Gazzetta n. 144 del 18 giugno 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 1 giugno 2021
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;
Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali;
Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;
Visto in particolare l'art. 14, comma 1, lettere a) concernente i criteri di formazione della tabella I;
Vista la convenzione sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo del 1961 e il protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972 a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 5 giugno 1974, n. 412;
Tenuto conto delle note pervenute nel primo semestre dell'anno 2020 da parte dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni di nuove molecole tra cui metossipropamina, BOH-PHP, etazene, brorfina, BOH-2C-B, 5-MeO-AI, PTI-3, metodesnitazene, N-metil-triptamina identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al punto focale italiano nel periodo gennaio-giugno 2020;
Considerato che le sostanze metossipropamina, BOH-PHP, etazene, BOH-2C-B, metodesnitazene, N-metil-triptamina sono riconducibili per struttura a molecole presenti nella tabella I di cui al testo unico;
Considerato che la sostanza brorfina e' una piperidina benzimidazolone che presenta una somiglianza strutturale con lo stupefacente analgesico bezitramide controllato a livello internazionale in quanto incluso nell'allegato I della Convenzione unica delle nazioni unite sugli stupefacenti del 1961e che tale molecola viene descritta come «depressivo del sistema nervoso centrale»;
Considerato che 5-MeO-AI e' un aminoindano riconducibile per struttura alla molecola 2-aminoindano, formalmente notificata nel 2006, ed alla molecola 5-IAI, formalmente notificata nel 2011, e che uno studio del 2019 suggerisce che 5-MeO-AI potrebbe avere effetti simili ma con minori rischi di abuso alla sostanza 3,4-metilendiossimetamina (MDMA), presente nella tabella I del testo unico;
Considerato che la molecola PTI-3 e' un cannabinoide sintetico strutturalmente correlato ai cannabinoidi sintetici PTI-1 e PTI-2, entrambi formalmente notificati nel 2013;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota del 4 novembre 2020, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze metossipropamina, BOH-PHP, etazene, brorfina, BOH-2C-B, 5-MeO-AI, PTI-3, metodesnitazene, N-metil-triptamina;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nelle sedute del 9 marzo e del 13 aprile 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze metossipropamina, BOH-PHP, etazene, brorfina, BOH-2C-B, 5-MeO-AI, PTI-3, metodesnitazene, N-metil-triptamina;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'aggiornamento della tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla identificazione per la prima volta in Europa di nuove sostanze psicoattive e alla loro circolazione sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati dalle forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
5-MeO-AI (denominazione comune):
5-metossi-2,3-diidro-1H-inden-2-ammina (denominazione chimica);
MEAI (altra denominazione);
BOH-2C-B (denominazione comune):
2-ammino-1-(4-bromo-2,5-dimetossifenil)etanolo (denominazione chimica);
ß-idrossi-2C-B (altra denominazione);
BOH-PHP (denominazione comune):
1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)esan-1-olo (denominazione chimica);
α-PHP M1 (altra denominazione);
Brorfina (denominazione comune):
1-[1-[1-(4-bromofenil)etil]-4-piperidinil]-1,3-diidro-2H-benzim idazol-2-one (denominazione chimica);
Etazene (denominazione comune):
2-[(4-etossifenil)metil]-N,N-dietil-1H-benzimidazolo-1-etanamin a (denominazione chimica);
metodesnitazene (denominazione comune):
N,N-dietil-2-[2-[(4-metossifenil)metil]benzimidazol-1-il]etanam ina (denominazione chimica);
Metossipropamina (denominazione comune):
2-(3-metossifenile)-2-(propilammino)cicloesan-1-one (denominazione chimica);
MXPr (altra denominazione);
N-metil-triptamina (denominazione comune):
2-(1H-indol-3-il)-N-metil-etanammina (denominazione chimica);
PTI-3 (denominazione comune):
N-(«2-[1-(5-fluropentil)-1H-indol-3-il]-1,3-tiazol-4-il»metil)- 2-metossi-N-metiletanamina (denominazione chimica).
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° giugno 2021

Il Ministro: Speranza