Gazzetta n. 152 del 28 giugno 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 giugno 2021
Approvazione del modello di dichiarazione ai fini dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia per l'anno di imposta 2020.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare i commi da 559 a 572, che istituiscono l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica dal 1° gennaio 2020 alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonche' alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea;
Visto il comma 565, del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019, che prevede che la dichiarazione dell'imposta e' presentata dai soggetti passivi al comune, anche in modalita' non telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020, concernente il funzionamento dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia;
Visto l'art. 1, comma 847, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al principio di territorialita' dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia applicabile alla fornitura di beni e alle prestazioni di servizi;
Visto l'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Considerata la necessita' di avvalersi, per la trasmissione della dichiarazione telematica ai fini dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), dei servizi di identificazione digitale e di verifica dei codici fiscali dell'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1

Approvazione del modello

1. E' approvato, con le relative istruzioni, il modello, allegato al presente decreto, di dichiarazione dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), per l'anno d'imposta 2020, di cui all'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'art. 24 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020, da presentare entro il 30 giugno 2021.
 
Allegato

IMPOSTA LOCALE SUL CONSUMO DI CAMPIONE D'ITALIA
Periodo d'imposta 2020

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Composizione del modello

1. Il modello di dichiarazione dell'ILCCI, predisposto per l'anno d'imposta 2020 secondo quanto previsto dall'art. 28 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020, e' composto da:
a. il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
b. i quadri A e Z.
 
Art. 3

Modalita' di indicazione degli importi

1. Nel modello di dichiarazione gli importi devono essere indicati in unita' di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
 
Art. 4

Presentazione della dichiarazione in formato cartaceo

1. Il modello di dichiarazione e' disponibile in versione pdf editabile sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze http://www.finanze.gov.it/
2. E' altresi' autorizzato l'utilizzo del modello prelevato da altri siti internet a condizione che abbia le medesime caratteristiche tecniche del modello di cui al precedente comma 1 e rechi l'indicazione del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente decreto.
3. La dichiarazione in formato cartaceo e' presentata direttamente all'Ufficio tributi del comune di Campione d'Italia; la dichiarazione puo' essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione ILCCI 2020», indirizzata all'ufficio tributi del comune di Campione d'Italia. La dichiarazione puo', altresi', essere trasmessa mediante posta elettronica certificata al comune di Campione d'Italia.
4. I contribuenti non residenti in Italia e non identificati mediante codice fiscale presentano la dichiarazione in formato cartaceo.
 
Art. 5

Presentazione della dichiarazione in modalita' telematica

1. La presentazione della dichiarazione in modalita' telematica e' effettuata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, attraverso apposita applicazione gestita dal Ministero dell'economia delle finanze, presente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Le istruzioni per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sono presenti sul sito del Dipartimento delle finanze (www.finanze.gov.it).
2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.
 
Art. 6

Trattamento dei dati

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dall'art. 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - e' individuata nell'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e nell'art. 24 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati personali inseriti in dichiarazione in relazione alle fasi di acquisizione, trasmissione, conservazione e messa a disposizione della dichiarazione al comune di Campione d'Italia. Il comune di Campione d'Italia e' Titolare del trattamento dei dati personali a partire dal momento in cui ha a disposizione la dichiarazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.a., al quale e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, designato per questo responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica, si avvale inoltre del servizio di autenticazione all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, per l'accesso all'applicazione ivi disponibile, e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L'Agenzia delle entrate e', pertanto, designata responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 limitatamente alle fasi citate.
3. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello di dichiarazione sono descritte nell'informativa sul trattamento dei dati personali del modello medesimo.
4. Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati personali (art. 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679), il Dipartimento delle Finanze conserva i dati oggetto del trattamento per il periodo strettamente necessario a consentire l'esercizio del potere di accertamento da parte del Comune di Campione d'Italia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione deve essere presentata, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Nel rispetto del principio di integrita' e riservatezza dei dati personali oggetto di trattamento (art. 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 2016/679), la trasmissione del modello di dichiarazione ILCCI deve essere effettuata esclusivamente mediante le modalita' descritte nel presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2021

Il Ministro: Franco