Gazzetta n. 147 del 22 giugno 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 aprile 2021
Ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»;
Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;
Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con progetti di riconversione e riqualificazione industriale adottati mediante accordi di programma, e gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi;
Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»;
Considerato che il predetto Fondo per la crescita sostenibile e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, tra i quali quelli riferiti alla finalita' di cui allo stesso art. 23, comma 2, lettera b, inerente al «rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma»;
Visto il comma 6 del sopra menzionato art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che dispone che il Ministero dello sviluppo economico si avvale, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (di seguito, Invitalia), per la definizione e l'attuazione degli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e che gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui allo stesso art. 27, nel limite massimo del 3 per cento di tali risorse;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono state disciplinate le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale e, in particolare, l'art. 3, comma 4, che prevede che la parte di attivita' dei citati progetti di riconversione e riqualificazione industriale svolta da Invitalia in applicazione degli interventi agevolativi da essa gestiti e' remunerata con le modalita' e le risorse previste dagli interventi stessi, mentre con apposita convenzione quadro e' disciplinata la remunerazione della diversa attivita' indicata nello stesso decreto ministeriale 31 gennaio 2013;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, adottato ai sensi del citato art. 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla predetta legge n. 181 del 1989 nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa;
Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli interventi di cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse cosi' come individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2019, adottato ai sensi dell'art. 29, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante revisione delle condizioni e delle modalita' per l'attuazione degli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, che all'art. 18 conferma le disposizioni relative alle risorse disponibili;
Visto il paragrafo 2.4 del testo unico degli «Indirizzi attuativi» relativi alla legge 15 maggio 1989, n. 181, approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico 25 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2010, in base al quale le risorse che saranno recuperate da Invitalia a seguito di riscatti di partecipazioni ai capitali sociali, di ammortamento di quote capitale dei finanziamenti, di revoche contributi e di restituzione di eventuali prefinanziamenti relativi alle iniziative promosse (cosiddetti «rientri») saranno destinate a nuovi interventi da realizzare nelle aree di crisi e saranno riversate in conto entrata al bilancio dello Stato con cadenza semestrale;
Visto il citato comma 10 dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che ha stabilito che le predette somme a titolo di «rientri» affluiscano in entrata al Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2 del medesimo decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
Considerato che le risorse, affluite a titolo di «rientri», assegnate alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera b) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e tuttora da destinare al finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono pari ad euro 18.642.835,66;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (di seguito «legge di bilancio 2019») e, in particolare, l'art. 1, comma 204, che incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, per il finanziamento degli interventi ai sensi della legge n. 181 del 1989, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
Visto il comma 205 dello stesso art. 1 della citata legge di bilancio 2019, il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al predetto comma 204 siano ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complessa di cui al comma 1 dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo art. 27;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 2019, che ha provveduto a ripartire le predette risorse del Fondo per la crescita sostenibile stanziate dalla legge di bilancio 2019, prevedendo di destinare 120 milioni di euro agli interventi in aree di crisi industriale complessa di cui all'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ed i restanti 30 milioni per interventi in aree interessate da crisi industriale non complessa previste dal comma 8-bis del medesimo art. 27;
Considerato che con riferimento allo stanziamento di cui alla legge di bilancio 2019, tenuto conto degli importi destinati all'attuazione degli accordi di programma sottoscritti, residuano, alla data del presente decreto, risorse inutilizzate per complessivi euro 123.000.000,00;
Visto l'art. 1, comma 95 della citata legge di bilancio 2019, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese;
Visto il DMT del Ministero dell'economia e delle finanze n. 195790 del 4 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 10 ottobre 2019 al numero 1297, con il quale, nell'ambito della ripartizione del citato Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, sono state assegnate al Ministero dello sviluppo economico per le annualita' 2019, 2020 e 2021 risorse, rispettivamente, per euro 42.000.000,00, euro 38.000.000,00 ed euro 20.000.000,00 per incentivi alle imprese ubicate nelle aree interessate da crisi industriale;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 ottobre 2019, n. 252, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», ed in particolare l'art. 59, comma 3, lettera a), che ha ridotto, in termini di competenza e di cassa, la predetta assegnazione per il 2019 per euro 20.000.000;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (di seguito «legge di bilancio 2020») che ha ridotto, in termini di competenza e di cassa, la predetta assegnazione per il 2020 per euro 30.000.000,00;
Visti i decreti del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 3 dicembre 2019, n. 44260 e 15 maggio 2020, n. 2094, che dispongono l'impegno rispettivamente di euro 22.000.000 ed euro 8.000.000,00 a valere sullo stanziamento di cui al citato Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese ed autorizzano il relativo versamento a favore della contabilita' speciale 1201 denominata «Legge n. 46/1982 - Fondo per la crescita sostenibile» per la finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
Visto l'art. 1, comma 230 della citata legge di bilancio 2020, che incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile per il finanziamento degli interventi ai sensi della legge n. 181 del 1989, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
Visto lo stesso comma 230 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le predette risorse siano ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complessa di cui al comma 1 dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo art. 27;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (di seguito «legge di bilancio 2021») e, in particolare, l'art. 1, comma 80, che incrementa di 140 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per un totale di euro 320.000.000,00, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile per il finanziamento degli interventi ai sensi della legge n. 181 del 1989, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, prevedendo che le predette risorse siano ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complessa di cui al comma 1 e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo art. 27;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita' 2014-2020» FESR (di seguito anche solo «PON IC») adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final del 7 dicembre 2017, con decisione della Commissione europea C(2018) 9117 final del 19 dicembre 2018, con decisione della Commissione europea C(2020) 1093 final del 20 febbraio 2020 e da ultimo con decisione della Commissione europea C(2020) 6815 final del 6 ottobre 2020;
Considerato che la legge n. 181 del 1989 e' uno degli strumenti previsti nell'ambito del PON IC per l'attuazione dell'Azione 3.2.1 - «Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attivita' produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 settembre 2016 con il quale e' stata assegnata agli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, disciplinati da appositi accordi di programma relativi ad aree localizzate nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), una quota pari ad euro 80.000.000,00 delle risorse del PON IC, con riserva di euro 30.000.000,00 per l'area di crisi industriale complessa di Taranto;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 maggio 2018 con il quale e' stata assegnata agli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, una quota aggiuntiva pari a euro 30.000.000,00 delle risorse del PON IC per la copertura degli oneri derivanti dalle domande di agevolazioni relative a programmi d'investimento localizzati nei territori delle regioni meno sviluppate, presentate ai sensi del decreto direttoriale 24 febbraio 2017;
Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 26 aprile 2018 dal Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale politiche attive lavoro - ANPAL, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto, l'Autorita' di Sistema portuale del Mar Ionio ed Invitalia per l'attuazione del «Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Taranto» (PRRI), che all'art. 6, comma 1, prevede un impegno finanziario di euro 30.000.000,00, a valere sulle risorse del PON IC Asse III - Competitivita' PMI per la concessione delle agevolazioni;
Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 23 ottobre 2018 dal Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, la Regione Siciliana, il Libero consorzio comunale di Caltanissetta, il Comune di Gela ed Invitalia per l'attuazione del «Progetto di riconversione e riqualificazione industriale per l'area di crisi industriale complessa di Gela» (PRRI), che all'art. 5, comma 1, prevede un impegno finanziario di euro 15.000.000,00, a valere sulle risorse del PON IC Asse III - Competitivita' PMI per la concessione delle agevolazioni;
Viste le circolari del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 262576 del 27 luglio 2018, con cui e' stato pubblicato l'«avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori dei comuni dell'area di crisi industriale complessa di Taranto tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989» e n. 37925 del 6 febbraio 2019, con cui e' stato pubblicato l'«avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori dei comuni dell'area di crisi industriale complessa di Gela tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989»;
Considerato che le risorse destinate ai citati accordi di programma per la riconversione e riqualificazione industriale delle aree di crisi industriale complessa di Taranto e di Gela non sono state pienamente impegnate e che, tenuto conto della tempistica media degli interventi agevolati ai sensi della legge n. 181 del 1989, l'impiego di risorse del PON IC non appare compatibile con i termini di ammissibilita' della spesa fissati per le risorse medesime;
Ritenuto necessario assicurare migliore efficacia all'attuazione del PON IC, in termini di capacita' di utilizzo delle risorse, in vista del termine ultimo di ammissibilita' delle spese;
Ritenuto opportuno, per perseguire la predetta finalita', individuare una dotazione finanziaria alternativa al PON IC per la copertura del fabbisogno derivante dall'attuazione degli accordi di programma di Taranto e Gela;
Considerato pertanto che le risorse attribuite all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile e destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da crisi industriali, prive di impegni ammontano, alla data odierna, ad un importo complessivo pari a euro 661.642.835,66 di cui:
euro 18.642.835,66 affluiti al Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del comma 10 del piu' volte citato art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
euro 123.000.000,00 a valere sulle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019;
euro 50.000.000,00 a valere sullo stanziamento di cui al citato Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese;
euro 150.000.000,00 stanziati con la legge di bilancio 2020;
euro 320.000.000,00 stanziati con la legge di bilancio 2021;
Considerato che gli interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa necessitano di uno stanziamento di risorse adeguato alle finalita' previste dagli stessi, quantificabile in euro 210.000.000,00 e che le residue risorse, pari a euro 451.642.835,66, possono essere destinate agli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa tramite procedura valutativa a sportello;

Decreta:

Art. 1

1. Le risorse finanziarie assegnate al Fondo per la crescita sostenibile per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, attualmente non programmate ammontano a complessivi euro 661.642.835,66 (seicentosessantunomilioniseicentoquarantaduemilaottocentotrentacinqu e/66).
2. Le predette risorse finanziarie sono ripartite cosi' come di seguito:
a) agli interventi relativi ad aree di crisi industriale complessa sono riservati euro 210.000.000,00 (duecentodiecimilioni/00);
b) ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, sono riservati euro 451.642.835,66 (quattrocentocinquantunomilioniseicentoquarantaduemilaottocentotrenta cinque/66).
 
Art. 2

1. L'assegnazione di risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, Asse III - Competitivita' PMI per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva nell'ambito della legge 15 maggio 1989, n. 181, e' ridotta di euro 45.000.000,00 ed e' pertanto rideterminata nella misura di euro 65.000.000,00 (sessantacinquemilioni/00).
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di programma nelle aree di crisi industriale complessa di Taranto e Gela, precedentemente finanziati nell'ambito del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, Asse III - Competitivita' PMI, sono destinati complessivi euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 1 comma 2, lettera a) del presente decreto, nella misura di euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) per l'area di Taranto ed euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per l'area di Gela.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2021

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 627