Gazzetta n. 144 del 18 giugno 2021 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
INTESA 20 maggio 2021
Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni - Triennio 2016-2018. (Rep. Atti n. 60/CSR 20 maggio 2021).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 20 maggio 2021;
Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, che all'art. 2-nonies dispone che l'Accordo collettivo nazionale concernente il personale sanitario a rapporto convenzionale e' reso esecutivo con intesa sancita in Conferenza Stato-regioni;
Visto l'Accordo Stato-regioni del 5 dicembre 2013 avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (rep. atti n. 164/CSR);
Vista la nota pervenuta a questo ufficio di segreteria il 10 maggio 2021, con la quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di completare l'iter procedurale con il perfezionamento della prevista intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ha trasmesso copia dell'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali - triennio 2016-2018 (sottoscritta in data 30 marzo 2021), con allegati i seguenti documenti:
parere positivo del Comitato di settore Comparto regioni-sanita';
delibera di certificazione della Corte dei conti;
Vista la nota del 14 maggio 2021, con la quale e' stata diramata l'ipotesi di accordo collettivo in argomento;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali - triennio 2016-2018;
Acquisito, quindi, l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce intesa
sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali - triennio 2016-2018, che in allegato A al presente atto, ne costituisce parte integrante.


Il Presidente: Gelmini Il segretario: Siniscalchi
 
Allegato A

SISAC
Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati

IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI.
AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI
ED ALTRE PROFESSIONALITA' SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI,
PSICOLOGI) AMBULATORIALI AI SENSI DELL'ART. 8,
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - TRIENNIO 2016-2018

In data 30 marzo 2021 alle ore 13,00, ha avuto luogo l'incontro per la firma dell'Ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni. veterinari ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni tra la SISAC
nella persona del Coordinatore dott. Marco Luca Caroli firmato e le seguenti organizzazioni sindacali:
SUMAI firmato
FEDERAZIONE CISL, MEDICI firmato
FESPA firmato
UIL FPL firmato
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 4, comma 9, legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione della Repubblica italiana;
Visto l'art. 52, comma 27, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto il Patto per la salute per gli anni 2014-2016 di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (rep. 82/CSR del 10 luglio 2014);
Visto l'Accordo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del 5 dicembre 2013 (rep. 164/CSR);
Visto l'art. 2-nonies della legge 26 maggio 2004, n. 138;
Visto l'accordo Stato-Regioni nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 29 luglio 2004;
Visto l'art. 1, comma 178 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto l'art. 1, comma 470 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Visto l'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178 recante regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico (FSE);
Visto l'art. 9-quater del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017;
Vista l'Intesa Stato-regioni, n. 227/CSR del 17 dicembre 2015, Intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalita' sanitarie (biologi, psicologi e chimici);
Vista l'Intesa Stato-regioni, n. 114/CSR del 21 giugno 2018, Intesa ai sensi dell'Accordo Stato-regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' (biologi, chimici, psicologi) triennio 2016-2018;
Vista l'Intesa Stato-regioni, n. 49/CSR del 31 marzo 2020, Intesa ai sensi dell'Accordo Stato-regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali - triennio 2016-2018;
Vista l'Intesa Stato-regioni, n. 28/CSR del 21 febbraio 2019, Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sul Piano nazionale di Governo delle Liste di attesa per il triennio 2019- 2021, di cui all'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Vista l'Intesa Stato-regioni, n. 10/CSR del 19 gennaio 2017, Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Piano nazionale prevenzione vaccinate 2017-2019»;
Visto l'Accordo Stato-regioni, n. 160/CSR del 15 settembre 2016, Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento «Piano nazionale della cronicita'» di cui all'art. 5, comma 21, dell'Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016»;
Vista l'Intesa Stato-regioni, n. 188/CSR del 2 novembre 2017, Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico resistenza (PNCAR) 2017-2020»;
Visto l'Accordo Stato-Regioni, n. 14/CSR del 2 febbraio 2017, Accordo tra il Governo, Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento «La formazione continua nel settore salute».
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Accordo collettivo nazionale di lavoro per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.

INDICE
Indice. CAPO I - Modifiche all'ACN 31 marzo 2020 Articolo 1 - Modifiche all'art. 1 - Quadro di riferimento. Articolo 2 - Modifiche all'art 3 - Livelli di contrattazione. Articolo 3 - Modifiche all'art. 6 - Istituzione delle forme organizzative (AFT e UCCP). Articolo 4 - Modifiche all'art. . 12 - Monitoraggio dell'applicazione dell'ACN. Articolo 5 - Modifiche all'art. 13 - Rappresentanza sindacale. Articolo 6 - Modifiche all'art. 14 - Rappresentativita'. Articolo 7 - Modifiche all'art. 19 - Requisiti, domande, graduatorie e compiti dell'Azienda sede del Comitato zonale. Articolo 8 - Modifiche all'art. 20 - Pubblicazione degli incarichi. Articolo 9 - Modifiche all'art. 30 - Flessibilita' operativa, riorganizzazione degli orari e mobilita'. Articolo 10 - Modifiche all'art. 34 - Assenze per malattia e gravidanza. Articolo 11 - Modifiche all'art. 45 - Indennita' di disponibilita'. Articolo 12 - Modifiche all'art. 54 - Anticipo della prestazione previdenziale (APP). Articolo 13 - Modifiche alle norme finali. Articolo 14 - Modifiche all'allegato 2 - Elenco branche specialistiche e specializzazioni professionali.

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 - Quadro di riferimento

1. Al termine dell'art. 1 dell'ACN 31 marzo 2020, dopo il comma 5, sono eliminate le seguenti parole: «6.».
 
Art. 2.

Modifiche all'art. 3 - Livelli di contrattazione

1. All'art. 3, comma 7, dell'ACN 31 marzo 2020, dopo le parole «deliberate in sede aziendale» sono inserite le seguenti: «nonche' le risorse resesi disponibili».
2. Nell'ultimo periodo dello stesso comma, dopo le parole «ore disponibili per cessazione», sono inserite le seguenti: «, revoca o decadenza».
 
Art. 3.
Modifiche all'art. 6 - Istituzione delle forme organizzative (AFT e
UCCP)

1. All'art. 6, comma 2, dell'ACN 31 marzo 2020, dopo le parole «denominate a livello regionale», sono inserite le seguenti: «, prevedendone l'inserimento negli atti aziendali».
 
Art. 4.

Modifiche all'art. 12 - Monitoraggio dell'applicazione dell'ACN

1. All'art. 12 dell'ACN 31 marzo 2020 e' inserito un punto alla fine del comma 3.
 
Art. 5.

Modifiche all'art. 13 - Rappresentanza sindacale

1. All'art. 13, comma 1, dell'ACN 31 marzo 2020, dopo le parole «deve essere effettiva», sono inserite le seguenti: «, unica e diretta».
2. Al comma 3 del medesimo articolo, dopo le parole «delle deleghe di cui e'» sono inserite le seguenti: «unicamente e».
3. Al comma 4 del medesimo articolo, dopo le parole «un'unica organizzazione sindacale», sono inserite le seguenti «e non possono essere dirigenti di altre organizzazioni sindacali».
 
Art. 6.

Modifiche all'art. 14 - Rappresentativita'

1. All'art. 14, comma 1, dell'ACN 31 marzo 2020, dopo le parole «D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165», sono inserite le seguenti: «e del precedente art. 13».
2. Al comma 5 del medesimo articolo, dopo le parole «I rappresentanti sindacali», sono inserite le seguenti: «di cui all'art. 13, comma 4,».
 
Art. 7.
Modifiche all'art. 19 - Requisiti, domande, graduatorie e compiti
dell'azienda sede del Comitato zonale

1. All'art. 19, comma 4, lettera d), III capoverso, dell'ACN 31 marzo 2020, dopo le parole «30 dicembre 2018, n. 145» sono inserite le seguenti: «e s.m.i.».
 
Art. 8.

Modifiche all'art. 20 - Pubblicazione degli incarichi

1. All'Art. 20, comma 1, dell'ACN 31 marzo 2020, dopo le parole «gia' titolari a tempo indeterminato», sono inserite le seguenti «, anche durante il periodo di prova,».
2. Nello stesso comma, dopo il primo capoverso e precisamente successivamente alle parole «disponibilita' sul proprio sito istituzionale.» e' inserito un secondo capoverso composto dalle seguenti parole: «L'Azienda verifica la possibilita' di completamento orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti titolari a tempo indeterminato valutati idonei da parte della commissione tecnica aziendale o di coloro che gia' esercitino gli stessi compiti e funzioni nell'Azienda qualora si rendano disponibili ore in precedenza conferite previa valutazione del possesso delle stesse particolari capacita' professionali ovvero nuove ore attivate dall'Azienda con le medesime caratteristiche.».
3. Al comma 2 del medesimo articolo, dopo le parole «completamento di cui al comma precedente», sono inserite le seguenti: «, offerto nell'ambito provinciale in cui opera,».
4. Nello stesso comma, dopo le parole «all'accettazione di ampliamento orario», sono inserite le seguenti: «, ai sensi del presente articolo o all'assegnazione di cui all'art. 21».
5. Al successivo comma 3 del citato articolo, dopo le parole «dal giorno 1 al giorno 15 dello stesso mese», sono inserite le seguenti: «, avuto riguardo anche a quanto previsto alla Norma finale n. 7».
 
Art. 9.
Modifiche all'art. 30 - Flessibilita' operativa, riorganizzazione
degli orari e mobilita'

1. All'art. 30, comma 5, dell'ACN 31 marzo 2020, dopo le parole «di non agibilita'», sono inserite le seguenti: «, o indisponibilita'».
 
Art. 10.

Modifiche all'art. 34 - Assenze per malattia e gravidanza

1. All'art. 34, comma 7, dell'ACN 31 marzo 2020, dopo le parole «portatori di handicap» e' inserita la seguente: «grave».
 
Art. 11.

Modifiche all'art. 45 - Indennita' di disponibilita'

1. All'art. 45, comma 9, dell'ACN 31 marzo 2020, dopo le parole «del presente Accordo», sono inserite le seguenti: «e sino ad un eventuale successivo incremento orario, come previsto dall'art. 20, comma 2,».
 
Art. 12.
Modifiche all'art. 54 - Anticipo della prestazione previdenziale
(APP)

1. All'art. 54, comma 1, dell'ACN 31 marzo 2020, dopo le parole «graduatoria di cui all'art. 19,» sono eliminate le seguenti: «che non abbiano compiuto il 43° anno di eta',».
2. Al comma 2 del citato articolo, dopo le parole «riduzione del numero di ore», sono eliminate le seguenti: «di incarico»; contestualmente dopo le parole «ambulatoriali a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «titolari di incarico».
 
Art. 13.

Modifiche alle norme finali

1) Dopo la Norma finale n. 6 dell'ACN 31 marzo 2020 e' inserita la seguente: «Norma finale n. 7:
Fermo restando il necessario possesso del diploma di specializzazione per l'assegnazione di incarichi di specialista odontoiatra, tenendo conto dell'esiguo numero di medici ed odontoiatri in possesso del titolo di specializzazione ed al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni, nel caso in cui sia stata accertata l'indisponibilita' di specialisti iscritti nella graduatoria o in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, e' consentita l'assegnazione di incarichi di specialista odontoiatra a tempo indeterminato, determinato o l'affidamento di sostituzione, ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria e ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'albo degli odontoiatri che abbiano svolto almeno tre anni di attivita' convenzionale ai sensi del presente Accordo.
L'incarico a tempo indeterminato e' affidato in subordine ai criteri di priorita' di cui all'art. 21, comma 2 ed eventualmente alla procedura di cui al successivo comma 4.
In caso di ulteriore indisponibilita' dei soggetti sopraindicati, e per le medesime finalita', le Aziende assegnano gli incarichi vacanti ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria e ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'albo degli odontoiatri.
Gli aspiranti di cui alla presente Norma sono in ogni caso graduati secondo l'anzianita' di incarico di odontoiatra a tempo determinato, incarico provvisorio o affidamento di sostituzione ai sensi del presente Accordo; in caso di pari anzianita' prevale la minore eta', l'anzianita' di laurea e infine il voto di laurea.
La presente Norma si applica per la pubblicazione degli incarichi ai sensi dell'art. 21 e per gli avvisi di cui all'art. 19, comma 12, a decorrere dal 1° gennaio 2022.».
 
Art. 14.
Modifiche all'allegato 2 - Elenco branche specialistiche e
specializzazioni professionali

1. Nella branca specialistica di Cure palliative, di cui all'allegato 2 dell'ACN 31 marzo 2020, e' inserita al punto 8), dopo «Malattie infettive e tropicali», la seguente specializzazione: «Medicina di comunita' e delle cure primarie», con conseguente progressione numerica delle specializzazioni gia' presenti.