Gazzetta n. 145 del 19 giugno 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi».


Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 12 novembre 1974 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre 2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»;
Visto il provvedimento ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato sul citato sito internet del Ministero Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019, concernente la pubblicazione della comunicazione di approvazione di modifica ordinaria ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 33/2019 al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» di cui al predetto provvedimento ministeriale 12 gennaio 2015;
Visto il provvedimento ministeriale 12 luglio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio 2019 concernente informazioni agli operatori della pubblicazione della predetta modifica ordinaria nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Piemonte, su istanza del Consorzio tutela del Gavi con sede in Gavi (AL), e successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 12 maggio 2021, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»;
Considerato, altresi' che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;
Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;
Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.
 
Allegato
Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» gia' riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, e' riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
«Gavi» o «Cortese di Gavi» tranquillo;
«Gavi» o «Cortese di Gavi» frizzante;
«Gavi» o «Cortese di Gavi» spumante;
«Gavi» o «Cortese di Gavi» Riserva;
«Gavi» o «Cortese di Gavi» Riserva Spumante metodo classico.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» con la specificazione «tranquillo», frizzante», «spumante» «Riserva» e «Riserva Spumante metodo classico» e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, composti dal solo vitigno Cortese.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi», di cui all'art. 1, e' cosi' delimitata: partendo dall'estremo punto nord, corrispondente con l'incrocio fra la strada provinciale Novi Ligure-Gavi e la via Edilio Raggio dell'abitato di Novi Ligure la linea di delimitazione segue la via Edilio Raggio sino all'incrocio con la strada statale n. 35-bis. Seguendo la strada statale n. 35-bis verso Serravalle Scrivia attraversa l'abitato Serravalle Scrivia sino al bivio con la provinciale Gavi-Serravalle Scrivia, quindi percorrendo detta strada provinciale raggiunge la galleria nei pressi della cascina Grilla. Dalla galleria in localita' cascina Grilla, il comprensorio e' delimitato dallo spartiacque sino al limite dei confini tra i Comuni di Gavi e Arquata Scrivia. Quindi la linea di delimitazione segue i confini esterni dei Comuni di Gavi, Carrosio, Bosio, Parodi e S. Cristoforo, includendo nella zona di produzione l'intero territorio di detti Comuni. Seguendo il confine tra i Comuni di S. Cristoforo e Castelletto d'Orba, la linea di delimitazione attraversa la strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba, sino a raggiungere il confine di Capriata d'Orba. Segue quindi il confine tra i Comuni di Capriata d'Orba e Castelletto d'Orba ad incontrare nuovamente la strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba. Percorrendo detta strada la linea di delimitazione raggiunge il bivio per Francavilla Bisio e proseguendo per la strada Capriata d'Orba - Francavilla raggiunge l'abitato di Francavilla Bisio. Segue un breve tratto della strada Francavilla Bisio-Basaluzzo sino al bivio con la strada per Pasturana in localita' Madonnetta. Segue detta strada, verso Pasturana, fino al ponte sul Rio Riasco; segue il corso di detto Rio, verso monte, sino a raggiungere il ponte sulla strada Tassarolo-Novi Ligure. Percorre quindi la strada Tassarolo-Novi Ligure sino al bivio con la strada Gavi-Novi Ligure e successivamente detta strada sino all'incrocio con la via Edilio Raggio nell'abitato di Novi Ligure.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura calcarea-argillosa-marnosa, con esclusione delle giaciture pianeggianti ed umide di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed il sistema di potatura nei nuovi impianti devono essere quelli tradizionali, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300.
La resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione di «Gavi» o «Cortese di Gavi» «tranquillo», «frizzante», «spumante» non deve essere superiore a 9,5 tonnellate; per le tipologie di cui sopra che utilizzino la menzione «vigna» la resa massima di uva per ettaro dei vigneti non deve essere superiore a 8,50 tonnellate; la resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione di «Gavi» o «Cortese di Gavi» «Riserva» e «Riserva Spumante metodo classico» non deve essere superiore a 6,50 tonnellate.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
Per la produzione di «Gavi» o «Cortese di Gavi» «tranquillo», «frizzante», «spumante», che utilizzi la menzione «vigna», il vigneto, di eta' inferiore ai sette anni, dovra' avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:
al terzo anno di impianto: 5,10 t uva/ha;
al quarto anno di impianto: 5,95 t uva/ha;
al quinto anno di impianto: 6,80 t uva/ha;
al sesto anno di impianto: 7,65 t uva/ha;
dal settimo anno di impianto in poi: 8,50 t uva/ha.
Per la produzione di «Gavi» o «Cortese di Gavi» «Riserva» e «Riserva Spumante metodo classico», il vigneto, di eta' inferiore ai sette anni, dovra' avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:
al terzo anno di impianto: 3,90 t uva/ha;
al quarto anno di impianto: 4,55 t uva/ha;
al quinto anno di impianto: 5,20 t uva/ha;
al sesto anno di impianto: 5,85 t uva/ha;
dal settimo anno di impianto in poi: 6,50 t uva/ha.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui al comma successivo, purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo; oltre tale valore decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi questo limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla D.O.C.G.
Oltre il 75% decade il diritto alla D.O.C.G. per tutto il prodotto.
La Regione Piemonte, sentito il parere degli interessati, con proprio decreto, puo' modificare di anno in anno, prima della vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00 % vol per la tipologia Riserva e «Riserva Spumante metodo classico», 9,50% vol per le tipologie tranquillo e frizzante, e di 9,00% vol. per la tipologia spumante.
Per queste ultime tipologie, le uve destinate alla produzione di prodotti che utilizzino la menzione «vigna» dovranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5 % vol.
La Regione, su richiesta del Consorzio e sentite le rappresentanze della filiera, vista la situazione di mercato, puo' stabilire la sospensione o regolamentazione temporanea delle iscrizioni agli schedari viticoli, per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Le operazioni di elaborazione e affinamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi Frizzante» e «Gavi Spumante», possono essere effettuate nel territorio amministrativo delle Province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo.
La durata della permanenza sulle fecce della partita destinata a Gavi spumante e' minimo di sei mesi per la fermentazione in recipienti chiusi provvisti di dispositivi agitatori (metodo charmat) e minimo di nove mesi per la fermentazione in bottiglia (metodo classico).
La tipologia dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» «Riserva» prevede un anno di invecchiamento, di cui sei mesi di affinamento in bottiglia; il periodo di invecchiamento decorre dal 15 ottobre successivo alla vendemmia al 14 ottobre dell'anno seguente; l'immissione in commercio e' consentita dal 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia.
Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» «Riserva» e «Riserva Spumante metodo classico» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.
Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni della vigente normativa nazionale.
La tipologia dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» «Riserva Spumante metodo classico» prevede due anni di invecchiamento a decorrere dal 15 ottobre successivo alla vendemmia, di cui diciotto mesi di permanenza sui lieviti in bottiglia.
E' ammessa la pratica dell'arricchimento.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
tipologia tranquillo:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
tipologia frizzante:
spuma: fine ed evanescente
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
tipologia spumante:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
spuma: fine e persistente;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: da brut nature a extra dry, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
tipologia Riserva:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: armonico, secco, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
tipologia Riserva Spumante metodo classico:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
spuma: fine e persistente;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: da brut nature a extra dry, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore del vino «Gavi» o «Cortese di Gavi», nella tipologia «Tranquillo», «Riserva» e «Riserva Spumante metodo classico», puo' rivelare sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

1) Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
2) Per le tipologie «tranquillo», «frizzante», «spumante», e' consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e alle frazioni riportati nell'allegato al presente disciplinare.
L'elenco delle particelle di cui ogni frazione e' composta e' riportato ai seguenti link:
https://www.consorziogavi.com/gavi-docg/
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/viticoltur a-enologia
L'indicazione del comune deve figurare in etichetta e negli imballaggi al di sotto della dicitura «Denominazione di Origine Controllata e Garantita», riportando esclusivamente la dicitura «del comune di ...» eventualmente seguita dal nome della frazione, purche' le uve provengano dal territorio indicato.
La dicitura «del comune di ...» comprensiva del nome del comune di produzione delle uve deve essere riportata in etichetta e negli imballaggi utilizzando lo stesso carattere, la stessa altezza e lo stesso colore; la dicitura «del comune di ...» comprensiva del nome del comune di produzione delle uve dovra' essere riportata in etichetta e negli imballaggi con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la D.O.C.G. Gavi.
3) Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» di cui all'art. 1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna».
4) Per le tipologie «Riserva» e «Riserva Spumante metodo classico» e' vietato l'uso di indicazioni geografiche inerenti comuni, frazioni e localita'.
5) La menzione «vigna» dovra' essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la D.O.C.G. Gavi.
6) Per la tipologia «tranquillo» deve essere indicata in etichetta l'annata di produzione delle uve. Per la tipologia «Spumante metodo classico» deve essere indicata in etichetta la data di sboccatura, mentre resta facoltativa l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.
7) Per la chiusura delle bottiglie dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» e' previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa, con esclusione del tappo a corona e del tappo a vite in plastica. Per la tipologia «Riserva» e «Riserva spumante metodo classico» e' obbligatorio il tappo in sughero».
8) Per il vino a D.O.C.G. «Gavi» o «Cortese di Gavi» Riserva Spumante metodo classico deve essere riportata in etichetta la data di sboccatura e l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.

Art. 8.

Legame con l'ambiente
A) Informazioni sulla zona geografica.
La zona geografica delimitata ricade nell'estremo angolo sud orientale del Piemonte, una frontiera fisica e geologica dove si incontrano la grande pianura e la montagna, i terreni alluvionali e gli affioramenti di epoche remote, laddove sono coltivati i rigogliosi vigneti del «Gavi» o «Cortese di Gavi».
Il terroir dal punto di vista geologico si divide in tre fasce: le terre rosse, un'alternanza di marne e arenarie, e una terza fascia nella parte meridionale, composta da marne argillose bianche.
La pendenza dei terreni coltivati e' variabile e l'esposizione generale e' orientata verso nord-ovest e sud-est.
Il clima puo' essere considerato di transizione, moderatamente continentale e caratterizzato da inverni lunghi e rigidi, con nevicate abbastanza frequenti ed abbondanti, quanto piu' ci sposta verso l'area appenninica meridionale; la stagione estiva, in compenso, rispetto alla vicina area sub-padana, e' piu' fresca e ventilata.
Il Gavi, inteso come territorio e come vino, e' espressione di peculiari condizioni pedoclimatiche che ne aumentano il fascino, ma anche la ricchezza di gusto e profumi che la terra vi trasferisce. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico.
Il Cortese di Gavi e' un vitigno autoctono di antico provato stanziamento nella zona, da cui deriva un ambientamento ed un adattamento plurisecolare al terreno e al clima.
La vocazione vitivinicola del Gaviese ha origini antiche, come testimonia il primo documento conservato nell'Archivio di Stato di Genova, datato 3 giugno 972. Vi si parla dell'affitto di vigne da parte del vescovo di Genova a due cittadini gaviesi. Il primo riferimento a impianti di «viti tutte di cortese» si riscontra nella corrispondenza tra il castello di Montaldeo e il marchese Doria, nel 1659.
Nel 1798 il conte Nuvolone, vicedirettore della Societa' agraria di Torino, redige la stesura della prima ampelografia dei vitigni coltivati sul territorio piemontese e cita il Cortese nella forma dialettale Corteis affermando che: «ha grappoli alquanto lunghetti, acini piuttosto grossi, quando e' matura diviene gialla ed e' buona da mangiare, fa buon vino, e' abbondante e si conserva».
L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, e' in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:
base ampelografica dei vigneti: il Gavi docg e' prodotto tradizionalmente da uve cortese 100 %, coltivate all'interno di una precisa area geografica, prevalentemente collinare, della fascia meridionale della provincia di Alessandria;
le forme di allevamento anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali con maggior impiego del sistema a Guyot, caratteristico della viticoltura di qualita'. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L'orografia collinare dell'area di produzione, nella parte sud-orientale della Provincia di Alessandria, la prevalente esposizione a nord-ovest sud-est, nonche' la pendenza che aumenta con l'approssimarsi della fascia appenninica, concorrono a determinare un ambiente particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti del «Gavi docg». Da tale area sono peraltro esclusi i terreni di fondovalle non adatti ad una viticoltura di qualita'.
In particolare, l'alternanza tra marne argillose - dette localmente «terre bianche», e «terre rosse» caratterizzate da suoli bruni, lisciviati e idromorfi a frangipan determinano la ricchezza pedologica che arricchisce di sfumature l'espressione del vitigno cortese.
Trattasi di terre che mal si prestano all'utilizzazione intensiva di altre colture agrarie (anche in relazione alla loro giacitura); ma proprio in virtu' di tali caratteristiche sono idonei ad una vitivinicoltura di qualita', con basse rese produttive, conferendo ai vini particolare vigore e complessita'. La millenaria storia vitivinicola del territorio della denominazione, attestata da numerosi documenti, costituisce la fondata prova della indissolubile interazione esistente tra i fattori umani e le peculiari caratteristiche qualitative del «Gavi docg».
Le tecniche di coltivazione della vite sono state tramandate nei secoli, radicando nel territorio la cultura enologica e facendo del Gavi docg la primaria fonte di reddito della zona vocata, nonche' il filo conduttore che lega gli undici comuni della denominazione.
Nato per le corti, questo vino non ha mai tradito la sua vocazione alla qualita' e all'eleganza, al contrario queste sono state affinate in epoca moderna attraverso tecniche all'avanguardia, fino ad ottenere un vino rinomato ed apprezzato nei cinque continenti, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all'art. 6 del disciplinare.

Art. 9.

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia S.r.l.
Sede legale: via Venti Settembre n. 98/G - 00187 - Roma.
Tel. +3906-45437975.
Mail: info@valoritalia.it
Sede operativa per l'attivita' regolamentata: Corte Zerbo, 27 - 15066 - Gavi (AL).
La societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018).

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Allegato 1
Elenco dei Comuni:
Bosio;
Carrosio;
Capriata d'Orba;
Francavilla Bisio;
Gavi;
Novi Ligure;
Parodi Ligure;
Pasturana;
San Cristoforo;
Serravalle Scrivia;
Tassarolo.
Elenco delle frazioni:
nel Comune di Bosio:
Costa Santo Stefano;
Capanne di Marcarolo;
nel Comune di Gavi:
Monterotondo;
Pratolungo;
Rovereto;
nel Comune di Parodi Ligure:
Cadepiaggio;
Tramontana.