Gazzetta n. 146 del 21 giugno 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 giugno 2021
Emissione di buoni del Tesoro poliennali, assegnati a Cassa depositi e prestiti in nome e per conto del Patrimonio Destinato.


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine;
Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito «decreto Rilancio»), recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto l'art. 27, comma 1, del «decreto Rilancio», ove e' stabilito, tra l'altro, che, al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico e produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, Cassa depositi e prestiti S.p.a. (di seguito Cassa depositi e prestiti) e' autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato «Patrimonio Rilancio» (di seguito Patrimonio Destinato) costituito da beni e rapporti giuridici apportati dal Ministero dell'economia e delle finanze e che il Patrimonio Destinato puo' essere articolato in comparti;
Visto l'art. 27, comma 2, del «decreto Rilancio», il quale dispone che gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati con apposito decreto ministeriale;
Visto l'art. 27, comma 17, del «decreto Rilancio», come sostituito dall'art. 27, comma 4-bis, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (di seguito «decreto Agosto»), il quale dispone, tra l'altro, che «Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e' autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche» e che «I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 3 febbraio 2021, n. 26, relativo al «Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalita' degli investimenti del Patrimonio Destinato»;
Visto il decreto ministeriale n. 37612 del 7 maggio 2021 (di seguito «decreto apporti»), che ha dato attuazione all'art. 27, comma 2, del «decreto Rilancio», e contente la disciplina generale sulla base del quale procedere tempo per tempo agli apporti necessari all'operativita' del Patrimonio Destinato;
Considerato che il «decreto apporti» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 115 del 15 maggio 2021, cosi come disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto;
Visto l'art. 1, comma 1, del «decreto apporti», ove si stabilisce che, a titolo di apporto al Patrimonio Destinato, possono essere assegnati a Cassa depositi e prestiti, in nome e per conto del Patrimonio Destinato medesimo, titoli di Stato emessi con appositi decreti del Dipartimento del Tesoro nel limite massimo di 44 miliardi di euro;
Visto il comma 3 del sopracitato articolo, ove si prevede la sottoscrizione tra le parti di un protocollo di intesa volto a disciplinare i tempi e le modalita' di comunicazione, da parte di Cassa depositi e prestiti al Dipartimento del Tesoro - Direzione II, dei dati di pianificazioni e di consuntivazione delle operazioni di gestione, corredati dai relativi tempi di esecuzione, inerenti i titoli di Stato apportati;
Visto l'art. 2 del «decreto apporti», il quale dispone, tra l'altro, che a fronte degli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito della costituzione del Patrimonio Destinato, sono emessi, in favore del Ministero stesso, strumenti di partecipazione al Patrimonio Destinato o ai singoli comparti eventualmente costituiti per un valore nominale pari al valore di mercato, comprensivo di eventuali dietimi di interesse, dei titoli di Stato oggetto di apporto;
Visto l'art. 3, comma 1, del «decreto apporti», ove si stabilisce, tra l'altro, l'assegnazione, a titolo di apporto iniziale, a Cassa depositi e prestiti, in nome e per conto del Patrimonio Destinato, titoli di Stato per un controvalore di 3 miliardi di euro, dei quali il Dipartimento del Tesoro dispone l'emissione entro quindici giorni lavorativi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale medesimo e che detto controvalore e' suscettibile di essere aggiustato, in sede di emissione dei titoli di Stato, per tenere conto del taglio minimo sottoscrivibile dei titoli di Stato, pari a 1.000 euro;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (stripping)»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, cosi' come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69, e come previsto dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
Considerato che, ai sensi del citato art. 27, comma 17, del «decreto Rilancio», i titoli oggetto della presente emissione non concorrono al limite delle emissioni nette per il 2021 e per gli anni successivi secondo le rispettive leggi di bilancio;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Considerato che la presente emissione di titoli di Stato costituisce apporto iniziale al Patrimonio Destinato e che viene assegnato a Cassa depositi e presiti, in nome e per conto del Patrimonio Destinato stesso;
Visti i propri decreti in data 27 settembre, 26 ottobre, 25 novembre, 27 dicembre 2016, nonche' 26 gennaio 2017, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime dieci tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,35% con godimento 3 ottobre 2016 e scadenza 1° novembre 2021;
Visti i propri decreti in data 26 luglio, 28 agosto, 27 settembre, 26 ottobre e 22 dicembre 2017, nonche' 26 gennaio 2018, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime dodici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,90% con godimento 1° agosto 2017 e scadenza 1° agosto 2022;
Visti i propri decreti in data 14 luglio, 13 agosto, 10 settembre, 12 ottobre, 11 novembre e 9 dicembre 2020, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime dodici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 16 luglio 2020 e scadenza 15 settembre 2027;
Ritenuto opportuno disporre l'emissione di un'undicesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 0,35% con godimento 3 ottobre 2016 e scadenza 1° novembre 2021, una tredicesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 0,90% con godimento 1° agosto 2017 e scadenza 1° agosto 2022 e una tredicesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 16 luglio 2020 e scadenza 15 settembre 2027;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico», del «decreto cornice», dell'art. 27 del «decreto Rilancio», nonche' dell'art. 3 del «decreto apporti» sono disposte le seguenti emissioni:
1. undicesima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:
ISIN: IT0005216491
importo: 178.986.000,00 euro
decorrenza: 3 ottobre 2016
scadenza: 1° novembre 2021
tasso di interesse: 0,35% annuo, pagabile in due semestralita', il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito
data di regolamento: 9 giugno 2021
dietimi d'interesse: 39 giorni
prezzo di emissione: 100,365
controvalore di mercato: 179.705.689,10 euro, di cui 66.390,20 euro di dietimi di interesse
rimborso: alla pari.
2. tredicesima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:
ISIN: IT0005277444
importo: 475.000.000,00 euro
decorrenza: 1° agosto 2017
scadenza: 1° agosto 2022
tasso di interesse: 0,90% annuo, pagabile in due semestralita', il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito
data di regolamento: 9 giugno 2021
dietimi d'interesse: 128 giorni
prezzo di emissione: 101,521
controvalore di mercato: 483.736.352,00 euro, di cui 1.511.602,00 euro di dietimi di interesse
rimborso: alla pari.
3. tredicesima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:
ISIN: IT0005416570
importo: 2.250.000.000,00 euro
decorrenza: 16 luglio 2020
scadenza: 15 settembre 2027
tasso di interesse: 0,95% annuo, pagabile in due semestralita', il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito
data di regolamento: 9 giugno 2021
dietimi d'interesse: 86 giorni
prezzo di emissione: 103,625
controvalore di mercato: 2.336.557.745,25 euro, di cui 4.995.245,25 euro di dietimi di interesse
rimborso: alla pari.
L'emissione delle suddette tranche, disposta per un ammontare nominale complessivo di 2.903.986.000,00 euro, ha un controvalore di mercato pari a 2.999.999.786,35 euro, di cui 6.573.237,45 euro di dietimi di interesse.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dai relativi decreti citati nelle premesse.
Le prime dieci cedole dei buoni del Tesoro poliennali 0,35% con godimento 3 ottobre 2016 e scadenza 1° novembre 2021 emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.
Le prime sette cedole dei buoni del Tesoro poliennali 0,90% con godimento 1° agosto 2017 e scadenza 1° agosto 2022 emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.
Le prime due cedole dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 16 luglio 2020 e scadenza 15 settembre 2027 emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.
Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («coupon stripping»).
 
Art. 2
((LA PUBBLICAZIONE ORIGINALE DEL PRESENTE DECRETO NON COMPRENDE L'ARTICOLO 2))
 
Art. 3

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono assegnati a Cassa depositi e prestiti, in nome e per conto del Patrimonio Destinato, a titolo di apporto iniziale al Patrimonio Destinato medesimo.
In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.a. - in forza dell'art. 26 del «Testo unico» - il capitale nominale di ciascun buono emesso e assegnato a Cassa depositi e prestiti, in nome e per conto del Patrimonio Destinato, a titolo di apporto iniziale verra' riconosciuto mediante accreditamento nel conto di deposito titoli in essere presso la predetta societa'.
Il giorno 9 giugno 2021 il Ministero dell'economia e delle finanze, per mezzo della Banca d'Italia, provvede al regolamento dei buoni del Tesoro poliennali emessi.
Il giorno 9 giugno 2021, ai fini dell'assegnazione al Patrimonio Destinato, la Banca d'Italia trasmettera' alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco dei titoli di Stato emessi. La Banca d'Italia curera' gli adempimenti occorrenti per le operazioni in questione.
A fronte dell'apporto dei titoli di cui al presente decreto, Cassa depositi e prestiti assegnera' al Ministero dell'economia e delle finanze strumenti finanziari di partecipazione per un valore nominale pari al controvalore dei titoli di Stato apportati, comprensivo di eventuali dietimi d'interesse, dei titoli di Stato oggetto dell'emissione.
 
Art. 4

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale dei titoli in emissione fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni di scadenza dei titoli stessi e corrispondenti al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione dell'anno in corso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 giugno 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni