Gazzetta n. 142 del 16 giugno 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 maggio 2021
Modalita' tecniche per il coinvolgimento del Sistema Tessere Sanitaria ai fini dell'estensione e verifica delle attivita' di prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2 nonche' della circolarita' delle relative informazioni.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia
e delle finanze

di concerto con

IL SEGRETARIO GENERALE
del Ministero della salute

Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;
Visto l'art. 20, comma 12, lettera c) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, il quale ha aggiunto all'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i seguenti commi:
comma 5-bis, il quale prevede che, al fine di estendere le attivita' di prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, previste dal piano di cui al comma 1, le farmacie territoriali, i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, e altri operatori sanitari che effettuano le attivita' di prenotazione e somministrazione provvedono alla trasmissione telematica alla regione e provincia autonoma di competenza dei dati delle prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi messi a disposizione dalla medesima ovvero attraverso la piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche utilizzando le credenziali di accesso del Sistema tessera sanitaria;
comma 5-ter, il quale prevede che il Sistema tessera sanitaria assicura la circolarita' delle informazioni relative alla regione di assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli assistiti del Servizio sanitario nazionale nell'intero territorio nazionale e acquisisce dall'Anagrafe nazionale vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle prenotazioni e, in caso di pluralita' di prenotazioni per la stessa persona, al fine di assicurarne l'univocita', informa le regioni diverse da quella di assistenza. Il Sistema tessera sanitaria acquisisce, altresi', dall'Anagrafe nazionale vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni e rende disponibile alle regioni e province autonome, nonche' alla piattaforma nazionale di cui al comma 1, un servizio di verifica dell'avvenuta somministrazione per i singoli assistiti, per assicurare l'appropriatezza di una successiva somministrazione ai medesimi;
Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, n. 3 del 29 marzo 2021, concernente disposizioni per la vaccinazione in luogo diverso dalla residenza;
Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale n. 2 del 9 febbraio 2021, concernente disposizioni per il supporto del Sistema tessera sanitaria all'attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2;
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il Sistema tessera sanitaria gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto l'art. 17-bis, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020;
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso con il provvedimento n. 187 del 13 maggio 2021, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Sistema TS», il sistema informativo di cui e' titolare il Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni;
b) «SSN», Servizio sanitario nazionale;
c) «AVN», l'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministero della salute 17 settembre 2018 e all'art. 3, comma 5 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;
d) «AVR», l'Anagrafe vaccinale della regione o provincia autonoma;
e) «Piattaforma nazionale vaccini», piattaforma informativa nazionale istituita ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;
f) «operatori sanitari», i soggetti indicati all'art. 20, comma 2, lettere c) e h) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Supporto del Sistema TS per la prenotazione
e somministrazione dei Vaccini anti-COVID

1. Ai fini di quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 e successive modificazioni, il Sistema TS rende disponibili i seguenti servizi telematici:
a) collegamento degli operatori sanitari alle piattaforme regionali e Piattaforma nazionale vaccini mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso al Sistema TS;
b) servizio di interrogazione dei dati anagrafici dell'assistito fuori regione di assistenza, offerto dal Sistema TS verso le regioni, province autonome e Piattaforma nazionale vaccini;
c) acquisizione dei dati da AVN, concernenti le prenotazioni e le somministrazioni;
d) notifica delle prenotazioni multiple, verso le AVR delle regioni o province autonome diverse da quella di assistenza;
e) servizio di interrogazione delle somministrazioni effettuate dall'assistito offerto dal Sistema TS verso le regioni, province autonome e Piattaforma nazionale vaccini.
2. Le modalita' attuative di cui al presente decreto sono riportate nel disciplinare tecnico (allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Le specifiche tecniche di cui al presente decreto saranno altresi' rese disponibili sul portale www.sistemats.it
 
Art. 3

Trattamento dei dati

1. Il Ministero della salute e' titolare dei trattamenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d) ed e), e nomina il Ministero dell'economia e delle finanze responsabile dei relativi trattamenti, fra i quali e' compresa anche la produzione di reportistica per il monitoraggio del corretto funzionamento dei servizi di cui al presente decreto.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua i trattamenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), in qualita' di titolare del trattamento e nel rispetto di quanto indicato dall'art. 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2021

Il Ragioniere generale
dello Stato
Mazzotta Il Segretario generale
Leonardi