Gazzetta n. 151 del 26 giugno 2021 (vai al sommario) |
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LEGGE 1 giugno 2021, n. 95 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge: Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. |
| ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E INNOVAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Australia (di seguito denominate «le Parti»); Desiderando promuovere ulteriormente le relazioni strette ed amichevoli esistenti tra i due Paesi, ed essendo consapevoli della rapida espansione delle conoscenze scientifiche e del loro contributo positivo nella promozione della cooperazione bilaterale ed internazionale; Facendo riferimento al Memorandum d'Intesa per la Cooperazione nella Ricerca Scientifica e Tecnologica, firmato a Roma il 19 aprile 2013, tra l'allora Ministero dell'Industria, Innovazione, Cambiamenti Climatici, Scienza, Ricerca e Istruzione Terziaria del governo d'Australia e il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca della Repubblica Italiana, che ha fornito la promozione e la facilitazione della cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel campo della scienza e della tecnologia; Desiderosi di compiere ulteriori sforzi per rafforzare le rispettive ricerche scientifiche nazionali, capacita' tecnologiche, infrastrutture e politiche, sia pubbliche che private; Riconoscendo la cooperazione scientifica, tecnologica e dell'innovazione, quale condizione essenziale per lo sviluppo delle economie nazionali; Nell'intento di rafforzare la loro cooperazione economica attraverso applicazioni specifiche e di tecnologia avanzata; Desiderosi di instaurare una cooperazione internazionale per la ricerca, dinamica ed efficace, tra tutte le organizzazioni scientifiche dei due Paesi; e Affermando il loroimpegno a rafforzare ulteriormente la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia; Hanno convenuto quanto segue:
Art. I.
Ai fini del presente accordo: 1. Per «Documenti di Background» s'intende Materiale sviluppato al di fuori dello scopo del presente Accordo o prima dell'inizio del medesimo, che viene messo a disposizione da una delle Organizzazioni Cooperanti per l'utilizzo in una Attivita' di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo. 2. «Informazioni Riservate» ha lo stesso significato di «Informazioni non Rilasciate» nell'Articolo 39.2 della Sezione 7, Parte II dell'Accordo sugli Aspetti Commerciali dei Diritti Di Proprieta' Intellettuale, contenuti nell'allegato 1C dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio, fatto a Marrakesh il 15 aprile 1994. 3. Per «Organizzazione Cooperante» s'intende qualsiasi universita', centro di ricerca o altra istituzione o attivita' o impresa stabilita nel territorio di una Parte che partecipa in una Attivita' di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo. 4. Per «Attivita' di Cooperazione» s'intende ogni attivita' svolta o sostenuta dalle Parti o Organizzazioni Cooperanti previsti dal presente Accordo e ai sensi di un Accordo di Attuazione. 5. Per «Documenti di Riferimento» s'intende materiale creato in, o come risultato diretto di, un'Attivita' di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo. 6. Per «Accordo di Attuazione» s'intende un documento scritto che evidenzia le modalita' di attuazione o il funzionamento di un'Attivita' di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo tra le Organizzazioni Cooperanti. 7. Per «Proprieta' intellettuale» si intendera' l'argomento contenuto nell'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. 8. «Comitato Congiunto» si riferisce a un gruppo di rappresentanti di ciascuna delle Parti istituito ai sensi dell'Articolo X del presente Accordo, in grado di riunirsi ove necessario, alternativamente in Italia e in Australia, o tramite comunicazione elettronica, in date concordate dalle Parti. 9. «Materiali» comprende le informazioni, le ricerche o altro materiale (sia biologico o non biologico) utilizzati o originati in una Attivita' di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.
Art. II.
1. Le Parti promuoveranno la cooperazione tra loro nel campo della scienza e della tecnologia per promuovere la prosperita' economica per scopi pacifici. 2. In conformita' alle leggi e ai regolamenti dei rispettivi Paesi, le Parti promuoveranno la cooperazione nei campi della scienza e della tecnologia tra i rispettivi Paesi sulla base di uguaglianza e vantaggio reciproco. 3. Senza pregiudizio a quanto contenuto nei paragrafi precedenti, le Parti promuoveranno, nel quadro di questo Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica tra le rispettive Organizzazioni Cooperanti.
Art. III.
1. Ove richiesto, e al fine di facilitare la cooperazione scientifica e tecnologica, nell'ambito del presente Accordo, le Parti possono incoraggiare e facilitare, ove opportuno, lo sviluppo di contatti comuni e la cooperazione tra le Organizzazioni Cooperanti dei rispettivi Paesi, e la conclusione di Accordi di Attuazione tra di loro per lo svolgimento delle Attivita' di Cooperazione.
Art. IV.
La cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo puo' includere, ma non e' limitata a, i seguenti: (I) la formulazione e l'attuazione di ricerche, sviluppo di programmi e progetti congiunti che coinvolgono sia le imprese sia i ricercatori; (ii) lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche, inclusa la diffusione delle informazioni a terze parti, ai sensi dell'Articolo VII del presente Accordo; (iii) lo scambio di rappresentanti governativi, ricercatori, scienziati, studenti, rappresentanti delle imprese e gli esperti tecnici che partecipano a Attivita' di Cooperazione, nonche' le altre attivita' previste dal presente Accordo; (iv) l'organizzazione di conferenze scientifiche, seminari e workshop su temi di comune interesse; e (v) altre forme di cooperazione come concordate dalle Parti.
Art. V.
Scienziati, esperti tecnici, aziende, agenzie governative e istituzioni di Paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono, in casi appropriati, essere invitati da Organizzazioni Cooperanti a partecipare ad Attivita' di Cooperazione svolte nell'ambito del presente Accordo.
Art. VI.
1. Le parti implementeranno il presente Accordo in conformita' alle leggi e ai regolamenti vigenti delle Parti e soggetti alla disponibilita' di fondi. 2. I costi per le Attivita' di Cooperazione previste dal presente Accordo saranno a carico come eventualmente concordato per iscritto.
Art. VII.
1. Le Parti convengono che e' di esclusiva responsabilita' delle Organizzazioni Cooperanti che intraprendono un'Attivita' di Cooperazione, come previste dal presente accordo, di conseguire tutte le misure necessarie, tra cui l'ottenimento di consulenza di esperti professionisti, al fine di garantire che le loro posizioni legali e commerciali siano adeguatamente ed efficacemente protetti, e per garantire adeguata protezione legale e fisica sia per i Documenti di Background e per i Documenti di Riferimento, compresi i relativi diritti di Proprieta' Intellettuale e le Informazioni Riservate. 2. Le Parti si adoperano per agevolare la diffusione d'informazioni scientifiche e tecnologiche di natura non proprietaria a terzi, derivanti dalle Attivita' di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo, salvo diversa decisione raggiunta congiuntamente dalle Organizzazioni Cooperative secondo gli Accordi di Attuazione stabiliti ai sensi dell'Articolo III, in conformita' con gli usuali regolamenti e procedure delle Organizzazioni Cooperative. 3. Il presente Accordo non viola i diritti e gli obblighi derivanti dagli Accordi internazionali - compresi Accordi Regionali - a cui una o entrambe le Parti aderiscono, inclusi, in particolare per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea. 4. Nessuna disposizione del presente Accordo sara' interpretata in modo da pregiudicare altri accordi per la cooperazione tra le Parti, esistenti alla data della firma del presente Accordo o conclusi successivamente. 5. La risoluzione o scadenza del presente Accordo non inficera' i diritti e gli obblighi in qualsiasi Accordo di Attuazione concluso prima della data di risoluzione o scadenza del presente Accordo.
Art. VIII.
Le Parti convengono che le questioni riguardanti la protezione e il possesso dei diritti di Proprieta' Intellettuale creati e gestiti dalle Organizzazioni Cooperanti nel quadro del presente Accordo saranno di esclusiva responsabilita', e approvate, dalle Organizzazioni Cooperanti coinvolte.
Art. IX.
1. Ciascuna Parte si adoperera' al meglio per facilitare, in coerenza con le proprie leggi e regolamenti applicabili, l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di personale scientifico e tecnico coinvolto nelle Attivita' di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo. 2. Ciascuna parte si adoperera' al meglio per facilitare, in coerenza con le proprie leggi e regolamenti applicabili, l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di attrezzature e Materiali coinvolti nelle Attivita' di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.
Art. X.
1. Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente Accordo, i funzionari delle Parti possono riunirsi in base alle esigenze per discutere questioni comuni come ad esempio: (I) lo scambio di informazioni e di opinioni sulle politiche ed attivita' di scienza, ricerca e innovazione; (II) la revisione e discussione di Attivita' di Cooperazione e le realizzazioni nell'ambito del presente Accordo; e (III) fornire consulenza alle Parti per quanto riguarda l'attuazione del presente Accordo. 2. Le Parti possono reciprocamente determinare, mediante scambio di lettere, di istituire un Comitato Congiunto, per discutere le questioni descritti nell'Articolo X.1. Il Comitato Congiunto si riunira' in orari concordati tra le Parti. 3. Il Comitato Congiunto potra' decidere di sostenere Attivita' di Cooperazione e progetti di ricerca nell'ambito del presente Accordo, nei limiti dei fondi disponibili.
Art. XI.
Qualsiasi controversia tra le parti riguardanti l'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo sara' risolta in via amichevole attraverso la consultazione o negoziazione tra le Parti.
Art. XII.
Ciascuna Parte notifichera' l'altra Parte, per iscritto, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuta realizzazione delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore di questo Accordo. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di quest'ultima notifica.
Art. XIII.
Questo accordo puo' essere modificato su comune accordo scritto dalle Parti. Tali modifiche entrano in vigore secondo la procedura di cui all'Articolo XII.
Art. XIV.
1. Il presente Accordo rimarra' in vigore a tempo indeterminato, salvo risoluzione da una delle Parti dando all'altra Parte almeno sei mesi di preavviso scritto attraverso canali diplomatici, comunicando la sua intenzione di terminare l'accordo. La risoluzione ha effetto sei mesi dopo la data della notifica, o in qualsiasi altra data successiva, come previsto nella notifica. 2. Le Attivita' di Cooperazione iniziate, previste dal presente Accordo, ma non completate alla data della notifica dovranno essere gestite con decisioni di comune accordo delle Parti e potranno essere modificate di comune accordo tra le Organizzazioni Cooperanti. In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato e apposto il sigillo a questo accordo. Fatto a Canberra il 22 maggio 2017 in duplice copia nelle lingue Italiana ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso. |
| Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo X dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 7.200 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui all'articolo IV dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 461.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli IV e X dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli VI, XI e XIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo. |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1° giugno 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Cartabia |
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