazione dell'attivita' transfrontaliera)
Titolo IV - Procedure relative ai piani di riequilibrio
Art. 47 (Ambito di applicazione)
Capo I - Approvazione dei piani di riequilibrio
Art. 48 (Istanza di approvazione di un piano di riequilibrio)
Art. 49 (Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa)
Art. 50 (Procedura di approvazione dei piani di riequilibrio)
Capo II - Modifiche dei piani di riequilibrio
Art. 51 (Istanza di approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio)
Art. 52 (Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa)
Art. 53 (Procedura di approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio)
Titolo V - Procedura per l'affidamento delle funzioni fondamentali a soggetti o unita' organizzative dell'impresa promotrice
Art. 54 (Istanza di autorizzazione)
Art. 55 (Procedura di autorizzazione)
Titolo VI - Norme finali e transitorie
Art. 56 (Unita' organizzativa e responsabile del procedimento)
Art. 57 (Assolvimento imposta di bollo su istanze presentate tramite PEC)

TITOLO I
PROCEDURE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE FORME
PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI, ALLE MODIFICHE DEGLI STATUTI E
REGOLAMENTI E AL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

Capo I

Fondi pensione negoziali

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo si applica ai fondi pensione istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere da a) a g) e comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), nelle forme di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del medesimo decreto (di seguito: fondi pensione negoziali).

Sezione I

Autorizzazione all'esercizio dell'attivita'

Art. 2.

Istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attivita'

1. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', i fondi pensione negoziali, ovvero l'ente al cui interno sono istituiti i fondi (di seguito: ente istitutore), presentano alla COVIP apposita istanza, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e pubblici registri, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 3.
Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa per i
fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n.
252/2005
1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione, sede legale e codice fiscale del fondo pensione;
b) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione;
c) attestazione che lo statuto allegato e' conforme allo Schema predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui lo statuto si differenzi, per qualche profilo, rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
d) elenco nominativo, con l'indicazione delle generalita' complete (compresi codice fiscale e residenza) e della carica rivestita, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nominati in sede di atto costitutivo;
e) richiesta di riconoscimento della personalita' giuridica, ove coerente con la natura giuridica prescelta;
f) elenco dei documenti allegati;
g) generalita' del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.
2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) copia autentica dell'atto costitutivo redatto per atto pubblico;
b) copia dello statuto;
c) copia della fonte istitutiva del fondo pensione;
d) estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate in capo al legale rappresentante, ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti effettivi e supplenti del collegio dei sindaci, nonche' al direttore generale, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa vigente per l'assunzione dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre trenta giorni rispetto all'istanza;
e) relazione dell'organo di amministrazione illustrativa del programma iniziale di attivita' del fondo, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
1) numero degli appartenenti all'area dei destinatari e delle relative aziende;
2) numero minimo di aderenti previsto per procedere all'elezione degli organi collegiali (di seguito: «base associativa minima»);
3) tempi previsti per il conseguimento della predetta base associativa minima, comunque non superiore a diciotto mesi;
4) tempi previsti per la conclusione dei processi di individuazione del gestore finanziario, del depositario, dell'eventuale gestore amministrativo e dell'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
5) numero previsto di aderenti al termine di ogni anno, con riferimento al primo triennio di attivita';
6) modalita' di finanziamento delle spese di avvio;
7) indicazioni sul processo di sviluppo dell'assetto organizzativo, anche con riferimento all'implementazione delle funzioni fondamentali;
f) schemi previsionali, predisposti dall'organo di amministrazione, relativi ai primi tre esercizi di attivita' dai quali risultino stime riguardanti almeno l'ammontare dei contributi, degli oneri amministrativi (con separata evidenza di quelli relativi a servizi acquisiti da terzi, alle spese generali e amministrative nonche' a quelle per il personale) e dell'attivo netto destinato alle prestazioni;
g) copia del regolamento elettorale allegato alle fonti istitutive ovvero allo statuto.
3. Contestualmente all'istanza e' altresi' trasmessa la bozza della Nota informativa.

Art. 4.
Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa per i
fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n.
252/2005
1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione e sede legale dell'ente istitutore;
b) denominazione del fondo pensione;
c) attestazione che il regolamento allegato e' redatto tenendo conto degli Schemi adottati dalla COVIP;
d) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterra' da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo a una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo a una condotta non coerente con i principi di cui al decreto n. 252/2005;
e) elenco nominativo, con l'indicazione delle generalita' complete (compresi codice fiscale e residenza) e della carica rivestita, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente;
f) elenco dei documenti allegati;
g) generalita' del legale rappresentante dell'ente che sottoscrive l'istanza;
h) generalita' e recapiti del soggetto o dell'unita' operativa deputata a fungere da referente per i rapporti con la COVIP.
2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) copia del regolamento del fondo pensione, redatto tenendo conto degli Schemi predisposti dalla COVIP ed estratto del verbale dell'organo di amministrazione dell'ente istitutore che lo ha approvato;
b) relazione dell'organo di amministrazione dell'ente istitutore illustrativa del programma iniziale di attivita' del fondo, contenente anche l'indicazione della struttura organizzativa allo stesso dedicata, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
1) numero degli appartenenti all'area dei destinatari;
2) numero minimo di aderenti previsto («base associativa minima»);
3) tempi previsti per il conseguimento della predetta base associativa minima, comunque non superiori a diciotto mesi;
4) tempi previsti per la conclusione dei processi di individuazione del gestore finanziario, del depositario e dell'eventuale gestore amministrativo;
5) numero previsto di aderenti al termine di ogni anno, con riferimento al primo triennio di attivita';
6) modalita' di finanziamento delle spese di avvio;
7) indicazioni sul processo di sviluppo dell'assetto organizzativo;
c) schemi previsionali, predisposti dall'organo di amministrazione dell'ente istitutore, relativi ai primi tre esercizi di attivita' dai quali risultino stime riguardanti almeno l'ammontare dei contributi, degli oneri amministrativi (con separata evidenza di quelli relativi a servizi acquisiti da terzi, alle spese generali e amministrative nonche' a quelle per il personale) e dell'attivo netto destinato alle prestazioni.
3. Contestualmente all'istanza e' altresi' trasmessa la bozza della Nota informativa.

Art. 5.

Procedura di autorizzazione

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 2, corredata dalla prescritta documentazione, autorizza il fondo, ovvero l'ente istitutore, all'esercizio dell'attivita', salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 3, commi 1 e 2, e nell'art. 4, commi 1 e 2, la COVIP procede a richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 e' interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine e', comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al soggetto istante i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante puo' presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.
5. Per i fondi che ne abbiano fatto richiesta, il riconoscimento della personalita' giuridica consegue automaticamente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio.
6. A seguito dell'autorizzazione all'esercizio la COVIP dispone l'iscrizione del fondo pensione nell'Albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005 e, in caso di riconoscimento della personalita' giuridica, nel Registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto n. 252/2005.
7. L'esito del procedimento relativo all'istanza di autorizzazione e' comunicato dalla COVIP al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni il fondo, ovvero l'ente istitutore, provvede al deposito della Nota informativa.
9. Entro lo stesso termine di cui al comma 8 il fondo, ovvero l'ente istitutore, trasmette alla COVIP il testo dello statuto o del regolamento con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 6.

Decadenza dall'autorizzazione

1. Costituiscono ipotesi di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio:
a) il mancato inizio dell'attivita' entro dodici mesi dall'iscrizione nell'Albo;
b) il mancato raggiungimento della prevista base associativa minima entro diciotto mesi dall'iscrizione nell'Albo.
2. Prima di dichiarare la decadenza la COVIP convoca le fonti istitutive. In presenza di motivate esigenze rappresentate dalle fonti istitutive, la COVIP puo' consentire una proroga dei termini, di cui al comma 1, per un periodo comunque non superiore a ulteriori dodici mesi. Decorso inutilmente anche il periodo di proroga, la COVIP dichiara la decadenza.

Sezione II

Modifiche statutarie o regolamentari

Art. 7.
Istanza di approvazione delle modifiche statutarie per i fondi
costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252/2005

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie, i fondi pensione negoziali presentano alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.
2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del fondo pensione negoziale;
b) indicazione delle modifiche apportate;
c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compatibili con lo Schema di statuto predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui le modifiche si differenzino, per qualche profilo, rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalita' del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.
3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le ricadute sugli aderenti e sui beneficiari;
d) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche statutarie.
4. Contestualmente all'istanza sono altresi' trasmesse le bozze delle Parti della Nota informativa interessate dalle modifiche statutarie e, se del caso, le bozze della relativa Appendice e del Modulo di adesione.

Art. 8.
Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari per i fondi
costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252/2005

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche regolamentari, l'ente istitutore presenta alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.
2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del fondo pensione negoziale;
b) indicazione delle modifiche apportate;
c) elenco dei documenti allegati;
d) generalita' del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.
3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche regolamentari;
c) relazione dell'organo di amministrazione dell'ente istitutore che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le ricadute delle modifiche sugli aderenti e sui beneficiari e i presidi posti dall'ente istitutore a tutela degli stessi anche in ordine alle modalita' di attuazione.
4. Contestualmente all'istanza sono altresi' trasmesse le bozze delle Parti della Nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari e, se del caso, le bozze della relativa Appendice e del Modulo di adesione.

Art. 9.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui agli articoli 7 e 8, corredata dalla prescritta documentazione, approva le modifiche statutarie o regolamentari, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 7, commi 2 e 3 e nell'art. 8, commi 2 e 3, la COVIP procede a richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 e' interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine e', comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al soggetto istante i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante puo' presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche statutarie o regolamentari.
5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalita' di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ovvero il provvedimento finale di diniego.
6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche statutarie o regolamentari, ovvero dal decorso dei termini, i fondi comunicano alla COVIP la data dalla quale decorrera' l'applicazione delle modifiche. Nello stesso termine e' trasmesso il nuovo testo integrale dello statuto o del regolamento con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
7. Il fondo, ovvero l'ente istitutore, provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti interessati dalla variazione statutaria o regolamentare e alla trasmissione alla COVIP con le modalita' e nei termini per ciascuno previsti.

Art. 10.
Comunicazione di modifiche statutarie per i fondi costituiti ai sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252/2005

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 7 e' presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:
a) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
b) variazione della denominazione, della sede legale del fondo e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
c) riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali;
d) eliminazione di una delle tipologie di spesa che sono, direttamente o indirettamente, poste a carico degli aderenti e dei beneficiari;
e) adesione di soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari;
f) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunita' europee in base al regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni;
g) modalita' di convocazione degli organi e di svolgimento delle relative riunioni.
2. La comunicazione e' presentata entro trenta giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui e' pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 11.
Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa
per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto
n. 252/2005
1. La comunicazione di cui all'art. 10 riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del fondo pensione;
b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 10 comma 1, a cui le stesse si riferiscono;
c) data di efficacia delle modifiche;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalita' del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.
2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le ricadute sugli aderenti e sui beneficiari e i presidi posti dall'ente istitutore a tutela degli stessi anche in ordine alle modalita' di attuazione;
d) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche statutarie;
e) copia delle Parti della Nota informativa interessate dalle modifiche statutarie e, se del caso, della relativa Appendice e del Modulo di adesione.
3. Il testo integrale dello statuto e' trasmesso con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
4. Il fondo provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti interessati dalla variazione statutaria e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalita' e nei termini per ciascuno previsti.

Art. 12.
Comunicazione di modifiche regolamentari per i fondi costituiti ai
sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252/2005

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 8 e' presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:
a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
b) variazione della denominazione del fondo e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
c) variazione della denominazione sociale o della sede dell'ente istitutore e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
d) eliminazione di una delle tipologie di spesa che sono, direttamente o indirettamente, poste a carico degli aderenti e dei beneficiari;
e) adesione di soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari;
f) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunita' europee in base al regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni.
2. La comunicazione e' presentata entro trenta giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui e' pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 13.
Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa
per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto
n. 252/2005
1. La comunicazione di cui all'art. 12 riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del fondo pensione;
b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 12, comma 1, a cui le stesse si riferiscono;
c) data di efficacia delle modifiche;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalita' del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.
2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche regolamentari;
c) relazione dell'organo di amministrazione dell'ente istitutore che illustri le motivazioni delle variazioni apportate, le ricadute delle modifiche sugli aderenti e sui beneficiari e i presidi posti dall'ente istitutore a tutela degli stessi anche in ordine alle modalita' di attuazione;
d) copia delle Parti della Nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari e, se del caso, della relativa Appendice e del Modulo di adesione.
3. Il testo integrale del regolamento e' trasmesso con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
4. L'ente istitutore provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti del fondo interessati dalla variazione regolamentare e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalita' e nei termini per ciascuno previsti.

Capo II

Fondi pensione aperti

Art. 14.

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo si applica ai fondi pensione di cui all'art. 12 del decreto n. 252/2005 (di seguito: fondi pensione aperti).

Sezione I

Autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attivita'

Art. 15.

Istanza di autorizzazione alla costituzione
e all'esercizio dell'attivita'

1. Ai fini dell'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attivita' di un fondo pensione aperto, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto n. 252/2005, trasmettono alla COVIP apposita istanza, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e pubblici registri, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Copia della medesima istanza con la relativa documentazione e' contestualmente inviata, da parte dei soggetti istanti, alle rispettive Autorita' di vigilanza.

Art. 16.

Contenuto dell'istanza e documentazione
a corredo della stessa

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione sociale e sede legale del soggetto istante;
b) denominazione del fondo pensione aperto e sue caratteristiche generali;
c) attestazione che il regolamento e' conforme allo Schema predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui il regolamento si differenzi, per qualche profilo, rispetto allo Schema, dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
d) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterra' da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo a una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo a una condotta non coerente con i principi di cui al decreto n. 252/2005;
e) elenco nominativo, con l'indicazione delle generalita' complete (compresi codice fiscale e residenza), dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo della societa';
f) indicazione delle Autorita' di vigilanza alle quali sono inviate le copie dell'istanza;
g) elenco dei documenti allegati;
h) generalita' del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.
2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) copia del regolamento del fondo pensione aperto ed estratto del verbale dell'organo competente che lo ha approvato;
b) attestazione del legale rappresentante che lo statuto del soggetto istante prevede la possibilita', in relazione alla normativa di settore, di costituire fondi pensione aperti ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto n. 252/2005;
c) ove la societa' abbia gia' provveduto alla relativa nomina, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate in capo al responsabile del fondo pensione la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa vigente per l'assunzione dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre trenta giorni rispetto all'istanza;
d) relazione illustrativa del programma di attivita' del fondo contenente anche indicazione della struttura organizzativa allo stesso dedicata, anche con riferimento alle funzioni fondamentali;
e) copia della delibera dell'organo di amministrazione che istituisce il fondo pensione aperto e riconosce la contribuzione affluente al fondo, le risorse accumulate e i relativi rendimenti quale patrimonio separato e autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale e' destinato.
3. Contestualmente all'istanza e' altresi' trasmessa la bozza della Nota informativa.

Art. 17.

Procedura di autorizzazione

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 15, corredata dalla prescritta documentazione, sentite le Autorita' di vigilanza sul soggetto istante, autorizza la societa' alla costituzione e all'esercizio dell'attivita' del fondo pensione aperto, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3, 4 e 5.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicate nell'art. 16, commi 1 e 2, la COVIP procede a richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 e' interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine e', comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso, per un periodo massimo di novanta giorni, al fine dell'acquisizione da parte della COVIP del parere dell'Autorita' di vigilanza sul soggetto istante.
4. Il termine di cui al comma 1 e' altresi' sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.
5. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al soggetto istante i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante puo' presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.
6. A seguito dell'autorizzazione all'esercizio e all'inoltro alla COVIP di comunicazione, a firma del legale rappresentante della societa', attestante che il depositario e' stato previamente autorizzato all'esercizio delle relative funzioni, la COVIP dispone l'iscrizione del fondo pensione nell'Albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005.
7. L'esito del procedimento relativo all'istanza di autorizzazione e' comunicato dalla COVIP al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Autorita' di vigilanza del soggetto istante.
8. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni la societa' provvede al deposito della Nota informativa e trasmette, ove non gia' inoltrato in sede di istanza, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo pensione, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico.
9. Entro lo stesso termine di cui al comma 8, il soggetto istante trasmette alla COVIP il testo del regolamento, e relativi allegati, con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 18.

Decadenza dall'autorizzazione

1. Il mancato inizio dell'attivita' entro dodici mesi dall'iscrizione nell'Albo costituisce ipotesi di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio.
2. Prima di dichiarare la decadenza la COVIP convoca il legale rappresentante della societa' istitutrice del fondo pensione aperto. In presenza di motivate esigenze rappresentate dalla societa' istitutrice, la COVIP puo' consentire una proroga del termine, di cui al comma 1, per un periodo comunque non superiore a ulteriori dodici mesi. Decorso inutilmente anche l'eventuale periodo di proroga, la COVIP dichiara la decadenza.

Sezione II

Modifiche regolamentari

Art. 19.

Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche regolamentari deliberate dall'organo competente, le societa' autorizzate all'esercizio dei fondi pensione aperti presentano alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.
2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del fondo pensione aperto;
b) indicazione delle modifiche apportate;
c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compatibili con lo Schema di regolamento predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui le modifiche si differenzino, per qualche profilo, rispetto allo Schema, dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalita' del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.
3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche del regolamento con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni;
c) relazione del responsabile del fondo nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli aderenti e sui beneficiari e sono valutati i presidi posti dalla societa' a tutela degli stessi anche in ordine alle modalita' di attuazione.
4. Contestualmente all'istanza sono altresi' trasmesse le bozze delle Parti della Nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari e, se del caso, le bozze della relativa Appendice e del Modulo di adesione.

Art. 20.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 19, corredata dalla prescritta documentazione, approva le modifiche regolamentari, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 19, commi 2 e 3, la COVIP procede a richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 e' interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine e', comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica alla societa' i motivi ostativi rilevati. La societa' puo' presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche regolamentari.
5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalita' di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ovvero il provvedimento finale di diniego.
6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche regolamentari o dal decorso dei termini, i soggetti autorizzati all'esercizio dei fondi pensione aperti comunicano alla COVIP la data dalla quale decorrera' l'applicazione delle modifiche. Nello stesso termine e' trasmesso il nuovo testo integrale del regolamento con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
7. La societa' provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti del fondo interessati dalla variazione regolamentare e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalita' e nei termini per ciascuno previsti.

Art. 21.

Comunicazione di modifiche regolamentari

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 19, e' trasmessa alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:
a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normative, ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
b) variazione della denominazione del fondo;
c) variazione della denominazione sociale, della sede della societa' istitutrice del fondo e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
d) variazione della societa' istitutrice a seguito di operazioni societarie o di cessione del fondo;
e) introduzione di nuove tipologie di rendita tra quelle previste nello Schema di regolamento predisposto dalla COVIP;
f) eliminazione o riduzione di una delle tipologie di spesa che sono, direttamente o indirettamente, poste a carico degli aderenti e dei beneficiari;
g) adesione di soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e beneficiari, nel caso di fondi aperti dedicati alle sole adesioni collettive;
h) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunita' europee in base al regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni;
i) variazione degli Allegati al regolamento contenenti le condizioni e modalita' di erogazione delle rendite e le condizioni che regolano le prestazioni accessorie;
l) variazione dell'Allegato al regolamento contenente le disposizioni in materia di responsabile.
2. La comunicazione e' presentata entro trenta giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui e' pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 22.

Contenuto della comunicazione e documentazione
a corredo della stessa

1. La comunicazione di cui all'art. 21 riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del fondo pensione;
b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 21, comma 1, a cui le stesse si riferiscono;
c) data di efficacia delle modifiche;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalita' del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.
2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni;
c) relazione del responsabile del fondo nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli aderenti e sui beneficiari e sono valutati i presidi posti dalla societa' a tutela degli stessi anche in ordine alle modalita' di attuazione. In caso di modifiche concernenti i coefficienti di trasformazione sono altresi' valutati i presidi posti dalla societa' a tutela degli aderenti che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei successivi tre anni;
d) copia delle Parti della Nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari e, se del caso, della relativa Appendice e del Modulo di adesione;
e) in caso di variazione del depositario, attestazione a firma del legale rappresentante della societa' che il depositario e' stato previamente autorizzato all'esercizio delle relative funzioni.
3. Il testo integrale del regolamento modificato e' trasmesso con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
4. La societa' provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti del fondo interessati dalla variazione regolamentare e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalita' e nei termini per ciascuno previsti.

Capo III

Piani individuali pensionistici attuati mediante
contratti di assicurazione sulla vita (PIP)

Art. 23.

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo si applica alle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto n. 252/2005 (di seguito: PIP).

Sezione I

Approvazione del regolamento

Art. 24.

Istanza di approvazione del regolamento

1. Ai fini dell'approvazione del regolamento, le imprese di assicurazione che abbiano istituito PIP presentano alla COVIP un'apposita istanza, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e pubblici registri, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 25.

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione dell'impresa di assicurazione e indicazione del numero di iscrizione all'Albo delle imprese tenuto dall'IVASS e della relativa sezione o elenco;
b) denominazione del PIP;
c) attestazione che il regolamento allegato e' conforme allo Schema predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui il regolamento si differenzi, per qualche profilo, rispetto allo Schema, dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
d) generalita' complete (compresi codice fiscale e residenza) dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo della societa';
e) elenco dei documenti allegati;
f) generalita' del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.
2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) copia del regolamento del PIP ed estratto del verbale dell'organo competente che lo ha approvato;
b) copia della deliberazione con la quale l'impresa di assicurazione ha provveduto alla costituzione del patrimonio autonomo e separato;
c) ove la societa' abbia gia' provveduto alla relativa nomina, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa vigente per l'assunzione dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre trenta giorni rispetto all'istanza;
d) bozza delle condizioni generali di contratto.
3. Contestualmente all'istanza e' altresi' trasmessa la bozza della Nota informativa.

Art. 26.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 24, corredata dalla prescritta documentazione, approva il regolamento, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 25, commi 1 e 2, la COVIP procede a richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 e' interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine e', comunque, interrotto se l'impresa di assicurazione invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica all'impresa di assicurazione i motivi ostativi rilevati. L'impresa di assicurazione puo' presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.
5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, il regolamento si intende comunque approvato se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalita' di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ovvero il provvedimento finale di diniego.
6. A seguito dell'approvazione del regolamento, la COVIP provvede all'iscrizione del PIP nell'Albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005.
7. L'esito del procedimento relativo all'approvazione del regolamento e' comunicato dalla COVIP all'IVASS.
8. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni l'impresa di assicurazione provvede al deposito della Nota informativa e trasmette, ove non gia' inoltrato in sede di istanza, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa vigente per l'assunzione dell'incarico.
9. Entro lo stesso termine di cui al comma 7, le imprese di assicurazione trasmettono alla COVIP il testo del regolamento e delle condizioni generali di contratto con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Sezione II

Modifiche regolamentari

Art. 27.

Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche regolamentari deliberate dall'organo competente, le imprese di assicurazione presentano alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.
2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del PIP;
b) indicazione delle modifiche apportate;
c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compatibili con lo Schema di regolamento predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui le modifiche si differenzino, per qualche profilo, rispetto allo Schema, dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalita' del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.
3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche del regolamento con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni;
c) relazione del responsabile del PIP nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli aderenti e sui beneficiari e sono valutati i presidi posti dall'impresa di assicurazione a tutela degli stessi anche in ordine alle modalita' di attuazione.
4. Contestualmente all'istanza sono altresi' trasmesse le bozze delle Parti della Nota informativa, della relativa Appendice e del Modulo di adesione, nonche' delle condizioni generali di contratto interessate dalle modifiche regolamentari.

Art. 28.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 27, corredata dalla prescritta documentazione, approva le modifiche del regolamento, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 27, commi 2 e 3, la COVIP procede a richiedere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 e' interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine e', comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica all'istante i motivi ostativi rilevati. L'impresa di assicurazione puo' presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche regolamentari.
5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche regolamentari si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalita' di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ovvero il provvedimento finale di diniego.
6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche regolamentari o dal decorso dei termini, le imprese di assicurazione devono comunicare alla COVIP la data dalla quale decorrera' l'applicazione delle modifiche. Nello stesso termine sono trasmessi i nuovi testi integrali del regolamento e delle condizioni generali di contratto, con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
7. L'impresa di assicurazione provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti del PIP interessati dalla variazione regolamentare e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalita' e nei termini per ciascuno previsti.

Art. 29.

Comunicazione di modifiche regolamentari

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 27, e' trasmessa alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:
a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normative, ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
b) variazione della denominazione del PIP;
c) variazione della denominazione sociale, della sede dell'impresa di assicurazione e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
d) variazione della societa' istitutrice a seguito di operazioni societarie o di cessione del PIP;
e) eliminazione o riduzione di una delle tipologie di spesa che sono, direttamente o indirettamente, poste a carico degli aderenti e dei beneficiari;
f) introduzione di nuove tipologie di rendita tra quelle previste nello Schema di regolamento predisposto dalla COVIP;
g) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunita' europee in base al regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni;
h) variazione dell'Allegato al regolamento contenente le disposizioni in materia di responsabile.
2. La comunicazione e' presentata entro trenta giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui e' pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 30.

Contenuto della comunicazione e documentazione
a corredo della stessa

1. La comunicazione di cui all'art. 29 riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del PIP;
b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 29, comma 1, a cui le stesse si riferiscono;
c) data di efficacia delle modifiche;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalita' del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.
2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni apportate;
c) relazione del responsabile del PIP nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli aderenti e sui beneficiari e sono valutati i presidi posti dall'impresa di assicurazione a tutela degli stessi anche in ordine alle modalita' di attuazione;
d) copia delle Parti della Nota informativa, della relativa Appendice e del Modulo di adesione, nonche' delle condizioni generali di contratto interessate dalle modifiche regolamentari.
3. I testi integrali del regolamento modificato e delle condizioni generali di contratto eventualmente interessate dalle modifiche sono trasmessi con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
4. L'impresa di assicurazione provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti del PIP interessati dalla variazione regolamentare e alla trasmissione alla COVIP con le modalita' e nei termini per ciascuno previsti.

Capo IV

Fondi pensione preesistenti

Art. 31.

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 20, comma 1 del decreto n. 252/2005 iscritte nell'Albo dei fondi pensione e vigilate dalla COVIP (di seguito: fondi pensione preesistenti), secondo quanto indicato in ciascuna Sezione.

Sezione I

Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti
con almeno 4.000 aderenti e beneficiari

Art. 32.

Istanza di approvazione delle modifiche statutarie

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie, i fondi pensione preesistenti che risultano avere, complessivamente, almeno 4.000 aderenti e beneficiari al termine dell'anno precedente a quello in cui viene deliberata la modifica, presentano alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.
2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del fondo pensione preesistente;
b) indicazione delle modifiche apportate;
c) elenco dei documenti allegati;
d) generalita' del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.
3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportare e le ricadute sugli aderenti e sui beneficiari;
d) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche statutarie.
4. Contestualmente all'istanza sono altresi' trasmesse le bozze delle Parti della Nota informativa, ove predisposta, della relativa Appendice e del Modulo di adesione interessate dalle modifiche statutarie.

Art. 33.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 32, corredata dalla prescritta documentazione, approva le modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 32, commi 2 e 3, la COVIP procede a richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 e' interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine e', comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 e', invece, sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al soggetto istante i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante puo' presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche statutarie.
5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalita' di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ovvero il provvedimento finale di diniego.
6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche statutarie o dal decorso dei termini, i fondi comunicano alla COVIP la data dalla quale decorrera' l'applicazione delle modifiche. Nello stesso termine e' trasmesso il testo dello statuto con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 34.

Comunicazione di modifiche statutarie

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 32 e' presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:
a) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
b) variazione della denominazione, della sede legale del fondo e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
c) variazione, con riferimento ai fondi interni, della denominazione dell'ente istitutore, della sua sede e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
d) riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali;
e) eliminazione di una delle tipologie di spesa che sono, direttamente o indirettamente, poste a carico degli aderenti e dei beneficiari;
f) adesione di soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari;
g) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunita' europee in base al regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni;
h) modalita' di convocazione degli organi e di svolgimento delle relative riunioni.
2. La comunicazione e' presentata entro trenta giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui e' pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 35.

Contenuto della comunicazione e documentazione
a corredo della stessa

1. La comunicazione di cui all'art. 34 riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del fondo pensione;
b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 34 a cui le stesse si riferiscono;
c) data di efficacia delle modifiche;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalita' del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.
2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le ricadute sugli aderenti e sui beneficiari;
d) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche statutarie;
e) copia delle Parti della Nota informativa, ove predisposta, della relativa Appendice e del Modulo di adesione interessate dalle modifiche statutarie.
3. Il testo integrale dello statuto e' trasmesso con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
4. Il fondo, ovvero l'ente istitutore, provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti interessati dalla variazione statutaria e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalita' e nei termini per ciascuno previsti.

Sezione II

Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti
con meno di 4.000 aderenti e beneficiari

Art. 36.

Comunicazione di modifiche statutarie

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 32, i fondi pensione preesistenti che risultano avere, complessivamente, meno di 4.000 aderenti e beneficiari al termine dell'anno precedente a quello in cui viene deliberata la modifica presentano alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, entro trenta giorni dalla delibera stessa. La comunicazione si intende ricevuta nel giorno in cui e' pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.
2. La comunicazione riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del fondo pensione;
b) indicazione delle modifiche apportate;
c) data di efficacia delle modifiche;
d) elenco dei documenti allegati;
e) generalita' del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.
3. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le ricadute sugli aderenti e sui beneficiari;
d) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche statutarie;
e) copia delle Parti della Nota informativa, ove predisposta, della relativa Appendice e del Modulo di adesione interessate dalle modifiche statutarie.
4. Il testo integrale dello statuto e' trasmesso con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
5. Il fondo, ovvero l'ente istitutore, provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei documenti interessati dalla variazione statutaria e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalita' e nei termini per ciascuno previsti.
6. Per la modifica volta alla acquisizione della personalita' giuridica deve essere presentata apposita istanza, ai sensi dell'art. 32.

TITOLO II

PROCEDURE RELATIVE ALLE FUSIONI E CESSIONI

Art. 37.

Operazioni di fusione tra fondi pensione negoziali o preesistenti

1. Ciascun fondo pensione negoziale o preesistente che partecipa ad un'operazione di fusione trasmette alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, almeno sessanta giorni prima di sottoporre il progetto all'assemblea.
2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
a) copia della delibera di approvazione del progetto di fusione assunta dall'organo di amministrazione competente;
b) progetto di fusione contenente:
1) denominazione e numero di iscrizione all'Albo dei fondi pensione interessati all'operazione;
2) eventuali modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto del fondo incorporante, ovvero schema dell'atto costitutivo e dello statuto del fondo risultante dalla fusione (in caso di fusione propria);
3) obiettivi dell'operazione, vantaggi e costi per gli aderenti e per i beneficiari, impatto che l'operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informatico-contabili impiegate e al personale del fondo incorporante;
4) confronto tra le principali caratteristiche dei fondi interessati dall'operazione (ove possibile, in forma tabellare);
5) descrizione delle modalita' di realizzazione dell'operazione (ad es. tempistica, modalita' di fusione tra comparti e presidi volti alla verifica dei limiti di investimento dei comparti del fondo incorporante o risultante dalla fusione, impatto sugli aderenti e sui beneficiari, profili di tutela degli aderenti, anche con riferimento alle tutele riconosciute agli aderenti a eventuali comparti garantiti del fondo incorporando, e dei beneficiari);
6) bozza di comunicazione agli aderenti e ai beneficiari del fondo incorporando e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni al fondo incorporando nel periodo intercorrente fra il progetto di fusione e la data di efficacia dell'operazione.
3. Copia del progetto di fusione e della relativa documentazione e' depositata presso la sede del fondo nei trenta giorni che precedono l'assemblea e finche' la fusione non sia deliberata.
4. In caso di fusione per incorporazione, una volta intervenuta l'approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee dei fondi interessati dall'operazione il fondo incorporante provvede ad inoltrare alla COVIP istanza di approvazione delle eventuali modifiche statutarie, ovvero comunicazione inerente all'avvenuta delibera di modifica, in conformita' alle previsioni contenute nel Titolo I, Capo I, Sezione II (fondi negoziali) e nel Titolo I, Capo IV, Sezione II (fondi pensione preesistenti).
5. In caso di fusione propria, una volta intervenuta l'approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee dei fondi interessati dall'operazione, gli stessi fondi provvedono a inoltrare alla COVIP un'istanza congiunta di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 2 e seguenti.
6. I fondi danno corso agli ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione dell'operazione di fusione dopo aver conseguito, nell'ipotesi di cui al comma 4, l'approvazione delle modifiche statutarie o avere effettuato, nei casi previsti, la comunicazione delle modifiche adottate, ovvero dopo aver conseguito, nell'ipotesi di cui al comma 5, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.
7. A esito dell'operazione e' trasmessa alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante la data di efficacia della fusione e gli adempimenti effettuati a seguito della stessa, anche con riferimento all'avvenuta comunicazione dell'operazione agli aderenti e ai beneficiari contenente, qualora l'operazione dia luogo all'attribuzione o conversione di quote, anche il numero e il valore delle quote del fondo incorporante attribuite. Alla comunicazione e' allegata copia dell'atto di fusione.
8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, riguardanti in particolare i fondi costituiti in forma associativa, si applicano anche ai fondi pensione aventi una diversa natura giuridica, per quanto compatibili con i relativi assetti ordinamentali.
9. Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla cancellazione dei fondi non piu' esistenti per effetto della fusione dall'Albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005 e, nel caso in cui gli stessi risultino dotati di personalita' giuridica, dal Registro dei fondi pensione dotati di personalita' giuridica.
10. Le comunicazioni, di cui al presente articolo, si intendono ricevute nel giorno in cui sono pervenute alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 38.

Operazioni di fusione di fondi pensione aperti gestiti
da una medesima societa'

1. Nel caso di operazioni di fusione tra fondi pensione aperti gestiti da una medesima societa' e' presentata alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante.
2. Alla comunicazione e' allegata la seguente documentazione:
a) copia della delibera di approvazione del progetto di fusione assunta dall'organo competente;
b) progetto di fusione contenente:
1) obiettivi dell'operazione, vantaggi e costi per gli aderenti e per i beneficiari, impatto che l'operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informatico-contabili impiegate;
2) confronto tra le principali caratteristiche dei fondi interessati dall'operazione (ove possibile, in forma tabellare);
3) descrizione delle modalita' di realizzazione dell'operazione (ad es. tempistica, modalita' di fusione tra comparti e presidi volti alla verifica dei limiti di investimento dei comparti interessati, criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio);
4) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento; tutele riconosciute agli aderenti a eventuali comparti garantiti del fondo incorporando; modalita' adottate per il mantenimento delle condizioni assicurative applicate dal fondo incorporando a coloro che maturano il diritto al pensionamento nei tre anni successivi all'operazione di fusione; modalita' di informativa prima e dopo l'operazione di fusione);
c) bozza di comunicazione agli aderenti e ai beneficiari del fondo incorporando e, in caso di adesioni collettive, alle aziende e alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi, e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni al fondo incorporando nel periodo intercorrente fra il progetto di fusione e la data di efficacia dell'operazione;
d) relazioni dei responsabili dei fondi pensione, contenenti le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e sui beneficiari e di presidi posti a tutela degli stessi.
3. Qualora non vengano apportate modifiche al regolamento del fondo pensione aperto incorporante, la comunicazione di cui al comma 1 dovra' essere trasmessa almeno sessanta giorni prima della prevista data di efficacia dell'operazione, ovvero dell'invio delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari nei casi in cui, in occasione dell'operazione, venga riconosciuto agli stessi il diritto di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica.
4. Laddove vengano apportate modifiche al regolamento del fondo pensione aperto incorporante, la societa' provvede a inoltrare alla COVIP, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, apposita istanza di approvazione, ovvero comunicazione delle stesse, in conformita' alle previsioni di cui al Titolo I, Capo II, Sezione II del presente regolamento. L'efficacia dell'operazione di fusione non potra' essere antecedente al provvedimento COVIP di approvazione delle modifiche regolamentari o alla comunicazione, nei casi consentiti, delle modifiche adottate.
5. A esito dell'operazione di fusione e' trasmessa alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante la data di efficacia della fusione e gli adempimenti effettuati a seguito della stessa, anche con riferimento all'avvenuta comunicazione dell'operazione agli aderenti e ai beneficiari contenente, qualora l'operazione dia luogo all'attribuzione o conversione di quote, anche il numero e il valore delle quote del fondo incorporante attribuite.
6. Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla cancellazione del fondo incorporato dall'Albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005.
7. Le comunicazioni, di cui al presente articolo, si intendono ricevute nel giorno in cui sono pervenute alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 39.

Operazioni di cessione di fondi pensione aperti

1. Nel caso di operazioni di cessione di un fondo pensione aperto ad altra societa', e' trasmessa alla COVIP, congiuntamente dalla societa' cedente e dalla societa' cessionaria, un'apposita comunicazione, a mezzo di posta elettronica certificata, firmata dai legali rappresentanti, nella quale sono fornite le seguenti informazioni:
a) ragioni della cessione;
b) profili di tutela degli aderenti (ad es. eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento ad altra forma pensionistica) e dei beneficiari;
c) tempistica dell'operazione.
2. Ai fini della realizzazione dell'operazione di cessione, le societa' presentano inoltre congiuntamente, ciascuna per quanto di rispettiva competenza:
a) istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del fondo pensione aperto, ovvero, nei casi consentiti, comunicazione delle stesse, in conformita' alle disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, Sezione II del presente regolamento;
b) istanza, ai sensi dell'art. 15, di autorizzazione della societa' cessionaria all'esercizio dell'attivita' del fondo oggetto della cessione.
3. Alle istanze di cui al comma precedente e' allegata la seguente documentazione:
a) copia della delibera di cessione del fondo pensione aperto e di approvazione delle modifiche regolamentari, assunta dall'organo competente della societa' cedente;
b) copia della delibera di acquisizione del fondo pensione aperto e di approvazione delle modifiche regolamentari, assunta dall'organo competente della societa' cessionaria;
c) bozza di comunicazione agli aderenti e ai beneficiari e, in caso di adesioni collettive, alle aziende e alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi, e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente la data di efficacia dell'operazione;
d) relazione del responsabile del fondo pensione aperto, contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e sui beneficiari e di presidi posti a tutela degli stessi.
4. Le istanze di cui al comma 2 non vanno presentate nel caso in cui la societa' cessionaria sia gia' autorizzata all'esercizio dell'attivita' di un fondo pensione aperto e l'operazione preveda la contestuale fusione del fondo ceduto con quello gestito dalla cessionaria. In tal caso trovano applicazione, per quanto compatibili, anche le previsioni di cui all'art. 38.
5. Qualora l'operazione di cessione sia soggetta all'autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza sul soggetto cedente, i termini del procedimento di autorizzazione all'esercizio sono interrotti fino alla ricezione da parte della COVIP della comunicazione riguardante l'avvenuta adozione del suddetto provvedimento.
6. A seguito della cessione la COVIP provvede a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' relativa alla societa' cedente.

Art. 40.

Operazioni di fusione fra PIP

1. Nel caso di operazioni di fusione tra PIP gestiti da una stessa impresa di assicurazione e' presentata alla COVIP apposita comunicazione a firma del legale rappresentante.
2. Alla comunicazione e' allegata la seguente documentazione:
a) copia della delibera di approvazione del progetto di fusione assunta dall'organo competente;
b) progetto di fusione contenente:
1) obiettivi dell'operazione, vantaggi e costi per gli aderenti e per i beneficiari, impatto che l'operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informatico-contabili impiegate;
2) confronto tra le principali caratteristiche dei PIP interessati dall'operazione (ove possibile, in forma tabellare);
3) descrizione delle modalita' di realizzazione dell'operazione (ad es. tempistica; eventuali criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio);
4) profili di tutela degli aderenti (ad es. eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento ad altra forma pensionistica; modalita' di informativa prima e dopo l'operazione di fusione) e dei beneficiari;
c) bozza di comunicazione agli aderenti al PIP incorporando, contenente anche indicazione delle modalita' di conversione delle posizioni individuali, e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni al PIP incorporando nel periodo intercorrente fra il progetto di fusione e la data di efficacia dell'operazione, e ai beneficiari;
d) relazioni dei responsabili dei PIP, contenenti le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e sui beneficiari e di presidi posti a tutela degli stessi.
3. Qualora non vengano apportate modifiche al regolamento del PIP incorporante, la comunicazione di cui al comma 1 dovra' essere trasmessa almeno sessanta giorni prima della prevista data di efficacia dell'operazione, ovvero dell'invio delle comunicazioni agli aderenti nei casi in cui, in occasione dell'operazione, venga riconosciuto agli stessi il diritto di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica.
4. Laddove vengano apportate modifiche al regolamento del PIP incorporante, l'impresa di assicurazione provvede a inoltrare alla COVIP, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, apposita istanza di approvazione, ovvero comunicazione delle stesse, in conformita' alle previsioni di cui al Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento. L'efficacia dell'operazione di fusione non potra' essere antecedente al provvedimento COVIP di approvazione delle modifiche regolamentari o alla comunicazione, nei casi consentiti, delle modifiche adottate.
5. Qualora l'operazione preveda anche la fusione delle gestioni separate, ovvero dei fondi interni, l'impresa di assicurazione deve trasmettere alla COVIP anche una comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante l'avvenuta preventiva comunicazione all'IVASS e il mancato ricevimento, nei termini previsti dalla rispettiva normativa di settore, di rilievi da parte della stessa.
6. A esito dell'operazione di fusione e' trasmessa alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante gli adempimenti effettuati a seguito della fusione e la data di efficacia della stessa e gli adempimenti successivi, anche con riferimento all'avvenuta comunicazione dell'operazione agli aderenti e ai beneficiari contenente, qualora l'operazione dia luogo all'attribuzione o conversione di quote, anche il numero e il valore delle quote del fondo incorporante attribuite.
7. Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla cancellazione del PIP incorporato dall'Albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005.
8. Le comunicazioni, di cui al presente articolo, si intendono ricevute nel giorno in cui sono pervenute alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 41.

Operazioni di cessione di PIP

1. Nel caso di operazioni di cessione di un PIP ad altra impresa di assicurazione e' presentata alla COVIP, congiuntamente dalla societa' cedente e dalla societa' cessionaria, un'apposita comunicazione, a mezzo di posta elettronica certificata, firmata dai legali rappresentanti, nella quale sono fornite le seguenti informazioni:
a) ragioni della cessione;
b) profili di tutela degli aderenti (ad es. eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento ad altra forma pensionistica) e dei beneficiari;
c) tempistica dell'operazione.
2. Ai fini della realizzazione dell'operazione di cessione, le imprese presentano inoltre congiuntamente, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del PIP, ovvero, nei casi consentiti, comunicazione delle stesse, in conformita' alle previsioni di cui al Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento.
3. All'istanza di cui al comma precedente e' allegata la seguente documentazione:
a) copia della delibera di cessione del PIP e di approvazione delle modifiche regolamentari assunta dall'organo competente dell'impresa cedente;
b) copia della delibera di acquisizione del PIP e di approvazione delle modifiche regolamentari assunta dall'organo competente dell'impresa cessionaria;
c) bozza di comunicazione agli aderenti e ai beneficiari e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente la data di efficacia dell'operazione;
d) copia della delibera dell'organo di amministrazione dell'impresa cessionaria con la quale e' stato costituito il patrimonio autonomo e separato di cui all'art. 13, comma 3, del decreto n. 252/2005;
e) relazione del responsabile del PIP contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e sui beneficiari e di presidi posti a tutela degli stessi.
4. Nel caso in cui l'operazione preveda la contestuale fusione del PIP ceduto con altro PIP gia' istituito dalla cessionaria trovano applicazione, per quanto compatibili, anche le previsioni di cui all'art. 40.
5. Qualora l'operazione di cessione sia soggetta all'autorizzazione dell'IVASS, i termini del procedimento di approvazione delle modifiche regolamentari sono interrotti fino alla ricezione da parte della COVIP della comunicazione riguardante l'avvenuta adozione del suddetto provvedimento.

Art. 42.

Operazioni societarie riguardanti le societa' che gestiscono
fondi pensione aperti o PIP

1. Le societa' che gestiscono un fondo pensione aperto o un PIP e che sono interessate da un'operazione di fusione o scissione sono tenute a informarne la COVIP prima del deposito del progetto di fusione o scissione ai sensi dell'art. 2501-ter e 2506-bis del codice civile. Nella comunicazione, a firma del legale rappresentante, sono fornite le seguenti informazioni:
a) descrizione dell'operazione (ad es. indicazione delle societa' interessate; modalita' di realizzazione; tempistica);
b) effetti dell'operazione sui fondi pensione aperti o sui PIP istituiti dalla o dalle societa' interessate;
c) profili di tutela degli aderenti e dei beneficiari;
d) descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente l'efficacia dell'operazione.
2. All'informativa di cui al comma 1 e' allegata una relazione del responsabile del fondo pensione aperto o del PIP contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e sui beneficiari e di presidi posti a tutela degli stessi.
3. Qualora l'operazione sia soggetta ad autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza sul soggetto gestore, le societa' provvedono a informare la COVIP dell'avvenuto rilascio della stessa.
4. A esito dell'operazione di fusione o scissione, la societa' incorporante, ovvero, nel caso in cui l'operazione abbia comportato la creazione di una o piu' societa', la societa' neocostituita che gestisca il fondo pensione aperto o il PIP trasmette alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante:
a) gli adempimenti effettuati a seguito della fusione o scissione, con riguardo al fondo pensione aperto o al PIP e ai relativi aderenti e beneficiari;
b) la data di efficacia dell'operazione;
c) la sussistenza, in base all'atto costitutivo o statuto, della possibilita' di costituire fondi pensione aperti, ovvero la sussistenza dell'autorizzazione all'esercizio dei rami vita necessari per la gestione di PIP.
5. Le comunicazioni, di cui al presente articolo, si intendono ricevute nel giorno in cui sono pervenute alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

TITOLO III
PROCEDURE RELATIVE AI TRASFERIMENTI E ALLE ATTIVITA' TRANSFRONTALIERI

Art. 43.

Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo si applica alle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 14-ter, comma 1, e 15-bis, comma 1, del decreto n. 252/2005.

Art. 44.

Autorizzazione al trasferimento transfrontaliero
da un fondo di un altro Stato membro

1. I fondi pensione di cui all'art. 14-ter, comma 1, del decreto n. 252/2005 che intendono ricevere tutte o parte delle passivita', delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonche' le attivita' corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico di un fondo pensione trasferente registrato o autorizzato in un altro Stato rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341, presentano, a mezzo di posta elettronica certificata, apposita istanza alla COVIP, a firma del legale rappresentante.
2. All'istanza e' allegata una scheda riepilogativa, redatta in lingua inglese, il cui schema e' scaricabile dal sito web della COVIP, contenente in particolare:
a) l'indicazione della denominazione e della sede del fondo pensione ricevente, del fondo pensione trasferente e dell'impresa promotrice;
b) la descrizione delle principali caratteristiche dello schema pensionistico;
c) la descrizione delle passivita' o delle riserve tecniche da trasferire, e delle altre obbligazioni diritti, nonche' delle attivita' corrispondenti, o del relativo equivalente in contanti;
d) l'indicazione degli Stati membri il cui diritto della sicurezza sociale e diritto del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali e' applicabile allo schema pensionistico interessato.
3. All'istanza sono inoltre allegati i seguenti documenti:
a) l'accordo scritto concluso tra il fondo trasferente e il fondo ricevente che stabilisce le condizioni del trasferimento;
b) una prova della preventiva approvazione del trasferimento da parte della maggioranza degli aderenti e della maggioranza dei beneficiari coinvolti o, se del caso, della maggioranza dei loro rappresentanti e dell'impresa promotrice.
4. La COVIP verifica entro dieci giorni dal ricevimento della stessa che l'istanza sia completa e la trasmette, senza indugio, all'Autorita' competente dello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente, ai fini dell'acquisizione del consenso al trasferimento, dandone comunicazione al fondo istante.
5. La COVIP, entro tre mesi dal ricevimento dell'istanza completa di tutte le informazioni e documenti e dopo aver ottenuto il consenso dell'Autorita' competente dello Stato membro di origine del fondo trasferente, valutati gli elementi di cui all'art. 14-ter, comma 5, del decreto n. 252/2005, autorizza il fondo al trasferimento, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai successivi commi 6, 7 e 8.
6. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente la COVIP procede a richiedere, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 5 e' interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine e', comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
7. Il termine di cui al comma 5 e' sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prodotta. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.
8. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il fondo puo' presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 5. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.
9. Entro due settimane dalla decisione in merito all'istanza, la COVIP comunica la sua decisione all'Autorita' competente dello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente.
10. Quando il trasferimento comporti anche l'esercizio di attivita' transfrontaliera, la COVIP inoltra al fondo pensione, entro una settimana dal ricevimento, la normativa trasmessa dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente in materia di diritto di sicurezza sociale e diritto del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali applicabile allo schema pensionistico interessato, unitamente alle norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni da fornire ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari, e le eventuali disposizioni in materia di depositario.
11. Decorso il termine di tre mesi e sette settimane dalla presentazione dell'istanza il fondo pensione puo' cominciare a gestire lo schema pensionistico trasferito, se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalita' di cui al comma 8, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ovvero il provvedimento finale di diniego.
12. Dell'avvenuto trasferimento ne e' data tempestiva comunicazione alla COVIP, a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 45.

Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' transfrontaliera

1. I fondi pensione di cui all'art. 15-bis, comma 1, del decreto n. 252/2005 che intendono essere autorizzati all'esercizio dell'attivita' transfrontaliera sono tenuti a darne informativa alla COVIP. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, si intende ricevuta nel giorno in cui e' pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.
2. La comunicazione di cui al comma 1 va presentata ogni volta che il fondo intende operare con un nuovo datore di lavoro e con altri lavoratori il cui rapporto sia disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di un diverso Stato membro.
3. Alla comunicazione e' allegata una scheda riepilogativa, redatta in lingua inglese, il cui schema e' scaricabile dal sito web della COVIP, contenente in particolare:
a) le informazioni riguardanti il fondo;
b) lo Stato membro in cui intende operare;
c) gli estremi identificativi del datore di lavoro dello Stato ospitante;
d) i riferimenti del rappresentante del fondo nello Stato membro ospitante (eventuale);
e) il regime della forma pensionistica, tipologia dello schema e delle prestazioni offerte, nonche' condizioni e modalita' per l'erogazione delle stesse;
f) le eventuali garanzie e prestazioni accessorie offerte;
g) le contribuzioni previste a carico del datore di lavoro o del lavoratore;
h) il soggetto tenuto a erogare le prestazioni in forma di rendita.
4. La comunicazione di cui al comma 1 e la scheda di cui al comma 3 sono trasmessi dalla COVIP all'Autorita' di vigilanza dello Stato membro ospitante, entro tre mesi dalla loro ricezione, qualora la COVIP abbia motivo di ritenere che la struttura amministrativa o la situazione finanziaria del fondo, ovvero l'onorabilita', la professionalita' e l'esperienza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, o del responsabile per i fondi pensione aperti, siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante. In caso contrario, la COVIP, con apposito provvedimento, da adottare entro tre mesi dal ricevimento della scheda di cui al comma 3 completa di tutte le informazioni ivi previste, porta a conoscenza del fondo le ragioni ostative rilevate affinche' lo stesso non ponga in essere l'attivita' transfrontaliera oggetto della comunicazione e ne da', se del caso, comunicazione all'Autorita' dello Stato membro ospitante.
5. La COVIP da' contestuale comunicazione al fondo dell'avvenuta trasmissione della comunicazione di cui al comma 1 e della scheda di cui al comma 3 all'Autorita' dello Stato membro ospitante e della data di ricevimento da parte dell'Autorita' dello Stato membro ospitante.
6. L'avvenuta trasmissione all'Autorita' dello Stato membro ospitante della comunicazione di cui al comma 1 e della scheda di cui al comma 3 equivale ad autorizzazione, per silenzio-assenso, da parte della COVIP, allo svolgimento dell'attivita' transfrontaliera di cui alla comunicazione stessa.
7. Qualora le disposizioni indicate nell'art. 15-bis, comma 6, del decreto n. 252/2005 siano trasmesse alla COVIP dall'Autorita' competente dello Stato membro ospitante, la COVIP ne da' comunicazione al fondo. A decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni, ovvero in assenza, decorse sei settimane dalla data in cui l'Autorita' dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 1 e la scheda di cui al comma 3, il fondo pensione puo' iniziare la relativa attivita'.
8. Qualora l'Autorita' dello Stato membro ospitante informi la COVIP che l'attivita' transfrontaliera risulta incompatibile con le disposizioni nazionali in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, ovvero che l'attivita' non e' ritenuta di natura transfrontaliera, la COVIP ne da' comunicazione al fondo. La comunicazione equivale a revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' transfrontaliera.

Art. 46.

Ulteriori adempimenti successivi all'autorizzazione
dell'attivita' transfrontaliera

1. Con riferimento ai fondi pensione autorizzati all'esercizio dell'attivita' transfrontaliera ai sensi del precedente art. 45, la COVIP ne da' menzione nell'Albo, indicando lo Stato membro in cui possono operare.
2. Dell'avvenuto avvio dell'esercizio dell'attivita' transfrontaliera ne e' data tempestiva comunicazione alla COVIP.
3. Alla COVIP e' data tempestiva comunicazione anche dell'eventuale cessazione dell'attivita' transfrontaliera. A seguito di detta comunicazione, la COVIP provvede a modificare l'Albo.
4. Le comunicazioni, di cui al presente articolo, si intendono ricevute nel giorno in cui sono pervenute alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

TITOLO IV

PROCEDURE RELATIVE AI PIANI DI RIEQUILIBRIO

Art. 47.

Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 259 del 7 dicembre 2012 che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto e che debbano elaborare un piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 4 del decreto stesso.

Capo I

Approvazione dei piani di riequilibrio

Art. 48.

Istanza di approvazione di un piano di riequilibrio

1. Ai fini dell'approvazione di un piano di riequilibrio, i fondi pensione presentano alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.
2. L'istanza di cui al comma 1 va presentata anche per gli interventi decisi dalle fonti istitutive ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2-bis, del decreto n. 252/2005.

Art. 49.

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del fondo pensione;
b) elenco dei documenti allegati;
c) generalita' del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza;
d) data della riunione del consiglio di amministrazione nella quale e' stato approvato il piano di riequilibrio.
2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) relazione dell'organo di amministrazione illustrativa della situazione specifica del fondo pensione, della struttura e dell'evoluzione attesa delle attività-passivita', dei connessi profili di rischio, delle esigenze di liquidita' e del profilo d'eta' degli aderenti e dei beneficiari. Nella relazione sono altresi' indicate le modalita' secondo le quali il fondo intende, a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio, mettere a disposizione degli aderenti e dei beneficiari le informazioni principali inerenti agli elementi fondamentali dello stesso;
b) piano di riequilibrio, approvato dal consiglio di amministrazione, nel quale sono descritte le modalita' attraverso le quali il fondo pensione intende ricostituire le attivita' di copertura delle riserve tecniche, nonche' i tempi di realizzazione. Tale piano terra' altresi' conto dell'esigenza di ricostituire le attivita' supplementari ai sensi degli articoli 5 e 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 259 del 7 dicembre 2012. Dette modalita' devono essere descritte in modo che sia possibile valutare la concretezza e realizzabilita' del piano nel suo complesso. La durata del piano non potra' essere superiore a dieci anni. Piani di durata superiore sono ammissibili solo per specifiche esigenze valutate dal consiglio di amministrazione e rappresentate alla COVIP;
c) relazione dell'organo di controllo dalla quale risulti la valutazione delle iniziative che si intendono adottare al fine del riequilibrio del fondo;
d) bilancio tecnico, da cui risulti l'impatto atteso dagli interventi di cui al piano di riequilibrio;
e) eventuali accordi delle fonti istitutive attinenti agli interventi inseriti nel piano di riequilibrio.
3. Ove in connessione con il piano di riequilibrio risulti necessaria l'approvazione di modifiche statutarie, l'istanza di cui all'art. 48 puo' essere integrata con le dichiarazioni e con la documentazione prevista nel Titolo I del presente regolamento per l'approvazione delle modifiche statutarie. In questo caso il procedimento di approvazione del piano e delle modifiche e' unico e si applica la procedura di cui all'art. 50.
4. Eventuali modifiche statutarie connesse a interventi di riequilibrio adottati dalle fonti istitutive, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2-bis, del decreto n. 252/2005, non sono soggette ad approvazione da parte degli aderenti e dei beneficiari.

Art. 50.

Procedura di approvazione dei piani di riequilibrio

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 48, corredata dalla prescritta documentazione, approva il piano di riequilibrio e le eventuali modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 49, commi 1 e 2, ovvero richiamati dall'art. 49 comma 3 per le modifiche statutarie, la COVIP procede a richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 e' interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine e', comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante puo' presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale in merito al piano di riequilibrio e in merito all'approvazione, in tutto o in parte, delle eventuali modifiche statutarie.
5. Successivamente all'avvenuta approvazione del piano di riequilibrio i fondi sono tenuti a trasmettere alla COVIP, con periodicita' annuale, apposita relazione, approvata dal consiglio di amministrazione, nella quale si attesta che il riequilibrio sta avvenendo in conformita' al piano. Tale relazione e' trasmessa unitamente al bilancio tecnico di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 259 del 7 dicembre 2012, ovvero alla certificazione di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo decreto. Se vi sono degli scostamenti rispetto al piano approvato il fondo e' tenuto a trasmettere alla COVIP una relazione, approvata dal Consiglio di amministrazione, che illustri l'entita' e le ragioni di tali scostamenti e le conseguenti valutazioni, anche in termini di eventuali modifiche del piano in essere.
6. Nel caso di rigetto dell'istanza il fondo dovra' provvedere nel piu' breve tempo possibile alla predisposizione di un nuovo piano di riequilibrio, ovvero rappresentare le differenti soluzioni volte al superamento della situazione in essere.

Capo II

Modifiche dei piani di riequilibrio

Art. 51.

Istanza di approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio il fondo pensione trasmette alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 52.

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione del fondo pensione;
b) indicazione delle modifiche apportate;
c) elenco dei documenti allegati;
d) generalita' del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.
2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) relazione dell'organo di amministrazione illustrativa della nuova situazione del fondo pensione, della struttura e dell'evoluzione attesa delle attività-passivita', dei connessi profili di rischio, delle esigenze di liquidita' e del profilo d'eta' degli aderenti e dei beneficiari. Nella relazione sono altresi' indicate le modalita' secondo le quali il fondo intende, a seguito dell'approvazione delle modifiche del piano di riequilibrio, mettere a disposizione degli aderenti e dei beneficiari le informazioni principali inerenti agli elementi fondamentali dello stesso;
b) modifiche del piano di riequilibrio, approvate dal consiglio di amministrazione;
c) relazione dell'organo di controllo dalla quale risulti la valutazione delle modifiche che si intendono adottare al fine del riequilibrio del fondo;
d) bilancio tecnico, da cui risulti l'impatto atteso dagli interventi di cui al piano di riequilibrio modificato;
e) eventuali accordi delle fonti istitutive attinenti alle modifiche del piano di riequilibrio.
3. Ove in connessione con le modifiche del piano di riequilibrio risulti necessaria l'approvazione di modifiche statutarie, l'istanza di cui all'art. 51 puo' essere integrata con le dichiarazioni e con la documentazione prevista nel Titolo I del presente regolamento per l'approvazione delle modifiche statutarie. In questo caso il procedimento di approvazione delle modifiche del piano e delle modifiche statutarie e' unico e si applica la procedura di cui all'art. 53.

Art. 53.

Procedura di approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 51, corredata dalla prescritta documentazione, approva le modifiche al piano di riequilibrio e le eventuali modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 52, commi 1 e 2, ovvero richiamati dall'art. 52, comma 3 per le modifiche statutarie, la COVIP procede a richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 e' interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine e', comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante puo' presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale in merito alle modifiche del piano di riequilibrio e in merito all'approvazione, in tutto o in parte, delle eventuali modifiche statutarie.
5. Successivamente all'avvenuta approvazione delle modifiche del piano di riequilibrio restano fermi gli adempimenti previsti dall'art. 50, comma 5.
6. Nel caso di rigetto dell'istanza il fondo dovra' provvedere nel piu' breve tempo possibile alla individuazione di nuovi interventi di modifica del piano, ovvero rappresentare le differenti soluzioni volte al superamento della situazione in essere.

TITOLO V
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI A SOGGETTI O
UNITA' ORGANIZZATIVE DELL'IMPRESA PROMOTRICE

Art. 54.

Istanza di autorizzazione

1. I fondi pensione negoziali e i fondi pensione preesistenti dotati di soggettivita' giuridica, aziendali o di gruppo, che intendano affidare una funzione fondamentale alla stessa singola persona o unita' organizzativa che svolge una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice, ivi inclusi coloro che operano all'interno delle corrispondenti unita' organizzative senza essere titolari delle stesse, trasmettono alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui e' pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata.
2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
a) denominazione e sede legale dell'impresa promotrice;
b) indicazione delle funzioni fondamentali che si intendono affidare a soggetti o unita' dell'impresa promotrice;
c) indicazione dei soggetti o unita' organizzative dell'impresa promotrice cui si intendono rispettivamente affidare le funzioni fondamentali e loro sede operativa.
3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) relazione dell'organo di amministrazione illustrativa delle ragioni in base alle quali il fondo intende affidare le funzioni fondamentali a soggetti o unita' dell'impresa promotrice e recante adeguata rappresentazione della procedura adottata dal fondo per la gestione dei conflitti d'interesse con la medesima impresa promotrice;
b) dichiarazione, a firma del legale rappresentante o di altra persona dotata del potere di firma dell'impresa promotrice, con la quale e' manifestata la disponibilita' dell'impresa promotrice a svolgere, tramite i soggetti o le unita' organizzative della stessa a cio' competenti, le funzioni fondamentali per conto del fondo pensione;
c) dichiarazione a firma del soggetto dell'impresa promotrice, ovvero del responsabile dell'unita' organizzativa, a cui si intende affidare la funzione fondamentale, con la quale lo stesso dichiara di essere consapevole di essere assoggettato, in ragione dell'incarico affidatogli dal fondo pensione, alla vigilanza della COVIP e si impegna a:
1) svolgere l'incarico affidato in conformita' al decreto n. 252/2005 e unicamente nell'interesse del fondo pensione e dei suoi aderenti e beneficiari;
2) effettuare le comunicazioni agli organi del fondo pensione, previste dall'art. 5-bis, comma 4, del decreto n. 252/2005 e effettuare, ove ne ricorrano le condizioni, le segnalazioni alla COVIP, di cui all'art. 5-bis, comma 5, del medesimo decreto;
3) fornire alla COVIP i dati e documenti e le informazioni e valutazioni dalla stessa richiesti, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del medesimo decreto.

Art. 55.

Procedura di autorizzazione

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 54, corredata dalla prescritta documentazione, autorizza il fondo all'affidamento delle funzioni fondamentali a soggetti o unita' dell'impresa promotrice.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 54, commi 2 e 3 la COVIP procede a richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 e' interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine e', comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dall'art. 54. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere l'istanza, comunica al soggetto istante i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante puo' presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione sospende i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. I termini ricominciano a decorrere trenta giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, ovvero, in difetto, dieci giorni dopo la data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 56.

Unita' organizzativa e responsabile del procedimento

1. L'unita' organizzativa responsabile delle istruttorie dei procedimenti di cui al presente regolamento e' il Servizio vigilanza fondi pensione. L'articolazione del Servizio e le competenze dello stesso sono riportate sul sito web della COVIP (www.covip.it).
2. Il responsabile del procedimento e' il dirigente responsabile del predetto Servizio o altro dipendente dallo stesso designato.

Art. 57.

Assolvimento imposta di bollo su istanze presentate tramite PEC

1. Qualora il soggetto istante sia in possesso dell'autorizzazione dell'Agenzia delle entrate, l'imposta di bollo puo' essere assolta in modo virtuale, indicando sull'istanza il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972.
2. In assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1, unitamente all'istanza e' trasmessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' in cui il soggetto istante attesta, sotto la propria personale responsabilita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'avvenuto pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identita' del dichiarante.
3. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente.