Gazzetta n. 139 del 12 giugno 2021 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Micafungina Hikma»


Estratto determina n. 634/2021 del 1° giugno 2021

Medicinale: MICAFUNGINA HIKMA.
Titolare A.I.C.: Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A.
Confezioni:
«50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 049140015 (in base 10);
«100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 049140027 (in base 10).
Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione per infusione.
Validita' prodotto integro:
flaconcino non aperto: ventiquattro mesi.
Concentrato ricostituito in flaconcino
La stabilita' chimica e fisica nelle condizioni d'uso e' stata dimostrata fino a quarantotto ore a 25°C se ricostituito con sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%) soluzione per infusione o con glucosio 50 mg/ml (5%) soluzione per infusione.
Soluzione per infusione diluita
La stabilita' chimica e fisica nelle condizioni d'uso e' stata dimostrata fino a novantasei ore a 25°C se conservata al riparo dalla luce e se diluita con sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%) soluzione per infusione o con glucosio 50 mg/ml (5%) soluzione per infusione.
«Micafungina Hikma» non contiene conservanti. Da un punto di vista microbiologico le soluzioni diluite e ricostituite devono essere utilizzate immediatamente. Se non utilizzate immediatamente, i tempi di conservazione in uso e le condizioni prima dell'uso sono responsabilita' dell'utilizzatore e non devono superare le ventiquattro ore a temperature pari a 2-8°C, a meno che la ricostituzione e la diluizione abbiano avuto luogo in condizioni asettiche controllate e validate.
Composizione:
principio attivo: micafungina;
eccipienti (con riferimento solo alla composizione qualitativa):
Lattosio monoidrato;
Acido citrico anidro (per aggiustare il pH);
Sodio idrossido (per aggiustare il pH).

Indicazioni terapeutiche

«Micafungina Hikma» e' indicata per:
adulti, adolescenti ≥ sedici anni di eta' e anziani:
trattamento della candidosi invasiva;
trattamento della candidosi esofagea in pazienti per i quali sia appropriata una terapia endovenosa;
profilassi delle infezioni da Candida in pazienti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche o in pazienti che si prevede possano manifestare neutropenia (conta assoluta dei neutrofili < 500 cellule/µl) per dieci o piu' giorni;
bambini (inclusi neonati) e adolescenti < sedici anni di eta':
trattamento della candidosi invasiva;
profilassi dell'infezione da Candida in pazienti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche o in pazienti che si prevede possano manifestare neutropenia (conta assoluta dei neutrofili < 500 cellule/µl) per dieci o piu' giorni.
La decisione di utilizzare «Micafungina Hikma» deve tenere conto del rischio potenziale di sviluppare tumori epatici. «Micafungina Hikma» deve percio' essere usata solo se l'utilizzo di altri antifungini non e' appropriato. Deve essere prestata attenzione alle linee guida ufficiali/nazionali sull'utilizzo appropriato degli agenti antifungini.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezioni:
«50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 049140015 (in base 10) - classe di rimborsabilita': H - prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 141,75 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 233,95;
«100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 049140027 (in base 10) - classe di rimborsabilita': H - prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 283,50 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 467,89.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Micafungina Hikma» e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Micafungina Hikma» e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Stampati

Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.
E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.