Gazzetta n. 140 del 14 giugno 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 maggio 2021
Riparto, per l'anno 2021, del Fondo in favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 832, della citata legge n. 178 del 2020, il quale prevede che, al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e che detto fondo e' destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarieta' comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia;
Considerato che lo stesso comma 832 dispone che, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto delle risorse del fondo tra gli enti locali beneficiari, da valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese;
Ritenuto di dover procedere al riparto del fondo di cui al menzionato comma 832 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'anno 2021;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 22 aprile 2021;

Decreta:

Art. 1

Riparto per l'anno 2021 del fondo di cui dall'art. 1,
comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

1. Il fondo istituito dall'art. 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarieta' comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia, e' ripartito, per l'anno 2021, sulla base dei criteri, valutati in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese, specificati nell'allegato A «nota metodologica», secondo gli importi indicati nell'allegato B.
2. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2021

Il Capo del Dipartimento
per gli affari interni
e territoriali
Sgaraglia Il Ragioniere generale
dello Stato
Mazzotta
 
Allegato A

NOTA METODOLOGICA
Riparto del fondo di 3 milioni di euro ai comuni con meno
di 500 abitanti di cui al comma 832 della legge n. 178 del 2020
1. La norma.
La norma prevede:
«Al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Il fondo e' destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarieta' comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia.
Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto delle risorse del fondo tra gli enti locali beneficiari, da valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese.». 2. Individuazione degli enti da considerare.
La popolazione residente presa a riferimento e' quella al 31 dicembre 2019, post censimento. In base a tale dato i comuni con meno di 500 abitanti sono 798.
Al fine di individuare, tra i predetti 798 enti, i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota del fondo di solidarieta' comunale inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia, il confronto tra il FSC 2020 proprio del comune e quello dei restanti comuni della provincia e' fatto considerando:
1. il FSC 2020 finale pro capite del singolo ente, comprensivo della quota per minori gettiti IMU-TASI e dell'integrazione di 100 milioni;
2. si considerano anche gli enti cosiddetti «incapienti»;
3. per ciascun comune, la media dei trasferimenti a titolo di FSC 2020 (come definito al punto 1) e' calcolata a livello provinciale considerando i comuni sotto i 500 abitanti, ad esclusione dell'ente medesimo. Dunque, si avranno valori FSC pro capite medi diversi per ciascuno degli enti considerati.
In questo caso, l'inclusione degli incapienti nella definizione della media FSC posta a confronto per ogni comune avrebbe come effetto quello di favorire i primi (la media e' calcolata al netto del loro valore negativo) e di sfavorire i comuni con FSC>0 (dalla media e' escluso il loro valore positivo, mentre si considerano gli FSC di segno negativo, se presenti). Per questa ragione, si ritiene corretto calcolare la media provinciale al netto del comune stesso, nonche' di tutti i valori FSC pro capite degli enti incapienti;
4. in un ristretto numero di casi accade che per il singolo comune non sia possibile effettuare il confronto con la media provinciale. Cio' si verifica quando nella provincia sono presenti meno di due comuni con FSC positivo. In tale ipotesi si rende necessario adottare un correttivo in grado di supplire all'assenza della media provinciale, che viene individuato nella media di livello immediatamente superiore a quello provinciale, ovvero ricorrendo alla media regionale, calcolata sempre escludendo l'ente stesso e gli incapienti. I comuni rientranti in questa ipotesi sono 6: Cerignale, Ferrara Di Monte Baldo, Frontino, Tessennano, Casteldelci, Ginestra Degli Schiavoni. Solo per un ulteriore comune, quello di Sassetta, non e' possibile ricorrere nemmeno al confronto con la media regionale, in quanto si tratta dell'unico comune sotto i 500 ab. della regione Toscana con FSC>0, essendo l'altro, Capraia Isola, incapiente. Per esso soltanto si rende necessario ricorrere alla media di livello immediatamente superiore sia a quello provinciale che regionale, ovvero alla media nazionale;
5. il valore medio di riferimento del FSC pro-capite cosi' individuato e' abbattuto all'85% e confrontato con quello del singolo comune per verificare la condizione richiesta dalla norma, ovvero quota FSC inferiore al 15%.
Il processo di individuazione sopra descritto consente di determinare i 387 comuni che rientrano nel calcolo del contributo. 3. Il riparto.
Individuata la platea dei 387 enti destinatari del contributo, il riparto del fondo e' diviso in due quote:
1. l'80%, ovvero 2,4 milioni di euro, viene distribuito «per supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarieta'» in base alla distanza pro-capite rispetto al valore FSC di riferimento abbattuto del 15% (si assicura cosi' che gli enti considerati rimangano entro tale differenza).
L'inclusione degli enti incapienti rende necessaria in questo passaggio l'adozione di una soglia massima entro la quale attribuire il contributo, pena l'assorbimento da parte di questo gruppo di comuni di una quota rilevante del plafond assegnato. Tale valore e' posto in corrispondenza del 50esimo percentile del vettore FSC pro-capite e risulta pari a 89 euro per abitante. L'ammontare di risorse necessario risulta cosi' pari a 8,3 milioni di euro, che riproporzionato all'importo disponibile (2,4 mln) determina il riconoscimento del 30% dei singoli importi calcolati, con un contributo massimo di 26 euro per abitante;
2. il restante 20%, pari a 600 mila euro, viene invece attribuito «in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese» prendendo a riferimento il vettore delle minori entrate 2019 definito ai fini del riparto dell'acconto di 200 milioni di euro ai comuni di cui all'art. 1, comma 822 della legge n. 178 del 2020, ovvero il vettore «Stima perdita gettito 2020 step 3 (con azzeramento perdite positive al netto dei ristori)» presente nell'allegato B al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 aprile 2021, adottato ai sensi del citato comma 822. Questa seconda quota viene dunque distribuita ai soli enti della platea in quota parte delle perdite, se presenti, assicurando la condizione per la quale la quota finale attribuita non risulti maggiore della distanza pro-capite di cui al punto precedente (FSC proprio - FSC medio all'85% > 0 con soglia max di 89 euro per abitante).
 
Allegato B

Riparto per l'anno 2021 del fondo di cui dall'articolo 1,
comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Parte di provvedimento in formato grafico