Gazzetta n. 139 del 12 giugno 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOC) dei vini «Verdicchio di Matelica». |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 del 23 agosto 1967 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio di Matelica» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini «Verdicchio di Matelica»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP, con il quale e' stato da, ultimo, aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Verdicchio di Matelica»; Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Marche, su istanza dell'Istituto marchigiano di tutela vini con sede in viale dell'Industria a Jesi (AN), e successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Verdicchio di Matelica» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Marche; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 12 maggio 2021, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione dei vini a DOP «Verdicchio di Matelica»; Considerato altresi' che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico; Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni, Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Verdicchio di Matelica». Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - , via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della predetta proposta. |
| Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «VERDICCHIO DI MATELICA» Art. 7. (Designazione, presentazione) Prima del paragrafo 1, e' inserito il seguente paragrafo: «Al vino "Verdicchio di Matelica" senza alcuna specificazione aggiuntiva, e' consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, non inferiore alla capacita' minima prevista dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.». Il paragrafo concernente il confezionamento della tipologia Passito: «La tipologia Passito del vino a denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" deve essere commercializzata esclusivamente confezionata in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 1,50 e su ogni recipiente deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione.», e' modificato come segue: «La tipologia Passito del vino a denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" deve essere commercializzata esclusivamente confezionata in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 1,50». E' aggiunto, inoltre, il seguente paragrafo: «Per i vini di cui all'art. 1, ad esclusione dei vini spumanti non etichettati come millesimati, e' obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve.». Art. 9. (Riferimenti alla struttura di controllo) L'indirizzo dell'organismo di controllo e' modificato come segue: «Valoritalia - societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l. - via Venti Settembre n. 98/G - 00185 Roma.». |
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