Gazzetta n. 149 del 24 giugno 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE
DECRETO 4 maggio 2021
Modalita' di ripartizione, termini, criteri e modalita' di accesso e di rendicontazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.


IL MINISTRO PER IL SUD E
LA COESIONE TERRITORIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'art. 5 comma 4;
Visto l'art. 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella parte in cui prevede che «Al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette regioni. Il fondo e' ripartito, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri e modalita' di accesso e rendicontazione, tra i centri di ricerca e le universita' esistenti nel territorio delle citate regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, selezionati a seguito di apposito bando da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027»;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»;
Vista la normativa europea e nazionale applicabile in materia di aiuti di Stato;
Visto il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027, approvato con delibera CIPE n. 74 del 15 dicembre 2020 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2021, che individua priorita', obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca;
Considerato che l'obiettivo di sistema del Fondo e' la creazione, permanenza, sviluppo, integrazione e specializzazione delle infrastrutture e dei presidi formativi, per la resilienza e la rigenerazione del «saper fare» e della capacita' d'agire dei territori colpiti dai terremoti, anche al fine di evitare lo spopolamento e promuovere opportunita' di nuovo insediamento e attivita' economiche, nonche' per il mantenimento della attuale popolazione e delle imprese;
Ritenuto necessario procedere a ripartire il Fondo, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, individuando quali beneficiari del Fondo i centri di ricerca e le Universita' esistenti nel territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016;
Ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito dei territori di riferimento del Fondo, criteri di assegnazione che tengano conto delle vocazioni territoriali delle aree regionali interessate e valorizzino, in particolare, in coerenza con gli obiettivi del legislatore, i beneficiari del presente decreto, che hanno sedi principali o decentrate, in una provincia dell'area del cratere del sisma 2016, come individuato negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016;
Ritenuto che la distribuzione iniziale delle risorse del Fondo, pari a 60 milioni di euro nel triennio 2021-2023, debba essere egualmente ripartita tra i settori di intervento previsti dalla legge quali:
creazione o potenziamento di centri di ricerca;
trasferimento tecnologico, compatibilmente con la normativa sugli aiuti di Stato;
ampliamento dell'offerta formativa universitaria.
Ritenuto che, tra i summenzionati tre settori di intervento, debbano essere prioritariamente promosse iniziative coerenti con i grandi ambiti di ricerca e innovazione e relative aree d'intervento previste dal PNR 2021-2027: salute; cultura umanistica, creativita', trasformazioni sociali, societa' dell'inclusione; digitale, industria, aerospazio; clima, energia, mobilita' sostenibile; prodotti alimentari, bioeconomia, tecniche della ricostruzione, risorse naturali, agricoltura e pesca sostenibili, ambiente, economia circolare;
Ritenuto che, per ciascuno dei tre settori di intervento, debbano essere selezionati progetti che siano interamente realizzati ed abbiano una ricaduta all'interno delle aree del cratere, fermo restando che una dotazione di 5 milioni di euro per anno, e dunque per un totale di 15 milioni per il triennio, debba essere destinata a interventi in ciascuna delle quattro regioni del sisma 2016;
Ritenuto opportuno che il Fondo finanzi anche idee progettuali capaci di creare un sistema virtuoso di cooperazione tra centri di ricerca e/o Universita', presenti nelle aree del cratere del 2016, enti pubblici, anche economici, imprese pubbliche e private, operatori specializzati negli ambiti di azione del presente decreto, con la prospettiva di un reciproco rafforzamento e con l'obiettivo finale di costituire nelle aree del centro Italia colpite dal terremoto un grande polo attrattivo multidisciplinare per la ricerca scientifica, anche applicata, nell'ottica del «fare sistema» e quindi della coesione sociale ed economica;
Ritenuto necessario stabilire termini, criteri e modalita' di accesso e rendicontazione delle iniziative progettuali promosse dai centri di ricerca e dalle Universita', anche in cooperazione con enti pubblici, anche economici, imprese pubbliche e private, operatori specializzati negli ambiti di azione del presente decreto, aventi sede principale o decentrata nel territorio delle citate Regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, e selezionate a seguito di apposito bando predisposto da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale;
Ritenuto necessario dare mandato all'Agenzia per la coesione territoriale di emanare un apposito bando in conformita' alle disposizioni del presente decreto;
Ritenuto di individuare l'Ufficio «Analisi, politiche e programmazione» della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione per l'esecuzione degli adempimenti connessi alla gestione del Fondo;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto definisce le modalita' di ripartizione, i termini, i criteri e le modalita' di accesso e di rendicontazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, con una dotazione complessiva di 60 milioni di euro, ripartiti in 20 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
 
Art. 2

Stanziamenti del fondo

1. Gli stanziamenti del Fondo ammontano a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche.
 
Art. 3

Modalita' di accesso, riparto del fondo e beneficiari

1. I contributi del Fondo per il triennio 2021-2023, compatibilmente con la normativa sugli aiuti di Stato, laddove applicabile, sono assegnati a seguito di apposito bando emanato dell'Agenzia per la coesione territoriale, volto a selezionare interventi per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria.
2. La dotazione finanziaria del Fondo e' egualmente ripartita tra i tre settori di intervento:
i. 20 milioni di euro sono destinati al sostegno per la creazione o potenziamento di centri di ricerca. Sono finanziati prioritariamente interventi per la realizzazione di infrastrutture per la ricerca, lo sviluppo e la co-progettazione di soluzioni e tecnologie innovative (laboratori di ricerca industriale, laboratori di prove e test, dimostratori tecnologici, centri di eccellenza, centri di innovazione aziendali) e per l'implementazione di specifici programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
ii. 20 milioni di euro sono destinati al sostegno per il trasferimento tecnologico. Sono finanziati prioritariamente progetti che promuovono percorsi integrati di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e privata e di accesso al mercato, anche finalizzati alla creazione di imprese innovative, attraverso l'erogazione di servizi di validazione e sviluppo tecnologico, rafforzamento imprenditoriale, sviluppo dei modelli di imprenditorialita', supporto alla tutela della proprieta' intellettuale, accesso a operazioni di co-investimento, supporto alla definizione e implementazione di strategie di innovazione aziendale, supporto alla definizione e implementazione di strategie e accordi industriali e commerciali;
iii. 20 milioni di euro sono destinati al sostegno per l'ampliamento dell'offerta formativa universitaria. Sono finanziati prioritariamente programmi di formazione universitaria, alta formazione specialistica e formazione terziaria professionalizzante, coerenti con le vocazioni economiche territoriali e le strategie regionali di specializzazione intelligente, orientati alla conoscenza delle nuove tecnologie abilitanti e allo sviluppo delle competenze imprenditoriali, eventualmente anche con il coinvolgimento attivo di entita' industriali e organizzazioni imprenditoriali.
3. Il bando e' diretto a centri di ricerca e Universita', anche in cooperazione con enti pubblici, anche economici, imprese pubbliche e provate, operatori specializzati negli ambiti di azione del presente decreto, che hanno sedi principali o decentrate, nel territorio delle province dell'area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, come individuato negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
4. L'Agenzia per la coesione territoriale disciplina le modalita' e i termini di presentazione delle proposte di intervento secondo le disposizioni del presente decreto.
5. All'esito della procedura svolta dall'Agenzia per la coesione territoriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione dispone con proprio decreto, per ciascun ambito del sostegno, l'assegnazione del contributo ai beneficiari selezionati, fino a concorrenza della relativa dotazione. Eventuali residui sono assegnati secondo l'ordine di punteggio ai progetti non finanziati dei tre ambiti.
 
Art. 4

Criteri di selezione degli interventi

1. Le proposte di intervento presentate da uno dei soggetti di cui al precedente art. 3, comma 3, devono risultare coerenti con i grandi ambiti di ricerca e innovazione e relative aree d'intervento previste dal PNR 2021-2027: salute; cultura umanistica, trasformazioni sociali, societa' dell'inclusione; digitale, industria, aerospazio; clima, energia, mobilita' sostenibile; prodotti alimentari, bioeconomia, tecniche della ricostruzione, risorse naturali, agricoltura e pesca sostenibili, ambiente e economia circolare.
2. Le proposte di intervento devono essere interamente realizzate ed avere una ricaduta all'interno del territorio del cratere sismico del Centro Italia del 2016.
3. Nell'ambito della proposta presentata, il soggetto proponente puo' prevedere forme di cooperazione con altri soggetti, in un numero massimo di tre, come indicati nell'art. 3, comma 3 o di attuazione interregionale o di partenariato con realta' produttive, ferma restando la dotazione annuale di 5 milioni di euro per ognuna delle Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche.
4. Ciascun proponente, in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto e specificati all'interno del bando predisposto dall'Agenzia, puo' presentare una sola proposta per ogni ambito di intervento e, comunque ricevere non oltre due forme di contribuzione.
5. Le proposte di intervento sono selezionate in base ai seguenti criteri:
i. benefici attesi e impatti sociali, economici, occupazionali e ambientali per il territorio del cratere sismico di riferimento in coerenza con le finalita' del Fondo;
ii. grado di integrazione e potenziale sinergico con ulteriori interventi realizzati o in corso di realizzazione nel territorio di riferimento;
iii. qualita' tecnica del progetto, in termini di: chiarezza degli obiettivi, grado di innovativita' e livello di definizione dei contenuti e del cronoprogramma dell'intervento, individuazione di indicatori per la misurazione dell'avanzamento e dei risultati, fattibilita' tecnica delle azioni proposte, coerenza del piano finanziario, congruita' e pertinenza dei costi previsti;
iv. qualita' delle risorse umane coinvolte nella realizzazione dell'intervento, in termini di competenze possedute, esperienze maturate in relazione a i contenuti dell'intervento proposto, attuazione del principio di pari opportunita' di genere.
 
Art. 5

Erogazione del contributo

1. Il contributo e' erogato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione a seguito del decreto di assegnazione di cui all'art. 3, comma 5 in anticipazioni e saldo, secondo le quote e le modalita' che saranno previste nel bando.
 
Art. 6

Monitoraggio, rendicontazione e revoca del finanziamento

1. Il monitoraggio sull'avanzamento degli interventi e la verifica delle rendicontazioni dei costi presentate ai fini della determinazione del contributo effettivamente riconosciuto sono effettuati dall'Agenzia per la coesione territoriale, secondo le modalita' e i criteri che saranno previsti nel bando.
2. Il bando disciplina le modalita' e i termini per la presentazione delle rendicontazioni intermedie e finali dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione degli interventi.
3. Il finanziamento a valere sul Fondo e' revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, in base agli esiti delle verifiche di cui al comma 1.
4. Le risorse non utilizzate o revocate sono riattribuite alla disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
 
Art. 7

Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
Roma, 4 maggio 2021

Il Ministro: Carfagna

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1389